Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 27/05/2025, n. 540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 540 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
n. 1045/2024 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI BRESCIA SEZIONE III CIVILE – FAMIGLIA e MINORI composta dai Magistrati:
IA GR CO Presidente
Francesca IO Consigliere rel. est.
Simona Bruzzese Consigliere aus.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al numero di ruolo sopra indicato sull'appello depositato in via telematica il 13.11.2024 nell'interesse di: nato a [...] l'[...], residente in [...], Parte_1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Laura Medolago e Claudia Iodice del Foro di Bergamo appellante contro
, nata a [...] il [...], irreperibile con Controparte_1 ultima residenza a Levate (BG) via Donizetti 2 appellata contumace
con l'intervento in causa del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di
Brescia
Oggetto: appello ex art. 473 bis 30 CPC avverso la sentenza n. 1455/2024 emessa dal Tribunale di
Bergamo il 20.06.2024 e pubblicata il 28.06.2024, non notificata, pronunciata nella causa iscritta a ruolo al numero R.G. 1505/2024 in punto: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
APPELLANTE: Ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione reietta ed anche previo ogni accertamento e/o declaratoria del caso, voglia la Corte d'Appello adita, in totale riforma dell'impugnata sentenza, così giudicare: in via principale: in accoglimento delle domande formulate dal signor
[...] nel giudizio di primo grado, ricorrendone i presupposti di legge, pronunciare e dichiarare lo Parte_1 scioglimento del matrimonio contratto in data 26.10.2012 nel Comune di Levate (BG, dai signori
[...]
), nato a [...] l'[...] e (c.f.: Parte_1 C.F._1 Controparte_1
), nata a [...], il [...], ordinando all'Ufficiale dello Stato C.F._2
1
Civile territorialmente competente di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza e ad ogni altro incombente di legge. Disporre, laddove occorra, la conseguente cancellazione dell'eventuale annotazione della sentenza n. 1455/2024 resa dal Tribunale di Bergamo in primo grado.
In via istruttoria: con ogni più ampia riserva, laddove occorra, di ulteriormente dedurre, produrre, capitolare e chiedere l'ammissione di ogni opportuno mezzo istruttorio;
in ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, in caso di opposizione alla domanda;
PROCURATORE GENERALE: osserva: l'appello è fondato, atteso che il Tribunale non si è pronunciato sulla domanda di scioglimento del matrimonio proposta da avendo dichiarato la Parte_1 separazione personale dei coniugi (nonostante i coniugi fossero già separati consensualmente); non vi sono statuizioni da adottare, nella contumacia della resistente ed in assenza di domande e di figli;
chiede, pertanto, che, in riforma della sentenza impugnata, sia dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto in data 26.10.2012 in Levate tra e , ordinando Parte_1 Controparte_1 all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 26.10.2012 e contraevano matrimonio nel Parte_1 Controparte_1
Comune di Levate (BG) e dalla loro unione non nascevano figli.
Il 14.11.2016 i coniugi si rivolgevano all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Levate per chiedere consensualmente che venisse pronunciata la loro separazione personale dichiarando di non avere figli né questioni economiche da regolamentare. In data 15.12.2016 l'accordo veniva confermato dinnanzi all'Ufficiale di Stato Civile con conseguente annotazione della separazione nei pubblici registri.
Con ricorso depositato il 28.3.2024 chiedeva lo scioglimento del matrimonio dinnanzi Parte_1 al Tribunale di Bergamo.
Alla prima udienza di comparizione del 19.6.2024 il giudice delegato dal Presidente dichiarava la contumacia della resistente, non costituita né comparsa all'udienza e il insisteva nella domanda Parte_1 di divorzio dichiarando di non avere più notizie della moglie dal momento della separazione. Il giudice si riservava di riferire al Collegio non essendo necessaria istruttoria.
Il Tribunale di Bergamo, con sentenza 1455/2024 pubblicata in data 28.6.2024, oggetto del presente gravame, così disponeva:
1. dichiara ai sensi dell'art. 151, 1° comma, c.c. la separazione personale tra i coniugi Parte_1
, nata BERGAMO (BG) il 08/11/1971 e , nata BRASILE
[...] Controparte_1 il 22/11/1969 (atto n. 9, parte I, reg. Atti Matrimonio dell'anno 2012);
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Levate per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n.
396 (Ordinamento dello Stato Civile).
3. Nulla sulle spese.
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Osservava:
. la domanda volta ad ottenere la pronuncia di separazione personale dei coniugi era fondata e andava accolta. Invero le circostanze dedotte negli atti difensivi del ricorrente palesavano l'esistenza di una crisi coniugale e la mancata comparizione dell'altro coniuge all'udienza presidenziale costituiva significativo riscontro idoneo ad affermare la sussistenza di una situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale.
. nulla sulle spese processuali stante la natura necessaria del giudizio e l'assenza di opposizione del convenuto rimasto contumace.
In data 10.07.2024 presentava dinnanzi al Tribunale di Bergamo istanza di correzione Parte_1 di errore materiale della suddetta sentenza osservando che era stata erroneamente pronunciata la separazione in luogo del divorzio, come richiesto in ricorso;
anche nella prima pagina era indicato come oggetto del giudizio “separazione giudiziale” anziché “divorzio giudiziale” ed era stato anche indicato erroneamente il nome “Claudia” dell'avv. Medolago invece di “Laura”.
Il Tribunale di Bergamo con provvedimento del 19.9.2024 rigettava la predetta istanza ritenendo che le richieste avanzate potevano essere fatte valere solo in sede di appello: invero secondo la giurisprudenza di legittimità “il procedimento di correzione degli errori materiali o di calcolo previsto dagli artt. 287 e
288 c.p.c. è esperibile nel caso di un difetto di corrispondenza tra l'ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica chiaramente rilevabile dal testo del provvedimento mediante il semplice confronto della parte che ne è inficiata con le considerazioni contenute in motivazione, difetto causato da mera svista o disattenzione e, come tale, rilevabile "ictu oculi”. Nel caso in esame invece si chiedeva di ottenere la sostituzione completa della parte motiva e del dispositivo della sentenza e a questo non poteva servire il procedimento di correzione di errore materiale poiché in questo modo si sarebbe conferito alla sentenza corretta un contenuto concettuale e sostanziale completamente diverso da quello che presentava.
Avverso la sentenza del Tribunale di Bergamo con ricorso depositato il 13.11.2025 ha Parte_1 proposto appello chiedendo dichiarare lo scioglimento del matrimonio disponendo se del caso la cancellazione dell'eventuale annotazione della sentenza n. 1455/2024 resa dal Tribunale di Bergamo, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza di divorzio. Con vittoria di spese di lite.
Il PG il 6.5.2025 ha concluso come indicato in epigrafe.
All'udienza del 27.5.2025 comparivano il difensore dell'appellante e il personalmente che Parte_1 insisteva nella domanda di pronuncia di sentenza di scioglimento del matrimonio, la Corte dichiarava la contumacia della non costituita e non comparsa nonostante rituale notifica con la modalità di CP_1 cui all'art. 143 CPC del ricorso in appello e del decreto di fissazione dell'udienza (la donna, già residente a Levate, via Donizetti 2, è stata cancellata per irreperibilità il 20.12.2018). La Corte ha trattenuto la causa in decisione.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante lamenta la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato previsto dall'art. 112 CPC e inoltre il fatto che la sentenza appellata si sia pronunciata extra petita non essendo la domanda di separazione coniugale stata formulata dal Peraltro, osserva l'appellante, la Parte_1 sentenza è errata anche nella motivazione e non solo nel dispositivo perché nella motivazione si fa riferimento all'intollerabilità della prosecuzione della convivenza nonostante fosse già intervenuta tra i coniugi la pronuncia di separazione. Inoltre il provvedimento emesso ha violato anche il principio del ne bis in idem, configurandosi come una seconda e successiva pronuncia su fatti già decisi da un provvedimento precedente divenuto nel frattempo definitivo. Infine, è stato anche erroneamente indicato anche il nome di uno dei difensori di parte ricorrente (sia nell'intestazione della sentenza sia nella parte motiva l'avv. Medolago era stata indicato come “avv. Claudia” o mentre il nome corretto era UR).
L'appello è fondato: invero nel ricorso per scioglimento del matrimonio depositato dal dinnanzi Parte_1 al Tribunale di Bergamo si esponeva che i sig.ri e avevano contratto matrimonio il Parte_1 CP_1
26.10.2012 e si erano consensualmente separati dinnanzi all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Levate il 14.11.2016, con conseguente annotazione nei registri di Stato Civile della separazione;
si evidenziava altresì che i coniugi non avevano ripreso la convivenza sicché si chiedeva pronuncia di scioglimento del matrimonio. Anche all'udienza di comparizione personale del 19.6.2024 il ricorrente aveva dichiarato: “insisto nella richiesta di divorzio. Non ho più notizie di mia moglie dalla separazione”. Eppure il Tribunale, per evidente errore, ha emesso sentenza con la quale ha dichiarato la separazione coniugale, provvedimento non richiesto dal e che non poteva essere emesso perché Parte_1 la coppia era già addivenuta alla separazione coniugale nel 2016.
Sussistono invece tutti i requisiti per la richiesta pronuncia di sentenza di scioglimento del matrimonio dal momento che la coppia - è addivenuta a separazione consensuale dinnanzi Parte_1 CP_1 all'Ufficiale di Stati Civile (ai sensi dell'art. 12 DL 12.9.2014 n. 132), annotata nei Registri di Stato
Civile nel lontano dicembre 2016 e la separazione si è protratta per ben oltre 6 mesi dall'accordo separativo raggiunto davanti all'Ufficiale di Stato Civile (art. 3 L 898/1970) e infine deve ritenersi accertato che la comunione materiale e spirituale non può più essere ricostituita (la coppia non ha più rapporti dal momento della separazione e la è irreperibile). CP_1
Nulla sulle spese di lite di questo giudizio considerato che l'appello si è reso necessario per un errore nella statuizione resa dal Tribunale sicché non è configurabile una situazione di soccombenza tra l'appellante e la e inoltre parte appellata non si è costituita e non si è opposta alla impugnazione. CP_1
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Brescia, definitivamente pronunziando sul reclamo proposto da Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Bergamo n. 1455/2024 pubblicata il 28.06.2024 resa nel proc.
1505/2024 RG, nella contumacia di e con l'intervento del Procuratore Controparte_1
Generale, così decide:
4 n. 1045/2024 RG
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto il 26.10.2021 a Levate (Bergamo) tra
[...]
nato a [...] l'[...], e nata a [...] il Parte_1 Controparte_1
22.11.1969.
- ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Levate di procedere all'annotazione della presente sentenza.
- nulla sulle spese di lite.
Brescia, 27.5.2025
il Consigliere rel est. il Presidente
Francesca IO IA GR CO
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