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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/05/2025, n. 6724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6724 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
RG 12881/2014 ed RG 52736/2014 (cause riunite)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE VIII CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Gabriello Erasmo, ha emesso la seguente
SENTENZA nelle cause civili in primo grado riunite ed iscritte ai n. 12881 e 52736 del registro generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2014, vertenti
TRA
C.F.: , in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall' Avv. Sandro Campilongo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio di quest'ultimo in Roma, Via Aurelia n° 386
- attrice opponente -
CONTRO
C.F.: ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa CP_1 P.IVA_2 dall' Avv. Marco Bassano Colombo ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.
Giuseppe Campanelli in Roma, Via del Dardanelli n° 37
- convenuta opposta, contumace nel giudizio di riassunzione -
NONCHÈ CONTRO
Controparte_2 Controparte_3 CP_4
[...]
- intimati contumaci -
Oggetto: Leasing;
opposizione a decreto ingiuntivo del Tribunale di Roma, n. 14549/2014. Conclusioni delle parti: come in atti.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente notificato, la
[...]
conveniva in giudizio la per ivi sentire accogliere le Parte_1 CP_1
seguenti conclusioni: Parte
“IN VIA PRINCIPALE: - accertare e dichiarare che il contratto di fornitura sottoscritto tra e Cont Parte Cont
ed i contratti di locazione tra ed sono nulli per illiceità della causa ai sensi dell'art.
1343 Cod. Civ. ovvero, ed in alternativa, per mancanza dei requisiti di cui all'art. 1325 Cod. Civ. per i motivi indicati in narrativa e, conseguentemente:
Cont Cont
- condannare ed in solido tra loro ovvero ciascuno per le rispettive responsabilità e/o in solido anche con gli autori dei fatti che hanno cagionato la nullità, signor e Controparte_2
signor , secondo le rispettive responsabilità, al risarcimento del danno sofferto Controparte_4
Parte da ai sensi dell'art. 1338 Cod. Civ., quantificabile in € 244,00 quanto al danno emergente ed in € 150.000,00 quanto al lucro cessante;
- nel caso di accertamento incidentale dell'astratta riconducibilità dei fatti di causa alle ipotesi di reato di truffa ex art. 640 Cod Pen. e/o dell'insolvenza fraudolenta ex art. 641 Cod. Pen. perpetrato Parte dal signor e dal signor ai danni di , condannare i Controparte_2 Controparte_4
predetti in solido tra loro o ciascuno per le rispettive responsabilità a rifondere l'attrice del danno morale ai sensi dell'art. 185 Cod. Pen. equitativamente quantificabile in € 244,00 quanto al danno emergente ed € 150.000,00 quanto al lucro cessante;
Parte IN VIA SUBORDINATA: - accertare e dichiarare che il consenso di alla conclusione del
Cont Cont contratto di fornitura con e dei contratti di locazione con è stato carpito con dolo ai sensi dell'art. 1439 Cod. Civ. ovvero, in alternativa, è stato determinato da errore ai sensi dell'art. 1428
Cod. Civ. e, conseguentemente:
- annullare i predetti negozi giuridici per vizio del consenso e, per l'effetto: Cont Cont
- condannare ed in solido tra loro ovvero ciascuno per le rispettive responsabilità e/o in solido anche con gli autori dei fatti che hanno cagionato l'annullamento, signor CP_2
e signor , secondo le rispettive responsabilità, al risarcimento del
[...] Controparte_4
Parte danno sofferto da equitativamente quantificabile in € 244,00, quanto al danno emergente ed in € 150.000,00 quanto al lucro cessante, conseguente all'illecito della controparte lesivo della libertà negoziale;
IN VIA ULTERIORMENTE GRADATA: Cont
- accertare e dichiarare l'inadempimento di alle obbligazioni del contratto di fornitura in Parte favore di per i motivi indicati in narrativa e conseguentemente:
- risolvere giudizialmente il contratto di fornitura ai sensi dell'art. 1453 Cod. Civ. e per l'effetto, anche i contratti di locazione in quanto funzionalmente collegati al primo e, per conseguentemente:
Cont Cont
- condannare ed in solido tra loro ovvero ciascuno per le rispettive responsabilità, al Parte risarcimento del danno sofferto da , quantificabile in € 244,00 quanto al danno emergente ed in € 150.000,00 quanto al lucro cessante,
IN ESTREMO SUBORDINE: Cont
- accertare e dichiarare l'inadempimento da parte della alle obbligazioni derivanti dai contratti di locazione per i motivi descritti in narrativa e conseguentemente:
- risolvere giudizialmente i Contratti ai sensi dell'art. 1453 Cod. Civ. e, conseguentemente: -
Cont condannare al risarcimento del danno quantificabile in € 244,00, quanto al danno emergente ed in € 150.000,00 quanto al lucro cessante.
Nel caso in cui codesto Giudice ravvisasse i presupposti per la declaratoria di nullità e/o
Parte Cont Cont annullabilità e/o risoluzione del solo contratto di fornitura tra e : condannare a Parte Cont manlevare e tenere indenne da qualsiasi eventuale pretesa che dovesse avanzare nei confronti dell'attrice.
In alternativa, qualora sia dichiarata la nullità e/o la annullabilità e/o la risoluzione dei soli Parte Cont Cont Parte Contratti tra ed condannare a manlevare e tenere indenne da qualsiasi
Cont eventuale pretesa che dovesse avanzare nei confronti dell'attrice”.
Si costituiva in giudizio la rassegnando le seguenti conclusioni: CP_1
In via preliminare: disporsi la riunione dei procedimenti nrg. 12881/2014 e 52736/2014 poiché aventi stessa causa petendi e petitum.
In via principale e di merito:
Previo accertamento incidentale della validità e legittimità dei contratti per cui è causa del credito vantato dalla respingersi tutte le avversarie domande poiché infondate in fatto e in CP_1
diritto
Con vittoria di spese e diritti di causa”.
In corso di causa: la e rimanevano Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
contumaci, il procedimento veniva riunito al giudizio nrg 52736/2014 ed in seguito interrotto a causa del fallimento della con provvedimento del 21/05/2015; veniva, quindi, Controparte_3
tempestivamente riassunto da parte attrice, senza che le parti convenute, compresa la si CP_1
costituissero nella nuova fase processuale. Parte Infine, con note del 20.05.2021 la rinunciava ex art 306 c.p.c. alle domande svolte nei confronti di e , dichiarando, altresì, di non Controparte_4 Controparte_2
Cont aver interesse a coltivare il giudizio neppure nei confronti della pertanto, al termine della fase istruttoria, all'udienza del 13/06/2024 compariva unicamente la , precisando le Parte_1
proprie conclusioni come da foglio depositato telematicamente in data 11/06/2024, ovvero richiedendo:
“IN VIA PRINCIPALE:
Parte Cont
- accertare e dichiarare che il contratto di fornitura sottoscritto tra e è nullo per illiceità della causa ai sensi dell'art. 1343 Cod. Civ. ovvero, ed in alternativa, per mancanza dei requisiti di cui all'art. 1325 Cod. Civ. per i motivi indicati in narrativa e, conseguentemente:
- annullare e/o revocare il Decreto Ingiuntivo n. 14549 del 18/19 giugno 2014;
IN SUBORDINE:
Parte
- accertare e dichiarare che il consenso di alla conclusione del contratto di fornitura con
Cont
è stato carpito con dolo ai sensi dell'art. 1439 Cod. Civ. ovvero, in alternativa, è stato determinato da errore ai sensi dell'art. 1428 Cod. Civ. e, conseguentemente:
- annullare il predetto negozio giuridico per vizio del consenso e, per l'effetto
- revocare e/o annullare il Decreto Ingiuntivo n. 14549 del 18/19 giugno 2014;
IN VIA ULTERIORMENTE GRADATA:
Cont
- accertare e dichiarare l'inadempimento di alle obbligazioni del contratto di fornitura in Parte favore di per i motivi indicati in narrativa e conseguentemente:
- risolvere giudizialmente il contratto di fornitura ai sensi dell'art. 1453 Cod. Civ. e conseguentemente:
- revocare e/o annullare il Decreto Ingiuntivo n. 14549 del 18/19 giugno 2014.
Con condanna di controparte alla rifusione delle spese di lite, aggravata ai sensi dell'art. 96 cod. proc. civ., per l'importo di € 5.740,06, salvo ulteriori danni” e concessione di termini ex art. 190
c.p.c.
La causa veniva, quindi, trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Orbene, nel merito si osserva quanto segue: 1. Com'è noto, nel giudizio d'opposizione a decreto ingiuntivo, il creditore opposto (che assume la posizione di attore sostanziale) deve fornire la prova del fatto costitutivo del proprio credito avvalendosi di tutti gli ordinari mezzi previsti dalla legge, compresa la mancata contestazione, in tutto o in parte, dell'opponente (convenuto sostanziale) il quale ha, invece, l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso monitorio, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (cfr. Cass. 1892/2023,
Cass. 20597/2022, Cass. 13240/2019 e Cass. 21101/2015). Peraltro, sia la prova del fatto costitutivo che la contestazione devono entrambe essere “chiare e analitiche” onde evitare l'applicazione del principio di non contestazione del fatto (cfr. Cass. 29577/2020 e 19896/2015).
2. Tanto premesso e precisando che tutte le parti convenute devono ritenersi contumaci, in quanto la unico soggetto costituito ab origine, non si è costituita nel successivo giudizio riassunto, CP_1
né è comparsa alla prima udienza del 11/02/2016 (cfr. Cass. 19835/2018 e Cass. 14100/2003), si rileva che la sentenza penale n. 373/2021 emessa dal Tribunale di Pavia e passata in giudicato in data 14/7/2021 (cfr. documento depositato in data 21/7/2021 fascicolo di parte attrice) ha riconosciuto la responsabilità dei convenuti e legali Controparte_4 Controparte_2
rappresentanti rispettivamente della e della ai sensi degli articoli 56 e Controparte_3 CP_1
640 c.p. per aver tentato di trarre un ingiusto profitto tramite artifizi e raggiri in danno della
[...]
(cfr. pag. 12 sentenza n. 373/2021); pertanto, dalla ricostruzione in fatto operata dalla Pt_1
sentenza possono desumersi elementi di prova sufficienti per il presente giudizio, nei confronti della
Contr
(cfr. Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 2947 del 01/02/2023); risulta, in particolare, che gli
Cont Contr Parte amministratori delle società e abbiano indotto la a stipulare un contratto di leasing
Contr Cont per la fornitura di materiale informatico dalla , quale fornitrice, alla materiale mai effettivamente consegnato e con l'intento di conseguire un ingiusto profitto, dal pagamento del Parte Contr corrispettivo da parte della alla , profitto che non veniva conseguito perché
Parte l'amministratore della si avvedeva che il materiale, oggetto del contratto, era stato già Contr consegnato ad altra società (la Econocom) e non pagava, pertanto, le fatture emesse dalla;
Cont peraltro, la risultava una società inattiva, con sede in altro luogo rispetto a quello indicato nel contratto di fornitura.
3. In base a quanto esposto, deve essere respinta la domanda di nullità del contratto di fornitura
Parte Contr sottoscritto tra e , formulata da parte attrice, in quanto “il dolo costitutivo del delitto di truffa non è ontologicamente diverso da quello che vizia il consenso negoziale, entrambi risolvendosi in artifizi o raggiri adoperati dall'agente e diretti ad indurre in errore l'altra parte e così a viziarne il consenso” (cfr. Cass. 20801/2018 e Cass. 7468/2011). 4. Viceversa, deve essere accolta la domanda di annullamento ex art. 1439 c.c. in quanto, come detto, deve ritenersi accertato che il contratto è stato concluso per effetto del dolo degli amministratori delle società e e Controparte_3 CP_1 Controparte_4 CP_2
come descritto nella sentenza del Tribunale di Pavia n. 373/2021; conseguentemente,
[...]
deve essere revocato il decreto ingiuntivo n.14549/2014 ottenuto in forza del citato contratto, con Parte assorbimento delle ulteriori domande formulate, in via subordinata, dalla .
Parte Contr 5. Le spese di lite seguono la soccombenza tra la e la , nulla dovendosi disporre nei confronti delle altre parti per effetto della rinuncia agli atti come sopra indicata.
6. Infine, risulta fondata, in relazione all'esito del giudizio ed alle difese svolte dalla CP_1
(generiche e, in base a quanto accertato, fondate su una rappresentazione dei fatti assolutamente e consapevolmente inveritiera) la domanda di condanna ex art. 96, 3° comma c.p.c. che si ritiene congruo determinare equitativamente, in relazione all'attività processuale svolta dalle parti, nella somma complessiva pari ad euro 5.000,00 (cfr. Cass. 16898/2019, Cass. 27623/2017).
P.Q.M.
- in accoglimento della domanda formulata, nei termini indicati in parte motiva, dichiara l'annullamento ex art. 1439 c.c. del contratto intercorso tra la e Parte_1 la e relativo agli ordini 62/2013 e 79/2013 e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo CP_1
opposto;
- dichiara estinto per rinuncia il rapporto processuale con le altre parti;
- condanna la al pagamento, in favore della delle CP_1 Parte_1
spese di lite che liquida in euro 660,00 per esborsi ed euro 14.103,00 quale compenso professionale, oltre iva, c.p.a. e rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge;
- condanna ex art. 96 c. 3 c.p.c. la al pagamento in favore della CP_1 Parte_1
dell'ulteriore somma pari ad euro 5.000,00.
[...]
Roma, 30/04/2025.
IL GIUDICE
Dott. Gabriello Erasmo
Sentenza redatta con la collaborazione del Dott. Andrea Persi, funzionario addetto all'Ufficio per il
Processo.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE VIII CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Gabriello Erasmo, ha emesso la seguente
SENTENZA nelle cause civili in primo grado riunite ed iscritte ai n. 12881 e 52736 del registro generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2014, vertenti
TRA
C.F.: , in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall' Avv. Sandro Campilongo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio di quest'ultimo in Roma, Via Aurelia n° 386
- attrice opponente -
CONTRO
C.F.: ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa CP_1 P.IVA_2 dall' Avv. Marco Bassano Colombo ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.
Giuseppe Campanelli in Roma, Via del Dardanelli n° 37
- convenuta opposta, contumace nel giudizio di riassunzione -
NONCHÈ CONTRO
Controparte_2 Controparte_3 CP_4
[...]
- intimati contumaci -
Oggetto: Leasing;
opposizione a decreto ingiuntivo del Tribunale di Roma, n. 14549/2014. Conclusioni delle parti: come in atti.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente notificato, la
[...]
conveniva in giudizio la per ivi sentire accogliere le Parte_1 CP_1
seguenti conclusioni: Parte
“IN VIA PRINCIPALE: - accertare e dichiarare che il contratto di fornitura sottoscritto tra e Cont Parte Cont
ed i contratti di locazione tra ed sono nulli per illiceità della causa ai sensi dell'art.
1343 Cod. Civ. ovvero, ed in alternativa, per mancanza dei requisiti di cui all'art. 1325 Cod. Civ. per i motivi indicati in narrativa e, conseguentemente:
Cont Cont
- condannare ed in solido tra loro ovvero ciascuno per le rispettive responsabilità e/o in solido anche con gli autori dei fatti che hanno cagionato la nullità, signor e Controparte_2
signor , secondo le rispettive responsabilità, al risarcimento del danno sofferto Controparte_4
Parte da ai sensi dell'art. 1338 Cod. Civ., quantificabile in € 244,00 quanto al danno emergente ed in € 150.000,00 quanto al lucro cessante;
- nel caso di accertamento incidentale dell'astratta riconducibilità dei fatti di causa alle ipotesi di reato di truffa ex art. 640 Cod Pen. e/o dell'insolvenza fraudolenta ex art. 641 Cod. Pen. perpetrato Parte dal signor e dal signor ai danni di , condannare i Controparte_2 Controparte_4
predetti in solido tra loro o ciascuno per le rispettive responsabilità a rifondere l'attrice del danno morale ai sensi dell'art. 185 Cod. Pen. equitativamente quantificabile in € 244,00 quanto al danno emergente ed € 150.000,00 quanto al lucro cessante;
Parte IN VIA SUBORDINATA: - accertare e dichiarare che il consenso di alla conclusione del
Cont Cont contratto di fornitura con e dei contratti di locazione con è stato carpito con dolo ai sensi dell'art. 1439 Cod. Civ. ovvero, in alternativa, è stato determinato da errore ai sensi dell'art. 1428
Cod. Civ. e, conseguentemente:
- annullare i predetti negozi giuridici per vizio del consenso e, per l'effetto: Cont Cont
- condannare ed in solido tra loro ovvero ciascuno per le rispettive responsabilità e/o in solido anche con gli autori dei fatti che hanno cagionato l'annullamento, signor CP_2
e signor , secondo le rispettive responsabilità, al risarcimento del
[...] Controparte_4
Parte danno sofferto da equitativamente quantificabile in € 244,00, quanto al danno emergente ed in € 150.000,00 quanto al lucro cessante, conseguente all'illecito della controparte lesivo della libertà negoziale;
IN VIA ULTERIORMENTE GRADATA: Cont
- accertare e dichiarare l'inadempimento di alle obbligazioni del contratto di fornitura in Parte favore di per i motivi indicati in narrativa e conseguentemente:
- risolvere giudizialmente il contratto di fornitura ai sensi dell'art. 1453 Cod. Civ. e per l'effetto, anche i contratti di locazione in quanto funzionalmente collegati al primo e, per conseguentemente:
Cont Cont
- condannare ed in solido tra loro ovvero ciascuno per le rispettive responsabilità, al Parte risarcimento del danno sofferto da , quantificabile in € 244,00 quanto al danno emergente ed in € 150.000,00 quanto al lucro cessante,
IN ESTREMO SUBORDINE: Cont
- accertare e dichiarare l'inadempimento da parte della alle obbligazioni derivanti dai contratti di locazione per i motivi descritti in narrativa e conseguentemente:
- risolvere giudizialmente i Contratti ai sensi dell'art. 1453 Cod. Civ. e, conseguentemente: -
Cont condannare al risarcimento del danno quantificabile in € 244,00, quanto al danno emergente ed in € 150.000,00 quanto al lucro cessante.
Nel caso in cui codesto Giudice ravvisasse i presupposti per la declaratoria di nullità e/o
Parte Cont Cont annullabilità e/o risoluzione del solo contratto di fornitura tra e : condannare a Parte Cont manlevare e tenere indenne da qualsiasi eventuale pretesa che dovesse avanzare nei confronti dell'attrice.
In alternativa, qualora sia dichiarata la nullità e/o la annullabilità e/o la risoluzione dei soli Parte Cont Cont Parte Contratti tra ed condannare a manlevare e tenere indenne da qualsiasi
Cont eventuale pretesa che dovesse avanzare nei confronti dell'attrice”.
Si costituiva in giudizio la rassegnando le seguenti conclusioni: CP_1
In via preliminare: disporsi la riunione dei procedimenti nrg. 12881/2014 e 52736/2014 poiché aventi stessa causa petendi e petitum.
In via principale e di merito:
Previo accertamento incidentale della validità e legittimità dei contratti per cui è causa del credito vantato dalla respingersi tutte le avversarie domande poiché infondate in fatto e in CP_1
diritto
Con vittoria di spese e diritti di causa”.
In corso di causa: la e rimanevano Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
contumaci, il procedimento veniva riunito al giudizio nrg 52736/2014 ed in seguito interrotto a causa del fallimento della con provvedimento del 21/05/2015; veniva, quindi, Controparte_3
tempestivamente riassunto da parte attrice, senza che le parti convenute, compresa la si CP_1
costituissero nella nuova fase processuale. Parte Infine, con note del 20.05.2021 la rinunciava ex art 306 c.p.c. alle domande svolte nei confronti di e , dichiarando, altresì, di non Controparte_4 Controparte_2
Cont aver interesse a coltivare il giudizio neppure nei confronti della pertanto, al termine della fase istruttoria, all'udienza del 13/06/2024 compariva unicamente la , precisando le Parte_1
proprie conclusioni come da foglio depositato telematicamente in data 11/06/2024, ovvero richiedendo:
“IN VIA PRINCIPALE:
Parte Cont
- accertare e dichiarare che il contratto di fornitura sottoscritto tra e è nullo per illiceità della causa ai sensi dell'art. 1343 Cod. Civ. ovvero, ed in alternativa, per mancanza dei requisiti di cui all'art. 1325 Cod. Civ. per i motivi indicati in narrativa e, conseguentemente:
- annullare e/o revocare il Decreto Ingiuntivo n. 14549 del 18/19 giugno 2014;
IN SUBORDINE:
Parte
- accertare e dichiarare che il consenso di alla conclusione del contratto di fornitura con
Cont
è stato carpito con dolo ai sensi dell'art. 1439 Cod. Civ. ovvero, in alternativa, è stato determinato da errore ai sensi dell'art. 1428 Cod. Civ. e, conseguentemente:
- annullare il predetto negozio giuridico per vizio del consenso e, per l'effetto
- revocare e/o annullare il Decreto Ingiuntivo n. 14549 del 18/19 giugno 2014;
IN VIA ULTERIORMENTE GRADATA:
Cont
- accertare e dichiarare l'inadempimento di alle obbligazioni del contratto di fornitura in Parte favore di per i motivi indicati in narrativa e conseguentemente:
- risolvere giudizialmente il contratto di fornitura ai sensi dell'art. 1453 Cod. Civ. e conseguentemente:
- revocare e/o annullare il Decreto Ingiuntivo n. 14549 del 18/19 giugno 2014.
Con condanna di controparte alla rifusione delle spese di lite, aggravata ai sensi dell'art. 96 cod. proc. civ., per l'importo di € 5.740,06, salvo ulteriori danni” e concessione di termini ex art. 190
c.p.c.
La causa veniva, quindi, trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Orbene, nel merito si osserva quanto segue: 1. Com'è noto, nel giudizio d'opposizione a decreto ingiuntivo, il creditore opposto (che assume la posizione di attore sostanziale) deve fornire la prova del fatto costitutivo del proprio credito avvalendosi di tutti gli ordinari mezzi previsti dalla legge, compresa la mancata contestazione, in tutto o in parte, dell'opponente (convenuto sostanziale) il quale ha, invece, l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso monitorio, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (cfr. Cass. 1892/2023,
Cass. 20597/2022, Cass. 13240/2019 e Cass. 21101/2015). Peraltro, sia la prova del fatto costitutivo che la contestazione devono entrambe essere “chiare e analitiche” onde evitare l'applicazione del principio di non contestazione del fatto (cfr. Cass. 29577/2020 e 19896/2015).
2. Tanto premesso e precisando che tutte le parti convenute devono ritenersi contumaci, in quanto la unico soggetto costituito ab origine, non si è costituita nel successivo giudizio riassunto, CP_1
né è comparsa alla prima udienza del 11/02/2016 (cfr. Cass. 19835/2018 e Cass. 14100/2003), si rileva che la sentenza penale n. 373/2021 emessa dal Tribunale di Pavia e passata in giudicato in data 14/7/2021 (cfr. documento depositato in data 21/7/2021 fascicolo di parte attrice) ha riconosciuto la responsabilità dei convenuti e legali Controparte_4 Controparte_2
rappresentanti rispettivamente della e della ai sensi degli articoli 56 e Controparte_3 CP_1
640 c.p. per aver tentato di trarre un ingiusto profitto tramite artifizi e raggiri in danno della
[...]
(cfr. pag. 12 sentenza n. 373/2021); pertanto, dalla ricostruzione in fatto operata dalla Pt_1
sentenza possono desumersi elementi di prova sufficienti per il presente giudizio, nei confronti della
Contr
(cfr. Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 2947 del 01/02/2023); risulta, in particolare, che gli
Cont Contr Parte amministratori delle società e abbiano indotto la a stipulare un contratto di leasing
Contr Cont per la fornitura di materiale informatico dalla , quale fornitrice, alla materiale mai effettivamente consegnato e con l'intento di conseguire un ingiusto profitto, dal pagamento del Parte Contr corrispettivo da parte della alla , profitto che non veniva conseguito perché
Parte l'amministratore della si avvedeva che il materiale, oggetto del contratto, era stato già Contr consegnato ad altra società (la Econocom) e non pagava, pertanto, le fatture emesse dalla;
Cont peraltro, la risultava una società inattiva, con sede in altro luogo rispetto a quello indicato nel contratto di fornitura.
3. In base a quanto esposto, deve essere respinta la domanda di nullità del contratto di fornitura
Parte Contr sottoscritto tra e , formulata da parte attrice, in quanto “il dolo costitutivo del delitto di truffa non è ontologicamente diverso da quello che vizia il consenso negoziale, entrambi risolvendosi in artifizi o raggiri adoperati dall'agente e diretti ad indurre in errore l'altra parte e così a viziarne il consenso” (cfr. Cass. 20801/2018 e Cass. 7468/2011). 4. Viceversa, deve essere accolta la domanda di annullamento ex art. 1439 c.c. in quanto, come detto, deve ritenersi accertato che il contratto è stato concluso per effetto del dolo degli amministratori delle società e e Controparte_3 CP_1 Controparte_4 CP_2
come descritto nella sentenza del Tribunale di Pavia n. 373/2021; conseguentemente,
[...]
deve essere revocato il decreto ingiuntivo n.14549/2014 ottenuto in forza del citato contratto, con Parte assorbimento delle ulteriori domande formulate, in via subordinata, dalla .
Parte Contr 5. Le spese di lite seguono la soccombenza tra la e la , nulla dovendosi disporre nei confronti delle altre parti per effetto della rinuncia agli atti come sopra indicata.
6. Infine, risulta fondata, in relazione all'esito del giudizio ed alle difese svolte dalla CP_1
(generiche e, in base a quanto accertato, fondate su una rappresentazione dei fatti assolutamente e consapevolmente inveritiera) la domanda di condanna ex art. 96, 3° comma c.p.c. che si ritiene congruo determinare equitativamente, in relazione all'attività processuale svolta dalle parti, nella somma complessiva pari ad euro 5.000,00 (cfr. Cass. 16898/2019, Cass. 27623/2017).
P.Q.M.
- in accoglimento della domanda formulata, nei termini indicati in parte motiva, dichiara l'annullamento ex art. 1439 c.c. del contratto intercorso tra la e Parte_1 la e relativo agli ordini 62/2013 e 79/2013 e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo CP_1
opposto;
- dichiara estinto per rinuncia il rapporto processuale con le altre parti;
- condanna la al pagamento, in favore della delle CP_1 Parte_1
spese di lite che liquida in euro 660,00 per esborsi ed euro 14.103,00 quale compenso professionale, oltre iva, c.p.a. e rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge;
- condanna ex art. 96 c. 3 c.p.c. la al pagamento in favore della CP_1 Parte_1
dell'ulteriore somma pari ad euro 5.000,00.
[...]
Roma, 30/04/2025.
IL GIUDICE
Dott. Gabriello Erasmo
Sentenza redatta con la collaborazione del Dott. Andrea Persi, funzionario addetto all'Ufficio per il
Processo.