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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 17/06/2025, n. 2147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2147 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
La Corte d'Appello di Venezia, Sezione Prima Civile, composta dai seguenti
Magistrati:
Dott. Gabriella Zanon Presidente
Dott. Alessandro Rizzieri
Consigliere
Dott. Luca Marani Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al ruolo il 03/11/2023 al n.
1950/2023 R.G., promossa con atto di citazione notificato
DA
( , nato ad [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
20.021973, rappresentato e difeso in causa dall'avv. Giuseppe Auriemma ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in via Luigi Pellizzo n. 39 in
Padova come da procura allegata all'atto di citazione in appello
-appellante-
CONTRO
(C.F. ), corrente in via Albrecht Durer n. Controparte_1 P.IVA_1
pagina 1 di 18 14 in Bolzano, rappresentata e difesa in causa dagli avv.ti Michael Walzl e
Paolo Fusaro ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in viale Amadeo
Duca D'Aosta n. 100 in Bolzano come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello
-appellata-
avente per oggetto: Intermediazione mobiliare(fondi di invest., gestione
risparmio, etc),
rimessa al Collegio in decisione all'udienza del 08.05.20225, sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELL'APPELLANTE:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Venezia, contrariis reiectis:
In via principale e nel merito, Accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il
proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 846/2023 (all.to 1)
pubbl. il 04/10/2023 Repert. n. 1407/2023 del 04/10/2023 notificata in data
06.10.2023 (all.to 2) resa inter-partes dal Tribunale di Rovigo II Sezione Civile
nel giudizio contrassegnato da R.G. n. 1026/2021 (all.to 3) in persona giudice
del Giudice dott. Pier Francesco Bazzega, accogliere tutte le conclusioni
avanzate in prime cure che qui si riportano:
“In via principale, accertare e dichiarare la nullità dei tre contratti di
investimento sottoscritti dal Sig. con la con la Parte_1 Controparte_1
conseguente condanna di quest'ultima alla restituzione delle somme investite
pari ad Euro Euro 60.000,00 (sessantamila/00), nonché al risarcimento dei
danni per mancato conseguimento degli interessi avendo come parametro
pagina 2 di 18 “l'indice di borsa MTS nel segmento medio Term, ovvero titoli di Stato a tasso
fisso e a breve/medio termine o in via subordinata agli interessi legali e alla
rivalutazione monetaria”, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Condannare, altresì, la convenuta al risarcimento di tutti i danni morali e da
stress subiti e subendi dal Sig. , nella misura prudenzialmente Parte_1
quantificata in Euro 30.000,00 (trentamila/00) o in quella maggiore o minore
che verrà accertata in corso di causa.
In subordinata, accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di
investimento, sottoscritto dall'attore, per inadempimento della società convenuta
con la conseguente condanna della al risarcimento dei danni con Parte_2
la restituzione capitale investito pari ad Euro 6.000,00 (seimila/00), nonché
degli importi relativi al mancato conseguimento degli interessi, avendo come
parametro “l'indice di borsa MTS nel segmento medio Term, ovvero titoli di
Stato a tasso fisso e a breve/medio termine o in via subordinata agli interessi
legali e alla rivalutazione monetaria”. Per l'effetto condannare, inoltre, la
convenuta al risarcimento di tutti i danni morali e da stress subiti e subendi dal
Sig. ovvero per l'importo che verrà accertato in corso di causa. In ogni Pt_3
caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio con
rimborso spese generali al 12,5 %, maggiorati dei contributi fiscali e
previdenziali, come per legge, da attribuirsi al sottoscritto procuratore che si
dichiara antistatario” e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le
istanze sollevate dall'appellato dinanzi il Tribunale di Rovigo per tutti i motivi
meglio esposti nel presente atto. Con vittoria di spese e compensi oltre il
pagina 3 di 18 rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi
ad entrambi i gradi di giudizio
CONCLUSIONI DELL'APPELLATA:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Venezia, previa ogni più utile declaratoria,
rigettata ogni contraria istanza ed eccezione nel merito, rigettare e disattendere
in toto l'impugnazione della sentenza appellata, con vittoria di onorari e spese
di causa. In via istruttoria, nella denegata ipotesi che l'Ecc.ma Corte ritenesse
di ammettere le istanze di prova testimoniale di parte appellante, che si chiede di
rigettare, si insta di essere ammessi alla prova testimoniale, come dedotta in
memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 dd. 03.11.2021 e in memoria ex art. 183,
comma 6. n. 3, c.p.c. dd. 24.11.2021 del giudizio di primo grado e in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 , con atto di citazione notificato in data 05.05.2021, conveniva Parte_1
in giudizio, avanti il Tribunale di Rovigo, al fine di ottenere la Controparte_1
declaratoria di nullità, ovvero in subordine la risoluzione, del contratto di investimento sottoscritto con la convenuta, aventi ad oggetto l'acquisto di oro,
nonché la restituzione delle somme versate ed il risarcimento dei danni non patrimoniali sofferti.
Riferiva l'attore di essere entrato in contatto, nel mese di ottobre del 2017, con tale consulente finanziario e collaboratore della convenuta, che gli Persona_1
aveva proposto di investire i propri risparmi nell'acquisto di oro fisico,
assicurandogli buone prospettive di guadagno nel breve periodo.
Rassicurato dal consulente, aveva stipulato il contratto n. I-100683-R Pt_1
Diamond in data 19.10.2017 per euro 6.000,00
pagina 4 di 18 A seguito di servizi giornalistici sulla stampa e di trasmissioni di emittenti televisive, che avevano determinato l'avvio di un procedimento penale conclusosi con la condanna di per il delitto di cui all'art. 640 c.p., Persona_1
l'attore aveva condotto più approfondite verifiche, dalle quali era emerso che il quantitativo di oro acquistato era assolutamente irrisorio e nettamente inferiore a quanto corrisposto in denaro alla e che gran parte dell'importo versato CP_1
era servito alla sola apertura del deposito e non destinato all'investimento.
L'attore riteneva, pertanto, responsabile la convenuta, sia per inadempimento contrattuale sia a titolo extracontrattuale.
Si costituiva in giudizio , sollecitando il rigetto delle domande attoree CP_1
ed osservando, tra l'altro, che quelli stipulati non erano contratti finanziari, bensì
contratti di compravendita di oro.
La causa, istruita documentalmente in ragione del rigetto di tutte le istanze istruttorie dell'attore, veniva decisa con sentenza n. 846/2023 pronunciata all'udienza del 4.10.2023 ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., che rigettava tutte le domande attoree.
Il Tribunale, dopo avere escluso la natura finanziaria delle operazioni, osservava che non aveva puntualmente dedotto quali fossero le informazioni non Pt_1
ricevute in sede pre-contrattuale e in cosa si concretizzasse l'inadempimento della convenuta, la quale aveva adeguatamente informato il compratore della tipologia e delle caratteristiche dell'operazione proposta. Riteneva, inoltre,
l'allegazione circa la nullità dei contratti del tutto generica, non avendo l'attore indicato quali erano le clausole abusive ed i motivi per i quali le stesse dovevano considerarsi invalide.
pagina 5 di 18 *****
2. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello , che ha Parte_1
ribadito la natura finanziaria dei contratti stipulati, in quanto l'acquisto di oro fisico è stato proposto dal collaboratore di come investimento e ne ha CP_1
tutte le caratteristiche secondo quanto indicato nella delibera CONSOB n.
12079226 del 4.10.2012 (conferimento di una somma di denaro da parte del risparmiatore con un'aspettativa di profitto o di remunerazione, vale a dire di attesa di utilità a fronte delle disponibilità investite nell'intervallo determinato da un orizzonte temporale e con un rischio).
Ulteriormente, le informazioni fornite da erano frammentarie e Persona_1
fuorvianti e di ciò l'appellata ne deve rispondere anche ai sensi dell'art. 2049
c.c.. La mancanza di informazioni riguarda, in particolar modo, il quantitativo dell'oro realmente acquistato che non è neppure lontanamente pari al corrispettivo versato.
Le contestate violazioni di legge e prassi commerciali disinvolte rendono i contratti nulli o, quanto meno, ne giustificano la risoluzione.
L'appellante ha eccepito altresì la nullità dei contatti per violazione dell'art. 33,
comma 2, lett. t) d.lgs. n. 206/2005 e dell'art. 30, comma 6, TUF.
ha chiesto, infine, la condanna di controparte al risarcimento del danno Pt_1
non patrimoniale subito.
Al fine di comprovare i suoi assunti, l'appellante ha chiesto l'ammissione della prova per interpello e testimoniale dedotta in primo grado e l'espletamento di consulenza tecnica sulla natura dei contratti, sulla presenza di anomalie e sulla quantificazione del danno patrimoniale subito.
pagina 6 di 18 2.2. Si è costituita nel giudizio di appello domandando la reiezione CP_1
del gravame.
2.3 La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 08.05.2025, tenutasi con modalità cartolari, preceduta dallo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica come da ordinanza del 28.3.2024 del Consigliere
Istruttore.
*****
3.1 Le considerazioni del Tribunale in ordine alla natura non finanziaria degli acquisti non possono essere condivise, emergendo, sia dalla contrattualistica utilizzata sia dalle modalità con cui l'acquisto è stato pubblicizzato, molteplici elementi indicatori dell'effettivo scopo di investimento che si intendeva realizzare con le operazioni proposte.
3.2 Con la scheda di investimento redatta da dimessa quale doc. 2 CP_1
dall'appellante, è stato proposto “un sicuro investimento di valori in oro” perché
l'oro “garantisce ad una famiglia anche per il futuro un ricevimento stabile di
valori”. L'acquisto d'oro è stato presentato come “un investimento sicuro e
ottimo”, che avrebbe potuto essere comprato in unica soluzione oppure sotto forma di risparmio con un piano di acquisto. Ne venivano, quindi, descritti i vantaggi “rispetto ad altri servizi finanziari” (tra cui la compravendita a condizioni più vantaggiose, fino al 20% in meno rispetto al prezzo di acquisto del singolo grammo).
Nella seconda parte della scheda sono state descritte le modalità di funzionamento del piano di acquisto di oro fisico, in sigla Pda, rappresentato come un “servizio che si comporta come i tradizionali piani di accumulo ma che,
pagina 7 di 18 invece di fondi comuni, ha come investimento i grammi d'oro”. L'investimento è
stato presentato come certo, laddove la certezza è stata, però, riferita alla circostanza che “l'acquisto periodico è stabilito in fase di stipula”, seguita dalla precisazione che “a variare sarà invece la quantità di oro acquistabile in base
alle quotazioni di mercato”.
Quindi, sono stati ribaditi alcuni vantaggi che i piani di acquisto di materiale prezioso avrebbero consentito di ottenere, evidenziando, tra l'altro, che “Il
rischio è ridotto grazie alla cosiddetta diversificazione temporale (versamenti
costanti a prezzi diversi)”, che “E' un modo per diversificare il proprio
portafoglio” e che “Può essere considerato uno strumento di investimento per la
formazione futura di un capitale che possa anche integrare la pensione”.
Degno di nota pure che all'acquirente sia stata prospettata la possibilità in qualunque momento di “chiudere il proprio piano” e “rivendere l'oro in
proprio possesso e riceverne il controvalore in Euro calcolato sulla quotazione
attuale di questo metallo, aggiungendole 1 Euro al grammo” (dal tenore della scheda è da intendersi che tale maggiorazione sarebbe stata riconosciuta dalla stessa ). CP_1
L'acquisto del metallo è stato, tra l'altro, consigliato perché l'oro è un bene
“sicuro dall'inflazione” ed è “un valore reale mobile, portatile e trasportabile”.
3.3. Sul sito di (doc. 3) l'acquisto di oro viene pubblicizzato come un CP_1
modo per “proteggere facilmente i propri risparmi”.
3.4. Per quanto riguarda il contenuto del contratto stipulato dall'appellante, si osserva quanto segue.
pagina 8 di 18 Il contratto, secondo quanto risulta dal frontespizio, è stato stipulato per un
“importo ordine” di Euro 50.000,00, un “acconto” di Euro 6.000,00 ed Euro
1.000,00 a titolo di “rata” .
L'articolo 1 delle condizioni generali precisa che quello stipulato è un piano di acquisto “che consiste nelle compravendite con cadenza programmata in forma
di lingotti da dieci grammi d'Oro ovvero compravendite singole (..)”.
L'art. 2 stabilisce l'impegno del cliente ad effettuare i versamenti previsti nel piano di acquisto con la cadenza definita nel Modulo d'Ordine e precisa che il contratto si intenderà perfezionato con la ricezione de “il Pagamento iniziale
” (in sigla PGS) pari al 10% della somma d'arrivo Precisa altresì Parte_4
che il primo acquisto è costituito dal corrispondente in grammi della rata scelta e che “Successivamente si ha diritto ad uno sconto del 10% ad ogni rata pagata
fino al raggiungimento della somma d'arrivo” . Si evidenzia che il frontespizio non indica alcuna somma versata a titolo di PGS e che, laddove si volesse ritenere effettuato un versamento a tale titolo, la somma versata sarebbe pari ad
Euro 6.000,00 – 1-000,00 = Euro 5.000,00.
L'articolo 3 della sezione II attribuisce al cliente il diritto di chiedere la consegna dei metalli preziosi da lui ordinati una volta raggiunto il peso minimo di 10 g. Il
successivo articolo 5 pone a carico del cliente le spese di deposito e di custodia
(senza, peraltro, indicarne il preciso ammontare).
La sezione V prevede specifiche disposizioni per i piani di acquisto di bronzo,
argento, oro, platino e diamante (che sono quelli oggetto di tutti i contratti di cui
è causa).
Per quel che interessa:
pagina 9 di 18 - l'articolo 2 stabilisce il diritto del cliente di richiedere la consegna del materiale prezioso da lui ordinato e acquistato in ogni momento;
- l'articolo 3 stabilisce l'obbligo del cliente di provvedere al pagamento “
[...]
” (PGS) (..) “al quale corrisponde un quantitativo di metallo prezioso Pt_4
acquistato”;
- l'articolo 4 disciplina le spese di deposito, quantificate nello 0,08% + IVA del valore del materiale al mese;
- l'art. 5 conferma il bonus in favore del cliente, sotto forma di sconto, spettante
“dopo aver pagato il PGS”.
3.5 Dall'estratto conto sub doc. 5 del fascicolo dell'appellata risulta il versamento di Euro 6.000,00, di cui Euro 5.000,00 a titolo di PGS ed Euro
1.000,00 a titolo di rata a fronte della quale sono stati acquistati 22,81 g in oro (il quantitativo è stato così determinato riconoscendo un bonus del 10%).
*****
4.1 Secondo quanto osservato da Cass. civ., sez. 2, sentenza n. 2736 del
05/02/2013, la nozione di contratto di investimento costituisce uno schema atipico, che comprende ogni forma di investimento finanziario, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. u), del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, riflettendo la natura aperta ed atecnica di “prodotto finanziario”, la quale rappresenta la risposta legislativa alla creatività del mercato e alla molteplicità degli strumenti offerti al pubblico, nonché all'esigenza di tutela degli investitori, in maniera da permettere la riconduzione nell'ambito della disciplina di protezione pure delle operazioni innominate. Inoltre, la nozione di investimento di natura finanziaria comprende ogni conferimento di una somma di danaro da parte del risparmiatore con pagina 10 di 18 un'aspettativa di profitto o remunerazione ovvero di utilità, unita ad un rischio, a fronte delle disponibilità impiegate in un dato intervallo temporale.
4.2 Su tali basi deve essere indagata la natura dei contratti stipulati, i quali assumono evidenti connotazioni di natura finanziaria.
4.2.1. Infatti, l'acquisto di oro non è avvenuto per soddisfare una finalità di natura personale o commerciale dell'appellante (es.: trasformazione del prodotto in beni da rivendere, eventualmente da incorporare in prodotti più complessi,
creazione di gioielli o di altri oggetti di lusso da indossare), tanto è vero che il metallo così acquistato non è mai stato nella sua disponibilità fisica.
4.2.2. La proposta di vendita è stata, inoltre, accompagnata dall'esposizione di vantaggi di varia natura (che hanno trovato parziale attuazione nella contrattualistica testé esaminata). L'oro, infatti, è stato presentato come un bene che avrebbe conservato un certo valore nel tempo, pur venendo precisato (in modo succinto) un (rilevante) elemento di rischio, rappresentato dall'andamento delle quotazioni nei mercati regolamentati.
4.2.3. , inoltre, è stato incentivato all'acquisto mediante piano di accumulo Pt_1
con la proposta di uno sconto del 10% sulla quotazione di mercato, che rappresenta nulla più di un risparmio di spesa che gli avrebbe consentito di realizzare un guadagno di pari importo (sempre assumendo che l'oro mantenesse il medesimo valore nel corso del tempo). Anche la maggiorazione promessa nel caso di vendita dell'oro acquistato si traduce in una forma di rendimento.
4.2.4. Tali conclusioni risultano confermate dalla condotta tenuta dal promotore finanziario di , che, come risulta dalla sentenza di CP_1 Persona_1
condanna per il delitto di truffa pronunciata dal Tribunale di Rovigo in data pagina 11 di 18 10.12.2021, al fine di indurre i clienti all'acquisto in oro, evidenziava che il metallo non avrebbe perso il suo valore e che l'acquirente avrebbe potuto ottenere importanti rendimenti. Tali accertamenti assumono un diretto rilievo nel caso di specie poiché tra le condotte delittuose per le quali l'imputato è stato condannato risultano quelle poste in essere in danno dello stesso (il capo Pt_1
di imputazione riporta la data del 14.10.2016, ma nella parte motiva la somma investita viene indicata in Euro 6.000,00 che è quella oggetto di causa).
4.2.5. Va, quindi, affermata la natura finanziaria dell'investimento proposto al
, dal momento che il contratto stipulato ha comportato l'impiego di Pt_1
capitale a fronte di un rischio e un'aspettativa di rendimento (ossia di incremento patrimoniale del capitale investito) in capo all'acquirente.
4.2.6 Errate sono le considerazioni sul punto effettuate dal Tribunale di Rovigo
secondo cui non è stata prospettata alcuna forma di investimento diversa e/o collegata al valore del bene acquistato e non è possibile qualificare come rendimento di natura finanziaria l'eventuale apprezzamento o deprezzamento della res materiale oggetto della vendita. Sotto il primo profilo, si rileva che il primo giudice ha omesso di considerare tutti i vantaggi di natura economica promessi o garantiti da sotto forma di sconto sul prezzo d'acquisto, CP_1
bonus e prezzo di rivendita maggiorato. Sotto il secondo profilo, deve, invece,
osservarsi che la possibilità di incremento (e di perdita) di valore del bene caratterizza anche i titoli azionari e gli altri strumenti finanziari e la variazione del prezzo della res è sicuramente indice della natura finanziaria della proposta allorché venga rappresentata come il mezzo per conseguire un incremento patrimoniale.
pagina 12 di 18 *****
5. La domanda di nullità del contratto risulta infondata poiché il diritto di recesso
è stato previsto, assegnando al cliente un termine (14 giorni) superiore a quello di legge, e le doglianze di riguardano violazioni delle regole di condotta Pt_1
del promotore, sicché, in difetto di specifica previsione di legge, non derivano conseguenze invalidanti, ma solo la responsabilità, precontrattuale o contrattuale,
dell'intermediario.
Più esattamente, la violazione dei doveri di informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di investimento finanziario può dar luogo a responsabilità precontrattuale, con conseguenze risarcitorie, ove dette violazioni avvengano nella fase antecedente o coincidente con la stipulazione del contratto di intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti tra le parti (cd.
"contratto quadro", il quale, per taluni aspetti, può essere accostato alla figura del mandato); può dar luogo, invece, a responsabilità contrattuale, ed eventualmente condurre alla risoluzione del contratto suddetto, ove si tratti di violazioni riguardanti le operazioni di investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del "contratto quadro" (cfr. Cass. civ., Sezioni Unite, sentenza n.
26724 del 19/12/2007).
*****
6. Ai fini della decisione sulla subordinata domanda di risoluzione proposta dall'attore, risulta dirimente la circostanza che l'oro realmente acquistato corrisponde solamente ad una minima parte del denaro versato da . Pt_1
pagina 13 di 18 6.1 Le deduzioni dell'appellante in ordine alla violazione dei doveri dell'intermediario, sia pure non particolarmente approfondite, consentono, al contrario di quanto ritenuto dal primo giudice, una disamina delle doglianze da parte di questo Collegio, il quale osserva che i modelli contrattuali utilizzati da presentano elementi di ambiguità in ordine alla natura del versamento CP_1
iniziale. L'utilizzo di espressioni quale “acconto” lascia, però, intendere che si tratta pur sempre di una somma che sarebbe stata destinata all'acquisto dell'oro.
D'altro canto, non viene in alcun modo esplicitato che il PSG sia una commissione e che, quindi, il versamento di tale cospicuo importo avvenga “a fondo perduto”.
6.2 Ove così fosse, osserva il Collegio che la possibilità di interrompere i versamenti, pur formalmente riconosciuta in ogni momento, sarebbe notevolmente dannosa e il compratore sarebbe nei fatti costretto a rimanere contrattualmente legato a per un lungo periodo di tempo e ciò al fine CP_1
di conseguire non già un guadagno, ma di recuperare l'esborso iniziale. Invero,
se si riconoscesse pattuita una commissione con un importo ordine pari ad Euro
50.000,00, il cliente dovrebbe acquistare (con versamenti mensili di Euro
1.000,00) oro per Euro 45.000,00 (tale è differenza rispetto al complessivo investimento oggetto del piano) per conseguire (presupponendo che la quotazione del metallo rimanga costante) un quantitativo di oro per un valore di
Euro 49.500,00 come contrattualmente previsto.
6.3 A prescindere dalla natura finanziaria dell'investimento, già le norme del
Codice Civile in materia di interpretazione dei contratti e le norme del Codice
del Consumo impongo, nel dubbio, di adottare l'interpretazione meno favorevole pagina 14 di 18 per il professionista che ha predisposto la regolamentazione contrattuale
(Goldwerk), sicché si deve pervenire alla conclusione che il venditore si era assunto l'impegno di acquistare oro per un quantitativo corrispondente a tutte le somme versate dal e non solo per una parte di esse. Pt_1
6.4 Tale conclusione è del resto confermata (ciò che rileva ai fini dell'interpretazione del contratto ex art. 1362 c.c.) dalla condotta del consulente di che, secondo quanto risulta dalla sentenza penale, non faceva CP_1
riferimento ad alcuna commissione iniziale ed anzi prospettava alla clientela l'acquisto in oro di tutte le somme oggetto delle proposte di investimento.
6.5 In definitiva, non è sostenibile che l'“acconto” fosse una commissione dovuta all'intermediario anziché un primo importo di denaro da investire
(immediatamente) in oro.
L'appellata, che ha provveduto all'acquisto di oro solo in misura pari a poco più
del 10% degli importi versati dal , trattenendo tutta la parte rimanente Pt_1
senza alcuna giustificazione contrattuale, è pertanto venuta meno ai propri obblighi contrattuali. Essa avrebbe dovuto invece comprare oro, per conto del cliente, per l'intero importo di denaro ricevuto. L'inadempimento è grave poiché
si è sostanziato in un'indebita appropriazione del denaro che aveva Pt_1
consegnato affinché fosse impiegato nell'acquisto di oro.
6.7 Va allora pronunciata la risoluzione del contratto per grave inadempimento e la condanna alla restituzione della somma investita.
6.8 Vanno riconosciuti altresì gli interessi dalla domanda (citazione notificata il
05.05.2021) al saldo. Circa la misura degli accessori si deve ricordare che Pt_1
ha chiesto, in principalità, la corresponsione degli accessori in misura pari pagina 15 di 18 all'indice di borsa MTS nel segmento medio Term ovvero ai titoli di Stato a tasso fisso e a breve/medio termine. Esclusa, pertanto, la debenza degli accessori previsti dall'art. 1284, comma IV, c.c., non richiesti, il citato indice di borsa non risulta applicabile, non avendo l'appellante fornito elementi di prova, anche solo di natura presuntiva, che, se non si fosse impegnato con negli CP_1
investimenti in oro, avrebbe investito le somme di denaro nel mercato indicato.
Si possono, invece, riconoscere gli interessi nella misura prevista dai BOT con scadenza 12 mesi, sicuramente inferiori al saggio rafforzato di cui al quarto comma della citata disposizione codicistica.
*****
7. La domanda risarcitoria va rigettata.
Già l'importo delle somme versate rende poco credibile che la vicenda di cui è
causa abbia determinato gli sconvolgimenti nella vita dell'appellante indicati nella consulenza di parte dimessa in primo grado.
In ogni caso si deve osservare che il danno non patrimoniale subito è stato prospettato come conseguenza delle condotte truffaldine poste in essere dal consulente di , che non è parte in causa, mentre non sussiste alcuna CP_1
correlazione tra il pregiudizio psicologico di cui si discorre nella relazione psicodiagnostica prodotta e la violazione delle norme del TUF e del Codice del
Consumo invocate dall'appellante per giustificare la risoluzione dei contratti di investimento.
*****
pagina 16 di 18 8.1 Le prove orali dedotte dal riguardano in parte circostanze Pt_1
pacificamente emerse dalla documentazione dimessa in atti e per il resto sono superflue attesa la pronunciata risoluzione dei contratti di acquisto.
8.2 La C.T.U. richiesta non avrebbe comunque potuto essere ammessa nella parte in cui si voleva chiedere al consulente di esprimersi sulla reale natura dei contratti, in quanto accertamento di natura giuridica di competenza del giudice,
o sulla presenza di, non meglio dettagliate, anomalie ed omissioni. Va respinta,
per quanto detto sopra, anche la richiesta di C.T.U. sulla quantificazione degli interessi.
*****
9. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate, per entrambi i gradi,
secondo i parametri previsti per le cause di valore compreso tra Euro 5.200,01
ed Euro 26.000,00, esclusa la fase istruttoria in appello e secondo valori minimi le fasi istruttoria e decisionale del primo grado nonché la fase decisionale del grado d'appello avendo la parte appellante depositato solo la memoria di replica.
Spese distratte in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1
confronti di avverso la sentenza n. 846/2023 pronunciata ai sensi Controparte_1
dell'art. 281 sexies c.p.c. dal Tribunale di Rovigo all'udienza del 4.10.2023, lo accoglie per quanto di ragione e:
- in riforma della sentenza appellata, dichiara la risoluzione del contratto n. n. I-
100683-R Diamond stipulato in data 19.10.2017 per inadempimento di pagina 17 di 18 e condanna quest'ultima alla restituzione in favore Controparte_1
dell'appellante di Euro 6.000,00 oltre ad interessi, nella misura pari al tasso dei
BOT con scadenza 12 mesi, dal 05.05.2021 al saldo;
- liquida le spese di lite sostenute da nel primo grado di giudizio in Parte_1
€ 3.387,00 per compenso, oltre ad € 264,00 per esborsi, spese generali al 15%,
IVA e CPA come per legge, e quelle sostenute nel presente grado di giudizio in
€ 3.011,00 per compenso ed Euro 382,50 per esborsi, oltre a spese generali al
15%, IVA e CPA come per legge, e condanna l'appellata alla loro rifusione integrale, disponendone la distrazione in favore dell'avv. Giuseppe Auriemma;
Venezia, 26 maggio 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Luca Marani Dott.ssa Gabriella Zanon
pagina 18 di 18
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
La Corte d'Appello di Venezia, Sezione Prima Civile, composta dai seguenti
Magistrati:
Dott. Gabriella Zanon Presidente
Dott. Alessandro Rizzieri
Consigliere
Dott. Luca Marani Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al ruolo il 03/11/2023 al n.
1950/2023 R.G., promossa con atto di citazione notificato
DA
( , nato ad [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
20.021973, rappresentato e difeso in causa dall'avv. Giuseppe Auriemma ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in via Luigi Pellizzo n. 39 in
Padova come da procura allegata all'atto di citazione in appello
-appellante-
CONTRO
(C.F. ), corrente in via Albrecht Durer n. Controparte_1 P.IVA_1
pagina 1 di 18 14 in Bolzano, rappresentata e difesa in causa dagli avv.ti Michael Walzl e
Paolo Fusaro ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in viale Amadeo
Duca D'Aosta n. 100 in Bolzano come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello
-appellata-
avente per oggetto: Intermediazione mobiliare(fondi di invest., gestione
risparmio, etc),
rimessa al Collegio in decisione all'udienza del 08.05.20225, sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELL'APPELLANTE:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Venezia, contrariis reiectis:
In via principale e nel merito, Accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il
proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 846/2023 (all.to 1)
pubbl. il 04/10/2023 Repert. n. 1407/2023 del 04/10/2023 notificata in data
06.10.2023 (all.to 2) resa inter-partes dal Tribunale di Rovigo II Sezione Civile
nel giudizio contrassegnato da R.G. n. 1026/2021 (all.to 3) in persona giudice
del Giudice dott. Pier Francesco Bazzega, accogliere tutte le conclusioni
avanzate in prime cure che qui si riportano:
“In via principale, accertare e dichiarare la nullità dei tre contratti di
investimento sottoscritti dal Sig. con la con la Parte_1 Controparte_1
conseguente condanna di quest'ultima alla restituzione delle somme investite
pari ad Euro Euro 60.000,00 (sessantamila/00), nonché al risarcimento dei
danni per mancato conseguimento degli interessi avendo come parametro
pagina 2 di 18 “l'indice di borsa MTS nel segmento medio Term, ovvero titoli di Stato a tasso
fisso e a breve/medio termine o in via subordinata agli interessi legali e alla
rivalutazione monetaria”, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Condannare, altresì, la convenuta al risarcimento di tutti i danni morali e da
stress subiti e subendi dal Sig. , nella misura prudenzialmente Parte_1
quantificata in Euro 30.000,00 (trentamila/00) o in quella maggiore o minore
che verrà accertata in corso di causa.
In subordinata, accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di
investimento, sottoscritto dall'attore, per inadempimento della società convenuta
con la conseguente condanna della al risarcimento dei danni con Parte_2
la restituzione capitale investito pari ad Euro 6.000,00 (seimila/00), nonché
degli importi relativi al mancato conseguimento degli interessi, avendo come
parametro “l'indice di borsa MTS nel segmento medio Term, ovvero titoli di
Stato a tasso fisso e a breve/medio termine o in via subordinata agli interessi
legali e alla rivalutazione monetaria”. Per l'effetto condannare, inoltre, la
convenuta al risarcimento di tutti i danni morali e da stress subiti e subendi dal
Sig. ovvero per l'importo che verrà accertato in corso di causa. In ogni Pt_3
caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio con
rimborso spese generali al 12,5 %, maggiorati dei contributi fiscali e
previdenziali, come per legge, da attribuirsi al sottoscritto procuratore che si
dichiara antistatario” e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le
istanze sollevate dall'appellato dinanzi il Tribunale di Rovigo per tutti i motivi
meglio esposti nel presente atto. Con vittoria di spese e compensi oltre il
pagina 3 di 18 rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi
ad entrambi i gradi di giudizio
CONCLUSIONI DELL'APPELLATA:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Venezia, previa ogni più utile declaratoria,
rigettata ogni contraria istanza ed eccezione nel merito, rigettare e disattendere
in toto l'impugnazione della sentenza appellata, con vittoria di onorari e spese
di causa. In via istruttoria, nella denegata ipotesi che l'Ecc.ma Corte ritenesse
di ammettere le istanze di prova testimoniale di parte appellante, che si chiede di
rigettare, si insta di essere ammessi alla prova testimoniale, come dedotta in
memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 dd. 03.11.2021 e in memoria ex art. 183,
comma 6. n. 3, c.p.c. dd. 24.11.2021 del giudizio di primo grado e in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 , con atto di citazione notificato in data 05.05.2021, conveniva Parte_1
in giudizio, avanti il Tribunale di Rovigo, al fine di ottenere la Controparte_1
declaratoria di nullità, ovvero in subordine la risoluzione, del contratto di investimento sottoscritto con la convenuta, aventi ad oggetto l'acquisto di oro,
nonché la restituzione delle somme versate ed il risarcimento dei danni non patrimoniali sofferti.
Riferiva l'attore di essere entrato in contatto, nel mese di ottobre del 2017, con tale consulente finanziario e collaboratore della convenuta, che gli Persona_1
aveva proposto di investire i propri risparmi nell'acquisto di oro fisico,
assicurandogli buone prospettive di guadagno nel breve periodo.
Rassicurato dal consulente, aveva stipulato il contratto n. I-100683-R Pt_1
Diamond in data 19.10.2017 per euro 6.000,00
pagina 4 di 18 A seguito di servizi giornalistici sulla stampa e di trasmissioni di emittenti televisive, che avevano determinato l'avvio di un procedimento penale conclusosi con la condanna di per il delitto di cui all'art. 640 c.p., Persona_1
l'attore aveva condotto più approfondite verifiche, dalle quali era emerso che il quantitativo di oro acquistato era assolutamente irrisorio e nettamente inferiore a quanto corrisposto in denaro alla e che gran parte dell'importo versato CP_1
era servito alla sola apertura del deposito e non destinato all'investimento.
L'attore riteneva, pertanto, responsabile la convenuta, sia per inadempimento contrattuale sia a titolo extracontrattuale.
Si costituiva in giudizio , sollecitando il rigetto delle domande attoree CP_1
ed osservando, tra l'altro, che quelli stipulati non erano contratti finanziari, bensì
contratti di compravendita di oro.
La causa, istruita documentalmente in ragione del rigetto di tutte le istanze istruttorie dell'attore, veniva decisa con sentenza n. 846/2023 pronunciata all'udienza del 4.10.2023 ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., che rigettava tutte le domande attoree.
Il Tribunale, dopo avere escluso la natura finanziaria delle operazioni, osservava che non aveva puntualmente dedotto quali fossero le informazioni non Pt_1
ricevute in sede pre-contrattuale e in cosa si concretizzasse l'inadempimento della convenuta, la quale aveva adeguatamente informato il compratore della tipologia e delle caratteristiche dell'operazione proposta. Riteneva, inoltre,
l'allegazione circa la nullità dei contratti del tutto generica, non avendo l'attore indicato quali erano le clausole abusive ed i motivi per i quali le stesse dovevano considerarsi invalide.
pagina 5 di 18 *****
2. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello , che ha Parte_1
ribadito la natura finanziaria dei contratti stipulati, in quanto l'acquisto di oro fisico è stato proposto dal collaboratore di come investimento e ne ha CP_1
tutte le caratteristiche secondo quanto indicato nella delibera CONSOB n.
12079226 del 4.10.2012 (conferimento di una somma di denaro da parte del risparmiatore con un'aspettativa di profitto o di remunerazione, vale a dire di attesa di utilità a fronte delle disponibilità investite nell'intervallo determinato da un orizzonte temporale e con un rischio).
Ulteriormente, le informazioni fornite da erano frammentarie e Persona_1
fuorvianti e di ciò l'appellata ne deve rispondere anche ai sensi dell'art. 2049
c.c.. La mancanza di informazioni riguarda, in particolar modo, il quantitativo dell'oro realmente acquistato che non è neppure lontanamente pari al corrispettivo versato.
Le contestate violazioni di legge e prassi commerciali disinvolte rendono i contratti nulli o, quanto meno, ne giustificano la risoluzione.
L'appellante ha eccepito altresì la nullità dei contatti per violazione dell'art. 33,
comma 2, lett. t) d.lgs. n. 206/2005 e dell'art. 30, comma 6, TUF.
ha chiesto, infine, la condanna di controparte al risarcimento del danno Pt_1
non patrimoniale subito.
Al fine di comprovare i suoi assunti, l'appellante ha chiesto l'ammissione della prova per interpello e testimoniale dedotta in primo grado e l'espletamento di consulenza tecnica sulla natura dei contratti, sulla presenza di anomalie e sulla quantificazione del danno patrimoniale subito.
pagina 6 di 18 2.2. Si è costituita nel giudizio di appello domandando la reiezione CP_1
del gravame.
2.3 La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 08.05.2025, tenutasi con modalità cartolari, preceduta dallo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica come da ordinanza del 28.3.2024 del Consigliere
Istruttore.
*****
3.1 Le considerazioni del Tribunale in ordine alla natura non finanziaria degli acquisti non possono essere condivise, emergendo, sia dalla contrattualistica utilizzata sia dalle modalità con cui l'acquisto è stato pubblicizzato, molteplici elementi indicatori dell'effettivo scopo di investimento che si intendeva realizzare con le operazioni proposte.
3.2 Con la scheda di investimento redatta da dimessa quale doc. 2 CP_1
dall'appellante, è stato proposto “un sicuro investimento di valori in oro” perché
l'oro “garantisce ad una famiglia anche per il futuro un ricevimento stabile di
valori”. L'acquisto d'oro è stato presentato come “un investimento sicuro e
ottimo”, che avrebbe potuto essere comprato in unica soluzione oppure sotto forma di risparmio con un piano di acquisto. Ne venivano, quindi, descritti i vantaggi “rispetto ad altri servizi finanziari” (tra cui la compravendita a condizioni più vantaggiose, fino al 20% in meno rispetto al prezzo di acquisto del singolo grammo).
Nella seconda parte della scheda sono state descritte le modalità di funzionamento del piano di acquisto di oro fisico, in sigla Pda, rappresentato come un “servizio che si comporta come i tradizionali piani di accumulo ma che,
pagina 7 di 18 invece di fondi comuni, ha come investimento i grammi d'oro”. L'investimento è
stato presentato come certo, laddove la certezza è stata, però, riferita alla circostanza che “l'acquisto periodico è stabilito in fase di stipula”, seguita dalla precisazione che “a variare sarà invece la quantità di oro acquistabile in base
alle quotazioni di mercato”.
Quindi, sono stati ribaditi alcuni vantaggi che i piani di acquisto di materiale prezioso avrebbero consentito di ottenere, evidenziando, tra l'altro, che “Il
rischio è ridotto grazie alla cosiddetta diversificazione temporale (versamenti
costanti a prezzi diversi)”, che “E' un modo per diversificare il proprio
portafoglio” e che “Può essere considerato uno strumento di investimento per la
formazione futura di un capitale che possa anche integrare la pensione”.
Degno di nota pure che all'acquirente sia stata prospettata la possibilità in qualunque momento di “chiudere il proprio piano” e “rivendere l'oro in
proprio possesso e riceverne il controvalore in Euro calcolato sulla quotazione
attuale di questo metallo, aggiungendole 1 Euro al grammo” (dal tenore della scheda è da intendersi che tale maggiorazione sarebbe stata riconosciuta dalla stessa ). CP_1
L'acquisto del metallo è stato, tra l'altro, consigliato perché l'oro è un bene
“sicuro dall'inflazione” ed è “un valore reale mobile, portatile e trasportabile”.
3.3. Sul sito di (doc. 3) l'acquisto di oro viene pubblicizzato come un CP_1
modo per “proteggere facilmente i propri risparmi”.
3.4. Per quanto riguarda il contenuto del contratto stipulato dall'appellante, si osserva quanto segue.
pagina 8 di 18 Il contratto, secondo quanto risulta dal frontespizio, è stato stipulato per un
“importo ordine” di Euro 50.000,00, un “acconto” di Euro 6.000,00 ed Euro
1.000,00 a titolo di “rata” .
L'articolo 1 delle condizioni generali precisa che quello stipulato è un piano di acquisto “che consiste nelle compravendite con cadenza programmata in forma
di lingotti da dieci grammi d'Oro ovvero compravendite singole (..)”.
L'art. 2 stabilisce l'impegno del cliente ad effettuare i versamenti previsti nel piano di acquisto con la cadenza definita nel Modulo d'Ordine e precisa che il contratto si intenderà perfezionato con la ricezione de “il Pagamento iniziale
” (in sigla PGS) pari al 10% della somma d'arrivo Precisa altresì Parte_4
che il primo acquisto è costituito dal corrispondente in grammi della rata scelta e che “Successivamente si ha diritto ad uno sconto del 10% ad ogni rata pagata
fino al raggiungimento della somma d'arrivo” . Si evidenzia che il frontespizio non indica alcuna somma versata a titolo di PGS e che, laddove si volesse ritenere effettuato un versamento a tale titolo, la somma versata sarebbe pari ad
Euro 6.000,00 – 1-000,00 = Euro 5.000,00.
L'articolo 3 della sezione II attribuisce al cliente il diritto di chiedere la consegna dei metalli preziosi da lui ordinati una volta raggiunto il peso minimo di 10 g. Il
successivo articolo 5 pone a carico del cliente le spese di deposito e di custodia
(senza, peraltro, indicarne il preciso ammontare).
La sezione V prevede specifiche disposizioni per i piani di acquisto di bronzo,
argento, oro, platino e diamante (che sono quelli oggetto di tutti i contratti di cui
è causa).
Per quel che interessa:
pagina 9 di 18 - l'articolo 2 stabilisce il diritto del cliente di richiedere la consegna del materiale prezioso da lui ordinato e acquistato in ogni momento;
- l'articolo 3 stabilisce l'obbligo del cliente di provvedere al pagamento “
[...]
” (PGS) (..) “al quale corrisponde un quantitativo di metallo prezioso Pt_4
acquistato”;
- l'articolo 4 disciplina le spese di deposito, quantificate nello 0,08% + IVA del valore del materiale al mese;
- l'art. 5 conferma il bonus in favore del cliente, sotto forma di sconto, spettante
“dopo aver pagato il PGS”.
3.5 Dall'estratto conto sub doc. 5 del fascicolo dell'appellata risulta il versamento di Euro 6.000,00, di cui Euro 5.000,00 a titolo di PGS ed Euro
1.000,00 a titolo di rata a fronte della quale sono stati acquistati 22,81 g in oro (il quantitativo è stato così determinato riconoscendo un bonus del 10%).
*****
4.1 Secondo quanto osservato da Cass. civ., sez. 2, sentenza n. 2736 del
05/02/2013, la nozione di contratto di investimento costituisce uno schema atipico, che comprende ogni forma di investimento finanziario, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. u), del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, riflettendo la natura aperta ed atecnica di “prodotto finanziario”, la quale rappresenta la risposta legislativa alla creatività del mercato e alla molteplicità degli strumenti offerti al pubblico, nonché all'esigenza di tutela degli investitori, in maniera da permettere la riconduzione nell'ambito della disciplina di protezione pure delle operazioni innominate. Inoltre, la nozione di investimento di natura finanziaria comprende ogni conferimento di una somma di danaro da parte del risparmiatore con pagina 10 di 18 un'aspettativa di profitto o remunerazione ovvero di utilità, unita ad un rischio, a fronte delle disponibilità impiegate in un dato intervallo temporale.
4.2 Su tali basi deve essere indagata la natura dei contratti stipulati, i quali assumono evidenti connotazioni di natura finanziaria.
4.2.1. Infatti, l'acquisto di oro non è avvenuto per soddisfare una finalità di natura personale o commerciale dell'appellante (es.: trasformazione del prodotto in beni da rivendere, eventualmente da incorporare in prodotti più complessi,
creazione di gioielli o di altri oggetti di lusso da indossare), tanto è vero che il metallo così acquistato non è mai stato nella sua disponibilità fisica.
4.2.2. La proposta di vendita è stata, inoltre, accompagnata dall'esposizione di vantaggi di varia natura (che hanno trovato parziale attuazione nella contrattualistica testé esaminata). L'oro, infatti, è stato presentato come un bene che avrebbe conservato un certo valore nel tempo, pur venendo precisato (in modo succinto) un (rilevante) elemento di rischio, rappresentato dall'andamento delle quotazioni nei mercati regolamentati.
4.2.3. , inoltre, è stato incentivato all'acquisto mediante piano di accumulo Pt_1
con la proposta di uno sconto del 10% sulla quotazione di mercato, che rappresenta nulla più di un risparmio di spesa che gli avrebbe consentito di realizzare un guadagno di pari importo (sempre assumendo che l'oro mantenesse il medesimo valore nel corso del tempo). Anche la maggiorazione promessa nel caso di vendita dell'oro acquistato si traduce in una forma di rendimento.
4.2.4. Tali conclusioni risultano confermate dalla condotta tenuta dal promotore finanziario di , che, come risulta dalla sentenza di CP_1 Persona_1
condanna per il delitto di truffa pronunciata dal Tribunale di Rovigo in data pagina 11 di 18 10.12.2021, al fine di indurre i clienti all'acquisto in oro, evidenziava che il metallo non avrebbe perso il suo valore e che l'acquirente avrebbe potuto ottenere importanti rendimenti. Tali accertamenti assumono un diretto rilievo nel caso di specie poiché tra le condotte delittuose per le quali l'imputato è stato condannato risultano quelle poste in essere in danno dello stesso (il capo Pt_1
di imputazione riporta la data del 14.10.2016, ma nella parte motiva la somma investita viene indicata in Euro 6.000,00 che è quella oggetto di causa).
4.2.5. Va, quindi, affermata la natura finanziaria dell'investimento proposto al
, dal momento che il contratto stipulato ha comportato l'impiego di Pt_1
capitale a fronte di un rischio e un'aspettativa di rendimento (ossia di incremento patrimoniale del capitale investito) in capo all'acquirente.
4.2.6 Errate sono le considerazioni sul punto effettuate dal Tribunale di Rovigo
secondo cui non è stata prospettata alcuna forma di investimento diversa e/o collegata al valore del bene acquistato e non è possibile qualificare come rendimento di natura finanziaria l'eventuale apprezzamento o deprezzamento della res materiale oggetto della vendita. Sotto il primo profilo, si rileva che il primo giudice ha omesso di considerare tutti i vantaggi di natura economica promessi o garantiti da sotto forma di sconto sul prezzo d'acquisto, CP_1
bonus e prezzo di rivendita maggiorato. Sotto il secondo profilo, deve, invece,
osservarsi che la possibilità di incremento (e di perdita) di valore del bene caratterizza anche i titoli azionari e gli altri strumenti finanziari e la variazione del prezzo della res è sicuramente indice della natura finanziaria della proposta allorché venga rappresentata come il mezzo per conseguire un incremento patrimoniale.
pagina 12 di 18 *****
5. La domanda di nullità del contratto risulta infondata poiché il diritto di recesso
è stato previsto, assegnando al cliente un termine (14 giorni) superiore a quello di legge, e le doglianze di riguardano violazioni delle regole di condotta Pt_1
del promotore, sicché, in difetto di specifica previsione di legge, non derivano conseguenze invalidanti, ma solo la responsabilità, precontrattuale o contrattuale,
dell'intermediario.
Più esattamente, la violazione dei doveri di informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di investimento finanziario può dar luogo a responsabilità precontrattuale, con conseguenze risarcitorie, ove dette violazioni avvengano nella fase antecedente o coincidente con la stipulazione del contratto di intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti tra le parti (cd.
"contratto quadro", il quale, per taluni aspetti, può essere accostato alla figura del mandato); può dar luogo, invece, a responsabilità contrattuale, ed eventualmente condurre alla risoluzione del contratto suddetto, ove si tratti di violazioni riguardanti le operazioni di investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del "contratto quadro" (cfr. Cass. civ., Sezioni Unite, sentenza n.
26724 del 19/12/2007).
*****
6. Ai fini della decisione sulla subordinata domanda di risoluzione proposta dall'attore, risulta dirimente la circostanza che l'oro realmente acquistato corrisponde solamente ad una minima parte del denaro versato da . Pt_1
pagina 13 di 18 6.1 Le deduzioni dell'appellante in ordine alla violazione dei doveri dell'intermediario, sia pure non particolarmente approfondite, consentono, al contrario di quanto ritenuto dal primo giudice, una disamina delle doglianze da parte di questo Collegio, il quale osserva che i modelli contrattuali utilizzati da presentano elementi di ambiguità in ordine alla natura del versamento CP_1
iniziale. L'utilizzo di espressioni quale “acconto” lascia, però, intendere che si tratta pur sempre di una somma che sarebbe stata destinata all'acquisto dell'oro.
D'altro canto, non viene in alcun modo esplicitato che il PSG sia una commissione e che, quindi, il versamento di tale cospicuo importo avvenga “a fondo perduto”.
6.2 Ove così fosse, osserva il Collegio che la possibilità di interrompere i versamenti, pur formalmente riconosciuta in ogni momento, sarebbe notevolmente dannosa e il compratore sarebbe nei fatti costretto a rimanere contrattualmente legato a per un lungo periodo di tempo e ciò al fine CP_1
di conseguire non già un guadagno, ma di recuperare l'esborso iniziale. Invero,
se si riconoscesse pattuita una commissione con un importo ordine pari ad Euro
50.000,00, il cliente dovrebbe acquistare (con versamenti mensili di Euro
1.000,00) oro per Euro 45.000,00 (tale è differenza rispetto al complessivo investimento oggetto del piano) per conseguire (presupponendo che la quotazione del metallo rimanga costante) un quantitativo di oro per un valore di
Euro 49.500,00 come contrattualmente previsto.
6.3 A prescindere dalla natura finanziaria dell'investimento, già le norme del
Codice Civile in materia di interpretazione dei contratti e le norme del Codice
del Consumo impongo, nel dubbio, di adottare l'interpretazione meno favorevole pagina 14 di 18 per il professionista che ha predisposto la regolamentazione contrattuale
(Goldwerk), sicché si deve pervenire alla conclusione che il venditore si era assunto l'impegno di acquistare oro per un quantitativo corrispondente a tutte le somme versate dal e non solo per una parte di esse. Pt_1
6.4 Tale conclusione è del resto confermata (ciò che rileva ai fini dell'interpretazione del contratto ex art. 1362 c.c.) dalla condotta del consulente di che, secondo quanto risulta dalla sentenza penale, non faceva CP_1
riferimento ad alcuna commissione iniziale ed anzi prospettava alla clientela l'acquisto in oro di tutte le somme oggetto delle proposte di investimento.
6.5 In definitiva, non è sostenibile che l'“acconto” fosse una commissione dovuta all'intermediario anziché un primo importo di denaro da investire
(immediatamente) in oro.
L'appellata, che ha provveduto all'acquisto di oro solo in misura pari a poco più
del 10% degli importi versati dal , trattenendo tutta la parte rimanente Pt_1
senza alcuna giustificazione contrattuale, è pertanto venuta meno ai propri obblighi contrattuali. Essa avrebbe dovuto invece comprare oro, per conto del cliente, per l'intero importo di denaro ricevuto. L'inadempimento è grave poiché
si è sostanziato in un'indebita appropriazione del denaro che aveva Pt_1
consegnato affinché fosse impiegato nell'acquisto di oro.
6.7 Va allora pronunciata la risoluzione del contratto per grave inadempimento e la condanna alla restituzione della somma investita.
6.8 Vanno riconosciuti altresì gli interessi dalla domanda (citazione notificata il
05.05.2021) al saldo. Circa la misura degli accessori si deve ricordare che Pt_1
ha chiesto, in principalità, la corresponsione degli accessori in misura pari pagina 15 di 18 all'indice di borsa MTS nel segmento medio Term ovvero ai titoli di Stato a tasso fisso e a breve/medio termine. Esclusa, pertanto, la debenza degli accessori previsti dall'art. 1284, comma IV, c.c., non richiesti, il citato indice di borsa non risulta applicabile, non avendo l'appellante fornito elementi di prova, anche solo di natura presuntiva, che, se non si fosse impegnato con negli CP_1
investimenti in oro, avrebbe investito le somme di denaro nel mercato indicato.
Si possono, invece, riconoscere gli interessi nella misura prevista dai BOT con scadenza 12 mesi, sicuramente inferiori al saggio rafforzato di cui al quarto comma della citata disposizione codicistica.
*****
7. La domanda risarcitoria va rigettata.
Già l'importo delle somme versate rende poco credibile che la vicenda di cui è
causa abbia determinato gli sconvolgimenti nella vita dell'appellante indicati nella consulenza di parte dimessa in primo grado.
In ogni caso si deve osservare che il danno non patrimoniale subito è stato prospettato come conseguenza delle condotte truffaldine poste in essere dal consulente di , che non è parte in causa, mentre non sussiste alcuna CP_1
correlazione tra il pregiudizio psicologico di cui si discorre nella relazione psicodiagnostica prodotta e la violazione delle norme del TUF e del Codice del
Consumo invocate dall'appellante per giustificare la risoluzione dei contratti di investimento.
*****
pagina 16 di 18 8.1 Le prove orali dedotte dal riguardano in parte circostanze Pt_1
pacificamente emerse dalla documentazione dimessa in atti e per il resto sono superflue attesa la pronunciata risoluzione dei contratti di acquisto.
8.2 La C.T.U. richiesta non avrebbe comunque potuto essere ammessa nella parte in cui si voleva chiedere al consulente di esprimersi sulla reale natura dei contratti, in quanto accertamento di natura giuridica di competenza del giudice,
o sulla presenza di, non meglio dettagliate, anomalie ed omissioni. Va respinta,
per quanto detto sopra, anche la richiesta di C.T.U. sulla quantificazione degli interessi.
*****
9. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate, per entrambi i gradi,
secondo i parametri previsti per le cause di valore compreso tra Euro 5.200,01
ed Euro 26.000,00, esclusa la fase istruttoria in appello e secondo valori minimi le fasi istruttoria e decisionale del primo grado nonché la fase decisionale del grado d'appello avendo la parte appellante depositato solo la memoria di replica.
Spese distratte in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1
confronti di avverso la sentenza n. 846/2023 pronunciata ai sensi Controparte_1
dell'art. 281 sexies c.p.c. dal Tribunale di Rovigo all'udienza del 4.10.2023, lo accoglie per quanto di ragione e:
- in riforma della sentenza appellata, dichiara la risoluzione del contratto n. n. I-
100683-R Diamond stipulato in data 19.10.2017 per inadempimento di pagina 17 di 18 e condanna quest'ultima alla restituzione in favore Controparte_1
dell'appellante di Euro 6.000,00 oltre ad interessi, nella misura pari al tasso dei
BOT con scadenza 12 mesi, dal 05.05.2021 al saldo;
- liquida le spese di lite sostenute da nel primo grado di giudizio in Parte_1
€ 3.387,00 per compenso, oltre ad € 264,00 per esborsi, spese generali al 15%,
IVA e CPA come per legge, e quelle sostenute nel presente grado di giudizio in
€ 3.011,00 per compenso ed Euro 382,50 per esborsi, oltre a spese generali al
15%, IVA e CPA come per legge, e condanna l'appellata alla loro rifusione integrale, disponendone la distrazione in favore dell'avv. Giuseppe Auriemma;
Venezia, 26 maggio 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Luca Marani Dott.ssa Gabriella Zanon
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