Articolo 10 della Legge 22 aprile 1869, n. 5026
Articolo 9Articolo 11
Versione
15 gennaio 1870
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Versione
12 febbraio 1870
Art. 10.

Alla fine di ogni anno la Corte dei conti comunichera' al Parlamento l'elenco dei contratti, sui quali il Consiglio di Stato avra' dato il suo parere e che la Corte avra' registrato.

Per ciascun contratto si indichera' l'oggetto, la durata, il prezzo di previsione e quello stipulato, il nome ed il domicilio dei contraenti; se il contratto sia stato fatto all'asta pubblica o per partito privato; ed in quest'ultimo caso per quali ragioni tra quelle indicate negli articoli 4 e 5 della presente Legge.
((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il Regio Decreto 25 gennaio 1870, n. 5451 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "A cominciare dal 16 febbraio 1870 andranno in vigore le parti della Legge 22 aprile 1869, n. 5026 , sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato, che riguardano i contratti (articoli 3-16), la gestione dei Cassieri (articoli 60-61), ed i mandati provvisori (articolo 51)".
Entrata in vigore il 12 febbraio 1870