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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 27/02/2025, n. 2479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2479 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
I SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Anna Pagotto, a seguito del deposito di note di trattazione scritta, ex art.127-ter c.p.c, per l'udienza di data 13.2.2025 nella causa n.2873/2023 R.G.A.C., con contestuale motivazione, emette la seguente
SENTENZA
tra ricorrente Parte_1
avv. Mangiavacchi Virginia
e resistente Controparte_1
avv. Tandoi Maria Cristina e avv. Mazzoli Gabriella
Con ricorso ritualmente depositato e notificato unitamente al decreto di fissazione d'udienza,
l'istante chiede l'accertamento dello svolgimento di mansioni superiori afferenti alla categoria B, con qualifica di operatore tecnico di cui al CCNL relativo al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999 del personale del comparto Sanità, con condanna della convenuta al pagamento delle conseguenti differenze retributive maturate, oltre rivalutazione ed interessi legali.
Premette di lavorare alle dipendenze della , oggi Controparte_2 [...]
, operante nel settore del S.S.N., con contratto a tempo indeterminato, dal Controparte_1
15.06.2007, con qualifica di ausiliario specializzato, livello retributivo categoria A del CCNL comparto sanità.
Afferma, tuttavia, di avere sempre svolto mansioni riconducibili al superiore inquadramento professionale di operatore tecnico, categoria B, in quanto ha svolto attività che richiedono capacità manuali e tecniche specifiche, nonché autonomia e responsabilità, non riconducibili all'inferiore livello di inquadramento nel quale è stata inquadrata. Nello specifico, sostiene di occuparsi della chiusura dei c.d. “ROT” ovvero delle box per scarti ematici con finalità di smaltimento, di segnare i parametri vitali dei pazienti in Pronto Soccorso, di cambiare i pannoloni ai pazienti degenti, del trasporto delle salme nonché dei pazienti affetti da
Covid-19 (nel periodo dichiarato quale “stato di emergenza”), della sostituzione e chiusura delle flebo, del trasferimento dei pazienti da un letto ad un altro o delle salme da un letto alla lettiga nonché di effettuare iniezioni intramuscolo.
Lamenta, pertanto, di avere ricevuto una retribuzione non corrispondente alle mansioni espletate e rivendica l'inquadramento nel livello professionale superiore di operatore tecnico, categoria B, oltre il diritto al pagamento delle differenze retributive maturate, quantificate nella complessiva somma di € 20.734,04.
Si è costituita in giudizio la la quale ha contestato la fondatezza del ricorso e ne ha Parte_2 chiesto il rigetto.
Esperito negativamente il tentativo di conciliazione, espletata la prova testimoniale, depositate note in sostituzione di udienza ex art.127 ter c.p.c. da parte della sola la causa è stata Parte_2 decisa all' udienza del 13.2.2025.
oOo
Il ricorso non può trovare accoglimento per le motivazioni di seguito riportate.
La ricorrente chiede l'accertamento di svolgimento di mansioni superiori riconducibili al superiore livello, categoria B, e rivendica le relative differenze retributive.
In via preliminare, si rileva che nel caso di specie, poiché si tratta di impiego pubblico contrattualizzato ex art.2, comma 1 del d. lgs. 165/2001, il potere dello ius variandi da parte del datore di lavoro trova la sua disciplina all'interno dell'art. 52 del d.lgs. n.165/2001 ai sensi del quale: “Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell'ambito dell'area di inquadramento ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto delle procedure selettive di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a). L'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione […].
2. Per obiettive esigenze di servizio il prestatore di lavoro può essere adibito a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore: a) nel caso di vacanza di posto in organico, per non più di sei mesi, prorogabili fino a dodici qualora siano state avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti come previsto al comma 4; b) nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, con esclusione dell'assenza per ferie, per la durata dell'assenza.
3. Si considera svolgimento di mansioni superiori, ai fini del presente articolo, soltanto l'attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni.
4. Nei casi di cui al comma 2, per il periodo di effettiva prestazione, il lavoratore ha diritto al trattamento previsto per la qualifica superiore. Qualora l'utilizzazione del dipendente sia disposta per sopperire a vacanze dei posti in organico, immediatamente, e comunque nel termine massimo di novanta giorni dalla data in cui il dipendente è assegnato alle predette mansioni, devono essere avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti.
5. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, è nulla l'assegnazione del lavoratore
a mansioni proprie di una qualifica superiore, ma al lavoratore è corrisposta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore. Il dirigente che ha disposto l'assegnazione risponde personalmente del maggior onere conseguente, se ha agito con dolo o colpa grave. […]”. Dalla disposizione sopra riportata, risulta che si intende per svolgimento di mansioni superiori l'espletamento della prestazione lavorativa riconducibile al livello superiore solo nel caso in cui l'attribuzione sia prevalente sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale.
Nel caso di specie il CCNL del 7.4.1999 comparto sanità suddivide i lavoratori in quattro categorie professionali (A, B, C e D). Nell'Allegato 1 al contratto vengono descritte le declaratorie afferenti alle singole categorie, i requisiti di accesso e le figure professionali che vi rientrano.
Così per quanto riguarda la categoria A, nell'allegato 1 al CCNL, si legge che: “appartengono a questa categoria i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono capacità manuali generiche per lo svolgimento di attività semplici ed autonomia esecutiva e responsabilità, nell'ambito di istruzioni fornite, riferita al corretto svolgimento della propria attività”. All'interno di detta categoria professionale è ricondotta la figura dell'ausiliario specializzato (livello di inquadramento della ricorrente), il quale svolge attività semplici di tipo manuale, tra le quali utilizzazione di macchinari e attrezzature, pulizia degli ambienti, trasporto di materiale ed operazioni elementari di supporto, accompagnamento o spostamento dei degenti.
Nella categoria B rientrano “i lavoratori che ricoprono posizioni che richiedono conoscenze tecniche di base relative allo svolgimento di compiti assegnati, capacità manuali e tecniche specifiche riferite alle proprie qualificazioni e specializzazioni professionali nonché autonomia e responsabilità nell'ambito di prescrizioni di massima. […].” In tale categoria rientra la figura professionale dell'operatore tecnico all'assistenza (richiesta dalla ricorrente con il presente giudizio) che svolge attività dirette alla persona come l'assistenza dei degenti per la loro igiene personale, trasporto di materiale, pulizia e manutenzione degli utensili e delle attrezzature.
Con il CCNL integrativo del 2001, la figura professionale dell'O.T.A. è stata sostituita con la nuova figura dell'operatore sociosanitario (si veda sul punto l'art.4 comma 2 del CCNL del 20 settembre 2001), il quale “svolge la sua attività sia nel settore sociale che in quello sanitario in servizi di tipo socioassistenziali e sociosanitario residenziali e non residenziali, in ambiente ospedaliero e al domicilio dell'utente. Svolge la sua attività su indicazione – ciascuna secondo le proprie competenze – degli operatori professionali preposti all'assistenza sanitaria e a quella sociale, ed in collaborazione con gli altri operatori, secondo il criterio del lavoro multiprofessionale. Le attività dell'operatore sociosanitario sono rivolte alla persona e al suo ambiente di vita, al fine di fornire: a) assistenza diretta e di supporto alla gestione dell'ambiente di vita;
b) intervento igienico sanitario e di carattere sociale;
c) supporto gestionale organizzativo e formativo.” (Allegato 2 al
CNNL integrativo del 2001)
In materia si richiama anche il DPR 384/1990, contenente il Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 6 aprile 1990 concernente il personale del Parte comparto del Servizio sanitario nazionale (si veda documento allegato in atti dalla in data
21.5.2024), il quale con riferimento alla figura professionale dell'ausiliario specializzato, all'Allegato 2, prevede che l'addetto ai servizi socio-sanitari opera “sotto la diretta responsabilità dell'operatore professionale di I categoria coordinatore o, in assenza di quest'ultimo, dell'infermiere professionale responsabile del turno di lavoro […] svolge tutte le operazioni inerenti la pulizia degli ambienti e le operazioni elementari e di supporto necessario al funzionamento del reparto quali lo spostamento di ricoverati, il trasporto di medicine, attrezzature
[…] trasporto dei degenti con mezzi appropriati allo stato di salute […] provvede alla raccolta, allontanamento e smaltimento del materiale sporco e dei rifiuti solidi e liquidi …”. Per quanto riguarda, invece, l'operatore addetto all'assistenza (sostituito poi con l'operatore socio- sanitario) la norma stabilisce che “opera sotto la diretta responsabilità dell'operatore professionale I categoria coordinatore (Capo sala) o, in assenza di quest'ultimo, dell'infermiere professionale responsabile del turno di lavoro” e svolge: “- attività alberghiere;
- pulizia e manutenzione di utensili, apparecchi, presidi usati dal paziente e dal personale medico ed infermieristico per
l'assistenza al malato;
- collaborazione con l'infermiere professionale per atti di accudimento semplici al malato. […] esegue le seguenti ulteriori funzioni: - lavaggio, asciugatura e preparazione del materiale da inviare alla sterilizzazione e relativa conservazione;
- provvede al trasporto degli infermi in barella ed in carrozzella ed al loro accompagnamento se deambulanti con difficoltà; - trasporto del materiale biologico, sanitario ed economale secondo protocolli stabiliti;
- rifacimento del letto non occupato e l'igiene dell'unità di vita del paziente (comodino, letto, apparecchiature); - preparazione dell'ambiente e dell'utente per il pasto e aiuto nella distribuzione e nell'assunzione; - riordino del materiale e pulizia del malato dopo il pasto;
- aiuto al paziente nel cambio della biancheria e nelle operazioni fisiologiche;
- comunicazione all'infermiere professionale di quanto sopravviene durante il suo lavoro in quanto ritenuto incidente sull'assistito e sull'ambiente; - partecipazione con l'equipe di lavoro, limitatamente ai propri compiti;
- esecuzione dei compiti affidati dal Capo sala. In collaborazione o su indicazione dell'infermiere professionale provvede: - al rifacimento del letto occupato;
- all'igiene personale del paziente;
- al posizionamento ed al mantenimento delle posizioni terapeutiche.”
Le attività svolte dai lavoratori appartenenti alla categoria A si sostanziano in attività semplici di tipo manuale, quali la pulizia di ambienti o lo smaltimento di rifiuti, mentre le attività espletate dagli operatori di categoria B sono attività che si rivolgono principalmente alla persona, apprestando assistenza diretta e supporto ai pazienti, occupandosi della loro igiene, della pulizia del malato o della preparazione dei pasti.
Tanto premesso, dall'espletata istruttoria orale non sono emersi elementi dai quali è stato possibile provare l'espletamento di mansioni riconducibili al superiore livello di inquadramento di categoria
B richiesto dalla ricorrente.
Le dichiarazioni testimoniali, infatti, evidenziano che la ricorrente svolge le attività corrispondenti all'inquadramento contrattuale di ausiliario specializzato, categoria A.
Al riguardo, la testimone infermiera professionale e collega della ricorrente Testimone_1 presso il pronto soccorso dell'ospedale Sant'Eugenio, dal mese di febbraio 2016 al mese di febbraio/marzo del 2019, riferisce: “Ho lavorato con la ricorrente dal febbraio 2016 a febbraio / marzo 2019. Io ero in un'area, cioè una sala e la ricorrente entrava ed usciva a seconda di quello che era chiamata a fare ad esempio trasportava pazienti su una barella o una carrozzina da li ai vari reparti dove le avevano detto doveva portarlo;
l'ho vista chiudere i sacchetti gialli contenente rifiuti speciali, detti rot e li cambiava con i sacchi vuoti nuovi, preparava le barelle per
l'accoglienza dei pazienti, la disinfettava e metteva la biancheria nuova;
i trasporti a volte li faceva da sola e a volte c'era generalmente un altro ausiliario, salvo cose urgenti in cui ad accompagnare il paziente c'era anche il medico, a volte c'eravamo anche noi infermieri. Prenedeva la pressione, non l'ha fatto sporadicamente, ma lo faceva abitualmente quando era al triage, usava il saturimetro, non ha mai fatto iniziazioni, flebo, usava la pistola per prendere la temperatura;
Questi erano i suoi compiti;
il coordinatore nel periodo al quale mi riferisco era ma Persona_1 il lavoro era un po' sottinteso. Quanto ho detto è stato svolto dalla ricorrente avanti a me.”
A sua volta, la testimone ausiliaria specializzata e collega della ricorrente dal 2007 Testimone_2 presso il pronto soccorso dell'ospedale Sant'Eugenio e presso la squadra di emergenza dal 2020, dichiara che: “La ricorrente al prontosoccorso cambiava i pazienti sia nella vestizione che nel cambio pannolone, prendeva la pressione e la saturazione quando c'erano emergenze o quando le veniva chiesto dagli infermieri di cui non ricordo i nomi. Aiutava le altre persone coinvolte a spostare dalla barella della autoambulanza a alla barella dell'ospedale, e aiutava gli infermieri di reparto o del prontosoccorso a trasbordare i pazienti, portava in giro i pazienti con barella e sedia
a rotelle, a volte sola , anzi spesso.” Infine, il testimone Direttore della e del Pronto Testimone_3 Parte_3
Soccorso dell'ospedale Sant'Eugenio, riferisce: “La ricorrente fino al periodo in cui ha lavorato nell'unità operativa svolgeva le funzioni di ausiliaria cioè trasportava i pazienti dal triage che è l'area della prima valutazione alle aree di visita sia accompagnando i pazienti autonomi o con sedie a rotelle, poltrone con ruota e barelle, o presso i vari servizi dell'ospedale come i ricoveri o la radiologia e anche trasporti di materiale, spostare barelle, sistemare nel senso di riordinare il pronto soccorso come la barella, le postazione barelle i dove si assistono le persone, le aste posta flebo . Non ricordo che facesse altre cose. Se era presente il coordinatore era lui che dava i compiti alla ricorrente, che, comunque, faceva le attività che ho supra illustrato, in autonomia in base a quanto impartito dal coordinatore che non era presente 24 h su 24 h. Quando la ricorrente lavorava in reparto erano presenti sempre anche infermieri. Il numero degli infermieri variava a secondo dei periodi, ma in medi era di circa 10/11 infermieri per turno , nelle 24 ore e c'erano anche dei OSS cioè operatori sociosanitari che hanno compiti di assistenza diretta al paziente non del tipo infermieristico , che ad esempio, possono assister per il pasto per l'igiene e coadiuvare gli infermieri in attività infermieristiche senza assumere la responsabilità. In media se ricordo bene
c'erano almeno 1 o 2 unità OS nelle ore diurne e una nelle ore notturne. AD dell'avv. Mangiavacchi sulla differenza fra ASS ovvero ausiliari sanitari specializzati e OTA ovvero operatore tecnico addetto all'assistenza. Il testimone dichiara che l'OTA ha un più diretto contatto col paziente anche di tipo assistenziale nel senso che affianca l'infermiere come, ad esempio, far assumere la corretta posizione al paziente nel letto. Però preciso che vi sono Pers sfumature cambiate nel tempo nell'attribuzione dei compiti fra Ausiliario specializzato (ASS), e OSS.”
Dalle deposizioni sopra riportate risulta che la lavoratrice si occupa del trasporto dei degenti da un posto ad un altro, dello smaltimento dei rifiuti, della pulizia degli ambienti, del trasporto di materiale e dunque di tutti compiti propri dell'ausiliario specializzato, tutte attività rientranti nell'attuale profilo professionale della ricorrente. Inoltre, la lavoratrice svolge le attività sopra descritte secondo le indicazioni del coordinatore o dell'infermiere di riferimento e quindi non gode di autonomia e responsabilità nell'espletamento delle proprie mansioni.
Diversamente, dalle deposizioni testimoniali raccolte non è emerso che la ricorrente svolga, in modo prevalente, mansioni dirette alla persona, che prevedono un contatto con il paziente e capacità manuali specifiche, riconducibili alla categoria B.
Infatti, le testimoni di parte ricorrente dichiarano di averla vista prendere la saturazione e la pressione, attività che potrebbero rientrare nella figura professionale dell'OSS., ma tale circostanza non è sufficiente a dimostrare l'avvenuto espletamento di mansioni riconducili alla categoria B. Si tratta, infatti, di una singola attività rientrante nel profilo professionale superiore, in quanto le altre attività ordinariamente svolte dalla ricorrente, come riferito da tutti i testimoni escussi, rientrano nel profilo professionale di appartenenza di ausiliario specializzato di categoria A.
Si ricorda, infatti, che l'attribuzione di mansioni superiori ai sensi dell'art.52 del d. lgs. 165/2001 deve avvenire secondo il criterio della prevalenza quantitativa, qualitativa e temporale, prevalenza che manca senz'altro nel caso di specie, in quanto si ribadisce che trattasi di una singola attività, rispetto alla quale le testimoni non specificano neanche le circostanze spazio-temporali nelle quali tale attività viene espletata.
Sul punto, la prima testimone riferisce che la ricorrente prende la pressione Testimone_1 quando si trova presso il triage, senza però specificare se si tratti di una attività che la ricorrente svolge abitualmente e se tale attività prevalga sulle altre mansioni espletate dalla lavoratrice. Si evidenzia poi che la stessa testimone, dopo aver dichiarato che la ricorrente si occupa di prendere la pressione, invece, esclude che la ricorrente si occupi di fare iniezioni o flebo, come invece affermato dalla lavoratrice nel proprio atto introduttivo.
Ancora, la testimone riferisce solamente in modo generico che la ricorrente prende Testimone_2 la pressione e controlla la saturazione dei pazienti in caso di emergenza, senza specificare se si tratta di una situazione che ricorre costantemente o in via eccezionale e quanto tempo dedichi a tale attività, e secondo la direzione degli infermieri di cui però non ricorda neanche il nome.
In relazione al fatto che non sono stati provati i fatti posti a fondamento della domanda, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando: rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali a favore della Parte_1 [...]
che liquida in € 2600, IVA, CPA e rimborso forfettario in misura del 15% . Controparte_1
Roma, 26.2.2025
Il Giudice
Il provvedimento è stato redatto con la collaborazione della Dott.ssa Chiara Urbani, UPP.