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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 09/01/2025, n. 52 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 52 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4741/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott.ssa Elena Saviano, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 4741 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2022 vertente
T R A
nato a [...] il [...] ( e res.te in 04014 Parte_1 CodiceFiscale_1
Pontinia Strada della Foiella 1037, difeso, domiciliato e rapp.to dall' Avv. Cesarina Gandolfi, del Foro di Latina, con studio in Priverno (LT) Via Montanino, 1, giusta delega in atti,
OPPONENTE
E
con sede in Roma Via Giuseppe Grezar n. 14 Partita Controparte_1
Iva e Codice fiscale: , rappresentata dall'avv. Valentino Torricelli, in virtù di procura in P.IVA_1 atti, ed elettivamente domiciliata nello studio del suddetto avvocato, sito in Lecce alla via Oberdan
96,
, con sede in Latina, Corso G. Matteotti, 101 C.A.P. Controparte_2 P.IVA
, codice fiscale , in persona del Presidente e legale rappresentante dott. P.IVA_3
domiciliato presso lo studio dell'Avv. Stefano Marinelli ( ), in CP_3 C.F._2
Roma Corso Trieste 88, giusta procura in atti,
OPPOSTE
OGGETTO: OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE.
CONCLUSIONI
All'udienza del 18.9.2024, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., mediante deposito telematico di note scritte per la precisazione delle conclusioni, le parti hanno precisato le pagina1 di 4 conclusioni come da note depositate telematicamente e il Giudice ha trattenuto la causa in decisione assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI
ha proposto opposizione ex artt. 615/617 c.p.c. avverso l'atto di comunicazione Parte_1
preventiva di iscrizione ipotecaria notificato dall' il 23.7.22 rilevando la Controparte_4
nullità della relativa notifica nonché l'illegittimità dell'iscrizione con riferimento alle cartelle N.
05720140048381254000, N. 05720150011682023000, N. 05720160022824820000, N.
05720160037731205000, N. 05720170039870988000 e N. 05720190019875348000, in quanto mai notificate e comunque relative a crediti tributari prescritti.
Con comparsa di costituzione e risposta si è altresì costituita l' Controparte_5
eccependo l'inammissibilità dell'opposizione, non essendo la comunicazione di
[...]
iscrizione ipotecaria atto dell'esecuzione, e comunque la sua infondatezza nel merito;
si è costituito altresì il eccependo in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione Controparte_2
del giudice ordinario, trattandosi di controversia spettante alla cognizione del giudice tributario ex art. 2 d. lgs. 546/92, nonché in ogni caso il proprio difetto di legittimazione passiva quanto all'eccepita prescrizione.
La causa, istruita documentalmente, veniva quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Occorre preliminarmente esaminare l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla difesa del Controparte_2
Va premesso che, ai sensi dell'art. 2 comma 1 d. lgs 546/1992, “appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, ((le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio)). Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della
Repubblica”; la giurisprudenza di legittimità ha, inoltre, affermato che “In tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria (nella specie, ordine di pagamento diretto ex art.
72 bis del d.P.R. n. 602 del 1973), il discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria va così individuato: alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria (inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) che si
pagina2 di 4 assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici;
alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo come tale (a prescindere dalla esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici) nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all'epoca della valida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento o successivi, in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, all'atto esecutivo cha abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione" (Cass. SU
7822/2020).
Nel caso di specie, l'atto opposto è costituito dalla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria: detto atto, come correttamente osservato dall' , al pari del fermo Controparte_1
amministrativo (e a maggior ragione deve ritenersi il principio valido con riguardo al mero preavviso di iscrizione) non rappresenta un atto esecutivo vero e proprio avendo piuttosto natura cautelare ed essendo funzionale a garantire all'amministrazione il buon esito di una successiva procedura esecutiva ancora da attivare (cfr. Cass. S.U. n. 19667/2014); tale conclusione peraltro è perfettamente coerente con l'estensione della giurisdizione delle Commissioni Tributarie anche all'iscrizione di ipoteca, come espressamente previsto ex art. 19 d. lgs. 546/92 (sempre laddove si controverta in materia di “tributi”).
Pertanto, l'azione spiegata, come riconosciuto dalla stessa difesa di parte opponente, non può essere qualificata ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c. ma, rivolgendosi contro un atto pre-esecutivo, deve essere qualificata quale azione di accertamento negativo della pretesa creditoria dell'
[...]
(cfr. Cass. SU n. 15354/2015). CP_1
Ciò posto, pur alla luce della corretta qualificazione della domanda, la sua appartenenza alla cognizione del giudice ordinario risulta comunque subordinata alla verifica della natura della pretesa erariale sottesa alle cartelle sottostanti, sulla scorta del fatto che “l'attribuzione alle commissioni tributarie - a norma dell'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, come sostituito dall'art. 12, comma 2, della legge n. 448 del 2001 - della cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, ivi incluse, quindi, quelle in materia di contributi spettanti ai consorzi di bonifica, si estende ad ogni questione relativa all'"an" o al "quantum" del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti dell'esecuzione tributaria, sicché vi ricade anche l'eccezione di prescrizione dedotta tramite l'impugnazione della cartella esattoriale, che è atto prodromico all'esecuzione” (cfr. Cass. SU
n. 8770/2016): ne consegue che, in ragione della pacifica natura di “tributo” dei contributi consortili
(cfr. in tal senso anche Corte Cost. n. 188/2018), deve dichiararsi il difetto di giurisdizione del giudice pagina3 di 4 ordinario in favore delle commissioni tributarie, riferendosi tutte le cartelle all'omesso pagamento di tali contributi.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate ex DM 55/2014, tenuto conto dei parametri minimi individuati con riferimento ai giudizi del valore di cui alla domanda, detratti i compensi per la fase istruttoria (non espletata).
p.q.m.
Il Giudice Unico del Tribunale definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1. dichiara il difetto di giurisdizione del giudice adito;
2. condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore delle Parte_2
controparti, spese che liquida, in favore di ciascuna, in euro 2.906,00 per compensi, oltre accessori (spese generali al 15%, Iva e Cpa) come per legge.
Così deciso in Latina il 9.1.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Elena Saviano
pagina4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott.ssa Elena Saviano, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 4741 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2022 vertente
T R A
nato a [...] il [...] ( e res.te in 04014 Parte_1 CodiceFiscale_1
Pontinia Strada della Foiella 1037, difeso, domiciliato e rapp.to dall' Avv. Cesarina Gandolfi, del Foro di Latina, con studio in Priverno (LT) Via Montanino, 1, giusta delega in atti,
OPPONENTE
E
con sede in Roma Via Giuseppe Grezar n. 14 Partita Controparte_1
Iva e Codice fiscale: , rappresentata dall'avv. Valentino Torricelli, in virtù di procura in P.IVA_1 atti, ed elettivamente domiciliata nello studio del suddetto avvocato, sito in Lecce alla via Oberdan
96,
, con sede in Latina, Corso G. Matteotti, 101 C.A.P. Controparte_2 P.IVA
, codice fiscale , in persona del Presidente e legale rappresentante dott. P.IVA_3
domiciliato presso lo studio dell'Avv. Stefano Marinelli ( ), in CP_3 C.F._2
Roma Corso Trieste 88, giusta procura in atti,
OPPOSTE
OGGETTO: OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE.
CONCLUSIONI
All'udienza del 18.9.2024, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., mediante deposito telematico di note scritte per la precisazione delle conclusioni, le parti hanno precisato le pagina1 di 4 conclusioni come da note depositate telematicamente e il Giudice ha trattenuto la causa in decisione assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI
ha proposto opposizione ex artt. 615/617 c.p.c. avverso l'atto di comunicazione Parte_1
preventiva di iscrizione ipotecaria notificato dall' il 23.7.22 rilevando la Controparte_4
nullità della relativa notifica nonché l'illegittimità dell'iscrizione con riferimento alle cartelle N.
05720140048381254000, N. 05720150011682023000, N. 05720160022824820000, N.
05720160037731205000, N. 05720170039870988000 e N. 05720190019875348000, in quanto mai notificate e comunque relative a crediti tributari prescritti.
Con comparsa di costituzione e risposta si è altresì costituita l' Controparte_5
eccependo l'inammissibilità dell'opposizione, non essendo la comunicazione di
[...]
iscrizione ipotecaria atto dell'esecuzione, e comunque la sua infondatezza nel merito;
si è costituito altresì il eccependo in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione Controparte_2
del giudice ordinario, trattandosi di controversia spettante alla cognizione del giudice tributario ex art. 2 d. lgs. 546/92, nonché in ogni caso il proprio difetto di legittimazione passiva quanto all'eccepita prescrizione.
La causa, istruita documentalmente, veniva quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Occorre preliminarmente esaminare l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla difesa del Controparte_2
Va premesso che, ai sensi dell'art. 2 comma 1 d. lgs 546/1992, “appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, ((le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio)). Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della
Repubblica”; la giurisprudenza di legittimità ha, inoltre, affermato che “In tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria (nella specie, ordine di pagamento diretto ex art.
72 bis del d.P.R. n. 602 del 1973), il discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria va così individuato: alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria (inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) che si
pagina2 di 4 assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici;
alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo come tale (a prescindere dalla esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici) nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all'epoca della valida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento o successivi, in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, all'atto esecutivo cha abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione" (Cass. SU
7822/2020).
Nel caso di specie, l'atto opposto è costituito dalla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria: detto atto, come correttamente osservato dall' , al pari del fermo Controparte_1
amministrativo (e a maggior ragione deve ritenersi il principio valido con riguardo al mero preavviso di iscrizione) non rappresenta un atto esecutivo vero e proprio avendo piuttosto natura cautelare ed essendo funzionale a garantire all'amministrazione il buon esito di una successiva procedura esecutiva ancora da attivare (cfr. Cass. S.U. n. 19667/2014); tale conclusione peraltro è perfettamente coerente con l'estensione della giurisdizione delle Commissioni Tributarie anche all'iscrizione di ipoteca, come espressamente previsto ex art. 19 d. lgs. 546/92 (sempre laddove si controverta in materia di “tributi”).
Pertanto, l'azione spiegata, come riconosciuto dalla stessa difesa di parte opponente, non può essere qualificata ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c. ma, rivolgendosi contro un atto pre-esecutivo, deve essere qualificata quale azione di accertamento negativo della pretesa creditoria dell'
[...]
(cfr. Cass. SU n. 15354/2015). CP_1
Ciò posto, pur alla luce della corretta qualificazione della domanda, la sua appartenenza alla cognizione del giudice ordinario risulta comunque subordinata alla verifica della natura della pretesa erariale sottesa alle cartelle sottostanti, sulla scorta del fatto che “l'attribuzione alle commissioni tributarie - a norma dell'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, come sostituito dall'art. 12, comma 2, della legge n. 448 del 2001 - della cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, ivi incluse, quindi, quelle in materia di contributi spettanti ai consorzi di bonifica, si estende ad ogni questione relativa all'"an" o al "quantum" del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti dell'esecuzione tributaria, sicché vi ricade anche l'eccezione di prescrizione dedotta tramite l'impugnazione della cartella esattoriale, che è atto prodromico all'esecuzione” (cfr. Cass. SU
n. 8770/2016): ne consegue che, in ragione della pacifica natura di “tributo” dei contributi consortili
(cfr. in tal senso anche Corte Cost. n. 188/2018), deve dichiararsi il difetto di giurisdizione del giudice pagina3 di 4 ordinario in favore delle commissioni tributarie, riferendosi tutte le cartelle all'omesso pagamento di tali contributi.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate ex DM 55/2014, tenuto conto dei parametri minimi individuati con riferimento ai giudizi del valore di cui alla domanda, detratti i compensi per la fase istruttoria (non espletata).
p.q.m.
Il Giudice Unico del Tribunale definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1. dichiara il difetto di giurisdizione del giudice adito;
2. condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore delle Parte_2
controparti, spese che liquida, in favore di ciascuna, in euro 2.906,00 per compensi, oltre accessori (spese generali al 15%, Iva e Cpa) come per legge.
Così deciso in Latina il 9.1.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Elena Saviano
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