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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 21/05/2025, n. 377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 377 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE LAVORO
RG. 375 2025
PROVVEDIMENTO EX ART. 127 TER C.P.C.
PER L'UDIENZA DEL 21.05.2025
Il Giudice dott.ssa Monica D'Angelo, premesso che l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c. regolarmente comunicato alle parti;
dato atto che le parti hanno depositato, nei termini assegnati, le “note di trattazione scritta” contenenti le rispettive istanze;
IL GIUDICE decide la causa con il deposito della seguente sentenza:
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di MARSALA
SEZIONE CIVILE
In funzione di giudice del lavoro e in persona del dottor Monica D'Angelo ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 375/2025 R.G.
Oggetto: indebito indennità disoccupazione agricola, vertente tra
, C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. DE STEFANO VITO
- ricorrente -
e
(C.F. ) elettivamente domiciliato in VIA SCONTRINO 28 CP_1 P.IVA_1
(uff.legale 91100 TRAPANI rappresentato e difeso dall'avv Antonino Rizzo CP_1
- resistente –
Conclusioni delle parti: come da atti difensivi
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 7.2.2025, il ricorrente ha contestato la legittimità della nota del 14.1.2025, con la quale ha chiesto la restituzione di € 315,50 a titolo di CP_1
indebito sulla indennità di disoccupazione periodo 1.1.2006 – 31.12.2008; ha eccepito la prescrizione decennale.
L' costituendosi in giudizio ha chiesto il rigetto del ricorso. CP_1
Successivamente alla costituzione dell' il ricorrente ha dichiarato di volere CP_1
rinunciare al giudizio chiedendo la pronuncia di cessazione della materia del contendere. All'udienza del 21.5.2025, svoltasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. il ricorrente ha insistito per la pronuncia di cessazione della materia del contendere, mentre l' ha CP_1
insistito per il rigetto del ricorso.
Come è noto la rinuncia all'azione è istituto differente rispetto a quello della rinuncia agli atti del giudizio. Ed infatti, nel secondo caso l'attore mantiene la facoltà di agire nuovamente in un successivo giudizio per la tutela dello stesso diritto, anche se gli atti del processo estinto perdono ogni efficacia, mentre invece la rinuncia all'azione integra un vero e proprio atto di disposizione del diritto azionato ed equivale, nella sostanza, ad un rigetto nel merito delle pretese attoree. Pertanto, tale rinuncia comporta la preclusione a far valere in un successivo giudizio le medesime ragioni con una nuova domanda.
Per procedere alla rinuncia agli atti è sufficiente che il difensore sia munito di valida procura alle liti, mentre per la rinuncia all'azione, in quanto atto di disposizione del diritto, è necessario il rilascio di un mandato ad hoc, che attribuisca al difensore tale specifico potere (cfr. Cass. n. 4837/2019).
La rinuncia all'azione, quindi, comportando, di fatto, la cessazione della materia del contendere, porta alla pronuncia di una sentenza che attesta il venir meno dell'interesse delle parti alla prosecuzione del processo.
La rinuncia agli atti, invece, anch'essa da dichiararsi con sentenza (unica forma idonea al raggiungimento dello scopo del provvedimento definendo il giudizio con una decisione, di rito, suscettibile di impugnazione), comporta l'estinzione del processo, sempre sia accettata della controparte costituite (diversamente dalla rinuncia all'azione che non necessita di accettazione delle controparti).
Ne discende che quando la controparte non ha interesse alla prosecuzione del processo oppure quando manca una controparte (perché questa è contumace) la rinunzia, come ogni atto unilaterale produce effetti immediatamente (nel momento in cui
è portata a conoscenza della controparte costituita).
Quanto alle spese di lite, in assenza di diverso accordo tra le parti, sono poste a carico del rinunciante. Nel caso in esame, considerato che la difesa del ricorrente dichiara di rinunciare al giudizio e non all'azione e che il procuratore dell' non ha implicitamente accettato CP_1
la rinuncia, insistendo per il rigetto del ricorso, a parere di questo giudicante non sussistono i presupposti per dichiarare cessata la materia del contendere.
Pertanto, dall'esame sommario degli atti del giudizio, emerge l'infondatezza della domanda del ricorrente e il ricorso va, conseguentemente, rigettato.
Si ritengono sussistenti motivazioni per dichiarare l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
PQM
Rigetta il ricorso e dichiara compensate le spese di giudizio.
Così deciso in Marsala, 21.05.2025
Il Giudice
Monica D'Angelo