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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 03/03/2025, n. 62 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 62 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI IMPERIA Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, composto dai Magistrati:
dott. Eduardo Bracco - presidente rel. dott. Andrea Canciani - giudice dott. Fabio Favalli - giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 1513/2024 V.G., avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi su accordo delle parti
TRA
nato a [...] il [...], codice fiscale Parte_1
C.F._1
E
, nata in [...] l'[...], codice fiscale Parte_2
C.F._2
Entrambi elett.te dom.ti presso lo studio del difensore Avv. FERRARI MARCELLO del
Foro di Imperia.
1 Conclusioni delle parti
Le parti hanno concluso in maniera conforme, come da dispositivo.
Il P.M. ha chiesto pronunciarsi la separazione dei coniugi alle condizioni concordate.
Motivi della decisione
I coniugi in epigrafe:
• hanno contratto matrimonio a DI MA (IM) in data 12/11/2016;
• non hanno avuto figli;
Hanno chiesto pronunciarsi la loro separazione personale alle condizioni concordate, che vengono riportate in dispositivo ed omologate perché non sono contrarie a norme imperative.
Sussistono dunque i presupposti di legge per accogliere la domanda, atteso che la concorde volontà delle parti di separarsi e l'esito negativo del tentativo di conciliazione dimostrano chiaramente che l'unione materiale e spirituale tra i coniugi non sia suscettibile di ricostituzione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Imperia, definitivamente provvedendo, pronuncia la separazione personale dei coniugi e , (matrimonio Parte_1 Parte_2
contratto a DI MA (IM) il 12/11/2016, trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune anno 2016, parte 2, serie A, atto n. 5), alle seguenti concordate condizioni, che vengono quindi omologate:
1) (Residenza) I coniugi vivranno separati, con facoltà di fissare la propria residenza ove meglio crederanno, garantendosi reciproco rispetto e concedendosi sin da ora reciproco assenso per la concessione dei documenti per l'espatrio.
2) (Casa coniugale) Nella casa coniugale sita in Imperia, Via Vecchia Piemonte, 124/10 continuerà a vivere il marito;
la moglie ha già lasciato prima d'ora l'alloggio e provvederà nel termine di mesi sei da oggi e previo accordo con il marito a ritirare i beni di sua pertinenza. Il marito provvederà a volturare a proprio nome i contratti di fornitura attualmente cointestati con la moglie.
3) (Promessa di trasferimento immobiliare) I coniugi sono comproprietari nella quota del 50
% ciascuno della casa coniugale sita in Imperia, Via Vecchia Piemonte, 124/10, distinta al
Catasto di Imperia, Comune di Imperia, Sez. Urb. ON Foglio 4 Particella 317 Subalterno 19,
2 Categoria A/3a), Classe 3, Consistenza 6,5 vani mq. 106, e della cantina sita in Imperia (IM),
Via Vecchia Piemonte, 124,/10, distinto al Catasto di Imperia, Comune di Imperia, Sez. Urb.
ON Foglio 4 Particella 317 Subalterno 20, Categoria C/2, Classe 10, Consistenza 7 mq. A titolo di sistemazione e assetto dei rapporti patrimoniali tra coniugi e per la definizione di ogni posizione pregressa ed in espressa funzione della rinuncia reciproca all'assegno, la moglie promette di trasferire al marito, che promette di accettare, la quota del 50% della piena proprietà dei beni predetti, con ogni garanzia di legge, compresa l'evizione, franchi e liberi da pesi, vincoli, servitù, ipoteche (ad eccezione di quella di cui infra), a corpo e non a misura, nello stato di fatto e diritto in cui si trova, ben noto alle parti, con ogni diritto, ragione, accessione, annessione, pertinenza, servitù attiva e passiva, come fino ad ora praticati, con l'immediato e definitivo trasferimento della proprietà e del possesso. La promessa del predetto trasferimento viene effettuata ed accettata senza un corrispettivo in denaro ma senza spirito di liberalità, rientrando nella regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra coniugi all'atto della presente separazione.
Le parti danno atto che sul bene immobile sopra descritto grava un mutuo ipotecario
Repertorio Numero 1087 Fascicolo numero 867 Notaio (doc. 4); le parti danno Per_1
atto che sino ad ora le rate integrali sono state pagate in via esclusiva dal marito e convengono che il marito continui a pagarle in via esclusiva con rinuncia a chiedere in restituzione alcuna somma a tale titolo in precedenza corrisposto.
Le parti convengono di chiedere all'istituto bancario mutuante Intesa PA S.p.A di rinunciare alla garanzia personale rilasciata dalla moglie.
4) Quanto all'identificazione del predetto immobile i coniugi rendono sin da ora e salve le dichiarazioni da rendersi al momento della stipula del rogito notarile, le seguenti dichiarazioni:
- che i dati catastali di cui sopra sono corretti e che la relativa partita catastale risulta correttamente intestata ai coniugi stessi;
- che i confini dell'unità immobiliare sono i medesimi indicati nel rogito;
- che la planimetria depositata in catasto è conforme allo stato di fatto dell'immobile oggetto del presente;
- che ai sensi e per gli effetti di cui al secondo comma dell'art.40 della legge 28 febbraio
1985, n.47, e successive proroghe e modifiche, l'immobile oggetto di trasferimento è stato costruito in base a concessione edilizia e che dopo la sua costruzione non ha subito modifiche che comportino permesso di costruire o DIA o SCIA.
3 Per effetto dell'odierna predetta sistemazione immobiliare, l'immobile sopra descritto risulterà in piena proprietà al 100 % di Parte_1
5) Le parti precisano che l'accordo patrimoniale di cui sopra è elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
6) (Finanziamento AGOS e contratto locazione garage) Le parti danno atto che è in corso un finanziamento AGOS contratto nell'interesse dell'attività gestita dalla moglie e di cui il marito è garante;
le parti concordano che detto contratto, decorso il terzo anno dall'inizio del finanziamento stesso, venga intestato unicamente alla moglie con liberazione del marito da ogni obbligo. Le parti danno atto che è in corso un contratto di locazione stipulato dal marito e relativamente ad un garage che la moglie si impegna a sgomberare a propria cura entro 6 mesi dalla firma del presente ricorso.
7) (Rinunzia APE e ipoteca legale) Il marito cui l'immobile è attribuito in via esclusiva dichiara di rinunziare al certificato energetico previsto dal D.L. del 19/8/2005 n.192 e la moglie dichiara di rinunciare all'ipoteca legale.
8) (Rinunce e liberatorie) I coniugi si dichiarano autosufficienti e rinunciano a qualunque assegno potesse loro reciprocamente competere;
dichiarano di avere prima d'ora definito ogni questione economica e, fatto salvo quanto oggi pattuito nel presente atto ed anche in considerazione della promessa di trasferimento di cui sopra, dichiarano di non avere più nulla a pretendere l'una dall'altra a nessun titolo o ragione.
9) (Spese legali) Le spese legali del presente procedimento sono a carico esclusivo del marito.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile di DI MA (IM), ove venne trascritto il matrimonio, di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Con separata ordinanza si dispone per il prosieguo del giudizio, relativamente alla domanda di divorzio.
Imperia, deciso il 3/3/2025.
Il Presidente dott. Eduardo Bracco
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