TRIB
Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 22/12/2025, n. 704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 704 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Civile
riunito in camera di consiglio e composto dai Sigg.ri Magistrati:
1. ER VI -Presidente
2. MA TE LE IC est.
3. MAno EL IC
ha pronunciato la seguente
S E NT E NZ A
nel procedimento civile iscritto al n. 906 dell'anno 2025 R.G.A.C., rimesso in decisione all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127- ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza fissata per il
16.12.2025, pendente
tra
(nato a [...], il [...]- C.F.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, per procura in calce all'atto introduttivo, dall'Avv. Deborah Valoroso, presso il cui studio, sito in TA alla Via Casalnuovo n. 49, è elettivamente domiciliato;
- ricorrente –
e
(nata a [...], il [...] - C.F.: , rappresentata e CP_1 C.F._2 difesa, per procura in calce all'atto introduttivo, dall'Avv. Domenico Antico, presso il cui studio, sito in TA (RC) alla Via San Girolamo n. 5, è elettivamente domiciliata;
- resistente -
**** * - letto il ricorso, depositato il 14.07.2025, con il quale ha chiesto la cessazione Parte_1 degli effetti civili del matrimonio concordatario, contratto con la resistente nel Comune di TA
(RC) in data 7.08.1988 e trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune (atto n. 27, parte II, serie A, anno 1988), alle medesime condizioni contenute nel Decreto di Omologa della separazione consensuale, fatta eccezione per le condizioni di cui al n. 5) e al n. 6) relative al mantenimento delle figlie e al pagamento delle spese straordinarie in loro favore;
- letta la memoria di costituzione, depositata il 23.10.2025, con la quale ha aderito alla CP_2 domanda di cessazione degli effettivi civili del matrimonio concordatario contratto con il ricorrente;
- esaminata la documentazione prodotta;
- rilevato, in particolare, che: a) il 7.08.1988 le parti hanno contratto matrimonio concordatario, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di TA (RC), (anno1988, parte II, serie A, atto n. 27); b) dall'unione sono nate due figlie, oggi maggiorenni e autonome economicamente;
c) i coniugi sono comparsi all'udienza del 25.11.2025, alla quale hanno dichiarato di voler trasformare la domanda in divorzio a istanza congiunta;
d) tra i medesimi coniugi è stata dichiarata la separazione consensuale, con decreto di omologa di questo Tribunale, emesso il
27.09.2018 nel procedimento iscritto al n. 851/218 R.G.; e) le parti erano precedentemente comparse dinanzi al Presidente del Tribunale all'udienza del 25.9.20218;
- rilevato che, all'udienza del 25.11.2025, le parti hanno concordemente richiesto fissarsi udienza a trattazione scritta per la decisione sulla istanza di divorzio congiunto, alle condizioni tra di esse concordate;
- considerato che, in accoglimento dell'istanza di trattazione scritta, il GI ha fissato l'udienza del 16 dicembre 2025, disponendo il deposito telematico di note;
- preso atto che alle note di trattazione scritta, depositate in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art
127 ter e 473 bis.51 c.p.c., sono state allegate le dichiarazioni sottoscritte personalmente dalle parti, con cui queste ultime hanno rinunciato alla comparizione personale, dichiarando di non volersi riconciliare;
- rilevato che, con l'accordo allegato alle medesime note, le parti hanno confermato la volontà di divorziare, con “la revoca dell'obbligo alla contribuzione da parte del ricorrente al mantenimento di entrambe le figlie e divenute ormai adulte e autonome economicamente”; Per_1 Persona_2
- constatato che la separazione dei coniugi dura ininterrottamente dal 25.09.2018 e, pertanto, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione coniugale;
- ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n.2), lett. b), della legge 1° dicembre 1970, n.
898, nel testo modificato dalla legge 6 maggio 2015, n. 55;
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, Sezione Civile, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data
14/07/2025 da contro MA Minì, così provvede: Parte_1
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti a
TA (RC), in data 7.08.1988 e trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune (atto n.
27, parte II, serie A, anno 1988), prendendo atto delle condizioni meglio trascritte in parte motiva;
- dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune territorialmente competente per le annotazioni sull'atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge.
Così deciso in Palmi, nella camera di consiglio del 18.12.2025
Il giudice rel.
MA TE LE
Il Presidente
ER VI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Civile
riunito in camera di consiglio e composto dai Sigg.ri Magistrati:
1. ER VI -Presidente
2. MA TE LE IC est.
3. MAno EL IC
ha pronunciato la seguente
S E NT E NZ A
nel procedimento civile iscritto al n. 906 dell'anno 2025 R.G.A.C., rimesso in decisione all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127- ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza fissata per il
16.12.2025, pendente
tra
(nato a [...], il [...]- C.F.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, per procura in calce all'atto introduttivo, dall'Avv. Deborah Valoroso, presso il cui studio, sito in TA alla Via Casalnuovo n. 49, è elettivamente domiciliato;
- ricorrente –
e
(nata a [...], il [...] - C.F.: , rappresentata e CP_1 C.F._2 difesa, per procura in calce all'atto introduttivo, dall'Avv. Domenico Antico, presso il cui studio, sito in TA (RC) alla Via San Girolamo n. 5, è elettivamente domiciliata;
- resistente -
**** * - letto il ricorso, depositato il 14.07.2025, con il quale ha chiesto la cessazione Parte_1 degli effetti civili del matrimonio concordatario, contratto con la resistente nel Comune di TA
(RC) in data 7.08.1988 e trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune (atto n. 27, parte II, serie A, anno 1988), alle medesime condizioni contenute nel Decreto di Omologa della separazione consensuale, fatta eccezione per le condizioni di cui al n. 5) e al n. 6) relative al mantenimento delle figlie e al pagamento delle spese straordinarie in loro favore;
- letta la memoria di costituzione, depositata il 23.10.2025, con la quale ha aderito alla CP_2 domanda di cessazione degli effettivi civili del matrimonio concordatario contratto con il ricorrente;
- esaminata la documentazione prodotta;
- rilevato, in particolare, che: a) il 7.08.1988 le parti hanno contratto matrimonio concordatario, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di TA (RC), (anno1988, parte II, serie A, atto n. 27); b) dall'unione sono nate due figlie, oggi maggiorenni e autonome economicamente;
c) i coniugi sono comparsi all'udienza del 25.11.2025, alla quale hanno dichiarato di voler trasformare la domanda in divorzio a istanza congiunta;
d) tra i medesimi coniugi è stata dichiarata la separazione consensuale, con decreto di omologa di questo Tribunale, emesso il
27.09.2018 nel procedimento iscritto al n. 851/218 R.G.; e) le parti erano precedentemente comparse dinanzi al Presidente del Tribunale all'udienza del 25.9.20218;
- rilevato che, all'udienza del 25.11.2025, le parti hanno concordemente richiesto fissarsi udienza a trattazione scritta per la decisione sulla istanza di divorzio congiunto, alle condizioni tra di esse concordate;
- considerato che, in accoglimento dell'istanza di trattazione scritta, il GI ha fissato l'udienza del 16 dicembre 2025, disponendo il deposito telematico di note;
- preso atto che alle note di trattazione scritta, depositate in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art
127 ter e 473 bis.51 c.p.c., sono state allegate le dichiarazioni sottoscritte personalmente dalle parti, con cui queste ultime hanno rinunciato alla comparizione personale, dichiarando di non volersi riconciliare;
- rilevato che, con l'accordo allegato alle medesime note, le parti hanno confermato la volontà di divorziare, con “la revoca dell'obbligo alla contribuzione da parte del ricorrente al mantenimento di entrambe le figlie e divenute ormai adulte e autonome economicamente”; Per_1 Persona_2
- constatato che la separazione dei coniugi dura ininterrottamente dal 25.09.2018 e, pertanto, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione coniugale;
- ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n.2), lett. b), della legge 1° dicembre 1970, n.
898, nel testo modificato dalla legge 6 maggio 2015, n. 55;
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, Sezione Civile, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data
14/07/2025 da contro MA Minì, così provvede: Parte_1
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti a
TA (RC), in data 7.08.1988 e trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune (atto n.
27, parte II, serie A, anno 1988), prendendo atto delle condizioni meglio trascritte in parte motiva;
- dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune territorialmente competente per le annotazioni sull'atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge.
Così deciso in Palmi, nella camera di consiglio del 18.12.2025
Il giudice rel.
MA TE LE
Il Presidente
ER VI