TRIB
Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 31/03/2025, n. 1533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1533 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 28/03/2025 innanzi al Giudice Dott. Giovanni Lentini, chiamato il procedimento iscritto al n. 8594/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
Controparte_1
[...]
alle ore 9:37 sono presenti l'avv. GENTILE CINA' SALVATORE in sostituzione degli avv.ti BUTTACAVOLI GIUSY e LUPO GIOACCHINO per parte ricorrente nonché l'avv. PAGANO ROBERTO in sostituzione dell'avv.
Erbicella per l'A.D.E.R..
Nessuno è presente per l'Assessorato al Lavoro della Regione Sicilia.
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
****
Successivamente, alle ore 15:04 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario Dott.
Giovanni Lentini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8594 /2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, con l'avv. LUPO GIOACCHINO Parte_1
e l'ab. BUTTACAVOLI GIUSY
- ricorrente -
CONTRO
[...]
Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...]
rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato.
- resistente –
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. ERBICELLA
MARIA GRAZIA oggetto: conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 28/03/2025
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- dichiara la prescrizione dei crediti contenuti nelle cartelle di pagamento
2 n. 29620150043928381000 e n. 29620160088862833000, con la conseguente non utilizzabilità in sede di iscrizione ipotecaria;
- condanna l' alla rifusione delle spese di Controparte_1
lite in favore della parte ricorrente, che liquida complessivamente in €
1.800,00, oltre spese generali, CPA e IVA disponendone la distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 07/06/2024, la parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' Controparte_3
e l'
[...] Controparte_1
, proponendo opposizione avverso la comunicazione preventiva
[...]
d'iscrizione ipotecaria n. 29676202400000849/000 relativamente alle cartelle di pagamento n. 29620150043928381/000 e n.
29620160088862833/000, emesse sulla scorta di ordinanze ingiunzione dell' , deducendone l'illegittimità per intercorsa Controparte_1
prescrizione dei crediti da esse portati e chiedendone l'annullamento.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, resistevano in giudizio i convenuti, contestando la fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
Senza alcuna istruzione, autorizzate le note conclusive, discussa dalle pareti, all'udienza odierna la causa è stata decisa come in dispositivo.
Avuto riguardo all'unico motivo di ricorso, ossia la prescrizione dei crediti si osserva:
I crediti contestati traggono origine da processi verbali di accertamento notificati in date 26.11.2008 e 16.2.2009, a cui hanno fatto seguito due diverse ordinanze ingiunzione notificate in date 25.7.2011 e 25.9.2013, mai opposte dalla ricorrente.
Le stesse ordinanze ingiunzione sono state poi iscritte a ruolo a mezzo di cartelle di pagamento n. 29620150043928381/000 e n.
29620160088862833/000, notificate in date 30.7.2016 e 15.6.2017
3 anch'esse mai opposte.
La mancata impugnazione delle cartelle di pagamento nei termini di cui al
Dlgs 17.2.1999 n. 46, ha determinato sia l'irretrattabilità del credito, che l'inammissibilità successiva di qualsivoglia motivo di contestazione che avrebbe potuto sollevarsi mediante la rituale impugnazione, in virtù della natura decadenziale del termine succitato (cfr.: cfr. Cass. civ. Sez. L. ord. n.
26101 del 2-11-2017), ivi compresa ogni possibile prescrizione del credito che, trattando si sanzioni amministrative e non di contribuzione previdenziale impagata, non opera ex lege indipendentemente dalla volontà delle parti e va quindi eccepita da chi intenda valersene.
Residuando così per l'ingiunto soltanto la possibilità di far valere l'eventuale prescrizione estintiva maturata successivamente alla notifica.
Ciò premesso, rilevata la mancata espressa contestazione dell'avvenuta notifica delle cartelle di pagamento, le stesse devono considerarsi ritualmente notificate alle date sopraindicate.
L'agente della riscossione deduce l'interruzione della prescrizione successiva alla notifica delle cartelle, a mezzo di intimazione id pagamento n. 296 2022 90149524 78/000, di cui produce copia, ma di cui però non produce alcuna prova della rituale notifica.
La stessa è stata notificata ex art. 140 C.p.c. (indirizzo insufficiente) con deposito presso la casa comunale. Per la stessa però non è versato in atti né la prova di detto deposito né l'invio della C.A.D..
Occorre osservare a tal proposito che la notifica ex art. 140 c.p.c. si perfeziona per il destinatario col ricevimento della raccomandata informativa, che rende conoscibile l'atto, essendo necessario il decorso dei dieci giorni dalla spedizione della raccomandata solo nel caso in cui questa non sia stata ricevuta (Cass. ordinanza 19772 del 2.10.2015).
Secondo quello che, ormai è l'orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità e di merito la procedura di cui all'art. 140 c.p.c.
4 prevede tre distinti adempimenti a carico del messo notificatore: " ... il deposito di copia dell'atto nella casa del Comune dove la notificazione deve eseguirsi, l'affissione dell'avviso dell'eseguito deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione, ufficio o azienda del destinatario, e
l'invio di raccomandata con avviso di ricevimento, contenente la "notizia" del deposito dell'atto nella casa comunale" (ex multis Corte di Cassazione,
Sentenza n. 137 dell'08/01/2016).
Per potersi ritenere perfezionato il processo notificatorio, occorre che le formalità descritte dalla norma siano rigorosamente eseguite e puntualmente attestate nella relata di notifica e, come chiarito dalla Corte
Costituzionale con la Sentenza n. 3 del 14.01.2010, se per il notificante la notifica può dirsi perfezionata al momento del compimento dell'ultima delle tre formalità previste dalla norma (dunque, con l'invio della raccomandata), tale certezza non può esserci per quanto riguarda il destinatario per il quale i termini cominciano a decorrere dal ricevimento della raccomandata. Il documento che di fatto testimonia la concreta conoscibilità dell'atto da parte del destinatario è, infatti, l'avviso di ricevimento, da allegare all'originale del documento notificato, in assenza del quale, non potendosi dimostrare in altro modo che l'atto è effettivamente pervenuto nella sfera conoscitiva del destinatario – e non essendo sufficiente la mera attestazione del pubblico ufficiale, la notificazione è inesistente.
Orbene, nel caso in esame, il per la riscossione avrebbe CP_4
dovuto produrre una copia della ricevuta della raccomandata regolarmente sottoscritta dal soggetto notificando o da altro soggetto legittimato ai sensi del codice civile, ovvero copia del plico da cui risulti la compiuta giacenza presso l'ufficio postale a seguito di regolare avviso.
La mancata rituale notifica dell'atto d'intimazione sopra descritto - in ragione della data di notifica del successivo atto oggi impugnato - ha determinato pertanto la prescrizione successiva dei crediti contenuti nelle cartelle di pagamento, anche tenuto conto delle sospensioni delle prescrizioni disposte della legislazione emergenziale da Covid19.
5 Dette cartelle non potranno quindi essere computate in sede di eventuale successiva iscrizione ipotecaria.
Il ricorso va quindi accolto nei termini sopra spiegati, rimanendo però la comunicazione preventiva d'ipoteca ancora efficiente in ragione della presenza di altri e diversi crediti al suo fondamento.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 28/03/2025
Il Giudice Onorario
Giovanni Lentini
6
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 28/03/2025 innanzi al Giudice Dott. Giovanni Lentini, chiamato il procedimento iscritto al n. 8594/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
Controparte_1
[...]
alle ore 9:37 sono presenti l'avv. GENTILE CINA' SALVATORE in sostituzione degli avv.ti BUTTACAVOLI GIUSY e LUPO GIOACCHINO per parte ricorrente nonché l'avv. PAGANO ROBERTO in sostituzione dell'avv.
Erbicella per l'A.D.E.R..
Nessuno è presente per l'Assessorato al Lavoro della Regione Sicilia.
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
****
Successivamente, alle ore 15:04 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario Dott.
Giovanni Lentini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8594 /2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, con l'avv. LUPO GIOACCHINO Parte_1
e l'ab. BUTTACAVOLI GIUSY
- ricorrente -
CONTRO
[...]
Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...]
rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato.
- resistente –
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. ERBICELLA
MARIA GRAZIA oggetto: conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 28/03/2025
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- dichiara la prescrizione dei crediti contenuti nelle cartelle di pagamento
2 n. 29620150043928381000 e n. 29620160088862833000, con la conseguente non utilizzabilità in sede di iscrizione ipotecaria;
- condanna l' alla rifusione delle spese di Controparte_1
lite in favore della parte ricorrente, che liquida complessivamente in €
1.800,00, oltre spese generali, CPA e IVA disponendone la distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 07/06/2024, la parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' Controparte_3
e l'
[...] Controparte_1
, proponendo opposizione avverso la comunicazione preventiva
[...]
d'iscrizione ipotecaria n. 29676202400000849/000 relativamente alle cartelle di pagamento n. 29620150043928381/000 e n.
29620160088862833/000, emesse sulla scorta di ordinanze ingiunzione dell' , deducendone l'illegittimità per intercorsa Controparte_1
prescrizione dei crediti da esse portati e chiedendone l'annullamento.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, resistevano in giudizio i convenuti, contestando la fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
Senza alcuna istruzione, autorizzate le note conclusive, discussa dalle pareti, all'udienza odierna la causa è stata decisa come in dispositivo.
Avuto riguardo all'unico motivo di ricorso, ossia la prescrizione dei crediti si osserva:
I crediti contestati traggono origine da processi verbali di accertamento notificati in date 26.11.2008 e 16.2.2009, a cui hanno fatto seguito due diverse ordinanze ingiunzione notificate in date 25.7.2011 e 25.9.2013, mai opposte dalla ricorrente.
Le stesse ordinanze ingiunzione sono state poi iscritte a ruolo a mezzo di cartelle di pagamento n. 29620150043928381/000 e n.
29620160088862833/000, notificate in date 30.7.2016 e 15.6.2017
3 anch'esse mai opposte.
La mancata impugnazione delle cartelle di pagamento nei termini di cui al
Dlgs 17.2.1999 n. 46, ha determinato sia l'irretrattabilità del credito, che l'inammissibilità successiva di qualsivoglia motivo di contestazione che avrebbe potuto sollevarsi mediante la rituale impugnazione, in virtù della natura decadenziale del termine succitato (cfr.: cfr. Cass. civ. Sez. L. ord. n.
26101 del 2-11-2017), ivi compresa ogni possibile prescrizione del credito che, trattando si sanzioni amministrative e non di contribuzione previdenziale impagata, non opera ex lege indipendentemente dalla volontà delle parti e va quindi eccepita da chi intenda valersene.
Residuando così per l'ingiunto soltanto la possibilità di far valere l'eventuale prescrizione estintiva maturata successivamente alla notifica.
Ciò premesso, rilevata la mancata espressa contestazione dell'avvenuta notifica delle cartelle di pagamento, le stesse devono considerarsi ritualmente notificate alle date sopraindicate.
L'agente della riscossione deduce l'interruzione della prescrizione successiva alla notifica delle cartelle, a mezzo di intimazione id pagamento n. 296 2022 90149524 78/000, di cui produce copia, ma di cui però non produce alcuna prova della rituale notifica.
La stessa è stata notificata ex art. 140 C.p.c. (indirizzo insufficiente) con deposito presso la casa comunale. Per la stessa però non è versato in atti né la prova di detto deposito né l'invio della C.A.D..
Occorre osservare a tal proposito che la notifica ex art. 140 c.p.c. si perfeziona per il destinatario col ricevimento della raccomandata informativa, che rende conoscibile l'atto, essendo necessario il decorso dei dieci giorni dalla spedizione della raccomandata solo nel caso in cui questa non sia stata ricevuta (Cass. ordinanza 19772 del 2.10.2015).
Secondo quello che, ormai è l'orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità e di merito la procedura di cui all'art. 140 c.p.c.
4 prevede tre distinti adempimenti a carico del messo notificatore: " ... il deposito di copia dell'atto nella casa del Comune dove la notificazione deve eseguirsi, l'affissione dell'avviso dell'eseguito deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione, ufficio o azienda del destinatario, e
l'invio di raccomandata con avviso di ricevimento, contenente la "notizia" del deposito dell'atto nella casa comunale" (ex multis Corte di Cassazione,
Sentenza n. 137 dell'08/01/2016).
Per potersi ritenere perfezionato il processo notificatorio, occorre che le formalità descritte dalla norma siano rigorosamente eseguite e puntualmente attestate nella relata di notifica e, come chiarito dalla Corte
Costituzionale con la Sentenza n. 3 del 14.01.2010, se per il notificante la notifica può dirsi perfezionata al momento del compimento dell'ultima delle tre formalità previste dalla norma (dunque, con l'invio della raccomandata), tale certezza non può esserci per quanto riguarda il destinatario per il quale i termini cominciano a decorrere dal ricevimento della raccomandata. Il documento che di fatto testimonia la concreta conoscibilità dell'atto da parte del destinatario è, infatti, l'avviso di ricevimento, da allegare all'originale del documento notificato, in assenza del quale, non potendosi dimostrare in altro modo che l'atto è effettivamente pervenuto nella sfera conoscitiva del destinatario – e non essendo sufficiente la mera attestazione del pubblico ufficiale, la notificazione è inesistente.
Orbene, nel caso in esame, il per la riscossione avrebbe CP_4
dovuto produrre una copia della ricevuta della raccomandata regolarmente sottoscritta dal soggetto notificando o da altro soggetto legittimato ai sensi del codice civile, ovvero copia del plico da cui risulti la compiuta giacenza presso l'ufficio postale a seguito di regolare avviso.
La mancata rituale notifica dell'atto d'intimazione sopra descritto - in ragione della data di notifica del successivo atto oggi impugnato - ha determinato pertanto la prescrizione successiva dei crediti contenuti nelle cartelle di pagamento, anche tenuto conto delle sospensioni delle prescrizioni disposte della legislazione emergenziale da Covid19.
5 Dette cartelle non potranno quindi essere computate in sede di eventuale successiva iscrizione ipotecaria.
Il ricorso va quindi accolto nei termini sopra spiegati, rimanendo però la comunicazione preventiva d'ipoteca ancora efficiente in ragione della presenza di altri e diversi crediti al suo fondamento.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 28/03/2025
Il Giudice Onorario
Giovanni Lentini
6