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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/12/2025, n. 8961 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8961 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA Il Tribunale di Napoli, nella persona della dr. M.R.Lombardi in funzione di Giudice del lavoro, ha emesso la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 1415/2025 avente ad OGGETTO: opposizione ad ATP, vertente TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. Pasquale Parte_1 Fuschino RICORRENTE E in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto CP_1 Maisto RESISTENTE FATTO E DIRITTO Con ricorso del 21.01.2025 la ricorrente in epigrafe indicata, premessa la revoca della prestazione assistenziale, rilevava di aver promosso giudizio per ATP ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., all'esito del quale il CTU nominato aveva ingiustamente ritenuto non sussistenti i requisiti sanitari per poter beneficiare della pensione di inabilità nella misura del 100%. In particolare, chiedeva, previo rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio, il riconoscimento del diritto al suddetto beneficio, lamentando una sottovalutazione, nonché, errata valutazione del complesso quadro clinico da cui è affetta. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva l' eccependo l'inammissibilità della CP_1 domanda per la genericità delle contestazioni e concludendo per il rigetto della stessa con ogni ulteriore conseguenza di legge. Necessitando la causa di ulteriore attività istruttoria, depositata l'integrazione richiesta, all'odierna udienza, è stata decisa. Il ricorso è infondato e va, dunque, rigettato per quanto di seguito illustrato. È necessario premettere che l'art. 445 bis c.p.c prevede, nella fase di opposizione ad ATP, che, a pena di inammissibilità, parte ricorrente debba contestare le conclusioni del CTU con motivi specifici e, soprattutto, idonei a confutare le risultanze peritali: al riguardo, la specificità dei motivi, è richiesta sul modello di quanto previsto per il giudizio di appello, nel senso che il giudice deve essere in grado di ipotizzare un'erroneità della CTU per uno specifico motivo che deve essere indicato dalla parte, vuoi per contrasto con le percentuali di invalidità in materia di invalidità civile (tabelle di cui al DM 5.2.1992), per un erroneo calcolo riduzionistico o, ancora, per altro analitico motivo appositamente argomentato in ricorso. È, dunque, opinione di chi scrive che le conclusioni dell'ausiliare nominato nella pregressa fase meritino piena condivisione. Ed invero, il Dott. , in sede di accertamento peritale, ha riscontrato che la ricorrente è Per_1 affetta dalle seguenti patologie:
- Obesità con manifestazioni artrosiche;
- esiti di lobectomia per Ca della tiroide in attuale follow.up negativo;
- OSAS; - sindrome depressiva;
- ipertensione arteriosa. Esaminato complessivamente il caso in esame concludeva affermando: “A nostro avviso il Sig.
[...]
deve essere considerata invalida nella misura del 78%. Riteniamo utile Parte_2 una revisione a DUE anni NOVEMBRE 2026”, ritenendo, in definitiva, che le patologie lamentate non determinavano invalidità nella misura ex lege richiesta per poter beneficiare della prestazione invocata. Questo Giudice ha reputato l'elaborato esaustivo poiché specifico e puntuale e, come tale, utilizzabile sussistendo, in tal senso, l'ipotesi del cd. mero dissenso diagnostico. Nel caso di specie, deve ritenersi, infatti, che le censure mosse alla perizia non denuncino precise carenze o deficienze diagnostiche, affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì, semplici difformità tra la valutazione del consulente, circa l'incidenza e l'entità del dato patologico, ed il diverso valore ad esso attribuito dalla parte. Ciò premesso, è pacifico che la natura impugnatoria del giudizio di opposizione ad ATP non preclude, prescindendo dall'effettiva confutazione dell'originario esito CTU, la valutazione ex art. 149 disp.att. c.p.c. dell'aggravamento della malattia. Pertanto, in ragione della nuova documentazione medica prodotta in corso di giudizio, questo Giudice ha ritenuto di disporre un supplemento della CTU. Quanto, quindi, alle doglianze formulate dalla parte l'ausiliare nominato è stato particolarmente chiaro nello specificare che, quanto al preteso inquadramento nella cardiopatia ipertensiva in 2 classe funzionale NYHA, lo stesso, non risulta essere corretto perché considerato sulla base di una ecocardiografica, priva di riconoscimento fotografico, con una F.E. del 49%, ed una diagnosi elettrocardiografica di anomalie della fase di ripolarizzazione ventricolare che non sono presenti nell'ECG allegato alla relazione. Senza sottacere che, poi, non ha trovato riscontro in sede di esame obiettivo dove, infatti, è stata la stessa ricorrente a riferire di non seguire alcuna terapia farmacologica la quale, peraltro, non è indicata nemmeno nel certificato di cui è stata richiesta valutazione. Quanto, invece, alla condizione psichiatrica, il cui accertamento è stato eseguito in data 29.12.23, il CTU ha specificato che da quel momento, e quindi dall'intervento cui si era sottoposta la parte per K alla tiroide, non risultano ulteriori controlli né la ricorrente stessa riferisce di seguire una specifica terapia. Infine, circa le doglianze mosse in merito alla patologia respiratoria, alla quale è stato applicato per analogia il codice 6012 per un problema respiratorio di lieve entità, l'ausiliare nominato specifica che non si riferisce ad alcuna patologia tubercolare ed, altresì, che non risultano allegate prescrizione specialistiche peneumologiche e, nemmeno, agli atti vi è prescrizione per l'utilizzo di CPAP. Per quanto innanzi il ricorso va rigettato. Nulla sulle spese ex art. 152 disp.att.c.p.c.
PQM
Così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- nulla sulle spese. Napoli, 3 dicembre 2025. IL GIUDICE Dott.ssa Maria Rosaria Lombardi