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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 13/12/2025, n. 6019 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 6019 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2288/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE V CIVILE
IL GIUDICE ISTRUTTORE IN FUNZIONE DI GIUDICE UNICO SALVATORE
BE ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 2288/21 R.G. avente ad oggetto: risarcimento danni da sinistro stradale;
promossa da
, C.F. nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...], C.da Pedata San Placido s.n.c. scala A, piano 1, rappresentata e difesa dall'Avvocato Giuseppe Sorbello;
- Attore-
contro
1) (già , in persona del legale Controparte_1 Controparte_2
rappresentante pro tempore, con sede in Milano P.zza Tre Torri n° 3, elettivamente pagina 1 di 5 domiciliata in Catania Via Stellata 13 presso lo studio dell'Avv. Antonino La Piana dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in atti;
2) , C.F. , nato a [...] il Parte_2 C.F._2
15.02.1984 e residente in [...], rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. TO Cirvilleri, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Catania, Viale XX Settembre n. 76;
- Convenuti -
-- -- --
Precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa veniva posta in decisione all'udienza del 10 settembre 2025.
-- -- --
In fatto ed in diritto
Con atto di citazione notificato in data 19.02.2021 ha convenuto in Parte_1
giudizio e onde sentire accogliere le seguenti Parte_2 Controparte_2
conclusioni: “1) ritenere e dichiarare che il sinistro descritto in narrativa si è verificato per fatto e colpa esclusivi del sig. , proprietario e conducente Parte_2
dell'autovettura Fiat Grande Punto tg. EC990EL garantita per la R.C.A dalla
2) Conseguentemente condannare in solido i convenuti al Controparte_2
risarcimento dei danni non patrimoniali subiti, per le causali di cui in narrativa, da determinare in via equitativa eventualmente facendo ricorso alle tabelle di Milano per il danno parentale non patrimoniale, pari ad euro 165.000,00 o in quella somma
pagina 2 di 5 maggiore o minore che risulterà dovuta in esito al giudizio, oltre interessi e rivalutazione monetaria”.
Al riguardo, l'attrice esponeva: 1) di avere contratto, in data 01.10.2011, matrimonio concordatario con e, a causa del verificarsi di una irreparabile crisi Controparte_3
coniugale, di avere consensualmente con il marito avanzato richiesta di separazione personale esitata con decreto di omologa del 10.03.2016; 2) di avere avuto, successivamente all'avvenuta separazione, manifestata disponibilità da parte del ad un tentativo di ricongiungimento coniugale, in concreto mai avvenuto CP_3
stante la verificazione, in data 26.08.2018, di un gravissimo sinistro stradale avvenuto in territorio di Santa Maria di Licodia (CT) in occasione del quale il decedeva;
CP_3
3) di ritenere responsabile, in ordine alla verificazione del detto sinistro, Parte_2
che, per l'effetto, veniva convenuto in questa sede unitamente alla compagnia
[...]
assicurativa del proprio veicolo, al fine di ottenere il risarcimento del Controparte_2
danno parentale non patrimoniale.
Si costituivano entrambi i convenuti i quali chiedevano il rigetto della domanda attrice.
Nel merito la domanda attrice va rigettata in quanto infondata nonché pretestuosa e temeraria.
Ritiene questo decidente non necessario esaminare la questione relativa alla responsabilità dei soggetti coinvolti nell'incidente stradale del 26 agosto 2018; infatti la evidente palese insussistenza del danno lamentato dall'attrice conduce da sé ad escludere il chiesto risarcimento del danno parentale non patrimoniale. In particolare, non vi è alcuna prova certa della deduzione secondo cui vi sarebbe stata una ritrovata pagina 3 di 5 armonia tra l'attrice ed il dopo la separazione tra i due avvenuta nel luglio CP_3
2015, per come emerge dal relativo ricorso giudiziale;
la prova testimoniale articolata al riguardo è assolutamente generica ed insufficiente: si precisa anche che ai fini del chiesto risarcimento sarebbe stato necessario provare una relazione caratterizzata da tendenziale stabilità nonché la sussistenza di un saldo e duraturo legame affettivo tipico del rapporto coniugale, nella specie sicuramente da escludere. Anzi, dalla documentazione prodotta dal tratta dal noto social network “Facebook” e Pt_2
compiutamente analizzata nella comparsa di costituzione emerge chiaramente che tra l'attrice e il non esistevano più rapporti diretti a ricostruire la loro unione. CP_3
Ulteriore elemento diretto ad escludere l'asserita ricostituzione del legame affettivo è costituito dal fatto che l'attrice dal 26.10.2016 è residente in [...], mentre il
, dalla pronuncia della separazione e fino al momento del decesso, risiedeva in CP_3
Biancavilla; quindi vi era anche un'evidente distanza geografica tra i due.
In ultimo, si osserva che non risultano provate le asserite sofferenze morali conseguenti alla dipartita del;
infatti dai certificati medici prodotti dell'attrice CP_3
non risulta alcun collegamento tra le cure psichiatriche della stessa e la morte del
. CP_3
In virtù del principio della soccombenza l'attrice va condannata al pagamento in favore dei convenuti delle spese processuali nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2288/21 così statuisce:
1) Rigetta la domanda attrice;
pagina 4 di 5 2) Condanna l'attrice alla rifusione delle spese processuali in favore dei due convenuti che liquida per ciascuno in euro 7.000,00, oltre IVA e CPA come per legge, al rimborso forfetario ex L. prof. for.
Così deciso in Catania il 12 dicembre 2025
Il giudice
TO ER
Atto depositato telematicamente pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE V CIVILE
IL GIUDICE ISTRUTTORE IN FUNZIONE DI GIUDICE UNICO SALVATORE
BE ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 2288/21 R.G. avente ad oggetto: risarcimento danni da sinistro stradale;
promossa da
, C.F. nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...], C.da Pedata San Placido s.n.c. scala A, piano 1, rappresentata e difesa dall'Avvocato Giuseppe Sorbello;
- Attore-
contro
1) (già , in persona del legale Controparte_1 Controparte_2
rappresentante pro tempore, con sede in Milano P.zza Tre Torri n° 3, elettivamente pagina 1 di 5 domiciliata in Catania Via Stellata 13 presso lo studio dell'Avv. Antonino La Piana dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in atti;
2) , C.F. , nato a [...] il Parte_2 C.F._2
15.02.1984 e residente in [...], rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. TO Cirvilleri, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Catania, Viale XX Settembre n. 76;
- Convenuti -
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Precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa veniva posta in decisione all'udienza del 10 settembre 2025.
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In fatto ed in diritto
Con atto di citazione notificato in data 19.02.2021 ha convenuto in Parte_1
giudizio e onde sentire accogliere le seguenti Parte_2 Controparte_2
conclusioni: “1) ritenere e dichiarare che il sinistro descritto in narrativa si è verificato per fatto e colpa esclusivi del sig. , proprietario e conducente Parte_2
dell'autovettura Fiat Grande Punto tg. EC990EL garantita per la R.C.A dalla
2) Conseguentemente condannare in solido i convenuti al Controparte_2
risarcimento dei danni non patrimoniali subiti, per le causali di cui in narrativa, da determinare in via equitativa eventualmente facendo ricorso alle tabelle di Milano per il danno parentale non patrimoniale, pari ad euro 165.000,00 o in quella somma
pagina 2 di 5 maggiore o minore che risulterà dovuta in esito al giudizio, oltre interessi e rivalutazione monetaria”.
Al riguardo, l'attrice esponeva: 1) di avere contratto, in data 01.10.2011, matrimonio concordatario con e, a causa del verificarsi di una irreparabile crisi Controparte_3
coniugale, di avere consensualmente con il marito avanzato richiesta di separazione personale esitata con decreto di omologa del 10.03.2016; 2) di avere avuto, successivamente all'avvenuta separazione, manifestata disponibilità da parte del ad un tentativo di ricongiungimento coniugale, in concreto mai avvenuto CP_3
stante la verificazione, in data 26.08.2018, di un gravissimo sinistro stradale avvenuto in territorio di Santa Maria di Licodia (CT) in occasione del quale il decedeva;
CP_3
3) di ritenere responsabile, in ordine alla verificazione del detto sinistro, Parte_2
che, per l'effetto, veniva convenuto in questa sede unitamente alla compagnia
[...]
assicurativa del proprio veicolo, al fine di ottenere il risarcimento del Controparte_2
danno parentale non patrimoniale.
Si costituivano entrambi i convenuti i quali chiedevano il rigetto della domanda attrice.
Nel merito la domanda attrice va rigettata in quanto infondata nonché pretestuosa e temeraria.
Ritiene questo decidente non necessario esaminare la questione relativa alla responsabilità dei soggetti coinvolti nell'incidente stradale del 26 agosto 2018; infatti la evidente palese insussistenza del danno lamentato dall'attrice conduce da sé ad escludere il chiesto risarcimento del danno parentale non patrimoniale. In particolare, non vi è alcuna prova certa della deduzione secondo cui vi sarebbe stata una ritrovata pagina 3 di 5 armonia tra l'attrice ed il dopo la separazione tra i due avvenuta nel luglio CP_3
2015, per come emerge dal relativo ricorso giudiziale;
la prova testimoniale articolata al riguardo è assolutamente generica ed insufficiente: si precisa anche che ai fini del chiesto risarcimento sarebbe stato necessario provare una relazione caratterizzata da tendenziale stabilità nonché la sussistenza di un saldo e duraturo legame affettivo tipico del rapporto coniugale, nella specie sicuramente da escludere. Anzi, dalla documentazione prodotta dal tratta dal noto social network “Facebook” e Pt_2
compiutamente analizzata nella comparsa di costituzione emerge chiaramente che tra l'attrice e il non esistevano più rapporti diretti a ricostruire la loro unione. CP_3
Ulteriore elemento diretto ad escludere l'asserita ricostituzione del legame affettivo è costituito dal fatto che l'attrice dal 26.10.2016 è residente in [...], mentre il
, dalla pronuncia della separazione e fino al momento del decesso, risiedeva in CP_3
Biancavilla; quindi vi era anche un'evidente distanza geografica tra i due.
In ultimo, si osserva che non risultano provate le asserite sofferenze morali conseguenti alla dipartita del;
infatti dai certificati medici prodotti dell'attrice CP_3
non risulta alcun collegamento tra le cure psichiatriche della stessa e la morte del
. CP_3
In virtù del principio della soccombenza l'attrice va condannata al pagamento in favore dei convenuti delle spese processuali nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2288/21 così statuisce:
1) Rigetta la domanda attrice;
pagina 4 di 5 2) Condanna l'attrice alla rifusione delle spese processuali in favore dei due convenuti che liquida per ciascuno in euro 7.000,00, oltre IVA e CPA come per legge, al rimborso forfetario ex L. prof. for.
Così deciso in Catania il 12 dicembre 2025
Il giudice
TO ER
Atto depositato telematicamente pagina 5 di 5