Articolo 1 della Legge 12 agosto 1982, n. 532
Articolo 2
Versione
29 agosto 1982
Art. 1.
Dopo l'ultimo comma dell' articolo 198 del codice di procedura penale e' inserito il seguente:
"L'imputato che si trovi in stato di arresto presso la propria abitazione o in altro luogo designato dal giudice puo' proporre la richiesta di riesame prevista dall'articolo 263-bis ed ogni impugnazione anche in tali luoghi con dichiarazione ricevuta da un ufficiale di polizia giudiziaria, il quale ne cura l'immediata trasmissione al cancelliere del giudice che emise il provvedimento impugnato o quello del quale si chiede il riesame".
Entrata in vigore il 29 agosto 1982
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