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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 31/07/2025, n. 6339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6339 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 24728/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
DECIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Damiano Spera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 24728/2023 promossa da:
(C.F.: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avvocato MARCO RAVAGNANI nonché dall'avvocato ALESSANDRA GHIANI
ATTORE contro
(P.IVA ), contumace CP_1 P.IVA_1
(C.F. ), rappresentata e Controparte_2 P.IVA_2
difesa dall'avvocato CATELLI MARCO
VITTORIA (C.F. , rappresentata e difesa Controparte_3 P.IVA_3
dall'avvocato BRAZESCO MARZIO
MICHELA TARALLO (C.F. ), contumace C.F._2
(C.F. ), contumace CP_4 C.F._3
CONVENUTI
CONCLUSIONI All'udienza di precisazione delle conclusioni in data 04.03.2025, le parti concludevano come da verbale di causa.
pagina 1 di 16 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. Con atto di citazione in riassunzione, fratello della defunta Parte_1 Parte_2 conveniva in giudizio CH TA, rispettivamente Controparte_2 proprietaria/conducente e assicuratore dell'autovettura Fiat Multipla Tg. DT174PB sulla quale viaggiava in qualità di terza trasportata la di lui sorella, e CP_4 Controparte_5 rispettivamente conducente e compagnia di assicurazione del veicolo antagonista OP Crossland X Tg. FY478KL, chiedendo: in via principale, la condanna solidale ex art. 141 cod. ass. di CH TA e al risarcimento dei danni patiti in proprio e iure hereditatis per il Controparte_2 decesso di in via subordinata, nel caso di ritenuta infondatezza della domanda Parte_2 proposta in via principale ex art. 141 cod. ass., la condanna in solido di e CP_4 [...] al risarcimento dei danni patiti in proprio e iure hereditatis per il decesso di Controparte_5 [...] avvenuto a seguito di un incidente stradale verificatosi in data 28.06.2020, alle ore 22:00 Parte_2 circa, nell'autostrada A/4 TO-MI in direzione Milano, nel territorio comunale di Carisio (VC) allorché si trovava in qualità di terza trasportata a bordo del veicolo Fiat Multipla condotto da CH TA e da tergo violentemente urtato dal veicolo condotto da . CP_4
Instauratosi il contraddittorio, si costituivano in giudizio con separate comparse la compagnia assicuratrice del vettore, (breviter , e la compagnia di Controparte_2 CP_2 assicurazione del veicolo antagonista, (breviter ). La prima Controparte_5 CP_5 concludeva, in via principale e nel merito, per il rigetto delle domande attoree ovvero per un concorso, ex art. 1227 c.c. e 172 c.d.S., della de cuius per il non corretto utilizzo della cintura di sicurezza con conseguente riduzione del quantum debeatur. chiedeva, in via principale e Controparte_5 nel merito, il rigetto delle domande attoree, tenuto conto di quanto corrisposto ante causam all'attore (euro 12.200,00 in data 20.09.2021), ovvero accertarsi e dichiararsi un concorso di colpa della de cuius ex art. 1227 c.c. per il non corretto utilizzo della cintura di sicurezza con conseguente riduzione della pretesa risarcitoria attorea. All'udienza del 28.11.2023, il Giudice, verificata la ritualità della notifica, dichiarava la contumacia del convenuto e, rilevato che non risultava chiamata in causa la proprietaria del veicolo da egli CP_4 condotto, ordinava l'estensione del contraddittorio alla società proprietaria Rent2go s.r.l. All'udienza del 7.05.2024, il Giudice, verificata la ritualità della notifica, dichiarava la contumacia di CH TA e di Rent2go s.r.l. e, su concorde istanza delle parti, concedeva i termini ex art. 183, comma 6, cod. proc. civ. Con ordinanza del 24.09.2024, il Giudice ammetteva parzialmente le istanze istruttorie formulate dalle parti e, visto l'art. 5 della Legge 102/2006, ritenuti sussistenti i presupposti di legge, condannava CP_4
e in solido al pagamento in favore dell'attore dell'ulteriore somma
[...] Controparte_5 di euro 10.000,00 a titolo di provvisionale. All'udienza del 2.10.2024, il Giudice dava atto che parte convenuta aveva Controparte_5 provveduto al pagamento di euro 10.000,00 in favore dell'attore in data 1.10.2024. All'esito dell'istruttoria orale, il Giudice dava atto che a seguito Controparte_5 dell'estensione del contraddittorio nei suoi confronti da parte dell'attore con l'atto in riassunzione, aveva rispettato i normali termini a comparire e, quindi, non risultava alcun pregiudizio al diritto di difesa della stessa;
pertanto, su richiesta delle parti, rinviava all'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 2 di 16 All'udienza del 4.03.2025, le parti precisavano le conclusioni come da verbale di causa e il Giudice tratteneva la causa in decisione concedendo i termini per il deposito di comparse conclusionali e di replica.
2. In via preliminare, devono ritenersi infondate e in parte assorbite nel merito della decisione le eccezioni sollevate dalle parti convenute. In particolare, parte convenuta Admiral, anche in sede di precisazione delle conclusioni, insiste affinché il Tribunale accerti e dichiari la propria carenza di legittimazione passiva nonché difetto di titolarità passiva in ordine alle pretese risarcitorie avanzate dall'attore nonché l'inammissibilità della domanda attorea relativa al risarcimento del danno iure hereditatis. Le eccezioni predette sono del tutto infondate. In primo luogo, occorre precisare che la legittimazione passiva e la titolarità passiva ineriscono questioni giuridiche differenti che non devono essere erroneamente sovrapposte. In particolare, il difetto di legittimazione passiva si verifica quando l'attore cita in giudizio un soggetto che non è tenuto a rispondere del diritto fatto valere o che è estraneo alla controversia;
circostanza quest'ultima non verificatasi nel caso di specie, posto che risulta incontestato che la convenuta Admiral è l'assicuratrice del vettore a bordo della quale viaggiava in qualità di terza trasportata Di Parte_2 conseguenza, nessun difetto di legittimazione passiva può ritenersi fondato sicché la domanda risarcitoria avanzata dall'attore nei confronti della convenuta Admiral deve ritersi senz'altro ammissibile. Altra questione è, semmai, l'eccepita carenza di titolarità passiva in capo alla convenuta Admiral. Ebbene, tale eccezione che ha ad oggetto la titolarità del rapporto giuridico e che riguarda la sussistenza del diritto fatto valere in giudizio, laddove invece la legittimazione passiva riguarda la regolarità del contraddittorio, comporta conseguenze differenti. In particolare, nel caso in cui dovesse ritenersi fondata la predetta eccezione la conseguenza da essa derivante sarebbe l'infondatezza della domanda attorea e non già l'inammissibilità della domanda scaturente dall'accertamento del difetto di legittimazione passiva. Tuttavia, in ordine all'eccezione della carenza di titolarità passiva in capo alla convenuta Admiral occorre richiamare il consolidato orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte – condiviso da questo Tribunale – a mente del quale: “La titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto.” (cfr. Cass. n. 10452/2025). Pertanto, l'eccepita carenza di titolarità passiva afferisce al merito della domanda di cui si dirà in seguito. Parte convenuta chiede che venga dichiarata nulla o inammissibile la Controparte_5 comparsa in riassunzione depositata dall'attore, in quanto l'attore avrebbe leso il principio del contraddittorio avanzando nei confronti della convenuta domanda risarcitoria ai sensi Controparte_6 dell'art. 144 cod. ass., ulteriore rispetto all'originaria domanda proposta presso il Tribunale di Vercelli nei confronti di e di CH TA ai sensi dell'art. 141 cod. ass. CP_2
La questione è stata affrontata, e può dirsi dunque definitivamente superata, all'udienza del 2.10.2024, in cui parte convenuta su richiesta di chiarimenti da parte di questo Giudice, ha Controparte_7 dichiarato che dall'estensione del contraddittorio nei suoi confronti proposta dall'attore nell'atto riassuntivo sono stati rispettati i normali termini a comparire, non risultando pertanto leso il diritto di pagina 3 di 16 difesa della stessa convenuta. Di conseguenza, la reiterata eccezione anche in sede di precisazione delle conclusioni deve ritenersi del tutto priva di pregio ed infondata.
3. Con riferimento all'an debeatur, ritiene questo Giudice che le domande proposte dall'attore meritino accoglimento nei limiti e per le ragioni che seguono. L'odierno attore nell'atto introduttivo ha allegato: che in data 28 giugno 2020, intorno alle ore 22.00, si trovava a bordo dell'autovettura Fiat Multipla, targata DT174PB, di proprietà e Parte_2 condotta da CH TA, assicurata per la r.c.a. da mentre Controparte_2 percorrevano l'autostrada A4 Torino – Milano, in direzione Milano;
che, a causa del tamponamento da tergo da parte del veicolo OP Crossland, targato FY478KL, di proprietà di Rent2go s.r.l. e condotto da , assicurato per la r.c.a. dalla la macchina a bordo della CP_4 Controparte_5 quale viaggiava si ribaltava andando ad impattare contro lo spartitraffico;
che, nel Parte_2 corso dei ribaltamenti della Fiat Multipla, fuoriusciva dall'abitacolo rovinando al Parte_2 suolo;
che veniva trasportata presso l'Ospedale di Vercelli in prognosi riservata e Parte_2 successivamente trasferita presso l'Ospedale Le Molinette di Torino dove decedeva in data 4.07.2020 alle ore 21.35 a seguito di “evento ischemico acuto in esiti di rottura arco aortico da politrauma ad elevata cinetica”; che successivamente al sinistro veniva indagato dalla Procura della CP_4
Repubblica presso il Tribunale di Vercelli per il reato di omicidio stradale ex art. 589bis c.1 c.p.; che, il procedimento penale si concludeva con sentenza ex art. 444 c.p. di condanna dell'imputato del reato ascrittogli alla pena di anni uno e mesi sei – pena sospesa – nonché alla pena accessoria della sospensione della patente di guida per anni uno e mesi sei, depositata il 21.01.2022 dal GUP del Tribunale di Vercelli;
che il sig. costituitosi parte civile nel processo penale, riceveva dalla Parte_2 la somma di euro 12.200,00, trattenuta a titolo di acconto sul maggior Controparte_5 danno;
che la responsabilità civile deve, pertanto, essere ascritta, concorsualmente od alternativamente, ai conducenti dei due veicoli coinvolti nel sinistro;
che ricorre, nel caso di specie, l'operatività del disposto di cui all'art. 141 cod. ass. e 2054 c.c. nei confronti di CH TA e della di lei compagnia assicuratrice o, in via subordinata, ex art. 144 cod. ass. e 2054 c.c. nei confronti del conducente del veicolo antagonista condotto da e assicurato con la CP_4 Controparte_5
che i convenuti, pertanto, dovranno essere condannati in via tra loro alternativa o solidale al
[...] risarcimento di tutti i danni patiti dal sig. sia iure hereditatis che iure proprio in conseguenza Parte_2 della scomparsa della di lui sorella, Parte_2
3.1. In primo luogo, occorre esaminare la domanda proposta dall'attore ai sensi dell'art. 141 cod. ass. nei confronti delle convenute CH TA e rispettivamente, Controparte_2 proprietaria/conducente e compagnia di assicurazione dell'autovettura FiatMultipla a bordo della quale viaggiava in qualità di terza trasportata Parte_2
Parte convenuta Admiral si duole della propria carenza di titolarità passiva in ordine alla domanda proposta nei suoi confronti ai sensi dell'art. 141 cod. ass. dall'attore, in quanto quest'ultimo ha ottenuto dalla convenuta euro 12.200,00, a titolo di provvisionale all'esito del procedimento Controparte_6 penale, ed euro 10.000,00 a titolo a seguito dell'ordinanza emessa da questo Giudice in data 24.09.2024. Nella prospettazione della convenuta Admiral, dunque, l'attore non avrebbe potuto agire cumulativamente nei confronti della compagnia del vettore ex art. 141 cod. ass. e nei confronti del veicolo antagonista ai sensi dell'art. 144 cod. ass., stante l'asserita alternatività delle due azioni.
pagina 4 di 16 Ebbene, la ricostruzione della disciplina degli articoli 141 cod. ass. e 144 cod. ass. come operata dalla convenuta Admiral è incongruente. Sul punto occorre precisare che l'art. 141 cod. ass. ha introdotto l'azione diretta del terzo trasportato, danneggiato a seguito del sinistro stradale, nei confronti dell'impresa assicuratrice del veicolo, fornisce al terzo trasportato uno strumento aggiuntivo di tutela (non alternativo all'azione di cui all'art. 144 cod. ass.), al fine di agevolare il conseguimento del risarcimento del danno nei confronti dell'impresa assicuratrice, esonerandolo dall'onere di dimostrare l'effettiva distribuzione della responsabilità tra i conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro. La Suprema Corte che si è pronunciata in questa materia, richiamando anche la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione Europea (sentenza 1 dicembre 2011, Churchill Insurance/Wilkinson), secondo il principio solidaristico "vulneratus ante omnia reficiendus", ha ribadito l'irrilevanza, ex art. 141 cod. ass., dell'accertamento della responsabilità del conducente del veicolo a bordo del quale viaggiava il terzo trasportato, in quanto trattasi di accertamento che esula dalla previsione del predetto disposto normativo che prescinde espressamente “dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro" e affermando che in applicazione dell'art. 141 del Codice delle Assicurazioni, il terzo trasportato per essere risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro deve fornire la prova di aver subito un danno a seguito del sinistro, ma non anche delle modalità dell'incidente al fine di individuare la responsabilità dei rispettivi conducenti (cfr. Cass. civ. 16181/2015). Da ultimo, il nuovo orientamento giurisprudenziale ha definitivamente chiarito il concetto di caso fortuito idoneo ad escludere l'applicabilità dell'art. 141 cod. ass., l'accertamento di responsabilità in capo ad uno dei conducenti e, in particolare, in capo al conducente “antagonista” esula del tutto dalla nozione di caso fortuito. Diversamente, quest'ultima ha riguardo all'incidenza causale di fattori naturali e umani estranei alla circolazione;
del tutto irrilevante, dunque, è la condotta colposa dell'altro conducente, in quanto la finalità precipua della norma consiste nell'impedire che il risarcimento del danno subito dal passeggero subisca un ritardo a causa della necessità di compiere accertamenti sulla responsabilità del sinistro (Cass. SU n. 35318/2022). Alla luce delle considerazioni che precedono deve dunque affermarsi che la compagnia di assicurazione del vettore, ha piena titolarità passiva in ordine alla domanda proposta CP_2 dall'odierno attore nei suoi confronti, sebbene con esclusivo riferimento al danno iure hereditatis. Sul punto appare opportuno richiamare l'orientamento giurisprudenziale espresso dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, condiviso da questo Tribunale, a mente del quale: “In tema di azione diretta del terzo trasportato, l'art. 141 c.ass. disciplina un'azione di carattere eccezionale ed insuscettibile di applicazione analogica, con la conseguenza che la stessa non può essere estesa ai danni subiti "iure proprio" dai congiunti del trasportato deceduto in conseguenza del sinistro, risultando, invece, applicabile nell'ipotesi in cui i congiunti richiedano il risarcimento "iure hereditatis" del danno cd. terminale subito dallo stesso trasportato a causa del sinistro.” (cfr. Sez. U. Cass. n. 35318 del 30/11/2022). Ciò premesso, risulta privo di pregio e di qualsivoglia fondamento l'eccepito concorso di colpa ex artt. 1227 c.c. e 172 c.d.S. in capo alla defunta per non aver correttamente allacciato la Parte_2 cintura di sicurezza. Sul punto, dalla disamina della copiosa documentazione in atti è emerso che collocata Parte_2 sul sedile posteriore sinistro, avesse allacciato la cintura di sicurezza come tradizionalmente si allaccia in qualsivoglia autovettura, senza tuttavia ancorare l'addome al sedile in quanto nella Fiat Multipla il pagina 5 di 16 sistema di ancoraggio è “doppio”. In altri termini, la cintura di sicurezza si aggancia per due volte in due punti differenti: una primo tratto della cintura che parte dall'alto e arriva diagonalmente nel punto di ancoraggio (come qualsiasi altra cintura di sicurezza) e un secondo tratto che va dal punto di ancoraggio appena citato passa sulle gambe, contribuendo dunque a fissare l'addome al sedile, e finisce in altro punto di ancoraggio perpendicolare alla “prima” cintura. Ebbene, aveva indossato la cintura di sicurezza, sebbene non correttamente, Parte_2 agganciandola soltanto in uno dei due punti di ancoraggio;
le CTU medico-legale e cinematica espletate nel giudizio penale, che nel presente giudizio assurgono a prova atipica, non hanno accertato neppure in minima parte il contributo causale di tale non corretto utilizzo nella causazione dell'exitus della sorella dell'odierno attore (cfr. doc. 7 e 8 fasc. att.); – passeggero insieme a Testimone_1 [...] collocato nel sedile posteriore destro – ha dichiarato, nel corso delle sommarie informazioni Parte_2 rese alla Polizia di Stato, che non faceva uso della cintura di sicurezza (cfr. doc. 6b fasc. att.). In definitiva, dalle considerazioni sopra svolte e dalla disamina della copiosa documentazione in atti deve ritenersi che, per le particolari modalità dell'incidente di cui è causa, il corretto utilizzo del presidio di sicurezza non avrebbe, secondo il criterio del più probabile che non, contribuito a ridurre l'esito mortale delle lesioni riportate da Parte_2
Alla luce della argomentazioni che precedono, in solido con la Controparte_2 proprietaria e conducente CH TA, è tenuta al risarcimento del danno iure hereditatis patito dall'attore in conseguenza del sinistro di cui è causa, nella misura di cui infra. 3.2. In secondo luogo, occorre esaminare la domanda proposta dall'attore ai sensi dell'art. 144 cod. ass. nei confronti del conducente del veicolo antagonista, , e della compagnia di assicurazione CP_4 dell'autovettura OP Crossland X tg. FY478KL, per sentirli condannare in Controparte_5 via tra loro solidale al risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale. Quanto all'ulteriore domanda formulata nel presente giudizio dall'attore nei confronti di e CP_4
lo stesso, sulla scorta dei fatti dedotti in causa e posti a fondamento della Controparte_5 domanda, deve essere qualificata quale azione diretta ex art. 144 cod. ass. nei confronti del responsabile del danno, , e di compagnia del predetto veicolo. CP_4 Controparte_5
Pacifica in giurisprudenza è la cumulabilità di tale azione diretta ex art. 144 cod. ass. con l'azione ordinaria ex art. 2054, I comma, c.c. esperita, in tal caso, nei confronti del vettore, atteso che il codice delle assicurazioni non ha né abrogato, né modificato l'impianto codicistico in materia di responsabilità civile da circolazione stradale. Rimangono, invece, assorbite le questioni in ordine alla cumulabilità della domanda formulata ex art. 144 cod. ass. con l'azione ex art. 141 cod. ass. – come emersi nel dibattito giurisprudenziale in relazione al terzo trasportato e richiamati da – stante la preliminare Controparte_5 declaratoria di inammissibilità della domanda promossa dagli odierni attori ai sensi dell'art. 141 cod. ass., in quanto soggetti diversi dal “terzo trasportato”. Fatte queste premesse, occorre procedere all'accertamento della responsabilità nella causazione dell'incidente per cui è causa. Come sopra rilevato, successivamente al sinistro veniva indagato dalla Procura della CP_4
Repubblica presso il Tribunale di Vercelli per il reato di omicidio stradale ex art. 589bis c.1 c.p. Il procedimento penale si concludeva con sentenza ex art. 444 c.p. di condanna dell'imputato del reato ascrittogli alla pena di anni uno e mesi sei – pena sospesa – nonché alla pena accessoria della pagina 6 di 16 sospensione della patente di guida per anni uno e mesi sei, depositata il 21.01.2022 dal GUP del Tribunale di Vercelli (cfr. doc. 10 fasc. att.). Orbene, occorre valutare se e in quale modo tale sentenza rilevi, da un lato, nell'accertamento del fatto materiale, dall'altro, nella determinazione dei danni non patrimoniali, in particolare del danno da reato risarcibile ex art. 2059 c.c., nonché ex artt. 185 co. 2, 187 e 189 c.p. In un primo momento (sent. n. 23906 del 2007), la Cassazione affermava che la sentenza concordata, pur non contenendo “un accertamento capace di fare stato nel giudizio civile” ex art. 653 c.p.p., costituisse “pur sempre una condanna” (diversamente da quanto ritenuto da sent. cass. n. 6047 del 2003, ma vedi contra sent. cass. n. 2724 del 2001 e n. 4193 del 2003). Dinanzi alla contestazione per cui “il patteggiamento non accerta in modo sicuro l'imputabilità dei fatti-reato all'imputato ma persegue soltanto finalità deflattive del carico della giustizia penale", la Cassazione ribatteva sottolineando che tale finalità deflattiva poteva essere attribuita solo al legislatore, non all'imputato. Infatti, l'imputato, “se innocente, ha interesse al proscioglimento e non alla pena ridotta” (si veda sent. n.23906 del 2007): di qui la ritenuta equivalenza tra richiesta di applicazione di pena e ammissione di colpevolezza. Tale orientamento sembrava pacifico nella giurisprudenza della Suprema Corte se già le Sezioni Unite (sent. n. 17289 del 2006) ritenevano che “la sentenza penale emessa a seguito di patteggiamento ai sensi dell'art. 444 c.p.p., costituisce un importante elemento di prova nel processo civile (la richiesta di patteggiamento dell'imputato implica pur sempre il riconoscimento del fatto-reato)”. Quindi le Sezioni Unite continuavano affermando che “il Giudice, ove intenda disconoscere tale efficacia probatoria, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l'imputato avrebbe ammesso una sua responsabilità non sussistente e il Giudice penale abbia prestato fede a tale ammissione (cfr. le sent. Cass. n. 2213 del 2006 e n. 19251 del 2005)”. Infatti, la sentenza di applicazione di pena patteggiata "pur non potendosi tecnicamente configurare come sentenza di condanna, anche se è a questa equiparabile a determinati fini, presuppone pur sempre una ammissione di colpevolezza che esonera la controparte dall'onere della prova (sent. cass. n. 9358 del 2005)”. Più di recente, la giurisprudenza ha affermato che, posto che tale sentenza è solo equiparata ad una condanna, l'art. 445, comma 1-bis, c.p. esclude un'efficacia della stessa in sede civile o amministrativa. Le risultanze del procedimento penale non sono quindi vincolanti ma possono essere liberamente apprezzate dal giudice civile. Nello specifico è stato precisato che la sentenza di patteggiamento, nel giudizio civile di risarcimento e restituzione, costituisce un indizio utilizzabile solo insieme ad altri indizi. Difatti, secondo quanto stabilito dalla Corte di cassazione con ordinanza 11 marzo 2020, n. 7014, «la sentenza penale di patteggiamento nel giudizio civile di risarcimento e restituzione non ha efficacia di vincolo, non ha efficacia di giudicato e non inverte l'onere della prova. La sentenza penale di patteggiamento per il giudice civile non è un atto, ma un fatto;
e come qualsiasi altro fatto del mondo reale può costituire un indizio, utilizzabile solo insieme ad altri indizi e se ricorrono i tre requisiti di cui all'art. 2729 c.c.». Nel presente giudizio civile, quindi, si deve procedere all'accertamento del fatto materiale costituente sia illecito civile, sia illecito penale, in via autonoma rispetto al procedimento speciale di applicazione della pena su richiesta delle parti, non avendo la sentenza di patteggiamento efficacia vincolante, ma rappresentando un fatto storico, da valutare unitamente alle altre risultanze probatorie, giacché è idonea a rivestire un'efficacia indiziaria.
pagina 7 di 16 Nel merito, ritiene questo Giudice che la domanda proposta in giudizio dall'attore debba essere accolta nei confronti di e di in quanto, dai documenti prodotti e CP_4 Controparte_5 dall'espletata istruttoria, risultano provati i fatti costitutivi del diritto fatto valere. Quanto alla ricostruzione della dinamica dell'incidente, è incontestato tra le parti che il 28 giungo 2020 alle ore 22.00 circa terza trasportata, a bordo del veicolo Fiat Multipla condotto da Parte_2
CH TA riportava un politrauma da strada che ne cagionava il decesso in data 4.07.2020 alle ore 21.35 (cfr. doc. 3 fasc. att.). Dalla relazione di incidente stradale e dalla CTU cinematica espletata nel corso del procedimento penale (doc. 2 e 3 fasc. sono emersi elementi sufficienti per la ricostruzione della Controparte_7 dinamica del sinistro: in particolare, si evince che il conducente della autovettura OP Crossland X, tg. FY478KL, , mentre percorreva la A4, con direzione Milano, all'interno della seconda corsia CP_4 di marcia (dietro la Fiat Multipla condotta dalla TA e a bordo della quale viaggiava
[...]
, giunto in corrispondenza del Km 50+050 non si avvedeva della presenza della Fiat Parte_2
Multipla, probabilmente a causa di un colpo di sonno (come dallo stesso dichiarato in sede di CP_4 sommarie informazioni alla Polizia, cfr. pag. 7 doc. 2 fasc. , urtava con la parte davanti Controparte_7 del proprio veicolo le strutture posteriori dell'autovettura condotta da CH TA;
l'impatto induceva la TA a perdere il controllo del proprio mezzo, innescando una serie di ribaltamenti dopo che la vettura aveva preliminarmente deviato la propria traiettoria per qualche metro prima verso il margine destro e poi verso sinistra;
anche il perdeva il controllo del proprio veicolo e l'impatto CP_4 induceva anche per la OP dei ribaltamenti in direzione del margine sinistro della carreggiata di percorrenza. Entrambi i mezzi, dopo aver urtato le barriere spartitraffico in cemento lungo il margine sinistro della semicarreggiata e terminata la fase di ribaltamenti, ultimavano la propria corso nelle rispettive posizioni di quiete rilevate dalla PG intervenuta (cfr. pag. 31 doc. 3 fasc. ; Controparte_7 emergeva dunque una responsabilità del sinistro nella condotta del conducente della OP ( ), CP_4 il quale procedeva ad una velocità superiore ai limiti vigenti e, a causa di un colpo di sonno, non si avvedeva della presenza della Fiat Multipla finendo per impattare contro la stessa;
il veniva CP_4 pertanto sanzionato ai sensi dell'art. 141 c. 3 e 8 dalla Polizia intervenuta in loco (doc. 2 fasc. CP_7
; in merito alla condotta della conducente della Fiat Multipla non emergevano irregolarità, in
[...] quanto la stessa procedeva regolarmente all'interno della propria corsia di pertinenza entro i limiti vigenti (cfr. pag. 53 doc. 3 cit.). Alla luce di quanto esposto emerge con tutta evidenza l'esclusiva responsabilità del sinistro di cui è causa in capo al conducente del veicolo OP Crossland, . CP_4
Acclarata, dunque, nei termini predetti la responsabilità del conducente occorre soffermarsi CP_4 altresì sull'eccepito concorso di colpa ex art. 1227 c. I c.c. da parte della convenuta Controparte_8 per non aver correttamente indossato la cintura di sicurezza.
[...] Parte_2
Sul punto, si richiama integralmente quanto poc'anzi esposto. In particolare, collocata Parte_2 sul sedile posteriore sinistro, aveva allacciato la cintura di sicurezza come tradizionalmente si allaccia in qualsivoglia autovettura, senza tuttavia ancorare l'addome al sedile in quanto nella Fiat Multipla il sistema di ancoraggio è “doppio”. In altri termini, la cintura di sicurezza si aggancia per due volte in due punti differenti: una primo tratto che parte dall'alto e arriva diagonalmente nel punto di ancoraggio (come qualsiasi altra cintura di sicurezza) e un secondo tratto che va dal punto di ancoraggio appena citato passa sulle gambe, contribuendo dunque a fissare l'addome al sedile, e finisce in altro punto di ancoraggio perpendicolare alla “prima” cintura (cfr. pag. 49, 50 e 51 doc. 3 cit.). Dunque, sebbene pagina 8 di 16 avesse indossato la cintura di sicurezza non correttamente secondo la peculiare Parte_2 conformazione che caratterizza il dispositivo di sicurezza nel veicolo FiatMultipla, le CTU medico- legale e cinematica espletate nel giudizio penale non hanno accertato neppure in minima parte il contributo causale di tale non corretto utilizzo nella causazione dell'exitus della sorella dell'odierno attore. Peraltro, – anch'egli terzo trasportato nel veicolo FiatMultipla nel sedile Testimone_1 posteriore destro – ha dichiarato, nel corso delle sommarie informazioni rese alla Polizia di Stato, che non faceva uso della cintura di sicurezza e, ciononostante, riportava lesioni non in minima parte paragonabili a quelle riportate dalla (cfr. doc. 6b fasc. att.). Parte_2
In definitiva, dalle considerazioni sopra svolte e dalla disamina della copiosa documentazione in atti deve ritenersi che, per le particolari modalità dell'incidente di cui è causa, il corretto utilizzo del presidio di sicurezza non avrebbe, secondo il criterio del più probabile che non, contribuito a ridurre l'esito mortale delle lesioni riportate da Parte_2
Le superiori considerazioni confermano dunque la esclusiva responsabilità del sinistro in capo al conducente del veicolo OP, . Consegue, pertanto, che e CP_4 CP_4 Controparte_5 devono essere condannati in via tra loro solidale al risarcimento del danno da perdita del rapporto
[...] parentale nella misura di cui infra.
4. Sul quantum debeatur si osserva quanto segue. 4.1. Quanto alla domanda formulata per il lamentato danno iure hereditatis, deve rilevarsi quanto segue. L'attore formula domanda di ristoro del danno non patrimoniale trasmesso agli eredi in relazione sia al danno biologico che al danno morale patiti patito da (v. atto di Parte_2 citazione, p. 8). Al riguardo, in punto di diritto, deve osservarsi che in ordine al danno non patrimoniale fatto valere dagli eredi del de cuius, come statuito dalle sezioni unite della Corte di Cassazione (cfr. Cass. civ., sezioni unite, n. 15350/2015), non c'è alcun contrasto nella giurisprudenza della Suprema Corte (che prende le mosse dalla sentenza delle sezioni unite del 22 dicembre 1925) sul diritto iure hereditatis al risarcimento dei danni che si verificano nel periodo che va dal momento in cui sono provocate le lesioni a quello della morte conseguente alle lesioni stesse, diritto che si acquisisce al patrimonio del danneggiato e quindi è suscettibile di trasmissione agli eredi. Nel caso, invece, di sopravvivenza quodam tempore protrattasi per un lasso temporale apprezzabile, se la malattia causata dalle lesioni non si stabilizza, ma conduce la vittima alla morte, non è concepibile la stabilizzazione dei postumi e, pertanto, non è configurabile alcun danno biologico da invalidità permanente. L'ammontare del danno biologico terminale sarà, dunque, commisurato soltanto al danno biologico da invalidità temporanea cui può sommarsi una componente di sofferenza psichica (danno catastrofico): sicché, mentre nel primo caso la liquidazione può essere effettuata sulla base delle tabelle relative all'invalidità temporanea, nel secondo la natura peculiare del pregiudizio comporta la necessità di una liquidazione che si affidi a criteri equitativi puri, che tengano conto della "enormità" del pregiudizio, giacché tale danno, sebbene temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità, tanto da esitare nella morte (cfr. ex multis Cass. civ. n. 15491 del 2014; Cass. civ. 30 ottobre 2009, n. 23053; Cass., 23 febbraio 2004, n. 3549). Con riferimento alla distinzione tra il danno morale terminale e il danno biologico terminale occorre rammentare il consolidato orientamento della giurisprudenza della Corte di Cassazione, condiviso da questo Tribunale, a mente del quale: “In tema di risarcimento del danno non patrimoniale in caso di pagina 9 di 16 morte causata da un illecito, il danno morale terminale e quello biologico terminale si distinguono perché il primo (danno da lucida agonia o danno catastrofale o catastrofico) consiste nel pregiudizio subito dalla vittima in ragione della sofferenza provata per la consapevolezza dell'approssimarsi della propria fine ed è risarcibile in base all'intensità della sofferenza medesima, indipendentemente dall'apprezzabilità dell'intervallo temporale intercorso tra le lesioni e il decesso, mentre il secondo è costituito dal pregiudizio alla salute che, anche se temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità, sussiste per il tempo della permanenza in vita, a prescindere dalla cosciente percezione della gravissima offesa all'integrità personale della vittima, ed è risarcibile a condizione che tra le lesioni e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo.” (cfr. Cass. n. 7923 del 23/03/2024; ex multis cfr. Cass. n. 33009 del 17/12/2024). Nel caso di specie, ritiene questo Giudice che il danno da lucida agonia (o catastrofale) non vada riconosciuto perché risulta esclusivamente allegato, ma non affatto provato, né direttamente, e neppure attraverso circostanze gravi, precise e concordanti ai sensi dell'art. 2729 c.c., che nei circa 6 giorni intercorsi tra il sinistro subito da e il successivo di lei exitus, la vittima abbia avvertito Parte_2 consapevolmente l'ineluttabile approssimarsi della propria fine, e sia stata dunque in lucida agonia. In particolare, dall'esame della documentazione prodotta in atti (cfr. docc. 3 e 8, fasc. att.) si evince che sia deceduta per un arresto cardiocircolatorio a causa di un improvviso peggioramento Parte_2 delle condizioni cliniche. In particolare, sul punto il CTU medico – legale nel procedimento penale ha accertato che “le condizioni cliniche della seppur nella loro indubbia gravità, rimasero Parte_2 stabili fino al 04.07.2020, quando, alle ore 18.10 circa, fu riscontrato un importante sovraslivellamento all'ECG. Furono, quindi, contattati immediatamente il cardiologo ecocardiorefertista e il cardiologo clinico, con i quali si concordò di eseguire un'angioTC dell'aorta in urgenza. Al termine della procedura, le condizioni della giovane precipitarono vertiginosamente, con l'insorgenza di un arresto cardiocircolatorio in PEA. Vennero, pertanto, avviate le adeguate manovre rianimatorie e ne fu contattata l'equipe ECMO, che giunse in sala angioTC alle ore 20.12. Dopo oltre due ore di tentativi rianimatori senza ripresa del polso, furono sospese le manovre di ALS e, alle ore 21.35, fu constatato il decesso della paziente.” (cfr. pag. 14 doc. 8 fasc. att.). Pertanto, deve escludersi, sulla base della documentazione versata in atti dall'attore, che la di lui sorella abbia potuto lucidamente raggiungere consapevolezza in ordine al proprio exitus. Tuttavia, sotto il profilo del danno biologico temporaneo, dall'esame della cartella clinica emerge evidentemente, per tutta la durata della degenza ospedaliera, un quadro clinico di significativa gravità, con soggetto allettato, sottoposto a svariate terapie farmacologiche e continui interventi chirurgici, circostanze tutte che giustificano il riconoscimento di una inabilità temporanea assoluta per l'intero periodo di ricovero ospedaliero pari a giorni 6. Ebbene, per la Tabella Milanese il danno biologico temporaneo nella misura massima risarcibile è pari a 172,50 euro pro die. Alla luce del consolidato principio di diritto secondo cui il valore monetario previsto nella tabella deve essere aumentato atteso che nella fattispecie concreta la malattia non termina con la guarigione ma porta all'exitus della vittima, appare equo nella fattispecie concreta aumentare del 300% tale importo e, per l'effetto, liquidare la somma di euro 690,00 pro die. In definitiva, per questa voce di danno non patrimoniale deve essere liquidata la complessiva somma rivalutata ad oggi di euro 4.140,00.
Considerato che
è uno degli eredi legittimi di concorrendo insieme Parte_1 Parte_2 ad egli altri quattro eredi e, in particolare, (padre), (madre), Persona_1 Persona_2 pagina 10 di 16 (sorella) e (fratello unilaterale) come da documentazione in atti sub Persona_3 Persona_4 docc. 1 e 1a all. fasc. att. occorre procedere alla determinazione della quota spettante all'attore. Ai sensi dell'art. 571 c.c., il complessivo importo liquidato a tal titolo di danno è dovuto nella misura della metà a ognuno ai due genitori la cui metà si divide in misura paritaria e la restante metà agli altri fratelli suddivisa in quote uguali. Dunque, all'odierno attore, la convenuta in solido con la Controparte_2 convenuta contumace CH TA, alla luce delle statuizioni che precedono, deve essere condannata a pagare euro 690,00. Gli interessi compensativi - secondo l'ormai consolidato indirizzo delle Sezioni Unite della Corte di cassazione (v. sentenza n. 1712/1995) - decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione;
per questo periodo, gli interessi compensativi si possono calcolare applicando un tasso annuo medio ponderato, equitativamente determinato, sul danno rivalutato. Da oggi, giorno della liquidazione, all'effettivo saldo decorrono gli interessi legali sulla somma rivalutata. Pertanto, alla luce di tale criterio di calcolo, le convenute e Controparte_2
CH TA devono essere condannate in via tra loro solidale al pagamento, in favore dell'attore, della complessiva somma di euro 690,00, liquidata in moneta attuale, oltre:
➢ interessi compensativi, al tasso annuo medio ponderato dell'1%, sulla somma di euro 690,00 dalla data del decesso di (04.07.2020) ad oggi;
Parte_2
➢ interessi, al tasso legale, sulla somma di euro 690,00 dalla data della presente sentenza al saldo effettivo. 4.2. Quanto al danno lamentato iure proprio dall'attore, il ha richiesto il ristoro per il danno Parte_2 non patrimoniale, inteso quale turbamento psichico soggettivo e transeunte identificato con la sofferenza provocata dall'evento dannoso, derivato dalla perdita del congiunto. Già avvertivano le note cd. “sentenze gemelle” del 2003 (Cass., sent. n. 8827/2003 e 8828/2003) che
“il soggetto che chiede "iure proprio" il risarcimento del danno subito in conseguenza della uccisione di un congiunto per la definitiva perdita del rapporto parentale lamenta l'incisione di un interesse giuridico diverso sia dal bene salute, del quale è titolare (la cui tutela "ex" art. 32 Cost., ove risulti intaccata l'integrità psicofisica, si esprime mediante il risarcimento del danno biologico), sia dall'interesse all'integrità morale (la cui tutela, ricollegabile all'art. 2 Cost., ove sia determinata una ingiusta sofferenza contingente, si esprime mediante il risarcimento del danno morale soggettivo), e ciò in quanto l'interesse fatto valere è quello alla intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia e alla inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito di quella peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, la cui tutela è ricollegabile agli artt. 2, 29 e 30 Cost.”. Anche nelle successive cd. “sentenze San Martino” del 2008 le Sezioni Unite della Cassazione affermavano: “la perdita del prossimo congiunto cagiona pregiudizi di tipo esistenziale, i quali sono risarcibili perché conseguenti alla lesione di un diritto inviolabile della persona: nel caso dello sconvolgimento della vita familiare provocato dalla perdita di congiunto (c.d. danno da perdita del rapporto parentale), il pregiudizio di tipo esistenziale è risarcibile appunto perché consegue alla lesione dei diritti inviolabili della famiglia (artt. 2, 29 e 30 Cost.)”.
pagina 11 di 16 Giova premettere che, con la voce di danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, si deve intendere quel pregiudizio, subito dal prossimo congiunto, che va ad incidere tanto sul profilo della sofferenza interiore soggettiva, quanto sul piano dinamico-relazionale (Cass. n. 28989/2019). Per quanto concerne più specificamente la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale, occorre ricordare quanto segue. In mancanza di parametri di quantificazione analitica, il danno da perdita del rapporto parentale, così come altre ipotesi di danno non patrimoniale, è liquidabile esclusivamente mediante il ricorso a criteri equitativi a norma del combinato disposto degli artt. 1226 e 2056 c.c. L'art. 1226 c.c., nel prevedere che, se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, “per una parte risponde alla tecnica della fattispecie, quale collegamento di conseguenze giuridiche a determinati presupposti di fatto, per l'altra ha natura di clausola generale, cioè di formulazione elastica del comando giuridico che richiede di essere concretizzato in una norma individuale aderente alle circostanze del caso”. Più precisamente, “quale fattispecie, l'art. 1226 richiede sia che risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, la prova del danno nel suo ammontare, sia che risulti assolto l'onere della parte di dimostrare la sussistenza e l'entità materiale del danno medesimo. Quale clausola generale, l'art. 1226 viene a definire il contenuto del potere del giudice nei termini di "valutazione equitativa"” (così Cass., sentenza n. 10579/2021 e, nello stesso senso, Cass. sentenza n. 28990/2019). Nella concretizzazione della clausola generale dell'equità in sede di quantificazione del danno non patrimoniale, il giudice di merito deve perseguire il massimo livello di certezza, uniformità e prevedibilità del diritto, così da assicurare la parità di trattamento di cui l'equità integrativa è espressione. Difatti, “l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 c.c., deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti uffici giudiziari” (Cass. n. 10579/2021; Cass. n. 12408/2011). Proprio per assicurare l'esigenza di uniformità di trattamento in situazioni analoghe e, quindi, di certezza del diritto, sono state predisposte delle Tabelle – prima di origine pretoria, poi anche di produzione legislativa – che individuano parametri uniformi per la liquidazione del danno non patrimoniale. Tanto più diffusa è l'applicazione sul territorio nazionale di un'unica tabella di liquidazione del danno, tanto maggiore è l'auspicata uniformità di trattamento, in ossequio al disposto dell'art. 3 Cost. La giurisprudenza di legittimità ha, però, recentemente rilevato che non ogni criterio di quantificazione del danno è in grado di assicurare la prevedibilità nell'esercizio della discrezionalità rimessa al giudice di merito. Sicuramente tale finalità è assicurata dall'adozione del sistema del punto variabile, il quale consente di pervenire ad una “conversione della clausola generale in una pluralità di ipotesi tipizzate risultanti dalla standardizzazione della concretizzazione giudiziale della clausola di valutazione equitativa del danno”, con ciò definendo “un complesso di caselle entro le quali sussumere il caso, analogamente a quanto avviene con la tecnica della fattispecie, in funzione dell'uniforme risoluzione delle controversie” (Cass. n. 10579/2021). A fronte di tali considerazioni, la Corte di Cassazione auspica la predisposizione di “una tabella per la liquidazione del danno parentale basata sul sistema a punti, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione. In particolare, i pagina 12 di 16 requisiti che una tabella siffatta dovrebbe contenere sono i seguenti: 1) adozione del criterio "a punto variabile"; 2) estrazione del valore medio del punto dai precedenti;
3) modularità; 4) elencazione delle circostanze di fatto rilevanti (tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza) e dei relativi punteggi” (Cass. n. 10579/2021). In conformità a quanto disposto dalla Cassazione sono state pubblicate dall'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano, le nuove tabelle sul danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale edizione 2022 e aggiornata con gli indici ISTAT al 2024 (vedi Tribunale Milano RG. n. 973/2021). In definitiva, quindi, nelle nuove tabelle integrate a punti è stato previsto un punteggio per ognuno dei menzionati parametri: si determina così il totale dei punti secondo le circostanze presenti nella fattispecie concreta e quindi si moltiplica il totale dei punti per il “valore punto” (ora pari ad euro 3.911,00), pervenendo così all'importo monetario liquidabile. Giova sottolineare che le cinque circostanze considerate ai fini della distribuzione dei punti non costituiscono ciascuna un pregiudizio in sé ovviamente, ma integrano tutte elementi che rivelano - secondo le note massime di comune esperienza, cfr. Cass. 25164/2020- l'esistenza e consistenza di una sofferenza soggettiva e di pregiudizi dinamico-relazionali derivanti dalla perdita del parente. Le prime quattro circostanze (età della vittima primaria e della vittima secondaria, convivenza tra le due, sopravvivenza di altri congiunti) hanno natura “oggettiva” e sono quindi “provabili” anche con documenti anagrafici;
la quinta circostanza (lett. “E”, qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto) è invece di natura “soggettiva” e riguarda sia gli aspetti cd “esteriori” del danno da perdita del parente (stravolgimento della vita della vittima secondaria in conseguenza della perdita) sia gli aspetti cd “interiori” di tale danno (sofferenza interiore) e deve essere allegata, potendo poi essere provata anche con presunzioni. Nell'apprezzamento dell'intensità e qualità della relazione affettiva (lett. “E”), si dovrà valutare lo specifico rapporto parentale perduto, con tutte le caratteristiche obiettive e soggettive, sulla scorta di quanto allegato e provato (anche con il ricorso alle presunzioni) in causa. Infine, si è rimesso al singolo giudice la scelta se procedere alla liquidazione dei valori monetari riconducibili al parametro “E” con un unico importo monetario o con somme distinte per ciascuna delle menzionate voci/componenti del danno non patrimoniale: sofferenza soggettiva interiore e dimensione dinamico relazionale. Ai fini dell'attribuzione dei punti per il parametro “E” (fino ad un massimo di 30 punti nelle due tabelle), il giudice potrà tenere conto, sia delle circostanze obiettive di cui ai precedenti 4 parametri (“obiettivi”) e delle conseguenziali valutazioni presuntive, sia di ulteriori circostanze che siano allegate e provate (anche con presunzioni) relative, ad esempio, ma non solo, alle seguenti circostanze di fatto:
• frequentazioni/contatti (in presenza o telefonici o in internet),
• condivisione delle festività/ricorrenze,
• condivisione di vacanze,
• condivisione attività lavorativa/hobby/sport,
• attività di assistenza sanitaria/domestica,
• agonia/penosità/particolare durata della malattia della vittima primaria laddove determini una maggiore sofferenza nella vittima secondaria,
• altri casi.
pagina 13 di 16 In entrambe le nuove tabelle integrate a punti ed. 2022, in coerenza con i criteri orientativi delle precedenti tabelle milanesi ed. 2021, si conferma il principio che “non esiste un minimo garantito”, con l'espressa avvertenza che “contrasti di rilevante intensità o controversie giudiziarie tra le due vittime, violenze o reati commessi dalla vittima secondaria nei confronti della vittima primaria possono ridurre, fino ad azzerare, l'ammontare risarcitorio riconosciuto in base a tutti i parametri/punti della tabella”. Alla luce di quanto esposto, dei Criteri orientativi e degli allegati pubblicati sul sito del Tribunale di Milano, può dunque concludersi che le nuove tabelle integrate a punti elaborate dall'Osservatorio di Milano siano coerenti con i principi di diritto enunciati nella sentenza Cass. n. 10579/2021 e possano essere utilizzati dal giudice per determinare una liquidazione equa, uniforme e prevedibile del danno da perdita del rapporto parentale. Ritiene inoltre questo giudice che nella liquidazione del danno non patrimoniale occorre fare riferimento alla tabella più recente in uso al momento della decisione (Cass., ord. n. 13269/2020 e cfr. anche Cass. Sentenza n. 28994/2019, nell'ipotesi di successiva emanazione di una tabella normativa). Alla luce delle superiori considerazioni, in applicazione delle nuove tabelle di Milano 2022, aggiornate nel 2024, elaborate per i “fratelli/nipoti”, deve dunque rilevarsi che la vittima primaria, al momento del decesso (04.07.2020), aveva 27 anni (punti 18) mentre l'attore, vittima secondaria, aveva 39 anni al momento del decesso della di lui sorella (punti 16); deve, inoltre, rilevarsi che gli stessi non coabitavano (punti 0). Con riferimento al parametro D) devono essere riconosciuti 0 punti, in quanto l'attore ha due genitori e altri due fratelli. Infine, quanto al profilo c.d. soggettivo di cui alla lettera E), deve rilevarsi che l'istruttoria orale e la documentazione in atti hanno consentito di accertare il legame che intercorreva tra l'attore e la di lei sorella, sebbene i due abbiano vissuto separatamente, in quanto sin da piccola fu collocata presso una casa – famiglia (Cfr. docc. 18,19,20,21 e verbale Parte_2
d'udienza del 2.10.2024). Le predette circostanze, complessivamente considerate, giustificano un punteggio pari a 15 in relazione alla quinta circostanza c.d. soggettiva, lett. “E”, di cui alle nuove tabelle milanesi. In definitiva, il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale patito dall'attore
è pari ad euro 83.202,00 (49 punti x euro 1.698,00). Parte_1
Dalla documentazione versata in atti, come peraltro pacificamente riconosciuto dalle parti in causa, risulta che l'attore ha percepito da la somma di euro 12.200,00 versata in Controparte_5 data 20.09.2021 (cfr. doc. 12 fasc. att.; doc. 6 fasc. e la somma di euro 10.000,00 in Controparte_7 data 1.10.2024. Entrambe le somme devono essere scomputate dal danno risarcibile onde evitare illegittime duplicazioni risarcitorie. Tenuto conto che in presenza di acconti occorre rendere omogenei i valori del calcolo, potendosi a tal fine rivalutare gli acconti alla data della liquidazione (Cass. 10/3/99 n. 2074), si ottiene che, alla data della presente sentenza, gli acconti pagati dalla compagnia a favore dell'attore a titolo di danno non patrimoniale, rivalutati all'attualità, sono pari rispettivamente ad euro 14.165,00 e ad euro 10.100, per un totale pari ad euro 24.265,00. Pertanto, il residuo credito risarcitorio che deve essere riconosciuto in favore dell'attore a titolo di danno da perdita del rapporto parentale ammonta ad euro 58.937,00.
pagina 14 di 16 In definitiva, alla luce delle statuizioni che precedono, e CP_4 Controparte_5 devono essere condannati in via tra loro solidale al risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale in favore dell'attore Parte_1
Alla luce dei criteri innanzi esposti, i convenuti e devono essere CP_4 Controparte_5 condannati, come richiesto dall'attore in via subordinata, in solido tra loro al pagamento, in favore dell'attore, della complessiva somma di euro 58.937,00, liquidata in moneta attuale, oltre:
➢ interessi compensativi, al tasso annuo medio ponderato dell'1%, sulla somma di euro 83.202,00 dalla data del 04.07.2020 alla data del 20.09.2021 (data di pagamento del primo acconto);
➢ interessi compensativi, al tasso annuo medio ponderato dell'1%, sulla somma di euro 69.037,00 dalla data del 21.09.2021 alla data dell'1.10.2024 (data di pagamento del secondo acconto);
➢ interessi compensativi, al tasso annuo medio ponderato dell'1%, sulla somma di euro 58.937,00 dalla data del 2.10.2024 ad oggi;
➢ interessi, al tasso legale, sulla somma di euro 58.937,00 dalla data della presente sentenza al saldo effettivo. Alla luce delle argomentazioni che precedono sono irrilevanti ai fini del decidere le istanze istruttorie reiterate dalle parti all'udienza di precisazione delle conclusioni.
5. Tenuto conto dell'accoglimento delle domande attoree in misura davvero minimale rispetto al petitum, ricorrono giusti motivi per compensare integralmente le spese processuali tra l'attore e le convenute CH TA e Controparte_2 alla luce dell'accoglimento parziale delle domande attoree, ricorrono giusti motivi per compensare le spese processuali nella misura di 1/3 con la conseguente condanna dei convenuti e CP_4 [...]
a rifondere le spese processuali all'attore per i residui 2/3 come da dispositivo. Controparte_5
Dichiara irripetibili le spese processuali nei confronti della convenuta contumace Rent2go s.r.l.
La presente sentenza è dichiarata provvisoriamente esecutiva ex lege.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, così provvede:
- condanna le convenute e CH TA al pagamento, in via Controparte_2 tra loro solidale, in favore dell'attore, della somma di euro 690,00 oltre interessi come specificato in motivazione;
- condanna i convenuti e in via tra loro solidale, al CP_4 Controparte_5 pagamento, in favore dell'attore, della somma di euro 58.937,00 oltre interessi come specificato in motivazione;
- rigetta le altre domande ed eccezioni proposte dalle parti;
- dichiara integralmente compensate le spese processuali tra l'attore e le convenute CH TA e
Controparte_2
- condanna i convenuti e in via tra loro solidale, a rifondere CP_4 Controparte_5 all'attore i due terzi delle spese processuali che, in tale proporzione, liquida per esborsi in euro 524,00 e per onorario di avvocato in euro 9.400,00, oltre IVA, CPA e 15% per spese forfettarie, dichiarandole compensate per il restante terzo;
pagina 15 di 16 - dichiara non ripetibili le spese processuali nei confronti della convenuta contumace Rent2go s.r.l.;
- dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva. Milano, 31/07/2025 Il Giudice Istruttore In funzione di Giudice Unico dott. Damiano Spera
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
DECIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Damiano Spera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 24728/2023 promossa da:
(C.F.: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avvocato MARCO RAVAGNANI nonché dall'avvocato ALESSANDRA GHIANI
ATTORE contro
(P.IVA ), contumace CP_1 P.IVA_1
(C.F. ), rappresentata e Controparte_2 P.IVA_2
difesa dall'avvocato CATELLI MARCO
VITTORIA (C.F. , rappresentata e difesa Controparte_3 P.IVA_3
dall'avvocato BRAZESCO MARZIO
MICHELA TARALLO (C.F. ), contumace C.F._2
(C.F. ), contumace CP_4 C.F._3
CONVENUTI
CONCLUSIONI All'udienza di precisazione delle conclusioni in data 04.03.2025, le parti concludevano come da verbale di causa.
pagina 1 di 16 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. Con atto di citazione in riassunzione, fratello della defunta Parte_1 Parte_2 conveniva in giudizio CH TA, rispettivamente Controparte_2 proprietaria/conducente e assicuratore dell'autovettura Fiat Multipla Tg. DT174PB sulla quale viaggiava in qualità di terza trasportata la di lui sorella, e CP_4 Controparte_5 rispettivamente conducente e compagnia di assicurazione del veicolo antagonista OP Crossland X Tg. FY478KL, chiedendo: in via principale, la condanna solidale ex art. 141 cod. ass. di CH TA e al risarcimento dei danni patiti in proprio e iure hereditatis per il Controparte_2 decesso di in via subordinata, nel caso di ritenuta infondatezza della domanda Parte_2 proposta in via principale ex art. 141 cod. ass., la condanna in solido di e CP_4 [...] al risarcimento dei danni patiti in proprio e iure hereditatis per il decesso di Controparte_5 [...] avvenuto a seguito di un incidente stradale verificatosi in data 28.06.2020, alle ore 22:00 Parte_2 circa, nell'autostrada A/4 TO-MI in direzione Milano, nel territorio comunale di Carisio (VC) allorché si trovava in qualità di terza trasportata a bordo del veicolo Fiat Multipla condotto da CH TA e da tergo violentemente urtato dal veicolo condotto da . CP_4
Instauratosi il contraddittorio, si costituivano in giudizio con separate comparse la compagnia assicuratrice del vettore, (breviter , e la compagnia di Controparte_2 CP_2 assicurazione del veicolo antagonista, (breviter ). La prima Controparte_5 CP_5 concludeva, in via principale e nel merito, per il rigetto delle domande attoree ovvero per un concorso, ex art. 1227 c.c. e 172 c.d.S., della de cuius per il non corretto utilizzo della cintura di sicurezza con conseguente riduzione del quantum debeatur. chiedeva, in via principale e Controparte_5 nel merito, il rigetto delle domande attoree, tenuto conto di quanto corrisposto ante causam all'attore (euro 12.200,00 in data 20.09.2021), ovvero accertarsi e dichiararsi un concorso di colpa della de cuius ex art. 1227 c.c. per il non corretto utilizzo della cintura di sicurezza con conseguente riduzione della pretesa risarcitoria attorea. All'udienza del 28.11.2023, il Giudice, verificata la ritualità della notifica, dichiarava la contumacia del convenuto e, rilevato che non risultava chiamata in causa la proprietaria del veicolo da egli CP_4 condotto, ordinava l'estensione del contraddittorio alla società proprietaria Rent2go s.r.l. All'udienza del 7.05.2024, il Giudice, verificata la ritualità della notifica, dichiarava la contumacia di CH TA e di Rent2go s.r.l. e, su concorde istanza delle parti, concedeva i termini ex art. 183, comma 6, cod. proc. civ. Con ordinanza del 24.09.2024, il Giudice ammetteva parzialmente le istanze istruttorie formulate dalle parti e, visto l'art. 5 della Legge 102/2006, ritenuti sussistenti i presupposti di legge, condannava CP_4
e in solido al pagamento in favore dell'attore dell'ulteriore somma
[...] Controparte_5 di euro 10.000,00 a titolo di provvisionale. All'udienza del 2.10.2024, il Giudice dava atto che parte convenuta aveva Controparte_5 provveduto al pagamento di euro 10.000,00 in favore dell'attore in data 1.10.2024. All'esito dell'istruttoria orale, il Giudice dava atto che a seguito Controparte_5 dell'estensione del contraddittorio nei suoi confronti da parte dell'attore con l'atto in riassunzione, aveva rispettato i normali termini a comparire e, quindi, non risultava alcun pregiudizio al diritto di difesa della stessa;
pertanto, su richiesta delle parti, rinviava all'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 2 di 16 All'udienza del 4.03.2025, le parti precisavano le conclusioni come da verbale di causa e il Giudice tratteneva la causa in decisione concedendo i termini per il deposito di comparse conclusionali e di replica.
2. In via preliminare, devono ritenersi infondate e in parte assorbite nel merito della decisione le eccezioni sollevate dalle parti convenute. In particolare, parte convenuta Admiral, anche in sede di precisazione delle conclusioni, insiste affinché il Tribunale accerti e dichiari la propria carenza di legittimazione passiva nonché difetto di titolarità passiva in ordine alle pretese risarcitorie avanzate dall'attore nonché l'inammissibilità della domanda attorea relativa al risarcimento del danno iure hereditatis. Le eccezioni predette sono del tutto infondate. In primo luogo, occorre precisare che la legittimazione passiva e la titolarità passiva ineriscono questioni giuridiche differenti che non devono essere erroneamente sovrapposte. In particolare, il difetto di legittimazione passiva si verifica quando l'attore cita in giudizio un soggetto che non è tenuto a rispondere del diritto fatto valere o che è estraneo alla controversia;
circostanza quest'ultima non verificatasi nel caso di specie, posto che risulta incontestato che la convenuta Admiral è l'assicuratrice del vettore a bordo della quale viaggiava in qualità di terza trasportata Di Parte_2 conseguenza, nessun difetto di legittimazione passiva può ritenersi fondato sicché la domanda risarcitoria avanzata dall'attore nei confronti della convenuta Admiral deve ritersi senz'altro ammissibile. Altra questione è, semmai, l'eccepita carenza di titolarità passiva in capo alla convenuta Admiral. Ebbene, tale eccezione che ha ad oggetto la titolarità del rapporto giuridico e che riguarda la sussistenza del diritto fatto valere in giudizio, laddove invece la legittimazione passiva riguarda la regolarità del contraddittorio, comporta conseguenze differenti. In particolare, nel caso in cui dovesse ritenersi fondata la predetta eccezione la conseguenza da essa derivante sarebbe l'infondatezza della domanda attorea e non già l'inammissibilità della domanda scaturente dall'accertamento del difetto di legittimazione passiva. Tuttavia, in ordine all'eccezione della carenza di titolarità passiva in capo alla convenuta Admiral occorre richiamare il consolidato orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte – condiviso da questo Tribunale – a mente del quale: “La titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto.” (cfr. Cass. n. 10452/2025). Pertanto, l'eccepita carenza di titolarità passiva afferisce al merito della domanda di cui si dirà in seguito. Parte convenuta chiede che venga dichiarata nulla o inammissibile la Controparte_5 comparsa in riassunzione depositata dall'attore, in quanto l'attore avrebbe leso il principio del contraddittorio avanzando nei confronti della convenuta domanda risarcitoria ai sensi Controparte_6 dell'art. 144 cod. ass., ulteriore rispetto all'originaria domanda proposta presso il Tribunale di Vercelli nei confronti di e di CH TA ai sensi dell'art. 141 cod. ass. CP_2
La questione è stata affrontata, e può dirsi dunque definitivamente superata, all'udienza del 2.10.2024, in cui parte convenuta su richiesta di chiarimenti da parte di questo Giudice, ha Controparte_7 dichiarato che dall'estensione del contraddittorio nei suoi confronti proposta dall'attore nell'atto riassuntivo sono stati rispettati i normali termini a comparire, non risultando pertanto leso il diritto di pagina 3 di 16 difesa della stessa convenuta. Di conseguenza, la reiterata eccezione anche in sede di precisazione delle conclusioni deve ritenersi del tutto priva di pregio ed infondata.
3. Con riferimento all'an debeatur, ritiene questo Giudice che le domande proposte dall'attore meritino accoglimento nei limiti e per le ragioni che seguono. L'odierno attore nell'atto introduttivo ha allegato: che in data 28 giugno 2020, intorno alle ore 22.00, si trovava a bordo dell'autovettura Fiat Multipla, targata DT174PB, di proprietà e Parte_2 condotta da CH TA, assicurata per la r.c.a. da mentre Controparte_2 percorrevano l'autostrada A4 Torino – Milano, in direzione Milano;
che, a causa del tamponamento da tergo da parte del veicolo OP Crossland, targato FY478KL, di proprietà di Rent2go s.r.l. e condotto da , assicurato per la r.c.a. dalla la macchina a bordo della CP_4 Controparte_5 quale viaggiava si ribaltava andando ad impattare contro lo spartitraffico;
che, nel Parte_2 corso dei ribaltamenti della Fiat Multipla, fuoriusciva dall'abitacolo rovinando al Parte_2 suolo;
che veniva trasportata presso l'Ospedale di Vercelli in prognosi riservata e Parte_2 successivamente trasferita presso l'Ospedale Le Molinette di Torino dove decedeva in data 4.07.2020 alle ore 21.35 a seguito di “evento ischemico acuto in esiti di rottura arco aortico da politrauma ad elevata cinetica”; che successivamente al sinistro veniva indagato dalla Procura della CP_4
Repubblica presso il Tribunale di Vercelli per il reato di omicidio stradale ex art. 589bis c.1 c.p.; che, il procedimento penale si concludeva con sentenza ex art. 444 c.p. di condanna dell'imputato del reato ascrittogli alla pena di anni uno e mesi sei – pena sospesa – nonché alla pena accessoria della sospensione della patente di guida per anni uno e mesi sei, depositata il 21.01.2022 dal GUP del Tribunale di Vercelli;
che il sig. costituitosi parte civile nel processo penale, riceveva dalla Parte_2 la somma di euro 12.200,00, trattenuta a titolo di acconto sul maggior Controparte_5 danno;
che la responsabilità civile deve, pertanto, essere ascritta, concorsualmente od alternativamente, ai conducenti dei due veicoli coinvolti nel sinistro;
che ricorre, nel caso di specie, l'operatività del disposto di cui all'art. 141 cod. ass. e 2054 c.c. nei confronti di CH TA e della di lei compagnia assicuratrice o, in via subordinata, ex art. 144 cod. ass. e 2054 c.c. nei confronti del conducente del veicolo antagonista condotto da e assicurato con la CP_4 Controparte_5
che i convenuti, pertanto, dovranno essere condannati in via tra loro alternativa o solidale al
[...] risarcimento di tutti i danni patiti dal sig. sia iure hereditatis che iure proprio in conseguenza Parte_2 della scomparsa della di lui sorella, Parte_2
3.1. In primo luogo, occorre esaminare la domanda proposta dall'attore ai sensi dell'art. 141 cod. ass. nei confronti delle convenute CH TA e rispettivamente, Controparte_2 proprietaria/conducente e compagnia di assicurazione dell'autovettura FiatMultipla a bordo della quale viaggiava in qualità di terza trasportata Parte_2
Parte convenuta Admiral si duole della propria carenza di titolarità passiva in ordine alla domanda proposta nei suoi confronti ai sensi dell'art. 141 cod. ass. dall'attore, in quanto quest'ultimo ha ottenuto dalla convenuta euro 12.200,00, a titolo di provvisionale all'esito del procedimento Controparte_6 penale, ed euro 10.000,00 a titolo a seguito dell'ordinanza emessa da questo Giudice in data 24.09.2024. Nella prospettazione della convenuta Admiral, dunque, l'attore non avrebbe potuto agire cumulativamente nei confronti della compagnia del vettore ex art. 141 cod. ass. e nei confronti del veicolo antagonista ai sensi dell'art. 144 cod. ass., stante l'asserita alternatività delle due azioni.
pagina 4 di 16 Ebbene, la ricostruzione della disciplina degli articoli 141 cod. ass. e 144 cod. ass. come operata dalla convenuta Admiral è incongruente. Sul punto occorre precisare che l'art. 141 cod. ass. ha introdotto l'azione diretta del terzo trasportato, danneggiato a seguito del sinistro stradale, nei confronti dell'impresa assicuratrice del veicolo, fornisce al terzo trasportato uno strumento aggiuntivo di tutela (non alternativo all'azione di cui all'art. 144 cod. ass.), al fine di agevolare il conseguimento del risarcimento del danno nei confronti dell'impresa assicuratrice, esonerandolo dall'onere di dimostrare l'effettiva distribuzione della responsabilità tra i conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro. La Suprema Corte che si è pronunciata in questa materia, richiamando anche la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione Europea (sentenza 1 dicembre 2011, Churchill Insurance/Wilkinson), secondo il principio solidaristico "vulneratus ante omnia reficiendus", ha ribadito l'irrilevanza, ex art. 141 cod. ass., dell'accertamento della responsabilità del conducente del veicolo a bordo del quale viaggiava il terzo trasportato, in quanto trattasi di accertamento che esula dalla previsione del predetto disposto normativo che prescinde espressamente “dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro" e affermando che in applicazione dell'art. 141 del Codice delle Assicurazioni, il terzo trasportato per essere risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro deve fornire la prova di aver subito un danno a seguito del sinistro, ma non anche delle modalità dell'incidente al fine di individuare la responsabilità dei rispettivi conducenti (cfr. Cass. civ. 16181/2015). Da ultimo, il nuovo orientamento giurisprudenziale ha definitivamente chiarito il concetto di caso fortuito idoneo ad escludere l'applicabilità dell'art. 141 cod. ass., l'accertamento di responsabilità in capo ad uno dei conducenti e, in particolare, in capo al conducente “antagonista” esula del tutto dalla nozione di caso fortuito. Diversamente, quest'ultima ha riguardo all'incidenza causale di fattori naturali e umani estranei alla circolazione;
del tutto irrilevante, dunque, è la condotta colposa dell'altro conducente, in quanto la finalità precipua della norma consiste nell'impedire che il risarcimento del danno subito dal passeggero subisca un ritardo a causa della necessità di compiere accertamenti sulla responsabilità del sinistro (Cass. SU n. 35318/2022). Alla luce delle considerazioni che precedono deve dunque affermarsi che la compagnia di assicurazione del vettore, ha piena titolarità passiva in ordine alla domanda proposta CP_2 dall'odierno attore nei suoi confronti, sebbene con esclusivo riferimento al danno iure hereditatis. Sul punto appare opportuno richiamare l'orientamento giurisprudenziale espresso dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, condiviso da questo Tribunale, a mente del quale: “In tema di azione diretta del terzo trasportato, l'art. 141 c.ass. disciplina un'azione di carattere eccezionale ed insuscettibile di applicazione analogica, con la conseguenza che la stessa non può essere estesa ai danni subiti "iure proprio" dai congiunti del trasportato deceduto in conseguenza del sinistro, risultando, invece, applicabile nell'ipotesi in cui i congiunti richiedano il risarcimento "iure hereditatis" del danno cd. terminale subito dallo stesso trasportato a causa del sinistro.” (cfr. Sez. U. Cass. n. 35318 del 30/11/2022). Ciò premesso, risulta privo di pregio e di qualsivoglia fondamento l'eccepito concorso di colpa ex artt. 1227 c.c. e 172 c.d.S. in capo alla defunta per non aver correttamente allacciato la Parte_2 cintura di sicurezza. Sul punto, dalla disamina della copiosa documentazione in atti è emerso che collocata Parte_2 sul sedile posteriore sinistro, avesse allacciato la cintura di sicurezza come tradizionalmente si allaccia in qualsivoglia autovettura, senza tuttavia ancorare l'addome al sedile in quanto nella Fiat Multipla il pagina 5 di 16 sistema di ancoraggio è “doppio”. In altri termini, la cintura di sicurezza si aggancia per due volte in due punti differenti: una primo tratto della cintura che parte dall'alto e arriva diagonalmente nel punto di ancoraggio (come qualsiasi altra cintura di sicurezza) e un secondo tratto che va dal punto di ancoraggio appena citato passa sulle gambe, contribuendo dunque a fissare l'addome al sedile, e finisce in altro punto di ancoraggio perpendicolare alla “prima” cintura. Ebbene, aveva indossato la cintura di sicurezza, sebbene non correttamente, Parte_2 agganciandola soltanto in uno dei due punti di ancoraggio;
le CTU medico-legale e cinematica espletate nel giudizio penale, che nel presente giudizio assurgono a prova atipica, non hanno accertato neppure in minima parte il contributo causale di tale non corretto utilizzo nella causazione dell'exitus della sorella dell'odierno attore (cfr. doc. 7 e 8 fasc. att.); – passeggero insieme a Testimone_1 [...] collocato nel sedile posteriore destro – ha dichiarato, nel corso delle sommarie informazioni Parte_2 rese alla Polizia di Stato, che non faceva uso della cintura di sicurezza (cfr. doc. 6b fasc. att.). In definitiva, dalle considerazioni sopra svolte e dalla disamina della copiosa documentazione in atti deve ritenersi che, per le particolari modalità dell'incidente di cui è causa, il corretto utilizzo del presidio di sicurezza non avrebbe, secondo il criterio del più probabile che non, contribuito a ridurre l'esito mortale delle lesioni riportate da Parte_2
Alla luce della argomentazioni che precedono, in solido con la Controparte_2 proprietaria e conducente CH TA, è tenuta al risarcimento del danno iure hereditatis patito dall'attore in conseguenza del sinistro di cui è causa, nella misura di cui infra. 3.2. In secondo luogo, occorre esaminare la domanda proposta dall'attore ai sensi dell'art. 144 cod. ass. nei confronti del conducente del veicolo antagonista, , e della compagnia di assicurazione CP_4 dell'autovettura OP Crossland X tg. FY478KL, per sentirli condannare in Controparte_5 via tra loro solidale al risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale. Quanto all'ulteriore domanda formulata nel presente giudizio dall'attore nei confronti di e CP_4
lo stesso, sulla scorta dei fatti dedotti in causa e posti a fondamento della Controparte_5 domanda, deve essere qualificata quale azione diretta ex art. 144 cod. ass. nei confronti del responsabile del danno, , e di compagnia del predetto veicolo. CP_4 Controparte_5
Pacifica in giurisprudenza è la cumulabilità di tale azione diretta ex art. 144 cod. ass. con l'azione ordinaria ex art. 2054, I comma, c.c. esperita, in tal caso, nei confronti del vettore, atteso che il codice delle assicurazioni non ha né abrogato, né modificato l'impianto codicistico in materia di responsabilità civile da circolazione stradale. Rimangono, invece, assorbite le questioni in ordine alla cumulabilità della domanda formulata ex art. 144 cod. ass. con l'azione ex art. 141 cod. ass. – come emersi nel dibattito giurisprudenziale in relazione al terzo trasportato e richiamati da – stante la preliminare Controparte_5 declaratoria di inammissibilità della domanda promossa dagli odierni attori ai sensi dell'art. 141 cod. ass., in quanto soggetti diversi dal “terzo trasportato”. Fatte queste premesse, occorre procedere all'accertamento della responsabilità nella causazione dell'incidente per cui è causa. Come sopra rilevato, successivamente al sinistro veniva indagato dalla Procura della CP_4
Repubblica presso il Tribunale di Vercelli per il reato di omicidio stradale ex art. 589bis c.1 c.p. Il procedimento penale si concludeva con sentenza ex art. 444 c.p. di condanna dell'imputato del reato ascrittogli alla pena di anni uno e mesi sei – pena sospesa – nonché alla pena accessoria della pagina 6 di 16 sospensione della patente di guida per anni uno e mesi sei, depositata il 21.01.2022 dal GUP del Tribunale di Vercelli (cfr. doc. 10 fasc. att.). Orbene, occorre valutare se e in quale modo tale sentenza rilevi, da un lato, nell'accertamento del fatto materiale, dall'altro, nella determinazione dei danni non patrimoniali, in particolare del danno da reato risarcibile ex art. 2059 c.c., nonché ex artt. 185 co. 2, 187 e 189 c.p. In un primo momento (sent. n. 23906 del 2007), la Cassazione affermava che la sentenza concordata, pur non contenendo “un accertamento capace di fare stato nel giudizio civile” ex art. 653 c.p.p., costituisse “pur sempre una condanna” (diversamente da quanto ritenuto da sent. cass. n. 6047 del 2003, ma vedi contra sent. cass. n. 2724 del 2001 e n. 4193 del 2003). Dinanzi alla contestazione per cui “il patteggiamento non accerta in modo sicuro l'imputabilità dei fatti-reato all'imputato ma persegue soltanto finalità deflattive del carico della giustizia penale", la Cassazione ribatteva sottolineando che tale finalità deflattiva poteva essere attribuita solo al legislatore, non all'imputato. Infatti, l'imputato, “se innocente, ha interesse al proscioglimento e non alla pena ridotta” (si veda sent. n.23906 del 2007): di qui la ritenuta equivalenza tra richiesta di applicazione di pena e ammissione di colpevolezza. Tale orientamento sembrava pacifico nella giurisprudenza della Suprema Corte se già le Sezioni Unite (sent. n. 17289 del 2006) ritenevano che “la sentenza penale emessa a seguito di patteggiamento ai sensi dell'art. 444 c.p.p., costituisce un importante elemento di prova nel processo civile (la richiesta di patteggiamento dell'imputato implica pur sempre il riconoscimento del fatto-reato)”. Quindi le Sezioni Unite continuavano affermando che “il Giudice, ove intenda disconoscere tale efficacia probatoria, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l'imputato avrebbe ammesso una sua responsabilità non sussistente e il Giudice penale abbia prestato fede a tale ammissione (cfr. le sent. Cass. n. 2213 del 2006 e n. 19251 del 2005)”. Infatti, la sentenza di applicazione di pena patteggiata "pur non potendosi tecnicamente configurare come sentenza di condanna, anche se è a questa equiparabile a determinati fini, presuppone pur sempre una ammissione di colpevolezza che esonera la controparte dall'onere della prova (sent. cass. n. 9358 del 2005)”. Più di recente, la giurisprudenza ha affermato che, posto che tale sentenza è solo equiparata ad una condanna, l'art. 445, comma 1-bis, c.p. esclude un'efficacia della stessa in sede civile o amministrativa. Le risultanze del procedimento penale non sono quindi vincolanti ma possono essere liberamente apprezzate dal giudice civile. Nello specifico è stato precisato che la sentenza di patteggiamento, nel giudizio civile di risarcimento e restituzione, costituisce un indizio utilizzabile solo insieme ad altri indizi. Difatti, secondo quanto stabilito dalla Corte di cassazione con ordinanza 11 marzo 2020, n. 7014, «la sentenza penale di patteggiamento nel giudizio civile di risarcimento e restituzione non ha efficacia di vincolo, non ha efficacia di giudicato e non inverte l'onere della prova. La sentenza penale di patteggiamento per il giudice civile non è un atto, ma un fatto;
e come qualsiasi altro fatto del mondo reale può costituire un indizio, utilizzabile solo insieme ad altri indizi e se ricorrono i tre requisiti di cui all'art. 2729 c.c.». Nel presente giudizio civile, quindi, si deve procedere all'accertamento del fatto materiale costituente sia illecito civile, sia illecito penale, in via autonoma rispetto al procedimento speciale di applicazione della pena su richiesta delle parti, non avendo la sentenza di patteggiamento efficacia vincolante, ma rappresentando un fatto storico, da valutare unitamente alle altre risultanze probatorie, giacché è idonea a rivestire un'efficacia indiziaria.
pagina 7 di 16 Nel merito, ritiene questo Giudice che la domanda proposta in giudizio dall'attore debba essere accolta nei confronti di e di in quanto, dai documenti prodotti e CP_4 Controparte_5 dall'espletata istruttoria, risultano provati i fatti costitutivi del diritto fatto valere. Quanto alla ricostruzione della dinamica dell'incidente, è incontestato tra le parti che il 28 giungo 2020 alle ore 22.00 circa terza trasportata, a bordo del veicolo Fiat Multipla condotto da Parte_2
CH TA riportava un politrauma da strada che ne cagionava il decesso in data 4.07.2020 alle ore 21.35 (cfr. doc. 3 fasc. att.). Dalla relazione di incidente stradale e dalla CTU cinematica espletata nel corso del procedimento penale (doc. 2 e 3 fasc. sono emersi elementi sufficienti per la ricostruzione della Controparte_7 dinamica del sinistro: in particolare, si evince che il conducente della autovettura OP Crossland X, tg. FY478KL, , mentre percorreva la A4, con direzione Milano, all'interno della seconda corsia CP_4 di marcia (dietro la Fiat Multipla condotta dalla TA e a bordo della quale viaggiava
[...]
, giunto in corrispondenza del Km 50+050 non si avvedeva della presenza della Fiat Parte_2
Multipla, probabilmente a causa di un colpo di sonno (come dallo stesso dichiarato in sede di CP_4 sommarie informazioni alla Polizia, cfr. pag. 7 doc. 2 fasc. , urtava con la parte davanti Controparte_7 del proprio veicolo le strutture posteriori dell'autovettura condotta da CH TA;
l'impatto induceva la TA a perdere il controllo del proprio mezzo, innescando una serie di ribaltamenti dopo che la vettura aveva preliminarmente deviato la propria traiettoria per qualche metro prima verso il margine destro e poi verso sinistra;
anche il perdeva il controllo del proprio veicolo e l'impatto CP_4 induceva anche per la OP dei ribaltamenti in direzione del margine sinistro della carreggiata di percorrenza. Entrambi i mezzi, dopo aver urtato le barriere spartitraffico in cemento lungo il margine sinistro della semicarreggiata e terminata la fase di ribaltamenti, ultimavano la propria corso nelle rispettive posizioni di quiete rilevate dalla PG intervenuta (cfr. pag. 31 doc. 3 fasc. ; Controparte_7 emergeva dunque una responsabilità del sinistro nella condotta del conducente della OP ( ), CP_4 il quale procedeva ad una velocità superiore ai limiti vigenti e, a causa di un colpo di sonno, non si avvedeva della presenza della Fiat Multipla finendo per impattare contro la stessa;
il veniva CP_4 pertanto sanzionato ai sensi dell'art. 141 c. 3 e 8 dalla Polizia intervenuta in loco (doc. 2 fasc. CP_7
; in merito alla condotta della conducente della Fiat Multipla non emergevano irregolarità, in
[...] quanto la stessa procedeva regolarmente all'interno della propria corsia di pertinenza entro i limiti vigenti (cfr. pag. 53 doc. 3 cit.). Alla luce di quanto esposto emerge con tutta evidenza l'esclusiva responsabilità del sinistro di cui è causa in capo al conducente del veicolo OP Crossland, . CP_4
Acclarata, dunque, nei termini predetti la responsabilità del conducente occorre soffermarsi CP_4 altresì sull'eccepito concorso di colpa ex art. 1227 c. I c.c. da parte della convenuta Controparte_8 per non aver correttamente indossato la cintura di sicurezza.
[...] Parte_2
Sul punto, si richiama integralmente quanto poc'anzi esposto. In particolare, collocata Parte_2 sul sedile posteriore sinistro, aveva allacciato la cintura di sicurezza come tradizionalmente si allaccia in qualsivoglia autovettura, senza tuttavia ancorare l'addome al sedile in quanto nella Fiat Multipla il sistema di ancoraggio è “doppio”. In altri termini, la cintura di sicurezza si aggancia per due volte in due punti differenti: una primo tratto che parte dall'alto e arriva diagonalmente nel punto di ancoraggio (come qualsiasi altra cintura di sicurezza) e un secondo tratto che va dal punto di ancoraggio appena citato passa sulle gambe, contribuendo dunque a fissare l'addome al sedile, e finisce in altro punto di ancoraggio perpendicolare alla “prima” cintura (cfr. pag. 49, 50 e 51 doc. 3 cit.). Dunque, sebbene pagina 8 di 16 avesse indossato la cintura di sicurezza non correttamente secondo la peculiare Parte_2 conformazione che caratterizza il dispositivo di sicurezza nel veicolo FiatMultipla, le CTU medico- legale e cinematica espletate nel giudizio penale non hanno accertato neppure in minima parte il contributo causale di tale non corretto utilizzo nella causazione dell'exitus della sorella dell'odierno attore. Peraltro, – anch'egli terzo trasportato nel veicolo FiatMultipla nel sedile Testimone_1 posteriore destro – ha dichiarato, nel corso delle sommarie informazioni rese alla Polizia di Stato, che non faceva uso della cintura di sicurezza e, ciononostante, riportava lesioni non in minima parte paragonabili a quelle riportate dalla (cfr. doc. 6b fasc. att.). Parte_2
In definitiva, dalle considerazioni sopra svolte e dalla disamina della copiosa documentazione in atti deve ritenersi che, per le particolari modalità dell'incidente di cui è causa, il corretto utilizzo del presidio di sicurezza non avrebbe, secondo il criterio del più probabile che non, contribuito a ridurre l'esito mortale delle lesioni riportate da Parte_2
Le superiori considerazioni confermano dunque la esclusiva responsabilità del sinistro in capo al conducente del veicolo OP, . Consegue, pertanto, che e CP_4 CP_4 Controparte_5 devono essere condannati in via tra loro solidale al risarcimento del danno da perdita del rapporto
[...] parentale nella misura di cui infra.
4. Sul quantum debeatur si osserva quanto segue. 4.1. Quanto alla domanda formulata per il lamentato danno iure hereditatis, deve rilevarsi quanto segue. L'attore formula domanda di ristoro del danno non patrimoniale trasmesso agli eredi in relazione sia al danno biologico che al danno morale patiti patito da (v. atto di Parte_2 citazione, p. 8). Al riguardo, in punto di diritto, deve osservarsi che in ordine al danno non patrimoniale fatto valere dagli eredi del de cuius, come statuito dalle sezioni unite della Corte di Cassazione (cfr. Cass. civ., sezioni unite, n. 15350/2015), non c'è alcun contrasto nella giurisprudenza della Suprema Corte (che prende le mosse dalla sentenza delle sezioni unite del 22 dicembre 1925) sul diritto iure hereditatis al risarcimento dei danni che si verificano nel periodo che va dal momento in cui sono provocate le lesioni a quello della morte conseguente alle lesioni stesse, diritto che si acquisisce al patrimonio del danneggiato e quindi è suscettibile di trasmissione agli eredi. Nel caso, invece, di sopravvivenza quodam tempore protrattasi per un lasso temporale apprezzabile, se la malattia causata dalle lesioni non si stabilizza, ma conduce la vittima alla morte, non è concepibile la stabilizzazione dei postumi e, pertanto, non è configurabile alcun danno biologico da invalidità permanente. L'ammontare del danno biologico terminale sarà, dunque, commisurato soltanto al danno biologico da invalidità temporanea cui può sommarsi una componente di sofferenza psichica (danno catastrofico): sicché, mentre nel primo caso la liquidazione può essere effettuata sulla base delle tabelle relative all'invalidità temporanea, nel secondo la natura peculiare del pregiudizio comporta la necessità di una liquidazione che si affidi a criteri equitativi puri, che tengano conto della "enormità" del pregiudizio, giacché tale danno, sebbene temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità, tanto da esitare nella morte (cfr. ex multis Cass. civ. n. 15491 del 2014; Cass. civ. 30 ottobre 2009, n. 23053; Cass., 23 febbraio 2004, n. 3549). Con riferimento alla distinzione tra il danno morale terminale e il danno biologico terminale occorre rammentare il consolidato orientamento della giurisprudenza della Corte di Cassazione, condiviso da questo Tribunale, a mente del quale: “In tema di risarcimento del danno non patrimoniale in caso di pagina 9 di 16 morte causata da un illecito, il danno morale terminale e quello biologico terminale si distinguono perché il primo (danno da lucida agonia o danno catastrofale o catastrofico) consiste nel pregiudizio subito dalla vittima in ragione della sofferenza provata per la consapevolezza dell'approssimarsi della propria fine ed è risarcibile in base all'intensità della sofferenza medesima, indipendentemente dall'apprezzabilità dell'intervallo temporale intercorso tra le lesioni e il decesso, mentre il secondo è costituito dal pregiudizio alla salute che, anche se temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità, sussiste per il tempo della permanenza in vita, a prescindere dalla cosciente percezione della gravissima offesa all'integrità personale della vittima, ed è risarcibile a condizione che tra le lesioni e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo.” (cfr. Cass. n. 7923 del 23/03/2024; ex multis cfr. Cass. n. 33009 del 17/12/2024). Nel caso di specie, ritiene questo Giudice che il danno da lucida agonia (o catastrofale) non vada riconosciuto perché risulta esclusivamente allegato, ma non affatto provato, né direttamente, e neppure attraverso circostanze gravi, precise e concordanti ai sensi dell'art. 2729 c.c., che nei circa 6 giorni intercorsi tra il sinistro subito da e il successivo di lei exitus, la vittima abbia avvertito Parte_2 consapevolmente l'ineluttabile approssimarsi della propria fine, e sia stata dunque in lucida agonia. In particolare, dall'esame della documentazione prodotta in atti (cfr. docc. 3 e 8, fasc. att.) si evince che sia deceduta per un arresto cardiocircolatorio a causa di un improvviso peggioramento Parte_2 delle condizioni cliniche. In particolare, sul punto il CTU medico – legale nel procedimento penale ha accertato che “le condizioni cliniche della seppur nella loro indubbia gravità, rimasero Parte_2 stabili fino al 04.07.2020, quando, alle ore 18.10 circa, fu riscontrato un importante sovraslivellamento all'ECG. Furono, quindi, contattati immediatamente il cardiologo ecocardiorefertista e il cardiologo clinico, con i quali si concordò di eseguire un'angioTC dell'aorta in urgenza. Al termine della procedura, le condizioni della giovane precipitarono vertiginosamente, con l'insorgenza di un arresto cardiocircolatorio in PEA. Vennero, pertanto, avviate le adeguate manovre rianimatorie e ne fu contattata l'equipe ECMO, che giunse in sala angioTC alle ore 20.12. Dopo oltre due ore di tentativi rianimatori senza ripresa del polso, furono sospese le manovre di ALS e, alle ore 21.35, fu constatato il decesso della paziente.” (cfr. pag. 14 doc. 8 fasc. att.). Pertanto, deve escludersi, sulla base della documentazione versata in atti dall'attore, che la di lui sorella abbia potuto lucidamente raggiungere consapevolezza in ordine al proprio exitus. Tuttavia, sotto il profilo del danno biologico temporaneo, dall'esame della cartella clinica emerge evidentemente, per tutta la durata della degenza ospedaliera, un quadro clinico di significativa gravità, con soggetto allettato, sottoposto a svariate terapie farmacologiche e continui interventi chirurgici, circostanze tutte che giustificano il riconoscimento di una inabilità temporanea assoluta per l'intero periodo di ricovero ospedaliero pari a giorni 6. Ebbene, per la Tabella Milanese il danno biologico temporaneo nella misura massima risarcibile è pari a 172,50 euro pro die. Alla luce del consolidato principio di diritto secondo cui il valore monetario previsto nella tabella deve essere aumentato atteso che nella fattispecie concreta la malattia non termina con la guarigione ma porta all'exitus della vittima, appare equo nella fattispecie concreta aumentare del 300% tale importo e, per l'effetto, liquidare la somma di euro 690,00 pro die. In definitiva, per questa voce di danno non patrimoniale deve essere liquidata la complessiva somma rivalutata ad oggi di euro 4.140,00.
Considerato che
è uno degli eredi legittimi di concorrendo insieme Parte_1 Parte_2 ad egli altri quattro eredi e, in particolare, (padre), (madre), Persona_1 Persona_2 pagina 10 di 16 (sorella) e (fratello unilaterale) come da documentazione in atti sub Persona_3 Persona_4 docc. 1 e 1a all. fasc. att. occorre procedere alla determinazione della quota spettante all'attore. Ai sensi dell'art. 571 c.c., il complessivo importo liquidato a tal titolo di danno è dovuto nella misura della metà a ognuno ai due genitori la cui metà si divide in misura paritaria e la restante metà agli altri fratelli suddivisa in quote uguali. Dunque, all'odierno attore, la convenuta in solido con la Controparte_2 convenuta contumace CH TA, alla luce delle statuizioni che precedono, deve essere condannata a pagare euro 690,00. Gli interessi compensativi - secondo l'ormai consolidato indirizzo delle Sezioni Unite della Corte di cassazione (v. sentenza n. 1712/1995) - decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione;
per questo periodo, gli interessi compensativi si possono calcolare applicando un tasso annuo medio ponderato, equitativamente determinato, sul danno rivalutato. Da oggi, giorno della liquidazione, all'effettivo saldo decorrono gli interessi legali sulla somma rivalutata. Pertanto, alla luce di tale criterio di calcolo, le convenute e Controparte_2
CH TA devono essere condannate in via tra loro solidale al pagamento, in favore dell'attore, della complessiva somma di euro 690,00, liquidata in moneta attuale, oltre:
➢ interessi compensativi, al tasso annuo medio ponderato dell'1%, sulla somma di euro 690,00 dalla data del decesso di (04.07.2020) ad oggi;
Parte_2
➢ interessi, al tasso legale, sulla somma di euro 690,00 dalla data della presente sentenza al saldo effettivo. 4.2. Quanto al danno lamentato iure proprio dall'attore, il ha richiesto il ristoro per il danno Parte_2 non patrimoniale, inteso quale turbamento psichico soggettivo e transeunte identificato con la sofferenza provocata dall'evento dannoso, derivato dalla perdita del congiunto. Già avvertivano le note cd. “sentenze gemelle” del 2003 (Cass., sent. n. 8827/2003 e 8828/2003) che
“il soggetto che chiede "iure proprio" il risarcimento del danno subito in conseguenza della uccisione di un congiunto per la definitiva perdita del rapporto parentale lamenta l'incisione di un interesse giuridico diverso sia dal bene salute, del quale è titolare (la cui tutela "ex" art. 32 Cost., ove risulti intaccata l'integrità psicofisica, si esprime mediante il risarcimento del danno biologico), sia dall'interesse all'integrità morale (la cui tutela, ricollegabile all'art. 2 Cost., ove sia determinata una ingiusta sofferenza contingente, si esprime mediante il risarcimento del danno morale soggettivo), e ciò in quanto l'interesse fatto valere è quello alla intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia e alla inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito di quella peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, la cui tutela è ricollegabile agli artt. 2, 29 e 30 Cost.”. Anche nelle successive cd. “sentenze San Martino” del 2008 le Sezioni Unite della Cassazione affermavano: “la perdita del prossimo congiunto cagiona pregiudizi di tipo esistenziale, i quali sono risarcibili perché conseguenti alla lesione di un diritto inviolabile della persona: nel caso dello sconvolgimento della vita familiare provocato dalla perdita di congiunto (c.d. danno da perdita del rapporto parentale), il pregiudizio di tipo esistenziale è risarcibile appunto perché consegue alla lesione dei diritti inviolabili della famiglia (artt. 2, 29 e 30 Cost.)”.
pagina 11 di 16 Giova premettere che, con la voce di danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, si deve intendere quel pregiudizio, subito dal prossimo congiunto, che va ad incidere tanto sul profilo della sofferenza interiore soggettiva, quanto sul piano dinamico-relazionale (Cass. n. 28989/2019). Per quanto concerne più specificamente la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale, occorre ricordare quanto segue. In mancanza di parametri di quantificazione analitica, il danno da perdita del rapporto parentale, così come altre ipotesi di danno non patrimoniale, è liquidabile esclusivamente mediante il ricorso a criteri equitativi a norma del combinato disposto degli artt. 1226 e 2056 c.c. L'art. 1226 c.c., nel prevedere che, se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, “per una parte risponde alla tecnica della fattispecie, quale collegamento di conseguenze giuridiche a determinati presupposti di fatto, per l'altra ha natura di clausola generale, cioè di formulazione elastica del comando giuridico che richiede di essere concretizzato in una norma individuale aderente alle circostanze del caso”. Più precisamente, “quale fattispecie, l'art. 1226 richiede sia che risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, la prova del danno nel suo ammontare, sia che risulti assolto l'onere della parte di dimostrare la sussistenza e l'entità materiale del danno medesimo. Quale clausola generale, l'art. 1226 viene a definire il contenuto del potere del giudice nei termini di "valutazione equitativa"” (così Cass., sentenza n. 10579/2021 e, nello stesso senso, Cass. sentenza n. 28990/2019). Nella concretizzazione della clausola generale dell'equità in sede di quantificazione del danno non patrimoniale, il giudice di merito deve perseguire il massimo livello di certezza, uniformità e prevedibilità del diritto, così da assicurare la parità di trattamento di cui l'equità integrativa è espressione. Difatti, “l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 c.c., deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti uffici giudiziari” (Cass. n. 10579/2021; Cass. n. 12408/2011). Proprio per assicurare l'esigenza di uniformità di trattamento in situazioni analoghe e, quindi, di certezza del diritto, sono state predisposte delle Tabelle – prima di origine pretoria, poi anche di produzione legislativa – che individuano parametri uniformi per la liquidazione del danno non patrimoniale. Tanto più diffusa è l'applicazione sul territorio nazionale di un'unica tabella di liquidazione del danno, tanto maggiore è l'auspicata uniformità di trattamento, in ossequio al disposto dell'art. 3 Cost. La giurisprudenza di legittimità ha, però, recentemente rilevato che non ogni criterio di quantificazione del danno è in grado di assicurare la prevedibilità nell'esercizio della discrezionalità rimessa al giudice di merito. Sicuramente tale finalità è assicurata dall'adozione del sistema del punto variabile, il quale consente di pervenire ad una “conversione della clausola generale in una pluralità di ipotesi tipizzate risultanti dalla standardizzazione della concretizzazione giudiziale della clausola di valutazione equitativa del danno”, con ciò definendo “un complesso di caselle entro le quali sussumere il caso, analogamente a quanto avviene con la tecnica della fattispecie, in funzione dell'uniforme risoluzione delle controversie” (Cass. n. 10579/2021). A fronte di tali considerazioni, la Corte di Cassazione auspica la predisposizione di “una tabella per la liquidazione del danno parentale basata sul sistema a punti, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione. In particolare, i pagina 12 di 16 requisiti che una tabella siffatta dovrebbe contenere sono i seguenti: 1) adozione del criterio "a punto variabile"; 2) estrazione del valore medio del punto dai precedenti;
3) modularità; 4) elencazione delle circostanze di fatto rilevanti (tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza) e dei relativi punteggi” (Cass. n. 10579/2021). In conformità a quanto disposto dalla Cassazione sono state pubblicate dall'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano, le nuove tabelle sul danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale edizione 2022 e aggiornata con gli indici ISTAT al 2024 (vedi Tribunale Milano RG. n. 973/2021). In definitiva, quindi, nelle nuove tabelle integrate a punti è stato previsto un punteggio per ognuno dei menzionati parametri: si determina così il totale dei punti secondo le circostanze presenti nella fattispecie concreta e quindi si moltiplica il totale dei punti per il “valore punto” (ora pari ad euro 3.911,00), pervenendo così all'importo monetario liquidabile. Giova sottolineare che le cinque circostanze considerate ai fini della distribuzione dei punti non costituiscono ciascuna un pregiudizio in sé ovviamente, ma integrano tutte elementi che rivelano - secondo le note massime di comune esperienza, cfr. Cass. 25164/2020- l'esistenza e consistenza di una sofferenza soggettiva e di pregiudizi dinamico-relazionali derivanti dalla perdita del parente. Le prime quattro circostanze (età della vittima primaria e della vittima secondaria, convivenza tra le due, sopravvivenza di altri congiunti) hanno natura “oggettiva” e sono quindi “provabili” anche con documenti anagrafici;
la quinta circostanza (lett. “E”, qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto) è invece di natura “soggettiva” e riguarda sia gli aspetti cd “esteriori” del danno da perdita del parente (stravolgimento della vita della vittima secondaria in conseguenza della perdita) sia gli aspetti cd “interiori” di tale danno (sofferenza interiore) e deve essere allegata, potendo poi essere provata anche con presunzioni. Nell'apprezzamento dell'intensità e qualità della relazione affettiva (lett. “E”), si dovrà valutare lo specifico rapporto parentale perduto, con tutte le caratteristiche obiettive e soggettive, sulla scorta di quanto allegato e provato (anche con il ricorso alle presunzioni) in causa. Infine, si è rimesso al singolo giudice la scelta se procedere alla liquidazione dei valori monetari riconducibili al parametro “E” con un unico importo monetario o con somme distinte per ciascuna delle menzionate voci/componenti del danno non patrimoniale: sofferenza soggettiva interiore e dimensione dinamico relazionale. Ai fini dell'attribuzione dei punti per il parametro “E” (fino ad un massimo di 30 punti nelle due tabelle), il giudice potrà tenere conto, sia delle circostanze obiettive di cui ai precedenti 4 parametri (“obiettivi”) e delle conseguenziali valutazioni presuntive, sia di ulteriori circostanze che siano allegate e provate (anche con presunzioni) relative, ad esempio, ma non solo, alle seguenti circostanze di fatto:
• frequentazioni/contatti (in presenza o telefonici o in internet),
• condivisione delle festività/ricorrenze,
• condivisione di vacanze,
• condivisione attività lavorativa/hobby/sport,
• attività di assistenza sanitaria/domestica,
• agonia/penosità/particolare durata della malattia della vittima primaria laddove determini una maggiore sofferenza nella vittima secondaria,
• altri casi.
pagina 13 di 16 In entrambe le nuove tabelle integrate a punti ed. 2022, in coerenza con i criteri orientativi delle precedenti tabelle milanesi ed. 2021, si conferma il principio che “non esiste un minimo garantito”, con l'espressa avvertenza che “contrasti di rilevante intensità o controversie giudiziarie tra le due vittime, violenze o reati commessi dalla vittima secondaria nei confronti della vittima primaria possono ridurre, fino ad azzerare, l'ammontare risarcitorio riconosciuto in base a tutti i parametri/punti della tabella”. Alla luce di quanto esposto, dei Criteri orientativi e degli allegati pubblicati sul sito del Tribunale di Milano, può dunque concludersi che le nuove tabelle integrate a punti elaborate dall'Osservatorio di Milano siano coerenti con i principi di diritto enunciati nella sentenza Cass. n. 10579/2021 e possano essere utilizzati dal giudice per determinare una liquidazione equa, uniforme e prevedibile del danno da perdita del rapporto parentale. Ritiene inoltre questo giudice che nella liquidazione del danno non patrimoniale occorre fare riferimento alla tabella più recente in uso al momento della decisione (Cass., ord. n. 13269/2020 e cfr. anche Cass. Sentenza n. 28994/2019, nell'ipotesi di successiva emanazione di una tabella normativa). Alla luce delle superiori considerazioni, in applicazione delle nuove tabelle di Milano 2022, aggiornate nel 2024, elaborate per i “fratelli/nipoti”, deve dunque rilevarsi che la vittima primaria, al momento del decesso (04.07.2020), aveva 27 anni (punti 18) mentre l'attore, vittima secondaria, aveva 39 anni al momento del decesso della di lui sorella (punti 16); deve, inoltre, rilevarsi che gli stessi non coabitavano (punti 0). Con riferimento al parametro D) devono essere riconosciuti 0 punti, in quanto l'attore ha due genitori e altri due fratelli. Infine, quanto al profilo c.d. soggettivo di cui alla lettera E), deve rilevarsi che l'istruttoria orale e la documentazione in atti hanno consentito di accertare il legame che intercorreva tra l'attore e la di lei sorella, sebbene i due abbiano vissuto separatamente, in quanto sin da piccola fu collocata presso una casa – famiglia (Cfr. docc. 18,19,20,21 e verbale Parte_2
d'udienza del 2.10.2024). Le predette circostanze, complessivamente considerate, giustificano un punteggio pari a 15 in relazione alla quinta circostanza c.d. soggettiva, lett. “E”, di cui alle nuove tabelle milanesi. In definitiva, il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale patito dall'attore
è pari ad euro 83.202,00 (49 punti x euro 1.698,00). Parte_1
Dalla documentazione versata in atti, come peraltro pacificamente riconosciuto dalle parti in causa, risulta che l'attore ha percepito da la somma di euro 12.200,00 versata in Controparte_5 data 20.09.2021 (cfr. doc. 12 fasc. att.; doc. 6 fasc. e la somma di euro 10.000,00 in Controparte_7 data 1.10.2024. Entrambe le somme devono essere scomputate dal danno risarcibile onde evitare illegittime duplicazioni risarcitorie. Tenuto conto che in presenza di acconti occorre rendere omogenei i valori del calcolo, potendosi a tal fine rivalutare gli acconti alla data della liquidazione (Cass. 10/3/99 n. 2074), si ottiene che, alla data della presente sentenza, gli acconti pagati dalla compagnia a favore dell'attore a titolo di danno non patrimoniale, rivalutati all'attualità, sono pari rispettivamente ad euro 14.165,00 e ad euro 10.100, per un totale pari ad euro 24.265,00. Pertanto, il residuo credito risarcitorio che deve essere riconosciuto in favore dell'attore a titolo di danno da perdita del rapporto parentale ammonta ad euro 58.937,00.
pagina 14 di 16 In definitiva, alla luce delle statuizioni che precedono, e CP_4 Controparte_5 devono essere condannati in via tra loro solidale al risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale in favore dell'attore Parte_1
Alla luce dei criteri innanzi esposti, i convenuti e devono essere CP_4 Controparte_5 condannati, come richiesto dall'attore in via subordinata, in solido tra loro al pagamento, in favore dell'attore, della complessiva somma di euro 58.937,00, liquidata in moneta attuale, oltre:
➢ interessi compensativi, al tasso annuo medio ponderato dell'1%, sulla somma di euro 83.202,00 dalla data del 04.07.2020 alla data del 20.09.2021 (data di pagamento del primo acconto);
➢ interessi compensativi, al tasso annuo medio ponderato dell'1%, sulla somma di euro 69.037,00 dalla data del 21.09.2021 alla data dell'1.10.2024 (data di pagamento del secondo acconto);
➢ interessi compensativi, al tasso annuo medio ponderato dell'1%, sulla somma di euro 58.937,00 dalla data del 2.10.2024 ad oggi;
➢ interessi, al tasso legale, sulla somma di euro 58.937,00 dalla data della presente sentenza al saldo effettivo. Alla luce delle argomentazioni che precedono sono irrilevanti ai fini del decidere le istanze istruttorie reiterate dalle parti all'udienza di precisazione delle conclusioni.
5. Tenuto conto dell'accoglimento delle domande attoree in misura davvero minimale rispetto al petitum, ricorrono giusti motivi per compensare integralmente le spese processuali tra l'attore e le convenute CH TA e Controparte_2 alla luce dell'accoglimento parziale delle domande attoree, ricorrono giusti motivi per compensare le spese processuali nella misura di 1/3 con la conseguente condanna dei convenuti e CP_4 [...]
a rifondere le spese processuali all'attore per i residui 2/3 come da dispositivo. Controparte_5
Dichiara irripetibili le spese processuali nei confronti della convenuta contumace Rent2go s.r.l.
La presente sentenza è dichiarata provvisoriamente esecutiva ex lege.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, così provvede:
- condanna le convenute e CH TA al pagamento, in via Controparte_2 tra loro solidale, in favore dell'attore, della somma di euro 690,00 oltre interessi come specificato in motivazione;
- condanna i convenuti e in via tra loro solidale, al CP_4 Controparte_5 pagamento, in favore dell'attore, della somma di euro 58.937,00 oltre interessi come specificato in motivazione;
- rigetta le altre domande ed eccezioni proposte dalle parti;
- dichiara integralmente compensate le spese processuali tra l'attore e le convenute CH TA e
Controparte_2
- condanna i convenuti e in via tra loro solidale, a rifondere CP_4 Controparte_5 all'attore i due terzi delle spese processuali che, in tale proporzione, liquida per esborsi in euro 524,00 e per onorario di avvocato in euro 9.400,00, oltre IVA, CPA e 15% per spese forfettarie, dichiarandole compensate per il restante terzo;
pagina 15 di 16 - dichiara non ripetibili le spese processuali nei confronti della convenuta contumace Rent2go s.r.l.;
- dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva. Milano, 31/07/2025 Il Giudice Istruttore In funzione di Giudice Unico dott. Damiano Spera
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