Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/04/1986, n. 2676
CASS
Sentenza 15 aprile 1986

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La disposizione dell'art. 30 ter del d.l. 28 febbraio 1983 n. 55 (nel testo aggiunto dalla legge di conversione 26 aprile 1983 n. 131), relativa all'Estinzione dei giudizi aventi ad oggetto il pagamento dei valori capitali corrispettivi ai benefici attribuiti al personale di cui all'art. 4 della legge 24 maggio 1970, n. 336, in applicazione della legge stessa, ovvero la ripetizione delle somme già pagate allo stesso titolo, si ricollega all'art. 30 bis dello stesso decreto (che, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 92 del 1981, dichiarativa della parziale illegittimità dell'art. 6 della legge n. 824 del 1971, dispone in ordine alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla applicazione dei benefici stessi) e, pertanto, si riferisce solo alle cause intercorrenti fra gli enti datori di lavoro e quelli previdenziali, tenuti all'erogazione dei benefici, e non anche (ciò che la renderebbe sospetta d'illegittimità costituzionale per contrasto con il primo comma dell'art. 24 cost.) alle controversie instaurate contro questi ultimi da parte dei soggetti aventi diritto ai benefici e concernenti i criteri applicativi dei medesimi. ( Conf 5739/84, mass n 437414; ( Conf 1208/84, mass n 436160; ( Conf 2575/84, mass n 434592).*

In tema di crediti pecuniari per prestazioni previdenziali (esclusi dalla rivalutazione automatica prevista dall'art. 429 cod. proc. civ.), la qualità di pensionato rivestita dal creditore non esclude che il medesimo, ai fini del conseguimento del maggior danno ai sensi dell'art. 1224, secondo comma, cod. civ., debba provare di aver dovuto procurarsi la somma (non pagatagli) a condizioni particolarmente svantaggiose o mediante alienazione di beni, o che il danno allegato sia connesso ad investimenti particolari specificamente programmati e resi impossibili dallo inadempimento del debitore, restando ferma la necessità che ogni fattispecie sia valutata specificamente, tenendo conto delle concrete condizioni dei singoli creditori. ( V 3377/85, mass n 441050; ( V 4269/84, mass n 436195; ( V 5555/81, mass n 416277; ( V 3776/79, mass n 400219).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/04/1986, n. 2676
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2676
    Data del deposito : 15 aprile 1986

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