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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 04/06/2025, n. 1444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1444 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Giudice Dott.ssa Anna Lisa Marconi nella causa civile iscritta al RG 14928/2023 promossa da
AVV. Parte_1
APPELLANTE contro
Controparte_1
APPELLATO CONTUMACE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio di appello avverso la sentenza n. 1213/23 emessa dal Giudice di Pace di Bologna nel procedimento iscritto al R.G. 7422/21, pubblicata il 05.04.2023.
1. L'Avv. segnatamente, riferisce di aver rivestito il ruolo di difensore nominato Pt_1
d'ufficio nell'ambito del procedimento penale RGNR 585/11 innanzi al Tribunale di Bologna a favore del sig. ove quest'ultimo era imputato del reato punito dall'articolo 26 Controparte_1
comma 2 della legge 977/1967 in relazione all'articolo 8 perché, in qualità di socio dell'esercizio pubblico “Trattoria Della Decima sas di San Giovanni in Persiceto”, adibiva la lavoratrice minorenne (classe 1993) senza sottoporla alla visita medica Persona_1
preventiva di idoneità al lavoro.
2. Parte appellante, in particolare, impugna la sentenza del Giudice di Pace di Bologna per i seguenti motivi:
a. mancata liquidazione degli interessi legali dalla mora alla domanda e degli interessi moratori ex articolo 1284 del codice civile a decorrere dalla notifica dell'atto di citazione al saldo, nonostante fossero stati richiesti nella domanda iniziale di liquidazione dei compensi di patrocinio, essendosi il giudice di prime cure limitato alla condanna al pagamento degli interessi legali dal giorno della domanda al saldo.
pagina 1 di 4 b. mancata liquidazione, in dispositivo, dei compensi di giudizio in favore dell'attore, nonostante, nella parte motiva, fosse stata prevista la condanna del convenuto alle spese di lite, secondo il principio della soccombenza.
Rassegna, pertanto, le seguenti conclusioni: < sentenza n. 1213/23 del Giudice di Pace di Bologna, depositata il 28.03.2023 e pubblicata il
05.04.2023: A. ferma restando la condanna in quota capitale, dichiarare tenuto e, quindi, condannare il
Sig. al pagamento in favore dell'Avv. degli interessi legali dal dì della messa in CP_1 Parte_1
mora al dì della domanda, e di quelli moratori dalla domanda giudiziale al saldo effettivo, calcolati sulla base dell'importo capitale;
B. disporre la correzione dell'errore materiale e, pertanto, integrare il dispositivo della sentenza n. 2134/23; C. Con vittoria di compensi e spese del presente grado di giudizio, oltre accessori di legge>>.
3. Parte appellata è rimasta contumace sia nel primo, che nel presente grado di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Deve preliminarmente osservarsi che il giudizio di primo grado è stato correttamente instaurato innanzi al Giudice di Pace di Bologna dovendosi escludere la qualifica di consumatore in capo al cliente dell'Avv. perché, ove la prestazione professionale sia stata resa per una questione Parte_1
strettamente attinente all'attività imprenditoriale del convenuto, imputato in un giudizio penale in qualità di legale rappresentante di una s.a.s., questi non può considerarsi consumatore (così Tribunale di Verona, sez. III civile, ordinanza 30/10/2015 n. 6688).
4. Nel merito l'appello è solo parzialmente fondato per i motivi che seguono.
4.1 L'Avvocato sin dall'atto di citazione introduttivo del primo grado ha richiesto Parte_1
l'applicazione sia l'applicazione degli interessi legali dal giorno della messa in mora sino alla domanda, sia degli interessi moratori con decorrenza della domanda giudiziale al saldo.
La Corte di Cassazione con l'ordinanza 16 marzo 2022, n. 8611 ha statuito che, nell'ipotesi della richiesta effettuata dall'avvocato per il pagamento del proprio compenso, gli interessi moratori (ex art. 1224 c.c.) competono a far data dalla messa in mora. Essa coincide con la data della proposizione della domanda giudiziale oppure con la cosiddetta interpellatio, ossia con la richiesta stragiudiziale di adempimento. Per la decorrenza degli interessi di mora ex art. 1284 c.4 c.c., inoltre, non si fa riferimento alla data in cui interviene la liquidazione da parte del giudice, ma al momento della proposizione della domanda giudiziale.
Si condivide la tesi di parte appellante per cui, in caso di condanna al pagamento di una somma pecuniaria corrispondente a un debito di valuta, quale quella in esame, relativa ai compensi per l'attività difensiva svolta, l'interesse legale applicabile è, per la fase stragiudiziale, decorrente dalla pagina 2 di 4 messa in mora alla proposizione della domanda giudiziale - quello di cui all'art. 1284 comma 1 c.c., mentre per la fase giudiziale -dalla proposizione della domanda al saldo – il tasso maggiorato di cui al combinato disposto degli artt. 1284 comma 4, c.c. e D.Lgs. n. 231/02 a cui la disposizione codicistica fa riferimento.
Nel caso in esame, parte attrice non ha provato l'effettivo ricevimento (ma neppure l'effettivo invio) della missiva di cui alla diffida in atti (doc.3), circostanza rilevante ai fini di causa essendo l'atto di messa in mora atto recettizio (v., ex multis, Cass. 1159/18, secondo cui “Gli atti interruttivi della prescrizione riconducibili alla previsione dell'art. 2943, comma 4, c.c., consistono in atti recettizi, con i quali il titolare del diritto manifesta al soggetto passivo la sua volontà non equivoca, intesa alla realizzazione del diritto stesso”). In mancanza di idonea prova di valida messa in mora, gli interessi di legge ex art. 1284 c.4 c.c. decorrono, come disposto dal giudice di prime cure (in ossequio alla giurisprudenza di legittimità citata anche da parte appellante, v. Cass. n. 8611/22 cit.) dalla notifica della domanda giudiziale (perfezionatasi il 23.8.21) al saldo effettivo.
4.2. L'odierno giudicante ritiene, invece, il secondo motivo di appello fondato, posto che il giudice di prime cure, pur condannando, in ossequio al principio della soccombenza, il convenuto al pagamento delle spese di giudizio, non ha proceduto ad alcuna liquidazione in dispositivo.
Tenuto conto del valore della controversia, facendo applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014, ratione temporis applicabile in ragione dell'ultima attività difensiva svolta in primo grado da parte appellante (v. verbale del 31.1.22, fascicolo d'ufficio di primo grado), ed applicando i parametri medi dello scaglione di riferimento (presumibili, in assenza di diversa motivazione contenuta nella parte motiva dell'impugnata sentenza –v. Cassazione civile, sez. lavoro, ordinanza 17/05/2018 n. 12093, secondo la quale il Giudice non ha l'obbligo di motivare in caso di applicazione dei predetti parametri medi- ed in mancanza di interesse dell'appellante all'applicazione di parametri inferiori), si procede alla liquidazione delle spese di lite per il primo grado di giudizio in euro 1.205,00 per compensi, oltre iva e cpa se ed in quanto dovuti ed oltre al 15 % per spese generali ex DM 55/14, oltre ad euro 23,37 per anticipazioni (spese di notifica atto di citazione), con conseguente condanna di parte appellata alla relativa rifusione a favore dell'appellante.
5. Visto l'accoglimento solo parziale dell'appello, le spese di giudizio devono essere compensate.
Assorbita ogni altra questione
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, accoglie l'appello promosso dall'Avv. nei termini e limiti di cui alla parte Parte_1
motiva e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 1213/23 emessa dal Giudice di Pace di pagina 3 di 4 Bologna nel procedimento iscritto al R.G. 7422/21, pubblicata il 05.04.2023, condanna CP_1
a rifondere all'Avv. le spese di lite del primo grado di giudizio che liquida in
[...] Parte_1
euro 1.205,00 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15% ex DM 55/14, iva (se dovuta) e cpa ed oltre ad euro 23,37 per anticipazioni.
Conferma nel resto l'impugnata sentenza.
Spese compensate quanto al presente grado.
Così deciso in Bologna, lì 27.5.25
Il Giudice
Dr.ssa Anna Lisa Marconi
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Giudice Dott.ssa Anna Lisa Marconi nella causa civile iscritta al RG 14928/2023 promossa da
AVV. Parte_1
APPELLANTE contro
Controparte_1
APPELLATO CONTUMACE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio di appello avverso la sentenza n. 1213/23 emessa dal Giudice di Pace di Bologna nel procedimento iscritto al R.G. 7422/21, pubblicata il 05.04.2023.
1. L'Avv. segnatamente, riferisce di aver rivestito il ruolo di difensore nominato Pt_1
d'ufficio nell'ambito del procedimento penale RGNR 585/11 innanzi al Tribunale di Bologna a favore del sig. ove quest'ultimo era imputato del reato punito dall'articolo 26 Controparte_1
comma 2 della legge 977/1967 in relazione all'articolo 8 perché, in qualità di socio dell'esercizio pubblico “Trattoria Della Decima sas di San Giovanni in Persiceto”, adibiva la lavoratrice minorenne (classe 1993) senza sottoporla alla visita medica Persona_1
preventiva di idoneità al lavoro.
2. Parte appellante, in particolare, impugna la sentenza del Giudice di Pace di Bologna per i seguenti motivi:
a. mancata liquidazione degli interessi legali dalla mora alla domanda e degli interessi moratori ex articolo 1284 del codice civile a decorrere dalla notifica dell'atto di citazione al saldo, nonostante fossero stati richiesti nella domanda iniziale di liquidazione dei compensi di patrocinio, essendosi il giudice di prime cure limitato alla condanna al pagamento degli interessi legali dal giorno della domanda al saldo.
pagina 1 di 4 b. mancata liquidazione, in dispositivo, dei compensi di giudizio in favore dell'attore, nonostante, nella parte motiva, fosse stata prevista la condanna del convenuto alle spese di lite, secondo il principio della soccombenza.
Rassegna, pertanto, le seguenti conclusioni: < sentenza n. 1213/23 del Giudice di Pace di Bologna, depositata il 28.03.2023 e pubblicata il
05.04.2023: A. ferma restando la condanna in quota capitale, dichiarare tenuto e, quindi, condannare il
Sig. al pagamento in favore dell'Avv. degli interessi legali dal dì della messa in CP_1 Parte_1
mora al dì della domanda, e di quelli moratori dalla domanda giudiziale al saldo effettivo, calcolati sulla base dell'importo capitale;
B. disporre la correzione dell'errore materiale e, pertanto, integrare il dispositivo della sentenza n. 2134/23; C. Con vittoria di compensi e spese del presente grado di giudizio, oltre accessori di legge>>.
3. Parte appellata è rimasta contumace sia nel primo, che nel presente grado di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Deve preliminarmente osservarsi che il giudizio di primo grado è stato correttamente instaurato innanzi al Giudice di Pace di Bologna dovendosi escludere la qualifica di consumatore in capo al cliente dell'Avv. perché, ove la prestazione professionale sia stata resa per una questione Parte_1
strettamente attinente all'attività imprenditoriale del convenuto, imputato in un giudizio penale in qualità di legale rappresentante di una s.a.s., questi non può considerarsi consumatore (così Tribunale di Verona, sez. III civile, ordinanza 30/10/2015 n. 6688).
4. Nel merito l'appello è solo parzialmente fondato per i motivi che seguono.
4.1 L'Avvocato sin dall'atto di citazione introduttivo del primo grado ha richiesto Parte_1
l'applicazione sia l'applicazione degli interessi legali dal giorno della messa in mora sino alla domanda, sia degli interessi moratori con decorrenza della domanda giudiziale al saldo.
La Corte di Cassazione con l'ordinanza 16 marzo 2022, n. 8611 ha statuito che, nell'ipotesi della richiesta effettuata dall'avvocato per il pagamento del proprio compenso, gli interessi moratori (ex art. 1224 c.c.) competono a far data dalla messa in mora. Essa coincide con la data della proposizione della domanda giudiziale oppure con la cosiddetta interpellatio, ossia con la richiesta stragiudiziale di adempimento. Per la decorrenza degli interessi di mora ex art. 1284 c.4 c.c., inoltre, non si fa riferimento alla data in cui interviene la liquidazione da parte del giudice, ma al momento della proposizione della domanda giudiziale.
Si condivide la tesi di parte appellante per cui, in caso di condanna al pagamento di una somma pecuniaria corrispondente a un debito di valuta, quale quella in esame, relativa ai compensi per l'attività difensiva svolta, l'interesse legale applicabile è, per la fase stragiudiziale, decorrente dalla pagina 2 di 4 messa in mora alla proposizione della domanda giudiziale - quello di cui all'art. 1284 comma 1 c.c., mentre per la fase giudiziale -dalla proposizione della domanda al saldo – il tasso maggiorato di cui al combinato disposto degli artt. 1284 comma 4, c.c. e D.Lgs. n. 231/02 a cui la disposizione codicistica fa riferimento.
Nel caso in esame, parte attrice non ha provato l'effettivo ricevimento (ma neppure l'effettivo invio) della missiva di cui alla diffida in atti (doc.3), circostanza rilevante ai fini di causa essendo l'atto di messa in mora atto recettizio (v., ex multis, Cass. 1159/18, secondo cui “Gli atti interruttivi della prescrizione riconducibili alla previsione dell'art. 2943, comma 4, c.c., consistono in atti recettizi, con i quali il titolare del diritto manifesta al soggetto passivo la sua volontà non equivoca, intesa alla realizzazione del diritto stesso”). In mancanza di idonea prova di valida messa in mora, gli interessi di legge ex art. 1284 c.4 c.c. decorrono, come disposto dal giudice di prime cure (in ossequio alla giurisprudenza di legittimità citata anche da parte appellante, v. Cass. n. 8611/22 cit.) dalla notifica della domanda giudiziale (perfezionatasi il 23.8.21) al saldo effettivo.
4.2. L'odierno giudicante ritiene, invece, il secondo motivo di appello fondato, posto che il giudice di prime cure, pur condannando, in ossequio al principio della soccombenza, il convenuto al pagamento delle spese di giudizio, non ha proceduto ad alcuna liquidazione in dispositivo.
Tenuto conto del valore della controversia, facendo applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014, ratione temporis applicabile in ragione dell'ultima attività difensiva svolta in primo grado da parte appellante (v. verbale del 31.1.22, fascicolo d'ufficio di primo grado), ed applicando i parametri medi dello scaglione di riferimento (presumibili, in assenza di diversa motivazione contenuta nella parte motiva dell'impugnata sentenza –v. Cassazione civile, sez. lavoro, ordinanza 17/05/2018 n. 12093, secondo la quale il Giudice non ha l'obbligo di motivare in caso di applicazione dei predetti parametri medi- ed in mancanza di interesse dell'appellante all'applicazione di parametri inferiori), si procede alla liquidazione delle spese di lite per il primo grado di giudizio in euro 1.205,00 per compensi, oltre iva e cpa se ed in quanto dovuti ed oltre al 15 % per spese generali ex DM 55/14, oltre ad euro 23,37 per anticipazioni (spese di notifica atto di citazione), con conseguente condanna di parte appellata alla relativa rifusione a favore dell'appellante.
5. Visto l'accoglimento solo parziale dell'appello, le spese di giudizio devono essere compensate.
Assorbita ogni altra questione
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, accoglie l'appello promosso dall'Avv. nei termini e limiti di cui alla parte Parte_1
motiva e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 1213/23 emessa dal Giudice di Pace di pagina 3 di 4 Bologna nel procedimento iscritto al R.G. 7422/21, pubblicata il 05.04.2023, condanna CP_1
a rifondere all'Avv. le spese di lite del primo grado di giudizio che liquida in
[...] Parte_1
euro 1.205,00 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15% ex DM 55/14, iva (se dovuta) e cpa ed oltre ad euro 23,37 per anticipazioni.
Conferma nel resto l'impugnata sentenza.
Spese compensate quanto al presente grado.
Così deciso in Bologna, lì 27.5.25
Il Giudice
Dr.ssa Anna Lisa Marconi
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