TRIB
Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 20/01/2025, n. 106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 106 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
in composizione monocratica nella persona del giudice dott. Francesco De Giorgi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 2392 del Ruolo Generale dell'anno 2024 promossa da:
CP_1 Parte_1
), elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo studio dell'avv. ROSSI P.IVA_1
ANTONELLO che la rappresenta e difende, unitamente all'avv. CONTU CLAUDIO, in virtù di procura speciale in atti;
attore
contro
Controparte_2
), elettivamente domiciliata in Cagliari presso la
[...] P.IVA_2
sede amministrativa dell'ente; rappresentata e difesa dagli avv.ti SERRA MARCELLO e
FIRINU MARISTELLA, in virtù di procura speciale in atti
convenuta
e contro
(Agente della Riscossione per le Controparte_3
Province della Regione , con sede in Cagliari;
CP_2
contumace
la causa è stata decisa sulle seguenti conclusioni
Nell'interesse dell'attore: si chiede che venga dichiara la cessazione della materia del
contendere atteso l'intervenuto pignoramento in via esecutiva e l'acquisizione di nuova
liquidità;
nell'interesse della convenuta costituta: ci si rimette alle valutazioni del giudice sulla
cessazione della materia.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La cooperativa agricola ha convenuto in giudizio l Parte_2 [...]
e l proponendo opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. Controparte_3 CP_2
615, comma 1, c.p.c., a seguito della ricezione della cartella di pagamento n. 025 2024
00145072 01 000, avente ad oggetto la riscossione di € 295.915,00.
A sostegno dell'opposizione l'attrice ha eccepito svariati profili di illegittimità dell'atto presupposto, costituito dal provvedimento di decadenza dagli aiuti e di revoca del contributo di cui alla Determinazione n. 2395 del 30/05/2022, oggetto di altro CP_2
giudizio già pendente davanti a questo Tribunale. In relazione alla necessità di proporre opposizione all'esecuzione l'attrice ha argomentato nel senso che il pignoramento dell'importo richiesto dall'ente avrebbe provocato una grave carenza di liquidità.
Si è costituita in giudizio l per resistere all'opposizione ed invocarne il rigetto, CP_2
evidenziando come non fossero state formulate censure in ordine alla cartella e come fosse già pendente il giudizio sulla legittimità del titolo amministrativo per il recupero delle somme portate dalla cartella.
L'agente della riscossione è rimasto contumace.
Rigettata la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo richiesta inaudita
altera parte (cfr. sub procedimento in corso di causa) l'opponente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione dell'opposizione, pur avendo subito il pignoramento delle somme, essendole stato riconosciuto un rimborso iva di euro 150.000 in forza del quale avrebbe mantenuto una liquidità sufficiente, ferme le doglianze proposte nel giudizio riguardante il provvedimento di revoca del beneficio economico concesso e ha concluso come in epigrafe.
Per la convenuta ci si è rimessi alle determinazioni del giudice sulla cessazione della materia del contendere e in ordine alle spese del giudizio.
Ciò premesso, si deve fare applicazione nel caso di specie del principio per cui: “la
cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza
d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel
corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le
parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla
richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti
anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio,
perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento
della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese che, invece,
costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse
parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese” (cfr. Cass. civ. ord. n.
30251/2023).
Nel caso di specie la parte attrice – opponente ha giustificato il venir meno del proprio interesse alla decisione in considerazione dell'ormai avvenuto pignoramento delle somme,
che sarebbero in ogni caso rimaste vincolate anche in caso di sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella e del contestuale riconoscimento a proprio favore di un rimborso iva consistente, che le consentiva di mantenere la liquidità necessaria al proseguimento dell'attività.
Deve prendersi atto della volontà di parte attrice a non ulteriormente coltivare tale giudizio avente ad oggetto la cartella di pagamento e correlativamente si deve evidenziare come parte convenuta non abbia alcun interesse ad ottenere una pronuncia sulla legittimità della cartella, atteso che su di essa non sono state formulate doglianze e che sull'atto presupposto
è comunque già pendente controversia tra le parti, le quali in quella sede hanno svolto e stanno svolgendo le proprie difese sulla legittimità delle pretese di CP_2
Quanto alle spese processuali del presente giudizio, si ritiene che le stesse possano essere integralmente compensate atteso che sulla fondatezza effettiva delle ragioni delle parti si dovrà ancora esprimere il Tribunale nel giudizio avente ad oggetto la determinazione di revoca dei benefici economici e che l'attività processuale svolta in questa sede di opposizione all'esecuzione è stata estremamente ridotta, si è proceduto utilmente al pignoramento delle somme richieste e vi è stata pronta desistenza dell'opponente dopo aver ricevuto il provvedimento di rigetto della tutela cautelare.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa integralmente le spese processuali.
Cagliari 18.1.2025
Il giudice
Dott. Francesco De Giorgi