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Sentenza 12 dicembre 2024
Sentenza 12 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, sentenza 12/12/2024, n. 326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | 326 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Biella
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott. Andrea Carli Presidente
dott. Francesca Marrapodi Giudice
dott. Margherita Cerizza Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di RG 882/2024 promossa da:
, c.f. nata a [...] il [...], residente a CP_1 C.F._1
Sandigliano, via Galilei 40, con il patrocinio dell'avv. Luca Carlo Rizzi, con elezione di domicilio in
Biella, via Nazario Sauro 9;
parte attrice
nei confronti di:
, c.f. , nato a [...] il 19 Controparte_2 C.F._2 aprile 1978, residente a [...], con l'avv. Francesco Alosi, con domicilio in
Biella, via Gramsci 25;
parte convenuta
Atti trasmessi al PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: regolamentazione delle condizioni di affidamento, collocamento e mantenimento di minori nati fuori dal matrimonio
Conclusioni: recepimento dell'accordo raggiunto dalle parti all'udienza del 10 dicembre 2024
per i seguenti
MOTIVI
FATTO E DIRITTO
I signori e essendosi determinati a porre fine alla loro relazione di CP_1 Controparte_2 convivenza, si rivolgevano a questo tribunale per regolamentare le condizioni di affidamento, collocamento e mantenimento delle figlie , nata a [...] il [...], Persona_1 e , nata a [...] il [...]. Alla prima udienza, tenutasi il 10 Persona_2 dicembre 2024 davanti alla relatrice, raggiungevano il seguente accordo:
- Affido condiviso delle minori;
- Collocamento prevalente e residenza presso la madre;
- Assegnazione della casa familiare alla madre;
- Frequentazione del padre con le seguenti modalità:
fino a maggio 2025
due weekend su tre da sabato h 10.00 a domenica h 16.00;
martedì e giovedì dalle h 16.30 alle h 19.00;
da giugno 2025 tre weekend su quattro, di cui due da venerdì dopo la scuola a lunedì all'ingresso a scuola e uno da sabato h 10.00 a domenica h 10.00;
festività in maniera paritaria e alternata;
vacanze estive quindici giorni anche non consecutivi con ciascun genitore;
in caso di disaccordo la scelta prioritaria sui periodi spetterà alla madre negli anni dispari e al padre negli anni pari;
- l'assegno unico verrà percepito interamente dalla madre;
- dato atto che il padre versa € 500,00 di rata del mutuo per la casa familiare e dovrà reperire un alloggio in locazione idoneo a ospitare le minori, il padre verserà un assegno per il mantenimento ordinario delle minori di € 240,00 (€ 120,00) mensili rivalutabili;
le parti si impegnano a rinegoziare l'accordo in caso di variazioni significative dei rispettivi redditi;
- le parti divideranno le spese straordinarie a metà secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Biella;
- spese di lite compensate.
La giudice relatrice adottava provvisoriamente il predetto accordo e si riservava di riferire al collegio per la deliberazione della sentenza.
Visti gli artt. 337bis s.s. c.c. il tribunale osserva che le statuizioni concernenti il collocamento e le visite rispettano il principio di bigenitorialità, mentre quelle concernenti il mantenimento tengono conto dei redditi di ciascuna parte e del tempo trascorso dalle minori con ciascun genitore, oltre che della circostanza che il padre continuerà a versare metà della rata del mutuo della casa familiare assegnata alla madre e ha rinunciato a percepire la propria quota di assegno unico;
non si ravvisano ulteriori profili di contrasto con le norme imperative e l'ordine pubblico;
pertanto, il tribunale ritiene di disporre in conformità del predetto accordo.
Ai sensi dell'art. 92 c.p.c., stante la volontà delle parti e in assenza di soccombenza, si dispone infine la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile RG 882
2024, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, dispone in conformità dell'accordo raggiunto dalle parti all'udienza del 10 dicembre 2024 e compensa interamente le spese di lite.
11/12/2024
La giudice rel. Il Presidente
dott. Margherita Cerizza dott. Andrea Carli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Biella
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott. Andrea Carli Presidente
dott. Francesca Marrapodi Giudice
dott. Margherita Cerizza Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di RG 882/2024 promossa da:
, c.f. nata a [...] il [...], residente a CP_1 C.F._1
Sandigliano, via Galilei 40, con il patrocinio dell'avv. Luca Carlo Rizzi, con elezione di domicilio in
Biella, via Nazario Sauro 9;
parte attrice
nei confronti di:
, c.f. , nato a [...] il 19 Controparte_2 C.F._2 aprile 1978, residente a [...], con l'avv. Francesco Alosi, con domicilio in
Biella, via Gramsci 25;
parte convenuta
Atti trasmessi al PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: regolamentazione delle condizioni di affidamento, collocamento e mantenimento di minori nati fuori dal matrimonio
Conclusioni: recepimento dell'accordo raggiunto dalle parti all'udienza del 10 dicembre 2024
per i seguenti
MOTIVI
FATTO E DIRITTO
I signori e essendosi determinati a porre fine alla loro relazione di CP_1 Controparte_2 convivenza, si rivolgevano a questo tribunale per regolamentare le condizioni di affidamento, collocamento e mantenimento delle figlie , nata a [...] il [...], Persona_1 e , nata a [...] il [...]. Alla prima udienza, tenutasi il 10 Persona_2 dicembre 2024 davanti alla relatrice, raggiungevano il seguente accordo:
- Affido condiviso delle minori;
- Collocamento prevalente e residenza presso la madre;
- Assegnazione della casa familiare alla madre;
- Frequentazione del padre con le seguenti modalità:
fino a maggio 2025
due weekend su tre da sabato h 10.00 a domenica h 16.00;
martedì e giovedì dalle h 16.30 alle h 19.00;
da giugno 2025 tre weekend su quattro, di cui due da venerdì dopo la scuola a lunedì all'ingresso a scuola e uno da sabato h 10.00 a domenica h 10.00;
festività in maniera paritaria e alternata;
vacanze estive quindici giorni anche non consecutivi con ciascun genitore;
in caso di disaccordo la scelta prioritaria sui periodi spetterà alla madre negli anni dispari e al padre negli anni pari;
- l'assegno unico verrà percepito interamente dalla madre;
- dato atto che il padre versa € 500,00 di rata del mutuo per la casa familiare e dovrà reperire un alloggio in locazione idoneo a ospitare le minori, il padre verserà un assegno per il mantenimento ordinario delle minori di € 240,00 (€ 120,00) mensili rivalutabili;
le parti si impegnano a rinegoziare l'accordo in caso di variazioni significative dei rispettivi redditi;
- le parti divideranno le spese straordinarie a metà secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Biella;
- spese di lite compensate.
La giudice relatrice adottava provvisoriamente il predetto accordo e si riservava di riferire al collegio per la deliberazione della sentenza.
Visti gli artt. 337bis s.s. c.c. il tribunale osserva che le statuizioni concernenti il collocamento e le visite rispettano il principio di bigenitorialità, mentre quelle concernenti il mantenimento tengono conto dei redditi di ciascuna parte e del tempo trascorso dalle minori con ciascun genitore, oltre che della circostanza che il padre continuerà a versare metà della rata del mutuo della casa familiare assegnata alla madre e ha rinunciato a percepire la propria quota di assegno unico;
non si ravvisano ulteriori profili di contrasto con le norme imperative e l'ordine pubblico;
pertanto, il tribunale ritiene di disporre in conformità del predetto accordo.
Ai sensi dell'art. 92 c.p.c., stante la volontà delle parti e in assenza di soccombenza, si dispone infine la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile RG 882
2024, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, dispone in conformità dell'accordo raggiunto dalle parti all'udienza del 10 dicembre 2024 e compensa interamente le spese di lite.
11/12/2024
La giudice rel. Il Presidente
dott. Margherita Cerizza dott. Andrea Carli