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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 01/04/2025, n. 827 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 827 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Torre Annunziata
Il Tribunale di Torre Annunziata – Prima sezione civile – riunito in Camera di Consiglio, composto dai magistrati: dott.ssa Marianna Lopiano presidente dott.ssa Maria Rosaria Barbato giudice dott.ssa Raffaella Cappiello giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 256/2021 R.G., avente ad oggetto: separazione giudiziale e vertente
TRA
, nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall' Avv. C.F._1
Gianni Ferrara (C.F. ) presso il cui studio elettivamente C.F._2 domicilia in Napoli (NA) alla Via Duomo n. 326
RICORRENTE
E
, nato a [...] l'[...] (C.F. Controparte_1
), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. ti C.F._3
Mariano Raimo (C.F. ) e Maria Florinda Di Leva presso il C.F._4 cui studio elettivamente domicilia in Napoli (NA) al Viale II Malatesta n.9
RESISTENTE
NONCHÈ
Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: con note di trattazione scritta ritualmente depositate ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 09.07.2024, le parti insistevano nelle proprie richieste ed in particolare: la ricorrente si è riportata a tutte le proprie difese e richieste, reiterando le conclusioni di cui alle note di udienza del 27.06.2024 e chiedendo riservarsi la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art 190 c.p.c., possibilmente con decorrenza da settembre 2024; parte resistente, invece, preso atto del deposito delle indagini della Guardia di Finanza, ha dedotto la sussistenza di evidenti incongruenze fra il tenore di vita della ricorrente, quale si evincerebbe dalle giacenze di conto corrente, e dai finanziamenti contratti, ed il reddito dichiarato che non consentirebbe un tale tenore di vita. In ragione di tanto ha chiesto integrarsi le indagini della Guardia di Finanza, verificando l'effettivo tenore di vita della ricorrente. In subordine si è riportato a tutti i propri scritti difensivi, richieste ed eccezioni, chiedendo riservarsi la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art 190 c.p.c. Dunque, il giudice istruttore, con ordinanza del 13.07.2024, riservava la causa in decisione al Collegio con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. con decorrenza dal 10.09.2024 e disponeva la trasmissione del fascicolo al P.M. Quest'ultimo in data 3.12.2024 esprimeva parere favorevole alla pronuncia di separazione dei coniugi, disponendo l'affido condiviso del minore con collocazione presso la madre ed obbligo a carico del padre di versare alla madre l'importo di € 700,00 a titolo di concorso al mantenimento di ciascuno dei figli, oltre al 50% delle spese straordinarie.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19.01.2021, chiedeva Parte_1 pronunziarsi la separazione personale dal coniuge , con il quale Controparte_1 aveva contratto matrimonio concordatario in Sorrento (NA) in data 25.06.2005 (atto n. 85, parte II, seria A anno 2005). Dall'unione delle parti nascevano 2 figli:
nata a [...] il [...] ed nato a [...] il R_ _2
03.10.2011. A sostegno della domanda la ricorrente deduceva che l'unione coniugale era andata disgregandosi a causa di una relazione extraconiugale del il _1 quale, con atteggiamento contraddittorio dapprima abbandonava il tetto coniugale per poi farvi ritorno, assumendo comportamenti minacciosi e diffamatori nei confronti della moglie e dei suoceri anche di fonte ai figli minori, ingenerando negli stessi paura e disagio. In ordine alle condizioni economiche,
[...]
deduceva di svolgere la professione di avvocato in maniera Parte_1 limitata e parziale, conseguendo così un esiguo reddito da lavoro;
ciò per scelta condivisa da parte dei coniugi, al fine di consentire alla ricorrente di occuparsi con maggior dedizione alla cura della famiglia e dei figli. Di contro, il _1 era un affermato odontoiatra che lavorava in sei diversi studi, conseguendo ingenti guadagni annuali oltre ad essere proprietario di svariati immobili. La ricorrente chiedeva pertanto: la separazione personale dal coniuge;
l'affidamento condiviso dei figli con residenza privilegiata presso la madre;
l'assegnazione della casa coniugale sita in Torre Annunziata alla Via Prota n. 79 ed in comproprietà con il coniuge, unitamente al box pertinenziale;
un assegno di mantenimento mensile per la prole di importo non inferiore ad euro 2.500,00 ed il 70% delle spese straordinarie a carico del marito;
un assegno di mantenimento mensile in suo favore dell'importo di euro 500,00. Si costituiva in giudizio, con comparsa depositata in data 03.12.2020, _1 aderendo alla domanda di separazione, eccependo tuttavia la falsità dei
[...] fatti dedotti nel ricorso introduttivo dalla nonchè la infondatezza delle Pt_1 richieste dalla stessa formulate;
proponeva a sua volta domanda riconvenzionale di addebito della separazione alla moglie, deducendo che l'unione coniugale era andata in crisi a causa della condotta della stessa. In particolare, il resistente deduceva che il rapporto coniugale si era deteriorato da anni a causa del disinteresse e del distacco manifestato dalla moglie nei confronti del marito e dei figli, oltre che per una relazione extraconiugale intrapresa dalla con un suo Pt_1 collega di lavoro durante il corso della convivenza matrimoniale e per l'invadenza dei genitori della predetta, sempre presenti presso la casa coniugale anche dopo l'orario di cena. Il resistente sottolineava altresì di non aver abbandonato la casa coniugale ed accusava la moglie di ostacolare il rapporto con i figli, condizionandoli negativamente e rendendo difficile finanche la comunicazione telefonica. Infine, in ordine agli aspetti di natura economica, il affermava che la ricorrente _1 aveva capacità reddituali ben superiori a quelle dichiarate in ricorso ed emergenti dagli atti, in quanto svolgeva a tempo pieno la professione di avvocato in ambito previdenziale e infortunistico collaborando con molteplici studi e CAF/patronati; nel contempo contestava quanto dalla ricorrente dedotto circa i redditi dallo stesso percepiti, all'evidenza sproporzionati e non rispondenti alla propria reale capacità economica. Dunque, concludeva chiedendo: la Controparte_1 separazione personale dal coniuge con addebito alla moglie;
l'affido condiviso dei figli con residenza previlegiata presso la madre cui assegnare la casa coniugale sita in Torre Annunziata alla Via Prota n. 79, con obbligo di lasciare il box pertinenziale in uso al resistente;
disciplina del diritto di visita del genitore non collocatario;
obbligo di mantenimento in favore dei figli di importo non superiore ad euro 700,00 mensili. Nel corso dell'udienza presidenziale del 12.05.2021 i coniugi venivano sentiti sia separatamente che congiuntamente e veniva infruttuosamente esperito il tentativo di conciliazione. All'esito dell'udienza di prima comparizione il Presidente adottava i provvedimenti necessari ed urgenti e dunque: autorizzava le parti a vivere separatamente;
disponeva l'affido condiviso dei figli minori con residenza preferenziale presso la madre, cui assegnava pertanto la casa familiare sita in Torre Annunziata alla via Prota n. 79; disponeva che il padre potesse vedere e tenere con sé i figli minori quando voleva, previo accordo con la madre e comunque almeno due pomeriggi a settimana da concordare (in caso di disaccordo martedì e giovedì) dall'uscita di scuola alle ore 20,30 nonché, a fine settimana alterni, dalle 10 del sabato (o dall'uscita di scuola) alle ore 20,30 della domenica successiva;
poneva a carico di l'obbligo di Controparte_1 corrispondere, entro il giorno 5 di ogni mese, ad un Parte_1 assegno mensile di euro 1000,00 quale contributo al mantenimento dei due figli minori oltre il 50% delle spese straordinarie. Il Presidente rimetteva quindi al prosieguo istruttorio in fase contenziosa le questioni relative al box auto pertinenziale all'abitazione familiare ed alla ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento di un contributo a carico del per il mantenimento della _1 moglie. Infine, alla luce delle criticità evidenziate dal nel rapporto con _1 la IA maggiore e degli ostacoli che lo stesso assumeva frapposti dal coniuge alla libera comunicazione, anche telefonica, con i figli, disponeva il monitoraggio del nucleo familiare in oggetto da parte dei Servizi Sociali di Torre Annunziata. Nella memoria integrativa al ricorso, proponeva domanda Parte_1 di addebito della separazione nei confronti del marito ed insisteva nella richiesta di un assegno di mantenimento mensile in favore dei figli di euro 2.500,00, nonché per il riconoscimento di un assegno di mantenimento in proprio favore da quantificarsi in euro 500,00 mensili. Il resistente, invece, insisteva nella richiesta di separazione con addebito alla moglie e chiedeva la conferma delle statuizioni di cui all'ordinanza presidenziale oltre che l'uso esclusivo del box pertinenziale alla casa coniugale. In data 18.12.2021 i Servizi Sociali di Torre Annunziata depositavano la relazione richiesta nell'ordinanza presidenziale, rilevando l'elevata conflittualità della copia e consigliando un percorso di mediazione familiare al fine di appianare le eventuali criticità di coppia che avrebbero potuto pregiudicare il rapporto tra i minori ed i genitori. Nel corso dell'istruttoria veniva disposto interrogatorio formale della ricorrente e venivano sentiti i testi (investigatore privato ingaggiato dalla Testimone_1
Izzo), (padre del resistente), (consulente Testimone_2 Testimone_3 odontoiatrico ed amico del ), (padre della ricorrente), _1 Tes_4
(zia della ricorrente) e (collaboratore del Testimone_5 Testimone_6
) e, da ultimo, il giudice istruttore disponeva indagini tributarie sulle _1 parti ad opera della Guardia di Finanza territorialmente competente. Completata l'istruttoria, con ordinanza del 13.07.2024 la causa veniva dunque riservata in decisione al Collegio con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. e trasmissione del fascicolo al P.M. per rendere le proprie conclusioni. Il PM concludeva come da parere depositato in data 3.12.2024 per la pronuncia di separazione personale dei coniugi, con affido condiviso dei minori e collocazione degli stessi presso la madre, ponendo a carico del padre un assegno mensile, a titolo di concorso al mantenimento dei minori, nella misura di € 700,00 mensili per ciascuno dei figli. La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e merita accoglimento. Ritiene il Collegio che nel caso in esame ricorrano i presupposti per emettere una pronuncia di separazione personale dei coniugi e Parte_1
. Invero le risultanze processuali hanno ampiamente Controparte_1 comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, il fatto che i coniugi vivano separati da tempo, le reciproche accuse, il tenore delle dichiarazioni fatte e degli atti processuali nonché la condotta tenuta dalle parti durante tutto l'iter giudiziario ed in particolare il fallimento del tentativo di conciliazione compiuto in sede di udienza presidenziale. Da tutti questi elementi si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art 151 c.c. per la pronuncia di separazione. Del resto, entrambe le parti hanno dato atto del venire meno dell'affectio coniugalis durante tutto l'iter giudiziario insistendo concordemente per la pronuncia di separazione. Va, pertanto, pronunciata la separazione personale dei coniugi. Entrambe le parti hanno domandato la pronuncia della separazione addebitandone la responsabilità all'altro coniuge, senza riuscire, tuttavia, a provare in modo rigoroso gli elementi di addebito, di guisa che le relative richieste non possono essere accolte. Infatti, per poter addebitare ad uno dei coniugi la responsabilità della separazione occorre accertare la sussistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Occorre, dunque, che il materiale probatorio acquisito consenta di verificare se la violazione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della separazione, ovvero se preesistesse una diversa situazione di intollerabilità della convivenza. Si rende, quindi, necessaria una accurata valutazione del fatto se ed in quale misura la violazione di uno specifico dovere abbia inciso, con efficacia disgregante, sulla vita familiare, tenuto conto delle modalità e frequenza dei fatti, del tipo di ambiente in cui sono accaduti e della sensibilità morale dei soggetti interessati. A tal proposito è stato affermato dalla giurisprudenza che “in tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza addebito” (cfr. Cass. civ., 28-9-2001, n. 12130, Cass. civ., sez. I, 11-6-2005 n. 12383 e Cass. civ., sez. I., 16-11-2005, n. 23071; in termini Cass. civ., sez. 1, 27-6-2006, n. 14840); “In tema di separazione personale, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri posta dall'art. 143 cod. civ. a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione, lungi dall'essere intervenuta quando era già maturata ed in conseguenza di una situazione di intollerabilità della convivenza, abbia, viceversa, assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale. L'apprezzamento circa la responsabilità di uno o di entrambi i coniugi nel determinarsi della intollerabilità della convivenza è istituzionalmente riservato al giudice di merito e non può essere censurato in sede di legittimità in presenza di una motivazione congrua e logica” (Cass. civ., 18074/2014). Nel caso di specie, dalle allegazioni di entrambe le parti ed in particolare dalle reciproche accuse, è emerso che non vi è una sola e specifica causa della crisi coniugale ma che essa è il risultato di incomprensioni e di dissapori che nel tempo hanno minato la solidarietà familiare. Difatti, se da un lato la Pt_1 accusava il marito di infedeltà coniugale, di abbandono del tetto coniugale e di comportamenti minacciosi ed offensivi, dall'altro, anche il sosteneva _1 che la moglie avesse una relazione extraconiugale e la accusava di avere da tempo un atteggiamento distaccato e di disinteresse verso di lui e verso i figli nonché di ostacolare il rapporto con quest'ultimi, di escluderlo dalle più importanti scelte familiari e di aver invece coinvolto troppo i suoi genitori. Orbene, dall'istruttoria compiuta in corso di lite, tuttavia, non può dirsi raggiunta la prova dell'efficacia disgregante di tali condotte sulla vita familiare e sulla comunione spirituale dei coniugi. Invero la deduceva che la crisi coniugale sarebbe sorta a seguito della Pt_1 scoperta, avvenuta nell'estate del 2019 ( più precisamente nell'agosto del 2019) di una relazione extraconiugale intrattenuta dal marito con una giovane donna con la quale, dopo aver abbandonato il tetto coniugale, lo stesso avrebbe iniziato a convivere dapprima presso l'abitazione di quest'ultima in Torre Annunziata, alla via Vignola, e successivamente in Torre del Greco alla via Pagliarone n. 59. Va tuttavia osservato come i testi escussi ( in particolare il sig. , padre Tes_4 della ricorrente e investigatore privato ingaggiato dalla Izzo), Testimone_1 abbiano reso dichiarazioni dalle quali non è dato evincere la preesistenza di una relazione extraconiugale del con altra donna prima della rottura _1 dell'unione, pacificamente avvenuta nell'agosto del 2019. Il teste , Tes_4 infatti, si è limitato a riferire che nella giornata del 29 agosto 2019 si era recato unitamente alla IA, alla moglie ed al nipote, presso uno degli studi in cui il esercita la professione di odontoiatra, alla via Nazionale n. 23 in Torre _1 del Greco, ed ivi giunto aveva più volte invano tentato di far scendere il resistente, citofonandolo e contattandolo ripetutamente anche per telefono, mentre quest'ultimo rimaneva all'interno dello studio rispondendo di non potersi muovere;
è evidente, quindi, come tale circostanza di per sé nulla provi, non essendovi neppure certezza che il in tale frangente si trovasse _1 all'interno dello studio con altra donna. Né alcuna sicura conclusione è dato trarre dal report investigativo e dalle dichiarazioni rese in udienza dal Tes_1
investigatore privato incaricato dalla di far seguire il marito, atteso
[...] Pt_1 che pacificamente i fatti riferiti si riferiscono al dicembre del 2019 quando la crisi coniugale era oramai conclamata. Del resto, e correlativamente, anche il pur asserendo che il rapporto _1 fosse andato in crisi a causa della condotta della , ed in particolare della Pt_1 instaurazione da parte della predetta di una relazione extraconiugale con il collega , non è riuscito a provare tale suo assunto, essendo sul Controparte_2 punto risultate le dichiarazioni dei testi generiche e dubitative. I testi ed , collaboratori a diverso titolo del Testimone_3 Testimone_6
, si sono infatti limitati a riferire solo circostanze apprese de relato dallo _1 stesso , chiarendo di non aver mai visto la in compagnia del collega _1 Pt_1
ma di aver solo visto, perché mostratigli dal resistente, degli CP_2 screenshot di messaggi scambiati fra i due, non aventi peraltro contenuto univoco e compromettente;
entrambi i testi, poi, non hanno saputo collocare temporalmente con precisione tali eventi – ossia se prima o dopo la separazione – di talchè anche sotto tale aspetto le dichiarazioni rese si palesano del tutto insufficienti a dar corpo alla tesi difensiva del resistente. Il solo teste
[...]
, padre del resistente, ha riferito di essere venuto a conoscenza della Tes_2 relazione extraconiugale della nuora con il collega per aver visto, in CP_2 quanto mostrategli dal figlio, delle foto ritraenti la stessa in atteggiamenti affettuosi con tale collega ( “stavano vicino alla macchina e si baciavano”), facendo riferimento ad un report investigativo che sarebbe stato redatto su incarico del resistente. Tale documentazione, tuttavia, non è mai stata acquisita agli atti, risultando allegate soltanto foto ritraenti la vettura all'epoca in utilizzo alla Izzo parcheggiata innanzi all'immobile ove è sito il B&B Oplonti e che, tuttavia, ospita anche lo studio professionale dell'avv. , con la quale la pacificamente CP_2 Pt_1 intratteneva all'epoca rapporti di collaborazione lavorativa. Tali circostanze, in uno al fatto che lo stesso teste ha riferito di non aver mai visto _1 personalmente la nuora in compagnia dell'avv. ed, in ogni caso, di non CP_2 saper contestualizzare temporalmente con precisione anche gli accertamenti del presunto report investigativo (sebbene poi il teste riferisca che tali indagini erano state commissionate dal figlio, perché a seguito del suo allontamento dalla casa coniugale, sospettava una relazione extraconiugale della moglie, lasciando così intendere che i fatti accertati fossero successivi alla separazione di fatto), non consentono di ritenere raggiunta un'adeguata prova dell'assunto di parte resistente. Invero anche il contestato allontamento del dalla casa coniugale, si _1 colloca pacificamente, per stessa ammissione di entrambe le parti, in un contesto di oramai conclamata crisi coniugale ( il ha dedotto che sarebbe stata _1 la moglie a cacciarlo di casa perché oramai già coinvolta in altra relazione amorosa, mentre la ha dedotto che invece il marito avrebbe abbandonato la Pt_1 casa coniugale a seguito della scoperta, da parte sua, della relazione extraconiugale di questi con altra donna). Dunque, le risultanze istruttorie e gli atti processuali appaiono solo avvalorare, nella adeguata comparazione degli elementi favorevoli all'uno o all'altra delle parti, l'esistenza della crescente incompatibilità caratteriale tra i coniugi e della loro incapacità di realizzare una comunione di vita, ma non possono essere ritenuti sufficienti a determinare l'addebitabilità della separazione all'uno o all'altro dei coniugi, con la conseguenza che entrambe le domande di addebito devono essere rigettate. Passando alle statuizioni di carattere accessorio, nulla deve essere statuito dal Collegio in ordine ad affido, collocazione e diritto visita della IA Parte_2
in quanto, poiché nata il [...], è divenuta maggiorenne nelle more
[...] del giudizio. Invece, in relazione a , figlio attualmente minorenne della Persona_3 coppia, le parti hanno concordemente concluso per l'affido condiviso del minore. Il Collegio ritiene infatti che non siano emersi nel corso del giudizio elementi tali da derogare al regime dell'affido condiviso del minore. Infatti, in ossequio al principio di bigenitorialità nonché a norma dell'art. 337 ter c.c., l'affido condiviso costituisce la regola generale a cui può derogarsi esclusivamente ove sia provato che sia contrario all'interesse del minore ai sensi dell'art. 337 quater c.c. In merito, è condiviso l'orientamento giurisprudenziale secondo cui “alla regola dell'affidamento condiviso, prevista dall'art. 337-ter c.c. può derogarsi solo ove esso risulti «contrario all'interesse del minore» ai sensi dell'art. 337-quater c.c. (già art. 155-bis, comma 1, c.c.). Non essendo state tipizzate le circostanze ostative all'affidamento condiviso, la loro individuazione è rimessa alla decisione del Giudice, da adottarsi nelle fattispecie concrete con provvedimento motivato. Ipotesi di affidamento esclusivo sono individuabili, pertanto, tutte le volte in cui si manifesti una carenza educativa o inidoneità educativa come, ad esempio, nei casi in cui il genitore sia indifferente nei confronti del figlio, non contribuisca al mantenimento dello stesso o manifesti un disagio esistenziale incidente sulla relazione affettiva” (cfr. Tribunale Roma sez. I, 16/06/2017; Cassazione civile sez. I, 30/09/2011, n.20075; Cassazione civile sez. I, 17/12/2009, n.26587).Ciò detto, non sono emersi elementi tali da derogare alla regola generale, per cui il Tribunale dispone l'affido condiviso del figlio minore ad entrambi i _2 genitori, con collocazione prevalente presso la madre con cui ha sempre convissuto. Invero parte resistente solo in comparsa conclusionale ha chiesto disporsi la collocazione del minore presso di sé. La domanda così proposta, tuttavia, risulta tardiva ed inammissibile. Va dato atto che nel corso del giudizio, il ha addotto comportamenti _1 della ostativi alla realizzazione di un pieno diritto di visita da parte del Pt_1 genitore non collocatario;
la madre, infatti, influenzerebbe negativamente i figli parlando loro male del padre, non coinvolgerebbe il nelle decisioni da _1 assumere relativamente alla loro educazione, notiziandolo solo a cose fatte, accamperebbe scuse di vario tipo al fine di sottrarre i ragazzi agli incontri con il padre, rendendo oltremodo difficili anche le comunicazioni telefoniche. Va, tuttavia osservato, che tali condotte ostruzionistiche e la stessa lamentata rarefazione dei rapporti padre – figli, non ha trovato riscontro nell'istruttoria espletata nel corso del giudizio. Invero, come riferito sia dal minore ai _2
Servizi Sociali di Torre Annunziata, che come dichiarato dallo stesso _1 all'udienza del 10.11.2022, lo stesso avrebbe un ottimo rapporto con il minore che vede con continuità secondo i giorni ed gli orari indicati nella regolamentazione provvisoria adottata in corso di lite;
le incomprensioni e le frizioni verificatesi, e di cui il si duole, sono a bene vedere il frutto più _1 che di una condotta ostruzionistica posta in essere dalla moglie, della situazione di elevata conflittualità ed incomunicabilità creatasi fra i coniugi, i quali per comune ammissione, non riescono a trovare un sereno canale di dialogo ed affidano le reciproche comunicazioni all'intermediazione dei figli. Considerato, pertanto, che non sono merse criticità nel rapporto madre – figlio, che anche la sorella del minore convive con la madre e che non vi è pregiudizio del diritto di frequentazione paterno, deve ritenersi che sussistano motivi di opportunità, legati anche all'esigenza di non turbare le abitudini di vita del minore, per confermare la collocazione dello stesso presso la residenza materna in Torre Annunziata, alla via Prota n. 79. L'elevata conflittualità che connota il rapporto fra le parti, tuttavia, induce il collegio ancora in questa sede, come nel corso del giudizio fatto dal giudice istruttore, a suggerire alle parti di intraprendere un percorso di mediazione al fine di migliorare la reciproca comunicazione ed instaurare un più proficuo canale di collaborazione nell'interesse superiore del figlio minore. In ragione della collocazione del minore in via privilegiata presso la madre, la casa familiare va conseguentemente assegnata a quest'ultima. Evidenziato, invero, che è granitica la giurisprudenza di legittimità (a partire dalla nota sentenza delle Sezioni Unite n. 11297 del 28 ottobre 1995, seguita dalle successive e, tra le altre, da Cass. 17 gennaio 2003, n. 661; Cass. 6 luglio 2004, n. 12309; Cass. 25 agosto 2005, n. 17299; Cass. 7 aprile 2006, n. 8221; Cass. 22 marzo 2007, n. 6979) nel ritenere che, in materia di separazione e di divorzio, l'assegnazione della casa familiare è strettamente legata alla primaria esigenza di tutelare i figli minori e garantire loro, nonostante il venir meno del sodalizio familiare, di continuare ad abitare in quella che era la casa familiare, da intendersi quale habitat domestico, fulcro degli affetti, degli interessi e delle abitudini in cui si svolge e sviluppa la vita della famiglia, il tutto al solo scopo di assicurare ai figli una situazione di serenità ed incolumità malgrado la verificatasi débâcle coniugale. In sostanza la giurisprudenza della Suprema Corte può dirsi consolidata nel senso che, in materia di separazione e di divorzio, l'assegnazione della casa familiare, consente il sacrificio della posizione del coniuge titolare di diritti reali o personali sull'immobile adibito ad abitazione coniugale, solo alla condizione dell'affidamento, ancorché condiviso, all'assegnatario di figli minori (con residenza privilegiata presso di lui), o della sua convivenza (la cui nozione comporta la stabile dimora presso il genitore, ad esclusione invece dei rapporti di mera "ospitalità") con figli maggiorenni ma non ancora provvisti, senza loro colpa, di sufficienti redditi propri, laddove, in assenza di tale condizione, coerente con la finalizzazione dell'istituto alla esclusiva tutela della prole e dell' interesse di quest'ultima alla permanenza nell'ambiente domestico in cui essa è cresciuta, l'assegnazione medesima non può essere disposta in funzione integrativa o sostitutiva degli assegni rispettivamente previsti dalla art. 156 c.c., comma 1, e della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6 (come sostituito della L. n. 74 del 1987, art. 10), ovvero allo scopo di sopperire alle esigenze di sostentamento del coniuge ritenuto economicamente più debole, a garanzia delle quali sono desti-nati unicamente gli assegni anzidetti. Del resto, alcun elemento di segno contrario all'affido condiviso di ed alla _2 sua permanenza presso la casa familiare unitamente alla madre ed alla sorella è emerso dalla relazione dei Servizi Sociali in atti. Dalla stessa si evince infatti che il minore ha un rapporto sereno con entrambi i genitori ed in particolare _2 riferiva di sentire telefonicamente il padre ogni giorno e di essere contento di trascorrere del tempo con il suo papà. I Servizi Sociali rilevavano altresì che l'abitazione familiare appariva “ben tenuta nell'ordine e nella pulizia”. Passando ad esaminare la controversa questione inerte il box-garage sito in Torre Annunziata alla Via Prota n. 79 di cui entrambe le parti hanno rivendicato l'uso esclusivo, il Collegio ritiene che lo stesso debba seguire, a rigor di logica, l'assegnazione della casa coniugale. Difatti, si tratta di un box-garage pertinenziale o comunque ubicato in prossimità dell'abitazione familiare e dunque posto a servizio della stessa. Pertanto lo stesso non può che seguire l'assegnazione della casa coniugale, in quanto pertinenza della stessa, non essendo suscettibile di autonoma e sperata assegnazione. Quanto, poi, al diritto-dovere di visita e frequentazione del padre, quale genitore non collocatario, esso va disciplinato come indicato in dispositivo, confermando quanto già previsto in sede di provvedimenti provvisori da parte del presidente. Con riguardo ai profili patrimoniali, va previsto in capo al padre il versamento di un assegno quale contributo per il mantenimento del figlio minore e della _2 IA , in quanto maggiorenne ma non ancora economicamente R_ autosufficiente nonché convivente con la madre. Sul punto è opportuno sottolineare che, secondo consolidata giurisprudenza, l'obbligo dei genitori di concorrere tra loro al mantenimento dei figli secondo le regole dell'art. 148 c.c., non cessa ipso facto con il raggiungimento della loro maggiore età, ma continua invariato sino a quando i genitori o il genitore interessato alla pronuncia della cessazione dell'obbligo di mantenimento non diano la prova che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, oppure finché non diano la prova che il figlio è stato da loro posto nelle concrete condizioni per poter essere economicamente autosufficiente, quand'anche poi non ne abbia tratto profitto per sua colpa (tre le numerose, cfr. Cass. Civ., Sez. I, n. 8049/2022). In ordine alla determinazione del quantum dovuto, va altresì precisato che in merito all'obbligo di mantenere i figli minori, e quelli maggiorenni conviventi non economicamente indipendenti, l'art. 337 ter c.c., co. 4, prevede che ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. Dunque, nel caso di specie, tenuto conto delle attuali e sempre crescenti esigenze dei figli della coppia, di anni 18 ed di anni 13, in quanto R_ _2 adolescenti ed impegnati in diverse attività sportive ed extrascolastiche, nonché dell'elevato tenore di vita goduto dagli stessi in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i quali erano e sono attualmente professionisti affermati con una solida posizione lavorativa ed economica, il Collegio reputa congruo determinare in euro 1.300,00 (euro 650,00 per ciascun figlio) l'assegno mensile dovuto da in favore di a titolo di Controparte_1 Parte_1 concorso al mantenimento dei figli, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat come per legge, oltre al 50% delle spese straordinarie. Del resto, come comprovato dagli accertamenti compiuti dalla Guardia di Finanza, i redditi del sono aumentati rispetto al tempo dell'ordinanza _1 presidenziale con la quale il mantenimento per i figli era stato fissato in euro 1.000,00 ed i bisogni e le esigenze dei figli, a quel tempo, erano certamente minori e meno dispendiosi. Dalle indagini espletate in corso di lite, infatti, è emerso che il ha _1 prodotto redditi, risultanti dalle dichiarazioni degli anni 2021, 2022 e 2023 (riferibili ai periodi di imposta 2020,2021 e 2022) pari rispettivamente ad € 70.011,00 82.740,00 ed € 95.482,00. Lo stesso, inoltre, risulta titolare della quota del 50% di tre unità immobiliari site in Torre Annunziata, da due delle quali ricava altresì un reddito da locazione che condivide con la moglie, nonché della esclusiva proprietà di un ulteriore cespite immobiliare sempre sito in Torre Annunziata, alla via Maresca n.12; è proprietario di un'autovettura Dacia acquistata nell'anno 2023 a seguito della dismissione della precedente auto Jaguar, posseduta sino al 2023, del valore di € 30.000,00 circa. Dall'istruttoria espletata in corso di lite, inoltre, è emerso che lo stesso svolge la propria attività lavorativa presso molteplici studi ( in Torre del Greco, Napoli e Bovino) e, del resto, la capacità reddituale del resistente è agevolmente desumibile non solo dal tenore di vita goduto, ma anche dai plurimi investimenti immobiliari eseguiti in corso di matrimonio e dall'acquisto di auto di grossa cilindrata. Quanto alla pozione economica della , di professione avvocato, dalle Pt_1 dichiarazioni dei redditi acquisite in atti è emerso che la stessa ha prodotto, in riferimento agli anni 2020, 2021 e 2022, redditi pari rispettivamente ad € 7.380,00, 9.224,00 e 11.784,00. La stessa è altresì comproprietaria unitamente al marito di due cespiti immobiliari siti in Torre Annunziata, alla via Vesuvio ed alla via Alfani, da cui ricava un reddito da locazione annuo ( che divide in pari misura con il marito), di circa 8.000,00 euro annui, nonché di un ulteriore immobile sito in Torre del Greco, alla via Nazionale, in comproprietà con il dott. Persona_4 ed adibito a studio dentistico ove il , unitamente al proprio socio, _1 esercita la propria attività professionale corrispondendo un canone di locazione mensile di € 150,00. La ricorrente evidenziava che, pur svolgendo la professione di avvocato, nel corso della vita matrimoniale per concorde volontà dei coniugi aveva oltremodo ridotto la propria attività lavorativa, di fatto limitata a poche ore ed esercitata quasi esclusivamente presso la casa coniugale o con fugaci collaborazioni lavorative, ricavandone un modesto reddito annuo di circa 3.000,00 euro e che soltanto a seguito della separazione di fatto dal marito, al fine di implementare i redditi goduti, aveva intensificato tale attività percependone maggiori guadagni. Occorre tuttavia, osservare come tali deduzioni e le stesse risultanze delle dichiarazioni dei redditi risultino poco coerenti con la reale condizione economica emergente dalla situazione di fatto;
la infatti Pt_1 risulta aver effettuato ingenti investimenti immobiliari (da precisare che i coniugi erano in regime di separazione dei beni e che pertanto l'acquisto non è frutto della comunione legale) , anch'ella gode di un elevato tenore di vita, ha giacenze attive sul conto corrente pari a 29.000,00 euro circa, come dalla stessa dichiarato all'udienza presidenziale, frutto dei risparmi del proprio lavoro, ed ha acquistato, pur dopo la separazione, un'autovettura. Tali circostanze risultano del tutto incompatibili con gli scarsi proventi economici dichiarati dalla ricorrente, sì da legittimare l'illazione di maggiori guadagni, non emergenti dalla documentazione in atti. In ragione della complessiva condizione economico reddituale delle parti, come sopra illustrata, si ritiene quindi congrua ed adeguato l'importo sopra indicato, quale contributo al mantenimento dei figli della coppia. Quanto alla domanda di mantenimento avanzata dalla ricorrente nei confronti del coniuge , quest'ultima deve altresì ritenersi fondata e pertanto Controparte_1 merita accoglimento per i motivi che di seguito si espongono. Sul punto preme ricordare che i presupposti che devono concorrere affinché il giudice conceda l'assegno di mantenimento sono sostanzialmente tre: la non addebitabilità della separazione al coniuge a cui favore viene disposto il mantenimento, la mancanza per il beneficiario di adeguati redditi propri, la sussistenza di una disparità economica tra i due coniugi, dovendosi precisare che con il termine di “reddito” il legislatore ha voluto riferirsi non solo al denaro ma anche ad ogni altra diversa utilità, purché economicamente valutabili (tra le altre Cass. 4543/1998; Cass. 19291/2005; Cass. 6769/2007; Cass. 2445/2015). La ratio della disposizione è comunemente individuata nella tutela del coniuge più debole e nell'obbligo del coniuge economicamente più dotato di assicurare, laddove consentito dai suoi redditi, la conservazione del medesimo tenore di vita goduto prima della separazione. In particolare, in base agli insegnamenti della Suprema Corte, “il giudice di merito deve anzitutto accertare il tenore di vita dei coniugi durante il matrimonio, per poi verificare se i mezzi economici a disposizione del coniuge gli permettano di conservarlo indipendentemente dalla percezione di detto assegno e, in caso di esito negativo di questo esame, deve procedere alla valutazione comparativa dei mezzi economici a disposizione di ciascun coniuge al momento della separazione” (Cassazione civile 12.06.2006 n. 13592). Ancora, in tema di separazione personale dei coniugi, l'attitudine al lavoro proficuo dei medesimi, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento da parte del giudice, che deve al riguardo tenere conto non solo dei redditi in denaro ma anche di ogni utilità o capacità dei coniugi suscettibile di valutazione economica. Peraltro, l'attitudine del coniuge al lavoro assume in tal caso rilievo solo se venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, e non già di mere valutazioni astratte ed ipotetiche (In applicazione di tale principio la S.C. ha cassato la sentenza del giudice di merito che aveva negato un contributo al mantenimento alla moglie in considerazione della sua giovane età, delle sue buone condizioni di salute, del possesso di un diploma di laurea, dell'esperienza professionale pregressa, senza, tuttavia, valutare le condizioni reddituali e patrimoniale al momento dell'accertamento della sussistenza del diritto) (ex multis Cass. Sez. 1, Sentenza n. 12121 del 02/07/2004; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 18547 del 25/08/2006; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 3502 del 13/02/2013; Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 6427 del 04/04/2016). Del resto, la diversità di criteri adoperati per verificare l'esistenza o meno del diritto all'assegno di mantenimento o all'assegno di divorzio e per determinare la sua quantificazione, è giustificata da una profonda differenza fra queste due tipologie di assegno;
oltre alla diversa fonte normativa (l'articolo 156 del codice civile per l'assegno a favore del coniuge separato, l'articolo 5 comma 6 della legge n. 898 del 1970 per l'assegno di divorzio), è diverso il presupposto sui cui si basa il dovere di assistenza materiale fra i coniugi nell'ambito della separazione personale, caratterizzato dal fatto che il rapporto coniugale non viene meno, atteso che si verifica soltanto una sospensione dei doveri di natura personale, quali la convivenza, la fedeltà e la collaborazione, laddove gli aspetti patrimoniali, invece, rimangono invariati pur assumendone forme confacenti alla nuova statuizione. Proprio per tale ragione la Corte di Cassazione (Corte Cassazione - Sezione Prima Civile, Sentenza 16 maggio 2017, n. 12196) ha confermato e avvalorato che il tenore di vita goduto dai coniugi durante il matrimonio rimane uno degli elementi da prendere in considerazione per la quantificazione dell'assegno di mantenimento a favore del coniuge separato. In particolare, benché la separazione determini normalmente la cessazione di una serie di benefici e consuetudini di vita e anche il diretto godimento di beni, “il tenore di vita goduto in costanza della convivenza va identificato avendo riguardo allo standard di vita reso oggettivamente possibile dal complesso delle risorse economiche dei coniugi, tenendo quindi conto di tutte le potenzialità derivanti dalla titolarità del patrimonio in termini di redditività, di capacità di spesa, di garanzie di elevato benessere e di fondate aspettative per il futuro. Inoltre, al fine della determinazione del “quantum” dell'assegno di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi” (così anche Cass., 22 febbraio 2008, n. 4540; Cass., 7 dicembre 2007, n. 25618; Cass., 12 giugno 2006, n. 13592; Cass., 19 marzo 2002, n. 3974). Ancor più di recente gli hanno Parte_3 ribadito che i criteri imprescindibili per ottenere l'assegno di mantenimento sono essenzialmente due: l'impossibilità di conservare il tenore di vita goduto durante il matrimonio e la condizione di debolezza economica. In ordine al primo criterio, la Cassazione ha chiarito che l'assegno di mantenimento spetta al coniuge che, senza colpa, si trova nell'impossibilità oggettiva di mantenere un tenore di vita adeguato ossia uno standard di vita analogo a quello che il matrimonio gli avrebbe offerto. Al riguardo, il giudice della separazione deve tener conto delle potenzialità economiche di entrambi i coniugi da individuarsi tenendo conto delle loro risorse economiche in termini di redditività, capacità di spesa e fondate aspettative per il futuro. In ordine al secondo criterio, ha diritto all'assegno di mantenimento il coniuge che versa in una condizione economica inferiore rispetto all'altro. Dunque, il giudice deve comparare le condizioni economiche di entrambi i coniugi tenendo conto di variabili come la durata della convivenza e le prospettive future. (Cass. n. 36178 del 28 dicembre 2023) Tali essendo i principi giurisprudenziali regolatori della materia fatti propri dal Collegio, nella fattispecie in esame ci si trova al cospetto di una coppia la cui unione è durata circa 15 anni e nell'ambito della quale entrambe le parti hanno avuto modo di inserirsi con successo nel mondo del lavoro diventando affermati professionisti nel proprio settore di competenza. Difatti, sulla scorta di tutte le risultanze istruttorie complessivamente considerate, è emerso che _1 svolge la professione di odontoiatra in molteplici studi conseguendo
[...] ingenti guadagni ed, allo stesso modo, anche la può ritenersi Pt_1 professionalmente realizzata in quanto svolge da anni l'attività di avvocato specializzandosi nel settore previdenziale e infortunistico e collaborando con molteplici studi e CAF/patronati. Va tuttavia osservato che, seppure le condizioni economico reddituali delle parti emergenti dalla documentazione in atti non possano ritenersi pienamente attendibili e conformi al dato reale, come sopra osservato, può in ogni caso affermarsi con certezza che i redditi percepiti dal siano in ogni caso sensibilmente superiori rispetto a quelli conseguiti _1 dalla moglie;
è riscontrabile – infatti - un evidente squilibrio tra le posizioni economiche degli stessi, in quanto sebbene entrambi siano professionisti affermati ed in grado di mantenere un elevato tenore di vita grazie alla propria attività lavorativa ed ai canoni di locazione percepiti, il reddito del _1 risulta nove superiore a quello della moglie. In ragione delle circostanze evidenziate, espletata una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti e delle loro prospettive lavorative future, si ritiene che la domanda la domanda di mantenimento avanzata dalla ricorrente debba essere accolta, dovendosi porre a carico del un assegno mensile di € 300,00 a titolo di mantenimento del coniuge. _1
Infine, avuto riguardo alla natura della controversia e all'esito della stessa, ed in particolare al rigetto delle reciproche domande di addebito, si ritengono sussistere i presupposti per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
PQM
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei Parte_1 confronti di così provvede: Controparte_1
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte_1
(C.F. ) e (C.F. C.F._1 Controparte_1
); C.F._3
2) rigetta le reciproche domande di addebito proposte dalle parti;
3) affida il figlio minore, , ad entrambi i genitori con Persona_3 residenza preferenziale presso la madre;
4) assegna la casa coniugale, sita in Torre Annunziata (NA) alla Via Prota n. 79, unitamente al box garage pertinenziale, ad che Parte_1 la abiterà unitamente ai figli;
5) dispone che potrà vedere e tenere con sé il figlio minore Controparte_1 quando vorrà, previo accordo con la madre e comunque: _2
- due pomeriggi a settimana da concordare (ma che in caso di disaccordo si indicano nel martedì e giovedì) dall'uscita di scuola alle ore 20,30;
- a fine settimana alterni, dalle 10 del sabato (o dall'uscita di scuola) alle ore 20,30 della domenica successiva;
- per sette giorni in occasione delle festività natalizie (ad anni alterni dal 23 al 30 dicembre o dal 30 dicembre al 6 gennaio), sempre ad anni alterni, in occasione delle festività pasquali, la Domenica di Pasqua o il Lunedì in Albis;
- per due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive, da concordare con la madre entro il 31 maggio di ogni anno;
6) pone a carico di l'obbligo di corrispondere ad Controparte_1 [...]
, entro e non oltre il 5 di ogni mese, la somma mensile di Parte_1 euro 1.300,00 (euro 650,00 per ciascun figlio) a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore e della IA maggiorenne Persona_3 ma non economicamente autosufficiente , con Parte_2 adeguamento annuale secondo l'indice Istat di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai, con decorrenza dall'1.03.2026;
7) pone a carico di ciascun genitore il 50% delle spese straordinarie per figli purchè previamente concordate, mentre le sole spese straordinarie obbligatorie sostenute da un genitore devono essere rimborsate per la metà dall'altro genitore indipendentemente dal previo accordo;
8) pone a carico di l'obbligo di corrispondere alla moglie Controparte_1 [...]
l'importo mensile di € 300,00 a titolo di mantenimento Parte_1 della stessa, entro il girono 5 di ciascun mese, con adeguamento annuale secondo l'indice Istat di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai, con decorrenza dall'1.03.2026;
9) invita le parti a seguire un percorso di mediazione familiare al fine di migliorare la reciproca comunicazione e superare la conflittualità ancora esistente, nel superiore interesse del figlio minore della coppia;
10) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria, in copia autentica, all'ufficiale di stato civile del Comune di Sorrento per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 3 e 10 l. 898/70 e 125 n. 6, 133 n. 2 e 88 n. 7 ord. stato civile;
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 3.02.2025
Il giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Raffaella Cappiello dott.ssa Marianna Lopiano