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Sentenza 27 giugno 2024
Sentenza 27 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 27/06/2024, n. 534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 534 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DELLA SPEZIA
Procedimento RG n. 2290/2023
VERBALE di UDIENZA del giorno 27 giugno 2024
Alle ore 10.15, davanti al Giudice dott. Gabriele Romano sono presenti: per parte opponente l'Avv. Lorusso;
per parte opposta l'Avv. Amadei.
L'Avv. Lorusso precisa le conclusioni come in atto di citazione e note difensive finali;
l'Avv. Amadei precisa le conclusioni come in comparsa di costituzione.
I difensori discutono la causa insistendo per l'accoglimento delle rispettive conclusioni.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio, alle ore 19, assenti i Procuratori delle parti, pronuncia la seguente sentenza, ex art. 281 sexies c.p.c., che fa parte integrante del presente verbale d'udienza e che deposita in via telematica.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE della SPEZIA
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Gabriele Romano
1 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento n. 2290/2024 R.G.
promosso da: Avv. Adriana Lorusso) Parte_1
contro
: (Avv. Giampaolo Amadei) Controparte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 16 dicembre 2023
[...] proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo Parte_1 provvisoriamente esecutivo n. 613/2023 del 3 novembre 2023, con il quale il Tribunale della Spezia aveva ingiunto il pagamento a favore della dr.ssa CP_1 dell'importo di euro 29.660,23 per competenze professionali, oltre
[...] interessi e spese. Il provvedimento monitorio era stato concesso sulla base di due fatture emesse dalla predetta commercialista: la n. 27/2023, dell'importo di euro 26.497,00, per la tenuta della contabilità dell'anno 2021 e la n. 28/2023, dell'importo di euro 3.162,61, per la tenuta della contabilità dell'anno 2022. A sostegno della proposta opposizione, la società deduceva l'insussistenza dei presupposti per l'emissione dell'ingiunzione, evidenziando la mancanza di incarico professionale per l'attività elencata nelle fatture e contestando, comunque, l'eccessiva onerosità delle stesse. In particolare, eccepiva l'insussistenza dei requisiti di cui Parte_1 all'art. 633 c.p.c., non essendo stati prodotti nel giudizio monitorio non solo i documenti attestanti il conferimento di incarico per la ricostruzione della contabilità relativa all'anno 2021, ma, soprattutto, alcuna prova documentale da cui poter ricavare il contenuto “economico” dell'accordo. L'opponente sosteneva quindi di essere stata indotta a confidare sia nel fatto che l'incarico avesse ad oggetto solo la contabilità dell'anno 2022 (anno in cui esso veniva conferito, mentre della contabilità dell'anno 2021 si sarebbe occupato il precedente consulente, Studio Arkeon), sia che per l'espletamento del mandato si applicassero le tariffe ordinarie;
diversamente, l'opposta formulava una richiesta di pagamento maggiorata prima del 20% e, successivamente, addirittura maggiorata del 50%. L'opponente esponeva peraltro di avere già effettuato pagamenti dei compensi richiesti per l'importo complessivo di euro 10.780,67 e, ribadita l'illegittimità delle maggiorazioni ex adverso applicate in assenza di preventivo scritto, concludeva per la revoca del decreto ingiuntivo opposto e per il rigetto di tutte le domande svolte dalla professionista.
2 si costituiva in giudizio esponendo la propria Controparte_1 ricostruzione dei fatti e dei rapporti intercorsi tra le parti. In particolare, con riferimento agli incarichi ricevuti, la consulente sottolineava come gli adempimenti relativi all'anno 2022 (fattura 28/2023) non fossero in contestazione, rientrando nel mandato professionale che controparte confermava di averle conferito, pur non avendo voluto versare il relativo compenso. Per quanto riguarda la contabilità dell'anno 2021, l'opposta confermava di aver consigliato lei stessa al sig. Pt_1 che ad occuparsi dei relativi incombenti fosse, anche per ragioni pratiche, il precedente consulente;
tuttavia, a seguito di una serie di rimpalli di responsabilità, nel marzo 2022 l'incarico al precedente studio professionale veniva revocato e l'odierna opposta si trovava così a dover ricostruire, in un mese, l'intera contabilità dell'anno 2021. Tutto, a suo dire, senza avere la possibilità di accedere al software di fatturazione online della società e senza l'ausilio della Prima Nota contabile. La professionista doveva quindi provvedere a registrare tutte le fatture dell'anno 2021 per predisporre la dichiarazione IVA entro la scadenza del 30 aprile 2022, mentre, nei mesi di maggio e giugno, al fine di ricostruire tutta la contabilità dell'anno 2021, venivano registrati oltre novemila movimenti. Tali peculiarità giustificavano pienamente la pretesa economica azionata, quantificata come da DM. 140/12, tenuto conto delle particolari condizioni di urgenza e complessità. Sulla scorta di tali premesse, concludeva per il rigetto delle domande avversarie, con conferma del decreto ingiuntivo opposto, ovvero, in subordine, con condanna dell'opponente al pagamento delle somme che risultassero dovute all'esito dell'istruttoria. L'opposizione non può trovare accoglimento, per le ragioni che si vanno sinteticamente ad esporre. La creditrice opposta ha agito in via monitoria per ottenere il pagamento dei compensi richiesti per aver elaborato la contabilità 2022 ed aver ricostruito la contabilità 2021 a favore della società Parte_1
Quest'ultima non ha negato lo svolgimento dell'attività inerente la contabilità dell'anno 2022, ma ha contestato di aver incaricato la dott.ssa di redigere CP_1 anche la contabilità dell'anno 2021, lamentando altresì la pretesa eccessività degli importi richiesti.
Sotto il primo profilo, dalle allegazioni delle parti e dalla documentazione in atti emerge incontestabilmente come , legale rappresentante della CP_2 nel dicembre 2021 avesse incaricato la dott.ssa Parte_1 di occuparsi di tutti gli adempimenti relativi alla contabilità dell'anno CP_1
2022, mentre, su consiglio della stessa, aveva confermato l'incarico al vecchio consulente perché si occupasse degli adempimenti fiscali relativi al 2021. E' altresì emerso come, a seguito di contrasti tra il precedente consulente e lo stesso
, quest'ultimo, a marzo 2022 (v. pec 17 marzo 2022), avesse revocato Pt_1
l'incarico allo Studio Arkeon, tanto che , a quel punto, si era vista CP_1
3 costretta a procedere - peraltro in tempi rapidissimi, stante l'imminente scadenza dell'iva al 30 aprile 2022 - alla integrale ricostruzione della contabilità del 2021. L'imponente scambio di email e messaggi tra l'impiegata della società opponente e la consulente sono la riprova che quest'ultima ha adempiuto all'incarico inerente l'anno 2021, circostanza di cui la società doveva essere necessariamente a conoscenza, avendo dovuto collaborare per la ricostruzione di tutti i movimenti. Del resto, è lo stesso , con comunicazione email del 7 luglio 2022, a riconoscere lo CP_2 sforzo richiesto a . CP_1
Sempre al fine di smentire il preteso mancato conferimento di incarico relativamente alla contabilità del 2021, si consideri altresì che, con preavviso di notula datato 13 ottobre 2022, l'opposta aveva richiesto il pagamento di un acconto per euro 10.000,00 oltre accessori, a titolo di “acconto contabilità anno 2021”. Lungi dal contestare la debenza di detto importo, l'opponente aveva corrisposto un acconto parziale per euro 2.803,00 oltre accessori, impegnandosi al pagamento del saldo non appena avesse avuto disponibilità delle somme necessarie. Passando alla valutazione di congruità dei compensi azionati in via monitoria, si osserva che essi, in assenza di preventivo accordo tra le parti, vanno quantificati, come indicato da parte opposta, in applicazione delle tariffe di cui al DM n. 140/2012, art. 23 comma 1 (riquadro 5.1 della tabella C), dunque in misura dallo 0,30 allo 0,50 % sui componenti positivi di reddito lordi, dallo 0,020 allo 0,060 % sul totale delle attività e dallo 0,020 allo 0,065 % sul totale delle passività risultanti dal bilancio di fine esercizio. Applicando tali criteri alle basi di calcolo indicate dall'opponente, non contestate da parte opposta, emergono i seguenti importi: ricavi società = euro 2.582.419,00 x 0,50% = euro 12.912,10; attivo società = euro 2.305.816,00 x 0,06% = euro 1.383,49; passivo società = euro 2.305.816,00 x 0,065% = euro 1.498,78; e così per complessivi euro 15.794,37, onorario base posto a fondamento della fattura n. 27/2023 azionata in via monitoria. Appare altresì giustificato l'aumento del 50% applicato dalla dott.ssa all'importo come sopra calcolato, in considerazione della documentata CP_1 urgenza e difficoltà con cui la professionista ha dovuto ricostruire interamente da zero tutta la contabilità inerente all'anno 2021 della società opponente, ciò in applicazione di quanto previsto dall'art. 18 del richiamato DM n. 140/2012 che prevede una maggiorazione fino al 100% dell'importo altrimenti liquidabile “Per le pratiche di eccezionale importanza, complessità o difficoltà, ovvero per le prestazioni compiute in condizioni di particolare urgenza”. Le difese svolte sul punto dall'opponente (che evidenzia come sin dall'inizio del 2022 l'opposta avesse contatti con lo studio Arkeon & Parteners, tanto da svolgere attività di supervisione e recarsi presso il loro studio personalmente, con conseguente possibilità di reperire anticipatamente tutta la documentazione necessaria) non valgono ad escludere le dedotte ragioni di urgenza e complessità della prestazione
4 successivamente resa da , atteso che, evidentemente, una cosa è svolgere CP_1 compiti di supervisione di attività svolte da altri, mentre ben altra cosa è svolgere personalmente le medesime attività contabili. Né l'applicabilità dell'invocata maggiorazione può essere esclusa per la mancanza di un preventivo scritto, sia perché si tratta di obbligo la cui violazione non influisce sulla validità dell'incarico, sia perché, in assenza di preventivo (e dunque di diversa pattuizione), è compito del Giudice determinare il compenso facendo riferimento, per l'appunto, al DM n. 140/2012, che prevede l'applicabilità del previsto aumento ricorrendone i presupposti. D'altronde, ad ulteriore smentita di quanto lamentato sul punto da parte opponente, deve osservarsi come non vi sia stato alcun aumento tra gli onorari inizialmente richiesti con il preavviso di notula a saldo dell'8.12.2022 (redatta in base ai minimi delle tariffe consigliate dall'Associazioni Nazionale Commercialisti, con maggiorazione del 20% per urgenza) e quelli di cui alla successiva fattura n 27 del 5.9.2023 (redatta in applicazione dei parametri di cui al DM n. 140/2012, con maggiorazione del 50% per urgenza), dal momento che la prima notula contemplava un onorario netto complessivo pari ad euro 26.388,36 (con quantificazione del dovuto ottenuta moltiplicando la somma di euro 2,30 per 9.561 registrazioni, oltre aumento del 20%), importo inferiore al compenso netto (pari ad euro 23.691,00, al lordo dell'acconto ricevuto) di cui alla fattura azionata in via monitoria. Quanto infine all'ulteriore fattura azionata (la n 28/2023, per euro 3.162,61), non è stata mossa alcuna contestazione in ordine a debenza e congruità del relativo importo. L'opposizione va pertanto respinta, con conferma del decreto ingiuntivo opposto. Le spese della presente fase seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della lite, con applicazione dei parametri medi di liquidazione di cui al DM n. 147/2022 per le fasi di studio ed introduttiva e con diminuzione di giustizia dei compensi per le fasi di trattazione (non essendo stata svolta attività istruttoria) e decisionale (svolta nelle forme di cui all'art. 281 sexies c.p.c.).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinge l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo del Tribunale della Spezia n. n. 613/2023 del 3 novembre 2023. Condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 5.000,00, oltre spese generali, IVA e CPA. La Spezia, 27 giugno 2024
Il Giudice dott. Gabriele Romano
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Procedimento RG n. 2290/2023
VERBALE di UDIENZA del giorno 27 giugno 2024
Alle ore 10.15, davanti al Giudice dott. Gabriele Romano sono presenti: per parte opponente l'Avv. Lorusso;
per parte opposta l'Avv. Amadei.
L'Avv. Lorusso precisa le conclusioni come in atto di citazione e note difensive finali;
l'Avv. Amadei precisa le conclusioni come in comparsa di costituzione.
I difensori discutono la causa insistendo per l'accoglimento delle rispettive conclusioni.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio, alle ore 19, assenti i Procuratori delle parti, pronuncia la seguente sentenza, ex art. 281 sexies c.p.c., che fa parte integrante del presente verbale d'udienza e che deposita in via telematica.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE della SPEZIA
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Gabriele Romano
1 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento n. 2290/2024 R.G.
promosso da: Avv. Adriana Lorusso) Parte_1
contro
: (Avv. Giampaolo Amadei) Controparte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 16 dicembre 2023
[...] proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo Parte_1 provvisoriamente esecutivo n. 613/2023 del 3 novembre 2023, con il quale il Tribunale della Spezia aveva ingiunto il pagamento a favore della dr.ssa CP_1 dell'importo di euro 29.660,23 per competenze professionali, oltre
[...] interessi e spese. Il provvedimento monitorio era stato concesso sulla base di due fatture emesse dalla predetta commercialista: la n. 27/2023, dell'importo di euro 26.497,00, per la tenuta della contabilità dell'anno 2021 e la n. 28/2023, dell'importo di euro 3.162,61, per la tenuta della contabilità dell'anno 2022. A sostegno della proposta opposizione, la società deduceva l'insussistenza dei presupposti per l'emissione dell'ingiunzione, evidenziando la mancanza di incarico professionale per l'attività elencata nelle fatture e contestando, comunque, l'eccessiva onerosità delle stesse. In particolare, eccepiva l'insussistenza dei requisiti di cui Parte_1 all'art. 633 c.p.c., non essendo stati prodotti nel giudizio monitorio non solo i documenti attestanti il conferimento di incarico per la ricostruzione della contabilità relativa all'anno 2021, ma, soprattutto, alcuna prova documentale da cui poter ricavare il contenuto “economico” dell'accordo. L'opponente sosteneva quindi di essere stata indotta a confidare sia nel fatto che l'incarico avesse ad oggetto solo la contabilità dell'anno 2022 (anno in cui esso veniva conferito, mentre della contabilità dell'anno 2021 si sarebbe occupato il precedente consulente, Studio Arkeon), sia che per l'espletamento del mandato si applicassero le tariffe ordinarie;
diversamente, l'opposta formulava una richiesta di pagamento maggiorata prima del 20% e, successivamente, addirittura maggiorata del 50%. L'opponente esponeva peraltro di avere già effettuato pagamenti dei compensi richiesti per l'importo complessivo di euro 10.780,67 e, ribadita l'illegittimità delle maggiorazioni ex adverso applicate in assenza di preventivo scritto, concludeva per la revoca del decreto ingiuntivo opposto e per il rigetto di tutte le domande svolte dalla professionista.
2 si costituiva in giudizio esponendo la propria Controparte_1 ricostruzione dei fatti e dei rapporti intercorsi tra le parti. In particolare, con riferimento agli incarichi ricevuti, la consulente sottolineava come gli adempimenti relativi all'anno 2022 (fattura 28/2023) non fossero in contestazione, rientrando nel mandato professionale che controparte confermava di averle conferito, pur non avendo voluto versare il relativo compenso. Per quanto riguarda la contabilità dell'anno 2021, l'opposta confermava di aver consigliato lei stessa al sig. Pt_1 che ad occuparsi dei relativi incombenti fosse, anche per ragioni pratiche, il precedente consulente;
tuttavia, a seguito di una serie di rimpalli di responsabilità, nel marzo 2022 l'incarico al precedente studio professionale veniva revocato e l'odierna opposta si trovava così a dover ricostruire, in un mese, l'intera contabilità dell'anno 2021. Tutto, a suo dire, senza avere la possibilità di accedere al software di fatturazione online della società e senza l'ausilio della Prima Nota contabile. La professionista doveva quindi provvedere a registrare tutte le fatture dell'anno 2021 per predisporre la dichiarazione IVA entro la scadenza del 30 aprile 2022, mentre, nei mesi di maggio e giugno, al fine di ricostruire tutta la contabilità dell'anno 2021, venivano registrati oltre novemila movimenti. Tali peculiarità giustificavano pienamente la pretesa economica azionata, quantificata come da DM. 140/12, tenuto conto delle particolari condizioni di urgenza e complessità. Sulla scorta di tali premesse, concludeva per il rigetto delle domande avversarie, con conferma del decreto ingiuntivo opposto, ovvero, in subordine, con condanna dell'opponente al pagamento delle somme che risultassero dovute all'esito dell'istruttoria. L'opposizione non può trovare accoglimento, per le ragioni che si vanno sinteticamente ad esporre. La creditrice opposta ha agito in via monitoria per ottenere il pagamento dei compensi richiesti per aver elaborato la contabilità 2022 ed aver ricostruito la contabilità 2021 a favore della società Parte_1
Quest'ultima non ha negato lo svolgimento dell'attività inerente la contabilità dell'anno 2022, ma ha contestato di aver incaricato la dott.ssa di redigere CP_1 anche la contabilità dell'anno 2021, lamentando altresì la pretesa eccessività degli importi richiesti.
Sotto il primo profilo, dalle allegazioni delle parti e dalla documentazione in atti emerge incontestabilmente come , legale rappresentante della CP_2 nel dicembre 2021 avesse incaricato la dott.ssa Parte_1 di occuparsi di tutti gli adempimenti relativi alla contabilità dell'anno CP_1
2022, mentre, su consiglio della stessa, aveva confermato l'incarico al vecchio consulente perché si occupasse degli adempimenti fiscali relativi al 2021. E' altresì emerso come, a seguito di contrasti tra il precedente consulente e lo stesso
, quest'ultimo, a marzo 2022 (v. pec 17 marzo 2022), avesse revocato Pt_1
l'incarico allo Studio Arkeon, tanto che , a quel punto, si era vista CP_1
3 costretta a procedere - peraltro in tempi rapidissimi, stante l'imminente scadenza dell'iva al 30 aprile 2022 - alla integrale ricostruzione della contabilità del 2021. L'imponente scambio di email e messaggi tra l'impiegata della società opponente e la consulente sono la riprova che quest'ultima ha adempiuto all'incarico inerente l'anno 2021, circostanza di cui la società doveva essere necessariamente a conoscenza, avendo dovuto collaborare per la ricostruzione di tutti i movimenti. Del resto, è lo stesso , con comunicazione email del 7 luglio 2022, a riconoscere lo CP_2 sforzo richiesto a . CP_1
Sempre al fine di smentire il preteso mancato conferimento di incarico relativamente alla contabilità del 2021, si consideri altresì che, con preavviso di notula datato 13 ottobre 2022, l'opposta aveva richiesto il pagamento di un acconto per euro 10.000,00 oltre accessori, a titolo di “acconto contabilità anno 2021”. Lungi dal contestare la debenza di detto importo, l'opponente aveva corrisposto un acconto parziale per euro 2.803,00 oltre accessori, impegnandosi al pagamento del saldo non appena avesse avuto disponibilità delle somme necessarie. Passando alla valutazione di congruità dei compensi azionati in via monitoria, si osserva che essi, in assenza di preventivo accordo tra le parti, vanno quantificati, come indicato da parte opposta, in applicazione delle tariffe di cui al DM n. 140/2012, art. 23 comma 1 (riquadro 5.1 della tabella C), dunque in misura dallo 0,30 allo 0,50 % sui componenti positivi di reddito lordi, dallo 0,020 allo 0,060 % sul totale delle attività e dallo 0,020 allo 0,065 % sul totale delle passività risultanti dal bilancio di fine esercizio. Applicando tali criteri alle basi di calcolo indicate dall'opponente, non contestate da parte opposta, emergono i seguenti importi: ricavi società = euro 2.582.419,00 x 0,50% = euro 12.912,10; attivo società = euro 2.305.816,00 x 0,06% = euro 1.383,49; passivo società = euro 2.305.816,00 x 0,065% = euro 1.498,78; e così per complessivi euro 15.794,37, onorario base posto a fondamento della fattura n. 27/2023 azionata in via monitoria. Appare altresì giustificato l'aumento del 50% applicato dalla dott.ssa all'importo come sopra calcolato, in considerazione della documentata CP_1 urgenza e difficoltà con cui la professionista ha dovuto ricostruire interamente da zero tutta la contabilità inerente all'anno 2021 della società opponente, ciò in applicazione di quanto previsto dall'art. 18 del richiamato DM n. 140/2012 che prevede una maggiorazione fino al 100% dell'importo altrimenti liquidabile “Per le pratiche di eccezionale importanza, complessità o difficoltà, ovvero per le prestazioni compiute in condizioni di particolare urgenza”. Le difese svolte sul punto dall'opponente (che evidenzia come sin dall'inizio del 2022 l'opposta avesse contatti con lo studio Arkeon & Parteners, tanto da svolgere attività di supervisione e recarsi presso il loro studio personalmente, con conseguente possibilità di reperire anticipatamente tutta la documentazione necessaria) non valgono ad escludere le dedotte ragioni di urgenza e complessità della prestazione
4 successivamente resa da , atteso che, evidentemente, una cosa è svolgere CP_1 compiti di supervisione di attività svolte da altri, mentre ben altra cosa è svolgere personalmente le medesime attività contabili. Né l'applicabilità dell'invocata maggiorazione può essere esclusa per la mancanza di un preventivo scritto, sia perché si tratta di obbligo la cui violazione non influisce sulla validità dell'incarico, sia perché, in assenza di preventivo (e dunque di diversa pattuizione), è compito del Giudice determinare il compenso facendo riferimento, per l'appunto, al DM n. 140/2012, che prevede l'applicabilità del previsto aumento ricorrendone i presupposti. D'altronde, ad ulteriore smentita di quanto lamentato sul punto da parte opponente, deve osservarsi come non vi sia stato alcun aumento tra gli onorari inizialmente richiesti con il preavviso di notula a saldo dell'8.12.2022 (redatta in base ai minimi delle tariffe consigliate dall'Associazioni Nazionale Commercialisti, con maggiorazione del 20% per urgenza) e quelli di cui alla successiva fattura n 27 del 5.9.2023 (redatta in applicazione dei parametri di cui al DM n. 140/2012, con maggiorazione del 50% per urgenza), dal momento che la prima notula contemplava un onorario netto complessivo pari ad euro 26.388,36 (con quantificazione del dovuto ottenuta moltiplicando la somma di euro 2,30 per 9.561 registrazioni, oltre aumento del 20%), importo inferiore al compenso netto (pari ad euro 23.691,00, al lordo dell'acconto ricevuto) di cui alla fattura azionata in via monitoria. Quanto infine all'ulteriore fattura azionata (la n 28/2023, per euro 3.162,61), non è stata mossa alcuna contestazione in ordine a debenza e congruità del relativo importo. L'opposizione va pertanto respinta, con conferma del decreto ingiuntivo opposto. Le spese della presente fase seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della lite, con applicazione dei parametri medi di liquidazione di cui al DM n. 147/2022 per le fasi di studio ed introduttiva e con diminuzione di giustizia dei compensi per le fasi di trattazione (non essendo stata svolta attività istruttoria) e decisionale (svolta nelle forme di cui all'art. 281 sexies c.p.c.).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinge l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo del Tribunale della Spezia n. n. 613/2023 del 3 novembre 2023. Condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 5.000,00, oltre spese generali, IVA e CPA. La Spezia, 27 giugno 2024
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