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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 03/06/2025, n. 795 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 795 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
SEZIONE LAVORO
in persona del dott. Riccardo Ariu, in funzione di giudice del lavoro, all'esito dello scambio di memorie tra le parti, avvenuto in ragione della sostituzione dell'udienza del giorno 16.5.2025 con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro iscritta nel ruolo al n. 3607/2023, promossa da:
con sede in Cagliari, Via Vesalio n. 18/A, P.I. n. Parte_1
, in persona dell'Amministratore Delegato e Legale Rappresentante pro- P.IVA_1
tempore Dott. elettivamente domiciliata in Cagliari, nel Vico I° Barone CP_1
Rossi n. 2, presso lo studio dell'avv. Enzo Pinna, che la rappresenta e difende giusta procura speciale rilasciata dal Dott. nella predetta qualità in data 16 novembre 2023 CP_1
su foglio separato inserito nella busta telematica contenente il ricorso
Parte opponente
Contro
C.F. nato a [...] il giorno 11.7.1987, CP_2 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliato in Cagliari, nella Via
Stanislao Caboni n. 24, presso lo studio dell'avvocato Salvatore Pilurzu, che, unitamente e disgiuntamente all'avvocato Francesca Murenu, lo rappresenta e difende giusta procura speciale alle liti apposta in calce al ricorso per decreto ingiuntivo in data
02.10.2023
Parte opposta
CONCLUSIONI
NELL'INTERESSE di tutte le parti:
“dichiarare cessata la materia del contendere con compensazione delle spese”.
MOTIVI DELLA DECISIONE pagina 1 di 3 ha ottenuto decreto ingiuntivo nei confronti della per CP_2 Parte_1 la somma complessiva di €. 2.355,30, oltre interessi legali, rivalutazione monetaria e spese del procedimento monitorio, allegando di avere lavorato alle dipendenze della in qualità di addetto alle pulizie con inquadramento nel livello FF2 del Parte_1
CCNL mobilità – attività ferroviarie, dal 29.12.2021 al 31.3.2023, data in cui il rapporto
è cessato in forza del licenziamento intimato a seguito dell'assegnazione dell'appalto gestito dalla società presso gli impianti Trenitalia di Cagliari, ove era Pt_1 impiegata, ad altro soggetto affidatario, e lamentando il mancato pagamento del TFR, quantificato nell'importo anzidetto in ragione delle risultanze della certificazione unica
2023 e degli ultimi tre fogli paga consegnati dal datore di lavoro.
La ha proposto tempestiva opposizione avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo eccependo in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva in ragione del fatto che, trattandosi di azienda obbligata, ai sensi della Legge n. 296/2006, art. 1, commi 755 e ss., al versamento del TFR al Fondo di Tesoreria dell' , aveva CP_3 sempre regolarmente versato all' il tfr maturato da ogni proprio dipendente, con CP_3 conseguente titolarità in capo all' dell'obbligo di pagare all'opposta il relativo tfr. CP_3
Costituitasi nel giudizio di opposizione, ha eccepito che il Parte_2 pagamento del tfr in proprio favore era avvenuto dopo il deposito del ricorso monitorio, così come solo dopo tale momento la società datrice di lavoro aveva formulato richiesta di pagamento diretto da parte del Fondo di Tesoreria dell' . Stante il ritardato CP_3 pagamento, inoltre, le sarebbero comunque dovuti gli accessori rappresentati dagli interessi legali e dalla rivalutazione monetaria, con conseguente residuo credito in proprio favore.
All'esito dello scambio telematico di note in sostituzione dell'udienza del 16.5.2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno rappresentato di avere conciliato stragiudizialmente la controversia, con conseguente cessazione tra loro della materia del contendere.
Al riguardo, è appena il caso di rilevare come la Suprema Corte a Sezioni Unite
(cfr. sent. SS.UU. n. 1048 del 9.6/28.9.2000) abbia avuto modo di sottolineare il principio per cui la cessazione della materia del contendere costituisce una ipotesi di estinzione del processo - creata dalla prassi giurisprudenziale ed applicata in ogni fase e grado del giudizio - da pronunciare con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta venga meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
La giurisprudenza di legittimità ha poi precisato che “La cessazione della materia del contendere - che individua una formula di definizione del giudizio ormai costantemente adoperata dalla giurisprudenza, ancorché non risulti direttamente disciplinata nel codice di rito civile (trovando nell'ordinamento positivo un suo esplicito riferimento solo nell'art. 23, ultimo comma, della legge n. 1034 del 1971, istitutiva dei
T.A.R.) - costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio e deve essere dichiarata dal giudice allorquando
i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento - ovvero della pagina 2 di 3 sopravvenuta caducazione - della situazione sostanziale oggetto della controversia”
(Sentenza n.26351 del 05/12/2005), e che “Il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendo il giudice provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale” (Sentenza n. 271 del
11/01/2006; Sentenza n. 14775 del 02/08/2004).
Le ragioni della decisione importano, pertanto, la declaratoria della integrale cessazione della materia del contendere, cui consegue la automatica perdita di efficacia del decreto ingiuntivo opposto.
Per Questi Motivi
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- dichiara la cessazione della materia del contendere tra le parti, con compensazione tra loro delle spese del giudizio.
Cagliari, 3.6.2025
Il giudice
Riccardo Ariu
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