Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 26/05/2025, n. 4273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4273 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO SEZIONE SETTIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dr.ssa Giuseppina Ester Perfetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa ordinaria di cognizione iscritta al n. R.G. 11372/2023 promossa da
(C.F. ), con il patrocinio degli avvocati Paolo Panariti e Parte_1 P.IVA_1
Alessandra Manzo con studio in Roma OPPONENTE contro
(C.F. , con il patrocinio degli avvocati Catia Controparte_1 P.IVA_2 scatie ente domiciliata presso lo studio dei difensori in via Arona 6, Milano OPPOSTA CONCLUSIONI Per l'opponente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere:
1) in via pregiudiziale e/o preliminare, accertare e dichiarare la propria incompetenza territoriale a favore del Tribunale Civile di Tivoli ovvero di quello di Roma per le causali meglio esposte nella narrativa dell'atto di opposizione a d.i. e, in ogni caso, per l'effetto dichiarare nullo e/o annullare e/o revocare, con ogni miglior formula, il decreto ingiuntivo opposto n. 2085/2023, R.G. n.47676/12 emesso dal Tribunale di Milano in data 15 gennaio 2023;
2) in via subordinata, nel merito, e con espressa riserva di gravame, dichiarare nullo ed illegittimo e/o annullare e/o revocare, con ogni miglior formula, il decreto ingiuntivo pagina 1 di 9
“Ad ulteriore prova dell'inadempimento di controparte, la odierna deducente chiede ammettersi i seguenti mezzi istruttori: Prova testimoniale sui seguenti capitoli di prova, preceduti ciascun da “E' vero che”: 1. “Nel mese di dicembre 2020 le parti sottoscrivevano un contratto (come da doc. 4 che mi si rammostra) in forza del quale la si obbligava nei confronti della a predisporre un progetto di CP_1 Parte_1 marketing digitale, sfruttando i principali canali web (motori di ricerca e socialnetwork), avente lo scopo di promuovere l'attività di turismo (organizzazione di viaggi e intermediazione) svolta dalla committente”; 2. “In ragione di quanto sopra, la predisponeva e trasmetteva alla società committente il Progetto SEO - CP_1
SEA per Allsea.it, ove venivano genericamente prospettate le attività che sarebbero state eseguite, finalizzate allo scopo di cui sopra (come da doc. 6, che mi viene rammostrato)”; 3. “Le attività descritte nel ridetto doc. 6 rammostrato venivano completate solo in parte, avendo omesso la di approntare lo sviluppo di alcune campagne CP_1 pubblicitarie ivi previste”; 4. “L'attività pubblicizzata, progettata, ideata da CP_1
prevedeva, successivamente, l'acquisto da parte e dietro impulso della p
[...] società, di spazi pubblicitari sui maggiori motori di ricerca nonché sui social network per ivi trasmettere il messaggio pubblicitario previamente realizzato (e approvato dalla committente)”; 5. “Considerato che detta ulteriore attività, successiva a quella di progettazione, comportava ulteriori esborsi per l'acquisto degli spazi pubblicitari, nel mese di febbraio del 2021, le parti sottoscrivevano un nuovo e secondo contratto (come da doc. 9 che mi viene rammostrato) avente ad oggetto, sia pure in termini generici, la costituzione di un plafond – per la complessiva somma di euro 15.000,00- cui la
[...] nel tempo, avrebbe potuto attingere per far fronte alle spese sudd CP_1
Tale secondo contratto veniva sottoscritto tra le parti in quanto per altre attività di sponsorizzate la Pro Web Consulting erroneamente ha utilizzato per le campagne di la carta di Credito di Kira Viaggi srl, società terza, senza autorizzazione e senza Pt_1
. Per tale motivo il Sig. propose di costituire un plafond di € 15.000,00 Parte_2 da utilizzare per le campagne senza che ogni volta si utilizzasse la carta di Credito, 7. Le parti avevano concordato di utilizzare questo plafond se le campagne di gestione della Pro Web Consulting fossero iniziate e fossero state performanti, ma dalle riunioni indenne subito dopo la sottoscrizione, in presenza dei signori e per CP_2 Pt_3
Allsea Silvia Borsa di Pro Web Consulting, di , Persona_1 CP_1 Persona_2 di , Pro ap
[...] CP_1 Controparte_3 Pt_1 manifestavano il loro malcontento sulla gestione di queste campagne , 8. I rappresentati pagina 2 di 9 (soci e amministratore) di Allsea srl sono titolari ciascuno di altre aziende operanti nel settore turistico per le quali, nel periodo post Covid le prenotazioni erano cominciate a ripartire con un buon ritmo, mentre con le campagne gestite da , nonostante CP_1
l'investimento, venivano commissionate 2/3 pratiche al mese, 9. “Considerati i ritardi nella progettazione e gli scarni risultati ottenuti successivamente alla pubblicazione dei primi messaggi pubblicitari, la con comunicazioni inviata già nel mese di Parte_1 maggio del 2021 (come doc. 10 c rammostrato), chiedeva di sospendere detta attività allo scopo di riprenderla in un momento più proficuo, in considerazione anche dell'emergenza Covid di nuovo incipiente e del conseguente stallo dell'attività turistica svolta dalla committente”; 10. “Conseguentemente dal mese di maggio del 2021 la
[...] aderendo alla richiesta formulata dalla committente, ha sospeso, CP_1 ogni attività e ogni conseguente comunicazione”; 11 “La ha sempre Controparte_1 omesso di comunicare alla opponente di aver soste lizzazione dell'attività pubblicitaria, omettendo altresì qualsivoglia indicazione e comunicazione degli spazi eventualmente acquistati, delle fatture emesse dai relativi fornitori, della durata e dei contenuti di siffatta attività”. Si indicano a testi il sig. Testimone_1 residente in [...] per l'escussione dei ridetti testi al Tribunale di Roma.”
Per l'opposta:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni necessaria declaratoria in rito, in fatto ed in diritto, e rigettata ogni contraria istanza e/o eccezione così giudicare: In via preliminare:
-concedere ex art. 648 CpC la provvisoria esecutorietà del decreto opposto, atteso sia che l'opposizione non è fondata, né su alcuna prova scritta, né di pronta soluzione, sia che la stessa si palesa ictu oculi del tutto infondata, meramente pretestuosa e dilatoria;
nel merito:
- respingere l'opposizione proposta dalla avverso il decreto ingiuntivo in atti, Parte_1 emesso dal Tribunale Civile di Milano, e ritualmente notificato, in forza delle circostanze di fatto e di diritto, nonché delle eccezioni riportate in narrativa e, per l'effetto, confermare il suddetto decreto ingiuntivo, dichiarandolo definitivamente esecutivo. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali, ex DM10.03.2014 n. 55 e ss.mm. Nel merito ed in via subordinata:
- nella denegata e non creduta ipotesi in cui, nel corso del presente Giudizio, dovesse emergere che il quantum dovuto alla sia diverso rispetto al quantum Controparte_1
pagina 3 di 9 portato dal decreto ingiuntivo in atti ed opposto, con sentenza condannare parte opponente a corrispondere a tale quantum maggiorato dei relativi Controparte_1 interessi dalla data della decis In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali, ex DM10.03.2014 n. 55 e ss.mm.”
“In via istruttoria: si chiede di essere ammessi alla prova testimoniale, sui seguenti capitoli preceduti dalla locuzione “vero che”:
1) Vero che la tramite il contratto, sottoscritto in data 26.02.2021, che Le si Parte_1 rammostra (ns. doc. 3) acquistava il servizio di cui al progetto “google ads” come da documento che parimenti Le si rammostra (doc. 4)?
2) Vero che con il contratto del 26.02.2021, che Le si rammostra (ns. doc. 3) la Parte_1 acquistava il servizio di sponsorizzazione del proprio sito tramite pubblicitarie da attivare? Si indicano quali testi su tutti i capitoli di prova:
- c/o . Persona_2 Controparte_1
- Controparte_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha ottenuto il decreto ingiuntivo n. 2085/2023 del 15/25.1.2023 dal Controparte_1
Tribunale di Milano con cui, in accoglimento della sua domanda, è stato ingiunto ad il pagamento di € 22.517,28, portato dalle fatture nn. 1138825 del 29.3.2021 Parte_1
e 1037096 del 31.12.20, emesse per l'acquisto di servizi di informazioni economiche, in forza dei contratti stipulati nel dicembre 2020 e nel febbraio 2021. In data 28.2.2023, con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n.2085/2023, ha convenuto in giudizio eccependo Parte_1 Controparte_1
l'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano in favore del Tribunale di Tivoli o di Roma;
nel merito ha esposto che: - in forza del contratto stipulato il 2.12.2020, l'opposta si è impegnata a predisporre un progetto di marketing digitale per la promozione delle attività di organizzazione viaggi e intermediazione svolte da a fonte dle Parte_1 corrispettivo di € 23.180 (IVA inclusa) ; - nonostante il pagamento di complessivi € 18.545,56 a titolo di acconti sulla fattura n. 1037096 del 2020, l'opposta ha completato solo l'80% delle attività pattuite per la progettazione, motivo per cui il saldo non è dovuto;
- nel febbraio 2021, è stato stipulato un ulteriore contratto volto a costituire un plafond di € 15.000, per consentire a l'acquisto di spazi Controparte_1 pubblicitari su motori di ricerca e soci ettere i messaggi pubblicitari ideati e realizzati da (oggetto del contratto stipulato nel CP_1
pagina 4 di 9 dicembre 2020); - già nel maggio 2021 l'opponente ha chiesto di sospendere l'attività, in considerazione dei ritardi nella progettazione e delle difficoltà del mercato del turismo a causa dell'emergenza sanitaria;
- il pagamento della fattura n. 1138825 del 29.3.2021, relativa al contratto stipulato nel febbraio 2021, non è dovuto poiché l'attività non è stata svolta e non sono stati indicati i costi sostenuti. Ha concluso chiedendo, in via pregiudiziale, la declaratoria di incompetenza territoriale del Tribunale di Milano in favore del Tribunale di Tivoli o del Tribunale di Roma e, nel merito, di revocare il decreto ingiuntivo opposto.
si è costituita rilevando l'inammissibilità dell'eccezione di Controparte_1 le e, comunque, contestandone il fondamento;
nel merito ha allegato che: - fin dall'inizio l'opponente non ha rispettato le scadenze previste dalla fattura n.1037096 riferita al primo contratto;
ciò malgrado nel febbraio 2021 è stato stipulato il secondo contratto diretto alla promozione del sito a fronte del Pt_1 pagamento del corrispettivo di € 15.000,00 + IVA, da cui è originat tura n1138825 del 29.3.2021 di € 18.300,00 con scadenze a 30 e 60 giorni fine mese, rimasta totalmente impagata;
nell'agosto 2021, a fronte delle numerose inadempienze, è stato inviato - senza mai ricevere riscontro - un prospetto della situazione dei pagamenti, dal quale risulta un credito scaduto di €32.208; - nel settembre del 2021, ha inviato ulteriori € Parte_1
9.272 a titolo di acconto sulla fattura n 1037096 del 31.12.2020 e il 3.11.2021 è stato consegnato il progetto di cui al primo contratto;
- non vi è stata alcuna collaborazione della controparte, necessaria per l'adempimento del secondo contratto relativo alle campagne pubblicitarie. Ha concluso perché, disattesa l'eccezione pregiudiziale e concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, l'opposizione proposta da fosse respinta o, comunque, l'opponente venisse condannata al pagamento Parte_1 della somma ingiunta o in subordine a quella rideterminata nel quantum ritenuto dovuto.
In esito all'udienza di prima comparizione delle parti, il giudice onorario delegato non ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
dopo l'udienza fissata per gli incombenti di cui all'art 183.7 c.p.c. il GOP, con ordinanza del 13.3.2024, non ha ammesso la prova testimoniale indicata dalle parti nelle rispettive memorie ex art 183.6 nn 1,2,3, c.p.c. ed ha respinto la reiterata istanza di cui all'art 648 c.p.c. La causa è, così, entrata nella fase decisionale con l'incombente della precisazione delle conclusioni tenutosi avanti al giudice titolare della causa.
Occorre in primo luogo esaminare l'eccezione, sollevata dall'opponente, di incompetenza territoriale del Tribunale di Milano, che ha emesso il decreto ingiuntivo opposto, in favore del Foro di Tivoli e, in alternativa, del Foro di Roma.
pagina 5 di 9 contesta l'eccezione perché, ancor prima che infondata, risulta Controparte_1 inammissibile stante la mancanza di ogni riferimento al criterio dettato dall'art. 19.1, ultima parte c.p.c. relativo al luogo in cui la persona giuridica ha uno stabilimento e un rappresentante autorizzato a stare in giudizio con riferimento all'oggetto della domanda, e all'art 20 c.p.c. in relazione all'art 1182.3 c.c. A tal proposito deve osservarsi che, ai sensi dell'art. 38 c.p.c., l'incompetenza deve essere eccepita, a pena di decadenza, con l'atto di opposizione, che si qualifica sostanzialmente come una comparsa di risposta, dal momento che l'opponente è il convenuto in senso sostanziale nel procedimento monitorio. In sede di opposizione al decreto ingiuntivo, dopo aver contestato la Parte_1 validità della clausola contrattuale (art. 17) c ti hanno individuato nel Tribunale di Milano il foro prescelto per dirimere eventuali controversie, non ha escluso, la sussistenza, nel circondario del Tribunale di Milano, di uno stabilimento e un rappresentante autorizzato a stare in giudizio con riferimento all'oggetto della domanda, - criterio di collegamento contemplato dall'art. 19.1 ultima parte c.p.c. - e si è limitata ad esaminare gli altri criteri dettati in tema di competenza territoriale, di cui agli artt. 19.1 prima parte, 20 c.p.c., anche in relazione all'art. 1182.3 c.c. L'opponente avrebbe dovuto specificatamente escludere tutti i criteri di collegamento già in sede di opposizione (e non limitarsi a produrre sub doc. 5 la visura camerale), anziché attendere la prima memoria di cui all'art. 183.6 n 1 c.p.c. e fornire la specificazione soltanto a fronte del rilievo, sollevato dalla convenuta opposta nel costituirsi, di incompletezza dell'eccezione pregiudiziale. (Cass. 23.4.99 n. 248: “Nelle cause relative a diritti di obbligazione, il convenuto che eccepisce l'incompetenza per territorio, ha l'onere di contestare nel primo atto difensivo la competenza del giudice adito con riferimento a ciascuno dei diversi e concorrenti criteri di collegamento previsti dagli art. 18, 19 e 20 c.p.c., dovendo in mancanza, ritenersi la competenza radicata presso il giudice adito in base al criterio di collegamento non contestato, a nulla rilevando che il criterio trascurato possa in concreto condurre all'individuazione del medesimo giudice da considerarsi competente sulla base del criterio invocato dallo stesso convenuto, giacchè l'indagine sul verificarsi di tale concidenza resta impedita dalla mancanza di una sollecitazione del suddetto convenuto in tal senso”; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21253 del 14/10/2011: “In tema di competenza territoriale derogabile, la parte che sollevi l'eccezione di incompetenza è tenuta a dimostrare che la stessa sia fondata con riferimento a qualunque possibile criterio di collegamento previsto dalla legge rispetto al foro di cui si contesti la competenza, sicché, ove sia convenuta una società per azioni, per negare la competenza in relazione al luogo di residenza del convenuto, ai sensi dell'art. 19 cod. proc. civ., la società deve provare non solo che la propria sede principale si trovi altrove, ma anche che essa non abbia alcuna sede secondaria, né alcuno stabilimento con un rappresentante abilitato a stare in giudizio, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza del giudice adito.” “Anche in pagina 6 di 9 tal caso la società che eccepisca l'incompetenza è tenuta a dedurre e a dimostrare, contestualmente alla proposizione dell'eccezione, di non avere alcun rappresentante in luogo per la gestione del Fondo. In mancanza, l'eccezione di incompetenza è da ritenere incompleta ed inammissibile”; cfr anche Cass. sez. III, 04/12/2024, n.31121; Cass. Ord. 5725/2013; Cass. Ord. 20597/18; Cass. Ord. 21899/08). Invero, le questioni che attengono alla competenza vanno risolte con priorità, in modo che il processo si radichi definitivamente nel minor tempo possibile avanti al giudice competente;
tale è la ratio dell'art 38 c.p.c. ove richiede che la comparsa sia tempestivamente depositata e ove prevede che il rilievo d'ufficio dell'incompetenza deve necessariamente essere formulato dal giudice con il decreto previsto dall'articolo 171 bis o, nei procedimenti ai quali non si applica l'articolo 171-bis, non oltre la prima udienza (con riferimento alla precedente formulazione, la Corte di Cassazione, sez. VI, con pronuncia del 15/04/2019, n.10516, ha chiarito trattarsi della prima udienza in senso cronologico). L'eccezione pregiudiziale sollevata dall'opponente va, dunque, dichiarata inammissibile. Quanto al merito, si osserva che l'opponente ha effettuato due pagamenti, in data 24.3.2021 e 15.9.2021, entrambi di importo pari a € 9.272,78 (doc. 7 e 8 opponente) in relazione alla fattura n. 1037096 del 31.12.2020 di € 23.180,00, pari all'intero corrispettivo pattuito per il contratto stipulato nel dicembre 2020; il secondo versamento è stato effettuato “a titolo di acconto” ed è successivo a tutte le scadenze previste per il pagamento di detta fattura (doc 8 opponente). Occorre, dunque, considerare il valore di tali acconti e il loro effetto ricognitivo rispetto al residuo debito;
integra, infatti, una “promessa ricognitiva di pagamento” con le conseguenze di cui all'art. 1988 c.c. anche “un comportamento concludente, come il pagamento parziale, a titolo di acconto, su un debito di maggiore importo” (Cass. 20 marzo 1999 n. 2614; cfr. anche Cass. 12 febbraio 2010 n. 3371, Sez. 3: “Il pagamento parziale del debito può costituire atto interruttivo della prescrizione ai sensi dell'art. 2944 cod. civ., configurandosi il riconoscimento considerato da tale norma non come atto negoziale ma come atto giuridico in senso stretto e dovendo attribuirsi effetto interruttivo della prescrizione a qualsiasi atto implicante l'esistenza del debito e incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del soggetto attivo.”; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2205 del 01/02/2007: “l'indagine sul contenuto e sul significato della dichiarazione al fine di stabilire se importino ricognizione di debito ai sensi dell'art. 1988 cod.civ. rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, la cui decisione è incensurabile in sede di legittimità se sorretta da idonea motivazione.”). In presenza di un acconto ricognitivo, il creditore può, dunque, avvalersi del vantaggio probatorio di cui all'art. 1988 c.c., comportante la presunzione di esistenza e validità del rapporto fondamentale e a carico del debitore vi è l'onere di dimostrarne pagina 7 di 9 l'inesistenza/invalidità o l'estinzione ovvero l'esistenza di una condizione o di un altro elemento attinente al rapporto fondamentale che possa comunque incidere sull'obbligazione derivante dal riconoscimento. (Cass. sez. III 4804/2006; sez III 15575/00), evenienze, nel caso di specie, non verificatesi. Invero, nella presente causa, l'opponente, con riferimento alla fattura n. 1037096 del 31.12.2020 si è limitata a genericamente allegare l'infondatezza della pretesa in ragione del mancato svolgimento dell'attività programmata. Con riguardo al saldo della fattura n. 1037096 del 31.12.2020, pari a € 4.634,44, oltre interessi ex d.lgs. 231/02 dalla scadenza al saldo, la domanda deve, dunque, ritenersi fondata. Quanto alla fattura n. 1138825 del 29.3.2021, si osserva che l'opposta non ha assolto l'onere probatorio richiesto;
in particolare, non ha dimostrato di aver eseguito l'attività pubblicitaria, essendosi limitata ad allegare che, dallo scambio di e-mail del maggio 2021 (doc 10 opponente), si dovrebbe evincere che essa stava eseguendo Controparte_1 la propria prestazione – seppur con risultati ritenuti non soddisfacenti da Parte_1
e che è mancata la collaborazione della cliente per l'esecuzione delle presta Le prove articolate sul punto non sono state ammesse per le ragioni già esplicitate q qui richiamate e ribadite. L'opposta, dunque, non ha adeguatamente provato di aver eseguito attività che possa giustificare il pagamento della somma prevista dal secondo contratto.
In definitiva, alla luce delle suesposte risultanze istruttorie, l'opposizione merita parziale accoglimento, per cui l'opponente, deve essere condannata a versare il saldo della fattura n. 1037096 del 31.12.2020, quantificato in € 4.634,44, oltre interessi ex d.lgs. 231/02 dalla scadenza al saldo. L'opponente, comunque soccombente, va condannata a rifondere all'opposta le spese processuali - liquidate in dispositivo con i criteri di cui ai DM 55/14 e 147/22 e dunque sulla base del decisum e con riduzione del valore medio della fase istruttoria, in rapporto all'attività ivi effettivamente espletata. La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art 282 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione VII civile in composizione monocratica, ogni altra istanza, eccezione e domanda respinta, definitivamente pronunziando in ordine all'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da Parte_1 revoca il decreto ingiuntivo n. 2085/2023 del Tribunale di Milano emesso in favore di
Controparte_1
pagina 8 di 9 condanna a pagare a € 4.634,44 a saldo della fattura Parte_1 Controparte_1
n. 1037096 del 31.12.2020, oltre interessi ex d.lgs 231/02 dalla scadenza al saldo;
rigetta per il resto la pretesa creditoria;
condanna l'opponente a rifondere all' opposta le spese processuali, liquidate in € 4.237,00 per compenso, oltre al rimborso per spese generali in misura del 15%, oltre CPA e IVA. Sentenza provvisoriamente esecutiva. Milano, 26.5.2025
IL GIUDICE
dr.ssa Giuseppina Ester Perfetti
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