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Sentenza 27 giugno 2024
Sentenza 27 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 27/06/2024, n. 20 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 20 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI TEMPIO PAUSANIA Sezione Ordinaria
Il Tribunale in composizione collegiale composto dai seguenti magistrati:
Dr.ssa Cecilia Marino Presidente
Dr. Alessandro Di Giacomo Giudice
Dr. Claudio Cozzella Giudice rel. riunito nella camera di consiglio telematica del 26.6.2024; letti gli atti del procedimento sopraindicato;
sentite le parti all'udienza del 26.6.2024; ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa iscritta al n. 378 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2023 tra
(C.F. ), in giudizio con l'avv. SPIGNO ELVIA Parte_1 C.F._1
-parte ricorrente-
e
(C.F. ) CP_1 C.F._2
-parte resistente-contumace
OGGETTO: Regolamentazione affidamento e mantenimento del minore
CONCLUSIONI: il procuratore della parte ricorrente ha precisato le conclusioni come all'udienza del 26.6.2024 (v. verbale di udienza).
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 15.5.2023 ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1
convivente more uxorio, con il quale in data 1.4.2017 ha avuto la figlia
[...] Persona_1
riconosciuta da entrambi i genitori.
Ha dedotto la ricorrente che la convivenza con il COSSU era divenuta estremamente difficoltosa e problematica a causa della patologia di cui quest'ultimo era ed è affetto (bipolarismo e dipendenza da droghe), situazione che aveva determinato per il COSSU medesimo diversi ricoveri in ospedale ravvicinati nel corso degli anni nonché violente liti tra i conviventi, anche in presenza della presenza della minore, con epiteti e frasi violente contro la ricorrente. Ha aggiunto, infine, che, nonostante il COSSU tuttora sia in cura al CSM, continuavano, sebbene sporadicamente, gli episodi di minacce e di violenze verbali.
Sulla scorta di ciò ha formulato le seguenti conclusioni: “Voglia disporre l'affidamento della figlia alla madre alle seguenti condizioni: Per_1
1) che la figlia minore venga affidata esclusivamente alla madre e fissata la residenza anagrafica nel domicilio materno. A riguardo si precisa che la ricorrente, unitamente alla figlia, attualmente vivono presso la residenza della nonna materna della minore, la sig.ra
, sita in Santa Teresa Gallura via Pesaro n°4.; Persona_2
2) che il Tribunale Voglia disporre le modalità degli incontri padre – figlia, disponendo incontri protetti e a tal fine si chiede di voler predisporre un adeguato piano genitoriale, che andrà redatto tenendo in considerazione le indicazioni dei Servizi Sociali;
3) che il padre si impegni a provvedere al mantenimento della figlia versando mensilmente alla madre, entro il giorno 10 di ogni mese, la somma di € 250,00 e che tale somma venga rivalutata annualmente in base alle variazioni ISTAT;
che il padre provveda inoltre al pagamento delle spese straordinarie che si renderanno necessarie per la figlia, sino alla concorrenza del 50% della spesa stabilita, nonché delle spese scolastiche nella misura del
50%;
4) che siano obbligati entrambi i genitori a comunicare ogni cambiamento di residenza o
domicilio, ed a sottoscrivere le necessarie autorizzazioni per il rilascio della carta
d'identità del figlio minore valida anche per l'espatrio”.
All'udienza del 26.6.2024 la parte ricorrente ha rinunciato alla domanda di assegno di mantenimento nei confronti del CP_1
Il resistente benchè regolarmente convenuto in giudizio, non si è costituito ed CP_1
è stato dichiarato contumace.
2 All'udienza del 4.10.2023 e, da ultimo, all'udienza del 26.6.2024 è stata sentita Parte_1
dal Giudice ed ha rappresentato che il padre, fatta eccezione per qualche saltuario contatto, si disinteressa delle scelte riguardanti la bambina, di talchè nella sostanza tutta la responsabilità dell'educazione e della gestione della figlia ricadono esclusivamente su di lei. Ha confermato che il
COSSU è in cura al CSM, è stato sottoposto a frequenti TSO e in alcune occasioni ha usato CP_1
violenza, anche fisica, nei confronti della ricorrente medesima. Ha aggiunto, infine, che, a seguito del trasferimento della ricorrente e della figlia a Roma, il ha contattato la figlia CP_1
sporadicamente e non ha mai versato il contributo per il mantenimento, fatta eccezione per 200 euro in una occasione a seguito di richiesta della figlia medesima.
La causa è pervenuta all'udienza del 26.6.2024 in cui, a seguito della rinuncia della parte ricorrente alla domanda avente ad oggetto un contributo al mantenimento da parte del CP_1
in favore della figlia e della rinuncia ai termini, la causa è stata ritenuta matura per la
[...]
decisione anche in assenza di istruttoria ed è stata rimessa alla decisione del Collegio, senza termini.
Ciò posto, ritiene il Tribunale che la domanda formulata da come precisata Parte_1 all'udienza del 26.6.2024, debba trovare accoglimento senza indugio alcuno.
In forza delle dichiarazioni rese dalla ricorrente, dimostrative di una situazione familiare decisamente critica a causa della preoccupanti condizioni di salute dell'odierno resistente, affetto da patologia mentale e da dipendenza da sostanze stupefacenti, ed in assenza di elementi di contrario avviso anche per effetto del dimostrato prolungato disinteresse alla causa da parte de CP_1
che non si è costituito in giudizio, ritiene il Collegio che sussistano concreti motivi per
[...] disporre l'affido esclusivo della minore alla madre, trattandosi, tra l'altro, nella Persona_1
pratica di situazione già esistente.
Sono emersi sufficienti elementi, invero, del fatto che solo si occupa stabilmente Parte_1
della figlia provvede al suo sostentamento e alla sua educazione e si prende cura della Per_1
medesima. È emerso, inoltre, che con la figlia, si sono trasferite a Roma dove hanno Parte_1
ricominciato una nuova vita in serenità.
fatta eccezione per sporadici saluti telefonici, è un padre assente, del tutto CP_1
disinteressato alla vita e alle sorti della figlia, e non contribuisce in alcun modo al sostentamento della medesima. È dimostrato che lo stesso sia affetto da problemi di natura psichiatrica e da dipendenza da stupefacenti (v. documentazione medica in atti).
La scelta dell'affido esclusivo in favore di appare una scelta necessaria, Parte_1 soprattutto nell'interesse della figlia medesima, in quanto, in caso contrario, ogni decisione Per_1 rilevante per quest'ultima, dovendo passare per il preventivo consenso anche del CP_1
si rivelerebbe inesorabilmente complicata proprio per la sostanziale assenza del resistente.
3 Parte Quanto al contributo al mantenimento in origine chiesto dalla nei confronti del COSSU,
stando la rinuncia alla domanda formalizzata dalla parte all'udienza del 26.6.2024, non vi CP_1
è spazio per decisione alcuna.
Con riferimento, infine, alla regolamentazione del diritto di visita e di frequentazione del padre nei confronti della figlia, sebbene il trasferimento della ricorrente e della figlia in altro distante luogo renda l'esercizio dello stesso alquanto difficoltoso, si ritiene di doverlo disciplinare come indicato in dispositivo, ferma restando la volontà delle parti do potervi di comune accordo derogare.
Con riferimento alle spese del procedimento, attesa la natura dello stesso e la complicata situazione familiare emersa, oltre che la contumacia del resistente, depongono inevitabilmente per la compensazione integrale delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, sul ricorso in epigrafe:
DISPONE l'affido esclusivo a della minore con collocazione di Parte_1 Persona_1 quest'ultima presso la madre;
DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia minore, in difetto di diverso accordo tra le parti, con le seguenti modalità: a fine settimana alternati, dal venerdì all'uscita da scuola fino al rientro a scuola il lunedì mattina;
quindici giorni durante le vacanze estive, per periodi da concordarsi entro il 31 maggio ciascun anno e, in difetto di accordo, dall'1 al 15 luglio o dall'1 al
16 agosto o, ad anni alterni, dal 16 al 31 luglio o dal 17 al 31 agosto;
durante le festività natalizie, ad anni alterni il 24 o il 25 dicembre e ad anni alterni dal 26 al 30 dicembre ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio;
per l'intero periodo delle vacanze pasquali, da alternare con l'altro genitore con una settimana di vacanza invernale (nel periodo da gennaio e marzo, e da concordare entro il mese di dicembre ciascun anno); il giorno del proprio compleanno ed il giorno della festa del papà, ad anni alterni il pomeriggio o la sera del compleanno dei figli.
Nulla sulle spese.
Si comunichi alle parti e al Pubblico Ministero.
Così deciso in Tempio Pausania, nella camera di consiglio telematica del 26.6.2024
Il Presidente Il Giudice estensore
Dr.ssa Cecilia Marino Dr. Claudio Cozzella
4
TRIBUNALE CIVILE DI TEMPIO PAUSANIA Sezione Ordinaria
Il Tribunale in composizione collegiale composto dai seguenti magistrati:
Dr.ssa Cecilia Marino Presidente
Dr. Alessandro Di Giacomo Giudice
Dr. Claudio Cozzella Giudice rel. riunito nella camera di consiglio telematica del 26.6.2024; letti gli atti del procedimento sopraindicato;
sentite le parti all'udienza del 26.6.2024; ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa iscritta al n. 378 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2023 tra
(C.F. ), in giudizio con l'avv. SPIGNO ELVIA Parte_1 C.F._1
-parte ricorrente-
e
(C.F. ) CP_1 C.F._2
-parte resistente-contumace
OGGETTO: Regolamentazione affidamento e mantenimento del minore
CONCLUSIONI: il procuratore della parte ricorrente ha precisato le conclusioni come all'udienza del 26.6.2024 (v. verbale di udienza).
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 15.5.2023 ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1
convivente more uxorio, con il quale in data 1.4.2017 ha avuto la figlia
[...] Persona_1
riconosciuta da entrambi i genitori.
Ha dedotto la ricorrente che la convivenza con il COSSU era divenuta estremamente difficoltosa e problematica a causa della patologia di cui quest'ultimo era ed è affetto (bipolarismo e dipendenza da droghe), situazione che aveva determinato per il COSSU medesimo diversi ricoveri in ospedale ravvicinati nel corso degli anni nonché violente liti tra i conviventi, anche in presenza della presenza della minore, con epiteti e frasi violente contro la ricorrente. Ha aggiunto, infine, che, nonostante il COSSU tuttora sia in cura al CSM, continuavano, sebbene sporadicamente, gli episodi di minacce e di violenze verbali.
Sulla scorta di ciò ha formulato le seguenti conclusioni: “Voglia disporre l'affidamento della figlia alla madre alle seguenti condizioni: Per_1
1) che la figlia minore venga affidata esclusivamente alla madre e fissata la residenza anagrafica nel domicilio materno. A riguardo si precisa che la ricorrente, unitamente alla figlia, attualmente vivono presso la residenza della nonna materna della minore, la sig.ra
, sita in Santa Teresa Gallura via Pesaro n°4.; Persona_2
2) che il Tribunale Voglia disporre le modalità degli incontri padre – figlia, disponendo incontri protetti e a tal fine si chiede di voler predisporre un adeguato piano genitoriale, che andrà redatto tenendo in considerazione le indicazioni dei Servizi Sociali;
3) che il padre si impegni a provvedere al mantenimento della figlia versando mensilmente alla madre, entro il giorno 10 di ogni mese, la somma di € 250,00 e che tale somma venga rivalutata annualmente in base alle variazioni ISTAT;
che il padre provveda inoltre al pagamento delle spese straordinarie che si renderanno necessarie per la figlia, sino alla concorrenza del 50% della spesa stabilita, nonché delle spese scolastiche nella misura del
50%;
4) che siano obbligati entrambi i genitori a comunicare ogni cambiamento di residenza o
domicilio, ed a sottoscrivere le necessarie autorizzazioni per il rilascio della carta
d'identità del figlio minore valida anche per l'espatrio”.
All'udienza del 26.6.2024 la parte ricorrente ha rinunciato alla domanda di assegno di mantenimento nei confronti del CP_1
Il resistente benchè regolarmente convenuto in giudizio, non si è costituito ed CP_1
è stato dichiarato contumace.
2 All'udienza del 4.10.2023 e, da ultimo, all'udienza del 26.6.2024 è stata sentita Parte_1
dal Giudice ed ha rappresentato che il padre, fatta eccezione per qualche saltuario contatto, si disinteressa delle scelte riguardanti la bambina, di talchè nella sostanza tutta la responsabilità dell'educazione e della gestione della figlia ricadono esclusivamente su di lei. Ha confermato che il
COSSU è in cura al CSM, è stato sottoposto a frequenti TSO e in alcune occasioni ha usato CP_1
violenza, anche fisica, nei confronti della ricorrente medesima. Ha aggiunto, infine, che, a seguito del trasferimento della ricorrente e della figlia a Roma, il ha contattato la figlia CP_1
sporadicamente e non ha mai versato il contributo per il mantenimento, fatta eccezione per 200 euro in una occasione a seguito di richiesta della figlia medesima.
La causa è pervenuta all'udienza del 26.6.2024 in cui, a seguito della rinuncia della parte ricorrente alla domanda avente ad oggetto un contributo al mantenimento da parte del CP_1
in favore della figlia e della rinuncia ai termini, la causa è stata ritenuta matura per la
[...]
decisione anche in assenza di istruttoria ed è stata rimessa alla decisione del Collegio, senza termini.
Ciò posto, ritiene il Tribunale che la domanda formulata da come precisata Parte_1 all'udienza del 26.6.2024, debba trovare accoglimento senza indugio alcuno.
In forza delle dichiarazioni rese dalla ricorrente, dimostrative di una situazione familiare decisamente critica a causa della preoccupanti condizioni di salute dell'odierno resistente, affetto da patologia mentale e da dipendenza da sostanze stupefacenti, ed in assenza di elementi di contrario avviso anche per effetto del dimostrato prolungato disinteresse alla causa da parte de CP_1
che non si è costituito in giudizio, ritiene il Collegio che sussistano concreti motivi per
[...] disporre l'affido esclusivo della minore alla madre, trattandosi, tra l'altro, nella Persona_1
pratica di situazione già esistente.
Sono emersi sufficienti elementi, invero, del fatto che solo si occupa stabilmente Parte_1
della figlia provvede al suo sostentamento e alla sua educazione e si prende cura della Per_1
medesima. È emerso, inoltre, che con la figlia, si sono trasferite a Roma dove hanno Parte_1
ricominciato una nuova vita in serenità.
fatta eccezione per sporadici saluti telefonici, è un padre assente, del tutto CP_1
disinteressato alla vita e alle sorti della figlia, e non contribuisce in alcun modo al sostentamento della medesima. È dimostrato che lo stesso sia affetto da problemi di natura psichiatrica e da dipendenza da stupefacenti (v. documentazione medica in atti).
La scelta dell'affido esclusivo in favore di appare una scelta necessaria, Parte_1 soprattutto nell'interesse della figlia medesima, in quanto, in caso contrario, ogni decisione Per_1 rilevante per quest'ultima, dovendo passare per il preventivo consenso anche del CP_1
si rivelerebbe inesorabilmente complicata proprio per la sostanziale assenza del resistente.
3 Parte Quanto al contributo al mantenimento in origine chiesto dalla nei confronti del COSSU,
stando la rinuncia alla domanda formalizzata dalla parte all'udienza del 26.6.2024, non vi CP_1
è spazio per decisione alcuna.
Con riferimento, infine, alla regolamentazione del diritto di visita e di frequentazione del padre nei confronti della figlia, sebbene il trasferimento della ricorrente e della figlia in altro distante luogo renda l'esercizio dello stesso alquanto difficoltoso, si ritiene di doverlo disciplinare come indicato in dispositivo, ferma restando la volontà delle parti do potervi di comune accordo derogare.
Con riferimento alle spese del procedimento, attesa la natura dello stesso e la complicata situazione familiare emersa, oltre che la contumacia del resistente, depongono inevitabilmente per la compensazione integrale delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, sul ricorso in epigrafe:
DISPONE l'affido esclusivo a della minore con collocazione di Parte_1 Persona_1 quest'ultima presso la madre;
DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia minore, in difetto di diverso accordo tra le parti, con le seguenti modalità: a fine settimana alternati, dal venerdì all'uscita da scuola fino al rientro a scuola il lunedì mattina;
quindici giorni durante le vacanze estive, per periodi da concordarsi entro il 31 maggio ciascun anno e, in difetto di accordo, dall'1 al 15 luglio o dall'1 al
16 agosto o, ad anni alterni, dal 16 al 31 luglio o dal 17 al 31 agosto;
durante le festività natalizie, ad anni alterni il 24 o il 25 dicembre e ad anni alterni dal 26 al 30 dicembre ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio;
per l'intero periodo delle vacanze pasquali, da alternare con l'altro genitore con una settimana di vacanza invernale (nel periodo da gennaio e marzo, e da concordare entro il mese di dicembre ciascun anno); il giorno del proprio compleanno ed il giorno della festa del papà, ad anni alterni il pomeriggio o la sera del compleanno dei figli.
Nulla sulle spese.
Si comunichi alle parti e al Pubblico Ministero.
Così deciso in Tempio Pausania, nella camera di consiglio telematica del 26.6.2024
Il Presidente Il Giudice estensore
Dr.ssa Cecilia Marino Dr. Claudio Cozzella
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