Versione
29 agosto 1982
29 agosto 1982
Art. 1.
Dopo l'ultimo comma dell' articolo 198 del codice di procedura penale e' inserito il seguente:
"L'imputato che si trovi in stato di arresto presso la propria abitazione o in altro luogo designato dal giudice puo' proporre la richiesta di riesame prevista dall'articolo 263-bis ed ogni impugnazione anche in tali luoghi con dichiarazione ricevuta da un ufficiale di polizia giudiziaria, il quale ne cura l'immediata trasmissione al cancelliere del giudice che emise il provvedimento impugnato o quello del quale si chiede il riesame".
Dopo l'ultimo comma dell' articolo 198 del codice di procedura penale e' inserito il seguente:
"L'imputato che si trovi in stato di arresto presso la propria abitazione o in altro luogo designato dal giudice puo' proporre la richiesta di riesame prevista dall'articolo 263-bis ed ogni impugnazione anche in tali luoghi con dichiarazione ricevuta da un ufficiale di polizia giudiziaria, il quale ne cura l'immediata trasmissione al cancelliere del giudice che emise il provvedimento impugnato o quello del quale si chiede il riesame".
Giurisprudenza • 1
- 1. CGCE, n. C-140/82, Conclusioni dell'avvocato generale della Corte, Walzstahl-Vereinigung e Thyssen Aktiengesellschaft contro Commissione delle Comunità europee, 22/11/1983Provvedimento: CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE PIETER VERLOREN VAN THEMAAT DEL 22 NOVEMBRE 1983 ( *1 ) Signor Presidente, signori Giudici, 1. Introduzione Il patrono delle ricorrenti nelle cause riunite 140 e 221/82 (Walzstahl-Vereinigung) e 146 e 226/82 (SS AG) all'udienza ha iniziato l'arringa dichiarando che il nocciolo del presente giudizio è costituito dalle decisioni generali della Commissione nn. 533/82/CECA e 1698/82/CECA. In entrambe queste decisioni viene attribuita ai monoproduttori di tondo per cemento armato una quota del 5 % superiore a quella attribuita alle imprese «integrate», le quali producano anche altri tipi di acciaio ( 1 ). Queste decisioni limitano in particolare i …Leggi di più...