TRIB
Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 15/10/2025, n. 1016 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1016 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 756/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PATTI
Sezione Civile
Il Giudice, designato in funzione di giudice unico, dott. Gianluca Antonio
Peluso, ha emesso la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 756/2022 R.G. avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo n. 74/2022 emesso dal Tribunale di Patti il 5/03//2022, depositato l'8/03/2022 nel procedimento iscritto al n. 343/2022 R.G.”;
PROMOSSA DA
nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Sant'Agata di Militello (ME), via San Martino
n.56 presso lo studio dell'avv. Rita Lazzara che lo rappresenta e difende per procura in atti;
Attore opponente -
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, (P. Controparte_1
Iva Gruppo KR IT , C.F. ), con sede legale in P.IVA_1 P.IVA_2
Milano, Piazza della Trivulziana n. 4/A, rappresentata e difesa, come da
1 procura in atti, dagli avv.ti Raffaele Zurlo e Andrea Ornati con domicilio eletto in La Spezia, via Paolo Emilio Taviani n. 170;
Convenuta opposta;
Conclusioni: all'udienza del 23/06/2025, svoltasi come da decreto del
12/05/2025 con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni nelle rispettive note scritte e la causa veniva assunta in decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
***
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione, tempestivamente notificato, spiegava Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 74/2022 emesso dal Tribunale di
Patti il 5/03//2022, depositato l'8/03/2022 nel procedimento iscritto al n.
343/2022 R.G. con il quale gli era stato ingiunto di pagare, in favore di la somma € 14.314,56, oltre interessi come da domanda e Controparte_1
spese e compensi della procedura monitoria, in dipendenza di un contratto di finanziamento stipulato con Controparte_2
Sulla scorta dei motivi di opposizioni articolati in citazione, Parte_1
chiedeva all'intestato Tribunale di “accogliere l'opposizione e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo emesso per i motivi di cui sopra;
condannare la società
ricorrente al pagamento di spese e compensi di causa”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 16/09/2022, si costituiva instando per “In via preliminare, nel merito, Controparte_1
concedere la provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo n. 74/2022 del
08/03/2022 RG n. 343/2022 emesso dal Tribunale di Patti stante la ricorrenza dei
2 presupposti di cui all'art. 648 C.p.c. In via principale, nel merito, rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 74/2022 del 08/03/2022 RG n. 343/2022 emesso dal Tribunale
di Patti. In via subordinata, nel merito, condannare, in ogni caso, il Sig. Parte_1
al pagamento in favore della società della diversa, maggiore o minore Controparte_1
somma che risulterà all'esito dell'espletanda attività istruttoria. In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre Iva e Cpa, nonché successive occorrende”.
All'udienza di prima comparizione del 3-10-2022, il G.I. assumeva la causa in riserva e, quindi, con successiva ordinanza del 4-10-2022, “1.rigetta la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del d.i. opposto;
2. Assegna a parte opposta termine di giorni 15 dalla comunicazione della presente ordinanza per avviare la procedura di mediazione;
3. Rinvia per l'eventuale prosecuzione del giudizio all'udienza del 24-04-2023”.
La procedura di mediazione veniva esperita, sebbene con esito negativo
(cfr. produzione del 30-03-2023).
Alla successiva udienza del 4-04-2023, venivano concessi alle parti i chiesti termini ex art. 183 comma VI c.p.c. e la causa era rinviata all'udienza del 21-
11-2023, poi rinviata alla data del 23 gennaio 2024, all'esito della quale, il G.I.
“Rilevato che non risultano formulate richieste di natura istruttoria;
Ritenuta, allora,
la causa matura per la decisione…”, la rinviava per la precisazione delle conclusioni.
Da ultimo, come accennato, all'udienza del 23/06/2025, svoltasi come da decreto del 12/05/2025 con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni nelle rispettive note scritte e la causa veniva
3 assunta in decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
In particolare, l'opponente, nelle note depositate il 23/06/2025, così
concludeva: “Preso atto del provvedimento con cui si dispone la trattazione del procedimento mediante deposito di note in sostituzione dell'udienza già fissata, il sottoscritto procuratore, nell'interesse dell'opponente si riporta all'atto di opposizione ed ai precedenti atti e verbali di causa, ed alle conclusioni ivi rassegnate;
Chiede che la causa venga trattenuta in decisione con l'assegnazione del termine per le comparse conclusionali e di replica” mentre nelle note del 13/06/2025, Controparte_1
“nel richiamare tutti gli atti difensivi formulati anche in udienza, insistono e precisano le proprie conclusioni come in comparsa di costituzione e risposta.
Pertanto, chiedono che l'Ill.mo Magistrato adito Voglia trattenere la causa in decisione con concessione alle parti dei termini ex art. 190 C.p.c.”.
2. Tanto premesso, nel merito, non è irrilevante premettere che “Come noto,
con la proposizione dell'opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un ordinario giudizio di merito a cognizione piena che ha ad oggetto la fondatezza della pretesa originariamente azionata con il ricorso per ingiunzione, attraverso la ricostituzione dell'integrità del contraddittorio. Nell'ambito di tale giudizio, mentre dal punto di vista formale il debitore ingiunto assume la veste di attore in opposizione, assumendosi l'onere di istaurare il contraddittorio, ed il creditore ricorrente quella di convenuto, dal punto di vista sostanziale le parti mantengono le posizioni, rispettivamente, di convenuto e attore, realizzandosi, quindi, un'inversione meramente formale dei ruoli. Da ciò discende la conseguenza che il giudizio di cognizione, a contraddittorio pieno, introdotto con la notifica dell'opposizione è regolato dagli ordinari principi in tema di onere della prova:
essendo oggetto dell'accertamento giudiziale, infatti, la fondatezza della pretesa
4 sostanziale azionata col ricorso, il creditore ricorrente sarà tenuto a dare la prova del proprio credito, mentre incomberà sul debitore ingiunto l'onere relativo alla dimostrazione degli eventuali fatti impeditivi, modificativi od estintivi, idonei a paralizzare la pretesa del creditore”(Tribunale Vicenza, 28/02/2025, n.343).
Fornita questa ineludibile premessa, occorre vagliare i singoli motivi di opposizione sollevati da seguendo l'ordine suggerito dal c.d. Parte_1
principio della “ragione più liquida”, posto che “considerata la pluralità delle argomentazioni sollevate, occorre premettere che l'orientamento elaborato dalla
Suprema Corte in relazione all'ordine con il quale è consentito al giudice se della questione ritenuta di più agevole soluzione. Sul punto, infatti, la corte di Cassazione
ha recentemente avuto modo di ribadire che: - Il principio della "ragione più liquida",
imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica,
consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost.,
con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (Cass. Civ., Sez.
6 - L, Sentenza n. 12002 del
28/05/2014); - In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" -
desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale (Cass. Civ., Sez. U, Sentenza n. 9936 del
08/05/2014)” (Tribunale Nola sez. I, 15/01/2024, n.135).
5 3. Va, anzitutto, vagliato il motivo rubricato “Mancanza di titolarità in capo al ricorrente della legittimazione ad agire stante la incertezza in ordine alla cessione del credito” con il quale parte opponente ha eccepito che “Invero non vi è prova in atti che il credito del sig. rientri tra i crediti oggetto di cessione, attesa la Pt_1
genericità dell'atto di cessione del credito che non consente di individuare i crediti oggetto della negoziazione.- Nessun valore può infatti attribuirsi all'elenco dei crediti prodotto privo di elementi che ne consentano di individuare provenienza e collegamento con il negozio di cessione…” (cfr. pag. 4 atto di citazione)
L'eccezione è fondata e merita accoglimento, considerato che, anche in sede decisoria, va confermata la valutazione, allora sommaria, di cui all'ordinanza del 4-10-2022 con la quale venne rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, ossia che “Prima facie ed impregiudicata ogni ulteriore valutazione, allo stato degli atti, con riferimento all'eccezione dell'opponente, rubricata “Mancanza di titolarità in capo al ricorrente della legittimazione ad agire stante la incertezza in ordine alla cessione del credito”
tale prova non risulta raggiunta. Invero, parte opposta assume di aver acquisito il credito per intervenuta cessione, tuttavia, la giurisprudenza ha chiarito che
“L'adempimento della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'avvenuta cessione dei crediti in blocco, ex art. 58 t.u.b., individuati solo in via generica, per categorie,
come di norma avviene in questi casi, non è di per sé stessa idonea a fornire adeguata prova del fatto che oggetto di cessione sia stato proprio il rapporto per cui è causa. La
pubblicazione in Gazzetta ha dunque il solo scopo di produrre gli effetti previsti dall'art. 1264 c.c., rendendo opponibile al debitore la relativa cessione a condizione che, ovviamente, la stessa sia avvenuta” (Tribunale Avezzano, 20/04/2021). Nella
specie, nell'allegato n. 7 del fascicolo del procedimento monitorio, Controparte_1
6 produce il contratto di cessione, ove a pag. 7, si prevede quanto segue: “ CP_2
cede al Cessionario, che acquista, tutti ed esclusivamente i Crediti elencati nell'Elenco
Crediti allegato al presente Contratto quale Allegato A, unitamente ai Diritti
Accessori, pro soluto, ai sensi e per gli effetti della Legge 130/1999, verso il pagamento da parte del Cessionario del Prezzo di Acquisto (come in seguito definito)” ma tuttavia non risulta prodotto il detto allegato A, né si può ritenere sufficiente a sopperire a tale mancanza documentale l'allegato n. 8 al fascicolo del monitorio (denominato “lista dei crediti ceduti” in cui compare unicamente il credito per cui è causa) che è atto di formazione unilaterale di (in tal senso Controparte_1
nulla sembra aggiungere rispetto a quanto allegato dalla società opposta) sganciato dal contratto di cessione, ossia non riconducibile allo stesso come allegato”.
Ora, atteso che la convenuta opposta non ha depositato ulteriore documentazione rispetto a quella posta a sostegno del ricorso per decreto ingiuntivo, nel corso dell'istruttoria non sono emersi elementi documentali –
o di altra natura – per effetto dei quali possa ritenersi raggiunta la prova della titolarità del credito – oggetto di ingiunzione – in testa a Controparte_1
A ciò si aggiunga che coglie nel segno la difesa dell'opponente allorquando evidenzia che l'asserito “contratto di cessione” prodotto dalla convenuta
(allegato n. 7) risulta sprovvisto della sottoscrizione della società che si assume cedente, come emerge in atti, con la conseguenza di rendere anche irrilevante – sul piano probatorio - la dichiarazione di di cui CP_2
all'allegato n. 6.
Invero, l'atto depositato da non costituisce un contratto di CP_1
cessione, come asserito da parte opposta, ma una mera proposta di contratto datata 14-09-2018, com' è espressamente scritto nello stesso documento a pag.
7 1 ovvero “…facendo seguito alle intese intercorse, trasmettiamo la proposta di contratto di cessione di crediti…” e pag. 31 ossia “Qualora concordiate con tutto quanto sopra indicato, Vi preghiamo di ritrascrivere cortesemente il contenuto del presente Contratto unitamente agli Allegati e di restituirlo debitamente sottoscritto e siglato in segno di integrale accettazione del relativo contenuto”.
In difetto della prova dell'accettazione del contenuto da parte di mediante il deposito in giudizio del contratto di cessione del CP_2
credito, non può ritenersi provata la titolarità del credito in capo a CP_1
[...]
Del pari, diviene perplessa la stessa dichiarazione di di cui CP_2
all'allegato n. 6 ove si menziona “la pratica sopra indicata” che è segnatamente quella con la quale si dichiara che “Con la presente Le comunichiamo che, in data
14/09/2018, nell'ambito di una cessione di Controparte_2
portafoglio di crediti pecuniari non in blocco - ai sensi dell'art. 58 del D. Lgs.
385/1993 e dell'art. 1, 4 e 7.1 della Legge 130/99 - ha ceduto ad Controparte_1
una società del gruppo KRUK, il credito in oggetto vantato nei Suoi confronti”.
Ora, dall'esame combinato della documentazione in atti, la pretesa cessione del credito del 14 settembre 2018 non risulta essersi perfezionata (o, meglio,
non è stata fornita la prova del perfezionamento) poiché il documento,
recante la data del 14-09-2018, come accennato, rappresenta una mera proposta contrattuale e non un contratto già perfezionato.
4. Conclusivamente, allora, l'opposizione è fondata e va accolta, con conseguenziale revoca del provvedimento monitorio opposto, restando assorbiti gli altri motivi di opposizione.
8 5. Le spese di lite seguono la soccombenza di parte opposta e sono liquidate come in dispositivo, in base ai parametri minimi di cui al D.M. n.
55/2014, aggiornati dal D.M. n. 147/2022, tenendo conto dell'attività difensiva concretamente svolta dalle parti e del valore della controversia, secondo il seguente prospetto:
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore della causa: da € 5.201 a € 26.000
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore minimo: € 460,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 389,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 840,00
Fase decisionale, valore minimo: € 851,00
Compenso tabellare (valori minimi) € 2.540,00
P.Q.M.
Il Giudice della Sezione Civile del Tribunale di Patti, in funzione di giudice unico, dott. Gianluca Antonio Peluso, definitivamente pronunciando nella causa n. 756/2022 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita;
1. Accoglie l'opposizione proposta da e, per l'effetto, revoca Parte_1
il decreto ingiuntivo n. 74/2022 emesso dal Tribunale di Patti il 5/03//2022,
depositato l'8/03/2022;
2. Condanna in persona del legale rappresentante p.t., al Controparte_1
pagamento delle spese processuali, in favore dell'opponente che liquida in complessivi € 2.540,00, oltre al rimborso delle spese generali (15%), IVA e
CPA come per legge e alla rifusione del C.U., da distrarsi in favore della procuratrice, avv. Rita Lazzara, che ha reso la dichiarazione ex art. 93 c.p.c.
9 Così deciso in Patti, il 15-10-2025
Il Giudice
Dott. Gianluca Antonio Peluso
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PATTI
Sezione Civile
Il Giudice, designato in funzione di giudice unico, dott. Gianluca Antonio
Peluso, ha emesso la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 756/2022 R.G. avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo n. 74/2022 emesso dal Tribunale di Patti il 5/03//2022, depositato l'8/03/2022 nel procedimento iscritto al n. 343/2022 R.G.”;
PROMOSSA DA
nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Sant'Agata di Militello (ME), via San Martino
n.56 presso lo studio dell'avv. Rita Lazzara che lo rappresenta e difende per procura in atti;
Attore opponente -
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, (P. Controparte_1
Iva Gruppo KR IT , C.F. ), con sede legale in P.IVA_1 P.IVA_2
Milano, Piazza della Trivulziana n. 4/A, rappresentata e difesa, come da
1 procura in atti, dagli avv.ti Raffaele Zurlo e Andrea Ornati con domicilio eletto in La Spezia, via Paolo Emilio Taviani n. 170;
Convenuta opposta;
Conclusioni: all'udienza del 23/06/2025, svoltasi come da decreto del
12/05/2025 con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni nelle rispettive note scritte e la causa veniva assunta in decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
***
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione, tempestivamente notificato, spiegava Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 74/2022 emesso dal Tribunale di
Patti il 5/03//2022, depositato l'8/03/2022 nel procedimento iscritto al n.
343/2022 R.G. con il quale gli era stato ingiunto di pagare, in favore di la somma € 14.314,56, oltre interessi come da domanda e Controparte_1
spese e compensi della procedura monitoria, in dipendenza di un contratto di finanziamento stipulato con Controparte_2
Sulla scorta dei motivi di opposizioni articolati in citazione, Parte_1
chiedeva all'intestato Tribunale di “accogliere l'opposizione e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo emesso per i motivi di cui sopra;
condannare la società
ricorrente al pagamento di spese e compensi di causa”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 16/09/2022, si costituiva instando per “In via preliminare, nel merito, Controparte_1
concedere la provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo n. 74/2022 del
08/03/2022 RG n. 343/2022 emesso dal Tribunale di Patti stante la ricorrenza dei
2 presupposti di cui all'art. 648 C.p.c. In via principale, nel merito, rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 74/2022 del 08/03/2022 RG n. 343/2022 emesso dal Tribunale
di Patti. In via subordinata, nel merito, condannare, in ogni caso, il Sig. Parte_1
al pagamento in favore della società della diversa, maggiore o minore Controparte_1
somma che risulterà all'esito dell'espletanda attività istruttoria. In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre Iva e Cpa, nonché successive occorrende”.
All'udienza di prima comparizione del 3-10-2022, il G.I. assumeva la causa in riserva e, quindi, con successiva ordinanza del 4-10-2022, “1.rigetta la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del d.i. opposto;
2. Assegna a parte opposta termine di giorni 15 dalla comunicazione della presente ordinanza per avviare la procedura di mediazione;
3. Rinvia per l'eventuale prosecuzione del giudizio all'udienza del 24-04-2023”.
La procedura di mediazione veniva esperita, sebbene con esito negativo
(cfr. produzione del 30-03-2023).
Alla successiva udienza del 4-04-2023, venivano concessi alle parti i chiesti termini ex art. 183 comma VI c.p.c. e la causa era rinviata all'udienza del 21-
11-2023, poi rinviata alla data del 23 gennaio 2024, all'esito della quale, il G.I.
“Rilevato che non risultano formulate richieste di natura istruttoria;
Ritenuta, allora,
la causa matura per la decisione…”, la rinviava per la precisazione delle conclusioni.
Da ultimo, come accennato, all'udienza del 23/06/2025, svoltasi come da decreto del 12/05/2025 con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni nelle rispettive note scritte e la causa veniva
3 assunta in decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
In particolare, l'opponente, nelle note depositate il 23/06/2025, così
concludeva: “Preso atto del provvedimento con cui si dispone la trattazione del procedimento mediante deposito di note in sostituzione dell'udienza già fissata, il sottoscritto procuratore, nell'interesse dell'opponente si riporta all'atto di opposizione ed ai precedenti atti e verbali di causa, ed alle conclusioni ivi rassegnate;
Chiede che la causa venga trattenuta in decisione con l'assegnazione del termine per le comparse conclusionali e di replica” mentre nelle note del 13/06/2025, Controparte_1
“nel richiamare tutti gli atti difensivi formulati anche in udienza, insistono e precisano le proprie conclusioni come in comparsa di costituzione e risposta.
Pertanto, chiedono che l'Ill.mo Magistrato adito Voglia trattenere la causa in decisione con concessione alle parti dei termini ex art. 190 C.p.c.”.
2. Tanto premesso, nel merito, non è irrilevante premettere che “Come noto,
con la proposizione dell'opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un ordinario giudizio di merito a cognizione piena che ha ad oggetto la fondatezza della pretesa originariamente azionata con il ricorso per ingiunzione, attraverso la ricostituzione dell'integrità del contraddittorio. Nell'ambito di tale giudizio, mentre dal punto di vista formale il debitore ingiunto assume la veste di attore in opposizione, assumendosi l'onere di istaurare il contraddittorio, ed il creditore ricorrente quella di convenuto, dal punto di vista sostanziale le parti mantengono le posizioni, rispettivamente, di convenuto e attore, realizzandosi, quindi, un'inversione meramente formale dei ruoli. Da ciò discende la conseguenza che il giudizio di cognizione, a contraddittorio pieno, introdotto con la notifica dell'opposizione è regolato dagli ordinari principi in tema di onere della prova:
essendo oggetto dell'accertamento giudiziale, infatti, la fondatezza della pretesa
4 sostanziale azionata col ricorso, il creditore ricorrente sarà tenuto a dare la prova del proprio credito, mentre incomberà sul debitore ingiunto l'onere relativo alla dimostrazione degli eventuali fatti impeditivi, modificativi od estintivi, idonei a paralizzare la pretesa del creditore”(Tribunale Vicenza, 28/02/2025, n.343).
Fornita questa ineludibile premessa, occorre vagliare i singoli motivi di opposizione sollevati da seguendo l'ordine suggerito dal c.d. Parte_1
principio della “ragione più liquida”, posto che “considerata la pluralità delle argomentazioni sollevate, occorre premettere che l'orientamento elaborato dalla
Suprema Corte in relazione all'ordine con il quale è consentito al giudice se della questione ritenuta di più agevole soluzione. Sul punto, infatti, la corte di Cassazione
ha recentemente avuto modo di ribadire che: - Il principio della "ragione più liquida",
imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica,
consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost.,
con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (Cass. Civ., Sez.
6 - L, Sentenza n. 12002 del
28/05/2014); - In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" -
desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale (Cass. Civ., Sez. U, Sentenza n. 9936 del
08/05/2014)” (Tribunale Nola sez. I, 15/01/2024, n.135).
5 3. Va, anzitutto, vagliato il motivo rubricato “Mancanza di titolarità in capo al ricorrente della legittimazione ad agire stante la incertezza in ordine alla cessione del credito” con il quale parte opponente ha eccepito che “Invero non vi è prova in atti che il credito del sig. rientri tra i crediti oggetto di cessione, attesa la Pt_1
genericità dell'atto di cessione del credito che non consente di individuare i crediti oggetto della negoziazione.- Nessun valore può infatti attribuirsi all'elenco dei crediti prodotto privo di elementi che ne consentano di individuare provenienza e collegamento con il negozio di cessione…” (cfr. pag. 4 atto di citazione)
L'eccezione è fondata e merita accoglimento, considerato che, anche in sede decisoria, va confermata la valutazione, allora sommaria, di cui all'ordinanza del 4-10-2022 con la quale venne rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, ossia che “Prima facie ed impregiudicata ogni ulteriore valutazione, allo stato degli atti, con riferimento all'eccezione dell'opponente, rubricata “Mancanza di titolarità in capo al ricorrente della legittimazione ad agire stante la incertezza in ordine alla cessione del credito”
tale prova non risulta raggiunta. Invero, parte opposta assume di aver acquisito il credito per intervenuta cessione, tuttavia, la giurisprudenza ha chiarito che
“L'adempimento della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'avvenuta cessione dei crediti in blocco, ex art. 58 t.u.b., individuati solo in via generica, per categorie,
come di norma avviene in questi casi, non è di per sé stessa idonea a fornire adeguata prova del fatto che oggetto di cessione sia stato proprio il rapporto per cui è causa. La
pubblicazione in Gazzetta ha dunque il solo scopo di produrre gli effetti previsti dall'art. 1264 c.c., rendendo opponibile al debitore la relativa cessione a condizione che, ovviamente, la stessa sia avvenuta” (Tribunale Avezzano, 20/04/2021). Nella
specie, nell'allegato n. 7 del fascicolo del procedimento monitorio, Controparte_1
6 produce il contratto di cessione, ove a pag. 7, si prevede quanto segue: “ CP_2
cede al Cessionario, che acquista, tutti ed esclusivamente i Crediti elencati nell'Elenco
Crediti allegato al presente Contratto quale Allegato A, unitamente ai Diritti
Accessori, pro soluto, ai sensi e per gli effetti della Legge 130/1999, verso il pagamento da parte del Cessionario del Prezzo di Acquisto (come in seguito definito)” ma tuttavia non risulta prodotto il detto allegato A, né si può ritenere sufficiente a sopperire a tale mancanza documentale l'allegato n. 8 al fascicolo del monitorio (denominato “lista dei crediti ceduti” in cui compare unicamente il credito per cui è causa) che è atto di formazione unilaterale di (in tal senso Controparte_1
nulla sembra aggiungere rispetto a quanto allegato dalla società opposta) sganciato dal contratto di cessione, ossia non riconducibile allo stesso come allegato”.
Ora, atteso che la convenuta opposta non ha depositato ulteriore documentazione rispetto a quella posta a sostegno del ricorso per decreto ingiuntivo, nel corso dell'istruttoria non sono emersi elementi documentali –
o di altra natura – per effetto dei quali possa ritenersi raggiunta la prova della titolarità del credito – oggetto di ingiunzione – in testa a Controparte_1
A ciò si aggiunga che coglie nel segno la difesa dell'opponente allorquando evidenzia che l'asserito “contratto di cessione” prodotto dalla convenuta
(allegato n. 7) risulta sprovvisto della sottoscrizione della società che si assume cedente, come emerge in atti, con la conseguenza di rendere anche irrilevante – sul piano probatorio - la dichiarazione di di cui CP_2
all'allegato n. 6.
Invero, l'atto depositato da non costituisce un contratto di CP_1
cessione, come asserito da parte opposta, ma una mera proposta di contratto datata 14-09-2018, com' è espressamente scritto nello stesso documento a pag.
7 1 ovvero “…facendo seguito alle intese intercorse, trasmettiamo la proposta di contratto di cessione di crediti…” e pag. 31 ossia “Qualora concordiate con tutto quanto sopra indicato, Vi preghiamo di ritrascrivere cortesemente il contenuto del presente Contratto unitamente agli Allegati e di restituirlo debitamente sottoscritto e siglato in segno di integrale accettazione del relativo contenuto”.
In difetto della prova dell'accettazione del contenuto da parte di mediante il deposito in giudizio del contratto di cessione del CP_2
credito, non può ritenersi provata la titolarità del credito in capo a CP_1
[...]
Del pari, diviene perplessa la stessa dichiarazione di di cui CP_2
all'allegato n. 6 ove si menziona “la pratica sopra indicata” che è segnatamente quella con la quale si dichiara che “Con la presente Le comunichiamo che, in data
14/09/2018, nell'ambito di una cessione di Controparte_2
portafoglio di crediti pecuniari non in blocco - ai sensi dell'art. 58 del D. Lgs.
385/1993 e dell'art. 1, 4 e 7.1 della Legge 130/99 - ha ceduto ad Controparte_1
una società del gruppo KRUK, il credito in oggetto vantato nei Suoi confronti”.
Ora, dall'esame combinato della documentazione in atti, la pretesa cessione del credito del 14 settembre 2018 non risulta essersi perfezionata (o, meglio,
non è stata fornita la prova del perfezionamento) poiché il documento,
recante la data del 14-09-2018, come accennato, rappresenta una mera proposta contrattuale e non un contratto già perfezionato.
4. Conclusivamente, allora, l'opposizione è fondata e va accolta, con conseguenziale revoca del provvedimento monitorio opposto, restando assorbiti gli altri motivi di opposizione.
8 5. Le spese di lite seguono la soccombenza di parte opposta e sono liquidate come in dispositivo, in base ai parametri minimi di cui al D.M. n.
55/2014, aggiornati dal D.M. n. 147/2022, tenendo conto dell'attività difensiva concretamente svolta dalle parti e del valore della controversia, secondo il seguente prospetto:
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore della causa: da € 5.201 a € 26.000
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore minimo: € 460,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 389,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 840,00
Fase decisionale, valore minimo: € 851,00
Compenso tabellare (valori minimi) € 2.540,00
P.Q.M.
Il Giudice della Sezione Civile del Tribunale di Patti, in funzione di giudice unico, dott. Gianluca Antonio Peluso, definitivamente pronunciando nella causa n. 756/2022 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita;
1. Accoglie l'opposizione proposta da e, per l'effetto, revoca Parte_1
il decreto ingiuntivo n. 74/2022 emesso dal Tribunale di Patti il 5/03//2022,
depositato l'8/03/2022;
2. Condanna in persona del legale rappresentante p.t., al Controparte_1
pagamento delle spese processuali, in favore dell'opponente che liquida in complessivi € 2.540,00, oltre al rimborso delle spese generali (15%), IVA e
CPA come per legge e alla rifusione del C.U., da distrarsi in favore della procuratrice, avv. Rita Lazzara, che ha reso la dichiarazione ex art. 93 c.p.c.
9 Così deciso in Patti, il 15-10-2025
Il Giudice
Dott. Gianluca Antonio Peluso
10