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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 23/05/2025, n. 414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 414 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei sottoindicati Magistrati:
Dott. Gabriella Lupoli Presidente (rel.\est. )
Dr.ssa Claudia De Santi Giudice
Dr.ssa Giulia Orefice Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al RGC 1099/2022 riservata in decisione senza termini in data
6.5.2025 avente ad oggetto: separazione dei coniugi consensualizzata
T R A
(c.f..: , con l'Avv. Francesco Muzzopappa– Parte_1 C.F._1 giusta procura in atti;
E
(c.f. , con l'Avv. Giovanni Vecchio, Controparte_1 C.F._2 giusta procura in atti
Nonché
PM – sede intervenuto
Conclusioni: come da verbali ed atti di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 26.7.2022 la ricorrente - premesso di aver contratto matrimonio in data Per_
9.7.2016 e che dall'unione sono nati tre figli ( n. il 24.9.2015; Giulia n. il 24.1.2018; Per_2
n. il 5.2.2020) - chiedeva pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con addebito al marito per i motivi meglio indicati in ricorso, oltre alle statuizioni accessorie riguardo alla regolamentazione dei rapporti personali nonché economici reciproci e con i figli.
Si costituiva il resistente il quale aderiva alla richiesta principale, tuttavia avanzando domanda di addebito della separazione alla moglie e chiedendo una diversa modulazione dei rapporti personali ed economici con i figli, nonché l'assegnazione a sé della casa coniugale.
Pag. 1 di 4 Fallito il tentativo di conciliazione, il Presidente del Tribunale emetteva ordinanza interinale con la quale regolamentava in via provvisoria i rapporti personali e patrimoniali tra le parti e al prole, autorizzandoli a vivere separatamente, disponendo l'affido condiviso dei figli con collocazione unitamente alla madre presso la casa coniugale, regolamentando il diritto di visita paterno, stabiliva il contributo di mantenimento a carico del genitore non collocatario in € 900,00 mensili per i figli e in € 200,00 l'assegno di mantenimento in favore della moglie, oltre alla contribuzione nelle spese straordinarie nella misura del 50%, nonché l'attivazione di un percorso di sostegno alla genitorialità a cura dei Servizi Sociali competenti, indi rimettendo le parti innanzi al GI.
Sentite le parti all'udienza del 24.10.2023, modificata l'OP nei termini di cui all'ordinanza resa a verbale in pari data, disposto il monitoraggio e la prosecuzione del percorso già avviato a cura dei Servizi Sociali competenti, istruita la causa giusta ord. del
17.4.2024, sentiti i testi all'udienza del 15.10.2024, modificata l'ordinanza ammissiva della prova per testi con ord. del 7.11.2025, con istanza dep. il 29.4.2025 le difese rappresentavano il raggiungimento dell'accordo definitorio e all'udienza del 6.5.2025 chiedevano decidersi la causa in conformità; indi previa trasformazione del rito, veniva trattenuta in decisione senza termini per la decisione collegiale.
Nel merito
Osserva il Collegio che la domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto e conflitto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
La gravità dei rilievi reciprocamente mossi, l'indisponibilità ad ogni sollecitazione verso una riconciliazione e la perdurante cessazione della coabitazione sono tutti elementi comprovanti il venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
La separazione va quindi pronunciata ai sensi dell'art. 151 comma 1 c.c. , intendendosi rinunciate le reciproche domande di addebito con l'intervenuto accordo.
Sugli aspetti accessori
Sulle statuizioni accessorie alla separazione i coniugi hanno raggiunto l'accordo nei termini che pedissequamente si riportano:
1. “1. i coniugi continueranno a vivere separati, con obbligo di reciproco rispetto;
2. affidamento congiunto dei figli con collocamento degli stessi presso la madre;
3. assegnazione della casa coniugale alla sig.ra che vi abiterà Parte_1 unitamente ai figli minori e fino a quando tutti i figli non avranno raggiunto l'autonomia
Pag. 2 di 4 economica piena;
4. riconoscimento al sig della facoltà di vedere e tenere i figli con sé CP_1
a fine settimana alterni, con inizio il sabato mattina e con pernottamento tra sabato e domenica - presso la dimora paterna o comunque in altra abitazione - e sino alle ore 20:00 della domenica;
5. nei mesi di luglio e agosto, il sig potrà trascorrere con i figli un CP_1 periodo di 15 giorni (incluso pernotto), anche non consecutivi, da concordarsi entro il 30 giugno di ogni anno;
6. nelle vacanze di Natale il sig. avrà facoltà di trascorrere una CP_1 settimana (incluso pernotto) in compagnia dei figli, alterando negli anni il giorno di
Natale e quello di Capodanno;
7. durante le vacanze pasquali, il sig. avrà diritto di trascorrere in CP_1 compagnia dei figli due giorni consecutivi (incluso pernotto), alternando di anno in anno il giorno di Pasqua e il giorno di pasquetta, da concordare preventivamente entro i 30 giorni precedenti le festività;
8. ogni altra festività non compresa nelle precedenti, ivi inclusi i “ponti”, verrà trascorsa dai minori, salvo diverso accordo, in compagnia del genitore in quel momento collocatario senza alcuna variazione tabellare;
9. i sigg.ri e avranno la facoltà di essere presenti Parte_1 CP_1 entrambi alle feste di compleanno dei minori o, in alternativa, di condividere con loro,
l'uno, il pranzo del giorno del compleanno, l'altro la cena;
10. eventuali variazioni al calendario sopra indicato dovranno essere discusse e concordate dai genitori con congruo anticipo, con l'impegno alla flessibilità e collaborazione, tenuto conto delle esigenze legate ai minori e nel reciproco rispetto delle esigenze dei sigg.r Parte_1 CP_1
11. i sigg.ri e si impegnano, per quanto di propria Parte_1 CP_1 competenza, a far mantenere ai figli buoni rapporti con i nonni e gli zii, materni e paterni.
Anche in deroga a quanto previsto sopra, entrambi i sigg.r Parte_1 CP_1 avranno cura che, previa comunicazione da darsi con almeno tre giorni di anticipo, i figli possano essere presenti alle varie festività familiari dell'uno e dell'altro ramo parentale;
12. considerata l'attuale situazione economica della sig.r che ad oggi Parte_1 non percepisce reddito in quanto disoccupata, il Sig. corrisponderà in CP_1 favore della stessa, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, l'importo mensile pari ad Euro 900,00 ed € 200,00 mensili nei confronti della ricorrente, per un totale complessivo di € 1.100,00 che verrà erogato il 5 di ogni mese;
l'assegno unico e/o universale (che ammonta ad € 600,00) verrà percepito unicamente dalla sig.ra Pt_1
prestando il sig. apposito consenso. Visto il congruo importo
[...] CP_1 corrisposto, oltre alle somme sopra indicate il sig dovrà corrispondere solo CP_1 un ulteriore contributo, nella misura del 50%, per le eventuali spese mediche di cui
Pag. 3 di 4 necessitassero i figli, mentre non contribuirà alle ulteriori spese straordinarie;
13. essendo i minori affidati congiuntamente ai sigg.r Parte_1 CP_1 questi eserciteranno in forma congiunta la responsabilità su di essi per le questioni di straordinaria amministrazione, con il dovere di adottare congiuntamente tutte le decisioni che li riguardano e relative alla loro istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
14. la sig.r eserciterà in via esclusiva la responsabilità sui medesimi, in ordine Pt_1 alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione (autorizzazioni scolastiche, catechismo, deleghe);
15. la sig.r si impegna a rimettere tutte le querele che ha sporto nei Parte_1 confronti del sig. e nei confronti dei congiunti di quest'ultimo, in CP_1 particolare nei confronti del sig , padre d Persona_3 CP_1
16. il sig. si impegna a rimettere tutte le querele che ha sporto nei CP_1 confronti della sig.r ”. Parte_1
Non apparendo tali accordi in contrasto con norme imperative né all'interesse della prole ancora minore, il Tribunale ritiene di poterli porre a base della pronuncia.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, ricorrono giustificati motivi per compensare integralmente le spese del giudizio tra le parti.
.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
A) Pronuncia ai sensi dell'art. 151 co 1° c.c. ed alle condizioni concordate la separazione personale dei coniugi e - smg;
Parte_1 CP_1
B) Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di San Calogero (VV) per l'annotazione di cui all'art. 69 D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ord. dello Stato Civile) (R.A.M. anno 2016, parte II, serie A n. 7);
C) compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso nella C.C. da remoto del 23.5.2025
La Presidente dr.ssa Gabriella Lupoli
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