TRIB
Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 30/05/2025, n. 548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 548 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 51/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Giuseppe Laghezza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 51 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2024, trattenuta in decisione all'udienza del 03.04.2025 all'esito di discussione orale, vertente tra
(C.F. ), ed elettivamente domiciliato in Milano via Parte_1 C.F._1
Flavio Baracchini n. 1 presso lo studio dell'avv. Federico Annoni, che lo rappresenta e difende in virtù di procura alle liti in atti
- ricorrente
e
(P.I. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in San Giuliano Terme via Alamanni n. 2 presso lo studio dell'Avv. Andrea Poli, che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti in atti
- resistente
Oggetto: Inadempimento contrattuale e risarcimento danni.
Conclusioni delle parti: come da ricorso (quanto a parte ricorrente) e da comparsa di costituzione e risposta (quanto a parte convenuta).
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Breve excursus processuale
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 8.1.2024 conveniva in Parte_1 giudizio la chiedendo all'intestato Tribunale di Controparte_1
accertare l'inadempimento contrattuale di quest'ultima, con conseguente condanna della stessa alla rifusione del danno patrimoniale causato da tale inadempimento, quantificato in € 1.091.388,67 IVA inclusa, con il favore delle spese di lite.
Esponeva, il ricorrente, che in data 15.09.2020 era stato sottoscritto un contratto avente ad oggetto la costruzione e la vendita dell'imbarcazione da diporto Austin Parker Modello 85 Ibiza per il corrispettivo di € 4.977.600,00. In seguito, e segnatamente in data 01.03.2022, l'imbarcazione era stata venduta alla la quale ne aveva concesso la disponibilità a lui Controparte_2
ricorrente in qualità di utilizzatore.
Ciò premesso, deduceva, a sostegno delle proprie richiesta, che: - una volta ottenuta la disponibilità dell'imbarcazione aveva preso contezza delle difformità della stessa rispetto a quanto pattuito nel contratto e, in particolare, della differenza dei materiali utilizzati e delle tecniche costruttive impiegate senza che ciò fosse noto alla committenza, che non aveva autorizzato alcuna variazione rispetto alle previsioni contrattuali;
- in ragione delle difformità riscontrate lo yatch presentava, tuttora, un minor pregio e una minore qualità; - in particolare, per effetto dei materiali impiegati e delle tecniche costruttive, la nave presentava un dislocamento di 77,10 tonnellate, ben maggior di quello contrattualmente previsto, ed il maggior peso incideva sul galleggiamento dell'imbarcazione e sulle prestazioni della stessa, riducendole grandemente.
Per tutte le suesposte ragioni, il ricorrente assumeva di aver sofferto un danno costituito dal minor valore dello yatch acquistato, dalle dotazioni e optional mancanti nonché dalle somme sborsate per l'acquisto di una linea di trasmissione maggiorata che ne migliorasse le prestazioni, e che il predetto danno, accertato dal CTU nominato in sede di ATP all'uopo instaurato, doveva essere quantificato in
€ 1.061.664,00, oltre agli esborsi sostenuti per il procedimento cautelare ante causam.
Pur ritualmente evocata in giudizio, la rimaneva Controparte_1
inizialmente contumace e si costituiva -tardivamente- solo in data 02.04.2025 chiedendo, in tesi, il rigetto della domanda e, in ipotesi, la limitazione delle domande attoree ai soli vizi direttamente riconducibili al proprio operato.
La resistente eccepiva, in particolare, il proprio difetto di legittimazione passiva, assumendo di essersi limitata ad eseguire le opere indicate dalla società e che quest'ultima Controparte_3
era l'unica ad aver assunto obbligazioni contrattuali nei confronti della committenza e, dunque,
l'unica tenuta alla garanzia relativa alla vendita.
Quanto alla propria pretesa responsabilità, eccepiva di aver svolto tutte le opere richieste in conformità alle indicazioni ricevute e nel rispetto delle direttive tecniche e che parte delle opere - segnatamente: quelle di realizzazione e laminazione dello scafo- erano state realizzate da società terze e che la committenza, avendo partecipato con il proprio personale di fiducia alle varie fasi di lavorazione, aveva regolarmente approvato i SAL senza sollevare contestazioni.
Infine, con specifico riguardo all'an e al quantum del preteso risarcimento, eccepiva che il CTU, in sede di ATP, non era stato in grado di imputare ad essa alcuna Controparte_1 negligenza o imperizia nell'esecuzione degli interventi lavorativi, se non con riferimento ad alcune minime problematiche nella realizzazione di “particolari” della sovrastruttura e dell'allestimento esterno (mogano/tek, corrimani inox, cancelletti poppa etc.): sì che le uniche problematiche realmente riferibili all'operato della resistente erano quelle relative ad alcuni dettagli di sovrastruttura, il cui valore era stato quantificato dal CTU in € 20.000,00. All'udienza del 3.4.2025, previa discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione sulle precisate conclusioni, con acquisizione del fascicolo del procedimento di istruzione preventiva ante causam R.G. 1608/2022.
Merito della lite
Deve in primis essere revocata la dichiarazione di contumacia della società resistente, contenuta nel verbale di udienza del 20.6.2024, essendosi la convenuta costituita in giudizio -ancorchè tardivamente- in data 2.4.2025.
Venendo, quindi, a decidere la presente controversia, è da rilevare che quest'ultima trae origine dal contratto misto di costruzione e di compravendita intercorso tra , Parte_1 [...]
e (doc. 1 di parte ricorrente), Controparte_3 Controparte_1 avente ad oggetto l'imbarcazione Austin modello Ibiza 85 da diporto da realizzarsi -in CP_3 conformità all'allegato e dietro il corrispettivo di € 4.080.000 oltre IVA. CP_4 Controparte_5
Pacifico, nonché dimostrato per tabulas, è inoltre il fatto che il successivo 01.03.2022 la nave, così come commissionata e realizzata, è stata alienata alla subentrata nella Controparte_2 posizione contrattuale dell'odierno ricorrente in ragione di distinto contratto di locazione finanziaria
(cfr. in proposito, la lett. D del “Contratto di acquisto di imbarcazione da diporto” - doc. 3 di parte ricorrente).
Dal tenore letterale del succitato atto di compravendita emerge altresì, chiaramente, la legittimazione attiva dell'odierno ricorrente, quale utilizzatore dell'imbarcazione cui è stata riconosciuta piena e incondizionata legittimazione ad agire (cfr. pag. 5 del doc. 3 di parte ricorrente, là dove si prevede, in particolare, che in favore dell' si intendono estese le garanzie contrattuali e di legge Pt_1
spettanti alla parte acquirente per vizi, per difetti anche sopravvenuti, per irregolarità, e per inidoneità all'uso” e che “La società a responsabilità limitata " Controparte_6
e la società " , come sopra rappresentate, riconoscono inoltre
[...] Controparte_7 all'ingegner la piena ed incondizionata legittimazione ad agire direttamente ed Parte_1 esclusivamente nei loro confronti, fatta eccezione per la risoluzione del presente contratto”). Detta legittimazione dell' peraltro, non è stata oggetto di contestazione da parte della resistente, Pt_1
talché deve considerarsi pacifica (art. 115 c.p.c.).
Ciò posto, deve essere disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva proposta da
[...]
Controparte_1
E, invero, dalla documentazione contrattuale in atti -non contestata dalla convenuta- si evince, inequivocabilmente, che quest'ultima figura tra le parti stipulanti tanto del contratto del settembre
2020 quanto del contratto del marzo 2022.
In primo luogo, infatti, nella prima di detta scritture, avente ad oggetto la costruzione e la vendita dell'imbarcazione, si legge che l'odierna resistente “svolge attività di cantieristica e produzione di imbarcazioni in partnership con e che “tra le parti si è raggiunta la piena intesa CP_3 sull'oggetto da realizzare, sue caratteristiche, costi, termini essenziali di produzione e consegna, modalità di pagamento”. In secondo luogo i pagamenti, giusta quanto disposto all'art. 4 di detto contratto, dovevano essere effettuati interamente in favore di tanto che, nel CP_1
successivo atto di trasferimento, le parti ribadiscono, alla lett. C, che ha effettuato le CP_1
lavorazioni e ha incassato e fatturato tutti i relativi pagamenti.
In occasione, poi, della stipula della scrittura privata autenticata in data 1 marzo 2022, registrata il 2 marzo 2022, le parti, alla lett. F, hanno testualmente previsto da un lato che “La società a responsabilità limitata " e la società " Controparte_6 [...]
forniranno solidalmente le garanzie contrattuali e di legge relative Controparte_7 all'Imbarcazione” (e, come noto, la solidarietà tra debitori implica, salvo diversa indicazione -che, a ben vedere, difetta nel caso che ne occupa-, che il creditore -nella specie il ricorrente- possa pretendere l'adempimento dell'obbligazione, per l'intero, da ciascuno dei responsabili in solido); dall'altro - come già evidenziato- che l' osse pienamente e incondizionatamente legittimato ad agire Pt_1
direttamente nei confronti sia della sia della CP_1 Controparte_6 [...]
con l'unica eccezione rappresentata dalla richiesta di risoluzione contrattuale Controparte_7
(domanda, quest'ultima, che in effetti l'odierno ricorrente non ha avanzato nel presente giudizio).
Premesso quanto sopra evidenziato, deve notarsi che in questa sede le parti controvertono sulla responsabilità per le difformità riscontrate, sull'imbarcazione consegnata, rispetto alle caratteristiche di quella commissionata, con specifico riguardo alle tecniche costruttive e ai materiali utilizzati.
Il ricorrente, in particolare, si duole del fatto che non siano state impiegate, nella costruzione del natante, le fibre di carbonio come richiesto e che, in luogo della tecnica per “infusione”, la costruzione sia stata effettuata con laminazione, sottolineando il fatto che la nave presenta un dislocamento di
77,10 tonnellate, ben maggior di quello contrattualmente previsto, e che tale maggior peso viene ad incidere negativamente sul galleggiamento dell'imbarcazione e sulle prestazioni della stessa, riducendole notevolmente.
La società resistente, da parte sua, ha contestato la pretesa risarcitoria di controparte, eccependo che, al più, le sarebbero addebitabili i costi per i vizi e i difetti delle singole opere esecutive, non anche per la scelta dei materiali e delle tecniche di costruzione.
Così delineato il thema decidendum, giova puntualizzare che l'azione introdotta da
[...]
è riconducibile nell'ambito della fattispecie di cui all'art. 1490 c.c. e che i difetti del Parte_1 natante sono stati tempestivamente denunciati dall'odierno istante, a seguito della prova in mare effettuata il 15.1.2022, con la missiva in data 21.1.2022, consegnata in pari data nella casella di destinazione: cfr. doc. 14 di parte ricorrente).
Infatti il ricorrente, nel lamentare l'esistenza dei vizi sopra indicati, ha invocato l'operatività della garanzia offerta dalla parte venditrice, chiedendo la riduzione del prezzo in ragione del minor valore del bene acquistato rispetto a quello commissionato.
Orbene, la domanda è fondata, nei termini che si vengono ad illustrare. Va innanzitutto evidenziato, al riguardo, che l'ausiliario del giudice nominato nel procedimento di istruzione preventiva ante causam ha potuto esaminare l'imbarcazione oggetto di causa, riscontrando buona parte dei vizi e dei difetti lamentati dall' Pt_1
Primo fra tutti, è emerso un peso notevolmente superiore a quello previsto nel contratto. Infatti, a fronte della previsione di 58 tonnellate indicato nell'allegato A (doc. 2 di parte ricorrente), lo yatch ha in realtà un peso di 77,1 tonnellate, finanche superiore al dislocamento di 64,95 tonnellate indicato nel documento di omologazione (doc. 6 di parte ricorrente).
Parallelamente, il CTU ha potuto testare le prestazioni dell'imbarcazione che, stando al modello così come sponsorizzato da si sono rivelate inferiori a quelle attese dal cliente. CP_7 Controparte_8
Questo poiché la velocità di crociera è risultata pari a 31 nodi, dunque almeno 7 nodi in meno rispetto a quelli attesi, e ciò nonostante le condizioni di massimo carico per il motore che -come affermato dallo stesso consulente- non possono essere impiegate ordinariamente, pena l'integrità dell'apparato motore (pag. 22 della relazione del CTU).
In sede di accertamento tecnico preventivo è stato altresì possibile accertare che la tecnica di costruzione cd “per infusione” non è stata impiegata dalla resistente, la quale ha invece operato con la sola laminazione manuale. Parimenti, la presenza di fibra di carbonio -espressamente pattuita in contratto- è stata riscontrata solo in quantità minime, mentre lo scafo risulta interamente composto da polimeri rinforzati con fibra di vetro. La circostanza, peraltro, spiega il maggior peso del dislocamento dell'imbarcazione.
Risulta, quindi, pienamente raggiunta la prova della mancanza di qualità del prodotto venduto rispetto a quello promesso, mancanza di qualità da rinvenirsi proprio nelle prestazioni dello yatch che, stante l'impiego di materiale diverso dalla fibra di carbonio, è risultato più pesante e, di conseguenza, meno performante in termini di velocità: questo malgrado l'upgrade al sistema di trasmissione di livello superiore a quello originariamente pattuito in contratto, per il quale la committenza ha corrisposto €
75.000 (doc. 8 di parte ricorrente).
Altri difetti di minore entità sono stati verificati dal CTU e il relativo costo per la loro eliminazione è stato stimato in € 20.000,00 oltre IVA. Trattasi, in particolare: - della finitura di alcune superfici
(risultata non ottimale), - dell'assenza di tappi stagni in sala macchine, - del materiale utilizzato per la realizzazione del capo di banda (non è presente il mogano/teak commissionato), - dell'assenza di elementi quali i cancelletti di poppa.
Complessivamente, dunque, il ricorrente ha il diritto di vedersi corrispondere, dalla società convenuta, le seguenti somme: a) € 775.200 oltre IVA di legge nonché interessi di legge dal 21.1.2022
(data della menzionata missiva, consegnata in pari data nella casella di destinazione, mediante la quale è stata denunciata l'esistenza dei vizi dell'imbarcazione) fino al saldo effettivo, quale riduzione del prezzo originariamente pattuito (è appena il caso di notare che vengono liquidati, sulla somma capitale, i soli interessi in quanto l'obbligazione del venditore di restituire parte del prezzo, conseguente all'actio quanti minoris introdotta dal ricorrente, non è un debito di valore bensì di valuta, non trattandosi di un'obbligazione risarcitoria ma di un rimborso, in favore dell'acquirente, della parte di corrispettivo pagata in eccesso: cfr. Cass. civ. Sez. 2 n. 2060 del 29.1.2013); b) €
20.000,00 oltre IVA di legge nonché rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT costo/vita dal
2.7.2023 (data della relazione del CTU contenente la quantificazione dell'importo in questione) fino alla data della sentenza e interessi di legge, sul capitale originario rivalutato anno per anno, parimenti dal 2.7.2023 fino al saldo effettivo, a titolo di risarcimento del danno rappresentato dalla somma necessaria all'eliminazione dei suindicati vizi emendabili;
c) € 75.000 oltre IVA di legge nonché rivalutazione monetaria secondo gli indici costo/vita dalla data del relativo esborso fino a quella della presente decisione e interessi di legge, sul capitale originario rivalutato anno per anno, parimenti dalla data del relativo esborso fino al saldo effettivo, a titolo di risarcimento del danno rappresentato dalla somma inutilmente corrisposta per la trasmissione di livello superiore, rivelatasi superflua ed inefficace.
Giova richiamare, riguardo all'ammissibilità della domanda risarcitoria ex art. 1494 c.c. quale introdotta dall' n aggiunta a quella di riduzione del prezzo, la giurisprudenza della Suprema Pt_1
Corte secondo cui tali due azioni sono esperibili sia in via alternativa sia cumulativamente (cfr. Cass. civ. Sez. 2 ordinanza n. 14986 del 28.5.2021).
Parte convenuta dovrà essere altresì condannata a rimborsare al ricorrente la somma di € 5.360,68, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT costo/vita dal dì dell'avvenuto esborso -o, comunque, del dovuto- fino alla data della sentenza e interessi di legge, sul capitale originario rivalutato anno per anno, del pari dal dì dell'avvenuto esborso -o, comunque, del dovuto- fino al saldo effettivo, a titolo di rimborso del compenso dovuto, per l'attività svolta in sede di procedimento di istruzione preventiva, dal C.T. di parte (cfr. doc. 17 di parte ricorrente).
Le spese di lite, relative sia al suindicato procedimento di istruzione preventiva sia del presente giudizio di cognizione ordinaria, seguono la soccombenza di parte convenuta e vengono liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014 e successivi aggiornamenti, considerati il valore della controversia e l'attività processuale in concreto espletata.
Farà, analogamente, carico alla convenuta, in via definitiva, l'intero ammontare del compenso spettante al nominato CTU, come in atti già liquidato.
La presente sentenza deve essere, infine, dichiarata provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art 282
c.p.c..
P.Q.M.
definitivamente pronunciando così provvede, ogni altra e diversa istanza ed eccezione disattesa:
1) REVOCA la dichiarazione di contumacia della Controparte_1
[...]
2) ACCOGLIE la domanda del ricorrente e, per l'effetto, dichiara Controparte_1
inadempiente, nei termini indicati in motivazione, alle obbligazioni di
[...] cui al contratto del 15.09.2020 e nell'allegato “A” denominato e Piani;
CP_4 CP_5 3) CONDANNA, conseguentemente, la in Controparte_1
persona del suo legale rappresentante, a corrispondere ad le seguenti Parte_1
somme:
a) € 775.200 oltre IVA di legge nonché interessi di legge dal 21.1.2022 fino al saldo effettivo, quale riduzione del prezzo originariamente pattuito;
b) € 20.000,00 oltre IVA di legge nonché rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT costo/vita dal 2.7.2023 fino alla data della sentenza e interessi di legge, sul capitale originario rivalutato anno per anno, parimenti dal 2.7.2023 fino al saldo effettivo, a titolo di risarcimento del danno rappresentato dalla somma necessaria all'eliminazione dei suindicati vizi emendabili;
c) € 75.000 oltre IVA di legge nonché rivalutazione monetaria secondo gli indici costo/vita dalla data del relativo esborso fino a quella della presente decisione e interessi di legge, sul capitale originario rivalutato anno per anno, parimenti dalla data del relativo esborso fino al saldo effettivo, a titolo di risarcimento del danno rappresentato dalla somma inutilmente corrisposta per la trasmissione di livello superiore;
d) € 5.360,68, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT costo/vita dal dì dell'avvenuto esborso -o, comunque, del dovuto- fino alla data della sentenza e interessi di legge, sul capitale originario rivalutato anno per anno, del pari dal dì dell'avvenuto esborso -o, comunque, del dovuto- fino al saldo effettivo, a titolo di rimborso del compenso dovuto, per l'attività svolta in sede di procedimento di istruzione preventiva, al
C.T. di parte;
4) CONDANNA, altresì, la stessa in persona Controparte_1
del suo legale rappresentante, a rifondere alla controparte le spese di lite sia del procedimento di istruzione preventiva ante causam, che liquida in € 3.846,00 per competenze ed € 634,00 per esborsi, oltre spese generali 15% nonché IVA e CPA come per legge, sia del presente giudizio, che liquida in € 7.831,00 per competenze ed € 1.713,00 per esborsi, oltre spese generali 15% nonché IVA e CPA come per legge;
5) PONE definitivamente a carico della convenuta medesima l'intero ammontare del compenso spettante al CTU nominato in sede di procedimento di istruzione preventiva ante causam, come in atti già liquidato;
6) DICHIARA la presente sentenza provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art 282 c.p.c..
Così deciso in Pisa, in data 29.5.2025
Il Giudice dott. Giuseppe Laghezza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Giuseppe Laghezza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 51 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2024, trattenuta in decisione all'udienza del 03.04.2025 all'esito di discussione orale, vertente tra
(C.F. ), ed elettivamente domiciliato in Milano via Parte_1 C.F._1
Flavio Baracchini n. 1 presso lo studio dell'avv. Federico Annoni, che lo rappresenta e difende in virtù di procura alle liti in atti
- ricorrente
e
(P.I. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in San Giuliano Terme via Alamanni n. 2 presso lo studio dell'Avv. Andrea Poli, che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti in atti
- resistente
Oggetto: Inadempimento contrattuale e risarcimento danni.
Conclusioni delle parti: come da ricorso (quanto a parte ricorrente) e da comparsa di costituzione e risposta (quanto a parte convenuta).
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Breve excursus processuale
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 8.1.2024 conveniva in Parte_1 giudizio la chiedendo all'intestato Tribunale di Controparte_1
accertare l'inadempimento contrattuale di quest'ultima, con conseguente condanna della stessa alla rifusione del danno patrimoniale causato da tale inadempimento, quantificato in € 1.091.388,67 IVA inclusa, con il favore delle spese di lite.
Esponeva, il ricorrente, che in data 15.09.2020 era stato sottoscritto un contratto avente ad oggetto la costruzione e la vendita dell'imbarcazione da diporto Austin Parker Modello 85 Ibiza per il corrispettivo di € 4.977.600,00. In seguito, e segnatamente in data 01.03.2022, l'imbarcazione era stata venduta alla la quale ne aveva concesso la disponibilità a lui Controparte_2
ricorrente in qualità di utilizzatore.
Ciò premesso, deduceva, a sostegno delle proprie richiesta, che: - una volta ottenuta la disponibilità dell'imbarcazione aveva preso contezza delle difformità della stessa rispetto a quanto pattuito nel contratto e, in particolare, della differenza dei materiali utilizzati e delle tecniche costruttive impiegate senza che ciò fosse noto alla committenza, che non aveva autorizzato alcuna variazione rispetto alle previsioni contrattuali;
- in ragione delle difformità riscontrate lo yatch presentava, tuttora, un minor pregio e una minore qualità; - in particolare, per effetto dei materiali impiegati e delle tecniche costruttive, la nave presentava un dislocamento di 77,10 tonnellate, ben maggior di quello contrattualmente previsto, ed il maggior peso incideva sul galleggiamento dell'imbarcazione e sulle prestazioni della stessa, riducendole grandemente.
Per tutte le suesposte ragioni, il ricorrente assumeva di aver sofferto un danno costituito dal minor valore dello yatch acquistato, dalle dotazioni e optional mancanti nonché dalle somme sborsate per l'acquisto di una linea di trasmissione maggiorata che ne migliorasse le prestazioni, e che il predetto danno, accertato dal CTU nominato in sede di ATP all'uopo instaurato, doveva essere quantificato in
€ 1.061.664,00, oltre agli esborsi sostenuti per il procedimento cautelare ante causam.
Pur ritualmente evocata in giudizio, la rimaneva Controparte_1
inizialmente contumace e si costituiva -tardivamente- solo in data 02.04.2025 chiedendo, in tesi, il rigetto della domanda e, in ipotesi, la limitazione delle domande attoree ai soli vizi direttamente riconducibili al proprio operato.
La resistente eccepiva, in particolare, il proprio difetto di legittimazione passiva, assumendo di essersi limitata ad eseguire le opere indicate dalla società e che quest'ultima Controparte_3
era l'unica ad aver assunto obbligazioni contrattuali nei confronti della committenza e, dunque,
l'unica tenuta alla garanzia relativa alla vendita.
Quanto alla propria pretesa responsabilità, eccepiva di aver svolto tutte le opere richieste in conformità alle indicazioni ricevute e nel rispetto delle direttive tecniche e che parte delle opere - segnatamente: quelle di realizzazione e laminazione dello scafo- erano state realizzate da società terze e che la committenza, avendo partecipato con il proprio personale di fiducia alle varie fasi di lavorazione, aveva regolarmente approvato i SAL senza sollevare contestazioni.
Infine, con specifico riguardo all'an e al quantum del preteso risarcimento, eccepiva che il CTU, in sede di ATP, non era stato in grado di imputare ad essa alcuna Controparte_1 negligenza o imperizia nell'esecuzione degli interventi lavorativi, se non con riferimento ad alcune minime problematiche nella realizzazione di “particolari” della sovrastruttura e dell'allestimento esterno (mogano/tek, corrimani inox, cancelletti poppa etc.): sì che le uniche problematiche realmente riferibili all'operato della resistente erano quelle relative ad alcuni dettagli di sovrastruttura, il cui valore era stato quantificato dal CTU in € 20.000,00. All'udienza del 3.4.2025, previa discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione sulle precisate conclusioni, con acquisizione del fascicolo del procedimento di istruzione preventiva ante causam R.G. 1608/2022.
Merito della lite
Deve in primis essere revocata la dichiarazione di contumacia della società resistente, contenuta nel verbale di udienza del 20.6.2024, essendosi la convenuta costituita in giudizio -ancorchè tardivamente- in data 2.4.2025.
Venendo, quindi, a decidere la presente controversia, è da rilevare che quest'ultima trae origine dal contratto misto di costruzione e di compravendita intercorso tra , Parte_1 [...]
e (doc. 1 di parte ricorrente), Controparte_3 Controparte_1 avente ad oggetto l'imbarcazione Austin modello Ibiza 85 da diporto da realizzarsi -in CP_3 conformità all'allegato e dietro il corrispettivo di € 4.080.000 oltre IVA. CP_4 Controparte_5
Pacifico, nonché dimostrato per tabulas, è inoltre il fatto che il successivo 01.03.2022 la nave, così come commissionata e realizzata, è stata alienata alla subentrata nella Controparte_2 posizione contrattuale dell'odierno ricorrente in ragione di distinto contratto di locazione finanziaria
(cfr. in proposito, la lett. D del “Contratto di acquisto di imbarcazione da diporto” - doc. 3 di parte ricorrente).
Dal tenore letterale del succitato atto di compravendita emerge altresì, chiaramente, la legittimazione attiva dell'odierno ricorrente, quale utilizzatore dell'imbarcazione cui è stata riconosciuta piena e incondizionata legittimazione ad agire (cfr. pag. 5 del doc. 3 di parte ricorrente, là dove si prevede, in particolare, che in favore dell' si intendono estese le garanzie contrattuali e di legge Pt_1
spettanti alla parte acquirente per vizi, per difetti anche sopravvenuti, per irregolarità, e per inidoneità all'uso” e che “La società a responsabilità limitata " Controparte_6
e la società " , come sopra rappresentate, riconoscono inoltre
[...] Controparte_7 all'ingegner la piena ed incondizionata legittimazione ad agire direttamente ed Parte_1 esclusivamente nei loro confronti, fatta eccezione per la risoluzione del presente contratto”). Detta legittimazione dell' peraltro, non è stata oggetto di contestazione da parte della resistente, Pt_1
talché deve considerarsi pacifica (art. 115 c.p.c.).
Ciò posto, deve essere disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva proposta da
[...]
Controparte_1
E, invero, dalla documentazione contrattuale in atti -non contestata dalla convenuta- si evince, inequivocabilmente, che quest'ultima figura tra le parti stipulanti tanto del contratto del settembre
2020 quanto del contratto del marzo 2022.
In primo luogo, infatti, nella prima di detta scritture, avente ad oggetto la costruzione e la vendita dell'imbarcazione, si legge che l'odierna resistente “svolge attività di cantieristica e produzione di imbarcazioni in partnership con e che “tra le parti si è raggiunta la piena intesa CP_3 sull'oggetto da realizzare, sue caratteristiche, costi, termini essenziali di produzione e consegna, modalità di pagamento”. In secondo luogo i pagamenti, giusta quanto disposto all'art. 4 di detto contratto, dovevano essere effettuati interamente in favore di tanto che, nel CP_1
successivo atto di trasferimento, le parti ribadiscono, alla lett. C, che ha effettuato le CP_1
lavorazioni e ha incassato e fatturato tutti i relativi pagamenti.
In occasione, poi, della stipula della scrittura privata autenticata in data 1 marzo 2022, registrata il 2 marzo 2022, le parti, alla lett. F, hanno testualmente previsto da un lato che “La società a responsabilità limitata " e la società " Controparte_6 [...]
forniranno solidalmente le garanzie contrattuali e di legge relative Controparte_7 all'Imbarcazione” (e, come noto, la solidarietà tra debitori implica, salvo diversa indicazione -che, a ben vedere, difetta nel caso che ne occupa-, che il creditore -nella specie il ricorrente- possa pretendere l'adempimento dell'obbligazione, per l'intero, da ciascuno dei responsabili in solido); dall'altro - come già evidenziato- che l' osse pienamente e incondizionatamente legittimato ad agire Pt_1
direttamente nei confronti sia della sia della CP_1 Controparte_6 [...]
con l'unica eccezione rappresentata dalla richiesta di risoluzione contrattuale Controparte_7
(domanda, quest'ultima, che in effetti l'odierno ricorrente non ha avanzato nel presente giudizio).
Premesso quanto sopra evidenziato, deve notarsi che in questa sede le parti controvertono sulla responsabilità per le difformità riscontrate, sull'imbarcazione consegnata, rispetto alle caratteristiche di quella commissionata, con specifico riguardo alle tecniche costruttive e ai materiali utilizzati.
Il ricorrente, in particolare, si duole del fatto che non siano state impiegate, nella costruzione del natante, le fibre di carbonio come richiesto e che, in luogo della tecnica per “infusione”, la costruzione sia stata effettuata con laminazione, sottolineando il fatto che la nave presenta un dislocamento di
77,10 tonnellate, ben maggior di quello contrattualmente previsto, e che tale maggior peso viene ad incidere negativamente sul galleggiamento dell'imbarcazione e sulle prestazioni della stessa, riducendole notevolmente.
La società resistente, da parte sua, ha contestato la pretesa risarcitoria di controparte, eccependo che, al più, le sarebbero addebitabili i costi per i vizi e i difetti delle singole opere esecutive, non anche per la scelta dei materiali e delle tecniche di costruzione.
Così delineato il thema decidendum, giova puntualizzare che l'azione introdotta da
[...]
è riconducibile nell'ambito della fattispecie di cui all'art. 1490 c.c. e che i difetti del Parte_1 natante sono stati tempestivamente denunciati dall'odierno istante, a seguito della prova in mare effettuata il 15.1.2022, con la missiva in data 21.1.2022, consegnata in pari data nella casella di destinazione: cfr. doc. 14 di parte ricorrente).
Infatti il ricorrente, nel lamentare l'esistenza dei vizi sopra indicati, ha invocato l'operatività della garanzia offerta dalla parte venditrice, chiedendo la riduzione del prezzo in ragione del minor valore del bene acquistato rispetto a quello commissionato.
Orbene, la domanda è fondata, nei termini che si vengono ad illustrare. Va innanzitutto evidenziato, al riguardo, che l'ausiliario del giudice nominato nel procedimento di istruzione preventiva ante causam ha potuto esaminare l'imbarcazione oggetto di causa, riscontrando buona parte dei vizi e dei difetti lamentati dall' Pt_1
Primo fra tutti, è emerso un peso notevolmente superiore a quello previsto nel contratto. Infatti, a fronte della previsione di 58 tonnellate indicato nell'allegato A (doc. 2 di parte ricorrente), lo yatch ha in realtà un peso di 77,1 tonnellate, finanche superiore al dislocamento di 64,95 tonnellate indicato nel documento di omologazione (doc. 6 di parte ricorrente).
Parallelamente, il CTU ha potuto testare le prestazioni dell'imbarcazione che, stando al modello così come sponsorizzato da si sono rivelate inferiori a quelle attese dal cliente. CP_7 Controparte_8
Questo poiché la velocità di crociera è risultata pari a 31 nodi, dunque almeno 7 nodi in meno rispetto a quelli attesi, e ciò nonostante le condizioni di massimo carico per il motore che -come affermato dallo stesso consulente- non possono essere impiegate ordinariamente, pena l'integrità dell'apparato motore (pag. 22 della relazione del CTU).
In sede di accertamento tecnico preventivo è stato altresì possibile accertare che la tecnica di costruzione cd “per infusione” non è stata impiegata dalla resistente, la quale ha invece operato con la sola laminazione manuale. Parimenti, la presenza di fibra di carbonio -espressamente pattuita in contratto- è stata riscontrata solo in quantità minime, mentre lo scafo risulta interamente composto da polimeri rinforzati con fibra di vetro. La circostanza, peraltro, spiega il maggior peso del dislocamento dell'imbarcazione.
Risulta, quindi, pienamente raggiunta la prova della mancanza di qualità del prodotto venduto rispetto a quello promesso, mancanza di qualità da rinvenirsi proprio nelle prestazioni dello yatch che, stante l'impiego di materiale diverso dalla fibra di carbonio, è risultato più pesante e, di conseguenza, meno performante in termini di velocità: questo malgrado l'upgrade al sistema di trasmissione di livello superiore a quello originariamente pattuito in contratto, per il quale la committenza ha corrisposto €
75.000 (doc. 8 di parte ricorrente).
Altri difetti di minore entità sono stati verificati dal CTU e il relativo costo per la loro eliminazione è stato stimato in € 20.000,00 oltre IVA. Trattasi, in particolare: - della finitura di alcune superfici
(risultata non ottimale), - dell'assenza di tappi stagni in sala macchine, - del materiale utilizzato per la realizzazione del capo di banda (non è presente il mogano/teak commissionato), - dell'assenza di elementi quali i cancelletti di poppa.
Complessivamente, dunque, il ricorrente ha il diritto di vedersi corrispondere, dalla società convenuta, le seguenti somme: a) € 775.200 oltre IVA di legge nonché interessi di legge dal 21.1.2022
(data della menzionata missiva, consegnata in pari data nella casella di destinazione, mediante la quale è stata denunciata l'esistenza dei vizi dell'imbarcazione) fino al saldo effettivo, quale riduzione del prezzo originariamente pattuito (è appena il caso di notare che vengono liquidati, sulla somma capitale, i soli interessi in quanto l'obbligazione del venditore di restituire parte del prezzo, conseguente all'actio quanti minoris introdotta dal ricorrente, non è un debito di valore bensì di valuta, non trattandosi di un'obbligazione risarcitoria ma di un rimborso, in favore dell'acquirente, della parte di corrispettivo pagata in eccesso: cfr. Cass. civ. Sez. 2 n. 2060 del 29.1.2013); b) €
20.000,00 oltre IVA di legge nonché rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT costo/vita dal
2.7.2023 (data della relazione del CTU contenente la quantificazione dell'importo in questione) fino alla data della sentenza e interessi di legge, sul capitale originario rivalutato anno per anno, parimenti dal 2.7.2023 fino al saldo effettivo, a titolo di risarcimento del danno rappresentato dalla somma necessaria all'eliminazione dei suindicati vizi emendabili;
c) € 75.000 oltre IVA di legge nonché rivalutazione monetaria secondo gli indici costo/vita dalla data del relativo esborso fino a quella della presente decisione e interessi di legge, sul capitale originario rivalutato anno per anno, parimenti dalla data del relativo esborso fino al saldo effettivo, a titolo di risarcimento del danno rappresentato dalla somma inutilmente corrisposta per la trasmissione di livello superiore, rivelatasi superflua ed inefficace.
Giova richiamare, riguardo all'ammissibilità della domanda risarcitoria ex art. 1494 c.c. quale introdotta dall' n aggiunta a quella di riduzione del prezzo, la giurisprudenza della Suprema Pt_1
Corte secondo cui tali due azioni sono esperibili sia in via alternativa sia cumulativamente (cfr. Cass. civ. Sez. 2 ordinanza n. 14986 del 28.5.2021).
Parte convenuta dovrà essere altresì condannata a rimborsare al ricorrente la somma di € 5.360,68, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT costo/vita dal dì dell'avvenuto esborso -o, comunque, del dovuto- fino alla data della sentenza e interessi di legge, sul capitale originario rivalutato anno per anno, del pari dal dì dell'avvenuto esborso -o, comunque, del dovuto- fino al saldo effettivo, a titolo di rimborso del compenso dovuto, per l'attività svolta in sede di procedimento di istruzione preventiva, dal C.T. di parte (cfr. doc. 17 di parte ricorrente).
Le spese di lite, relative sia al suindicato procedimento di istruzione preventiva sia del presente giudizio di cognizione ordinaria, seguono la soccombenza di parte convenuta e vengono liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014 e successivi aggiornamenti, considerati il valore della controversia e l'attività processuale in concreto espletata.
Farà, analogamente, carico alla convenuta, in via definitiva, l'intero ammontare del compenso spettante al nominato CTU, come in atti già liquidato.
La presente sentenza deve essere, infine, dichiarata provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art 282
c.p.c..
P.Q.M.
definitivamente pronunciando così provvede, ogni altra e diversa istanza ed eccezione disattesa:
1) REVOCA la dichiarazione di contumacia della Controparte_1
[...]
2) ACCOGLIE la domanda del ricorrente e, per l'effetto, dichiara Controparte_1
inadempiente, nei termini indicati in motivazione, alle obbligazioni di
[...] cui al contratto del 15.09.2020 e nell'allegato “A” denominato e Piani;
CP_4 CP_5 3) CONDANNA, conseguentemente, la in Controparte_1
persona del suo legale rappresentante, a corrispondere ad le seguenti Parte_1
somme:
a) € 775.200 oltre IVA di legge nonché interessi di legge dal 21.1.2022 fino al saldo effettivo, quale riduzione del prezzo originariamente pattuito;
b) € 20.000,00 oltre IVA di legge nonché rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT costo/vita dal 2.7.2023 fino alla data della sentenza e interessi di legge, sul capitale originario rivalutato anno per anno, parimenti dal 2.7.2023 fino al saldo effettivo, a titolo di risarcimento del danno rappresentato dalla somma necessaria all'eliminazione dei suindicati vizi emendabili;
c) € 75.000 oltre IVA di legge nonché rivalutazione monetaria secondo gli indici costo/vita dalla data del relativo esborso fino a quella della presente decisione e interessi di legge, sul capitale originario rivalutato anno per anno, parimenti dalla data del relativo esborso fino al saldo effettivo, a titolo di risarcimento del danno rappresentato dalla somma inutilmente corrisposta per la trasmissione di livello superiore;
d) € 5.360,68, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT costo/vita dal dì dell'avvenuto esborso -o, comunque, del dovuto- fino alla data della sentenza e interessi di legge, sul capitale originario rivalutato anno per anno, del pari dal dì dell'avvenuto esborso -o, comunque, del dovuto- fino al saldo effettivo, a titolo di rimborso del compenso dovuto, per l'attività svolta in sede di procedimento di istruzione preventiva, al
C.T. di parte;
4) CONDANNA, altresì, la stessa in persona Controparte_1
del suo legale rappresentante, a rifondere alla controparte le spese di lite sia del procedimento di istruzione preventiva ante causam, che liquida in € 3.846,00 per competenze ed € 634,00 per esborsi, oltre spese generali 15% nonché IVA e CPA come per legge, sia del presente giudizio, che liquida in € 7.831,00 per competenze ed € 1.713,00 per esborsi, oltre spese generali 15% nonché IVA e CPA come per legge;
5) PONE definitivamente a carico della convenuta medesima l'intero ammontare del compenso spettante al CTU nominato in sede di procedimento di istruzione preventiva ante causam, come in atti già liquidato;
6) DICHIARA la presente sentenza provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art 282 c.p.c..
Così deciso in Pisa, in data 29.5.2025
Il Giudice dott. Giuseppe Laghezza