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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 31/10/2025, n. 1039 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1039 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 2144 /2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRANI
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesco Pellecchia Presidente Estensore dott. ssa Sandra Moselli Giudice dott. ssa Emanuela Gallo Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2144/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. DI Parte_1 C.F._1
AT QU presso il cui studio in ad Andria, alla Via XX Settembre n. 18, è elettivamente domiciliato
- RICORRENTE -
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e Controparte_1 C.F._2 dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
- RESISTENTE CONTUMACE – NONCHE' P.M. presso il Tribunale di Trani
- INTERVENTORE EX LEGE - CONCLUSIONI: coma da verbale in atti MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 20/6/2024, ha chiesto la pronuncia di Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con la resistente, in Andria il 12/6/1999 (trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Andria dell'anno 1999 al numero 178, parte II, serie A, volume 1), sulla premessa dell'intervenuta separazione tra i coniugi, senza avanzare ulteriori domande accessorie, in mancanza di figli nati dall'unione. Disposta la comparizione personale delle parti e comunicato il ricorso ed il decreto di fissazione dell'udienza al P.M. in sede, all'udienza ex art. 473 bis.21 c.p.c. del 27/3/2025 è comparso il solo ricorrente, confermando di non volersi riconciliare con il coniuge. Quindi, il Giudice relatore, stante l'assenza di circostanze sopravvenute idonee a determinare una modifica delle condizioni vigenti, ha confermato in via provvisoria le condizioni stabilite con decreto di omologa della separazione del 23/11/2022 e rinviato all'udienza del pagina 1 di 3 25/9/2025, celebrata in modalità cartolare, in esito alla quale la causa è stata riservata al Collegio per la decisione. Ciò posto, va preliminarmente dichiarata la contumacia della resistente, non costituitasi a seguito della regolare notifica ex art. 139 c.p.c. del ricorso introduttivo e del decreto del 27/6/2024. Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio La domanda è fondata e merita accoglimento. È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione consensuale definita con decreto di omologa del Tribunale di Trani del 23/11/2022. Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel termine di legge anteriore alla proposizione della domanda, poiché le parti sono comparse, nel corso del giudizio di separazione, dinanzi al Presidente f.f. e da allora perdura lo stato di separazione, senza che i coniugi si siano mai riconciliati, non essendo stata l'interruzione eccepita dalla parte resistente, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987, rimasta contumace. Ricorre pertanto l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa e le allegazioni di parte ricorrente, si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi. Vanno disposte le formalità di cui all'art. 152 septies disp. att. c.p.c. Sulle spese di giudizio Le spese di giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti, tenuto conto della necessità di ricorso al giudice per la pronuncia di divorzio e che parte resistente, non costituendosi in giudizio, non si è opposta alla domanda di controparte.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: a) Dichiara la contumacia di;
Controparte_1
b) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto il 12/6/1999 in Andria tra e;
Parte_1 Controparte_1
c) Compensa integralmente le spese del giudizio;
d) Manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Andria perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge (atto numero 178, parte II, serie A, volume 1 anno 1999). Così deciso in Trani nella Camera di Consiglio del 28/10/2025
Il Presidente Estensore
Dott. Francesco Pellecchia
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRANI
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesco Pellecchia Presidente Estensore dott. ssa Sandra Moselli Giudice dott. ssa Emanuela Gallo Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2144/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. DI Parte_1 C.F._1
AT QU presso il cui studio in ad Andria, alla Via XX Settembre n. 18, è elettivamente domiciliato
- RICORRENTE -
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e Controparte_1 C.F._2 dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
- RESISTENTE CONTUMACE – NONCHE' P.M. presso il Tribunale di Trani
- INTERVENTORE EX LEGE - CONCLUSIONI: coma da verbale in atti MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 20/6/2024, ha chiesto la pronuncia di Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con la resistente, in Andria il 12/6/1999 (trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Andria dell'anno 1999 al numero 178, parte II, serie A, volume 1), sulla premessa dell'intervenuta separazione tra i coniugi, senza avanzare ulteriori domande accessorie, in mancanza di figli nati dall'unione. Disposta la comparizione personale delle parti e comunicato il ricorso ed il decreto di fissazione dell'udienza al P.M. in sede, all'udienza ex art. 473 bis.21 c.p.c. del 27/3/2025 è comparso il solo ricorrente, confermando di non volersi riconciliare con il coniuge. Quindi, il Giudice relatore, stante l'assenza di circostanze sopravvenute idonee a determinare una modifica delle condizioni vigenti, ha confermato in via provvisoria le condizioni stabilite con decreto di omologa della separazione del 23/11/2022 e rinviato all'udienza del pagina 1 di 3 25/9/2025, celebrata in modalità cartolare, in esito alla quale la causa è stata riservata al Collegio per la decisione. Ciò posto, va preliminarmente dichiarata la contumacia della resistente, non costituitasi a seguito della regolare notifica ex art. 139 c.p.c. del ricorso introduttivo e del decreto del 27/6/2024. Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio La domanda è fondata e merita accoglimento. È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione consensuale definita con decreto di omologa del Tribunale di Trani del 23/11/2022. Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel termine di legge anteriore alla proposizione della domanda, poiché le parti sono comparse, nel corso del giudizio di separazione, dinanzi al Presidente f.f. e da allora perdura lo stato di separazione, senza che i coniugi si siano mai riconciliati, non essendo stata l'interruzione eccepita dalla parte resistente, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987, rimasta contumace. Ricorre pertanto l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa e le allegazioni di parte ricorrente, si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi. Vanno disposte le formalità di cui all'art. 152 septies disp. att. c.p.c. Sulle spese di giudizio Le spese di giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti, tenuto conto della necessità di ricorso al giudice per la pronuncia di divorzio e che parte resistente, non costituendosi in giudizio, non si è opposta alla domanda di controparte.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: a) Dichiara la contumacia di;
Controparte_1
b) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto il 12/6/1999 in Andria tra e;
Parte_1 Controparte_1
c) Compensa integralmente le spese del giudizio;
d) Manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Andria perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge (atto numero 178, parte II, serie A, volume 1 anno 1999). Così deciso in Trani nella Camera di Consiglio del 28/10/2025
Il Presidente Estensore
Dott. Francesco Pellecchia
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