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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 04/11/2025, n. 1377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1377 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
In funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.ssa
Maria Cusenza, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 80 del ruolo generale delle cause di Lavoro per l'anno 2022 vertente tra
, C.F. NELLA QUALITA' DI Parte_1 CodiceFiscale_1
ED DI nato il [...] a [...] Persona_1
ed ivi deceduto il 14.05.2021, elettivamente domiciliata in Palermo, Piazza Don
Bosco n. 6, presso lo studio dell'Avv. Christian Allegra che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in Controparte_1
pag. 1 persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in
Cagliari, Via Delitala n. 2, presso l'Avvocatura Distrettuale dell' con CP_1
l'Avv. Gabriele Morreale Agnello che lo rappresenta e difende per procura in
Notar di Roma in data 21 luglio 2015 Persona_2
RESISTENTE
OGGETTO: contributi gestione commercianti/opposizione ad avviso di addebito
FATTO E DIRITTO
L'art. 45 co. 17 della L. 18/6/2009 n. 69, entrata in vigore il 4/7/2009, ha sostituito il n. 4) dell'art. 132 co. 2 c.p.c., prevedendo che la sentenza debba contenere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, mentre non è più necessaria l'esposizione dello svolgimento del processo.
La ricorrente, nella qualità di erede del signor , chiede Persona_1
l'accertamento negativo del credito risultante dall'intimazione di pagamento specificata in ricorso n. 596 2021 00004110 37 notificata il 09.12.2021 e concernente contribuzione IVS per la Gestione Commercianti relativa all'anno
2019 per la complessiva somma di € 3.177,86, stante l'insussistenza dei presupposti per l'iscrizione nell'anzidetta Gestione.
L' costituendosi in giudizio, contestava la fondatezza della domanda e ne CP_1
chiedeva, pertanto, il rigetto.
pag. 2 In data 07.10.2024 si è svolta l'udienza nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c. e la causa veniva posta in decisione
La domanda merita accoglimento.
La parte ricorrente eccepisce l'illegittimità dell'avviso di addebito opposto per contributi IVS fissi gestione commercianti per l'anno 2019 derivanti dall'iscrizione del defunto signor alla sezione Piccoli Persona_1
Imprenditori del registro delle imprese presso la Camera di Commercio di
Palermo. Rilevava che l'impresa individuale del de cuius aveva cessato ogni attività il 31.12.2018 e che la cancellazione era avvenuta in data 21.03.2019 per cui, nell'anno 2019 non esercitava alcun tipo di attività.
L'iscrizione alla gestione commercianti è obbligatoria per il socio accomandatario o per il socio amministratore di una società a responsabilità
limitata che opera nel settore commerciale, ciò al fine di evitare che, grazie allo schermo della struttura societaria, la prestazione di lavoro del socio, resa nella compagine, venga sottratta alla contribuzione previdenziale, ancorché non si discosti da quella prestata dall'unico titolare della ditta commerciale. Dunque,
l'obbligo di iscrizione ed il conseguente obbligo contributivo discendono dall'essere socio della società commerciale e dall'espletare attività lavorativa presso la relativa impresa (Cass., Ordinanza n. 20268 del 19/11/2012).
Come osservato dalla Suprema Corte nella sentenza n. 845/2010 non è
pag. 3 sufficiente la mera qualità di socio accomandatario, ma l'obbligo dell'iscrizione alla gestione commercianti consegue all'accertamento di una serie di presupposti. Il presupposto per l'iscrizione alla gestione commercianti è la partecipazione allo svolgimento delle attività commerciali.
Invero, l'art. 1 comma 203 Legge 662/96 ha disposto l'obbligo dell'iscrizione alla gestione commercianti dei titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate prevalentemente con il lavoro proprio qualora il soggetto abbia piena responsabilità dell'impresa con assunzione di oneri e rischi di gestione e partecipi al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza. Tali requisiti, che devono sussistere congiuntamente, non ricorrono nel caso in esame.
Come rilevato dalla Cassazione con ordinanza n. 3145 dell'11.02.2013 “… il
presupposto per l'iscrizione alla gestione commercianti è lo svolgimento da parte
dell'interessato di attività commerciale, che nella specie non risulta.
Quanto alla gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali e del terziario, la
disciplina previgente è stata modificata dalla L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma
203 che così sostituisce la L. 3 giugno 1975, n. 160, art. 29, comma 1:
"L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali
di cui alla L. 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste
per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
pag. 4 a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei
dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei
componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero
siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi
relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti
al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o
siano iscritti in albi, registri e ruoli". Quindi il presupposto imprescindibile è che per
l'iscrizione alla gestione commercianti vi sia un esercizio commerciale, la gestione dello
stesso come titolare o come familiare coadiuvante o anche come socio di srl che abbia
come oggetto un esercizio commerciale. Il che non ricorre nella specie come descritta in
fatto dalla sentenza impugnata: la signora S. è socia di una società di persone, la quale
non gestisce l'albergo, che è
affittato ad altri, ma si limita alla riscossione dei canoni. Va quindi esclusa la ricorrenza
della attività a cui la legge ricollega l'obbligo di iscrizione e il versamento di
contribuzione alla gestione commercianti, a prescindere da ogni considerazione sulla
attività prevalente.
CP_ Nè si può invocare, come sostenuto dall' l'ordinanza di questa Corte n. 845/2010,
pag. 5 giacché colà furono ritenuti dovuti i contributi alla gestione commercianti da parte di
un socio di società che svolgeva attività di intermediazione immobiliare, che quindi
rientrava nel settore terziario, mentre nel caso di specie, l'attività della società era
limitata alla mera riscossione dei canoni di un immobile affittato, che quindi in tale
settore non può rientrare”.
Nel caso di specie non avendo l' fornito la prova circa lo svolgimento, da CP_1
parte del de cuius di attività commerciale, non possono Persona_1
dirsi sussistenti i presupposti per l'iscrizione della stessa nella gestione commercianti.
Non si configurava dunque il presupposto oggettivo della contribuzione richiesta dall' CP_1
Tanto meno, poi, sussisteva quello soggettivo costituito dalla partecipazione personale del socio, con prevalenza ed abitualità, all'attività aziendale.
L'impresa individuale del de cuius aveva cessato ogni attività il 31.12.2018 e che la cancellazione era avvenuta in data 21.03.2019 per cui, nell'anno 2019 non esercitava alcun tipo di attività commerciale.
Su fattispecie similari, la Cassazione si è pronunciata come segue.
“Ai sensi dell'art. 1, comma 203, l. n. 662/1996, che ha modificato l'art. 29 l. n.
160/1975, e dell'art. 3 l. n. 45/1986, nelle società in accomandita semplice la qualità di
socio accomandatario non è sufficiente a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione
pag. 6 assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la
partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza, la
cui ricorrenza deve essere provata dall'istituto assicuratore (Cassazione civile, sez.
lav., 30/12/2016, n. 27588);
Nelle società in accomandita semplice, in forza dell'art. 1, comma 203, della l. n. 662 del
1996, che ha modificato l'art. 29 della l. n. 160 del 1975, e dell'art. 3 della l. n. 45 del
1986, la qualità di socio accomandatario non è sufficiente a far sorgere l'obbligo di
iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo
necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di
abitualità e prevalenza, la cui prova è a carico dell'istituto assicuratore (Cassazione
civile, sez. lav., 26/02/2016, n. 3835);
La società di persone il cui oggetto sociale sia limitato alla mera riscossione dei canoni di
un immobile affittato non rientra nel settore terziario, non svolgendo attività di
intermediazione immobiliare, con esclusione dell'obbligo del socio di iscrizione e di
versamento di contribuzione alla gestione commercianti, a prescindere da ogni
considerazione sull'attività prevalente” (Cassazione civile, sez. VI, 11/02/2013, n.
3145);
Il socio accomandatario di una società in accomandita semplice di intermediazione
immobiliare, in quanto unico soggetto abilitato a compiere atti in nome della società,
deve ritenersi esercitare attività commerciale in modo abituale e prevalente, con
pag. 7 conseguente obbligo di iscrizione nella gestione degli esercenti attività commerciali”
(Cassazione civile, sez. lav., 19/01/2010, n. 845).
Dalle due ultime massime citate emerge in modo chiaro che la gestione di beni immobili, per poter dare luogo ad obbligo contributivo, deve essere riconducibile ad attività imprenditoriale – commerciale, quale attività di produzione o scambio di beni o servizi (intermediazione, acquisto, rivendita e simili).
Parte ricorrente ha affermato che l'impresa individuale del de cuius aveva cessato ogni attività il 31.12.2018 e che la cancellazione era avvenuta in data
21.03.2019 per cui, nell'anno 2019 non esercitava alcun tipo di attività.
Non si configurava dunque il presupposto oggettivo della contribuzione richiesta dall' CP_1
Parimenti non si configurava il requisito soggettivo, non avendo il signor
[...]
svolto nella predetta impresa alcuna attività lavorativa tanto meno con Per_1
carattere di abitualità e prevalenza.
Pertanto, si può solo concludere per la totale infondatezza della pretesa contributiva dell' CP_1
Nella fattispecie in esame non è stata fornita dall' alcuna prova circa CP_1
l'effettiva sussistenza dei presupposti per l'iscrizione nella gestione previdenziale commercianti, non risultando né specificatamente dedotti né
pag. 8 dimostrati i requisiti suddetti.
L' non ha assolto al suo onere probatorio con idonee allegazioni o prove CP_1
in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'iscrizione del de cuius alla gestione commercianti, elementi e prove che era onere dell' fornire ai CP_1
sensi dell'art. 2697, comma 1, c.c. in quanto elementi costitutivi del credito contributivo fatto valere in giudizio.
Pertanto, va dichiarata illegittima la iscrizione del defunto signor Per_1
coniuge della ricorrente nella gestione commercianti, con conseguente
[...]
annullamento dell'avviso di addebito opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell' e si liquidano come in CP_1
dispositivo con distrazione in favore del procuratore antistatario,
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, eccezione o difesa,
pag.
9 - dichiara l'illegittimità dell'iscrizione del defunto nella Persona_1
gestione commercianti e dispone l'annullamento dell'avviso di addebito opposto;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite che si liquidano in CP_1
complessivi € 900,00 oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario Avv. Christian Allegra.
Così deciso in Termini Imerese in data 4 novembre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Cusenza
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott.ssa Maria Cusenza, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia del 21/2/2011 n. 44.
pag. 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
In funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.ssa
Maria Cusenza, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 80 del ruolo generale delle cause di Lavoro per l'anno 2022 vertente tra
, C.F. NELLA QUALITA' DI Parte_1 CodiceFiscale_1
ED DI nato il [...] a [...] Persona_1
ed ivi deceduto il 14.05.2021, elettivamente domiciliata in Palermo, Piazza Don
Bosco n. 6, presso lo studio dell'Avv. Christian Allegra che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in Controparte_1
pag. 1 persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in
Cagliari, Via Delitala n. 2, presso l'Avvocatura Distrettuale dell' con CP_1
l'Avv. Gabriele Morreale Agnello che lo rappresenta e difende per procura in
Notar di Roma in data 21 luglio 2015 Persona_2
RESISTENTE
OGGETTO: contributi gestione commercianti/opposizione ad avviso di addebito
FATTO E DIRITTO
L'art. 45 co. 17 della L. 18/6/2009 n. 69, entrata in vigore il 4/7/2009, ha sostituito il n. 4) dell'art. 132 co. 2 c.p.c., prevedendo che la sentenza debba contenere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, mentre non è più necessaria l'esposizione dello svolgimento del processo.
La ricorrente, nella qualità di erede del signor , chiede Persona_1
l'accertamento negativo del credito risultante dall'intimazione di pagamento specificata in ricorso n. 596 2021 00004110 37 notificata il 09.12.2021 e concernente contribuzione IVS per la Gestione Commercianti relativa all'anno
2019 per la complessiva somma di € 3.177,86, stante l'insussistenza dei presupposti per l'iscrizione nell'anzidetta Gestione.
L' costituendosi in giudizio, contestava la fondatezza della domanda e ne CP_1
chiedeva, pertanto, il rigetto.
pag. 2 In data 07.10.2024 si è svolta l'udienza nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c. e la causa veniva posta in decisione
La domanda merita accoglimento.
La parte ricorrente eccepisce l'illegittimità dell'avviso di addebito opposto per contributi IVS fissi gestione commercianti per l'anno 2019 derivanti dall'iscrizione del defunto signor alla sezione Piccoli Persona_1
Imprenditori del registro delle imprese presso la Camera di Commercio di
Palermo. Rilevava che l'impresa individuale del de cuius aveva cessato ogni attività il 31.12.2018 e che la cancellazione era avvenuta in data 21.03.2019 per cui, nell'anno 2019 non esercitava alcun tipo di attività.
L'iscrizione alla gestione commercianti è obbligatoria per il socio accomandatario o per il socio amministratore di una società a responsabilità
limitata che opera nel settore commerciale, ciò al fine di evitare che, grazie allo schermo della struttura societaria, la prestazione di lavoro del socio, resa nella compagine, venga sottratta alla contribuzione previdenziale, ancorché non si discosti da quella prestata dall'unico titolare della ditta commerciale. Dunque,
l'obbligo di iscrizione ed il conseguente obbligo contributivo discendono dall'essere socio della società commerciale e dall'espletare attività lavorativa presso la relativa impresa (Cass., Ordinanza n. 20268 del 19/11/2012).
Come osservato dalla Suprema Corte nella sentenza n. 845/2010 non è
pag. 3 sufficiente la mera qualità di socio accomandatario, ma l'obbligo dell'iscrizione alla gestione commercianti consegue all'accertamento di una serie di presupposti. Il presupposto per l'iscrizione alla gestione commercianti è la partecipazione allo svolgimento delle attività commerciali.
Invero, l'art. 1 comma 203 Legge 662/96 ha disposto l'obbligo dell'iscrizione alla gestione commercianti dei titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate prevalentemente con il lavoro proprio qualora il soggetto abbia piena responsabilità dell'impresa con assunzione di oneri e rischi di gestione e partecipi al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza. Tali requisiti, che devono sussistere congiuntamente, non ricorrono nel caso in esame.
Come rilevato dalla Cassazione con ordinanza n. 3145 dell'11.02.2013 “… il
presupposto per l'iscrizione alla gestione commercianti è lo svolgimento da parte
dell'interessato di attività commerciale, che nella specie non risulta.
Quanto alla gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali e del terziario, la
disciplina previgente è stata modificata dalla L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma
203 che così sostituisce la L. 3 giugno 1975, n. 160, art. 29, comma 1:
"L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali
di cui alla L. 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste
per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
pag. 4 a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei
dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei
componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero
siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi
relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti
al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o
siano iscritti in albi, registri e ruoli". Quindi il presupposto imprescindibile è che per
l'iscrizione alla gestione commercianti vi sia un esercizio commerciale, la gestione dello
stesso come titolare o come familiare coadiuvante o anche come socio di srl che abbia
come oggetto un esercizio commerciale. Il che non ricorre nella specie come descritta in
fatto dalla sentenza impugnata: la signora S. è socia di una società di persone, la quale
non gestisce l'albergo, che è
affittato ad altri, ma si limita alla riscossione dei canoni. Va quindi esclusa la ricorrenza
della attività a cui la legge ricollega l'obbligo di iscrizione e il versamento di
contribuzione alla gestione commercianti, a prescindere da ogni considerazione sulla
attività prevalente.
CP_ Nè si può invocare, come sostenuto dall' l'ordinanza di questa Corte n. 845/2010,
pag. 5 giacché colà furono ritenuti dovuti i contributi alla gestione commercianti da parte di
un socio di società che svolgeva attività di intermediazione immobiliare, che quindi
rientrava nel settore terziario, mentre nel caso di specie, l'attività della società era
limitata alla mera riscossione dei canoni di un immobile affittato, che quindi in tale
settore non può rientrare”.
Nel caso di specie non avendo l' fornito la prova circa lo svolgimento, da CP_1
parte del de cuius di attività commerciale, non possono Persona_1
dirsi sussistenti i presupposti per l'iscrizione della stessa nella gestione commercianti.
Non si configurava dunque il presupposto oggettivo della contribuzione richiesta dall' CP_1
Tanto meno, poi, sussisteva quello soggettivo costituito dalla partecipazione personale del socio, con prevalenza ed abitualità, all'attività aziendale.
L'impresa individuale del de cuius aveva cessato ogni attività il 31.12.2018 e che la cancellazione era avvenuta in data 21.03.2019 per cui, nell'anno 2019 non esercitava alcun tipo di attività commerciale.
Su fattispecie similari, la Cassazione si è pronunciata come segue.
“Ai sensi dell'art. 1, comma 203, l. n. 662/1996, che ha modificato l'art. 29 l. n.
160/1975, e dell'art. 3 l. n. 45/1986, nelle società in accomandita semplice la qualità di
socio accomandatario non è sufficiente a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione
pag. 6 assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la
partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza, la
cui ricorrenza deve essere provata dall'istituto assicuratore (Cassazione civile, sez.
lav., 30/12/2016, n. 27588);
Nelle società in accomandita semplice, in forza dell'art. 1, comma 203, della l. n. 662 del
1996, che ha modificato l'art. 29 della l. n. 160 del 1975, e dell'art. 3 della l. n. 45 del
1986, la qualità di socio accomandatario non è sufficiente a far sorgere l'obbligo di
iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo
necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di
abitualità e prevalenza, la cui prova è a carico dell'istituto assicuratore (Cassazione
civile, sez. lav., 26/02/2016, n. 3835);
La società di persone il cui oggetto sociale sia limitato alla mera riscossione dei canoni di
un immobile affittato non rientra nel settore terziario, non svolgendo attività di
intermediazione immobiliare, con esclusione dell'obbligo del socio di iscrizione e di
versamento di contribuzione alla gestione commercianti, a prescindere da ogni
considerazione sull'attività prevalente” (Cassazione civile, sez. VI, 11/02/2013, n.
3145);
Il socio accomandatario di una società in accomandita semplice di intermediazione
immobiliare, in quanto unico soggetto abilitato a compiere atti in nome della società,
deve ritenersi esercitare attività commerciale in modo abituale e prevalente, con
pag. 7 conseguente obbligo di iscrizione nella gestione degli esercenti attività commerciali”
(Cassazione civile, sez. lav., 19/01/2010, n. 845).
Dalle due ultime massime citate emerge in modo chiaro che la gestione di beni immobili, per poter dare luogo ad obbligo contributivo, deve essere riconducibile ad attività imprenditoriale – commerciale, quale attività di produzione o scambio di beni o servizi (intermediazione, acquisto, rivendita e simili).
Parte ricorrente ha affermato che l'impresa individuale del de cuius aveva cessato ogni attività il 31.12.2018 e che la cancellazione era avvenuta in data
21.03.2019 per cui, nell'anno 2019 non esercitava alcun tipo di attività.
Non si configurava dunque il presupposto oggettivo della contribuzione richiesta dall' CP_1
Parimenti non si configurava il requisito soggettivo, non avendo il signor
[...]
svolto nella predetta impresa alcuna attività lavorativa tanto meno con Per_1
carattere di abitualità e prevalenza.
Pertanto, si può solo concludere per la totale infondatezza della pretesa contributiva dell' CP_1
Nella fattispecie in esame non è stata fornita dall' alcuna prova circa CP_1
l'effettiva sussistenza dei presupposti per l'iscrizione nella gestione previdenziale commercianti, non risultando né specificatamente dedotti né
pag. 8 dimostrati i requisiti suddetti.
L' non ha assolto al suo onere probatorio con idonee allegazioni o prove CP_1
in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'iscrizione del de cuius alla gestione commercianti, elementi e prove che era onere dell' fornire ai CP_1
sensi dell'art. 2697, comma 1, c.c. in quanto elementi costitutivi del credito contributivo fatto valere in giudizio.
Pertanto, va dichiarata illegittima la iscrizione del defunto signor Per_1
coniuge della ricorrente nella gestione commercianti, con conseguente
[...]
annullamento dell'avviso di addebito opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell' e si liquidano come in CP_1
dispositivo con distrazione in favore del procuratore antistatario,
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, eccezione o difesa,
pag.
9 - dichiara l'illegittimità dell'iscrizione del defunto nella Persona_1
gestione commercianti e dispone l'annullamento dell'avviso di addebito opposto;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite che si liquidano in CP_1
complessivi € 900,00 oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario Avv. Christian Allegra.
Così deciso in Termini Imerese in data 4 novembre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Cusenza
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott.ssa Maria Cusenza, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia del 21/2/2011 n. 44.
pag. 10