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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 23/04/2025, n. 201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 201 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1356/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PERUGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in persona del Giudice del Lavoro dott. Giampaolo Cervelli, nella causa civile n. 1356/2023
Ruolo G. Lav. Prev. promossa da Pt_1
avv. Giuseppe Caforio) Parte_2
- opponente -
contro
(avv.ti Roberto Annovazzi, Mirella Arlotta e Stefania di Cato) CP_1
- opposto –
ha emesso e pubblicato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., all'esito della camera di consiglio dell'udienza del giorno 23.4.2025, alle ore 10.45, la seguente
SENTENZA
ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. Parte_2
38020230001374330000 emesso dall' in data 24.11.2023, notificato in data 18.12.2023 conseguente CP_1
Co al verbale unico e di accertamento dell' di n. 2022000390/DDL del 12.09.2022, notificato in Pt_2
pari data.
Trattasi, in particolare, di avviso di addebito emesso, in larga parte, per contribuzioni omesse fra il
10/2016 e il 02/2022 in relazione alle indennità di trasferta e rimborsi chilometrici corrisposti a sportivi professionisti. Più nel dettaglio, secondo gli ispettori “…dall'esame del libro unico del lavoro è emerso che
la società sportiva avrebbe erogato con continuità ad alcuni calciatori e allenatori somme a titolo di trasferta
Italia e indennità chilometrica” ed hanno provveduto “…a riqualificare - per i lavoratori meglio descritti nella
pagina 1 di 15 tabella 1 allegata al verbale gravato (cfr. all.1) - tali emolumenti riconducendoli nella loro totalità alla causa
tipica e normale del rapporto di lavoro e, pertanto, assoggettandoli integralmente a contribuzione…”.
Inoltre, come conseguenza della riconduzione ad imponibile contributivo delle somme corrisposte a titolo di indennità di trasferta e rimborso chilometrico, è risultato che la parte opponente, per molti atleti professionisti, avrebbe erogato retribuzioni superiori al massimale annuo oltre il quale deve essere pagata la contribuzione di solidarietà parimenti richiesta con l'avviso di addebito opposto.
Infine, gli ispettori hanno contestato alla società opponente l'errata iscrizione di taluni lavoratori impiegati da essa ricorrente al Fondo Sportivi Professionisti “…atteso che dall'esame delle denunce
contributive sarebbe emerso che per alcuni lavoratori la società avrebbe adottato un errato inquadramento
contributivo applicando l'aliquota prevista per i lavoratori assicurabili al Fondo pensioni sportivi professionisti
(33%) anziché quella dovuta per i lavoratori assicurabili al Fondo pensioni lavoratori spettacolo (40,22%). In
particolare, la contestazione riguarda lavoratori contrattualizzati con le mansioni di “Allenatori di base – UEFA
B”, “Allenatori portieri”, “Allenatori giovani calciatori” i quali, secondo la tesi degli ispettori non possono
essere considerati sportivi professionisti e la contribuzione previdenziale dovuta sui compensi loro erogati non
deve essere versata al Fondo Speciale Sportivi Professionisti bensì al Fondo Lavoratori Spettacolo con la qualifica
di “istruttori presso società sportive” (cat. 777) e “impiegati dipendenti da società sportive” (cat. 773)…”
Per i seguenti lavoratori: , Allenatore di base - campionato 18/19; - Persona_1
, Fisioterapista - campionato 17/18; - , Allenatore di Controparte_3 Persona_2
base - campionato 21/22; - Allenatore di base - campionato 20/21; - Controparte_4 [...]
, Massaggiatore - campionato 21/22; - , Allenatore di base - Per_3 Persona_4
campionato 20/21; - , Allenatore di base - campionato 20/21, Parte_3
21/22; - , Allenatore di base - campionato 19/20;- , Persona_5 Persona_6
Allenatore di base - campionato 21/22; - , Allenatore di base - campionato 16/17; - CP_5
, Allenatore di base - campionato 18/19; - , Allenatore di Persona_7 Persona_8
base - campionato 17/18, 18/19, 19/20, 20/21, 21/22; - , Allenatore di base - Persona_9
campionato 18/19; - , Allenatore di base - campionato 17/18; - Persona_10
, Allenatore di base - campionato 17/18; - Persona_11 Persona_12
Allenatore di base - campionato 19/20; - , fisioterapista - campionato 18/19; - Persona_13
, fisioterapista - campionato 16/17; , Allenatore di base - Persona_14 Persona_15
campionato 19/20; - , Allenatore di base - campionato 19/20, 20/21, 21/22; - Persona_16
Allenatore di base - campionato 17/18, gli ispettori hanno, dunque, Persona_17 pagina 2 di 15 provveduto ad applicare l'aliquota contributiva prevista per i lavoratori dello spettacolo (40,22%) in luogo di quella applicata dalla società (33%) prevista per gli sportivi professionisti.
Da ultimo, gli ispettori hanno contestato il mancato assoggettamento dei professionisti che appartengono alle categorie dei direttori sportivi e dei preparatori atletici alla contribuzione dello 0,20
al Fondo di Garanzia TFR ai sensi della Legge 297/82 che aumenta l'aliquota contributiva del 33% di un ulteriore 0,20%.
Parte opponente ha eccepito, in via preliminare, la prescrizione dei contributi e delle relative sanzioni
CP_ afferenti al periodo 2016 e 2017, nonché la violazione dell'art. 14 della l. n. 689/1981, avendo,
effettuato la contestazione della violazione commessa oltre il termine perentorio di novanta giorni ivi previsto. Nel merito, ha sostenuto l'infondatezza del verbale unico di accertamento notificato in relazione alle somme versate a titolo di trasferta, giacchè le trasferte sono effettive e documentate e la natura non occasionale delle stesse non comporta la loro riconduzione ad imponibile. Quale
conseguenza dell'erronea riconduzione ad imponibile delle indennità di trasferta e dei rimborsi chilometrici ha, poi, dedotto l'erroneità della contestazione dell'omesso versamento del contributo di solidarietà non risultando superati i limiti reddituali oltre il quale detto contributo deve essere
CP_ versato. Ha, poi, contestato l'interpretazione della normativa in virtù della quale l' ha valutato come erronea l'iscrizione di taluni lavoratori impiegati dall'opposta al Fondo Sportivi Professionisti.
CP_ L' nel costituirsi in giudizio ha, a tale riguardo, sostenuto la fondatezza della pretesa afferente al periodo 2016-2017 e, quindi, l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata in considerazione della sospensione dei termini prescrizionali di cui ai d.l. 18/2020 e 183/2020, nonché l'inapplicabilità
dell'art. 14 della legge n. 689/1981 alla fattispecie in esame, vertendosi in materia di contribuzioni omesse e non in materia di sanzioni amministrative. Nel merito ha ribadito la fondatezza del recupero contributivo sostenendo che la natura strutturale delle trasferte effettuate dai lavoratori escluderebbe l'applicabilità della normativa di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 51 del dpr n 917 del 1986. Ha, poi,
sostenuto l'erronea iscrizione dei lavoratori sopra elencati al Fondo Sportivi Professionisti, ritenendo che essi non possano rientrare nel novero delle categorie di lavoratori assicurabili di cui all'art. 2 della l. n. 91 del 1981 il quale prevede che “…Ai fini dell'applicazione della presente legge, sono “sportivi
professionisti gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi ed i preparatori atletici, che esercitano l'attività
sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell'ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che
conseguono la qualificazione dalle federazioni sportive nazionali, secondo le norme emanate dalle federazioni
stesse, con l'osservanza delle direttive stabilite dal CONI per la distinzione dell'attività dilettantistica da quella pagina 3 di 15 professionistica”. In particolare, sarebbe dirimente la circostanza che la qualificazione ottenuta dalla non recherebbe l'esplicita connotazione relativa al professionismo. CP_6
CP_ L' ha, poi, evidenziato l'acquiescenza della società opponente alla pretesa attivata da CP_1
sull'implementazione del fondo di garanzia per le figure di direttori sportivi e preparatori atletici.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
1. Si controverte, nel presente giudizio, in larga parte della legittimità, contestata in sede ispettiva
CP_ dall' dell'esclusione dall'imponibile contributivo di tutte le somme erogate dal datore di lavoro agli sportivi indicati analiticamente nel verbale ispettivo a titolo di indennità di trasferta e rimborso chilometrico.
Secondo l' , quali elementi strutturali della trasferta, vi sarebbero la temporaneità e la CP_7
occasionalità della stessa (cfr. Cass. n. 37525/2021). Si ritiene, tuttavia, che tale presupposto non risulti affatto necessario e che l'eventuale carattere strutturale della trasferta non osti al suo trattamento fiscale e contributivo basato sull' art. 51, comma 5 o comma 6 del TUIR.
Invero i commi 5 e 6 dell'art. 51 del dpr n 917 del 1986 prevedono, in linea generale, la almeno parziale esclusione dell'imponibile delle somme erogate per le trasferte individuando espressamente i presupposti per l'esclusione solo parziale dall'imponibile al comma 6 laddove si prevede la prestazione lavorativa che debba necessariamente e, ab origine, essere prestata in luoghi sempre diversi.
Quindi, in ipotesi di trasferta effettiva, l'unico profilo realmente controverso, che non è stato però
posto dalla difesa dell' ed in sede ispettiva, è quello di stabilire se le indennità corrisposte in CP_1
relazione alle trasferte debbano essere trattate fiscalmente e a livello contributivo ai sensi del comma 5
dell'art. 51 così come ha operato la società ricorrente o ai sensi del comma successivo.
Non si rinviene, invece, in alcun modo, nel riportato dettato normativo, la volontà di includere nell'imponibile le somme erogate per rimborsi legati all'effettuazione delle trasferte per il solo motivo dell'abitualità e prevedibilità di tali trasferte potendosi semmai discutere in merito all'assoggettamento al regime di cui al comma 6 dell'art. 51.
D'altronde, la logica del rimborso delle somme spese per le trasferte è quella di non gravare il lavoratore di oneri effettivamente sostenuti per rendere la prestazione lontano dal luogo di suo pagina 4 di 15 abituale svolgimento ed il senso della loro esclusione dall'imponibile si rinviene, nella sostanza, nella presa d'atto, da parte del Legislatore, del fatto che, trattandosi di meri rimborsi di spese sostenute per l'utilità del datore di lavoro, non possono considerarsi parte di un reddito effettivo conseguito e discrezionalmente utilizzabile dal lavoratore.
Non vi sarebbe, dunque, alcuna logica nell'includere detti rimborsi nell'imponibile per la sola ragione che si tratti di trasferte abituali e strutturali stante la periodicità settimanale delle gare delle competizioni sportive.
D'altronde, anche secondo la recente giurisprudenza di legittimità (cfr. in particolare Cass S.U. n.
27093/2017), il solo punto realmente problematico in caso di effettività della trasferta è quello di stabilire se il regime contributivo debba essere quello di cui al comma 5 dell'art. 51 che comporta l'integrale esclusione dall'imponibile o quello di cui al comma 6 del medesimo art. 51 che prevede l'esclusione nei limiti del 50%.
2. La Corte a seguito di un ampio excursus normativo ha concluso nel senso che “…in materia di
trattamento contributivo dell'indennità di trasferta l'espressione 'anche se corrisposta con carattere di
continuità' deve essere intesa, nel senso che l'eventuale continuatività della corresponsione del compenso per la
trasferta non ne modifica l'assoggettabilità al regime contributivo (e fiscale) meno gravoso ... rispettivamente
previsto dalle citate disposizioni ( Cass. n. 23035/2018; Cass. n. 16673/20; Cass. n. 18663/2020) e della norma
di interpretazione autentica introdotta con l'art. 7 quinquies del d.l. 193/2016, convertito con modificazioni
nella legge n. 225/2016, avente natura efficacia retroattiva, che hanno adattato la nozione di trasferta alle nuove
realtà aziendali ed in particolare alle attività imprenditoriali che si concretizzano nella esecuzione di appalti
presso i committenti”.
Le SS.UU. hanno, infatti, attribuito valore di interpretazione autentica all'art. 7 quinquies del d.l. n.
193 del 2016 convertito con modificazioni nella l. n. 225 del 2016 evidenziando che “…Questa è la
situazione in cui il legislatore è intervenuto con il D.L. n. 193 del 2016, art.
7-quinquies, introducendo una
norma autoqualificata di "interpretazione autentica" del comma 6 dell'art. 51 del TUIR, con la quale ha stabilito
(comma 1) che i lavoratori rientranti nella disciplina prevista dal suddetto comma 6 sono quelli per i quali
sussistono contestualmente le seguenti tre condizioni: a) la mancata indicazione, nel contratto o nella lettera di
assunzione, della sede di lavoro (elemento formale); b) lo svolgimento di un'attività lavorativa che richiede la
continua mobilità del dipendente (elemento sostanziale); c) la corresponsione al dipendente, in relazione allo
svolgimento dell'attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di un'indennità o maggiorazione di pagina 5 di 15 retribuzione "in misura fissa", attribuite senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta
e dove la stessa si è svolta (elemento retributivo). Ed ha aggiunto che, in caso di mancata contestuale esistenza
delle suindicate condizioni, non è applicabile la disposizione di cui al comma 6 dell'art. 51 TUIR, ma è
riconosciuto il trattamento previsto per le indennità di trasferta di cui al comma 5 del medesimo art. 51
(esenzione totale)…”
Si tratta quindi di una norma con la quale sono stati dettati criteri univoci per distinguere, ai fini contributivi (e fiscali), la situazione dei "trasferisti abituali" da quella dei "trasferisti occasionali",
superando il precedente criterio distintivo legato alla - variabile - ricostruzione della singola fattispecie di volta in volta esaminata.
Cass. 27 giugno 2017, n. 15379 nel qualificare l'art. 7 quinquies del d.l. n. 193 del 2016 convertito con modificazioni nella l. n. 225 del 2016 come norma di interpretazione autentica, ha effettuato un ampio
excursus storico della normativa e della relativa applicazione giurisprudenziale per giungere ad evidenziare che l'intento del Legislatore è stato quello di chiarificare, ampliandola, l'area dell'esonero contributivo relativo alle indennità corrisposte a titolo di trasferta, escludendo, essenzialmente, la riconduzione di dette indennità dall'imponibile integrale e distinguendo, in relazione alla natura strutturale o meno della trasferta, tra l'esonero integrale di cui al comma 5 e l'esonero al 50% di cui al comma 6.
Appare utile richiamare, trascrivendoli, i passi più significativi della decisione “…21. Nell'ordinanza di
rimessione, si sostiene che il legislatore, includendo tra le condizioni richieste per la configurabilità di una
fattispecie cui si applica art. 51, comma 6, cit. anche la corresponsione delle indennità e delle maggiorazioni in
oggetto "in maniera fissa e continuativa", avrebbe attribuito alla norma interpretata un significato non
compatibile con il suo tenore letterale, come indicato dalla giurisprudenza di legittimità. In particolare,
nell'ordinanza (richiamandosi la citata sentenza n. 396 del 2012) si afferma che a tale conclusione si perviene per
il fatto che l'espressione "anche se" contenuta nell'art. 51, comma 6, cit., dovrebbe essere letta nel senso che le
indennità e maggiorazioni in oggetto "concorrono a formare il reddito nella misura del 50% del loro
ammontare", in ogni caso cioè senza che vi sia spazio per dare rilievo, ai fini dell'individuazione della nozione di
"trasfertista abituale", alla modalità continuativa o meno di corresponsione dei compensi in questione. 22. A tale
ultimo riguardo va precisato che, dal punto di vista interpretativo, non appare condivisibile il suddetto assunto
in base al quale la presenza dell'espressione "anche se" - contenuta nella norma interpretata e riferita alla
corresponsione del compenso con carattere di continuità - dimostrerebbe che con l'art.
7-quinquies cit. sarebbe
pagina 6 di 15 stato attribuito al comma 6 dell'art. 51 cit. un significato che non poteva in alcun modo essere incluso nel novero
delle possibili "varianti di senso" compatibili con il tenore letterale del testo interpretato. Infatti, come più volte
affermato anche dalla Corte costituzionale (Corte cost., sentenze n. 223 del 1991, n. 445 del 1995, n. 16 e n. 74
del 1996), la lettura dei testi normativi non si deve fermare al senso letterale delle parole senza indagare - come
prescrive l'art. 12 preleggi - l'intenzione del legislatore alla stregua dei criteri di interpretazione storica, logico-
sistematica e teleologica. Ebbene, nella specie, per cogliere l'esatta portata della suindicata espressione è
necessario fare uso di tutti i suddetti criteri interpretativi. Dal punto di vista "storico" la locuzione "anche se
corrisposta con carattere di continuità" riferita all'indennità di trasferta, è, per la prima volta, comparsa nella L.
n. 467 del 1984, art. 11 (che escluse parzialmente dalla retribuzione imponibile ai sensi della L. n. 153 del 1969,
art. 12 l'indennità di trasferta spettante ad una particolare categoria di trasferisti: i dipendenti da imprese di
autotrasporto). E' stata poi replicata nella - di poco successiva - modifica della disciplina generale del
trattamento contributivo e fiscale dell'indennità di trasferta, introdotta da una serie di dd.ll. non convertiti (n.
761 del 1986, nn. 6, 130, 211 del 1987, i cui effetti sono stati salvati), e poi dal D.L. n. 103 del 1991, art.
9-ter
cit.. Questi testi normativi hanno avuto la finalità di mitigare la gravosità del regime contributivo delle aziende
necessitate, in ragione della loro specificità produttiva, a fare largo uso di trasferisti, sicchè in essi tale
espressione, secondo un criterio logico-sistematico e teleologico, va intesa come riferita a limitare l'applicazione
dell'orientamento della giurisprudenza della Corte di cassazione dell'epoca secondo cui, sulla base del vigente
testo della L. n. 153 del 1969, art. 12, all'indennità di trasferta si doveva applicare il regime proprio della
retribuzione imponibile, con conseguente contribuzione piena (al 100 per cento). Al fine di superare tale
orientamento e il contenzioso che ne era derivato il legislatore, retroattivamente - prima con l'art.
9-ter cit. e poi
con il cit. D.L. n. 6 del 1993, art.
4-quater - ha voluto chiarire, con quella locuzione, che in ogni caso - quindi
anche in ipotesi di corresponsione continuativa - il compenso per i "trasferisti abituali" non rientrava
integralmente nella retribuzione imponibile, ma doveva essere ricompreso assoggettato al regime contributivo
più favorevole - commisurato all'epoca al 50 del relativo ammontare - quale era previsto per la diaria e
l'indennità di trasferta "in cifra fissa" dalla L. n. 153 del 1969, art. 12, secondo capoverso, n. 1), nel testo
originario. In altri termini, è indubbio che la locuzione congiuntiva "anche se" abbia valore concessivo,
indicando un fatto che non impedisce nè ostacola il verificarsi dell'azione descritta nella proposizione reggente.
Tuttavia, nel caso di specie, essa, per le suesposte ragioni, non può essere intesa nel senso di considerare
indifferente la corresponsione continuativa del compenso al fine di ampliare l'ambito applicativo del regime
contributivo più severo e gravoso per i datori di lavoro perchè in tal modo si perviene ad un risultato opposto
rispetto alla ratio legis. Infatti, l'impiego di tale locuzione fin dalle sue origini è stato finalizzato a stabilire che i pagina 7 di 15 compensi in oggetto non possono mai anche se continuativi - essere assoggettati integralmente al medesimo
regime contributivo previsto per la retribuzione imponibile. Così, in un primo momento, la locuzione in oggetto
è stata utilizzata per stabilire che i suddetti compensi, comunque corrisposti, potevano "formare il reddito nella
misura del 50% del loro ammontare" e mai - pur se continuativi - nella misura del 100% del loro ammontare,
atteso che all'epoca questo era il problema applicativo dibattuto sulla base della legislazione vigente. Nella
successiva disciplina - e, precisamente, prima nell'art. 48, comma 6, del TUIR, nel testo sostituito dal D.Lgs. n.
314 del 1997, art. 3, e poi nel vigente art. 51, comma 6, del TUIR - la locuzione è rimasta e non ha cambiato il
significato "limitativo" e non "ampliativo" della sfera di applicabilità del regime contributivo più oneroso. 23.
La ricostruzione della genesi della suindicata espressione porta quindi a ritenere che - diversamente da quanto
affermato dalla sentenza n. 396 del 2012 cit. e dalla successiva conforme giurisprudenza di questa Corte - ad essa
non possa essere attribuito il significato di limitare la "rigida continuità" della "trasferta abituale" (e della
corresponsione del relativo compenso), considerando tale elemento come eventuale. Infatti, proprio la presenza
dell'inciso "anche se..." dimostra che il legislatore ha considerato la "continuità" della prestazione del
"trasfertista abituale" solo eventuale e comunque indifferente ai fini del relativo trattamento contributivo;
nel
senso che pure in ipotesi di continuità il trattamento non deve essere quello ordinario previsto per la
retribuzione, bensì quello più favorevole previsto per l'indennità di trasferta o i compensi analoghi. 24. Tale
precisazione è utile anche per rilevare che con l'art.
7-quinquies cit. il legislatore - confermando di essere
consapevole della minoritaria situazione di "trasferta abituale continuativa" - con riguardo al requisito
retributivo qui contestato ha fatto riferimento ad "un'indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa,
attribuite senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta", ma
non ha menzionato pure la corresponsione "in via continuativa". Al riguardo va ricordato che già nel testo
originario della L. n. 153 del 1969, art. 12 si era dettato il regime contributivo più favorevole per la diaria o
l'indennità di trasferta (pari al 50 per cento del loro ammontare), facendo riferimento ai suddetti compensi "in
cifra fissa". E tale espressione - analoga a quella in "misura fissa" - equivale a dire che il relativo importo non
può essere inferiore a quelli minimi, fissati anno per anno, dall' a partire dal D.Lgs. n. 314 del 1997, ma CP_1
non significa anche che si deve trattare di un compenso necessariamente continuativo. Infatti, è proprio la
situazione della trasferta - occasionale o abituale - che, di per sè, richiede una certa elasticità nella
determinazione del relativo trattamento contributivo, visto che il relativo compenso può rientrare nell'ambito di
applicabilità dell'art. 51, comma 6, anche solo per certi periodi. Ma quando questo accade la misura è fissa,
perchè prevale l'aspetto retributivo. Inoltre, parlare di "misura fissa" rende più agevoli i controlli ispettivi, visto
che dietro alla trasferta spesso si nascondono illegittimi "fuori busta" o addirittura situazioni di lavoro irregolare pagina 8 di 15 (anche di stranieri extra-UE). 25. Le precedenti osservazioni portano ad escludere che la decisione del legislatore
di intervenire con norma retroattiva si contestabile. Anzi può dirsi che come per la vicenda relativa al cit. D.L. n.
103 del 1991, art.
9-ter e del cit. D.L. n. 6 del 1993, art.
4-quater, anche per l'art.
7-quinquies cit. la ratio legis
sia quella di superare il contenzioso e le incertezze originate dalla giurisprudenza di legittimità (dalla sentenza
n. 396 del 2012 in poi), argomento all'epoca evidenziato nella sentenza n. 292 del 1997 della Corte costituzionale
e valido anche per la situazione in cui è intervenuto l'art.
7-quinquies in oggetto….è evidente che, nella specie,
ricorrano tutti gli elementi in base ai quali la Corte costituzionale ha ritenuto legittime le norme retroattive,
salva restando la consolidata giurisprudenza costituzionale relativa alla irrilevanza della qualificazione o
autoqualificazione in termini di norma interpretativa, innovativa, di sanatoria etc. di una norma destinata a
disciplinare situazioni pregresse. Infatti, è innegabile che: 1) la tesi della disposta attribuzione alla norma
interpretata di un significato non compatibile con il suo tenore letterale, non è condivisibile perchè basata su una
esegesi dell'espressione "anche se.. " contenuta nell'art. 51, comma 6, TUIR che non trova riscontro nella
relativa interpretazione letterale, storica, logico-sistematica e teleologica;
2) anche nella L. n. 153 del 1969, art.
12 si faceva riferimento alla diaria o all'indennità di trasferta "in cifra fissa" e, d'altra parte, nè nell'art. 12 cit.
nè nell'art.
7-quinquies si stabilisce che la corresponsione deve anche essere continuativa;
3) in considerazione
del mancato adeguamento delle Amministrazioni del settore e della complessiva giurisprudenza di merito
all'orientamento della giurisprudenza di legittimità inaugurato dalla sentenza n. 396 del 2012 si era venuta a
creare una "situazione di oggettiva incertezza del dato normativo", determinata da "un dibattito
giurisprudenziale irrisolto"; 4) con l'art.
7-quinquies cit. è stata "ristabilita un'interpretazione più aderente alla
originaria volontà del legislatore", che, con l'inciso "anche se...", aveva manifestato l'intenzione di ampliare e
non di restringere l'ambito di applicabilità del regime contributivo più favorevole.
Ne deriva che il suddetto intervento legislativo risulta conforme ai principi costituzionali della ragionevolezza e
della tutela del legittimo affidamento nella certezza delle situazioni giuridiche, cioè a "principi di preminente
interesse costituzionale…Nè va omesso di rilevare che la norma retroattiva in oggetto produce effetti favorevoli
sia per i datori di lavoro sia per i lavoratori (il cui carico fiscale e contributivo viene alleggerito, peraltro in
conformità con gli indirizzi espressi dalle Amministrazioni interessate); sicchè può dirsi che essa realizza una
maggiore tutela dei diritti fondamentali dei privati, che è il principale obiettivo del sistema della CEDU, come
interpretato dalla relativa giurisprudenza”.
Ne discende, nel caso di specie, l'infondatezza della integrale riconduzione ad imponibile contributivo delle somme erogate mensilmente ai lavoratori specificamente individuati nel verbale a titolo di pagina 9 di 15 indennità di trasferta e rimborsi chilometrici motivata dalla natura asseritamente strutturale e prevedibile delle trasferte in relazione alle quali dette somme sono state erogate.
3. In parziale contraddizione con la tesi principale secondo cui la natura strutturale delle trasferte imporrebbe la loro inclusione nell'imponibile, gli ispettori sono passati poi ad adombrare il sospetto che dette trasferte sarebbero simulate.
A tale riguardo, tuttavia, risulta agli atti documentazione mensilmente sottoscritta dai lavoratori attestante le trasferte effettuate, i chilometri percorsi e l'autovettura utilizzata e, in relazione a tali documenti risulta quantificata l'indennità mensilmente corrisposta in busta paga.
Inoltre, come d'altronde fatto notare dagli ispettori, è fatto notorio che la prestazione sportiva debba essere resa in luoghi variabili tenuto conto del calendario delle gare di campionato.
Risulta, dunque, del tutto irragionevole, improntato a scarsa lealtà processuale un disconoscimento integrale dell'effettività delle trasferte documentate dal datore di lavoro dovendosi, semmai,
contestare, da parte dell , singole trasferte documentate eventualmente incompatibili con altre CP_7
risultanze processuali.
D'altronde, quanto al regime di esonero fiscale e contributivo e per quel che attiene alla prova delle trasferte, secondo i più recenti arresti giurisprudenziali in materia, vanno distinte le somme erogate a titolo di indennità di trasferta e quelle erogate a titolo di rimborsi chilometrici in quanto, per le prime
(somme erogate a titolo di indennità di trasferta), l'accertamento sulla effettività delle trasferte, sui lavoratori in esse impiegati e sull'entità del compenso corrisposto, può essere provato con ogni mezzo,
senza necessità di documentazione contabile a dimostrazione e giustificazione delle stesse, che non costituisce requisito di forma ad substantiam o ad probationem, riservata alle seconde in relazione alle quali, invece, la S.C. ha ritenuto che la prova debba essere di natura documentale, essendo, però, a tal fine, sufficiente che siano documentati i rimborsi stessi con riferimento al mese, ai chilometri percorsi,
al tipo di veicolo utilizzato.
Con le sentenze della Suprema Corte n. 16579/2018 e 17253/2018, si è affermato, infatti, che "l'onere
probatorio del datore di lavoro che invochi l'esclusione, dall'imponibile contributivo delle erogazioni in favore dei
lavoratori è assolto documentando i rimborsi chilometri con riferimento al mese di riferimento, ai chilometri
percorsi nel mese, al tipo di automezzo usato dal dipendente, all'importo corrisposto a rimborso del costo
chilometrico sulla base della tariffa ACI, senza che occorra, al riguardo, documentazione specifica ed analitica
recante, con esauriente scheda mensile per ciascun dipendente o documento similare, l'analitica indicazione dei
pagina 10 di 15 viaggi giornalmente compiuti, delle località di partenza e di destinazione, con specificazione dei clienti visitati e
riepilogo giornaliero dei chilometri percorsi" .
Come evidenziato, nel caso di specie, la documentazione in atti appare persino più completa di quella richiesta dalla Suprema Corte in quanto, in effetti, nella documentazione mensilmente sottoscritta dai lavoratori risultano indicati, sia l'autovettura utilizzata, sia le singole trasferte effettuate sia i chilometri di volta in colta percorsi, sia, come conseguenza dell'applicazione delle tariffe Aci, il rimborso riconosciuto poi corrisposto in busta paga.
Ne discende, in conclusione, ad avviso di questo giudicante, l'infondatezza della pretesa contributiva,
CP_ avanzata a tale titolo, dall' così come quella, meramente conseguente, avente ad oggetto il contributo di solidarietà sui redditi eccedenti il massimale, superato, però, solo a causa della riconduzione ad imponibile delle somme erogate a titolo di rimborsi chilometrici e indennità di trasferta.
CP_
4. Con un secondo ordine di censure poi l' ha valutato che, per taluni lavoratori sportivi, la società opponente avesse errato nell'iscrizione al Fondo Sportivi Professionisti dovendo, tali lavoratori, essere, a suo avviso, iscritti al Fondo dei Lavoratori dello Spettacolo in quanto difetterebbero i presupposti di cui all'art. 2 della l. n. 91 del 1981 per la loro iscrizione al Fondo. Ne
discenderebbe un'errata applicazione dell'aliquota contributiva prevista per i lavoratori iscritti al
Fondo Sportivi Professionisti e la necessità di applicare quella prevista per il Fondo dei Lavoratori
dello Spettacolo.
CP_ Si ritiene che, anche sotto tale profilo, in larga parte l'addebito dell' non sia fondato.
L'art. 2 della l. n. 91 del 1981 prevede che, ai fini dell'applicazione della presente legge, sono “sportivi
professionisti gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi ed i preparatori atletici, che esercitano l'attività
sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell'ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che
conseguono la qualificazione dalle federazioni sportive nazionali, secondo le norme emanate dalle federazioni
stesse, con l'osservanza delle direttive stabilite dal CONI per la distinzione dell'attività dilettantistica da quella
professionistica”.
L'art. 8 della medesima legge prevede poi che l'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, prevista dalla legge 14 giugno 1973, n. 366, per i giocatori e gli allenatori di calcio è estesa a tutti gli sportivi professionisti di cui all'articolo 2 della presente legge.
Nell'interpretare l'art. 2 la Suprema Corte ha osservato che “La L. 23 marzo 1981, n. 91, dopo avere nell'art. 1 enunciato che l'attività sportiva è libera e può essere svolta in forma collettiva o individuale, pagina 11 di 15 professionistica o dilettantistica, statuisce testualmente poi nell'art. 2 che "Ai fini dell'applicazione della
presente legge, sono sportivi professionisti gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi ed i preparatori
atletici, che esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuatività nell'ambito delle
discipline regolamentate dal CONI e che conseguono la qualificazione dalle federazioni sportive nazionali
secondo le norme emanate dalle federazioni stesse, con l'osservanza delle direttive stabilite dal Coni per la
distinzione dell'attività dilettantistica da quella professionistica".
5.1. In dottrina è problema dibattuto se
l'elencazione degli sportivi professionisti contenuta nel citato art. 2 debba considerarsi tassativa o debba, invece,
reputarsi esemplificativa si da consentire l'intera applicazione della legge n. 91 del 1981 anche ad altri soggetti
non menzionati nella disposizione.
5.2. La Corte ritiene che debba seguirsi l'opinione secondo cui l'elencazione
debba considerarsi tassativa per avere il legislatore adoperato non espressioni generiche, tali da permettere
una classificazione dell'art. 2 in termini di norma aperta. Per di più assume incisivo rilievo a sostegno di quanto
ora detto la considerazione che una legge speciale, quale quella in esame, che contiene sotto molti versanti
numerose e vistose regole, sovente in senso peggiorativo, rispetto alla disciplina generale del rapporto di lavoro
subordinato non può estendersi per analogia ai lavoratori non espressamente contemplati nel dettato normativo,
e non può, neanche, accreditare una interpretazione estensiva volta ad includere: tra i tecnici, singolarmente
indicati nel già citato art. 2, anche figure - quali il medico sociale ed il massaggiatore sportivo - che hanno
professionalità significativamente diverse da quelle indicate nella summenzionata norma. Nella stessa ottica
volta a negare ogni approccio ermeneutico diretto ad ampliare l'ambito operativo della L. n. 91 del 1981, art. 2, si
è fatto riferimento anche all'art. 4 della stessa legge. Si è rilevato, infatti, che tale disposizione prevede che alla
costituzione del rapporto di lavoro dello sportivo professionista sportivo, soggetto alla L. n. 91 del 1981, si
provveda attraverso un contratto individuale stipulato conformemente ad un contratto tipo che recepisca gli
accordi stipulati a livello collettivo.
Ciò premesso il Regolamento del Settore Tecnico FIGC del 13/9/2018 – Art 16 – riporta la seguente elencazione delle figure tecniche riconosciute: a) Allenatori Professionisti di Prima categoria-UEFA
PRO; b) Allenatori Professionisti di Seconda categoria-UEFA A;
c) Allenatori di base-UEFA B;
d)
Allenatori dei Dilettanti Regionali;
e) Allenatori di Giovani-UEFA Grassroots C;
f) Allenatori dei
Portieri; g) Allenatori dei Portieri Dilettanti e di Settore Giovanile;
h) Allenatori di Calcio a Cinque di
Primo livello;
i) Allenatori di Calcio a Cinque;
l) Preparatori Atletici;
m) Medici Sociali;
n) Operatori
Sanitari.
pagina 12 di 15 Lo stesso Regolamento intende per Allenatori di Base gli allenatori abilitati alla conduzione tecnica di squadre appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti o di squadre giovanili della Lega Nazionale
Professionisti della Serie A, Serie B o Lega PRO (cfr. l'art. 22).
Ciò premesso, non si ritiene che gli allenatori base e dei portieri ed i preparatori atletici che abbiano
ottenuto la relativa qualifica e che abbiano instaurato un rapporto di lavoro subordinato con la
società ricorrente possano essere esclusi dal novero dei soggetti di cui all'art. 2 della l. n. 91 del 1981
per il motivo, di carattere prettamente formale, di non essere stati qualificati espressamente come professionisti dall'indicato regolamento. Tanto condurrebbe, infatti, alla paradossale conclusione di dovere necessariamente escludere tutti i preparatori atletici dal campo applicativo dell'art. 2
nonostante si tratti di figura espressamente prevista. Si ritiene, dunque, di dovere abbracciare un'interpretazione estensiva della norma in base alla quale l'assunzione di figure quali quelle enumerate nell'art. 2, che abbiano ottenuto il relativo riconoscimento da parte della federazione, da parte di società che svolgono competizioni sportive professionistiche con rapporti di lavoro continuativi sia presupposto sufficiente per ottenere l'iscrizione al Fondo di cui all'art. 8.
D'altronde, a confortare tale interpretazione estensiva, vale evidenziare che tale aspetto è stato oggetto di specifica attenzione da parte del Legislatore che, con l'art. 2 del D. Lgs. n. 36/2021, ha definito il lavoratore sportivo come “l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il
preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore
professionistico o dilettantistico, esercitano l'attività sportiva verso un corrispettivo” stabilendo ancora,
all'art. 25 del medesimo decreto che: “1. È lavoratore sportivo l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore
tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e
indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l'attività sportiva verso un corrispettivo
al di fuori delle prestazioni amatoriali di cui all'articolo 29”.
L'art. 35 del citato decreto prevede altresì che “
1. I lavoratori sportivi subordinati, a prescindere dal settore
professionistico o dilettantistico in cui prestano attività, sono iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti
gestito dall' . CP_1
5. Deve, dunque, alla luce delle considerazioni sopra illustrate, escludersi l'illegittimità
dell'iscrizione al Fondo Sportivi Professionisti dei seguenti lavoratori in relazione ai quali deve,
dunque, ritenersi infondata la pretesa di un maggiore carico contributivo conseguente all'applicazione dell'aliquota prevista per i lavoratori iscritti al Fondo per i Lavoratori dello Spettacolo: Per_1
– Allenatore di base – campionato 18/19; – Allenatore di base –
[...] Persona_2 pagina 13 di 15 campionato 21/22; – Allenatore di base – campionato 20/21; Controparte_4 Per_4
– Allenatore di base – campionato 20/21; –
[...] Parte_3
Allenatore di base – campionato 20/21, 21/22; – Allenatore di base – Persona_5
campionato 19/20; – Allenatore di base – campionato 21/22; – Persona_6 CP_5
Allenatore di base – campionato 16/17; – Allenatore di base – campionato 18/19; Persona_7
– Allenatore di base – campionato 17/18, 18/19, 19/20, 20/21, 21/22; Persona_8 [...]
-Allenatore di base – campionato 18/19; – Persona_9 Persona_10
Allenatore di base – campionato 17/18; – Allenatore di base – campionato Persona_11
17/18; – Allenatore di base – campionato 19/20; – Persona_12 Persona_15
Allenatore di base – campionato 19/20; – Allenatore di base – campionato 19/20, Persona_16
20/21, 21/22; Allenatore di base – campionato 17/18. Persona_17
CP_
6. Sono, invece, fondate le pretese contributive avanzate dall' con riferimento ai seguenti lavoratori, per effetto dell'errata iscrizione al Fondo Sportivi Professionisti e dell'iscrizione d'ufficio al
Fondo per i Lavoratori dello Spettacolo in quanto, stante la natura tassativa dell'elencazione di cui all'art. 2 della l. n. 91 del 1982, fisioterapisti e massaggiatori non possono esservi inclusi:
– Fisioterapista – campionato 17/18; – Massaggiatore – Controparte_3 Persona_3
campionato 21/22 – fisioterapista – campionato 18/19; – Persona_13 Persona_14
fisioterapista – campionato 16/17. Con riferimento, però, a devono essere ritenuti Persona_14
prescritti i crediti contributivi che si collocano in un periodo eccedente i 5 anni e 311 giorni decorrenti a ritroso dalla data del 12.9.2022, data di ricezione, da parte dell'opponente, del verbale conclusivo delle indagini ispettive. Il termine di prescrizione applicabile deve essere, infatti, quello quinquennale di cui all'art. 3, commi 9 e 10 della l. n. 335 del 1995 incrementato dei 311 giorni complessivi di sospensione del corso della prescrizione nel periodo pandemico così come previsti dall'articolo 37 del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, al comma 2, il quale ha disposto che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui
all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30
giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il
periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo” e, successivamente, dall' articolo 11 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n.
21 il quale ha poi disposto al comma 9 che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e
assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla pagina 14 di 15 data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del
periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla
fine del periodo”.
7. Quanto al mancato assoggettamento dei professionisti che appartengono alle categorie dei
Direttori Sportivi e dei Preparatori Atletici alla contribuzione dello 0,20 al Fondo di Garanzia TFR ai sensi della Legge 297/82 che aumenta l'aliquota contributiva del 33% di un ulteriore 0,20%., la società
ricorrente nulla ha obiettato e deve dunque ritenersi fondato l'addebito dei contributi.
8. Stante l'esito del giudizio e il grado di soccombenza reciproca delle parti, le spese devono
CP_ essere poste a carico dell' nella misura dei 9/10 e a carico della società opponente per la residua quota;
esse, per l'intero, vengono liquidate sulla base dei criteri e dei parametri di cui al D.M. n. 55 del
2014, avuto riguardo alle cause di valore tra €520.000,00 e 1.000.000,00.
P.Q.M.
il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da così Parte_2
provvede: dichiara inefficace l'avviso di addebito n. 38020230001374330000 e infondate le relative pretese contributive e per somme aggiuntive con l'eccezione degli addebiti contributivi specificati in
CP_ motivazione ai punti 6 e 7; compensa per 9/10 le spese di giudizio e condanna l' al pagamento della residua quota di dette spese liquidate, per l'intero, nella misura di €15.000,00 per compensi di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% dei compensi, al rimborso delle spese di contributo unificato, Iva e Cpa come per legge.
Perugia 23.4.2025
Il giudice
Giampaolo Cervelli
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PERUGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in persona del Giudice del Lavoro dott. Giampaolo Cervelli, nella causa civile n. 1356/2023
Ruolo G. Lav. Prev. promossa da Pt_1
avv. Giuseppe Caforio) Parte_2
- opponente -
contro
(avv.ti Roberto Annovazzi, Mirella Arlotta e Stefania di Cato) CP_1
- opposto –
ha emesso e pubblicato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., all'esito della camera di consiglio dell'udienza del giorno 23.4.2025, alle ore 10.45, la seguente
SENTENZA
ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. Parte_2
38020230001374330000 emesso dall' in data 24.11.2023, notificato in data 18.12.2023 conseguente CP_1
Co al verbale unico e di accertamento dell' di n. 2022000390/DDL del 12.09.2022, notificato in Pt_2
pari data.
Trattasi, in particolare, di avviso di addebito emesso, in larga parte, per contribuzioni omesse fra il
10/2016 e il 02/2022 in relazione alle indennità di trasferta e rimborsi chilometrici corrisposti a sportivi professionisti. Più nel dettaglio, secondo gli ispettori “…dall'esame del libro unico del lavoro è emerso che
la società sportiva avrebbe erogato con continuità ad alcuni calciatori e allenatori somme a titolo di trasferta
Italia e indennità chilometrica” ed hanno provveduto “…a riqualificare - per i lavoratori meglio descritti nella
pagina 1 di 15 tabella 1 allegata al verbale gravato (cfr. all.1) - tali emolumenti riconducendoli nella loro totalità alla causa
tipica e normale del rapporto di lavoro e, pertanto, assoggettandoli integralmente a contribuzione…”.
Inoltre, come conseguenza della riconduzione ad imponibile contributivo delle somme corrisposte a titolo di indennità di trasferta e rimborso chilometrico, è risultato che la parte opponente, per molti atleti professionisti, avrebbe erogato retribuzioni superiori al massimale annuo oltre il quale deve essere pagata la contribuzione di solidarietà parimenti richiesta con l'avviso di addebito opposto.
Infine, gli ispettori hanno contestato alla società opponente l'errata iscrizione di taluni lavoratori impiegati da essa ricorrente al Fondo Sportivi Professionisti “…atteso che dall'esame delle denunce
contributive sarebbe emerso che per alcuni lavoratori la società avrebbe adottato un errato inquadramento
contributivo applicando l'aliquota prevista per i lavoratori assicurabili al Fondo pensioni sportivi professionisti
(33%) anziché quella dovuta per i lavoratori assicurabili al Fondo pensioni lavoratori spettacolo (40,22%). In
particolare, la contestazione riguarda lavoratori contrattualizzati con le mansioni di “Allenatori di base – UEFA
B”, “Allenatori portieri”, “Allenatori giovani calciatori” i quali, secondo la tesi degli ispettori non possono
essere considerati sportivi professionisti e la contribuzione previdenziale dovuta sui compensi loro erogati non
deve essere versata al Fondo Speciale Sportivi Professionisti bensì al Fondo Lavoratori Spettacolo con la qualifica
di “istruttori presso società sportive” (cat. 777) e “impiegati dipendenti da società sportive” (cat. 773)…”
Per i seguenti lavoratori: , Allenatore di base - campionato 18/19; - Persona_1
, Fisioterapista - campionato 17/18; - , Allenatore di Controparte_3 Persona_2
base - campionato 21/22; - Allenatore di base - campionato 20/21; - Controparte_4 [...]
, Massaggiatore - campionato 21/22; - , Allenatore di base - Per_3 Persona_4
campionato 20/21; - , Allenatore di base - campionato 20/21, Parte_3
21/22; - , Allenatore di base - campionato 19/20;- , Persona_5 Persona_6
Allenatore di base - campionato 21/22; - , Allenatore di base - campionato 16/17; - CP_5
, Allenatore di base - campionato 18/19; - , Allenatore di Persona_7 Persona_8
base - campionato 17/18, 18/19, 19/20, 20/21, 21/22; - , Allenatore di base - Persona_9
campionato 18/19; - , Allenatore di base - campionato 17/18; - Persona_10
, Allenatore di base - campionato 17/18; - Persona_11 Persona_12
Allenatore di base - campionato 19/20; - , fisioterapista - campionato 18/19; - Persona_13
, fisioterapista - campionato 16/17; , Allenatore di base - Persona_14 Persona_15
campionato 19/20; - , Allenatore di base - campionato 19/20, 20/21, 21/22; - Persona_16
Allenatore di base - campionato 17/18, gli ispettori hanno, dunque, Persona_17 pagina 2 di 15 provveduto ad applicare l'aliquota contributiva prevista per i lavoratori dello spettacolo (40,22%) in luogo di quella applicata dalla società (33%) prevista per gli sportivi professionisti.
Da ultimo, gli ispettori hanno contestato il mancato assoggettamento dei professionisti che appartengono alle categorie dei direttori sportivi e dei preparatori atletici alla contribuzione dello 0,20
al Fondo di Garanzia TFR ai sensi della Legge 297/82 che aumenta l'aliquota contributiva del 33% di un ulteriore 0,20%.
Parte opponente ha eccepito, in via preliminare, la prescrizione dei contributi e delle relative sanzioni
CP_ afferenti al periodo 2016 e 2017, nonché la violazione dell'art. 14 della l. n. 689/1981, avendo,
effettuato la contestazione della violazione commessa oltre il termine perentorio di novanta giorni ivi previsto. Nel merito, ha sostenuto l'infondatezza del verbale unico di accertamento notificato in relazione alle somme versate a titolo di trasferta, giacchè le trasferte sono effettive e documentate e la natura non occasionale delle stesse non comporta la loro riconduzione ad imponibile. Quale
conseguenza dell'erronea riconduzione ad imponibile delle indennità di trasferta e dei rimborsi chilometrici ha, poi, dedotto l'erroneità della contestazione dell'omesso versamento del contributo di solidarietà non risultando superati i limiti reddituali oltre il quale detto contributo deve essere
CP_ versato. Ha, poi, contestato l'interpretazione della normativa in virtù della quale l' ha valutato come erronea l'iscrizione di taluni lavoratori impiegati dall'opposta al Fondo Sportivi Professionisti.
CP_ L' nel costituirsi in giudizio ha, a tale riguardo, sostenuto la fondatezza della pretesa afferente al periodo 2016-2017 e, quindi, l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata in considerazione della sospensione dei termini prescrizionali di cui ai d.l. 18/2020 e 183/2020, nonché l'inapplicabilità
dell'art. 14 della legge n. 689/1981 alla fattispecie in esame, vertendosi in materia di contribuzioni omesse e non in materia di sanzioni amministrative. Nel merito ha ribadito la fondatezza del recupero contributivo sostenendo che la natura strutturale delle trasferte effettuate dai lavoratori escluderebbe l'applicabilità della normativa di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 51 del dpr n 917 del 1986. Ha, poi,
sostenuto l'erronea iscrizione dei lavoratori sopra elencati al Fondo Sportivi Professionisti, ritenendo che essi non possano rientrare nel novero delle categorie di lavoratori assicurabili di cui all'art. 2 della l. n. 91 del 1981 il quale prevede che “…Ai fini dell'applicazione della presente legge, sono “sportivi
professionisti gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi ed i preparatori atletici, che esercitano l'attività
sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell'ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che
conseguono la qualificazione dalle federazioni sportive nazionali, secondo le norme emanate dalle federazioni
stesse, con l'osservanza delle direttive stabilite dal CONI per la distinzione dell'attività dilettantistica da quella pagina 3 di 15 professionistica”. In particolare, sarebbe dirimente la circostanza che la qualificazione ottenuta dalla non recherebbe l'esplicita connotazione relativa al professionismo. CP_6
CP_ L' ha, poi, evidenziato l'acquiescenza della società opponente alla pretesa attivata da CP_1
sull'implementazione del fondo di garanzia per le figure di direttori sportivi e preparatori atletici.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
1. Si controverte, nel presente giudizio, in larga parte della legittimità, contestata in sede ispettiva
CP_ dall' dell'esclusione dall'imponibile contributivo di tutte le somme erogate dal datore di lavoro agli sportivi indicati analiticamente nel verbale ispettivo a titolo di indennità di trasferta e rimborso chilometrico.
Secondo l' , quali elementi strutturali della trasferta, vi sarebbero la temporaneità e la CP_7
occasionalità della stessa (cfr. Cass. n. 37525/2021). Si ritiene, tuttavia, che tale presupposto non risulti affatto necessario e che l'eventuale carattere strutturale della trasferta non osti al suo trattamento fiscale e contributivo basato sull' art. 51, comma 5 o comma 6 del TUIR.
Invero i commi 5 e 6 dell'art. 51 del dpr n 917 del 1986 prevedono, in linea generale, la almeno parziale esclusione dell'imponibile delle somme erogate per le trasferte individuando espressamente i presupposti per l'esclusione solo parziale dall'imponibile al comma 6 laddove si prevede la prestazione lavorativa che debba necessariamente e, ab origine, essere prestata in luoghi sempre diversi.
Quindi, in ipotesi di trasferta effettiva, l'unico profilo realmente controverso, che non è stato però
posto dalla difesa dell' ed in sede ispettiva, è quello di stabilire se le indennità corrisposte in CP_1
relazione alle trasferte debbano essere trattate fiscalmente e a livello contributivo ai sensi del comma 5
dell'art. 51 così come ha operato la società ricorrente o ai sensi del comma successivo.
Non si rinviene, invece, in alcun modo, nel riportato dettato normativo, la volontà di includere nell'imponibile le somme erogate per rimborsi legati all'effettuazione delle trasferte per il solo motivo dell'abitualità e prevedibilità di tali trasferte potendosi semmai discutere in merito all'assoggettamento al regime di cui al comma 6 dell'art. 51.
D'altronde, la logica del rimborso delle somme spese per le trasferte è quella di non gravare il lavoratore di oneri effettivamente sostenuti per rendere la prestazione lontano dal luogo di suo pagina 4 di 15 abituale svolgimento ed il senso della loro esclusione dall'imponibile si rinviene, nella sostanza, nella presa d'atto, da parte del Legislatore, del fatto che, trattandosi di meri rimborsi di spese sostenute per l'utilità del datore di lavoro, non possono considerarsi parte di un reddito effettivo conseguito e discrezionalmente utilizzabile dal lavoratore.
Non vi sarebbe, dunque, alcuna logica nell'includere detti rimborsi nell'imponibile per la sola ragione che si tratti di trasferte abituali e strutturali stante la periodicità settimanale delle gare delle competizioni sportive.
D'altronde, anche secondo la recente giurisprudenza di legittimità (cfr. in particolare Cass S.U. n.
27093/2017), il solo punto realmente problematico in caso di effettività della trasferta è quello di stabilire se il regime contributivo debba essere quello di cui al comma 5 dell'art. 51 che comporta l'integrale esclusione dall'imponibile o quello di cui al comma 6 del medesimo art. 51 che prevede l'esclusione nei limiti del 50%.
2. La Corte a seguito di un ampio excursus normativo ha concluso nel senso che “…in materia di
trattamento contributivo dell'indennità di trasferta l'espressione 'anche se corrisposta con carattere di
continuità' deve essere intesa, nel senso che l'eventuale continuatività della corresponsione del compenso per la
trasferta non ne modifica l'assoggettabilità al regime contributivo (e fiscale) meno gravoso ... rispettivamente
previsto dalle citate disposizioni ( Cass. n. 23035/2018; Cass. n. 16673/20; Cass. n. 18663/2020) e della norma
di interpretazione autentica introdotta con l'art. 7 quinquies del d.l. 193/2016, convertito con modificazioni
nella legge n. 225/2016, avente natura efficacia retroattiva, che hanno adattato la nozione di trasferta alle nuove
realtà aziendali ed in particolare alle attività imprenditoriali che si concretizzano nella esecuzione di appalti
presso i committenti”.
Le SS.UU. hanno, infatti, attribuito valore di interpretazione autentica all'art. 7 quinquies del d.l. n.
193 del 2016 convertito con modificazioni nella l. n. 225 del 2016 evidenziando che “…Questa è la
situazione in cui il legislatore è intervenuto con il D.L. n. 193 del 2016, art.
7-quinquies, introducendo una
norma autoqualificata di "interpretazione autentica" del comma 6 dell'art. 51 del TUIR, con la quale ha stabilito
(comma 1) che i lavoratori rientranti nella disciplina prevista dal suddetto comma 6 sono quelli per i quali
sussistono contestualmente le seguenti tre condizioni: a) la mancata indicazione, nel contratto o nella lettera di
assunzione, della sede di lavoro (elemento formale); b) lo svolgimento di un'attività lavorativa che richiede la
continua mobilità del dipendente (elemento sostanziale); c) la corresponsione al dipendente, in relazione allo
svolgimento dell'attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di un'indennità o maggiorazione di pagina 5 di 15 retribuzione "in misura fissa", attribuite senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta
e dove la stessa si è svolta (elemento retributivo). Ed ha aggiunto che, in caso di mancata contestuale esistenza
delle suindicate condizioni, non è applicabile la disposizione di cui al comma 6 dell'art. 51 TUIR, ma è
riconosciuto il trattamento previsto per le indennità di trasferta di cui al comma 5 del medesimo art. 51
(esenzione totale)…”
Si tratta quindi di una norma con la quale sono stati dettati criteri univoci per distinguere, ai fini contributivi (e fiscali), la situazione dei "trasferisti abituali" da quella dei "trasferisti occasionali",
superando il precedente criterio distintivo legato alla - variabile - ricostruzione della singola fattispecie di volta in volta esaminata.
Cass. 27 giugno 2017, n. 15379 nel qualificare l'art. 7 quinquies del d.l. n. 193 del 2016 convertito con modificazioni nella l. n. 225 del 2016 come norma di interpretazione autentica, ha effettuato un ampio
excursus storico della normativa e della relativa applicazione giurisprudenziale per giungere ad evidenziare che l'intento del Legislatore è stato quello di chiarificare, ampliandola, l'area dell'esonero contributivo relativo alle indennità corrisposte a titolo di trasferta, escludendo, essenzialmente, la riconduzione di dette indennità dall'imponibile integrale e distinguendo, in relazione alla natura strutturale o meno della trasferta, tra l'esonero integrale di cui al comma 5 e l'esonero al 50% di cui al comma 6.
Appare utile richiamare, trascrivendoli, i passi più significativi della decisione “…21. Nell'ordinanza di
rimessione, si sostiene che il legislatore, includendo tra le condizioni richieste per la configurabilità di una
fattispecie cui si applica art. 51, comma 6, cit. anche la corresponsione delle indennità e delle maggiorazioni in
oggetto "in maniera fissa e continuativa", avrebbe attribuito alla norma interpretata un significato non
compatibile con il suo tenore letterale, come indicato dalla giurisprudenza di legittimità. In particolare,
nell'ordinanza (richiamandosi la citata sentenza n. 396 del 2012) si afferma che a tale conclusione si perviene per
il fatto che l'espressione "anche se" contenuta nell'art. 51, comma 6, cit., dovrebbe essere letta nel senso che le
indennità e maggiorazioni in oggetto "concorrono a formare il reddito nella misura del 50% del loro
ammontare", in ogni caso cioè senza che vi sia spazio per dare rilievo, ai fini dell'individuazione della nozione di
"trasfertista abituale", alla modalità continuativa o meno di corresponsione dei compensi in questione. 22. A tale
ultimo riguardo va precisato che, dal punto di vista interpretativo, non appare condivisibile il suddetto assunto
in base al quale la presenza dell'espressione "anche se" - contenuta nella norma interpretata e riferita alla
corresponsione del compenso con carattere di continuità - dimostrerebbe che con l'art.
7-quinquies cit. sarebbe
pagina 6 di 15 stato attribuito al comma 6 dell'art. 51 cit. un significato che non poteva in alcun modo essere incluso nel novero
delle possibili "varianti di senso" compatibili con il tenore letterale del testo interpretato. Infatti, come più volte
affermato anche dalla Corte costituzionale (Corte cost., sentenze n. 223 del 1991, n. 445 del 1995, n. 16 e n. 74
del 1996), la lettura dei testi normativi non si deve fermare al senso letterale delle parole senza indagare - come
prescrive l'art. 12 preleggi - l'intenzione del legislatore alla stregua dei criteri di interpretazione storica, logico-
sistematica e teleologica. Ebbene, nella specie, per cogliere l'esatta portata della suindicata espressione è
necessario fare uso di tutti i suddetti criteri interpretativi. Dal punto di vista "storico" la locuzione "anche se
corrisposta con carattere di continuità" riferita all'indennità di trasferta, è, per la prima volta, comparsa nella L.
n. 467 del 1984, art. 11 (che escluse parzialmente dalla retribuzione imponibile ai sensi della L. n. 153 del 1969,
art. 12 l'indennità di trasferta spettante ad una particolare categoria di trasferisti: i dipendenti da imprese di
autotrasporto). E' stata poi replicata nella - di poco successiva - modifica della disciplina generale del
trattamento contributivo e fiscale dell'indennità di trasferta, introdotta da una serie di dd.ll. non convertiti (n.
761 del 1986, nn. 6, 130, 211 del 1987, i cui effetti sono stati salvati), e poi dal D.L. n. 103 del 1991, art.
9-ter
cit.. Questi testi normativi hanno avuto la finalità di mitigare la gravosità del regime contributivo delle aziende
necessitate, in ragione della loro specificità produttiva, a fare largo uso di trasferisti, sicchè in essi tale
espressione, secondo un criterio logico-sistematico e teleologico, va intesa come riferita a limitare l'applicazione
dell'orientamento della giurisprudenza della Corte di cassazione dell'epoca secondo cui, sulla base del vigente
testo della L. n. 153 del 1969, art. 12, all'indennità di trasferta si doveva applicare il regime proprio della
retribuzione imponibile, con conseguente contribuzione piena (al 100 per cento). Al fine di superare tale
orientamento e il contenzioso che ne era derivato il legislatore, retroattivamente - prima con l'art.
9-ter cit. e poi
con il cit. D.L. n. 6 del 1993, art.
4-quater - ha voluto chiarire, con quella locuzione, che in ogni caso - quindi
anche in ipotesi di corresponsione continuativa - il compenso per i "trasferisti abituali" non rientrava
integralmente nella retribuzione imponibile, ma doveva essere ricompreso assoggettato al regime contributivo
più favorevole - commisurato all'epoca al 50 del relativo ammontare - quale era previsto per la diaria e
l'indennità di trasferta "in cifra fissa" dalla L. n. 153 del 1969, art. 12, secondo capoverso, n. 1), nel testo
originario. In altri termini, è indubbio che la locuzione congiuntiva "anche se" abbia valore concessivo,
indicando un fatto che non impedisce nè ostacola il verificarsi dell'azione descritta nella proposizione reggente.
Tuttavia, nel caso di specie, essa, per le suesposte ragioni, non può essere intesa nel senso di considerare
indifferente la corresponsione continuativa del compenso al fine di ampliare l'ambito applicativo del regime
contributivo più severo e gravoso per i datori di lavoro perchè in tal modo si perviene ad un risultato opposto
rispetto alla ratio legis. Infatti, l'impiego di tale locuzione fin dalle sue origini è stato finalizzato a stabilire che i pagina 7 di 15 compensi in oggetto non possono mai anche se continuativi - essere assoggettati integralmente al medesimo
regime contributivo previsto per la retribuzione imponibile. Così, in un primo momento, la locuzione in oggetto
è stata utilizzata per stabilire che i suddetti compensi, comunque corrisposti, potevano "formare il reddito nella
misura del 50% del loro ammontare" e mai - pur se continuativi - nella misura del 100% del loro ammontare,
atteso che all'epoca questo era il problema applicativo dibattuto sulla base della legislazione vigente. Nella
successiva disciplina - e, precisamente, prima nell'art. 48, comma 6, del TUIR, nel testo sostituito dal D.Lgs. n.
314 del 1997, art. 3, e poi nel vigente art. 51, comma 6, del TUIR - la locuzione è rimasta e non ha cambiato il
significato "limitativo" e non "ampliativo" della sfera di applicabilità del regime contributivo più oneroso. 23.
La ricostruzione della genesi della suindicata espressione porta quindi a ritenere che - diversamente da quanto
affermato dalla sentenza n. 396 del 2012 cit. e dalla successiva conforme giurisprudenza di questa Corte - ad essa
non possa essere attribuito il significato di limitare la "rigida continuità" della "trasferta abituale" (e della
corresponsione del relativo compenso), considerando tale elemento come eventuale. Infatti, proprio la presenza
dell'inciso "anche se..." dimostra che il legislatore ha considerato la "continuità" della prestazione del
"trasfertista abituale" solo eventuale e comunque indifferente ai fini del relativo trattamento contributivo;
nel
senso che pure in ipotesi di continuità il trattamento non deve essere quello ordinario previsto per la
retribuzione, bensì quello più favorevole previsto per l'indennità di trasferta o i compensi analoghi. 24. Tale
precisazione è utile anche per rilevare che con l'art.
7-quinquies cit. il legislatore - confermando di essere
consapevole della minoritaria situazione di "trasferta abituale continuativa" - con riguardo al requisito
retributivo qui contestato ha fatto riferimento ad "un'indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa,
attribuite senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta", ma
non ha menzionato pure la corresponsione "in via continuativa". Al riguardo va ricordato che già nel testo
originario della L. n. 153 del 1969, art. 12 si era dettato il regime contributivo più favorevole per la diaria o
l'indennità di trasferta (pari al 50 per cento del loro ammontare), facendo riferimento ai suddetti compensi "in
cifra fissa". E tale espressione - analoga a quella in "misura fissa" - equivale a dire che il relativo importo non
può essere inferiore a quelli minimi, fissati anno per anno, dall' a partire dal D.Lgs. n. 314 del 1997, ma CP_1
non significa anche che si deve trattare di un compenso necessariamente continuativo. Infatti, è proprio la
situazione della trasferta - occasionale o abituale - che, di per sè, richiede una certa elasticità nella
determinazione del relativo trattamento contributivo, visto che il relativo compenso può rientrare nell'ambito di
applicabilità dell'art. 51, comma 6, anche solo per certi periodi. Ma quando questo accade la misura è fissa,
perchè prevale l'aspetto retributivo. Inoltre, parlare di "misura fissa" rende più agevoli i controlli ispettivi, visto
che dietro alla trasferta spesso si nascondono illegittimi "fuori busta" o addirittura situazioni di lavoro irregolare pagina 8 di 15 (anche di stranieri extra-UE). 25. Le precedenti osservazioni portano ad escludere che la decisione del legislatore
di intervenire con norma retroattiva si contestabile. Anzi può dirsi che come per la vicenda relativa al cit. D.L. n.
103 del 1991, art.
9-ter e del cit. D.L. n. 6 del 1993, art.
4-quater, anche per l'art.
7-quinquies cit. la ratio legis
sia quella di superare il contenzioso e le incertezze originate dalla giurisprudenza di legittimità (dalla sentenza
n. 396 del 2012 in poi), argomento all'epoca evidenziato nella sentenza n. 292 del 1997 della Corte costituzionale
e valido anche per la situazione in cui è intervenuto l'art.
7-quinquies in oggetto….è evidente che, nella specie,
ricorrano tutti gli elementi in base ai quali la Corte costituzionale ha ritenuto legittime le norme retroattive,
salva restando la consolidata giurisprudenza costituzionale relativa alla irrilevanza della qualificazione o
autoqualificazione in termini di norma interpretativa, innovativa, di sanatoria etc. di una norma destinata a
disciplinare situazioni pregresse. Infatti, è innegabile che: 1) la tesi della disposta attribuzione alla norma
interpretata di un significato non compatibile con il suo tenore letterale, non è condivisibile perchè basata su una
esegesi dell'espressione "anche se.. " contenuta nell'art. 51, comma 6, TUIR che non trova riscontro nella
relativa interpretazione letterale, storica, logico-sistematica e teleologica;
2) anche nella L. n. 153 del 1969, art.
12 si faceva riferimento alla diaria o all'indennità di trasferta "in cifra fissa" e, d'altra parte, nè nell'art. 12 cit.
nè nell'art.
7-quinquies si stabilisce che la corresponsione deve anche essere continuativa;
3) in considerazione
del mancato adeguamento delle Amministrazioni del settore e della complessiva giurisprudenza di merito
all'orientamento della giurisprudenza di legittimità inaugurato dalla sentenza n. 396 del 2012 si era venuta a
creare una "situazione di oggettiva incertezza del dato normativo", determinata da "un dibattito
giurisprudenziale irrisolto"; 4) con l'art.
7-quinquies cit. è stata "ristabilita un'interpretazione più aderente alla
originaria volontà del legislatore", che, con l'inciso "anche se...", aveva manifestato l'intenzione di ampliare e
non di restringere l'ambito di applicabilità del regime contributivo più favorevole.
Ne deriva che il suddetto intervento legislativo risulta conforme ai principi costituzionali della ragionevolezza e
della tutela del legittimo affidamento nella certezza delle situazioni giuridiche, cioè a "principi di preminente
interesse costituzionale…Nè va omesso di rilevare che la norma retroattiva in oggetto produce effetti favorevoli
sia per i datori di lavoro sia per i lavoratori (il cui carico fiscale e contributivo viene alleggerito, peraltro in
conformità con gli indirizzi espressi dalle Amministrazioni interessate); sicchè può dirsi che essa realizza una
maggiore tutela dei diritti fondamentali dei privati, che è il principale obiettivo del sistema della CEDU, come
interpretato dalla relativa giurisprudenza”.
Ne discende, nel caso di specie, l'infondatezza della integrale riconduzione ad imponibile contributivo delle somme erogate mensilmente ai lavoratori specificamente individuati nel verbale a titolo di pagina 9 di 15 indennità di trasferta e rimborsi chilometrici motivata dalla natura asseritamente strutturale e prevedibile delle trasferte in relazione alle quali dette somme sono state erogate.
3. In parziale contraddizione con la tesi principale secondo cui la natura strutturale delle trasferte imporrebbe la loro inclusione nell'imponibile, gli ispettori sono passati poi ad adombrare il sospetto che dette trasferte sarebbero simulate.
A tale riguardo, tuttavia, risulta agli atti documentazione mensilmente sottoscritta dai lavoratori attestante le trasferte effettuate, i chilometri percorsi e l'autovettura utilizzata e, in relazione a tali documenti risulta quantificata l'indennità mensilmente corrisposta in busta paga.
Inoltre, come d'altronde fatto notare dagli ispettori, è fatto notorio che la prestazione sportiva debba essere resa in luoghi variabili tenuto conto del calendario delle gare di campionato.
Risulta, dunque, del tutto irragionevole, improntato a scarsa lealtà processuale un disconoscimento integrale dell'effettività delle trasferte documentate dal datore di lavoro dovendosi, semmai,
contestare, da parte dell , singole trasferte documentate eventualmente incompatibili con altre CP_7
risultanze processuali.
D'altronde, quanto al regime di esonero fiscale e contributivo e per quel che attiene alla prova delle trasferte, secondo i più recenti arresti giurisprudenziali in materia, vanno distinte le somme erogate a titolo di indennità di trasferta e quelle erogate a titolo di rimborsi chilometrici in quanto, per le prime
(somme erogate a titolo di indennità di trasferta), l'accertamento sulla effettività delle trasferte, sui lavoratori in esse impiegati e sull'entità del compenso corrisposto, può essere provato con ogni mezzo,
senza necessità di documentazione contabile a dimostrazione e giustificazione delle stesse, che non costituisce requisito di forma ad substantiam o ad probationem, riservata alle seconde in relazione alle quali, invece, la S.C. ha ritenuto che la prova debba essere di natura documentale, essendo, però, a tal fine, sufficiente che siano documentati i rimborsi stessi con riferimento al mese, ai chilometri percorsi,
al tipo di veicolo utilizzato.
Con le sentenze della Suprema Corte n. 16579/2018 e 17253/2018, si è affermato, infatti, che "l'onere
probatorio del datore di lavoro che invochi l'esclusione, dall'imponibile contributivo delle erogazioni in favore dei
lavoratori è assolto documentando i rimborsi chilometri con riferimento al mese di riferimento, ai chilometri
percorsi nel mese, al tipo di automezzo usato dal dipendente, all'importo corrisposto a rimborso del costo
chilometrico sulla base della tariffa ACI, senza che occorra, al riguardo, documentazione specifica ed analitica
recante, con esauriente scheda mensile per ciascun dipendente o documento similare, l'analitica indicazione dei
pagina 10 di 15 viaggi giornalmente compiuti, delle località di partenza e di destinazione, con specificazione dei clienti visitati e
riepilogo giornaliero dei chilometri percorsi" .
Come evidenziato, nel caso di specie, la documentazione in atti appare persino più completa di quella richiesta dalla Suprema Corte in quanto, in effetti, nella documentazione mensilmente sottoscritta dai lavoratori risultano indicati, sia l'autovettura utilizzata, sia le singole trasferte effettuate sia i chilometri di volta in colta percorsi, sia, come conseguenza dell'applicazione delle tariffe Aci, il rimborso riconosciuto poi corrisposto in busta paga.
Ne discende, in conclusione, ad avviso di questo giudicante, l'infondatezza della pretesa contributiva,
CP_ avanzata a tale titolo, dall' così come quella, meramente conseguente, avente ad oggetto il contributo di solidarietà sui redditi eccedenti il massimale, superato, però, solo a causa della riconduzione ad imponibile delle somme erogate a titolo di rimborsi chilometrici e indennità di trasferta.
CP_
4. Con un secondo ordine di censure poi l' ha valutato che, per taluni lavoratori sportivi, la società opponente avesse errato nell'iscrizione al Fondo Sportivi Professionisti dovendo, tali lavoratori, essere, a suo avviso, iscritti al Fondo dei Lavoratori dello Spettacolo in quanto difetterebbero i presupposti di cui all'art. 2 della l. n. 91 del 1981 per la loro iscrizione al Fondo. Ne
discenderebbe un'errata applicazione dell'aliquota contributiva prevista per i lavoratori iscritti al
Fondo Sportivi Professionisti e la necessità di applicare quella prevista per il Fondo dei Lavoratori
dello Spettacolo.
CP_ Si ritiene che, anche sotto tale profilo, in larga parte l'addebito dell' non sia fondato.
L'art. 2 della l. n. 91 del 1981 prevede che, ai fini dell'applicazione della presente legge, sono “sportivi
professionisti gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi ed i preparatori atletici, che esercitano l'attività
sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell'ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che
conseguono la qualificazione dalle federazioni sportive nazionali, secondo le norme emanate dalle federazioni
stesse, con l'osservanza delle direttive stabilite dal CONI per la distinzione dell'attività dilettantistica da quella
professionistica”.
L'art. 8 della medesima legge prevede poi che l'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, prevista dalla legge 14 giugno 1973, n. 366, per i giocatori e gli allenatori di calcio è estesa a tutti gli sportivi professionisti di cui all'articolo 2 della presente legge.
Nell'interpretare l'art. 2 la Suprema Corte ha osservato che “La L. 23 marzo 1981, n. 91, dopo avere nell'art. 1 enunciato che l'attività sportiva è libera e può essere svolta in forma collettiva o individuale, pagina 11 di 15 professionistica o dilettantistica, statuisce testualmente poi nell'art. 2 che "Ai fini dell'applicazione della
presente legge, sono sportivi professionisti gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi ed i preparatori
atletici, che esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuatività nell'ambito delle
discipline regolamentate dal CONI e che conseguono la qualificazione dalle federazioni sportive nazionali
secondo le norme emanate dalle federazioni stesse, con l'osservanza delle direttive stabilite dal Coni per la
distinzione dell'attività dilettantistica da quella professionistica".
5.1. In dottrina è problema dibattuto se
l'elencazione degli sportivi professionisti contenuta nel citato art. 2 debba considerarsi tassativa o debba, invece,
reputarsi esemplificativa si da consentire l'intera applicazione della legge n. 91 del 1981 anche ad altri soggetti
non menzionati nella disposizione.
5.2. La Corte ritiene che debba seguirsi l'opinione secondo cui l'elencazione
debba considerarsi tassativa per avere il legislatore adoperato non espressioni generiche, tali da permettere
una classificazione dell'art. 2 in termini di norma aperta. Per di più assume incisivo rilievo a sostegno di quanto
ora detto la considerazione che una legge speciale, quale quella in esame, che contiene sotto molti versanti
numerose e vistose regole, sovente in senso peggiorativo, rispetto alla disciplina generale del rapporto di lavoro
subordinato non può estendersi per analogia ai lavoratori non espressamente contemplati nel dettato normativo,
e non può, neanche, accreditare una interpretazione estensiva volta ad includere: tra i tecnici, singolarmente
indicati nel già citato art. 2, anche figure - quali il medico sociale ed il massaggiatore sportivo - che hanno
professionalità significativamente diverse da quelle indicate nella summenzionata norma. Nella stessa ottica
volta a negare ogni approccio ermeneutico diretto ad ampliare l'ambito operativo della L. n. 91 del 1981, art. 2, si
è fatto riferimento anche all'art. 4 della stessa legge. Si è rilevato, infatti, che tale disposizione prevede che alla
costituzione del rapporto di lavoro dello sportivo professionista sportivo, soggetto alla L. n. 91 del 1981, si
provveda attraverso un contratto individuale stipulato conformemente ad un contratto tipo che recepisca gli
accordi stipulati a livello collettivo.
Ciò premesso il Regolamento del Settore Tecnico FIGC del 13/9/2018 – Art 16 – riporta la seguente elencazione delle figure tecniche riconosciute: a) Allenatori Professionisti di Prima categoria-UEFA
PRO; b) Allenatori Professionisti di Seconda categoria-UEFA A;
c) Allenatori di base-UEFA B;
d)
Allenatori dei Dilettanti Regionali;
e) Allenatori di Giovani-UEFA Grassroots C;
f) Allenatori dei
Portieri; g) Allenatori dei Portieri Dilettanti e di Settore Giovanile;
h) Allenatori di Calcio a Cinque di
Primo livello;
i) Allenatori di Calcio a Cinque;
l) Preparatori Atletici;
m) Medici Sociali;
n) Operatori
Sanitari.
pagina 12 di 15 Lo stesso Regolamento intende per Allenatori di Base gli allenatori abilitati alla conduzione tecnica di squadre appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti o di squadre giovanili della Lega Nazionale
Professionisti della Serie A, Serie B o Lega PRO (cfr. l'art. 22).
Ciò premesso, non si ritiene che gli allenatori base e dei portieri ed i preparatori atletici che abbiano
ottenuto la relativa qualifica e che abbiano instaurato un rapporto di lavoro subordinato con la
società ricorrente possano essere esclusi dal novero dei soggetti di cui all'art. 2 della l. n. 91 del 1981
per il motivo, di carattere prettamente formale, di non essere stati qualificati espressamente come professionisti dall'indicato regolamento. Tanto condurrebbe, infatti, alla paradossale conclusione di dovere necessariamente escludere tutti i preparatori atletici dal campo applicativo dell'art. 2
nonostante si tratti di figura espressamente prevista. Si ritiene, dunque, di dovere abbracciare un'interpretazione estensiva della norma in base alla quale l'assunzione di figure quali quelle enumerate nell'art. 2, che abbiano ottenuto il relativo riconoscimento da parte della federazione, da parte di società che svolgono competizioni sportive professionistiche con rapporti di lavoro continuativi sia presupposto sufficiente per ottenere l'iscrizione al Fondo di cui all'art. 8.
D'altronde, a confortare tale interpretazione estensiva, vale evidenziare che tale aspetto è stato oggetto di specifica attenzione da parte del Legislatore che, con l'art. 2 del D. Lgs. n. 36/2021, ha definito il lavoratore sportivo come “l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il
preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore
professionistico o dilettantistico, esercitano l'attività sportiva verso un corrispettivo” stabilendo ancora,
all'art. 25 del medesimo decreto che: “1. È lavoratore sportivo l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore
tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e
indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l'attività sportiva verso un corrispettivo
al di fuori delle prestazioni amatoriali di cui all'articolo 29”.
L'art. 35 del citato decreto prevede altresì che “
1. I lavoratori sportivi subordinati, a prescindere dal settore
professionistico o dilettantistico in cui prestano attività, sono iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti
gestito dall' . CP_1
5. Deve, dunque, alla luce delle considerazioni sopra illustrate, escludersi l'illegittimità
dell'iscrizione al Fondo Sportivi Professionisti dei seguenti lavoratori in relazione ai quali deve,
dunque, ritenersi infondata la pretesa di un maggiore carico contributivo conseguente all'applicazione dell'aliquota prevista per i lavoratori iscritti al Fondo per i Lavoratori dello Spettacolo: Per_1
– Allenatore di base – campionato 18/19; – Allenatore di base –
[...] Persona_2 pagina 13 di 15 campionato 21/22; – Allenatore di base – campionato 20/21; Controparte_4 Per_4
– Allenatore di base – campionato 20/21; –
[...] Parte_3
Allenatore di base – campionato 20/21, 21/22; – Allenatore di base – Persona_5
campionato 19/20; – Allenatore di base – campionato 21/22; – Persona_6 CP_5
Allenatore di base – campionato 16/17; – Allenatore di base – campionato 18/19; Persona_7
– Allenatore di base – campionato 17/18, 18/19, 19/20, 20/21, 21/22; Persona_8 [...]
-Allenatore di base – campionato 18/19; – Persona_9 Persona_10
Allenatore di base – campionato 17/18; – Allenatore di base – campionato Persona_11
17/18; – Allenatore di base – campionato 19/20; – Persona_12 Persona_15
Allenatore di base – campionato 19/20; – Allenatore di base – campionato 19/20, Persona_16
20/21, 21/22; Allenatore di base – campionato 17/18. Persona_17
CP_
6. Sono, invece, fondate le pretese contributive avanzate dall' con riferimento ai seguenti lavoratori, per effetto dell'errata iscrizione al Fondo Sportivi Professionisti e dell'iscrizione d'ufficio al
Fondo per i Lavoratori dello Spettacolo in quanto, stante la natura tassativa dell'elencazione di cui all'art. 2 della l. n. 91 del 1982, fisioterapisti e massaggiatori non possono esservi inclusi:
– Fisioterapista – campionato 17/18; – Massaggiatore – Controparte_3 Persona_3
campionato 21/22 – fisioterapista – campionato 18/19; – Persona_13 Persona_14
fisioterapista – campionato 16/17. Con riferimento, però, a devono essere ritenuti Persona_14
prescritti i crediti contributivi che si collocano in un periodo eccedente i 5 anni e 311 giorni decorrenti a ritroso dalla data del 12.9.2022, data di ricezione, da parte dell'opponente, del verbale conclusivo delle indagini ispettive. Il termine di prescrizione applicabile deve essere, infatti, quello quinquennale di cui all'art. 3, commi 9 e 10 della l. n. 335 del 1995 incrementato dei 311 giorni complessivi di sospensione del corso della prescrizione nel periodo pandemico così come previsti dall'articolo 37 del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, al comma 2, il quale ha disposto che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui
all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30
giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il
periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo” e, successivamente, dall' articolo 11 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n.
21 il quale ha poi disposto al comma 9 che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e
assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla pagina 14 di 15 data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del
periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla
fine del periodo”.
7. Quanto al mancato assoggettamento dei professionisti che appartengono alle categorie dei
Direttori Sportivi e dei Preparatori Atletici alla contribuzione dello 0,20 al Fondo di Garanzia TFR ai sensi della Legge 297/82 che aumenta l'aliquota contributiva del 33% di un ulteriore 0,20%., la società
ricorrente nulla ha obiettato e deve dunque ritenersi fondato l'addebito dei contributi.
8. Stante l'esito del giudizio e il grado di soccombenza reciproca delle parti, le spese devono
CP_ essere poste a carico dell' nella misura dei 9/10 e a carico della società opponente per la residua quota;
esse, per l'intero, vengono liquidate sulla base dei criteri e dei parametri di cui al D.M. n. 55 del
2014, avuto riguardo alle cause di valore tra €520.000,00 e 1.000.000,00.
P.Q.M.
il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da così Parte_2
provvede: dichiara inefficace l'avviso di addebito n. 38020230001374330000 e infondate le relative pretese contributive e per somme aggiuntive con l'eccezione degli addebiti contributivi specificati in
CP_ motivazione ai punti 6 e 7; compensa per 9/10 le spese di giudizio e condanna l' al pagamento della residua quota di dette spese liquidate, per l'intero, nella misura di €15.000,00 per compensi di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% dei compensi, al rimborso delle spese di contributo unificato, Iva e Cpa come per legge.
Perugia 23.4.2025
Il giudice
Giampaolo Cervelli
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