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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 12/02/2025, n. 96 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 96 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SAVONA
SEZIONE CIVILE
Nella persona del Giudice dott. Giovanni Maria Sacchi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 1332/2023 tra le seguenti parti:
- , C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Paolo Pruzzo, come da procura versata in atti;
- Opponente -
Contro
- P.VA , in persona del legale Controparte_1 P.VA_1 rappresentante p.t. , con sede in Savona (SV), alla Via Garassino n. 9R, rappresentata e CP_2 difesa dagli avv.ti Fabrizio Vincenzi e Claudia Damato come da procura versata in atti;
- Opposta -
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'attore: “piaccia all'On.le Tribunale adito, in accoglimento della presente opposizione: IN VIA PRELIMINARE: adotti il Giudice adito i provvedimenti ritenuti opportuni;
- l'opponente ha disconosciuto ex art. 214 c.p.c. il documento prodotto da controparte in comparsa di costituzione e risposta con il n. 6 denominato “conteggi del 20 ottobre 2022 a firma ”, giacché in primis la Parte_1 sottoscrizione in calce al sedicente documento non appartiene all'esponente, e secondariamente circa l'autenticità del documento, in quanto lo stesso non è genuino e il risultato di un grossolano collage e comunque integralmente prodotto in fotocopia;
con riserva di disconoscimento anche dell'originale del documento di cui sopra ove depositato da parte del convenuto opposto per il quale si insisterà, in via istruttoria, nella richiesta di esibizione ex art. 210 c.p.c." - rigettare, ove eventualmente richiesta, la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo n. N°321/2023 del 4.4.2023 R.G. 872/2023 emesso dal Tribunale di Savona giacché in primis il decreto impugnato è stato emesso in assenza delle condizioni di legge e, in ogni caso, essendo la presente opposizione ampiamente fondata su prova scritta con richiamo all'art. 648 c.p.c.; IN VIA PRINCIPALE - revocare, dichiarandolo invalido e/o illegittimo e/o inefficace, il decreto ingiuntivo n. N°321/2023 del 4.4.2023 R.G. 872/2023 emesso dal Tribunale Civile di Savona;
- rigettare tutte le domande eventualmente proposte nei confronti dell'odierno attore in opposizione;
- Con vittoria di spese, diritti e onorari.”
Per la convenuta: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, reiectis contrariis, in via principale, disattendere integralmente e rigettare le domande dell'attore in opposizione in quanto tardive, inammissibili e comunque infondate in fatto e in diritto e non provate;
per l'effetto,
1 rigettata l'opposizione per cui è giudizio, condannare il debitore a corrispondere quanto ancora effettivamente dovuto ovvero euro 4.213,55; oltre interessi moratori dal dì del dovuto sino all'effettivo soddisfo. In via di subordine, alla luce dell'istruttoria espletata e della TU, rigettata l'opposizione per cui è giudizio, condannare comunque il debitore a corrispondere in favore della società CP_1 la somma non inferiore ad euro 1.412,55. Oltre interessi moratori dal dì del dovuto sino all'effettivo soddisfo. Con spese di TU a carico dell'opponente. In ogni caso, con vittoria di spese di lite, diritti ed onorari, oltre oneri previdenziali e fiscali dovute sia della fase di negoziazione assistita che per il presente giudizio. Sentenza esecutiva.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso tempestivamente depositato La si opponeva al decreto ingiuntivo Parte_1
n. 321/2023, pronunciato nei suoi confronti in data 4.4.23 dal Tribunale di Savona. Il provvedimento opposto era emesso su ricorso di la quale azionava il credito, pari a € Controparte_1
10.670,00, oltre interessi moratori e spese di procedura, relativo ai lavori edili svolti nell'immobile sito in
Bergeggi alla via Na Valle n. 18, di proprietà del stesso. Il debitore ingiunto contestava la Parte_1 debenza di parte dell'importo ingiunto eccependo, rispetto alle lavorazioni dettagliate nella fattura prodotta nel procedimento monitorio, la mancata esecuzione di alcune opere e l'inadeguata esecuzione di altre lavorazioni. Il La produceva, altresì, documentazione attestante l'avvenuta corresponsione, Pt_1 in favore della società convenuta, di € 5.869,50 più VA (pari a € 6,456,45), importo ritenuto dal debitore ingiunto effettivamente dovuto a al netto delle contestazioni e dei costi di Controparte_1 ripristino.
Si costituiva in giudizio la quale eccepiva, in via preliminare, la Controparte_1 tardività della denunzia dei vizi delle opere, ai sensi dell'art. 1667 c.c.; nel merito, affermava di avere esattamente adempiuto l'incarico ricevuto dal e sosteneva la conformità alle regole dell'arte Parte_1 delle lavorazioni effettuate.
All'udienza dell'11.9.23 veniva formulata una proposta conciliativa consistente nell'abbandono del giudizio di opposizione, con compensazione delle sole spese relative a quella fase. Tale proposta era rifiutata dall'opponente mentre il creditore, che invece vi accedeva, chiedeva che il contegno di controparte fosse oggetto di valutazione in sede di regolamentazione delle spese di lite.
La causa era istruita documentalmente e mediante l'audizione del teste , nominato Testimone_1 dal direttore dei lavori inerenti all'appalto di cui in causa;
era infine licenziata consulenza tecnica Parte_1
d'ufficio allo scopo di verificare l'esattezza dell'adempimento.
Il procedimento instaurato con ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo è un giudizio ordinario di cognizione, avente a oggetto la fondatezza della pretesa azionata in sede monitoria (da ultimo, Cass.
Civile sez. I, 13/11/2024 n. 29294). La circostanza che tale giudizio sia incardinato successivamente a un rito speciale, qual è il procedimento monitorio, non altera le ordinarie regole in punto di riparto dell'onere probatorio, gravanti sul creditore che agisca per il corrispettivo del proprio adempimento: svolgendosi l'opposizione “secondo la disciplina del procedimento ordinario, la posizione di attore, formalmente spettante al debitore opponente, non comporta alcuna inversione nelle ordinarie regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza
2 che l'opposto, pur assumendo formalmente la veste di convenuto, è tenuto a fornire la prova del diritto azionato nel procedimento monitorio” (Cass. civile sez. I, 02/09/2024, n. 23479).
In materia di appalto, in particolare, “l'appaltatore che agisca per il pagamento del corrispettivo pattuito ha
l'onere di provare il fatto costitutivo del diritto di credito oggetto della sua pretesa e quindi di aver esattamente adempiuto la propria obbligazione conformemente al contratto e alle regole dell'arte” (Cass. Civile sez. II, 23/09/2024, n. 25410).
Nel caso di specie il debitore ingiunto ha fondato la propria opposizione sull'insussistenza del credito relativo a parte delle somme dettagliate nella fattura prodotta nel giudizio monitorio, sostenendo di aver sostenuto in proprio i costi di alcune delle forniture, nonché affermando la mancata o inesatta realizzazione di parte delle opere edili. Con tali difese, ha svolto argomentazioni tali da presupporre, sul piano logico prima ancora che giuridico, l'avvenuto conferimento dell'incarico all'impresa edile odierna convenuta e, pertanto, ha riconosciuto, seppur implicitamente, l'esistenza del titolo del credito, individuato da nell'attività di ristrutturazione dell'immobile di proprietà del di cui è CP_1 Parte_1 stata incaricata dal debitore ingiunto nel settembre 2022.
Quanto alle difese svolte dal debitore ingiunto si impone, in via prioritaria, la trattazione dell'eccezione di tardività della denunzia dei vizi di alcune delle opere realizzate da Controparte_1
asseritamente formalizzata oltre i termini di cui all'art. 1667 c.c.
[...]
Sul punto, la Suprema Corte ha chiarito che “In tema di inadempimento del contratto di appalto le disposizioni speciali di cui agli artt. 1667,1668,1669 e ss. c.c. integrano - senza escluderne l'applicazione - i principi generali in materia di inadempimento delle obbligazioni e di responsabilità comune dell'appaltatore che si applicano in assenza dei presupposti per la garanzia per vizi e difformità prevista nel caso in cui l'opera completata sia realizzata in violazione delle prescrizioni pattuite o delle regole tecniche”, per cui “il committente, convenuto per il pagamento, può - al fine di paralizzare la pretesa avversaria- opporre le difformità e i vizi dell'opera, in virtù del "principio inadempimenti non est adimplendum", richiamato dal secondo periodo dell'ultimo comma dell'art. 1667 cod. cod., anche quando non abbia proposto in via riconvenzionale la domanda di garanzia o la stessa sia prescritta” (Cass. civile sez. II, 11/01/2024,
n. 1128, parte motiva). Con specifico riferimento all'eccezione di decadenza ex art. 1667 c.c., la Suprema
Corte ha chiarito che “laddove l'opera risulti ultimata, il committente, convenuto per il pagamento, può opporre all'appaltatore le difformità ed i vizi dell'opera, in virtù del principio "inadimpleti non est adimplendum" al quale si ricollega la più specifica disposizione dettata dal secondo periodo dell'ultimo comma dell'art. 1667 c.c., analoga a quella di portata generale di cui all'art. 1460 c.c. in materia di contratti a prestazioni corrispettive, anche quando la domanda di garanzia sarebbe prescritta ed, indipendentemente, dalla contestuale proposizione, in via riconvenzionale, di detta domanda, che può anche mancare, senza pregiudizio alcuno per la proponibilità dell'eccezione in esame” (Cass. civile sez. II, 09/03/2023,
n. 7041). Nel caso di specie, avendo la convenuta agito in sede monitoria per la tutela del proprio credito,
l'eccezione di decadenza da essa sollevata non può essere accolta e le doglianze sollevate dall'opponente devono essere esaminate nel merito.
3 L'attore, in particolare, ha lamentato l'inesatta esecuzione delle lavorazioni relative “alla sigillatura sulla base del rivestimento in lastre di ardesia lungo il perimetro del fabbricato, alla pulizia da effettuarsi presso l'area esterna del cantiere (area terrazzo lato mare e area giardino lato monte, scala di accesso estero all'unità) nonché alla chiusura del foro di passaggio delle tubazioni di servizio” (cfr. opposizione attorea, pag. 5). In esito agli accertamenti svolti in esecuzione dell'incarico, il TU ha acclarato che le doglianze in parola parzialmente fondate (cfr. Relazione dott.ssa pagg. 9 segg.: “il battiscopa esterno Per_1 composto da lastre di ardesia appare in alcuni punti non correttamente sigillato” […] e “si accerta la mancata pulizia di cantiere da parte dell'impresa La pavimentazione esterna al piano terra e al piano primo Controparte_1 presenta diverse macchie di pittura che non sono state rimosse dopo aver eseguito le tinteggiature esterne”), e ha stimato i costi necessari ad eliminare le difformità nella misura di € 412,50 più VA.
Preliminarmente, viste le difese di parte opposta, occorre chiarire che l'eccezione di inadempimento così formulata non appare contraria al principio di buona fede, quale richiamato dall'art. 1460, secondo comma c.c., in quanto le doglianze sollevate dall'opponente, allegate in maniera specifica e corroborate da documentazione fotografica, per quanto aventi ad oggetto lievi doglianze e importi non particolarmente ingenti, appaiono comunque rilevanti e meritevoli di approfondimento se considerate nell'economia complessiva del rapporto intercorso tra le parti. Opinare diversamente comporterebbe l'automatica licenza all'ottenimento di esigui importi non dovuti nei piccoli appalti privati eseguiti in economia.
Procedendo all'esame delle argomentazioni relative ad alcune delle somme addebitate dal creditore, occorre distinguere le singole voci di spesa oggetto di contestazione.
Va anzitutto rigettata la doglianza relativa alla spesa per l'acquisto del battiscopa posato lungo il perimetro interno della terrazza lato mare, esborso che la stessa difesa di ha riconosciuto essere CP_1 stato sostenuto in proprio dal Non vi è agli atti la prova che l'importo, pari a € 380,00 oltre Parte_1
VA, sia stato imputato al debitore ingiunto a titolo di esborso per la fornitura in questione, anziché quale corrispettivo per un'opera che il TU ha acclarato essere stata effettivamente svolta, ossia il “ripristino dell'attacco del lavandino posizionato nel box”.
La questione del rifacimento del parapetto, invece, è fondata. Il TU ha difatti accertato che l'intervento sul muro perimetrale del terrazzo con rete di fibra rinforzata e zincata è stato effettuato solo parzialmente;
in particolare, si limitava a intervenire sulla parte interna del terrazzo, e per una CP_1 metratura di circa 20 metri quadri, senza peraltro adoperare alcuna rete di fibra (cfr. Relazione Per_1 pagg. 8 segg.).
Venendo alla mancata sostituzione di uno dei quattro marmi interni, si rileva che, dopo aver inizialmente affermato l'integrale adempimento dell'opera in questione, il TU mutava le proprie conclusioni asserendo che la sostituzione di una delle lastre in ardesia non era stata effettuata, accogliendo le osservazioni del Consulente di parte opponente. A tal riguardo, si rammenta che, salvi i casi in cui una 4 delle parti contesti il corretto svolgimento della procedura o lamenti la lesione del contraddittorio, qualora siano formulate osservazioni sul merito dell'elaborato peritale rientra nella discrezionalità del giudice se disporre un supplemento di indagine o chiamare a chiarimenti il TU (Cass. civile sez. III, 05/07/2024,
n. 18430). Nel caso di specie, tuttavia, tali incombenti ulteriori non appaiono necessari, in quanto il tenore della relazione finale versata agli atti dal TU consente a questo Tribunale di pronunciare sulle contestazioni sollevate dalla difesa di parte opponente;
ciò che rileva, infatti, ai fini della decisione, è la puntualità degli accertamenti svolti e l'attitudine degli stessi a integrare le conoscenze tecnico – giuridiche del giudice, e non il tenore delle risposte fornite dal TU, se la sostanza delle stesse consente all'elaborato peritale di assolvere alla propria funzione. Nel caso concreto, la dott.ssa rilevava le differenze Per_1 esistenti tra la soglia, oggetto di contestazione da parte dell'ingiunto, e le altre tre soglie: trattasi di un dato obiettivo non contraddetto dalle riproduzioni fotografiche prodotte da dalle quali è CP_1 evidentemente impossibile dedurre il numero di lastre sostituite, e non domandabile a testimoni come invece richiesto dalla difesa di parte opposta trattandosi di una circostanza permanente nel tempo.
Per i motivi sopra esposti, va parzialmente accolta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
321/2023 pronunciato dal Tribunale di Savona in data 4.4.2023, e il provvedimento opposto va revocato.
Ai fini del computo delle somme dovute dal occorre partire dall'importo complessivo Parte_1 relativo al prezzo dell'opera, rinvenibile nella fattura prodotta e non specificamente contestata, pari a €
10.670,00. Da tale importo vanno detratte le somme che l'opponente sarà costretto a rifondere per ovviare agli inadempimenti e ai vizi dell'opera come eseguita, pari a € 4.028,75, VA compresa (ovvero pari alla somma degli importi, individuati dal TU, di € 3.250,00 più VA per le lavorazioni non effettuate da ed € 412,50 più VA per gli interventi di ripristino). Considerato che l'opponente, dopo la CP_1 notifica del decreto ingiuntivo, ha pagato a mezzo bonifico l'importo di € 6.456,45, risultano ancora dovuti dal € 184,08, pari alla differenza tra € 4.213,55 ed € 4.028,75, oltre interessi moratori dal Parte_1 primo sollecito di pagamento al saldo.
Con riguardo alle spese di lite, in conformità alla consolidata giurisprudenza di legittimità, si ritiene che, nel procedimento per ingiunzione, la fase monitoria e quella di cognizione facciano parte di un unico processo nel quale l'onere delle spese è regolato in base all'esito finale complessivo del giudizio, sicché la valutazione della soccombenza dovrà confrontarsi con il risultato finale della lite anche con riguardo alle spese della fase monitoria, che non necessariamente diventano irripetibili per il creditore in caso di revoca del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. civ., sez. II, 09/08/2022, n.24482). In particolare, si è anche chiarito che, nell'ambito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il creditore opposto che veda conclusivamente riconosciuto il proprio credito, sebbene in parte rispetto a quanto richiesto ed ottenuto col monitorio, se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo non può essere tuttavia
5 ritenuto soccombente e condannato, neppure in parte, al pagamento delle spese processuali (cfr. Corte di Cassazione, sez. civ., ord. n. 4860/2024).
Nel caso di specie, occorre considerare che l'opponente ha saldato una parte rilevante del debito
– che sarebbe risultata dovuta all'esito della lite – solo successivamente alla notifica del decreto ingiuntivo
(circostanza che legittima il mantenimento delle spese della fase monitoria a suo carico), lasciando residuare un ulteriore importo che, seppur decurtato in virtù dell'opposizione, lo pone comunque in posizione di soccombenza, sia pur minima, all'esito della lite. Inoltre, in prima udienza questo Tribunale aveva proposto una soluzione conciliativa consistente nel reciproco “abbandono del giudizio di opposizione, con compensazione delle spese esclusivamente di questa fase, ferma la detrazione della somma pagata dopo la notifica del decreto ingiuntivo” (cfr. verbale del 21.11.2023), ovvero una soluzione di poco più favorevole per l'opponente, che null'altro avrebbe dovuto pagare a titolo di restante parte del prezzo rispetto a quanto saldato, non accettata da quest'ultimo senza giustificato motivo. Pertanto, letti gli artt. 88 e 91, co.1, c.p.c., si ritiene che l'opponente debba esser condannato alle spese del presente giudizio di opposizione sulla base del valore del decisum, ovvero con liquidazione parametrata sulla base della tabella 2, I° scaglione, del DM 147/2022 (tutte le fasi ai valori medi), con conseguente esborso di € 662,00 per soli compensi professionali, oltre oneri accessori se dovuti, come per legge, ferme le spese della fase monitoria e con spese di TU a suo esclusivo carico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, respinta ogni diversa e contraria istanza, eccezione o deduzione, per le ragioni indicate in motivazione:
1. ACCOGLIE l'opposizione presentata da avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
321/2023 emesso dal Tribunale Civile di Savona e, per l'effetto, REVOCA il decreto ingiuntivo opposto;
Pa 2. CONDANNA al pagamento, in favore di del Parte_1 Controparte_1 residuo importo di € 184,80 oltre interessi legali dal primo sollecito di pagamento al saldo;
3. CONDANNA La al pagamento, in favore di di € Parte_1 Controparte_1
662,00 per soli compensi professionali relativi a questo giudizio, oltre al 15% per spese forfettarie,
VA e CPA se dovute, come per legge, ferme le spese della fase monitoria come liquidate nel decreto opposto;
4. PONE le spese di TU definitivamente a carico dell'opponente.
Così è deciso.
Savona, lì 12.02.2025 il Giudice
dott. Giovanni Maria Sacchi
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