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Sentenza 18 ottobre 2025
Sentenza 18 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 18/10/2025, n. 316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 316 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 565 /2025 R.G.V.G.
Tribunale Ordinario di Forli'
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Massimo Di Patria Presidente rel. dott. Alessandra Medi Giudice dott. Serena Chimichi Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA rilevato che i coniugi:
1. nata a [...] in data [...] C.F. CP_1
C.F._1
2. nato a [...] in data [...] Parte_1
C.F._2
Assistiti e difesi entrambi dall'avv. ROCCHI CRISTIANA;
matrimonio celebrato in SAVIGNANO SUL RUBICONE il 21/08/2010 hanno proposto ricorso per separazione consensuale;
che il Presidente/Giudice designato ha disposto la trattazione scritta dell'udienza;
che hanno depositato dichiarazione sottoscritta ed autenticata di non volersi conciliare e di insistere nel ricorso;
che il Presidente del Tribunale, preso atto di quanto sopra, ha autorizzato i coniugi a vivere separati e rimesso la causa al Collegio per l'omologa;
che le condizioni della separazione appaiono conformi alla legge;
che il p.m. è stato posto in condizioni di intervenire1; visto l'art. 473-bis.47 e ss. c.p.c.
OMOLOGA la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto, come sopra confermate:
1 A) prevedere e disporre l'affidamento condiviso dei minori e Per_1 Per_2 Per_3
ad entrambi i genitori, i quali conseguentemente assumeranno di comune
[...] accordo le decisioni di maggior interesse per i figli concernenti istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei medesimi: i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale in maniera disgiunta riguardo alle decisioni di ordinaria amministrazione e quelle assolutamente urgenti da assumere nel momento in cui avranno presso di sé i figli e Per in maniera congiunta in tutti gli altri casi. e manterranno la loro Per_1 Per_2 residenza presso la casa familiare, ove vivranno con la madre e avranno collocamento paritario;
B) prevedere e disporre che nel rapporto e dialogo con i figli, entrambi i ricorrenti ed i rispettivi familiari avranno cura di salvaguardare reciprocamente la figura genitoriale dell'altro, astenendosi dall'esprimere valutazioni od adottare condotte inappropriate, salvaguardando i buoni rapporti fra i minori ed i rispettivi parenti.
C) prevedere e disporre che i coniugi vivranno separati, sia pure mantenendo il mutuo e doveroso reciproco rispetto.
D) prevedere e disporre il collocamento paritario dei minori con i genitori secondo il seguente schema, salva la possibilità di individuare altro calendario, previo accordo fra i genitori:
- settimana 1 e 3 del mese: i figli trascorreranno con la madre il lunedì e martedì e con il papà il mercoledì e giovedì, in queste settimane nel week-end costituito da venerdì, sabato e domenica, i figli staranno con la madre;
- settimana 2 e 4 del mese: i figli trascorreranno con il papà il lunedì e martedì e con la madre il mercoledì e giovedì, in queste settimane nel week-end costituito da venerdì, sabato e domenica, i figli staranno con il papà. Ciascun figlio potrà liberamente, senza vincoli di orario, telefonare al genitore presso il quale non si trova senza alcun limite circa il numero di telefonate e senza alcun limite circa il dispositivo che potrà essere utilizzato. Se a fine giornata i figli non avranno telefonato al genitore con loro non presente, quel genitore sarà libero di chiamarli. Qualora nel proprio giorno di competenza il genitore ritardi il prelievo dei figli per più di un'ora, il genitore presso il quale in quel momento si trovano i figli sarà libero di organizzarsi con loro. I genitori, consapevoli che i tre figli, hanno attività e impegni molto articolati durante la settimana, pur entrambi concordemente dell'idea di volersi occupare in prima persona delle varie incombenze, riconoscono e acconsentono a che possano intervenire nell'aiuto quotidiano sia i nonni paterni che materni sia altri familiari entro il secondo grado. Qualora, per gli spostamenti (accompagni e ritiri) dei tre figli non fosse possibile usufruire della rete familiare, ciascun genitore si impegna, prima di incaricare terze persone, a chiedere all'altro se vi è disponibilità.
2 Posto che la complessità degli impegni dei tre figli richiede una effettiva e concreta partecipazione di ciascun genitore ad ogni incombenza necessaria e posto il collocamento paritario condiviso appieno tra i coniugi in virtù del forte legame dei figli con entrambe le figure genitoriali, i coniugi concordano per il mantenimento diretto dei figli nei periodi in cui questi permarranno presso l'uno o l'altro genitore.
E) prevedere e disporre che il mantenimento diretto riguarderà le spese non rientranti tra le spese extra come individuate nel Protocollo in uso nel Tribunale di Forlì e le spese qui di seguito elencate. Queste spese elencate, preventivamente concordate, verranno divise al 50% - 50%.
- spese per cene di fine anno scolastico, fine attività
- regali ai professori o maestri/istruttori
- regali di compleanno ad amici
- scarpe e giubbotti, nel limite totale di 200 € all'anno per ogni figlio. Questa spesa si dividerà al 50% e 50%. Superata questa soglia anche per scarpe e giubbotti, così come il vestiario, rientreranno nei costi del mantenimento diretto dove ogni genitore provvederà in autonomia a comprare al ragazzo;
- paghetta mensile. Il tetto massimo della paghetta è di 24,00 € (12,00 € per ciascun genitore) al mese per ogni figlio in seconda e terza media;
Diventerà di 60,00 € al mese per ogni figlio in prima e seconda superiore. L'importo sarà da rivedere e adeguare in terza superiore e così via per gli anni successivi. Nella paghetta rientrano le spese per le uscite quotidiane, che verranno gestite in autonomia dai ragazzi (ad esempio, gelato o pizza con gli amici, cinema). La paghetta mensile non è automatica, ma elargita in modo proporzionale all'impegno dei figli in ambito scolastico e domestico. Disporre che le spese di cui sopra verranno divise se preventivamente concordate e comprovate da ricevuta.
F) prevedere e disporre in ordine alle spese straordinarie che le parti richiamano il Protocollo in uso presso il Tribunale di Forlì e di cui, con la firma del presente le parti dichiarano di averne ricevuto copia specificando che nelle spese ludico/sportive/ricreative si includono, oltre a quelle del protocollo:
- attività sportive
- attività musicali, teatrali
- attività extrascolastiche quali partecipazione a gruppi scout o associazioni parrocchiali, ai campi e alle uscite collegate
- rette, quote associative, visite, assicurazione e abbigliamento necessari allo svolgimento delle attività precedenti.
L'importo previsto di spesa da non concordare rientra nella soglia annuale di € 1.200,00 per ciascun figlio e per ogni genitore. L'importo non può essere "trasferito" da un figlio all'altro. Nel caso in cui le spese siano inferiori a 1.200,00 € l'importo non è cumulativo con l'anno successivo. Le
3 spese ludiche devono tenere conto delle concrete e reali capacità economiche di ciascun genitore. Deve essere garantita pari opportunità ad entrambi i genitori nella scelta delle attività compatibilmente alle inclinazioni naturali e ai desiderata dei figli. La scelta delle attività deve comunque essere concordata. Le spese devono essere comprovate da ricevuta. Oltre a tale cifra, qualora un genitore ritenesse comunque di sostenere la spesa, l'altro rimborserà il 50% della somma prevista rimanendo a carico dell'altro la somma eccedente.
G.1) REGOLAMENTAZIONE FINO AL 31/12/2029 DEI COSTI DA SOSTENERE RIGUARDANTI LE SOLE ATTIVA' SPORTIVE EFFETTUATE DAI RAGAZZI Prevedere e disporre che La Sig.ra sosterrà annualmente il costo CP_1 massimo di 800 a figlio per le sole spese comprovate inerenti alle attività sportive dei ragazzi fino all'anno 2029 incluso. A partire dal 01/01/2030 i costi sportivi, se ci saranno, verranno divisi al 50 e 50. Si stabilisce fin da ora che questa condizione non sarà in alcun modo prorogabile o ripetibile negli anni successivi. Si stabilisce che l'importo non è cumulativo con l'anno successivo. Le parti concordano che nelle spese per “attività sportive” vi rientrano le seguenti voci:
- Quota iscrizione / tesseramento
- Visita medica
- Le rette mensili
- Abbigliamento per svolgere quel determinato sport
- Saggi/gare
- Camp
- Spese di viaggio e di soggiorno per il figlio
La spesa per lo sport rientra tra le spese straordinarie che richiedono il comune accordo. Pertanto per gli importi che eccederanno i 800 euro a figlio/anno, si stabilisce che questi verranno concordati e divisi al 50% e 50%. Nel caso in cui uno dei due genitori non voglia dividere al 50%, ma usare un'altra proporzione, rimane a libero arbitrio di uno delle due parti decidere se accollarsi il costo restante che l'altro non vuole versare, al fine di coprire il costo totale. Se il figlio smetterà di fare uno sport o l'attività scelta costa meno dei 800/anno, i soldi non spesi verranno riversati su un'altra attività ludica (inclusa la palestra), scelta dal ragazzo in accordo con entrambi i genitori.
G.2) REGOLAMENTAZIONE FUTURE SPESE UNIVERSITARIE.
[...]
METTERA' A DISPOSIZIONE PER FIGLIO 16.000 Euro, DA CP_1
SPENDERE PER LO SCOPO Prevedere e disporre che nell'ipotesi che uno dei figli o tutti e tre i figli intendano proseguire gli studi universitari o di post diploma, le parti concordano fin da ora che 4 la Signora si assumerà l'impegno di accantonare per lo scopo la CP_1 cifra di 16.000,00 € a figlio da spalmare nell'arco dei 5 anni di studio universitario. La cifra verrà investita in modo da evitare che perda potere d'acquisto. Nulla verrà recriminato in caso di perdita dovuta dall'andamento negativo dell'investimento. Se il percorso di studi sarà più corto dei 5 anni verrà messa a disposizione la quota annuale data dal totale diviso i 5 anni. Tutta la parte eccedente di costi che si presenteranno verranno concordati e divisi al 50 % e 50 %. Se un figlio non andrà all'università la parte di denaro che non verrà spesa, rimarrà nella disponibilità della Signora CP_1
La presente spesa per i costi universitari è condizionata sospensivamente al verificarsi di determinate condizioni:
- Qualora e se i ragazzi, che non siano economicamente autosufficienti, decidano di intraprendere un percorso universitario / o di post diploma;
- Previa la verifica dell'esistenza di bonus universitari;
- Previa la verifica e l'ottenimento di premi di merito e borse di studio;
- Previa la riverifica dei redditi dei genitori.
La parte di denaro che la Sig.ra metterà a disposizione servirà per coprire: CP_1
- costi e tasse d'iscrizione all'università;
- costi di affitto per l'alloggio;
- costi di trasporti / trasferte;
- materiale didattico quali libri e strumenti per l'università.
G.3) REGOLAZIONE COSTI TASSA SUI RIFIUTI Il calcolo del costo della tassa sui rifiuti tiene conto solo della residenza e non contempla la collocazione paritaria in caso di separazione. Di conseguenza la parte di costo generata dai ragazzi con l'aggiunta in proporzione dei contributi e dell'iva, verrà divisa a metà.
G.4) REGOLAZIONE RIMBORSI COSTI SOSTENUTI Ogni due mesi, (fine febbraio, fine aprile, fine giugno, fine agosto, fine ottobre, fine dicembre) verrà fatto il controllo del saldo delle spese da dividere e se il saldo a fine mese supera i 200 euro (a favore dell'uno o dell'altro genitore), la parte che ha il debito avrà tempo i 10 giorni successivi per rimborsare la parte che ha il credito tramite compensazione dei costi o tramite bonifico bancario.
c. FESTIVITÀ NATALIZIE E PASQUALI: al fine di consentire a ciascun genitore di trascorrere con i figli parte delle due festività, si stabilirà che i minori, passeranno alternativamente con l'uno o l'altro genitore la settimana che va dall'inizio delle vacanze natalizie fino al 30 e la settimana che va dal 31 al 7 gennaio;
per le vacanze di Pasqua passeranno alternativamente con i genitori, il giorno di Pasqua e quello dell'Angelo;
5 d. FERIE NELL'ANNO Le parti trascorreranno un periodo di due settimane anche non consecutive con i figli di vacanza lasciando la scelta del mese in cui passarlo;
G) dare atto che le parti acconsentono reciprocamente al rilascio e/o rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, sia propri, sia dei figli minori;
PRENDE ATTO che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione;
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D) d.p.r. n. 396/00 (ordinamento dello stato civile), all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SAVIGNANO SUL RUBICONE (atto N. 6 parte 2 Serie A anno 2010).
Forlì, 18/10/2025
Il Presidente – est. Massimo Di Patria
6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile -come nel caso di procedimento di separazione personale dei coniugi- è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza. (Sez. 1, Sentenza n. 10894 del 24/05/2005, Rv. 582624 – 01 – cfr. pure: Cass. 17 gennaio
1966, n. 234; Cass. 19 gennaio 2000, n. 571; Cass. 23 dicembre 2003, n. 19727) – comunicato al P.M. in data 18.3.2025
Tribunale Ordinario di Forli'
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Massimo Di Patria Presidente rel. dott. Alessandra Medi Giudice dott. Serena Chimichi Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA rilevato che i coniugi:
1. nata a [...] in data [...] C.F. CP_1
C.F._1
2. nato a [...] in data [...] Parte_1
C.F._2
Assistiti e difesi entrambi dall'avv. ROCCHI CRISTIANA;
matrimonio celebrato in SAVIGNANO SUL RUBICONE il 21/08/2010 hanno proposto ricorso per separazione consensuale;
che il Presidente/Giudice designato ha disposto la trattazione scritta dell'udienza;
che hanno depositato dichiarazione sottoscritta ed autenticata di non volersi conciliare e di insistere nel ricorso;
che il Presidente del Tribunale, preso atto di quanto sopra, ha autorizzato i coniugi a vivere separati e rimesso la causa al Collegio per l'omologa;
che le condizioni della separazione appaiono conformi alla legge;
che il p.m. è stato posto in condizioni di intervenire1; visto l'art. 473-bis.47 e ss. c.p.c.
OMOLOGA la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto, come sopra confermate:
1 A) prevedere e disporre l'affidamento condiviso dei minori e Per_1 Per_2 Per_3
ad entrambi i genitori, i quali conseguentemente assumeranno di comune
[...] accordo le decisioni di maggior interesse per i figli concernenti istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei medesimi: i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale in maniera disgiunta riguardo alle decisioni di ordinaria amministrazione e quelle assolutamente urgenti da assumere nel momento in cui avranno presso di sé i figli e Per in maniera congiunta in tutti gli altri casi. e manterranno la loro Per_1 Per_2 residenza presso la casa familiare, ove vivranno con la madre e avranno collocamento paritario;
B) prevedere e disporre che nel rapporto e dialogo con i figli, entrambi i ricorrenti ed i rispettivi familiari avranno cura di salvaguardare reciprocamente la figura genitoriale dell'altro, astenendosi dall'esprimere valutazioni od adottare condotte inappropriate, salvaguardando i buoni rapporti fra i minori ed i rispettivi parenti.
C) prevedere e disporre che i coniugi vivranno separati, sia pure mantenendo il mutuo e doveroso reciproco rispetto.
D) prevedere e disporre il collocamento paritario dei minori con i genitori secondo il seguente schema, salva la possibilità di individuare altro calendario, previo accordo fra i genitori:
- settimana 1 e 3 del mese: i figli trascorreranno con la madre il lunedì e martedì e con il papà il mercoledì e giovedì, in queste settimane nel week-end costituito da venerdì, sabato e domenica, i figli staranno con la madre;
- settimana 2 e 4 del mese: i figli trascorreranno con il papà il lunedì e martedì e con la madre il mercoledì e giovedì, in queste settimane nel week-end costituito da venerdì, sabato e domenica, i figli staranno con il papà. Ciascun figlio potrà liberamente, senza vincoli di orario, telefonare al genitore presso il quale non si trova senza alcun limite circa il numero di telefonate e senza alcun limite circa il dispositivo che potrà essere utilizzato. Se a fine giornata i figli non avranno telefonato al genitore con loro non presente, quel genitore sarà libero di chiamarli. Qualora nel proprio giorno di competenza il genitore ritardi il prelievo dei figli per più di un'ora, il genitore presso il quale in quel momento si trovano i figli sarà libero di organizzarsi con loro. I genitori, consapevoli che i tre figli, hanno attività e impegni molto articolati durante la settimana, pur entrambi concordemente dell'idea di volersi occupare in prima persona delle varie incombenze, riconoscono e acconsentono a che possano intervenire nell'aiuto quotidiano sia i nonni paterni che materni sia altri familiari entro il secondo grado. Qualora, per gli spostamenti (accompagni e ritiri) dei tre figli non fosse possibile usufruire della rete familiare, ciascun genitore si impegna, prima di incaricare terze persone, a chiedere all'altro se vi è disponibilità.
2 Posto che la complessità degli impegni dei tre figli richiede una effettiva e concreta partecipazione di ciascun genitore ad ogni incombenza necessaria e posto il collocamento paritario condiviso appieno tra i coniugi in virtù del forte legame dei figli con entrambe le figure genitoriali, i coniugi concordano per il mantenimento diretto dei figli nei periodi in cui questi permarranno presso l'uno o l'altro genitore.
E) prevedere e disporre che il mantenimento diretto riguarderà le spese non rientranti tra le spese extra come individuate nel Protocollo in uso nel Tribunale di Forlì e le spese qui di seguito elencate. Queste spese elencate, preventivamente concordate, verranno divise al 50% - 50%.
- spese per cene di fine anno scolastico, fine attività
- regali ai professori o maestri/istruttori
- regali di compleanno ad amici
- scarpe e giubbotti, nel limite totale di 200 € all'anno per ogni figlio. Questa spesa si dividerà al 50% e 50%. Superata questa soglia anche per scarpe e giubbotti, così come il vestiario, rientreranno nei costi del mantenimento diretto dove ogni genitore provvederà in autonomia a comprare al ragazzo;
- paghetta mensile. Il tetto massimo della paghetta è di 24,00 € (12,00 € per ciascun genitore) al mese per ogni figlio in seconda e terza media;
Diventerà di 60,00 € al mese per ogni figlio in prima e seconda superiore. L'importo sarà da rivedere e adeguare in terza superiore e così via per gli anni successivi. Nella paghetta rientrano le spese per le uscite quotidiane, che verranno gestite in autonomia dai ragazzi (ad esempio, gelato o pizza con gli amici, cinema). La paghetta mensile non è automatica, ma elargita in modo proporzionale all'impegno dei figli in ambito scolastico e domestico. Disporre che le spese di cui sopra verranno divise se preventivamente concordate e comprovate da ricevuta.
F) prevedere e disporre in ordine alle spese straordinarie che le parti richiamano il Protocollo in uso presso il Tribunale di Forlì e di cui, con la firma del presente le parti dichiarano di averne ricevuto copia specificando che nelle spese ludico/sportive/ricreative si includono, oltre a quelle del protocollo:
- attività sportive
- attività musicali, teatrali
- attività extrascolastiche quali partecipazione a gruppi scout o associazioni parrocchiali, ai campi e alle uscite collegate
- rette, quote associative, visite, assicurazione e abbigliamento necessari allo svolgimento delle attività precedenti.
L'importo previsto di spesa da non concordare rientra nella soglia annuale di € 1.200,00 per ciascun figlio e per ogni genitore. L'importo non può essere "trasferito" da un figlio all'altro. Nel caso in cui le spese siano inferiori a 1.200,00 € l'importo non è cumulativo con l'anno successivo. Le
3 spese ludiche devono tenere conto delle concrete e reali capacità economiche di ciascun genitore. Deve essere garantita pari opportunità ad entrambi i genitori nella scelta delle attività compatibilmente alle inclinazioni naturali e ai desiderata dei figli. La scelta delle attività deve comunque essere concordata. Le spese devono essere comprovate da ricevuta. Oltre a tale cifra, qualora un genitore ritenesse comunque di sostenere la spesa, l'altro rimborserà il 50% della somma prevista rimanendo a carico dell'altro la somma eccedente.
G.1) REGOLAMENTAZIONE FINO AL 31/12/2029 DEI COSTI DA SOSTENERE RIGUARDANTI LE SOLE ATTIVA' SPORTIVE EFFETTUATE DAI RAGAZZI Prevedere e disporre che La Sig.ra sosterrà annualmente il costo CP_1 massimo di 800 a figlio per le sole spese comprovate inerenti alle attività sportive dei ragazzi fino all'anno 2029 incluso. A partire dal 01/01/2030 i costi sportivi, se ci saranno, verranno divisi al 50 e 50. Si stabilisce fin da ora che questa condizione non sarà in alcun modo prorogabile o ripetibile negli anni successivi. Si stabilisce che l'importo non è cumulativo con l'anno successivo. Le parti concordano che nelle spese per “attività sportive” vi rientrano le seguenti voci:
- Quota iscrizione / tesseramento
- Visita medica
- Le rette mensili
- Abbigliamento per svolgere quel determinato sport
- Saggi/gare
- Camp
- Spese di viaggio e di soggiorno per il figlio
La spesa per lo sport rientra tra le spese straordinarie che richiedono il comune accordo. Pertanto per gli importi che eccederanno i 800 euro a figlio/anno, si stabilisce che questi verranno concordati e divisi al 50% e 50%. Nel caso in cui uno dei due genitori non voglia dividere al 50%, ma usare un'altra proporzione, rimane a libero arbitrio di uno delle due parti decidere se accollarsi il costo restante che l'altro non vuole versare, al fine di coprire il costo totale. Se il figlio smetterà di fare uno sport o l'attività scelta costa meno dei 800/anno, i soldi non spesi verranno riversati su un'altra attività ludica (inclusa la palestra), scelta dal ragazzo in accordo con entrambi i genitori.
G.2) REGOLAMENTAZIONE FUTURE SPESE UNIVERSITARIE.
[...]
METTERA' A DISPOSIZIONE PER FIGLIO 16.000 Euro, DA CP_1
SPENDERE PER LO SCOPO Prevedere e disporre che nell'ipotesi che uno dei figli o tutti e tre i figli intendano proseguire gli studi universitari o di post diploma, le parti concordano fin da ora che 4 la Signora si assumerà l'impegno di accantonare per lo scopo la CP_1 cifra di 16.000,00 € a figlio da spalmare nell'arco dei 5 anni di studio universitario. La cifra verrà investita in modo da evitare che perda potere d'acquisto. Nulla verrà recriminato in caso di perdita dovuta dall'andamento negativo dell'investimento. Se il percorso di studi sarà più corto dei 5 anni verrà messa a disposizione la quota annuale data dal totale diviso i 5 anni. Tutta la parte eccedente di costi che si presenteranno verranno concordati e divisi al 50 % e 50 %. Se un figlio non andrà all'università la parte di denaro che non verrà spesa, rimarrà nella disponibilità della Signora CP_1
La presente spesa per i costi universitari è condizionata sospensivamente al verificarsi di determinate condizioni:
- Qualora e se i ragazzi, che non siano economicamente autosufficienti, decidano di intraprendere un percorso universitario / o di post diploma;
- Previa la verifica dell'esistenza di bonus universitari;
- Previa la verifica e l'ottenimento di premi di merito e borse di studio;
- Previa la riverifica dei redditi dei genitori.
La parte di denaro che la Sig.ra metterà a disposizione servirà per coprire: CP_1
- costi e tasse d'iscrizione all'università;
- costi di affitto per l'alloggio;
- costi di trasporti / trasferte;
- materiale didattico quali libri e strumenti per l'università.
G.3) REGOLAZIONE COSTI TASSA SUI RIFIUTI Il calcolo del costo della tassa sui rifiuti tiene conto solo della residenza e non contempla la collocazione paritaria in caso di separazione. Di conseguenza la parte di costo generata dai ragazzi con l'aggiunta in proporzione dei contributi e dell'iva, verrà divisa a metà.
G.4) REGOLAZIONE RIMBORSI COSTI SOSTENUTI Ogni due mesi, (fine febbraio, fine aprile, fine giugno, fine agosto, fine ottobre, fine dicembre) verrà fatto il controllo del saldo delle spese da dividere e se il saldo a fine mese supera i 200 euro (a favore dell'uno o dell'altro genitore), la parte che ha il debito avrà tempo i 10 giorni successivi per rimborsare la parte che ha il credito tramite compensazione dei costi o tramite bonifico bancario.
c. FESTIVITÀ NATALIZIE E PASQUALI: al fine di consentire a ciascun genitore di trascorrere con i figli parte delle due festività, si stabilirà che i minori, passeranno alternativamente con l'uno o l'altro genitore la settimana che va dall'inizio delle vacanze natalizie fino al 30 e la settimana che va dal 31 al 7 gennaio;
per le vacanze di Pasqua passeranno alternativamente con i genitori, il giorno di Pasqua e quello dell'Angelo;
5 d. FERIE NELL'ANNO Le parti trascorreranno un periodo di due settimane anche non consecutive con i figli di vacanza lasciando la scelta del mese in cui passarlo;
G) dare atto che le parti acconsentono reciprocamente al rilascio e/o rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, sia propri, sia dei figli minori;
PRENDE ATTO che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione;
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D) d.p.r. n. 396/00 (ordinamento dello stato civile), all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SAVIGNANO SUL RUBICONE (atto N. 6 parte 2 Serie A anno 2010).
Forlì, 18/10/2025
Il Presidente – est. Massimo Di Patria
6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile -come nel caso di procedimento di separazione personale dei coniugi- è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza. (Sez. 1, Sentenza n. 10894 del 24/05/2005, Rv. 582624 – 01 – cfr. pure: Cass. 17 gennaio
1966, n. 234; Cass. 19 gennaio 2000, n. 571; Cass. 23 dicembre 2003, n. 19727) – comunicato al P.M. in data 18.3.2025