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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 16/05/2025, n. 951 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 951 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno dott. Giovanni Magro
all'udienza del 15.5.2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 100 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2025
vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Gianpaolo Esposito Parte_1
presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Napoli alla via Luca Giordano
n. 51;
- RICORRENTE -
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
Susanna Serrelli con la quale è elettivamente domiciliato in Salerno al corso
Garibaldi n. 38 presso la sede della propria avvocatura distrettuale;
- RESISTENTE -
OGGETTO: opposizione ad ATP. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 9.1.2025 conveniva in Parte_1
giudizio l' esponendo che, sottoposta a visita di revisione in data 3.5.2024, CP_1
le era stata revocata l'indennità di accompagnamento.
Dedotto di aver presentato ricorso per ATP, nella presente sede ha contestato le conclusioni presentate dal CTU dott. (insussistenza Persona_1
delle condizioni per il mantenimento dell'indennità di accompagnamento)
deducendo che gli stati patologici denunciati le avrebbero dato diritto piuttosto alla conservazione della predetta provvidenza.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio, l' si costituiva in giudizio CP_1
resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto.
La causa veniva istruita in via documentale.
All'odierna prima udienza questo Giudicante, preso atto delle note di trattazione scritta depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c., ha deciso la causa depositando sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE.
Il ricorso proposto dalla è inammissibile per le ragioni che si vengono Parte_1
a illustrare.
Va, infatti, evidenziato che ai sensi del 6° comma dell'art. 445-bis c.p.c. la parte che abbia contestato le conclusioni formulate dal C.T.U. a seguito di accertamento tecnico preventivo, deve, nell'opposizione, specificare, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione. Ebbene, nel procedimento per ATP il C.T.U. aveva concluso che la , Parte_1
ormai in follow up negativo per linfoma di Hodgkin, alla luce dell'esame obiettivo e della documentazione sanitaria prodotta, tutta compiutamente esaminata e valutata, ha verificato, con motivazione che appare esauriente,
che questi non ha più diritto all'indennità di accompagnamento.
Parte ricorrente ha, quindi, contestato l'esito del suddetto accertamento sanitario lamentando che la suddetta erronea valutazione è in netto contrasto con quanto invece emerge dalla documentazione già in atti e dal conseguenziale quadro clinico, compromesso da molteplici patologie non adeguatamente valutate dal ctu.
Ebbene, rileva il Tribunale, in disparte la considerazione che non può ritenersi che la specificità dei motivi di contestazione avverso l'accertamento sia da rinvenirsi nella mera elencazione delle patologie da cui è affetta la parte e nell'assunto che la valutazione dal C.T.U. compiuta non risponde alle effettive condizioni di salute della parte, siffatta contestazione palesandosi del tutto generica ed apodittica, espressione di un mero dissenso delle conclusioni del
C.T.U. siccome non rispondenti a quelle auspicate dalla parte, in disparte ciò,
si diceva, va evidenziato come non risulta affatto inspiegabile la valutazione compiuta dal CTU. Lo stesso, invero, ha preso sostanzialmente in considerazione tutte le patologie da cui è affetta la ricorrente. Né la documentazione successiva pur depositata attesta un nel frattempo intervenuto aggravamento delle condizioni di salute della ricorrente tali da condurre a diverse conclusioni (limitandosi ad attestare al più stitichezza della ricorrente).
Alla luce delle considerazioni che precedono, va ritenuta la inammissibilità e,
comunque, l'infondatezza della domanda formulata da parte ricorrente.
In ordine alle spese di lite va rilevato che difetta valida dichiarazione sostitutiva di certificazione delle condizioni reddituali, da inserire nelle conclusioni dell'atto introduttivo ex art. 152 disp. att. c.p.c., sostituito dal D.L. n. 269 del 2003, art. 42, comma 11, conv. nella L. n. 326 del 2003. L'obiettiva difficoltà
dell'accertamento medico dell'indennità di accompagnamento in soggetti già
riconosciuti in passato come aventine diritto giustifica, tuttavia, la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 100 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2025, promosso da nei confronti dell , in Parte_1 CP_1
persona del legale rapp.te p.t., così provvede:
1) dichiara inammissibile il ricorso;
2) compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Salerno, 15.5.2025.
Il Giudice della Sezione Lavoro
Dott. Giovanni Magro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno dott. Giovanni Magro
all'udienza del 15.5.2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 100 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2025
vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Gianpaolo Esposito Parte_1
presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Napoli alla via Luca Giordano
n. 51;
- RICORRENTE -
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
Susanna Serrelli con la quale è elettivamente domiciliato in Salerno al corso
Garibaldi n. 38 presso la sede della propria avvocatura distrettuale;
- RESISTENTE -
OGGETTO: opposizione ad ATP. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 9.1.2025 conveniva in Parte_1
giudizio l' esponendo che, sottoposta a visita di revisione in data 3.5.2024, CP_1
le era stata revocata l'indennità di accompagnamento.
Dedotto di aver presentato ricorso per ATP, nella presente sede ha contestato le conclusioni presentate dal CTU dott. (insussistenza Persona_1
delle condizioni per il mantenimento dell'indennità di accompagnamento)
deducendo che gli stati patologici denunciati le avrebbero dato diritto piuttosto alla conservazione della predetta provvidenza.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio, l' si costituiva in giudizio CP_1
resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto.
La causa veniva istruita in via documentale.
All'odierna prima udienza questo Giudicante, preso atto delle note di trattazione scritta depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c., ha deciso la causa depositando sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE.
Il ricorso proposto dalla è inammissibile per le ragioni che si vengono Parte_1
a illustrare.
Va, infatti, evidenziato che ai sensi del 6° comma dell'art. 445-bis c.p.c. la parte che abbia contestato le conclusioni formulate dal C.T.U. a seguito di accertamento tecnico preventivo, deve, nell'opposizione, specificare, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione. Ebbene, nel procedimento per ATP il C.T.U. aveva concluso che la , Parte_1
ormai in follow up negativo per linfoma di Hodgkin, alla luce dell'esame obiettivo e della documentazione sanitaria prodotta, tutta compiutamente esaminata e valutata, ha verificato, con motivazione che appare esauriente,
che questi non ha più diritto all'indennità di accompagnamento.
Parte ricorrente ha, quindi, contestato l'esito del suddetto accertamento sanitario lamentando che la suddetta erronea valutazione è in netto contrasto con quanto invece emerge dalla documentazione già in atti e dal conseguenziale quadro clinico, compromesso da molteplici patologie non adeguatamente valutate dal ctu.
Ebbene, rileva il Tribunale, in disparte la considerazione che non può ritenersi che la specificità dei motivi di contestazione avverso l'accertamento sia da rinvenirsi nella mera elencazione delle patologie da cui è affetta la parte e nell'assunto che la valutazione dal C.T.U. compiuta non risponde alle effettive condizioni di salute della parte, siffatta contestazione palesandosi del tutto generica ed apodittica, espressione di un mero dissenso delle conclusioni del
C.T.U. siccome non rispondenti a quelle auspicate dalla parte, in disparte ciò,
si diceva, va evidenziato come non risulta affatto inspiegabile la valutazione compiuta dal CTU. Lo stesso, invero, ha preso sostanzialmente in considerazione tutte le patologie da cui è affetta la ricorrente. Né la documentazione successiva pur depositata attesta un nel frattempo intervenuto aggravamento delle condizioni di salute della ricorrente tali da condurre a diverse conclusioni (limitandosi ad attestare al più stitichezza della ricorrente).
Alla luce delle considerazioni che precedono, va ritenuta la inammissibilità e,
comunque, l'infondatezza della domanda formulata da parte ricorrente.
In ordine alle spese di lite va rilevato che difetta valida dichiarazione sostitutiva di certificazione delle condizioni reddituali, da inserire nelle conclusioni dell'atto introduttivo ex art. 152 disp. att. c.p.c., sostituito dal D.L. n. 269 del 2003, art. 42, comma 11, conv. nella L. n. 326 del 2003. L'obiettiva difficoltà
dell'accertamento medico dell'indennità di accompagnamento in soggetti già
riconosciuti in passato come aventine diritto giustifica, tuttavia, la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 100 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2025, promosso da nei confronti dell , in Parte_1 CP_1
persona del legale rapp.te p.t., così provvede:
1) dichiara inammissibile il ricorso;
2) compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Salerno, 15.5.2025.
Il Giudice della Sezione Lavoro
Dott. Giovanni Magro