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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 24/07/2025, n. 169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 169 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
N. 596/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA riunito in camera di consiglio nelle persone dei SI.ri magistrati: dott.ssa Monica BARCO Presidente dott. Claudio MICHELUCCI Giudice dott.ssa Maria Cristina PERSICO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa indicata promossa con ricorso congiunto depositato il 19/03/2025 da:
(C.F. ), nata il [...] in [...], e residente in [...]C.F._1
Paruzzaro (NO), Via S. Marcello, 1/P, rappresentata e difesa dall'avv. Mauro Carlo BONINI e dall'avv. Elisa PARISI, presso lo studio del primo elettivamente domiciliata in Arona, via Gramsci,
26, giusta procura rilasciata in calce al ricorso congiunto;
e
(C.F. ), nato a [...] il [...]e residente in [...]C.F._2
(NO), via S. Marcello n. 1/P, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra BETTAGNO presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Arona, c.so Repubblica, 34, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
RICORRENTI
e con l'intervento del PM sede
Oggetto: separazione e divorzio su domanda congiunta
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“con Sentenza non definitiva:
- DICHIARI la separazione personale dei coniugi e ai sensi dell'art. Parte_1 Parte_2
151, 1° comma, cod. civ.;
- ORDINI al Comune di Arona (NO) di annotare l'emananda Sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- OMOLOGHI le seguenti condizioni della separazione:
1) Affidamento e collocazione dei figli. Assegnazione dell'abitazione coniugale.
I figli minori e sono affidati congiuntamente ai genitori con collocazione presso la Per_1 Per_2 madre nella casa familiare sita in Paruzzaro (NO), Via S. Marcello n. 1/P, che viene assegnata alla
SI.ra con gli arredi ed elettrodomestici ivi presenti. Parte_1
2) Frequentazione dei figli nei fine settimana.
A settimane alterne, i figli staranno con il padre dal venerdì pomeriggio sino alle ore 18:00 della domenica;
qualora, e sin tanto che il pernottamento presso il padre procurasse ansia o disagio ai figli, il SI. riporterà i figli a casa della SI.ra entro le ore 22:00 del Parte_2 Parte_1 venerdì e/o del sabato, riprendendoli con sé alle ore 10:00 del giorno successivo;
durante i fine settimana in cui i figli staranno col padre, questi si impegna a far loro svolgere le attività connesse agli impegni scolastici.
3) Frequentazione infrasettimanale dei figli.
Durante il periodo scolastico il SI. potrà tenere con sé i figli un pomeriggio alla Parte_2 settimana sino alle ore 19:30, impegnandosi a far loro svolgere le attività connesse agli impegni scolastici;
al di fuori del periodo scolastico la frequentazione infrasettimanale potrà essere di due giorni, anche con pernottamento, sempre con rientro dei figli a casa della madre entro le ore 19:30 del medesimo giorno o di quello successivo.
4) Frequentazione dei figli nel giorno del loro compleanno.
Il giorno dei rispettivi compleanni (25 dicembre, ; 14 febbraio, , quale che sia il Per_1 Per_2 giorno della settimana in cui cadono, i figli staranno col padre o con la madre alternativamente a pranzo o a cena, secondo gli accordi che prenderanno i genitori.
5) Frequentazione dei figli durante il periodo pasquale e natalizio.
Ad anni alterni, i figli staranno con il padre il giorno di Pasqua o il lunedì dell'Angelo e il 26 dicembre o il 6 gennaio, sempre con rientro dei figli a casa della madre entro le ore 19:30; per il corrente anno i figli staranno con il padre il giorno di Pasqua ed il 26 dicembre.
6) Frequentazione dei figli durante le vacanze estive.
Durante le vacanze estive il padre potrà tenere con sé i figli per due settimane anche non consecutive nei mesi di luglio ed agosto;
fino al compimento del sesto anno di età di entrambi i bambini le settimane potranno essere consecutive con l'allontanamento presso il “luogo vacanza” solo per una delle due settimane previste, mentre durante l'altra settimana il padre potrà tenere con sé i bambini, anche durante la notte, ma con alloggiamento presso la sua abitazione.
Relativamente al pernottamento presso il padre vale quanto previsto per la frequentazione nei fine settimana;
i genitori si impegnano ad accordarsi circa l'individuazione delle settimane entro il 15 del mese di giugno di ciascun anno. La clausola per cui fino al compimento del sesto anno di età di entrambi i bambini le settimane di villeggiatura potranno essere consecutive con l'allontanamento presso il “luogo vacanza” solo per una delle due settimane previste trova applicazione anche per l'allontanamento dei figli con la madre.
7) Variazioni concordate sulla frequentazione dei figli.
I SIg.ri e si impegnano a concordare variazioni nella frequentazione Parte_1 Parte_2 dei figli, sopravvenendo esigenze personali o dei figli.
8) Contributo ordinario per il mantenimento dei figli.
Il SI. verserà alla SI.ra , a titolo di contributo al mantenimento dei Parte_2 Parte_1 figli l'importo mensile di € 550,oo (€ 275,oo per ciascuno di essi), somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di gennaio 2025, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat del costo vita;
non appena depositato il presente ricorso, farà quanto necessario perché l'«Assegno Unico e Universale» (A.U.U. di cui al D.Lgs. n.
230/2021) – oggi accreditato a suo favore – venga integralmente riconosciuto a favore della SI.ra con decorrenza dal mese di gennaio 2025; medesimo impegno assume il SI. Parte_1 [...] in relazione ad altre provvidenze di inclusione e sostegno alla famiglia e alla genitorialità Pt_2 che dovessero essere approvate in futuro;
9) Spese straordinarie per il mantenimento dei figli.
Il SI. e la SI.ra si faranno carico – rispettivamente al 60% ed al Parte_2 Parte_1
40% – delle spese extra assegno relative ai figli, e precisamente:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo, anche nel caso di scuola privata;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, anche nel caso di scuola privata;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa all'eventuale programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
- PRENDA ATTO che:
10) Il SI. ha già lasciato la casa coniugale e trovato nuova abitazione in Comune di Parte_2
Massino Visconti;
11) Il SI. , nell'intento comune ai coniugi di regolare le loro posizioni personali e Parte_2 patrimoniali a seguito della crisi familiare, si impegna a sottoscrivere atto notarile comportante il riconoscimento o il trasferimento della quota di ½ a sé intestata della proprietà dell'immobile costituente la casa coniugale e sue pertinenze (porzione di fabbricato (da terra a cielo) bifamiliare ad uso abitazione (villetta) articolata su tre piani collegati da scala interna e composta da: (a piano seminterrato) tre cantine, lavanderia, ripostiglio, locale caldaia nonché l'autorimessa
(pertinenziale); (a piano terra) soggiorno, cucina, camera, cabina armadio, bagno, disimpegno, terrazzo e portico;
(a piano primo) locali sottotetto (non abitabili) e disimpegno, il tutto con annessa area pertinenziale esclusiva.
L'immobile è censito nel Catasto Fabbricati del Comune di Paruzzaro come segue:
- Foglio 18, mappale 1296, subalterno 1, Via S. Marcello n.1/P, piani S1-T-1, cat. A/7, classe 1, cons.
7,5 vani, s.c. totale 140 metri quadrati, rendita proposta euro 716,58, - Foglio 18, mappale 1296, subalterno 2, Via S. Marcello n.1/P, piano S1, cat. C/6, classe 2, cons. 33 metri quadrati, s.c. totale 38 metri quadrati, rendita proposta euro 97,15. L'area di sedime e l'annessa area pertinenziale risultano distinte nel Catasto Terreni del Comune di Paruzzaro al Foglio 18, mappale 1296, ente urbano, are 5,30, senza redditi. Alla villetta spetta e compete l'area pertinenziale adibita a strada di accesso, distinta nel Catasto Terreni del Comune di Paruzzaro come segue: - Foglio 18, mappale
924, cast. frutto, classe U, are 0.15, reddito domenicale euro 0,01, reddito agrario euro 0,01; - Foglio
18, mappale 925, cast. frutto, classe U, are 0.21, reddito domenicale euro 0,01, reddito agrario euro
0,01; - Foglio 18, mappale 1009, seminativo arborato, classe 3, are 3.42, reddito domenicale euro
1,15, reddito agrario euro 1,77; - Foglio 18, mappale 1013, seminativo, classe 3, are 1.12, reddito domenicale euro 0,38, reddito agrario euro 0,58; - Foglio 18, mappale 1016, cast. frutto, classe U, are 0.13, reddito domenicale euro 0,01, reddito agrario euro 0,01. Il tutto è meglio descritto nell'atto di compravendita immobiliare a rogito Notaio in data 8 aprile 2019 - Rep. n. 60.581 / Racc. Per_3
n. 13.328) a favore della SI.ra , senza corrispettivo, dando atto che l'acquisto avvenne Parte_1 con provvista proveniente esclusivamente dalla famiglia della SI.ra Parte_1
L'atto di riconoscimento o trasferimento della proprietà dovrà avvenire senza ritardo rispetto alla data della Sentenza di separazione e nelle forme che il Notaio rogante – sin d'ora individuato nella
Dott.ssa di Borgomanero – riterrà più opportune alla bisogna: a tal fine i Testimone_1 coniugi, a seguito del deposito del presente ricorso, prenderanno prontamente contatto con il Notaio per le incombenze del caso.
Le spese dell'atto saranno sopportate in pari misura da entrambi i coniugi.
* * *
I sottoscritti inoltre
CHIEDONO che, pronunciata la sentenza di separazione, la causa sia rimessa al Giudice Relatore affinché fissi alle parti il termine per il deposito delle note scritte ex art. 127ter, 2°comma, c.p.c. – con scadenza a data successiva a 6 mesi decorrenti dal termine per la scadenza delle note scritte per la fase della separazione – con le quali le parti dichiareranno di non volersi riconciliare e, all'esito, rimetta nuovamente la causa in decisione affinché il Collegio relativamente allo scioglimento del matrimonio con Sentenza definitiva:
- DICHARI lo scioglimento del matrimonio tra di loro contratto il 17 novembre 2018 ad Arona (NO), ivi trascritto nei Registri degli Atti di Matrimonio dell'anno 2018 al n. 32, Parte I, Ufficio 1;
- ORDINI al Comune di Arona (NO) di annotare l'emananda Sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- DICHIARI compensate le spese legali dell'intera procedura;
- OMOLOGHI le seguenti condizioni: 1) Affidamento e collocazione dei figli. Assegnazione dell'abitazione coniugale.
I figli minori e sono affidati congiuntamente ai genitori con collocazione presso la Per_1 Per_2 madre nella casa familiare sita in Paruzzaro (NO), Via S. Marcello n. 1/P, che viene assegnata alla
SI.ra con gli arredi ed elettrodomestici ivi presenti. Parte_1
2) Frequentazione dei figli nei fine settimana.
A settimane alterne, i figli staranno con il padre dal venerdì pomeriggio sino alle ore 18:00 della domenica;
qualora, e sin tanto che il pernottamento presso il padre procurasse ansia o disagio ai figli, il SI. riporterà i figli a casa della SI.ra entro le ore 22:00 del Parte_2 Parte_1 venerdì e/o del sabato, riprendendoli con sé alle ore 10:00 del giorno successivo;
durante i fine settimana in cui i figli staranno col padre, questi si impegna a far loro svolgere le attività connesse agli impegni scolastici.
3) Frequentazione infrasettimanale dei figli.
Durante il periodo scolastico il SI. potrà tenere con sé i figli un pomeriggio alla Parte_2 settimana sino alle ore 19:30, impegnandosi a far loro svolgere le attività connesse agli impegni scolastici;
al di fuori del periodo scolastico la frequentazione infrasettimanale potrà essere di due giorni, anche con pernottamento sempre con rientro dei figli a casa della madre entro le ore 19:30 del giorno successivo o del medesimo giorno.
4) Frequentazione dei figli nel giorno del loro compleanno.
Il giorno dei rispettivi compleanni (25 dicembre, ; 14 febbraio, , quale che sia il Per_1 Per_2 giorno della settimana in cui cadono, i figli staranno col padre o con la madre alternativamente a pranzo o a cena, secondo gli accordi che prenderanno i genitori.
5) Frequentazione dei figli durante il periodo pasquale e natalizio.
Ad anni alterni, i figli staranno con il padre il giorno di Pasqua o il lunedì dell'Angelo e il 26 dicembre o il 6 gennaio, sempre con rientro dei figli a casa della madre entro le ore 19:30; per il corrente anno i figli staranno con il padre il giorno di Pasqua ed il 26 dicembre.
6) Frequentazione dei figli durante le vacanze estive.
Durante le vacanze estive il padre potrà tenere con sé i figli per due settimane anche non consecutive nei mesi di luglio ed agosto;
fino al compimento del sesto anno di età di entrambi i bambini le settimane potranno essere consecutive con l'allontanamento presso il “luogo vacanza” solo per una delle due settimane previste, mentre durante l'altra settimana il padre potrà tenere con sé i bambini, anche durante la notte, ma con alloggiamento presso la sua abitazione.
Relativamente al pernottamento presso il padre vale quanto previsto per la frequentazione nei fine settimana;
i genitori si impegnano ad accordarsi circa l'individuazione delle settimane entro il 15 del mese di giugno di ciascun anno. La clausola per cui fino al compimento del sesto anno di età di entrambi i bambini le settimane di villeggiatura potranno essere consecutive con l'allontanamento presso il “luogo vacanza” solo per una delle due settimane previste trova applicazione anche per l'allontanamento dei figli con la madre.
7) Variazioni concordate sulla frequentazione dei figli.
I SIg.ri e si impegnano a concordare variazioni nella frequentazione Parte_1 Parte_2 dei figli, sopravvenendo esigenze personali o dei figli.
8) Contributo ordinario per il mantenimento dei figli.
Il SI. verserà alla SI.ra , a titolo di contributo al mantenimento dei Parte_2 Parte_1 figli l'importo mensile di € 550,oo (€ 275,oo per ciascuno di essi) – o quello maggiore risultante dalla rivalutazione dell'importo convenuto in sede di separazione – somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat del costo vita;
non appena depositato il presente ricorso, farà quanto necessario perché l'«Assegno
Unico e Universale» (A.U.U. di cui al D.Lgs. n. 230/2021) – oggi accreditato a suo favore – venga integralmente riconosciuto a favore delle SI.ra con decorrenza dal mese di gennaio Parte_1
2025; medesimo impegno assume il SI. in relazione ad altre provvidenze di inclusione Parte_2
e sostegno alla famiglia e alla genitorialità che dovessero essere approvate in futuro;
9) Spese straordinarie per il mantenimento dei figli.
Il SI. e la SI.ra si faranno carico – rispettivamente al 60% ed al Parte_2 Parte_1
40% – delle spese extra assegno relative ai figli, e precisamente: - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale, ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo, anche nel caso di scuola privata;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, anche nel caso di scuola privata;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa all'eventuale programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); - spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida
(corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso, depositato il 19/03/2025, e premesso di avere Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio in Arona (NO) il 17/11/2018, hanno chiesto, con domanda congiunta, ai sensi dell'art. 473 bis p. 51 cpc, di dichiararsi la loro separazione personale.
Dichiarato di non volersi riconciliare, hanno, altresì, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Con le successive note scritte hanno confermato le condizioni concordate.
Le condizioni di separazione concordate tra i coniugi consentono l'accoglimento della domanda, essendo tra loro cessata la comunione materiale e spirituale.
Il Tribunale, rilevato che le formalità prescritte sono state tutte osservate, ritenuto che le condizioni concordate non trovano ostacolo nella legge e non si pongono in contrasto con l'interesse della prole, stima sussistenti i presupposti per l'accoglimento della concorde e congiunta domanda di separazione.
Va, altresì, dato atto che il ricorrente ha già lasciato la casa coniugale e trovato nuova Parte_2 abitazione in Comune di Massino Visconti;
che il ricorrente , nell'intento comune ai Parte_2 coniugi di regolare le loro posizioni personali e patrimoniali a seguito della crisi familiare, si impegna a sottoscrivere atto notarile comportante il riconoscimento o il trasferimento della quota di ½ a sé intestata della proprietà dell'immobile costituente la casa coniugale e sue pertinenze (porzione di fabbricato (da terra a cielo) bifamiliare ad uso abitazione (villetta) articolata su tre piani collegati da scala interna e composta da: (a piano seminterrato) tre cantine, lavanderia, ripostiglio, locale caldaia nonché l'autorimessa (pertinenziale); (a piano terra) soggiorno, cucina, camera, cabina armadio, bagno, disimpegno, terrazzo e portico;
(a piano primo) locali sottotetto (non abitabili) e disimpegno, il tutto con annessa area pertinenziale esclusiva.
L'immobile è censito nel Catasto Fabbricati del Comune di Paruzzaro come segue:
- Foglio 18, mappale 1296, subalterno 1, Via S. Marcello n.1/P, piani S1-T-1, cat. A/7, classe 1, cons.
7,5 vani, s.c. totale 140 metri quadrati, rendita proposta euro 716,58, - Foglio 18, mappale 1296, subalterno 2, Via S. Marcello n.1/P, piano S1, cat. C/6, classe 2, cons. 33 metri quadrati, s.c. totale
38 metri quadrati, rendita proposta euro 97,15. L'area di sedime e l'annessa area pertinenziale risultano distinte nel Catasto Terreni del Comune di Paruzzaro al Foglio 18, mappale 1296, ente urbano, are 5,30, senza redditi. Alla villetta spetta e compete l'area pertinenziale adibita a strada di accesso, distinta nel Catasto Terreni del Comune di Paruzzaro come segue: - Foglio 18, mappale 924, cast. frutto, classe U, are 0.15, reddito domenicale euro 0,01, reddito agrario euro 0,01; - Foglio 18, mappale 925, cast. frutto, classe U, are 0.21, reddito domenicale euro 0,01, reddito agrario euro 0,01;
- Foglio 18, mappale 1009, seminativo arborato, classe 3, are 3.42, reddito domenicale euro 1,15, reddito agrario euro 1,77; - Foglio 18, mappale 1013, seminativo, classe 3, are 1.12, reddito domenicale euro 0,38, reddito agrario euro 0,58; - Foglio 18, mappale 1016, cast. frutto, classe U, are
0.13, reddito domenicale euro 0,01, reddito agrario euro 0,01. Il tutto è meglio descritto nell'atto di compravendita immobiliare a rogito Notaio in data 8 aprile 2019 - Rep. n. 60.581 / Racc. n. Per_3
13.328) a favore della ricorrente, senza corrispettivo, dando atto che l'acquisto Parte_1 avvenne con provvista proveniente esclusivamente dalla famiglia della ricorrente Parte_1
L'atto di riconoscimento o trasferimento della proprietà dovrà avvenire senza ritardo rispetto alla data della Sentenza di separazione e nelle forme che il Notaio rogante – sin d'ora individuato nella Dott.ssa di Borgomanero – riterrà più opportune alla bisogna: a tal fine i coniugi, a seguito Testimone_1 del deposito del presente ricorso, prenderanno prontamente contatto con il Notaio per le incombenze del caso. Le spese dell'atto saranno sopportate in pari misura da entrambi i coniugi.
Inoltre, con il ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art 473bis.49 cpc, le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le conclusioni connesse a tale pronuncia.
Non essendo, tale domanda, ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art 3,
n. 2 lett b) della legge 898/70 e successive modifiche, la causa deve essere rimessa sul ruolo innanzi al giudice relatore, affinchè questi- trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art 127ter, 5° comma, cpc, dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte- provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art 2 della legge n.
898/70.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
A tal proposito il collegio sin d'ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza delle allegazioni di fatti nuovi ai sensi dell'art
473bis.19, 2° comma, cpc. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il tribunale rigetterà la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti la prole e i rapporti economici di cui all'art 473bis.51 2° comma cpc
PQM
il Tribunale di Verbania, non definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la separazione personale tra e uniti in Parte_1 Parte_2 matrimonio in Arona (NO), in data 17.11.2018;
- affida i figli minori e congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione Per_1 Per_2 presso la madre nella casa familiare sita in Paruzzaro (NO), Via S. Marcello n. 1/P,
- assegna la casa familiare sita in Paruzzaro (NO), Via S. Marcello n. 1/P, alla madre
[...] on gli arredi ed elettrodomestici ivi presenti;
Pt_1
- dà facoltà ai genitori di vedere e tenere con sé i figli minori, secondo le indicazioni:
Frequentazione dei figli nei fine settimana:
A settimane alterne, i figli staranno con il padre dal venerdì pomeriggio sino alle ore 18:00 della domenica;
qualora, e sin tanto che il pernottamento presso il padre procurasse ansia o disagio ai figli, il padre riporterà i figli a casa della madre entro le ore 22:00 del venerdì e/o del sabato, riprendendoli con sé alle ore 10:00 del giorno successivo;
durante i fine settimana in cui i figli staranno col padre, questi si impegna a far loro svolgere le attività connesse agli impegni scolastici.
Frequentazione infrasettimanale dei figli:
Durante il periodo scolastico il padre potrà tenere con sé i figli un pomeriggio alla settimana sino alle ore 19:30, impegnandosi a far loro svolgere le attività connesse agli impegni scolastici;
al di fuori del periodo scolastico la frequentazione infrasettimanale potrà essere di due giorni, anche con pernottamento sempre con rientro dei figli a casa della madre entro le ore 19:30 del giorno successivo o del medesimo giorno.
Frequentazione dei figli nel giorno del loro compleanno: Il giorno dei rispettivi compleanni (25 dicembre, ; 14 febbraio, , quale che sia Per_1 Per_2 il giorno della settimana in cui cadono, i figli staranno col padre o con la madre alternativamente a pranzo o a cena, secondo gli accordi che prenderanno i genitori.
Frequentazione dei figli durante il periodo pasquale e natalizio:
Ad anni alterni, i figli staranno con il padre il giorno di Pasqua o il lunedì dell'Angelo e il 26 dicembre o il 6 gennaio, sempre con rientro dei figli a casa della madre entro le ore 19:30; per il corrente anno i figli staranno con il padre il giorno di Pasqua ed il 26 dicembre.
Frequentazione dei figli durante le vacanze estive:
Durante le vacanze estive il padre potrà tenere con sé i figli per due settimane anche non consecutive nei mesi di luglio ed agosto;
fino al compimento del sesto anno di età di entrambi i bambini le settimane potranno essere consecutive con l'allontanamento presso il “luogo vacanza” solo per una delle due settimane previste, mentre durante l'altra settimana il padre potrà tenere con sé i bambini, anche durante la notte, ma con alloggiamento presso la sua abitazione.
Relativamente al pernottamento presso il padre vale quanto previsto per la frequentazione nei fine settimana;
i genitori si impegnano ad accordarsi circa l'individuazione delle settimane entro il 15 del mese di giugno di ciascun anno. La clausola per cui fino al compimento del sesto anno di età di entrambi i bambini le settimane di villeggiatura potranno essere consecutive con l'allontanamento presso il “luogo vacanza” solo per una delle due settimane previste trova applicazione anche per l'allontanamento dei figli con la madre.
Variazioni concordate sulla frequentazione dei figli:
I genitori, e dovranno concordare variazioni nella Parte_1 Parte_2 frequentazione dei figli, sopravvenendo esigenze personali o dei figli.
- pone a carico del padre, l'obbligo di corrispondere alla madre, a titolo di contributo al mantenimento dei figli l'importo mensile di € 550,00 (€ 275,00 per ciascuno di essi), somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di gennaio 2025, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat del costo vita;
il padre dovrà fare quanto necessario perché l'«Assegno Unico e Universale» (A.U.U. di cui al D.Lgs. n. 230/2021) – oggi accreditato a suo favore – venga integralmente riconosciuto a favore della madre, con decorrenza dal mese di gennaio 2025; medesimo Parte_1 obbligo avrà il medesimo in relazione ad altre provvidenze di inclusione e sostegno alla famiglia e alla genitorialità che dovessero essere approvate in futuro;
pone, inoltre, a carico di entrambi i genitori, l'obbligo di farsi carico – rispettivamente al 60% il padre ed al 40% la madre – delle spese extra assegno relative ai figli, e precisamente: - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio
Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo, anche nel caso di scuola privata;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, anche nel caso di scuola privata;
d) dotazione informatica
(pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa all'eventuale programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post- universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, perché provveda alle annotazioni di legge.
Provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore dr.ssa PERSICO.
Così deciso in Verbania il 17/7/2025
Il Giudice rel. dott.ssa Maria Cristina PERSICO
Il Presidente
dott.ssa Monica BARCO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA riunito in camera di consiglio nelle persone dei SI.ri magistrati: dott.ssa Monica BARCO Presidente dott. Claudio MICHELUCCI Giudice dott.ssa Maria Cristina PERSICO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa indicata promossa con ricorso congiunto depositato il 19/03/2025 da:
(C.F. ), nata il [...] in [...], e residente in [...]C.F._1
Paruzzaro (NO), Via S. Marcello, 1/P, rappresentata e difesa dall'avv. Mauro Carlo BONINI e dall'avv. Elisa PARISI, presso lo studio del primo elettivamente domiciliata in Arona, via Gramsci,
26, giusta procura rilasciata in calce al ricorso congiunto;
e
(C.F. ), nato a [...] il [...]e residente in [...]C.F._2
(NO), via S. Marcello n. 1/P, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra BETTAGNO presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Arona, c.so Repubblica, 34, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
RICORRENTI
e con l'intervento del PM sede
Oggetto: separazione e divorzio su domanda congiunta
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“con Sentenza non definitiva:
- DICHIARI la separazione personale dei coniugi e ai sensi dell'art. Parte_1 Parte_2
151, 1° comma, cod. civ.;
- ORDINI al Comune di Arona (NO) di annotare l'emananda Sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- OMOLOGHI le seguenti condizioni della separazione:
1) Affidamento e collocazione dei figli. Assegnazione dell'abitazione coniugale.
I figli minori e sono affidati congiuntamente ai genitori con collocazione presso la Per_1 Per_2 madre nella casa familiare sita in Paruzzaro (NO), Via S. Marcello n. 1/P, che viene assegnata alla
SI.ra con gli arredi ed elettrodomestici ivi presenti. Parte_1
2) Frequentazione dei figli nei fine settimana.
A settimane alterne, i figli staranno con il padre dal venerdì pomeriggio sino alle ore 18:00 della domenica;
qualora, e sin tanto che il pernottamento presso il padre procurasse ansia o disagio ai figli, il SI. riporterà i figli a casa della SI.ra entro le ore 22:00 del Parte_2 Parte_1 venerdì e/o del sabato, riprendendoli con sé alle ore 10:00 del giorno successivo;
durante i fine settimana in cui i figli staranno col padre, questi si impegna a far loro svolgere le attività connesse agli impegni scolastici.
3) Frequentazione infrasettimanale dei figli.
Durante il periodo scolastico il SI. potrà tenere con sé i figli un pomeriggio alla Parte_2 settimana sino alle ore 19:30, impegnandosi a far loro svolgere le attività connesse agli impegni scolastici;
al di fuori del periodo scolastico la frequentazione infrasettimanale potrà essere di due giorni, anche con pernottamento, sempre con rientro dei figli a casa della madre entro le ore 19:30 del medesimo giorno o di quello successivo.
4) Frequentazione dei figli nel giorno del loro compleanno.
Il giorno dei rispettivi compleanni (25 dicembre, ; 14 febbraio, , quale che sia il Per_1 Per_2 giorno della settimana in cui cadono, i figli staranno col padre o con la madre alternativamente a pranzo o a cena, secondo gli accordi che prenderanno i genitori.
5) Frequentazione dei figli durante il periodo pasquale e natalizio.
Ad anni alterni, i figli staranno con il padre il giorno di Pasqua o il lunedì dell'Angelo e il 26 dicembre o il 6 gennaio, sempre con rientro dei figli a casa della madre entro le ore 19:30; per il corrente anno i figli staranno con il padre il giorno di Pasqua ed il 26 dicembre.
6) Frequentazione dei figli durante le vacanze estive.
Durante le vacanze estive il padre potrà tenere con sé i figli per due settimane anche non consecutive nei mesi di luglio ed agosto;
fino al compimento del sesto anno di età di entrambi i bambini le settimane potranno essere consecutive con l'allontanamento presso il “luogo vacanza” solo per una delle due settimane previste, mentre durante l'altra settimana il padre potrà tenere con sé i bambini, anche durante la notte, ma con alloggiamento presso la sua abitazione.
Relativamente al pernottamento presso il padre vale quanto previsto per la frequentazione nei fine settimana;
i genitori si impegnano ad accordarsi circa l'individuazione delle settimane entro il 15 del mese di giugno di ciascun anno. La clausola per cui fino al compimento del sesto anno di età di entrambi i bambini le settimane di villeggiatura potranno essere consecutive con l'allontanamento presso il “luogo vacanza” solo per una delle due settimane previste trova applicazione anche per l'allontanamento dei figli con la madre.
7) Variazioni concordate sulla frequentazione dei figli.
I SIg.ri e si impegnano a concordare variazioni nella frequentazione Parte_1 Parte_2 dei figli, sopravvenendo esigenze personali o dei figli.
8) Contributo ordinario per il mantenimento dei figli.
Il SI. verserà alla SI.ra , a titolo di contributo al mantenimento dei Parte_2 Parte_1 figli l'importo mensile di € 550,oo (€ 275,oo per ciascuno di essi), somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di gennaio 2025, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat del costo vita;
non appena depositato il presente ricorso, farà quanto necessario perché l'«Assegno Unico e Universale» (A.U.U. di cui al D.Lgs. n.
230/2021) – oggi accreditato a suo favore – venga integralmente riconosciuto a favore della SI.ra con decorrenza dal mese di gennaio 2025; medesimo impegno assume il SI. Parte_1 [...] in relazione ad altre provvidenze di inclusione e sostegno alla famiglia e alla genitorialità Pt_2 che dovessero essere approvate in futuro;
9) Spese straordinarie per il mantenimento dei figli.
Il SI. e la SI.ra si faranno carico – rispettivamente al 60% ed al Parte_2 Parte_1
40% – delle spese extra assegno relative ai figli, e precisamente:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo, anche nel caso di scuola privata;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, anche nel caso di scuola privata;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa all'eventuale programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
- PRENDA ATTO che:
10) Il SI. ha già lasciato la casa coniugale e trovato nuova abitazione in Comune di Parte_2
Massino Visconti;
11) Il SI. , nell'intento comune ai coniugi di regolare le loro posizioni personali e Parte_2 patrimoniali a seguito della crisi familiare, si impegna a sottoscrivere atto notarile comportante il riconoscimento o il trasferimento della quota di ½ a sé intestata della proprietà dell'immobile costituente la casa coniugale e sue pertinenze (porzione di fabbricato (da terra a cielo) bifamiliare ad uso abitazione (villetta) articolata su tre piani collegati da scala interna e composta da: (a piano seminterrato) tre cantine, lavanderia, ripostiglio, locale caldaia nonché l'autorimessa
(pertinenziale); (a piano terra) soggiorno, cucina, camera, cabina armadio, bagno, disimpegno, terrazzo e portico;
(a piano primo) locali sottotetto (non abitabili) e disimpegno, il tutto con annessa area pertinenziale esclusiva.
L'immobile è censito nel Catasto Fabbricati del Comune di Paruzzaro come segue:
- Foglio 18, mappale 1296, subalterno 1, Via S. Marcello n.1/P, piani S1-T-1, cat. A/7, classe 1, cons.
7,5 vani, s.c. totale 140 metri quadrati, rendita proposta euro 716,58, - Foglio 18, mappale 1296, subalterno 2, Via S. Marcello n.1/P, piano S1, cat. C/6, classe 2, cons. 33 metri quadrati, s.c. totale 38 metri quadrati, rendita proposta euro 97,15. L'area di sedime e l'annessa area pertinenziale risultano distinte nel Catasto Terreni del Comune di Paruzzaro al Foglio 18, mappale 1296, ente urbano, are 5,30, senza redditi. Alla villetta spetta e compete l'area pertinenziale adibita a strada di accesso, distinta nel Catasto Terreni del Comune di Paruzzaro come segue: - Foglio 18, mappale
924, cast. frutto, classe U, are 0.15, reddito domenicale euro 0,01, reddito agrario euro 0,01; - Foglio
18, mappale 925, cast. frutto, classe U, are 0.21, reddito domenicale euro 0,01, reddito agrario euro
0,01; - Foglio 18, mappale 1009, seminativo arborato, classe 3, are 3.42, reddito domenicale euro
1,15, reddito agrario euro 1,77; - Foglio 18, mappale 1013, seminativo, classe 3, are 1.12, reddito domenicale euro 0,38, reddito agrario euro 0,58; - Foglio 18, mappale 1016, cast. frutto, classe U, are 0.13, reddito domenicale euro 0,01, reddito agrario euro 0,01. Il tutto è meglio descritto nell'atto di compravendita immobiliare a rogito Notaio in data 8 aprile 2019 - Rep. n. 60.581 / Racc. Per_3
n. 13.328) a favore della SI.ra , senza corrispettivo, dando atto che l'acquisto avvenne Parte_1 con provvista proveniente esclusivamente dalla famiglia della SI.ra Parte_1
L'atto di riconoscimento o trasferimento della proprietà dovrà avvenire senza ritardo rispetto alla data della Sentenza di separazione e nelle forme che il Notaio rogante – sin d'ora individuato nella
Dott.ssa di Borgomanero – riterrà più opportune alla bisogna: a tal fine i Testimone_1 coniugi, a seguito del deposito del presente ricorso, prenderanno prontamente contatto con il Notaio per le incombenze del caso.
Le spese dell'atto saranno sopportate in pari misura da entrambi i coniugi.
* * *
I sottoscritti inoltre
CHIEDONO che, pronunciata la sentenza di separazione, la causa sia rimessa al Giudice Relatore affinché fissi alle parti il termine per il deposito delle note scritte ex art. 127ter, 2°comma, c.p.c. – con scadenza a data successiva a 6 mesi decorrenti dal termine per la scadenza delle note scritte per la fase della separazione – con le quali le parti dichiareranno di non volersi riconciliare e, all'esito, rimetta nuovamente la causa in decisione affinché il Collegio relativamente allo scioglimento del matrimonio con Sentenza definitiva:
- DICHARI lo scioglimento del matrimonio tra di loro contratto il 17 novembre 2018 ad Arona (NO), ivi trascritto nei Registri degli Atti di Matrimonio dell'anno 2018 al n. 32, Parte I, Ufficio 1;
- ORDINI al Comune di Arona (NO) di annotare l'emananda Sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- DICHIARI compensate le spese legali dell'intera procedura;
- OMOLOGHI le seguenti condizioni: 1) Affidamento e collocazione dei figli. Assegnazione dell'abitazione coniugale.
I figli minori e sono affidati congiuntamente ai genitori con collocazione presso la Per_1 Per_2 madre nella casa familiare sita in Paruzzaro (NO), Via S. Marcello n. 1/P, che viene assegnata alla
SI.ra con gli arredi ed elettrodomestici ivi presenti. Parte_1
2) Frequentazione dei figli nei fine settimana.
A settimane alterne, i figli staranno con il padre dal venerdì pomeriggio sino alle ore 18:00 della domenica;
qualora, e sin tanto che il pernottamento presso il padre procurasse ansia o disagio ai figli, il SI. riporterà i figli a casa della SI.ra entro le ore 22:00 del Parte_2 Parte_1 venerdì e/o del sabato, riprendendoli con sé alle ore 10:00 del giorno successivo;
durante i fine settimana in cui i figli staranno col padre, questi si impegna a far loro svolgere le attività connesse agli impegni scolastici.
3) Frequentazione infrasettimanale dei figli.
Durante il periodo scolastico il SI. potrà tenere con sé i figli un pomeriggio alla Parte_2 settimana sino alle ore 19:30, impegnandosi a far loro svolgere le attività connesse agli impegni scolastici;
al di fuori del periodo scolastico la frequentazione infrasettimanale potrà essere di due giorni, anche con pernottamento sempre con rientro dei figli a casa della madre entro le ore 19:30 del giorno successivo o del medesimo giorno.
4) Frequentazione dei figli nel giorno del loro compleanno.
Il giorno dei rispettivi compleanni (25 dicembre, ; 14 febbraio, , quale che sia il Per_1 Per_2 giorno della settimana in cui cadono, i figli staranno col padre o con la madre alternativamente a pranzo o a cena, secondo gli accordi che prenderanno i genitori.
5) Frequentazione dei figli durante il periodo pasquale e natalizio.
Ad anni alterni, i figli staranno con il padre il giorno di Pasqua o il lunedì dell'Angelo e il 26 dicembre o il 6 gennaio, sempre con rientro dei figli a casa della madre entro le ore 19:30; per il corrente anno i figli staranno con il padre il giorno di Pasqua ed il 26 dicembre.
6) Frequentazione dei figli durante le vacanze estive.
Durante le vacanze estive il padre potrà tenere con sé i figli per due settimane anche non consecutive nei mesi di luglio ed agosto;
fino al compimento del sesto anno di età di entrambi i bambini le settimane potranno essere consecutive con l'allontanamento presso il “luogo vacanza” solo per una delle due settimane previste, mentre durante l'altra settimana il padre potrà tenere con sé i bambini, anche durante la notte, ma con alloggiamento presso la sua abitazione.
Relativamente al pernottamento presso il padre vale quanto previsto per la frequentazione nei fine settimana;
i genitori si impegnano ad accordarsi circa l'individuazione delle settimane entro il 15 del mese di giugno di ciascun anno. La clausola per cui fino al compimento del sesto anno di età di entrambi i bambini le settimane di villeggiatura potranno essere consecutive con l'allontanamento presso il “luogo vacanza” solo per una delle due settimane previste trova applicazione anche per l'allontanamento dei figli con la madre.
7) Variazioni concordate sulla frequentazione dei figli.
I SIg.ri e si impegnano a concordare variazioni nella frequentazione Parte_1 Parte_2 dei figli, sopravvenendo esigenze personali o dei figli.
8) Contributo ordinario per il mantenimento dei figli.
Il SI. verserà alla SI.ra , a titolo di contributo al mantenimento dei Parte_2 Parte_1 figli l'importo mensile di € 550,oo (€ 275,oo per ciascuno di essi) – o quello maggiore risultante dalla rivalutazione dell'importo convenuto in sede di separazione – somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat del costo vita;
non appena depositato il presente ricorso, farà quanto necessario perché l'«Assegno
Unico e Universale» (A.U.U. di cui al D.Lgs. n. 230/2021) – oggi accreditato a suo favore – venga integralmente riconosciuto a favore delle SI.ra con decorrenza dal mese di gennaio Parte_1
2025; medesimo impegno assume il SI. in relazione ad altre provvidenze di inclusione Parte_2
e sostegno alla famiglia e alla genitorialità che dovessero essere approvate in futuro;
9) Spese straordinarie per il mantenimento dei figli.
Il SI. e la SI.ra si faranno carico – rispettivamente al 60% ed al Parte_2 Parte_1
40% – delle spese extra assegno relative ai figli, e precisamente: - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale, ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo, anche nel caso di scuola privata;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, anche nel caso di scuola privata;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa all'eventuale programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); - spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida
(corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso, depositato il 19/03/2025, e premesso di avere Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio in Arona (NO) il 17/11/2018, hanno chiesto, con domanda congiunta, ai sensi dell'art. 473 bis p. 51 cpc, di dichiararsi la loro separazione personale.
Dichiarato di non volersi riconciliare, hanno, altresì, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Con le successive note scritte hanno confermato le condizioni concordate.
Le condizioni di separazione concordate tra i coniugi consentono l'accoglimento della domanda, essendo tra loro cessata la comunione materiale e spirituale.
Il Tribunale, rilevato che le formalità prescritte sono state tutte osservate, ritenuto che le condizioni concordate non trovano ostacolo nella legge e non si pongono in contrasto con l'interesse della prole, stima sussistenti i presupposti per l'accoglimento della concorde e congiunta domanda di separazione.
Va, altresì, dato atto che il ricorrente ha già lasciato la casa coniugale e trovato nuova Parte_2 abitazione in Comune di Massino Visconti;
che il ricorrente , nell'intento comune ai Parte_2 coniugi di regolare le loro posizioni personali e patrimoniali a seguito della crisi familiare, si impegna a sottoscrivere atto notarile comportante il riconoscimento o il trasferimento della quota di ½ a sé intestata della proprietà dell'immobile costituente la casa coniugale e sue pertinenze (porzione di fabbricato (da terra a cielo) bifamiliare ad uso abitazione (villetta) articolata su tre piani collegati da scala interna e composta da: (a piano seminterrato) tre cantine, lavanderia, ripostiglio, locale caldaia nonché l'autorimessa (pertinenziale); (a piano terra) soggiorno, cucina, camera, cabina armadio, bagno, disimpegno, terrazzo e portico;
(a piano primo) locali sottotetto (non abitabili) e disimpegno, il tutto con annessa area pertinenziale esclusiva.
L'immobile è censito nel Catasto Fabbricati del Comune di Paruzzaro come segue:
- Foglio 18, mappale 1296, subalterno 1, Via S. Marcello n.1/P, piani S1-T-1, cat. A/7, classe 1, cons.
7,5 vani, s.c. totale 140 metri quadrati, rendita proposta euro 716,58, - Foglio 18, mappale 1296, subalterno 2, Via S. Marcello n.1/P, piano S1, cat. C/6, classe 2, cons. 33 metri quadrati, s.c. totale
38 metri quadrati, rendita proposta euro 97,15. L'area di sedime e l'annessa area pertinenziale risultano distinte nel Catasto Terreni del Comune di Paruzzaro al Foglio 18, mappale 1296, ente urbano, are 5,30, senza redditi. Alla villetta spetta e compete l'area pertinenziale adibita a strada di accesso, distinta nel Catasto Terreni del Comune di Paruzzaro come segue: - Foglio 18, mappale 924, cast. frutto, classe U, are 0.15, reddito domenicale euro 0,01, reddito agrario euro 0,01; - Foglio 18, mappale 925, cast. frutto, classe U, are 0.21, reddito domenicale euro 0,01, reddito agrario euro 0,01;
- Foglio 18, mappale 1009, seminativo arborato, classe 3, are 3.42, reddito domenicale euro 1,15, reddito agrario euro 1,77; - Foglio 18, mappale 1013, seminativo, classe 3, are 1.12, reddito domenicale euro 0,38, reddito agrario euro 0,58; - Foglio 18, mappale 1016, cast. frutto, classe U, are
0.13, reddito domenicale euro 0,01, reddito agrario euro 0,01. Il tutto è meglio descritto nell'atto di compravendita immobiliare a rogito Notaio in data 8 aprile 2019 - Rep. n. 60.581 / Racc. n. Per_3
13.328) a favore della ricorrente, senza corrispettivo, dando atto che l'acquisto Parte_1 avvenne con provvista proveniente esclusivamente dalla famiglia della ricorrente Parte_1
L'atto di riconoscimento o trasferimento della proprietà dovrà avvenire senza ritardo rispetto alla data della Sentenza di separazione e nelle forme che il Notaio rogante – sin d'ora individuato nella Dott.ssa di Borgomanero – riterrà più opportune alla bisogna: a tal fine i coniugi, a seguito Testimone_1 del deposito del presente ricorso, prenderanno prontamente contatto con il Notaio per le incombenze del caso. Le spese dell'atto saranno sopportate in pari misura da entrambi i coniugi.
Inoltre, con il ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art 473bis.49 cpc, le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le conclusioni connesse a tale pronuncia.
Non essendo, tale domanda, ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art 3,
n. 2 lett b) della legge 898/70 e successive modifiche, la causa deve essere rimessa sul ruolo innanzi al giudice relatore, affinchè questi- trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art 127ter, 5° comma, cpc, dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte- provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art 2 della legge n.
898/70.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
A tal proposito il collegio sin d'ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza delle allegazioni di fatti nuovi ai sensi dell'art
473bis.19, 2° comma, cpc. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il tribunale rigetterà la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti la prole e i rapporti economici di cui all'art 473bis.51 2° comma cpc
PQM
il Tribunale di Verbania, non definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la separazione personale tra e uniti in Parte_1 Parte_2 matrimonio in Arona (NO), in data 17.11.2018;
- affida i figli minori e congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione Per_1 Per_2 presso la madre nella casa familiare sita in Paruzzaro (NO), Via S. Marcello n. 1/P,
- assegna la casa familiare sita in Paruzzaro (NO), Via S. Marcello n. 1/P, alla madre
[...] on gli arredi ed elettrodomestici ivi presenti;
Pt_1
- dà facoltà ai genitori di vedere e tenere con sé i figli minori, secondo le indicazioni:
Frequentazione dei figli nei fine settimana:
A settimane alterne, i figli staranno con il padre dal venerdì pomeriggio sino alle ore 18:00 della domenica;
qualora, e sin tanto che il pernottamento presso il padre procurasse ansia o disagio ai figli, il padre riporterà i figli a casa della madre entro le ore 22:00 del venerdì e/o del sabato, riprendendoli con sé alle ore 10:00 del giorno successivo;
durante i fine settimana in cui i figli staranno col padre, questi si impegna a far loro svolgere le attività connesse agli impegni scolastici.
Frequentazione infrasettimanale dei figli:
Durante il periodo scolastico il padre potrà tenere con sé i figli un pomeriggio alla settimana sino alle ore 19:30, impegnandosi a far loro svolgere le attività connesse agli impegni scolastici;
al di fuori del periodo scolastico la frequentazione infrasettimanale potrà essere di due giorni, anche con pernottamento sempre con rientro dei figli a casa della madre entro le ore 19:30 del giorno successivo o del medesimo giorno.
Frequentazione dei figli nel giorno del loro compleanno: Il giorno dei rispettivi compleanni (25 dicembre, ; 14 febbraio, , quale che sia Per_1 Per_2 il giorno della settimana in cui cadono, i figli staranno col padre o con la madre alternativamente a pranzo o a cena, secondo gli accordi che prenderanno i genitori.
Frequentazione dei figli durante il periodo pasquale e natalizio:
Ad anni alterni, i figli staranno con il padre il giorno di Pasqua o il lunedì dell'Angelo e il 26 dicembre o il 6 gennaio, sempre con rientro dei figli a casa della madre entro le ore 19:30; per il corrente anno i figli staranno con il padre il giorno di Pasqua ed il 26 dicembre.
Frequentazione dei figli durante le vacanze estive:
Durante le vacanze estive il padre potrà tenere con sé i figli per due settimane anche non consecutive nei mesi di luglio ed agosto;
fino al compimento del sesto anno di età di entrambi i bambini le settimane potranno essere consecutive con l'allontanamento presso il “luogo vacanza” solo per una delle due settimane previste, mentre durante l'altra settimana il padre potrà tenere con sé i bambini, anche durante la notte, ma con alloggiamento presso la sua abitazione.
Relativamente al pernottamento presso il padre vale quanto previsto per la frequentazione nei fine settimana;
i genitori si impegnano ad accordarsi circa l'individuazione delle settimane entro il 15 del mese di giugno di ciascun anno. La clausola per cui fino al compimento del sesto anno di età di entrambi i bambini le settimane di villeggiatura potranno essere consecutive con l'allontanamento presso il “luogo vacanza” solo per una delle due settimane previste trova applicazione anche per l'allontanamento dei figli con la madre.
Variazioni concordate sulla frequentazione dei figli:
I genitori, e dovranno concordare variazioni nella Parte_1 Parte_2 frequentazione dei figli, sopravvenendo esigenze personali o dei figli.
- pone a carico del padre, l'obbligo di corrispondere alla madre, a titolo di contributo al mantenimento dei figli l'importo mensile di € 550,00 (€ 275,00 per ciascuno di essi), somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di gennaio 2025, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat del costo vita;
il padre dovrà fare quanto necessario perché l'«Assegno Unico e Universale» (A.U.U. di cui al D.Lgs. n. 230/2021) – oggi accreditato a suo favore – venga integralmente riconosciuto a favore della madre, con decorrenza dal mese di gennaio 2025; medesimo Parte_1 obbligo avrà il medesimo in relazione ad altre provvidenze di inclusione e sostegno alla famiglia e alla genitorialità che dovessero essere approvate in futuro;
pone, inoltre, a carico di entrambi i genitori, l'obbligo di farsi carico – rispettivamente al 60% il padre ed al 40% la madre – delle spese extra assegno relative ai figli, e precisamente: - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio
Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo, anche nel caso di scuola privata;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, anche nel caso di scuola privata;
d) dotazione informatica
(pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa all'eventuale programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post- universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, perché provveda alle annotazioni di legge.
Provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore dr.ssa PERSICO.
Così deciso in Verbania il 17/7/2025
Il Giudice rel. dott.ssa Maria Cristina PERSICO
Il Presidente
dott.ssa Monica BARCO