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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto arsizio, sentenza 28/02/2025, n. 293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 293 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2409/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Terza CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. M. RADICI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2409/2024 promossa da:
NT PA (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. CARNEVALE MARIA CONCETTA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. CARNEVALE MARIA CONCETTA
ATTORE contro
AS ER SRL (C.F. 11997710014), di seguito per brevità AS GG, con il patrocinio dell'avv. BASILE MAURIZIO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA SAN MASSIMO, 53 10123 TORINO presso il difensore avv. BASILE MAURIZIO
CONVENUTA
Oggetto: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669cc)
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue:
per l'attore:
Voglia l'Ill.mo Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, accogliere la domanda e, per l'effetto
- dichiarare risolto il contratto di appalto n. 10689 stipulato il 07.05.2022;
- condannare parte convenuta a restituire all'attore la somma di € 3.300,00 che ha ricevuto in acconto dell'appalto e a risarcirgli il danno arrecatogli dall'inadempimento contrattuale che si quantifica prudenzialmente in misura pari all'importo contrattuale di € 12.000,00 ovvero al maggiore o minore importo che sarà riconosciuto dal Tribunale, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto all'effettivo soddisfo.
pagina 1 di 5 Con vittoria delle spese e competenze di causa
per la convenuta: nel merito, in via principale
- rigettare le domande tutte ex adverso proposte;
in subordine
- nella denegata ipotesi di accertamento della risoluzione del contratto stipulato tra le parti, respingersi – in ogni caso – la domanda avente ad oggetto il risarcimento del danno.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, il IG PA evocava in giudizio AS GG svolgendo nei confronti di quest'ultima le domande sopra esposte.
A fondamento delle stesse deduceva che nel mese di maggio 2022 commissionava a AS GG
l'esecuzione, compresa la fornitura, delle opere di ristrutturazione del bagno della propria abitazione sita in Sumirago (VA) alla via San Rocco n. 5 in forza del contratto sottoscritto n. 10689 del
07.05.2022, nel quale venivano descritte le opere da eseguire, i materiali da fornire e posare convenendo un corrispettivo di € 12.000,00 da pagarsi per il 50% (e quindi € 6.000,00) mediante cessione del credito ed il restante 50% a mezzo bonifico ad inizio dei lavori.
La convenuta si obbligava ad eseguire le opere entro 180 giorni decorrenti dalla sottoscrizione del contratto.
Esponeva che, nonostante i ripetuti solleciti da parte dell'attore, AS GG, che non rispettava il termine contrattuale, rinviava l'esecuzione delle opere con varie motivazioni, chiedendo tuttavia acconti per poter acquistare i materiali nonostante il contratto non lo prevedesse al di fuori dell'importo di €. 300,00 già versato contestualmente alla sottoscrizione.
Aggiungeva tuttavia che, confidando nell'esecuzione delle opere, corrispondeva ulteriori acconti di cui
€ 1.000,00 a mezzo bonifico in data 01.06.2022 (doc. 2 fattura e bonifico) ) ed € 2.000,00 in data
18.10.2022 (doc. 3 fattura e bonifico).
Ciononostante la convenuta, pur in esito alla richiesta del legale dell'attore e dopo avere dichiarato la propria disponibilità a provvedere, perdurava nel proprio inadempimento.
Formatosi il contraddittorio, si costituiva AS GG dichiarando la propria disponibilità a provvedere eccependo tuttavia che l'attore, a fronte dell'impegno di versare € 6.000,00, aveva versato pagina 2 di 5 il minore importo di euro € 3.300,00. Faceva inoltre presente che in ogni caso il IG. PA poteva beneficiare della detrazione fiscale del 50 % del prezzo corrisposto.
Per tali ragioni, contestando la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento delle domande attoree, concludeva nei termini sopra esposti.
Espletati gli incombenti di legge, le parti precisavano le conclusioni nei termini sopra esposti.
Sulla base di tali conclusioni la causa viene decisa con sentenza.
Risoluzione del contratto
La domanda svolta in principalità dall'attore è fondata e meritevole pertanto di accoglimento.
Sono agli atti le diffide con le quali il IG. PA sollecitava l'inizio dei lavori assegnando congruo termine per provvedere che AS ER non rispettava rimanendo inadempiente sino ad oggi.
La giustificazione addotta da quest'ultima – ovvero il mancato versamento dell'intera quota a carico dell'attore quale corrispettivo (euro 6 mila) – è destituita di fondamento posto che il contratto prevedeva il “saldo a inizio lavori”, ragione per cui l'attore non era tenuto a versare il saldo prima che la convenuta iniziasse l'intervento.
Sussistono dunque i presupposti ex art. 1454, ult. co., c.c. per dichiarare risolto il contratto e ciò tenendo conto del fatto che l'inadempimento di parte convenuta non può dirsi di scarsa importanza avuto riguardo al tempo decorso dalla stipula del contratto ed all'assoluta inerzia di AS ER.
Restituzione delle somme versate
Ai sensi dell'art. 1458, co. 1, cc “la risoluzione del contratto per inadempimento ha effetti retroattivi tra le parti” e quindi parte convenuta va condannata a restituire all'attore le somme ricevute in acconto pari a complessivi euro 3.300,00, come da richiesta, oltre interessi a decorrere dalla ricezione della somma ex art. 2036, cpv, cc non potendosi presumere la buona fede in capo alla convenuta alla luce della condotta tenuta (e delle promesse disattese senza fornire valide giustificazioni).
Domanda risarcitoria pagina 3 di 5 L'attore lamenta che la perdita della possibilità di fruire dello sconto in fattura gli ha provocato un danno asserendo che, avendo un reddito limitato in quanto pensionato, non potrà godere della detraibilità del costo se non entro i limiti fiscali consentiti e che comunque l'esecuzione della stessa opera nell'attualità ha un costo maggiore, come da preventivo allegato (doc. 9), in ragione del tempo decorso.
La penalizzazione inerente l'aspetto fiscale non è stata dimostrata (non essendo stato allegato alcun documento utile in tal senso) mentre il maggiore onere per ottenere la medesima prestazione concordata, avuto riguardo alle attuali condizioni di mercato, è un dato di comune esperienza considerato l'andamento dell'inflazione con particolare riferimento al costo dei materiali edili ed è suffragato anche dal preventivo allegato, non contestato da parte convenuta, che quantifica il costo complessivo per il rifacimento del bagno in euro 12.540,00.
La domanda risarcitoria merita accoglimento dunque limitatamente al maggior onere, pari ad euro
540,00 (e non per la somma di euro 12 mila posto che significherebbe il costo della prestazione totalmente a carico del convenuto senza alcuna spesa da parte dell'attore).
Trattandosi di obbligazione di valore tale importo va maggiorato della rivalutazione monetaria e degli interessi legali sull'importo annualmente rivalutato a decorrere dalla diffida che ha determinato la risoluzione - e quindi dal 21/2/2022 (doc. 4) - sino alla data odierna, applicando successivamente, sull'importo così ottenuto, i soli interessi di mora al tasso legale.
Spese di lite
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e vengono pertanto poste interamente a carico della convenuta che con la propria condotta ha costretto il IG. PA ad adire l'autorità giudiziaria.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) Dichiara risolto il contratto in oggetto per inadempimento della convenuta,
2) Condanna la convenuta a restituire all'attore l'importo di euro 3.300,00 oltre interessi di legge pagina 4 di 5 come in premessa;
3) Condanna la convenuta a risarcire il danno patito dall'attore pari ad euro 540,00 oltre rivalutazione monetaria ed interessi come in premessa;
4) Condanna la convenuta a rifondere all'attore le spese di lite liquidate in euro 3.100,00 oltre spese generali, oneri di legge ed anticipazioni documentate.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza
Busto Arsizio, 27 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Massimiliano Radici
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Terza CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. M. RADICI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2409/2024 promossa da:
NT PA (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. CARNEVALE MARIA CONCETTA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. CARNEVALE MARIA CONCETTA
ATTORE contro
AS ER SRL (C.F. 11997710014), di seguito per brevità AS GG, con il patrocinio dell'avv. BASILE MAURIZIO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA SAN MASSIMO, 53 10123 TORINO presso il difensore avv. BASILE MAURIZIO
CONVENUTA
Oggetto: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669cc)
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue:
per l'attore:
Voglia l'Ill.mo Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, accogliere la domanda e, per l'effetto
- dichiarare risolto il contratto di appalto n. 10689 stipulato il 07.05.2022;
- condannare parte convenuta a restituire all'attore la somma di € 3.300,00 che ha ricevuto in acconto dell'appalto e a risarcirgli il danno arrecatogli dall'inadempimento contrattuale che si quantifica prudenzialmente in misura pari all'importo contrattuale di € 12.000,00 ovvero al maggiore o minore importo che sarà riconosciuto dal Tribunale, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto all'effettivo soddisfo.
pagina 1 di 5 Con vittoria delle spese e competenze di causa
per la convenuta: nel merito, in via principale
- rigettare le domande tutte ex adverso proposte;
in subordine
- nella denegata ipotesi di accertamento della risoluzione del contratto stipulato tra le parti, respingersi – in ogni caso – la domanda avente ad oggetto il risarcimento del danno.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, il IG PA evocava in giudizio AS GG svolgendo nei confronti di quest'ultima le domande sopra esposte.
A fondamento delle stesse deduceva che nel mese di maggio 2022 commissionava a AS GG
l'esecuzione, compresa la fornitura, delle opere di ristrutturazione del bagno della propria abitazione sita in Sumirago (VA) alla via San Rocco n. 5 in forza del contratto sottoscritto n. 10689 del
07.05.2022, nel quale venivano descritte le opere da eseguire, i materiali da fornire e posare convenendo un corrispettivo di € 12.000,00 da pagarsi per il 50% (e quindi € 6.000,00) mediante cessione del credito ed il restante 50% a mezzo bonifico ad inizio dei lavori.
La convenuta si obbligava ad eseguire le opere entro 180 giorni decorrenti dalla sottoscrizione del contratto.
Esponeva che, nonostante i ripetuti solleciti da parte dell'attore, AS GG, che non rispettava il termine contrattuale, rinviava l'esecuzione delle opere con varie motivazioni, chiedendo tuttavia acconti per poter acquistare i materiali nonostante il contratto non lo prevedesse al di fuori dell'importo di €. 300,00 già versato contestualmente alla sottoscrizione.
Aggiungeva tuttavia che, confidando nell'esecuzione delle opere, corrispondeva ulteriori acconti di cui
€ 1.000,00 a mezzo bonifico in data 01.06.2022 (doc. 2 fattura e bonifico) ) ed € 2.000,00 in data
18.10.2022 (doc. 3 fattura e bonifico).
Ciononostante la convenuta, pur in esito alla richiesta del legale dell'attore e dopo avere dichiarato la propria disponibilità a provvedere, perdurava nel proprio inadempimento.
Formatosi il contraddittorio, si costituiva AS GG dichiarando la propria disponibilità a provvedere eccependo tuttavia che l'attore, a fronte dell'impegno di versare € 6.000,00, aveva versato pagina 2 di 5 il minore importo di euro € 3.300,00. Faceva inoltre presente che in ogni caso il IG. PA poteva beneficiare della detrazione fiscale del 50 % del prezzo corrisposto.
Per tali ragioni, contestando la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento delle domande attoree, concludeva nei termini sopra esposti.
Espletati gli incombenti di legge, le parti precisavano le conclusioni nei termini sopra esposti.
Sulla base di tali conclusioni la causa viene decisa con sentenza.
Risoluzione del contratto
La domanda svolta in principalità dall'attore è fondata e meritevole pertanto di accoglimento.
Sono agli atti le diffide con le quali il IG. PA sollecitava l'inizio dei lavori assegnando congruo termine per provvedere che AS ER non rispettava rimanendo inadempiente sino ad oggi.
La giustificazione addotta da quest'ultima – ovvero il mancato versamento dell'intera quota a carico dell'attore quale corrispettivo (euro 6 mila) – è destituita di fondamento posto che il contratto prevedeva il “saldo a inizio lavori”, ragione per cui l'attore non era tenuto a versare il saldo prima che la convenuta iniziasse l'intervento.
Sussistono dunque i presupposti ex art. 1454, ult. co., c.c. per dichiarare risolto il contratto e ciò tenendo conto del fatto che l'inadempimento di parte convenuta non può dirsi di scarsa importanza avuto riguardo al tempo decorso dalla stipula del contratto ed all'assoluta inerzia di AS ER.
Restituzione delle somme versate
Ai sensi dell'art. 1458, co. 1, cc “la risoluzione del contratto per inadempimento ha effetti retroattivi tra le parti” e quindi parte convenuta va condannata a restituire all'attore le somme ricevute in acconto pari a complessivi euro 3.300,00, come da richiesta, oltre interessi a decorrere dalla ricezione della somma ex art. 2036, cpv, cc non potendosi presumere la buona fede in capo alla convenuta alla luce della condotta tenuta (e delle promesse disattese senza fornire valide giustificazioni).
Domanda risarcitoria pagina 3 di 5 L'attore lamenta che la perdita della possibilità di fruire dello sconto in fattura gli ha provocato un danno asserendo che, avendo un reddito limitato in quanto pensionato, non potrà godere della detraibilità del costo se non entro i limiti fiscali consentiti e che comunque l'esecuzione della stessa opera nell'attualità ha un costo maggiore, come da preventivo allegato (doc. 9), in ragione del tempo decorso.
La penalizzazione inerente l'aspetto fiscale non è stata dimostrata (non essendo stato allegato alcun documento utile in tal senso) mentre il maggiore onere per ottenere la medesima prestazione concordata, avuto riguardo alle attuali condizioni di mercato, è un dato di comune esperienza considerato l'andamento dell'inflazione con particolare riferimento al costo dei materiali edili ed è suffragato anche dal preventivo allegato, non contestato da parte convenuta, che quantifica il costo complessivo per il rifacimento del bagno in euro 12.540,00.
La domanda risarcitoria merita accoglimento dunque limitatamente al maggior onere, pari ad euro
540,00 (e non per la somma di euro 12 mila posto che significherebbe il costo della prestazione totalmente a carico del convenuto senza alcuna spesa da parte dell'attore).
Trattandosi di obbligazione di valore tale importo va maggiorato della rivalutazione monetaria e degli interessi legali sull'importo annualmente rivalutato a decorrere dalla diffida che ha determinato la risoluzione - e quindi dal 21/2/2022 (doc. 4) - sino alla data odierna, applicando successivamente, sull'importo così ottenuto, i soli interessi di mora al tasso legale.
Spese di lite
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e vengono pertanto poste interamente a carico della convenuta che con la propria condotta ha costretto il IG. PA ad adire l'autorità giudiziaria.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) Dichiara risolto il contratto in oggetto per inadempimento della convenuta,
2) Condanna la convenuta a restituire all'attore l'importo di euro 3.300,00 oltre interessi di legge pagina 4 di 5 come in premessa;
3) Condanna la convenuta a risarcire il danno patito dall'attore pari ad euro 540,00 oltre rivalutazione monetaria ed interessi come in premessa;
4) Condanna la convenuta a rifondere all'attore le spese di lite liquidate in euro 3.100,00 oltre spese generali, oneri di legge ed anticipazioni documentate.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza
Busto Arsizio, 27 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Massimiliano Radici
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