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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 04/06/2025, n. 659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 659 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Cecilia Angela Ilaria Cassinari,
all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma
10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4365 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2024, avente ad oggetto: opposizione ad ATP,
TRA
, elettivamente domiciliato in Benevento, via Salvator Rosa 75, presso lo Parte_1 studio dell'avv. Giampiero Rossi, che lo rappresenta e difende giusta procura alla liti in calce al ricorso,
RICORRENTE
E
, in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti in atti, dall'avv. Silvio Garofalo ed elettivamente domiciliato presso l'avvocatura dell'ente in Benevento, via Michele Foschini 28,
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6 c.p.c. depositato il 24/10/2024 il ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio l' , contestando le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo CP_1 effettuato su suo ricorso ex art. 445 bis c.p.c. (R.G. 1203/2024) limitatamente alla decorrenza del riconoscimento del requisito sanitario e chiedendo al Tribunale di “dichiarare il ricorrente, con decorrenza dalla domanda amministrativa o eventuale epoca successiva, invalido con riduzione della capacità lavorativa in occupazioni confacenti le proprie attitudini in misura superiore ai 2/3,
o direttamente dal giudicante in qualità di peritus peritorum sulla scorta della documentazione medica allegata al ricorso per ATPO e sulla base del presente giudizio di merito o qualora se ne ravvisi la necessità, affidando incarico peritale a consulente tecnico di ufficio che determini adeguata decorrenza”; con vittoria di spese e competenze legali, con attribuzione.
Si è ritualmente costituito in giudizio l' , contestando la fondatezza della domanda e CP_1 chiedendone il rigetto.
La causa è stata decisa all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Ai sensi dell'art. 1 della l. 222/1984, il presupposto sanitario dell'assegno ordinario di invalidità
è costituito dalla riduzione in modo permanente a meno di un terzo della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini dell'interessato, a causa di infermità ovvero di un difetto fisico o mentale.
1 Per la valutazione della capacità di lavoro in materia di invalidità pensionabile, secondo la costante giurisprudenza della Suprema Corte si deve tenere conto del quadro morboso complessivo, senza limitarsi ad una somma aritmetica delle percentuali riguardanti le singole patologie, dovendosi, invece, operare una considerazione complessiva da mettere in relazione all'attività svolta in precedenza e a quella che, tenuto conto dell'età, capacità ed esperienza, potrebbe svolgere l'assicurato (cfr. in tal senso Cass. Sez. L, Sentenza n. 259 del 12/01/1993,
Cass. Sez. L, Sentenza n. 11787 del 25/11/1997, Cass. Sez. L, Sentenza n. 9762 del 25/07/2000).
Il CTU nominato nella fase di ATP, espletate le necessarie indagini, ha rilevato che il ricorrente, coltivatore diretto, è affetto da “Visus spento in OS, ipoacusia bilaterale, più grave a sin, lieve rallentamento ideomotorio, lieve ipostenia emilato sin ed epilessia focale in buon controllo farmacologico in esito di remoto trauma cranico commotivo fratturativo (03/2010) con area gliomalacica in regione fronto basale sx e temporo mesiale sx. Spondilodiscoartrosi cervico - lombo sacrale a medio-lieve impegno funzionale”, e ha concluso che il complesso menomativo accertato determina la permanente riduzione della capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle sue attitudini a meno di un terzo, con conseguente diritto all'assegno ordinario.
In punto di decorrenza, l'ausiliare ha ritenuto di fissarla al mese di giugno 2024, epoca dell'accertamento medico-legale, sul rilievo che il riscontro del requisito sanitario “è fondamentalmente legato all'obiettività clinico-funzionale rilevata in sede di accesso peritale né dall'esame della documentazione sanitaria allegata si rilevano elementi utili a determinare un tempo diverso”.
Il ricorrente ha contestato tali conclusioni esclusivamente sotto il profilo della decorrenza, evidenziando che le patologie che avevano condotto al riconoscimento dell'invalidità erano prevalentemente determinate dagli esiti di una caduta accidentale avvenuta nel 2010, come riportato dallo stesso CTU, e che anche le ulteriori patologie diagnosticate, afferenti all'apparato osteoarticolare, erano state refertate nei mesi di settembre e ottobre 2023, prima della presentazione della domanda amministrativa del 31/10/2023.
È costante, nella giurisprudenza di legittimità, l'affermazione per cui “In materia di invalidità pensionabile, di norma il momento di insorgenza dello stato invalidante – che rileva ai fini della decorrenza della prestazione previdenziale – non coincide con quello degli accertamenti tecnici, dato che è in questione uno stato o un processo esteso nel tempo, rispetto al quale è improbabile che l'accertamento tecnico intervenga nella fase iniziale. Tale momento va quindi acclarato dal giudice di merito con la massima precisione, attraverso un'accurata valutazione di tutte le risultanze di causa e mediante l'esercizio di tutti i più idonei poteri di indagine, e tenendo presente che per diversi processi evolutivi lo stadio raggiunto permette di risalire alla presumibile epoca di insorgenza anteriore. Peraltro, in via d'eccezione, il superamento della soglia di invalidità può essere correttamente riferito al momento degli accertamenti, ovvero ad epoca ragionevolmente ed immediatamente precedente, quando difettino elementi utili per far risalire la patologia ad un tempo determinato diverso” (così Cass. Sez. L, Sentenza n. 2955 del 01/03/2001, Sez. L, Sentenza
n. 15810 del 15/12/2000, Sez. L, Sentenza n. 8723 del 11/04/2007; conforme Cass. Sez. L,
Sentenza n. 3062 del 01/03/2003 in tema di indennità di accompagnamento).
Nella fattispecie, tenuto conto della motivazione apodittica fornita dal CTU, lo stesso è stato chiamato a chiarimenti.
All'esito, l'ausiliare ha rappresentato che la riduzione della capacità lavorativa dell'istante era essenzialmente da ricondurre agli esiti del trauma commotivo maggiore subito dall'istante nel 2 2010, e a una sopravvenuta spondilodiscoartrosi lombosacrale, che agli accertamenti medico legali presso l' del 2023 venivano obiettivati “a lieve impegno funzionale”. A questo CP_1 proposito, ha argomentato che “La malattia artrosica, di cui è soffre il ricorrente, tuttavia, è una malattia cronica di tipo degenerativo, ad eziologia multifattoriale, che colpisce tutte le articolazioni, ma soprattutto le sedi sottoposte al carico, prevalentemente quindi la colonna vertebrale e gli arti, specie quelli inferiori, i cui sintomi più comuni sono il dolore, la rigidità e l'impegno funzionale e presenta una evoluzione peggiorativa sul piano funzionale, specie in presenza di un'attività lavorativa caratterizzata da movimenti ripetitivi ed a movimentazione di carico, quale quella di coltivatore diretto espletata dal ricorrente. In sede di accertamenti medico legali veniva accertata tale evoluzione peggiorativa, infatti veniva obiettivato un impegno funzionale dei movimenti del rachide cervicale e lombosacrale di grado medio-lieve. La documentazione sanitaria in atti tuttavia non consente di accertare l'epoca del peggioramento sopravvenuto dello stato invalidante, tale da ridurre permanentemente la capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini a meno di un terzo, ex Lege 222/84”. Ha, pertanto, confermato la decorrenza indicata (giugno 2024).
Le conclusioni rassegnate dal CTU, per come chiarite nella presente fase, sono sorrette da una congrua motivazione di carattere medico-legale; esse meritano, pertanto, condivisione.
L'opposizione va conseguentemente respinta, e va dichiarata in capo al ricorrente la sussistenza del requisito sanitario per beneficiare dell'assegno ordinario di invalidità a decorrere dal mese di giugno 2024.
Dal momento che il requisito sanitario è stato riconosciuto con decorrenza successiva alla data della domanda amministrativa (31/10/2023) nonché successiva alla proposizione del ricorso per
ATPO (13/03/2024), e che l'opposizione è stata integralmente respinta, le spese di lite – che ammontano, per l'intero procedimento, a complessivi € 1.170,00 per la fase di ATP ed € 2.697,00 per la fase di merito, corrispondenti alla misura minima per lo scaglione di valore da € 5.200 a €
26.000, stante l'assenza di questioni complesse, di fatto e/o di diritto – vanno compensate in ragione dei due terzi, ponendo il residuo terzo, liquidato come in dispositivo, a carico dell' . CP_1
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, vengono poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la sussistenza del requisito sanitario per beneficiare dell'assegno ordinario di invalidità in capo a , nato a Benevento il [...], a [...] mese di Parte_1 giugno 2024;
2) compensa le spese di lite per i due terzi e condanna l' al pagamento del residuo terzo, CP_1 che liquida in complessivi € 1.289,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.;
3) pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, definitivamente a carico dell' . CP_1
Benevento, 4 giugno 2025.
Il Giudice
Cecilia Angela Ilaria Cassinari
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Cecilia Angela Ilaria Cassinari,
all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma
10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4365 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2024, avente ad oggetto: opposizione ad ATP,
TRA
, elettivamente domiciliato in Benevento, via Salvator Rosa 75, presso lo Parte_1 studio dell'avv. Giampiero Rossi, che lo rappresenta e difende giusta procura alla liti in calce al ricorso,
RICORRENTE
E
, in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti in atti, dall'avv. Silvio Garofalo ed elettivamente domiciliato presso l'avvocatura dell'ente in Benevento, via Michele Foschini 28,
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6 c.p.c. depositato il 24/10/2024 il ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio l' , contestando le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo CP_1 effettuato su suo ricorso ex art. 445 bis c.p.c. (R.G. 1203/2024) limitatamente alla decorrenza del riconoscimento del requisito sanitario e chiedendo al Tribunale di “dichiarare il ricorrente, con decorrenza dalla domanda amministrativa o eventuale epoca successiva, invalido con riduzione della capacità lavorativa in occupazioni confacenti le proprie attitudini in misura superiore ai 2/3,
o direttamente dal giudicante in qualità di peritus peritorum sulla scorta della documentazione medica allegata al ricorso per ATPO e sulla base del presente giudizio di merito o qualora se ne ravvisi la necessità, affidando incarico peritale a consulente tecnico di ufficio che determini adeguata decorrenza”; con vittoria di spese e competenze legali, con attribuzione.
Si è ritualmente costituito in giudizio l' , contestando la fondatezza della domanda e CP_1 chiedendone il rigetto.
La causa è stata decisa all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Ai sensi dell'art. 1 della l. 222/1984, il presupposto sanitario dell'assegno ordinario di invalidità
è costituito dalla riduzione in modo permanente a meno di un terzo della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini dell'interessato, a causa di infermità ovvero di un difetto fisico o mentale.
1 Per la valutazione della capacità di lavoro in materia di invalidità pensionabile, secondo la costante giurisprudenza della Suprema Corte si deve tenere conto del quadro morboso complessivo, senza limitarsi ad una somma aritmetica delle percentuali riguardanti le singole patologie, dovendosi, invece, operare una considerazione complessiva da mettere in relazione all'attività svolta in precedenza e a quella che, tenuto conto dell'età, capacità ed esperienza, potrebbe svolgere l'assicurato (cfr. in tal senso Cass. Sez. L, Sentenza n. 259 del 12/01/1993,
Cass. Sez. L, Sentenza n. 11787 del 25/11/1997, Cass. Sez. L, Sentenza n. 9762 del 25/07/2000).
Il CTU nominato nella fase di ATP, espletate le necessarie indagini, ha rilevato che il ricorrente, coltivatore diretto, è affetto da “Visus spento in OS, ipoacusia bilaterale, più grave a sin, lieve rallentamento ideomotorio, lieve ipostenia emilato sin ed epilessia focale in buon controllo farmacologico in esito di remoto trauma cranico commotivo fratturativo (03/2010) con area gliomalacica in regione fronto basale sx e temporo mesiale sx. Spondilodiscoartrosi cervico - lombo sacrale a medio-lieve impegno funzionale”, e ha concluso che il complesso menomativo accertato determina la permanente riduzione della capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle sue attitudini a meno di un terzo, con conseguente diritto all'assegno ordinario.
In punto di decorrenza, l'ausiliare ha ritenuto di fissarla al mese di giugno 2024, epoca dell'accertamento medico-legale, sul rilievo che il riscontro del requisito sanitario “è fondamentalmente legato all'obiettività clinico-funzionale rilevata in sede di accesso peritale né dall'esame della documentazione sanitaria allegata si rilevano elementi utili a determinare un tempo diverso”.
Il ricorrente ha contestato tali conclusioni esclusivamente sotto il profilo della decorrenza, evidenziando che le patologie che avevano condotto al riconoscimento dell'invalidità erano prevalentemente determinate dagli esiti di una caduta accidentale avvenuta nel 2010, come riportato dallo stesso CTU, e che anche le ulteriori patologie diagnosticate, afferenti all'apparato osteoarticolare, erano state refertate nei mesi di settembre e ottobre 2023, prima della presentazione della domanda amministrativa del 31/10/2023.
È costante, nella giurisprudenza di legittimità, l'affermazione per cui “In materia di invalidità pensionabile, di norma il momento di insorgenza dello stato invalidante – che rileva ai fini della decorrenza della prestazione previdenziale – non coincide con quello degli accertamenti tecnici, dato che è in questione uno stato o un processo esteso nel tempo, rispetto al quale è improbabile che l'accertamento tecnico intervenga nella fase iniziale. Tale momento va quindi acclarato dal giudice di merito con la massima precisione, attraverso un'accurata valutazione di tutte le risultanze di causa e mediante l'esercizio di tutti i più idonei poteri di indagine, e tenendo presente che per diversi processi evolutivi lo stadio raggiunto permette di risalire alla presumibile epoca di insorgenza anteriore. Peraltro, in via d'eccezione, il superamento della soglia di invalidità può essere correttamente riferito al momento degli accertamenti, ovvero ad epoca ragionevolmente ed immediatamente precedente, quando difettino elementi utili per far risalire la patologia ad un tempo determinato diverso” (così Cass. Sez. L, Sentenza n. 2955 del 01/03/2001, Sez. L, Sentenza
n. 15810 del 15/12/2000, Sez. L, Sentenza n. 8723 del 11/04/2007; conforme Cass. Sez. L,
Sentenza n. 3062 del 01/03/2003 in tema di indennità di accompagnamento).
Nella fattispecie, tenuto conto della motivazione apodittica fornita dal CTU, lo stesso è stato chiamato a chiarimenti.
All'esito, l'ausiliare ha rappresentato che la riduzione della capacità lavorativa dell'istante era essenzialmente da ricondurre agli esiti del trauma commotivo maggiore subito dall'istante nel 2 2010, e a una sopravvenuta spondilodiscoartrosi lombosacrale, che agli accertamenti medico legali presso l' del 2023 venivano obiettivati “a lieve impegno funzionale”. A questo CP_1 proposito, ha argomentato che “La malattia artrosica, di cui è soffre il ricorrente, tuttavia, è una malattia cronica di tipo degenerativo, ad eziologia multifattoriale, che colpisce tutte le articolazioni, ma soprattutto le sedi sottoposte al carico, prevalentemente quindi la colonna vertebrale e gli arti, specie quelli inferiori, i cui sintomi più comuni sono il dolore, la rigidità e l'impegno funzionale e presenta una evoluzione peggiorativa sul piano funzionale, specie in presenza di un'attività lavorativa caratterizzata da movimenti ripetitivi ed a movimentazione di carico, quale quella di coltivatore diretto espletata dal ricorrente. In sede di accertamenti medico legali veniva accertata tale evoluzione peggiorativa, infatti veniva obiettivato un impegno funzionale dei movimenti del rachide cervicale e lombosacrale di grado medio-lieve. La documentazione sanitaria in atti tuttavia non consente di accertare l'epoca del peggioramento sopravvenuto dello stato invalidante, tale da ridurre permanentemente la capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini a meno di un terzo, ex Lege 222/84”. Ha, pertanto, confermato la decorrenza indicata (giugno 2024).
Le conclusioni rassegnate dal CTU, per come chiarite nella presente fase, sono sorrette da una congrua motivazione di carattere medico-legale; esse meritano, pertanto, condivisione.
L'opposizione va conseguentemente respinta, e va dichiarata in capo al ricorrente la sussistenza del requisito sanitario per beneficiare dell'assegno ordinario di invalidità a decorrere dal mese di giugno 2024.
Dal momento che il requisito sanitario è stato riconosciuto con decorrenza successiva alla data della domanda amministrativa (31/10/2023) nonché successiva alla proposizione del ricorso per
ATPO (13/03/2024), e che l'opposizione è stata integralmente respinta, le spese di lite – che ammontano, per l'intero procedimento, a complessivi € 1.170,00 per la fase di ATP ed € 2.697,00 per la fase di merito, corrispondenti alla misura minima per lo scaglione di valore da € 5.200 a €
26.000, stante l'assenza di questioni complesse, di fatto e/o di diritto – vanno compensate in ragione dei due terzi, ponendo il residuo terzo, liquidato come in dispositivo, a carico dell' . CP_1
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, vengono poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la sussistenza del requisito sanitario per beneficiare dell'assegno ordinario di invalidità in capo a , nato a Benevento il [...], a [...] mese di Parte_1 giugno 2024;
2) compensa le spese di lite per i due terzi e condanna l' al pagamento del residuo terzo, CP_1 che liquida in complessivi € 1.289,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.;
3) pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, definitivamente a carico dell' . CP_1
Benevento, 4 giugno 2025.
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