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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 31/01/2025, n. 100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 100 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRIESTE
SEZIONE CIVILE
In persona del giudice Sabrina Cicero
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1511 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 ritenuta in decisione ritenuta in decisione su conclusioni precisate nel termine assegnato ex art. 127ter c.p.c.
TRA
, con l'avv. Giancarlo AUGUSTO del foro di Trieste Parte_1
ATTORE
E in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'avv.to Controparte_1
Luca VECCHIONI del foro di Trieste
CONVENUTA
E
; Controparte_2
CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: risarcimento danni da sinistro stradale.
CONCLUSIONI
Nel termine assegnato anche ex art. 127ter c.p.c. le parti così rispettivamente concludevano:
Per l'attore:
“in via cautelare urgente sentite le parti e constatati i gravi elementi di responsabilità a carico della signora
, assegnare all'attore, a carico solidale dei convenuti, con ordinanza Controparte_2
1 immediatamente esecutiva, la somma di € 359.996,76 in base all'art.147 d.lgs.7.9.2005,
n.209 o la provvisionale di € 225.000,00 in base all'art.5 l.21.2.2006, n.102, o le diverse ritenute di giustizia, già considerato l'acconto di € 67.000 versato ante causam.
- nel merito
Accertare e dichiarare l'esclusiva, o in subordine concorrente, responsabilità della sig.ra nella causazione del sinistro descritto in narrativa, e per l'effetto Controparte_2
condannarla in solido con in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, ciascuno per il proprio titolo, al risarcimento di tutti i danni subiti dal sig.
quantificati in € 449.995,95 o la diversa somma ritenuta di giustizia, Parte_1
al lordo di quanto corrisposto, oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data del sinistro, nonché al risarcimento delle spese di assistenza legale in sede stragiudiziale.
Con vittoria delle spese di lite e condanna di al pagamento di una Controparte_1
somma in base all'art.96, 3° co. c.p.c., anche in relazione all'art.4 d.l. 12.9.2014, n.132, conv. in l.10.11.2014, n.162, con trasmissione di copia della sentenza all'IVASS per gli accertamenti previsti dall'art.148, 10° co. d.lgs. 209/05.
- in via istruttoria
A) Rinnovarsi la ctu sulla dinamica dell'incidente con sostituzione del consulente nominato, rimettendo all'Ecc.mo Tribunale un approfondimento della condotta dell'ing. alla stregua dell'art.64 c.p.c.; CP_3
B) in subordine, disporsi la convocazione a chiarimenti del ctu sui punti 4-5-6-7 di cui alle note scritte ex art.127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 18.4.2023;
C) ammettersi le prove dirette richieste nella seconda memoria ex art.183, 6° co. c.p.c. datata 3.6.2022 (lettere A, C, D, E delle conclusioni in via istruttoria) e, in caso di denegata ammissione di quelle avversarie, di cui si contesta ammissibilità e rilevanza come in memoria ex art.183, 6° co., n.3 c.p.c. del 24.6.2022, ammettersi prova contraria come da memoria da ultimo citata, pp.6-7-8.
Riguardo alle istanze istruttorie, si ritiene, pur rimettendo all'Ecc.mo Tribunale la valutazione, che i seguenti capitoli della prova per interrogatorio e testi formulata nella seconda memoria ex art.183, 6° co., n.2 c.p.c. sub lettera A sono provati documentalmente o comunque non contestati: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
38, 39, 40, 41, 42.”
Per la convenuta Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria o diversa istanza,
2 IN VIA PRINCIPALE
Respingersi la pretesa attorea, siccome infondata in fatto ed in diritto e/o comunque del tutto indimostrata, anche tenuto conto del fatto colposo ascrivibile al conducente del veicolo attoreo ex art. 1227 c.c. e delle somme già rimesse ante causam all'attore, da rivalutarsi alla data della sentenza.
Con vittoria di diritti, onorari e spese di causa.
IN VIA ISTRUTTORIA
Senza alcuna inversione dell'onus probandi attoreo, si chiede disporsi prova per testi ed interpello formale dell'attore sulle seguenti circostanze, da intendersi in forma interrogativa e precedute da “Vero che”:
1) in data 13.08.2014, verso le ore 18.14 circa, la SI.ra , alla Controparte_2
guida della sua vettura Mercedes tg. BR371ZM, percorreva Via della Pietà di direzione di Via Rossetti;
2) giunta all'intersezione con quest'ultima strada, si fermava in corrispondenza della segnaletica orizzontale di dare la precedenza, posta alla fine di Via della Pietà;
3) da quella posizione, la visuale su Via Rossetti della SI.ra era impedita;
CP_2
4) in particolare, all'altezza della suindicata intersezione, Via della Pietà è in salita
(rispetto a Via Rossetti);
5) inoltre, alla sinistra dell'intersezione - rispetto alla direzione della Mercedes - erano presenti i cassonetti dell'immondizia e dei veicoli parcheggiati su Via Rossetti a ridosso dell'incrocio in parola;
6) la conducente dell'autovettura, visionato lo specchio parabolico senza notare il sopraggiungere di alcun veicolo, ripartiva in avanti lentamente, fermandosi subito dopo
e poco più avanti con lo sguardo rivolto alla sua sinistra;
7) ad una notevole distanza, sopraggiungeva tenendo l'estrema destra della carreggiata il motociclo attoreo tg. DY18055 condotto dal SI. che andava a Parte_1
colpire lo spigolo anteriore sinistro della Mercedes ancora ferma;
8) la motocicletta condotta dal SI. sopraggiungeva a velocità elevata;
Parte_1
9) l'autovettura Mercedes - che subiva l'impatto del centauro - riportava “danni di un certo rilievo”, giusto documento che si rammostra (doc. 4);
10) il motociclo riportava “danni ingenti” e, in particolare, la “Torsione/Deformazione del telaio”, giusto documento che si rammostra (doc. 4);
3 11) la diagnosi all'ingresso nosocomiale del SI. era “politrauma, trauma Parte_1 cranico commotivo in ETILISMO ACUTO”, giusto documento che si rammostra (pag. 1 cartella clinica, doc. 2 attoreo);
12) al SI. era riscontrato un tasso alcolemico al momento dell'incidente Parte_1
pari a 1,94 g/l, giusto documento che si rammostra (doc. 4);
13) in data 05.05.2022, Lei vedeva il SI. recarsi al chiosco Parte_1 denominato “Balota Beach” sito in Via Trieste, Muggia;
14) nell'occasione, vedeva il SI. indossare guanti da lavoro, Parte_1
uscire dal chiosco, recarsi verso la propria autovettura, prelevare una cassetta degli attrezzi e rientrare nel chiosco, giuste fotografie che si rammostrano, doc. 5 sub A e B);
15) in particolare, vedeva il SI. eseguire lavorazioni edili Parte_1 all'interno del chiosco;
16) inoltre, nel frangente, notava il SI. spostare autonomamente Parte_1
un mobile alto 1,70 metri, giusta fotografia che si rammostra (doc. 5, sub C);
17) in data 4 maggio 2022, presso l'esercizio commerciale Bar H di Viale XX
Settembre, Trieste, visionava l'autovettura del SI. (una VW Golf tg. Parte_2
GK722RZ) ed accertava che al suo interno, sui sedili posteriori, era presente materiale da lavoro (cassette degli attrezzi, cavi, prese di corrente, nastro isolante…), giusta fotografia che si rammostra (doc. 6).
S'indicano quali testimoni: la SInora , Via Revoltella 14, Trieste;
Testimone_1
la SInora , Via Pascoli 41, Trieste;
Testimone_2
l'Agente Scelto L. Bianco, matricola 403, c/o il Nucleo Infortunistica Stradale della
Polizia Locale di Trieste;
l'Agente Scelto D. Vesnaver, matricola 466, c/o il Nucleo Infortunistica Stradale della
Polizia Locale di Trieste;
il SInor Via Aldegardi 28/B, Trieste (capitoli 13 usque 17).” Tes_3
MOTIVI della DECISIONE
Premessa
Con atto di citazione depositato in data 28 maggio 2021, ha Parte_1 convenuto avanti all'intestato Tribunale e in Controparte_2 Controparte_1
qualità, rispettivamente, di responsabile civile e relativa Compagnia assicurativa, al fine
4 di sentire accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità della nel sinistro CP_2
occorsogli in data 13 agosto 2014, con conseguente condanna al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, in solido fra i convenuti.
Ha rappresentato l'attore come quel giorno, attorno alle ore 18.15, stesse percorrendo via Rossetti alla guida del motociclo tg. DY18055 di proprietà di , CP_4
assicurato per RCA con la società Controparte_5
allorché, giunto all'altezza della laterale destra di via della Pietà, l'odierna
[...]
convenuta ometteva di dargli la precedenza, nonostante la presenza Controparte_2
della relativa segnaletica sia orizzontale che verticale, impattando così con la propria vettura Mercedes A tg. BR371ZM con il motociclo dal lui condotto.
Il D'OL provava a frenare, tuttavia i tentativi di evitare la collusione si rivelavano vani, tanto è vero che egli rovinava a terra sul fianco destro e batteva contro la sezione anteriore sinistra dell'auto antagonista;
caduta cui seguiva l'intervento sul posto dell'ambulanza e degli Agenti della Polizia Locale, i quali comminavano alla la sanzione amministrativa ex art. 145, co. 4 e 10 d.lgs. n. 285/1992 ed al CP_2
D'OL la sanzione ex art. 186 co. 2 del medesimo testo normativo.
A causa della caduta l'abbigliamento indossato, il casco ed il telefono cellulare riportavano danni per il valore complessivo di euro 544,00, mentre l'uomo veniva trasportato presso l'Ospedale di Cattinara, ove gli veniva diagnosticato un “politrauma della strada;
ricoverato in medicina d'urgenza e trasferito in clinica ortopedica il
15.8.2014; trauma cranico commotivo, frattura pluriframmentaria tibia e perone prossimale destro + frattura scapola destra”. Veniva dunque sottoposto ad intervento chirurgico in data 22 agosto 2014 per “riduzione e sintesi della frattura tibiale”, seguito da terapie e visite mediche e, dal 27 al 29 novembre 2017, ad un secondo intervento per la rimozione dei mezzi di sintesi, con il protrarsi delle visite mediche e delle terapie sino all'anno 2020.
Per il danno subito, in data 12 giugno 2016 riconosceva all'attore CP_1
l'importo di euro 62.000,00, ravvisando nelle ragioni del sinistro un concorso di colpa della;
il successivo 26 giugno 2019, con l'ulteriore importo di euro CP_2
5.000,00 venivano indennizzate anche le spese mediche;
somme tutte che l'attore tratteneva a titolo di acconto.
Il , che riveste la qualifica di “elettronico controlli industriali” e che, alla Parte_1 data del sinistro, lavorava in nero con un'entrata asserita di circa 1.400,00 euro mensili, ha anche lamentato come a seguito dell'infortunio non sia più riuscito a reperire
5 un'attività lavorativa;
nello specifico, ha rappresentato come il 31 luglio 2014 avesse sostenuto un colloquio di lavoro presso una ditta per il ruolo di operaio specializzato elettricista di terzo livello NL (il cui reddito annuo corrispondente, all'epoca, era pari ad euro 20.076,85) cui però a causa dell'incidente non era più seguita l'assunzione.
L'attore ha riportato di aver dovuto rinunciare anche ad un'altra opportunità di lavoro alle dipendenze di un'impresa di impianti elettrici, con una prospettata retribuzione di euro 2.000,00-2.500,00 mensili.
L'attore ha dunque calcolato le varie poste di danno come segue:
• danno materiale: euro 550,00;
• spese mediche: euro 21.976,60 + euro 47,10;
• lucro cessante per redditi da lavoro: euro 281.086,85;
• mancato versamento dei contributi: euro 126.399,96;
• spese di assistenza legale stragiudiziale: euro 2.000,00;
• danno biologico:
- itt al 100% per 27 giorni x euro 120,00: euro 3.240,00
- itp al 50% per 370 giorni x euro 120,00: euro 22.200,00
- ip 29%, età 44: euro 136.923,00 cui aggiungere una personalizzazione del danno pari al 30% degli importi in conseguenza dell'impossibilità di continuare a praticare attività sportiva, così formulando una richiesta risarcitoria complessiva di euro 449.995,95, o la diversa somma ritenuta di giustizia, al lordo di quanto già corrisposto dalla convenuta
Compagnia, oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data del sinistro, nonché al risarcimento delle spese di assistenza legale in sede stragiudiziale.
L'attore ha quindi instato in via istruttoria per l'esperimento di c.t.u. medico-legale, oltre che contabile circa il valore del lamentato danno da perdita di chance, e sull'entità dei danni materiali alle cose.
Ha inoltre chiesto che il Giudice volesse disporre in via cautelare urgente, ricorrendone i presupposti ex art. 147 d.lgs. n. 209/2005, il pagamento solidale a carico dei convenuti della somma di euro 400.000,00 o in alternativa della provvisionale di euro 260.000,00 ai sensi dell'art. 5 lg. n. 102/2006.
Si è costituita in giudizio contestando nell'an e nel quantum Controparte_1
quanto ex adverso descritto e dedotto, mentre è rimasta contumace. Controparte_2
La Compagnia ha innanzitutto proposto una diversa ricostruzione dell'evento dannoso, ribadendo la responsabilità concorsuale dei conducenti. Nello specifico, ha precisato
6 come il D'OL fosse sopraggiunto repentinamente e a forte velocità, tenendo la destra della carreggiata, mentre l'auto antagonista, non avendo visto alcun veicolo in avvicinamento nello specchio parabolico, era ripartita lentamente, fermandosi poco oltre la segnaletica orizzontale di dare la precedenza e risultando dunque ferma al momento dell'impatto con l'attore.
Inoltre, in tesi della convenuta, non sarebbe da trascurare la circostanza che il
D'OL fosse sotto effetto di sostanze alcoliche al momento del sinistro, con un tasso alcolemico presente nel sangue pari a 2,16 g/l, laddove il massimo consentito dalla legge è di 0,5 g/l. Tale stato psicofisico avrebbe dunque inciso nella condotta tenuta alla guida, soprattutto se si considera che la strada teatro del sinistro è particolarmente trafficata e puntellata di strade laterali che vi si immettono, nonché di attraversamenti pedonali e stalli per il parcheggio di veicoli su ambo i lati, tutte caratteristiche che richiederebbero, già perciò solo, una particolare attenzione alla guida come anche previsto dall'art. 141 C.d.S.
Rafforzerebbe ulteriormente la tesi della corresponsabilità il fatto che il mezzo del
, ed il medesimo, abbiano riportato danni ingenti, danni che Parte_1 Parte_1
si sarebbero potuti evitare se costui fosse stato lucido ed accorto, a prescindere dal livello di gravità della condotta colposa della controparte;
viene citata in proposito pronuncia della Suprema Corte secondo la quale “il mancato adeguamento alla condotta prescritta dal codice della strada che richiede una condotta di guida adeguata alle condizioni di tempo e di luogo, tale da consentire l'immediato arresto del mezzo o comunque l'adozione di efficace manovra di emergenza per il caso del palesarsi improvviso di ostacoli, implica la sussistenza del contributo causale dell'imputato, il quale, a causa del suo stato di ebrezza e dell'impoverimento da ciò derivante della capacità di pronta reazione, non ha saputo evitare l'ostacolo, comunque prevedibile”
(Cass. pen. n. 40269/2019), così richiamando il concetto di presunzione del concorso di colpa ex art. 2054 co. 2 c.c. in combinato disposto con l'art. 1227 c.c., presunzione che non sarebbe stata vinta nel caso di specie e che ribadirebbe, di conseguenza, la sussistenza di un concorso di colpa paritario tra i conducenti dei due veicoli.
Relativamente al quantum del risarcimento dei danni fisici accusati dall'attore, ne ha contestato l'effettiva sussistenza, prima che l'entità. Parte convenuta CP_1
ha infatti avversato l'esistenza di un nesso di causa tra l'evento ed i danni lamentanti, ritenuto non sufficientemente provato e non provabile attraverso l'invocata c.t.u., considerata esplorativa;
quanto al danno morale, nemmeno questo sarebbe stato
7 dimostrato, né l'attore avrebbe dimostrato di aver subito un lucro cessante e dunque nessun danno patrimoniale sarebbe ipotizzabile.
La Compagnia ha poi respinto, in ultima istanza, la richiesta di provvisionale, difettando la prova del fumus boni iuris e dello “stato di bisogno” richiesto dal Codice delle
Assicurazioni private, tantopiù in considerazione del fatto che il D'OL aveva già ricevuto un indennizzo complessivo di euro 67.000,00 da parte di CP_1
La causa, previo rigetto dell'istanza di concessione di provvisionale, è stata istruita mediante esperimento di c.t.u. dinamico-ricostruttiva e medico-legale e, ritenuta sufficientemente istruita, è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe, previa concessione dei termini per il deposito degli scritti conclusivi.
Sulle reiterate istanze istruttorie
Preliminarmente è opportuno rilevare come il procedimento in oggetto non necessiti di ulteriore attività istruttoria, posto che il materiale probatorio acquisito è più che sufficiente a delineare il contesto in cui si sono svolti i fatti e la natura dei rapporti tra le parti. Ragione per la quale vanno disattese le istanze istruttorie reiterate dalle parti ancora in sede di precisazione delle conclusioni.
Nel merito
Sull'an della pretesa
La domanda attorea è solo parzialmente fondata atteso che ad avviso del giudicante deve essere riconosciuto il concorso di colpa del danneggiato alla causazione del sinistro per una percentuale pari al 50%; la responsabilità del sinistro deve invece essere ascritta a per la restante misura del 50%. Controparte_2
Ed infatti, in esito alla esperita consulenza tecnica ricostruttivo-dinamica (“letti gli atti, esaminati ove possibile i veicoli, compiuti gli eventuali accertamenti in loco ritenuti opportuni, proceda il C.T.U. alla ricostruzione del sinistro, indicandone le modalità di accadimento, nonché i profili di colpa rispettivamente, ed eventualmente attribuibili ai conducenti i veicoli antagonisti in rapporto alle condotte di guida da ciascuno tenute”), alle cui risultanze il Giudice ritiene di poter aderire in quanto chiare, coerenti e convincenti (proprio per questo l'indagine non necessita di integrazione o rinnovazione alcuna) è emerso quanto segue.
Il C.T.U. ha appurato che, ferma restando la corresponsabilità della - CP_2
corresponsabilità che peraltro già in fase stragiudiziale aveva, per CP_1
8 l'appunto, riconosciuto in capo alla propria assicurata- l'odierno attore, dal canto suo:
“non ha regolato la propria velocità in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, fosse evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione, giusta l'art. 141, comma 1, “Velocità” del Codice della strada. 7) Non ha regolato la propria velocità in modo da conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile, stante l'art. 141, comma 2, “Velocità” del
Codice della strada. Non ha regolato la propria velocità giusta il fatto che percorreva una traiettoria su un tratto di strada attraversante una zona intensamente urbanizzata ed abitata, con pluralità di situazioni particolari, quali sono quelle conseguenti alla presenza di intersezioni, scuole, farmacie, esercizi commerciali, luoghi di culto, passi carrai, zone di carico/scarico, zone di raccolta di RSU,… in estrema sintesi: strada fiancheggiata su ambo i lati da una serie continua di edifici e di parcheggi, stante l'art.
141, comma 3, “Velocità” del Codice della strada. 9) Non ha considerato adeguatamente il segnale di obbligo, esistente in posizione regolamentare, rotondo con fondo blu, conforme alla fig. II. 081/c dell'articolo 122 del Regolamento di Attuazione del CDS, “Segnali di obbligo generico”, ben visibile da lontano, e che prescriveva (e prescrive) all'utenza che: LE DIREZIONI CONSENTITE SONO SOLAMENTE
DIRITTO E;
10) omettendo di prendere atto dell'avvertimento e della CP_6
contestuale ed intrinseca indicazione: ▪ della presenza di un incrocio con una strada laterale alla propria destra;
▪ e, quindi, della esistenza di punti di conflitto con le traiettorie di altri veicoli. 11) Non ha ridotto la propria velocità giusta il fatto che, anche nel tratto antecedente all'impatto, percorreva una traiettoria su un tratto di strada in prossimità di attraversamenti pedonali, stante l'art. 141, comma 4, “Velocità” del Codice della strada” (cfr. pagg. 16 e 17 della relazione depositata dall'ing. in CP_3
data 21 febbraio 2023).
Cionondimeno, anche la è stata ritenuta corresponsabile nella causazione CP_2
del sinistro: “la conducente del VEICOLO A AUTOVETTURA MERCEDES ha violato:
1) l'art. 145 Cds Precedenza, che ai commi 1 e 2, prescrive: Comma 1. I conducenti, approssimandosi ad una intersezione, devono usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti. Comma 2. Quando due veicoli stanno per impegnare una
9 intersezione, ovvero laddove le loro traiettorie stiano comunque per intersecarsi, si ha
l'obbligo di dare la precedenza a chi proviene da destra, salvo diversa segnalazione”
(pag. 15 della relazione cit.).
E dunque, a prescindere dalla circostanza che il D'OL si trovasse al momento del sinistro sotto effetto di sostanze alcoliche, emerge dalla C.T.U. come i due conducenti siano corresponsabili nella causazione del sinistro per una quota che pare al giudicante di poter individuare -sulla base dei riscontri tecnici e documentali- in misura pari al 50% ciascuno, in assenza di ulteriori elementi che consentano una diversa suddivisione delle percentuali di colpa.
Sul quantum della pretesa
Venendo all'accertamento e quantificazione del danno biologico e delle spese mediche,
è preliminarmente il caso di evidenziare che le conclusioni cui è pervenuto il CTU incaricato dott. sono sostanzialmente condivisibili ed idonee ad essere Persona_1
poste a fondamento della decisione, in quanto raggiunte sulla scorta della visita medico legale del danneggiato e dell'esame di documentazione acquisita in corso di causa;
ancora, le operazioni peritali si sono svolte nel pieno rispetto del principio del contraddittorio e le valutazioni del CTU risultano supportate da regole scientifiche medico legali condivise dalla comunità scientifica e sviluppate ed applicate secondo un percorso argomentativo immune da vizi logici.
Ebbene, l'esperita consulenza medico-legale ha appurato come “Non sussiste alcun dubbio sulla correlazione causale fra il quadro acuto e la dinamica dei fatti” quadro che si traduce in “inabilità temporanea assoluta: per le degenze dal 13.08 al 04.09.14 e dal 27.11. al 29.11.17; inabilità temporanea parziale: per 12 mesi a tasso medio del
50%”; quanto invece agli “esiti permanentemente menomativi della complessiva integrità psicofisica del soggetto periziato (danno biologico), anche con riferimento alla capacità lavorativa specifica): l'espressione semeiologica delle consistenti menomazioni legittimano il riconoscimento di postumi permanenti nella misura complessiva del 26% di riduzione dell'integrità psico-fisica” (cfr. relazione peritale depositata in data 19 marzo 2024, pagg. 12-15).
Applicando dunque i parametri delle Tabelle di AN (nella versione aggiornata al
2021) ai rilievi operati dal C.T.U. è possibile operare la seguente quantificazione del danno:
10 - sinistro occorso nell'agosto 2014 su uomo di anni 44 (minimo al giorno = 115,00 euro;
massimo = 173,00 euro)
- danno biologico permanente: 26%;
- i.t.t. 25 gg x 115,00 euro = 2.875,00
- i.t.p. 365 gg 115,00 euro x 50% = euro 20.987,50
Quanto al danno biologico permanente, occorre tener conto del fatto che il C.T.U. abbia riconosciuto un'invalidità permanente complessiva del 26%, per cui, applicate le
Tabelle del Tribunale di AN 2024 e tenuto conto dell'età dell'attore al momento del sinistro (anni 44), per il danno biologico permanente può essere riconosciuto, tenuto conto dell'incremento per la sofferenza soggettiva, l'importo di euro 131.236,00.
Complessivamente il danno biologico (permanente e temporaneo) dev'essere dunque liquidato in misura pari ad euro 155.098,50, in valuta attuale.
Nulla invece può essere riconosciuto a titolo di c.d. danno morale non essendo stata fornita alcuna prova da parte dell'attore, di “specifiche circostanze di fatto ulteriori e diverse da quelle ordinariamente discendenti dal fatto dedotto in giudizio (e dunque specifiche e peculiari al caso concreto) e dalle conseguenze lesive riscontrate a suo carico nel corso dell'istruttoria” (Cass. ord. n. 15084/2019).
Infine, sull'importo sopra indicato non si ritiene di applicare la maggiorazione correlata agli interessi compensativi. L'applicazione di tali interessi, come chiarito dalla più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 1111/20) è facoltativa per il Giudice, che può non riconoscerli laddove il danneggiato ometta di dedurre, rispetto al mancato godimento dell'importo risarcitorio, conseguenze dannose specifiche, non risarcibili mediante la mera rivalutazione. Nel caso di specie la domanda attorea non rispetta, neppure sul piano dell'allegazione, tale requisito.
Devono invece essere riconosciuti all'attore gli interessi moratori al saggio legale dalla sentenza al saldo, da aggiungersi all'importo in sorte capitale di euro 155.098,50 in valuta attuale.
Con riguardo ai danni patrimoniali, e segnatamente alle spese mediche, esse devono ritenersi accertate nell'importo di euro 14.969,19, così come riconosciuto dal CTU (cfr. pag. 18 della relazione). Tale importo, rivalutato dalla data del sinistro ad oggi, è pari ad euro 17.933,09, a cui devono essere aggiunti gli interessi legali di mora dalla sentenza al saldo. Anche su tale importo non si ritiene di riconoscere gli interessi compensativi, per le medesime ragioni sopra esposte.
11 Non possono essere invece ammesse a risarcimento ulteriori poste di danno patrimoniale.
Circa il danno da lucro cessante, asseritamente subito a causa del decremento della capacità lavorativa specifica, si osserva che sebbene il C.T.U. abbia riconosciuto una perdita della capacità lavorativa specifica attestata sul 60%, tale mero dato scientifico non è certamente sufficiente a determinare il diritto al risarcimento.
Il D'OL, infatti (e per sua stessa ammissione) al momento del sinistro era disoccupato, o meglio, lavorava “in nero”, come è possibile leggere anche nell'elaborato del consulente di parte attrice dott. (dimesso sub. doc. n. 59), oltre che Per_2 nell'attestato del Centro per l'impiego di Trieste dal quale risulta che l'attore avesse, alla data del 1° giugno 2022, una anzianità di disoccupazione di giorni 3530 dal 5 settembre 2012 (doc. n. 77 di parte attrice); conferma tale dato, ancora, il fatto che il
CUD allegato in atti sia relativo soltanto all'anno 2012, risalente dunque a due anni prima del sinistro.
In assenza di prova concreta del nesso causale tra la menomazione ed il conseguente danno economico, la perdita della capacità lavorativa rimane meramente potenziale.
Ebbene nel caso di specie non solo non è stato provato detto nesso causale, ma nemmeno il danno economico da lucro cessante che avrebbe originato. Non vale a superare tale prova il documento relativo alla “trasformazione contratto di lavoro a tempo indeterminato” da parte di “Interdomus” dimesso in atti (sub doc. 62), nel quale si legge che “il contratto di lavoro a tempo determinato stipulato in data 07.02.2012, con scadenza il 31.03.2012, viene trasformato alla data dell'01.04.2012 a tempo indeterminato”, apparendo evidente come tale assunzione non possa essere stata certamente impedita dalle lesioni riportate in seguito al sinistro, avvenuto soltanto il 13 agosto 2014.
Secondo acclarato insegnamento della giurisprudenza di legittimità (cui il Giudice ritiene di poter aderire) “la riduzione della capacità lavorativa specifica, infatti, non è soggetta ad automatismi e che il diritto al risarcimento del danno da perdita della capacità lavorativa specifica non sorge al solo verificarsi di una lesione della salute di non modesta entità ma è necessario che il lavoratore danneggiato fornisca idonea prova dell'effettiva contrazione del suo reddito (…) la Corte di Appello ha aggiunto che
“il M., proclive a svolgere la propria attività lavorativa percependo solo compensi "in nero", non è stato in grado di produrre in giudizio quel tipo di documentazione considerata idonea alla ricostruzione attendibile del reddito percepito da un lavoratore
12 autonomo prima di un infortunio subito"; inoltre, dato atto dell'onere generalizzato di documentare i redditi tramite produzione della relativa denuncia, ha affermato che Cont l'ammissione delle istanze istruttorie proposte dal per comprovare i propri precedenti redditi avrebbe comportato "un'indebita alterazione dell'onere della prova la quale, nella fattispecie, deve essere fornita in via documentale, dovendo l'interessato produrre le proprie denunce dei redditi precedenti l'evento lesivo in quanto documenti che contengono elementi di prova sul volume dei redditi prodotti che sono considerati suscettibili di pubblico riscontro” (cfr. Cass. ord. n. 26215/2023). Il CUD prodotto, come detto, attiene solamente all'anno 2012, ed evidenzia dunque la carenza della documentazione allegata dall'attore ai fini probatori.
Quanto al ventilato danno da perdita di chance, la giurisprudenza ne richiede una prova molto rigorosa, che non può essere assolta dalla generica “lettera di dichiarazione di assunzione non avvenuta” rilasciata in data 15 luglio 2016 e relativa ad un'assunzione che avrebbe avuto inizio nel settembre 2014; con ogni evidenzia, non si tratta di un contratto di lavoro e nemmeno di una proposta contrattuale, ma piuttosto di una mera dichiarazione rilasciata ex post.
Inoltre, tale presunto rapporto di lavoro non viene in alcun modo circostanziato, risultando sfornito di qualsivoglia elemento in ordine della retribuzione economica, né è dato sapere se sarebbe stato a termine o a tempo indeterminato o, ancora, l'esatta decorrenza dello stesso. Come detto, il documento reca la data del 15 luglio 2016, successiva di ben due anni al presunto periodo in cui il D' avrebbe dovuto in Pt_1
tesi attorea iniziare a lavorare (ovverossia nel settembre 2014) e dunque non è sufficiente a dimostrare l'esistenza di una chance poiché carente di quella “concreta ed effettiva possibilità di conseguire un determinato bene o risultato” che la caratterizza.
La chance, infatti, “non è una mera aspettativa di fatto, bensì deve tradursi nella concreta ed effettiva possibilità di conseguire un determinato risultato o un certo bene giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione, e che la sua perdita configura un danno concreto ed attuale commisurato alla possibilità perduta del risultato sperato” ed ancora “il soggetto che agisce per ottenere il risarcimento del danno da perdita di chance è tenuto ad allegare e provare l'esistenza dei suoi elementi costitutivi, ossia di una plausibile occasione perduta, del possibile vantaggio perso e del correlato nesso causale” (così Cass. ord. n. 25910/2023.)
La perdita di chance, ad ogni modo, non può essere valorizzata in astratto, ma è necessario, affinché diventi suscettibile di rilevanza giuridica, che di questa chance,
13 perduta, venga fornita altresì la prova del nocumento che avrebbe comportato;
del resto,
è in re ipsa come incomba sull'attore la prova del danno economico, come accade per ogni danno patrimoniale ai fini della risarcibilità. Anche a voler ammettere, infatti, la perdita di una chance, non sarebbe comunque possibile per il giudicante procedere ad un computo del risarcimento in assenza dell'esatta indicazione della retribuzione che il avrebbe percepito se il sinistro non si fosse verificato. Parte_1
Non è chiaro, inoltre, come avrebbe potuto il intraprendere tale nuovo Parte_1
rapporto lavorativo se, sempre a detta dell'attore, egli avrebbe dovuto già lavorare presso la “Interdomus” a tempo indeterminato dall'aprile 2012, come addotto proprio al fine di provare l'asserito danno da lucro cessante subito.
Complessivamente, deve essere riconosciuto all'attore l'importo di euro 173.031,59, già rivalutato ad oggi, inclusivo del danno biologico e delle spese mediche.
Dato il concorso dell'attore nella causazione dell'incidente, i convenuti devono rifondere in favore del il 50% di tale importo, pari cioè ad euro 86.515,79, Pt_3
oltre interessi moratori al saggio legale dalla sentenza al saldo.
Deve a questo punto darsi atto che l'attore, per circostanza pacifica ed incontestata, ha già ricevuto un acconto pari ad euro 67.000,00 per il sinistro in esame.
Tenendo conto di tale acconto, i convenuti devono essere condannati in solido a rifondere a l'importo di euro 19.515,79, rivalutato ad oggi, oltre Parte_1
interessi moratori al saggio legale dalla sentenza al saldo.
Sulle spese di lite
Considerato che le pretese risarcitorie dell'attore sono state riconosciute in un ammontare di gran lunga inferiore a quello richiesto e che in fase stragiudiziale la
Convenuta assicurazione versava acconto pari ad una cospicua parte dell'ammontare riconosciuto in questa sede, ritiene il giudicante che sussistano giusti motivi per dichiarare integralmente compensate fra le parti le spese di giudizio, ponendo definitivamente a carico solidale di tutte le parti le spese delle CC.TT.UU. medico- legale e dinamico - ricostruttiva (già liquidate con separati decreti).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così decide:
- accoglie parzialmente la domanda risarcitoria svolta da nei Parte_1
14 confronti di e e per l'effetto, accertata la Controparte_2 Controparte_1
concorrente responsabilità di nella causazione del sinistro stradale Controparte_2
del 13.8.2014, condanna e in persona del Controparte_2 Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, in solido fra loro, a pagare in favore di parte attrice la somma di euro 19.515,79, rivalutata ad oggi, oltre interessi moratori al saggio legale dalla sentenza al saldo;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
- pone definitivamente a carico solidale di tutte le parti le spese delle CC.TT.UU. medico- legale e dinamico - ricostruttiva (già liquidate con separati decreti).
Così deciso a Trieste, il 29 gennaio 2025
Il Giudice
Sabrina Cicero
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