TRIB
Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 10/04/2025, n. 342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 342 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
EZ Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Rosalba De Bonis, all'udienza del 10 aprile 2025, ha depositato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3634/2024 R.G. e vertente
fra
, nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Zampieri, dall'avv. Walter Miceli, dall'avv. Giovanni Rinaldi e dall'avv. Fabio Ganci ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Fabio Ganci e dell'avv. Walter Miceli, in Monreale, alla via Roma n. 48, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
e
(C.F. , in Controparte_1 P.IVA_1
persona del in , rappresentato e difeso, ex art. 417 bis c.p.c., dalla CP_2 CP_3 dott.ssa Claudia Datena, giusta autorizzazione dell'Avvocatura Distrettuale dello
Stato di Potenza, ed elettivamente domiciliato presso l'
[...]
, in Controparte_4
Potenza, alla Piazza delle Regioni n.1, come in atti;
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti.
1 FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso, depositato il 12.12.2024 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe - docente della Scuola Secondaria, con ultima sede di servizio presso l'Istituto Superiore “Einstein – De Lorenzo” di Potenza - adiva il giudice del lavoro ed esponeva di avere prestato la propria attività mediante contratti a tempo a tempo determinato dal 09.11.2018 al 30.06.2022 e, in particolare: a.s.
2018/2019, contratto dal 09.11.2018 al 30.06.2019, per n. 2 ore di servizio settimanali, presso l'Istituto Professionale Industria e Artigianato “Giorgi” di
Potenza; a.s. 2019/2020, contratto dal 10.10.2019 al 30.06.2020, per n. 1 ore di servizio settimanali, presso l'Istituto Tecnico per Geometri “Einstein – De
Lorenzo” di Potenza;
a.s. 2020/2021, contratto dal 25.09.2020 al 30.06.2021, per n. 9 ore di servizio settimanali, presso l'Istituto Superiore “Einstein – De
Lorenzo” di Potenza;
- a.s. 2021/2022, contratto dal 07.09.2021 al 30.06.2022, per n. 9 ore di servizio settimanali, presso l'Istituto Superiore “Einstein – De
Lorenzo” di Potenza;
che, nei giorni in cui non si svolgevano le lezioni ma che rientravano nel periodo - compreso tra il 1° settembre ed il 30 giugno - destinato alle attività didattiche rimaneva a disposizione del datore di lavoro per lo svolgimento di tutte le attività didattiche funzionali all'insegnamento che non richiedevano la presenza fisica a scuola;
che durante l'anno scolastico 2018/19, aveva prestato 234 giorni di servizio, maturando il diritto a fruire di 19,50 giorni di ferie + 2 giorni di riposo per festività soppresse, per un totale di giorni 21,50 di ferie;
durante l'anno scolastico 2019/20 aveva prestato 265 giorni di servizio, maturando il diritto a fruire di 22,08 giorni di ferie + 2 giorni di riposo per festività soppresse, per un totale di giorni 24,08 di ferie;
durante l'anno scolastico 2020/21 aveva prestato 279 giorni di servizio, maturando il diritto a fruire di 23,25 giorni di ferie + 3 giorni di riposo per festività soppresse, per un totale di giorni 26,25 di ferie;
durante l'anno scolastico 2021/22 aveva prestato
297 giorni di servizio, maturando il diritto a fruire di 24,75 giorni di ferie + 3 giorni di riposo per festività soppresse, per un totale di 27,75 di ferie;
che, nel periodo intercorrente tra la data iniziale di ciascun incarico di supplenza e il termine delle attività didattiche (30 giugno), aveva fruito dei seguenti giorni di ferie: 4 giorni nell'anno scolastico 2018/19; 3 giorni nell'anno scolastico
2 2019/20; 4 giorni nell'anno scolastico 2020/21; 3 giorni nell'anno scolastico
2021/22; che aveva diritto al pagamento dell'indennità sostitutiva per i giorni di ferie residui, non richiesti e, quindi, non fruiti e, nello specifico: 17,50 giorni per l'anno scolastico 2018/19 (19,50 giorni di ferie + 2 giorni di riposo per festività
soppresse meno 4 giorni di ferie effettivamente fruiti); 21,08 giorni per l'anno scolastico 2019/20 (22,08 giorni di ferie + 2 giorni di riposo per festività
soppresse meno 3 giorni di ferie effettivamente fruiti); 22,25 giorni per l'anno scolastico 2020/21 (23,25 giorni di ferie + 3 giorni di riposo per festività
soppresse meno 4 giorni di ferie effettivamente fruiti); 24,75 giorni per l'anno scolastico 2021/22 (24,75 giorni di ferie + 3 giorni di riposo per festività
soppresse meno 3 giorni di ferie effettivamente fruiti); che i Dirigenti Scolastici non avevano invitato a fruirne o informato che, non fruendone, avrebbe perso il diritto alle ferie ed all'indennità sostitutiva.
Deduceva in diritto: 1) la violazione degli artt. 13, comma 8, e 19 del CCNL
2006-2018. violazione e falsa applicazione dell'articolo 1, comma 54, della L. n.
228/12 e dell'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95/12; 2) la violazione dell'art. 74 del
T.U. n. 297/94 e degli artt. 28 e 29 del CCNL del 29/11/2007; 3) la violazione dell'obblio di privilegiare un'interpretazione comunitariamente orientata dell'art. 1, comma 54, della L. n. 228/2012, in combinato disposto con gli artt. 2 e 7 della
Direttiva 2003/88 e con l'art. 31 della CDFUE;
4) la violazione dell'art. 2 della
Direttiva 2003/88/CE; 5) la violazione del principio di non discriminazione e della clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a termine.
Tanto premesso, adiva il Tribunale e domandava di accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente a percepire € 1.613,18 a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021,
2021/2022, e, conseguentemente, condannare il Controparte_1
al pagamento della suddetta somma o al pagamento della somma
[...]
maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo. Con vittoria di spese da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
3 Si costituiva il , in persona del Ministro in Controparte_1
carica, e domandava di dichiarare la domanda parzialmente prescritta relativamente all'a.s. 2018/2019; nel merito, di respingere la domanda, siccome infondata sia in fatto e diritto;
spese vinte.
La causa veniva istruita mediante l'acquisizione della produzione documentale e, in data 10 aprile 2025, verificato il deposito delle note di trattazione scritta ove parte ricorrente precisava il quantum della domanda, questo giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha depositato la presente sentenza, contenente il dispositivo e la contestuale esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. La domanda merita accoglimento.
Deve preliminarmente respingersi l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal , vertendosi in materia attinente a diritti di rilievo CP_1
costituzionale (diritto alle ferie), il cui riconoscimento, per orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, va necessariamente operato nei confronti del datore di lavoro, da qui la legittimazione passiva dell'Amministrazione centrale e non del singolo istituto, come invece dedotto (si veda, ex multis, Cass. civ., sez. lav., sentenza n. 20521 del 28.07.2008 “Anche dopo l'estensione della personalità giuridica, per effetto della legge delega n. 59 del 1997 e dei successivi provvedimenti di attuazione, ai circoli didattici, alle scuole medie e agli istituti di istruzione secondaria, il personale docente degli istituti statali di istruzione superiore (nella specie, un istituto tecnico industriale) - che costituiscono organi dello Stato muniti di personalità giuridica ed inseriti nell'organizzazione statale - si trova in rapporto organico con l'Amministrazione della Pubblica Istruzione dello Stato, a cui l'art. 15 del d.P.R. n. 275 del 1999 ha riservato le funzioni relative al reclutamento del personale, e non con i singoli istituti, che sono dotati di mera autonomia amministrativa;
conseguentemente, nelle controversie relative all'applicazione della normativa sui congedi parentali
e sull'assistenza a congiunto portatore di handicap, venendo in considerazione
4 diritti, di sicuro rilievo costituzionale, che possono essere esercitati qualunque sia l'istituzione scolastica ove il docente esplichi le sue funzioni e il cui riconoscimento va operato nei confronti del soggetto che ricopre la qualità di datore di lavoro, sussiste la legittimazione passiva dell'Amministrazione centrale, mentre difetta quella del singolo istituto”).
Sempre in via preliminare, deve respingersi l'eccezione di prescrizione avanzata dal resistente in relazione all'anno scolastico 2018/2029, vertendosi in CP_1
materia d'inadempimento contrattuale, con conseguente applicazione del termine ordinario decennale.
Ciò in quanto la Corte di Cassazione ha statuito “L'indennità sostitutiva delle ferie non godute ha natura mista, sia risarcitoria che retributiva, a fronte della quale si deve ritenere prevalente, ai fini della verifica della prescrizione, il carattere risarcitorio, volto a compensare il danno derivante dalla perdita del diritto al riposo, cui va assicurata la più ampia tutela applicando il termine ordinario decennale, mentre la natura retributiva, quale corrispettivo dell'attività lavorativa resa in un periodo che avrebbe dovuto essere retribuito ma non lavorato, assume rilievo allorché ne debba essere valutata l'incidenza sul trattamento di fine rapporto, ai fini del calcolo degli accessori o dell'assoggettamento a contribuzione” (si veda Cass. civ., sez. lav., sentenza n.
3021 del 10.02.2020), individuando la decorrenza dalla cessazione del rapporto di lavoro, ed invero, “La prescrizione del diritto del lavoratore all'indennità sostitutiva delle ferie e dei riposi settimanali non goduti decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro, salvo che il datore dimostri che il diritto alle ferie ed ai riposi settimanali è stato perso dal prestatore, per non averne goduto nonostante
l'invito ad usufruirne;
tale invito deve essere formulato in modo accurato ed in tempo utile a garantire che ferie e riposi siano ancora idonei ad apportare all'interessato il "relax" a cui sono finalizzati e deve contenere l'avviso che, in caso di mancato godimento, ferie e riposi andranno persi al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato” (Cass. civ, sez. lav., ordinanza n. 17643 del 20.06.2023).
5 Passando al merito, è circostanza documentata e non contestata, che parte ricorrente abbia prestato la propria attività con contratto a tempo determinato per gli aa.ss. 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022.
Con il presente giudizio, il lavoratore, non avendo chiesto di fruire dei giorni di ferie durante il periodo di sospensione dalle lezioni e non avendo il Dirigente scolastico invitato a fruirne e non avendolo informato che, in mancanza di fruizione, avrebbe perso il relativo diritto, con il presente giudizio, domanda la condanna del convenuto alla corresponsione dell'importo di € 828,93 a CP_1
titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute per i suddetti anni scolastici.
Sulla questione in esame è intervenuta la Corte di Cassazione che ha statuito, con orientamento costante, che: “Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e all'indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - ed in particolare l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, l. n. 228 del 2012 - dev'essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, DE EZ (con sentenze del 6 novembre
2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante un'informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro;
in particolare, il docente a tempo determinato non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno, data di cessazione delle attività didattiche”
(si veda, ex multis, Cass. civ., sez. lav. Ordinanza n. 16715 del 17.06.2024, nonché Cass. civ., sez. lav., ordinanza n. 28587 del 06.11.2024).
In applicazione dei richiamati principi, ai quali si ritiene di dare continuità, attesa la insussistenza di una presunzione legale di avvenuta fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle attività scolastiche, non avendo l'Amministrazione
6 resistente dedotto e provato di avere invitato il docente con contratto di lavoro a tempo determinato a godere delle ferie, con espresso avviso della perdita, nell'ipotesi della mancata fruizione, del diritto alle ferie stesse e all'indennità sostitutiva, in accoglimento del ricorso, accertato il diritto del ricorrente all'indennità sostitutiva delle ferie in relazione agli anni scolastici gli aa.ss.
2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, l'Amministrazione convenuta va condannata alla corresponsione dell'importo complessivo di € 828,93, come quantificato dal ricorrente e neanche ritualmente contestato, oltre accessori di legge.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo sulla base delle tariffe professionali approvate con Decreto Ministeriale n. 55 del
2014, come aggiornate dal D.M. 147 del 2022, tenuto conto del carattere seriale del contenzioso e delle fasi espletate.
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso depositato il Parte_1
12.12.2024, ogni altra domanda eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente a percepire l'indennità sostitutiva delle ferie in relazione agli anni scolastici 2018/2019,
2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022;
2. condanna il , in persona del Controparte_1 CP_2 in carica, al pagamento dell'importo di € 828,93, oltre accessori di legge;
3. condanna il , in persona del Controparte_1 CP_2
in carica, alla rifusione delle spese di lite che liquida complessivamente in € 400,00 oltre spese generali nella misura del 15% ed IVA e CPA da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Potenza, 10 aprile 2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Rosalba De Bonis
7