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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 04/06/2025, n. 1298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1298 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI FOGGIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione Lavoro
❖➢ in persona della giudice, dott.ssa Valentina di Leo, all'udienza del 4.6.2025, tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito telematico della stessa, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 11046/2024 R.G., vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Landella Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante PA pro tempore, con l'Avvocatura dell'Istituto (avv. Francesca Banchetti)
RESISTENTE
Oggetto: errata iscrizione negli elenchi anagrafici dei braccianti agricoli
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. - Con ricorso depositato l'11.12.2024, il ricorrente in epigrafe indicato, premesso di aver lavorato come bracciante agricolo nell'anno 2023 per 14 giornate (da maggio a giugno) alle dipendenze dell'azienda agricola “Soc. Coop. Agricola della Borgata”, per 28 giornate (da giugno a settembre) alle dipendenze di “Azienda Agricola Scapola Luca”, per 11 giornate (da ottobre a novembre) alle dipendenze dell'azienda agricola “Tancredi Domenico e per 60 giornate (da settembre a dicembre) alle dipendenze della ditta “Tarollo Elia”, ha esposto di essere stato erroneamente iscritto negli elenchi
OTD 2023 per soli 53 giornate anziché per le 113 asseritamente svolte.
Il ricorrente ha aggiunto di aver proposto, in data 14.5.2024, il ricorso amministrativo alla
Commissione CISOA avverso la suddetta errata iscrizione.
1 Ha, pertanto, chiesto all'adito Tribunale di: “-riconoscere al ricorrente il diritto all'iscrizione negli elenchi anagrafici dei braccianti agricoli del Comune di Foggia per complessive n. 113 giornate lavorative per l'anno 2023, e conseguentemente il diritto dello stesso alla contribuzione per assicurazioni sociali obbligatorie ai sensi dell'art. 2, co. 3 del R. D. 28.08.1924 n. 1422; - per l'effetto ordinare all' , in persona del suo Presidente pro tempore, la PA iscrizione dell'istante negli elenchi anagrafici dei braccianti agricoli del Comune di Foggia per l'anno
2023 per complessivi gg. n. 113; - per l'effetto, condannare l' PA
, in persona del suo Presidente pro tempore, la iscrizione dell'istante negli elenchi anagrafici
[...] dei braccianti agricoli del Comune di Foggia per l'anno 2023 per complessivi gg. n. 113; - di conseguenza, condannare l' , al pagamento delle spese e PA
competenze del presente giudizio, oltre Iva e Cap come per legge, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore, anticipatario.”.
Tempestivamente costituitosi in giudizio, l' ha evidenziato quanto segue: “…dall'esame degli atti CP_2 in possesso dell' , risulta che la Comunicazione Obbligatoria al Ministero del Lavoro (Unilav), è CP_1 stata annullata…la (P.I.: 03028910713) non ha mai effettuato la denuncia aziendale Parte_2
(DA) per il periodo richiesto…La mancanza della denuncia aziendale impedisce la presentazione dei
Dmag (Dichiarazione Mensile Agricola), in quanto l'azienda non ha registrato formalmente l'attività lavorativa del ricorrente per il periodo indicato nel ricorso…Pertanto, in assenza della denuncia aziendale e della registrazione ufficiale dell'attività lavorativa, il sig. non risulta Parte_1 aver mai prestato lavoro presso la Ditta Tarollo Elia….Come da schermata allegata, infatti, gli unici
DMAG inviati sono quelli relativi alle giornate lavorate per le Aziende Soc. Coop. Agricola della
Borgata, Soc. Agricola Scapola Luca e conseguenza, nulla è dovuto al Controparte_3 ricorrente a titolo di DS agricola per le ulteriori giornate di cui alla richiesta in ricorso.”; in diritto, ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per pretermissione del datore di lavoro e di nullità dello stesso ricorso in quanto indeterminato e generico.
Ha, pertanto, rassegnato le seguenti conclusioni: “1)- In via preliminare, dichiarare nullo e/o inammissibile il ricorso per le ragioni di cui all'espositiva; 2)- In ogni caso, rigettare il ricorso perché infondato in fatto ed in diritto;
3)- Condannare parte ricorrente alla refusione di spese, diritti ed onorari di causa.”
All'udienza del 19.3.2025, tenuta in presenza, l'avv. Landella ha chiesto un rinvio al fine di interloquire con il proprio assistito per un eventuale cessazione della materia del contendere.
CP_ L' non si è opposto alla richiesta formulata dal procuratore di parte ricorrente e la causa è stata rinviata per la finalità indicata dalla parte ricorrente all'odierna udienza, tenuta in modalità cartolare.
2 Con note TS del 24.5.2025 parte ricorrente ha dichiarato di accettare l'avvenuta iscrizione di sole 53 giornate da parte dell' , chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere. CP_2
A tale richiesta si è associato l' con le note di TS depositate in data odierna. CP_2
Acquisita la documentazione originariamente prodotta dalle parti, all'esito dell'udienza del 4.6.2025, tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata decisa, previa acquisizione delle note di trattazione scritta da almeno una delle parti, con la presente sentenza depositata telematicamente.
2. - Tanto premesso, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere in conformità alla concorde richiesta da ultimo avanzata da entrambe le parti, che denota il sopravvenuto e reciproco difetto di interesse ad ottenere una decisione del merito della controversia.
Nel merito, la cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
La cessazione della materia del contendere - che deve essere dichiarata dal giudice anche di ufficio - costituisce, infatti, nel rito contenzioso davanti al giudice civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire, e cioè l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2567 del 06/02/2007).
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali
(Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4630 del 21/05/1987).
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice
(Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4034 del 21/02/2007).
D'altra parte, si tratta di uno strumento processuale insostituibile, atteso che il giudice, pur sussistendo la fondatezza della domanda, non potrebbe pronunciare una sentenza di accoglimento che verrebbe a
3 costituire un nuovo titolo esecutivo per ottenere quanto già conseguito dal creditore, né potrebbe dichiarare il difetto di interesse ad agire per avere il creditore già conseguito l'oggetto della pretesa, atteso che l'interesse ad agire sussisteva al momento della proposizione della domanda giudiziale, ciò che interferisce con il profilo delle spese processuali.
La pronuncia deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 13588 del 11/06/2007).
Alla stregua delle esposte considerazioni, in virtù del sopravvenuto e reciproco difetto di interesse alla decisione del merito della controversia manifestato dalle parti, deve dichiararsi cessata la materia del contendere, perché è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
3. - Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per disporne l'integrale compensazione tra le parti.
Al riguardo, va – anzitutto - valorizzato il contegno processuale collaborativo tenuto da parte ricorrente, che, aderendo alla posizione dell' , ha certamente accelerato e semplificato la decisione CP_2
della controversia.
Inoltre, non si può non tener conto della circostanza in base alla quale l' non ha risposto al ricorso CP_2
amministrativo avverso la errata iscrizione tempestivamente proposto dalla parte ricorrente, che ha appreso le ragioni della iscrizione per un minor numero di giornate (mancato invio dei DMAG da parte del datore di lavoro) solo con la costituzione in giudizio del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal ricorrente, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Foggia, 4.6.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Valentina di Leo
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