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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 26/03/2025, n. 625 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 625 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Monza, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Davide De Giorgio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 4242/2022 Registro Generale affari contenziosi civili vertente TRA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Paola Parte_1 C.F._1
Paleari, presso cui ha eletto domicilio in Monza, via Vittorio Emanuele II n. 1, giusta procura in atti
ATTORE E
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Sabino Controparte_1 P.IVA_1
Laudadio, presso cui ha eletto domicilio in Milano, via Bianca Maria n. 37, giusta procura in atti
CONVENUTA
OGGETTO del giudizio: 146239 - altri contratti bancari
CONCLUSIONI delle parti:
Per (come da nota di precisazione delle conclusioni depositata in Parte_1 data 09.10.2024):
Tutto quanto sopra premesso, ritenuto e considerato, il convenuto, ut supra rappresentato, difeso e domiciliato, precisa le proprie conclusioni riportandosi alle conclusioni contenute nel proprio atto di citazione e costituzione, nella propria memoria integrativa ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., e che, in ogni caso, di seguito riporta:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere:
1) Per tutte le ragioni esposte in atti, accertata e dichiarata la violazione dei principi di buona fede e correttezza ex artt. 1175 e 1375 c.c. e da contratto sociale, degli obblighi di protezione e la responsabilità per inadempimento ex art. 1218
c.c., o ad altro titolo ritenuto dal Giudicante, della convenuta nei confronti dell'attore, condannarla per l'effetto al risarcimento dei danni patiti dal sig. Pt_1 nella misura di € 64.742,68, commisurata ad € 59.946,68 per il capitale
[...] investito per l'acquisto dei diamanti e ad € 4.796,00, pari al danno derivante dalla perdita di capitalizzazione e/o rivalutazione delle somme riscattate dalla polizza Lombarda Vita n. 0329531 LV index linked best EUR – USA, o in altra misura maggiore o minore ritenuta accertata e di giustizia dal Giudicante, determinata anche in via equitativa o per equivalente e tenuto conto, se del caso, delle stime emerse in CTU sui preziosi, oltre in ogni caso interessi legali dal dovuto al saldo.
2) In via subordinata, per tutte le ragioni esposte in atti, accertata e dichiarata la responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c. o extracontrattuale ex art. 2043 c.c. della convenuta, e/o ad altro titolo ritenuto dal Giudicante, condannarla, per l'effetto, al risarcimento dei danni conseguenti patiti dal sig. Parte_1 individuati nella misura di € 64.742,68 commisurata ad € 59.946,68 per il capitale investito per l'acquisto dei diamanti e ad € 4.796,00, pari al danno derivante dalla perdita di capitalizzazione e/o rivalutazione delle somme riscattate dalla polizza
Lombarda Vita n. 0329531 LV index linked best EUR – USA, o in altra misura maggiore o minore ritenuta accertata e di giustizia dal Giudicante, determinata anche in via equitativa o per equivalente, tenuto conto, se del caso, delle stime emerse in CTU sui preziosi, oltre interessi legali dal dovuto al saldo. 3) In via di estremo subordine, per tutte le ragioni di cui in atti, accertata e dichiarata la responsabilità contrattuale o extracontrattuale o precontrattuale o da contratto sociale della convenuta, o ad altro titolo, condannarla al pagamento in favore del Sig. di quella diversa somma che il Tribunale adito Parte_1 dovesse ritenere comunque dovuta ed accertata a titolo di risarcimento del danno, se del caso determinandola anche a mezzo CTU estimativa, ovvero per equivalente o in via equitativa;
4) In ogni caso, oltre a tutto quanto sopra, condannare la convenuta a rifondere tutte le spese legali stragiudiziali antecedenti al presente procedimento e volte ad un componimento bonario della vertenza nella misura ritenuta di giustizia dal Giudice, tenuto conto del valore della vertenza.
5) Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa
IN VIA ISTRUTTORIA La convenuta insiste nuovamente per l'ammissione delle istanze istruttorie indicate nella costituzione e propria memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. e non accolte.
Per (come da foglio di precisazione delle conclusioni Controparte_1 depositato in data 12.11.2024):
In ottemperanza al provvedimento di Codesto Ecc.mo Giudice con il quale veniva disposta la trattazione cartolare dell'udienza, come sopra Controparte_1 rappresentato e difeso, richiamati integralmente i precedenti scritti difensivi, le relative eccezioni e contestazioni, le deduzioni ai verbali di udienza e le osservazioni alla CTU a firma del Dott. , chiede la concessione dei Per_1 termini ex art. 190 c.p.c. e precisa le seguenti conclusioni voglia il Tribunale, rigettata ogni contraria e/o diversa domanda, istanza, eccezione e deduzione: in via principale: rigettare tutte le domande formulate dall'attore nei confronti di poiché innanzitutto prescritte e comunque generiche e Controparte_1
2 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio inammissibili e comunque infondate in fatto e in diritto per tutte le ragioni esposte in narrativa;
in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande avversarie, accertare il concorso di colpa dell'attore nella causazione del danno ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227 c.c. e, per l'effetto, ridurre l'entità del risarcimento dovuto dalla banca nella diversa misura ritenuta giusta e opportuna, anche in via di equità; in ogni caso: condannare controparte a rifondere a favore di le Controparte_1 spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premessa
Con l'atto introduttivo del giudizio, ha allegato di essere stato Parte_1 indotto nel 2010, tra aprile e novembre, da (allora Credito Controparte_1
Bergamasco), la quale agiva in forza di un accordo con Parte_2
- IDB S.p.A., successivamente dichiarata fallita, ad investire propri
[...] risparmi nell'acquisto di tre diamanti da quest'ultima società, il tutto senza gli fossero state fornite adeguate informazioni, subendo in tal modo un pregiudizio economico. ha dunque evocato in giudizio il predetto istituto bancario onde Parte_1 ottenerne la condanna al risarcimento dei danni. ha domandato il rigetto delle domande avversarie, di cui ha Controparte_1 sostenuto l'infondatezza, sollevando anche eccezione di prescrizione. La causa è stata istruita mediante effettuazione di una C.T.U. sui diamanti per cui
è causa, nonché mediante assunzione di prova testimoniale.
La condotta della banca convenuta
Il rapporto contrattuale oggetto di causa, come già si accennava innanzi, concerne l'acquisto da parte dell'odierno attore di n. 3 diamanti da investimento.
Detto rapporto è intercorso tra l'attore, quale acquirente, e la
[...]
quale venditrice. Controparte_2
I diamanti in questione risultano identificati nelle schede prodotte dall'attore sub doc. 2, come segue:
1. Colore H – Purezza IF – Peso 0,75 – Certificato – Prezzo € NumeroDiPa_1
9.841,00; 2. Colore H – Purezza IF – Peso 1,21 – Certificato – Prezzo € NumeroDiPa_2
21.165,32; 3. Colore F – Purezza IF – Peso 1,24 – Certificato – Prezzo € NumeroDiPa_3
28.940,36.
Come si evince dagli atti di causa e dalla documentazione prodotta dall'attore, la fattispecie oggetto del presente processo si inquadra nell'ambito di una vicenda ben più ampia concernente la vendita di diamanti da investimento da parte della predetta società a numerosi soggetti Controparte_2 tramite canali bancari, utilizzando pratiche commerciali scorrette che sono state
3 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio oggetto di accertamento e di sanzione da parte dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato con il provvedimento prodotto dalla difesa dell'attore sub doc. 12.
Per una migliore comprensione dei fatti, è bene considerare che, con riferimento al ruolo assunto dall'odierna convenuta, vale a dire una delle banche coinvolte in siffatta vicenda, nella vendita di detti diamanti a suoi clienti, l'Autorità ha accertato quanto segue:
“101. Il contratto risalente al 23 settembre 2011 originariamente sottoscritto tra Con
e prevedeva che nel caso di manifestazione di interesse da parte CP_3 della clientela la banca mettesse a disposizione il materiale divulgativo
Con predisposto a cura e a spese di e precisava che la detenzione di detto materiale non comportasse per la alcun intervento nelle trattative e negli CP_3
Con affari conclusi tra gli interessati e .
Con La avrebbe provveduto a segnalare a il potenziale cliente inoltrando CP_3
Con le disposizioni di acquisto sottoscritte dall'acquirente medesimo. avrebbe quindi informato l'acquirente - nel caso anche per il tramite del funzionario della banca - circa l'esatto ammontare dell'operazione. La consegna dei diamanti
Con sarebbe stata effettuata da al cliente stesso.
Con La inoltre si faceva carico di segnalare a le eventuali richieste di CP_3 vendita dei diamanti precedentemente acquistati. Dette richieste sarebbero state
Con inoltrate dal cliente direttamente a .
102. Il contratto precisava che la non avrebbe assunto alcuna CP_3 responsabilità in ordine ai contratti di acquisto stipulati, ricadendo la Con responsabilità esclusivamente su in particolare con riferimento a caratteristiche dei prodotti, equità del prezzo, autenticità delle pietre ecc.
Il corrispettivo per tale attività era fissato nella misura del [10-20%] conteggiato sull'ammontare degli ordini di acquisto effettuati nell'anno”. La dichiarazione con cui la banca convenuta affermava di non assumere alcuna responsabilità in proposito, con particolare riferimento alle caratteristiche della pietra, si rinviene nella brochure prodotta dalla parte in questione quale doc. 4.
In detto documento, inoltre, è espressamente affermato che il ruolo assunto dall'istituto riguardava “una attività di mero orientamento della clientela interessata”. Va peraltro considerato, sul piano probatorio, che l'attore ha prodotto in atti, dapprima in copia (cfr.: doc. 1) e poi in originale, un esemplare della brochure in questione in cui non è presente la pagina contenente le dichiarazioni sopra riportate circa il ruolo della banca. L'attore ha dunque contestato la conformità all'originale del predetto doc. 4 della controparte e la banca convenuta, pur avendone fatta riserva, non ha prodotto alcun originale relativo a detto esemplare della brochure.
Infine, deve rilevarsi che la teste figlia dell'attore, presa visione Testimone_1 dell'esemplare prodotto dalla difesa di parte attrice sub doc. 1, ha dichiarato di riconoscere la brochure indicata nel capitolo 1 della prova testimoniale (capitolo del seguente tenore: “Vero che nell'anno 2010, nei mesi tra aprile e ottobre, ha incontrato il sig. , all'epoca dei fatti direttore della filiale di Parte_3
4 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide Tes_2 del Credito Bergamasco, a casa del sig. d ha assistito alla proposta
[...] Pt_1 fatta dal direttore al sig. di investimento in diamanti di cui alla brochure Pt_1 (doc. 1) che le viene mostrata?”), contenente anche gli appunti manoscritti di suo padre.
Ne deriva che la dichiarazione scritta concernente il ruolo dell'istituto bancario convenuto non può considerarsi entrata nella sfera di conoscenza del nella Pt_1 vicenda oggetto di causa. Non è contestato che la banca in questione abbia percepito un cospicuo compenso
(10 - 20% del corrispettivo di vendita dei diamanti) per l'attività oggetto di causa.
Sempre in generale, ancora con riferimento alla posizione assunta specificamente dall'istituto di credito convenuto, l'Autorità ha accertato le seguenti ulteriori circostanze:
“107. Le note operative allegate alla comunicazione inviata alle Filiali/Unit declinano i ruoli e le strutture coinvolte. La è tenuta a consegnare al CP_3 cliente il modulo d'ordine relativo alla Proposta di Acquisto in cui il cliente dovrà altresì segnalare se intende fruire del servizio di custodia dei diamanti presso la sede della società stessa. Il modulo compilato e firmato da parte del cliente in cui compare anche Con l'indicazione della filiale dovrà essere inoltrato via fax ad che a sua volta è tenuta a dare conferma dell'acquisto entro 24 ore dettagliando le specifiche dell'offerta. La filiale, a seguito della sottoscrizione da parte del cliente del modulo concorda un incontro presso la stessa filiale per la consegna delle pietra direttamente dal Con Con funzionario nelle mani del cliente con contestuale bonifico a favore di .
La nota operativa oltre a disciplinare tutti gli adempimenti a cui sono tenute le filiali prevede, nel caso in cui il cliente intenda monetizzare l'investimento, la Con possibilità che se ne inoltri formale richiesta a che provvederà ad inviare il mandato a vendere precisando il valore dei diamanti che sarà fissato alla data della richiesta sulla base delle quotazioni trimestrali e delle commissioni di disinvestimento. Con Il documento sottolinea che si impegna a ricollocare le pietre in tempi reali di mercato e a liquidare quanto dovuto al cliente entro 40 giorni dalla consegna delle pietre.
108. Nel 2015 ha diffuso una “norma di processo” (2015CNP232) relativa CP_1 a “prodotti e servizi di investimento non regolati da CONSOB – Servizio Investimento beni di valore – Servizio di investimento in diamanti”. Il documento
è introdotto da una comunicazione che facendo riferimento all'accordo ne sottolinea gli elementi di novità consistenti nella sostituzione della modulistica cartacea con altra elettronica che non necessità quindi di essere gestita manualmente e nella costituzione di un archivio elettronico finalizzato a Con rafforzare le attività di monitoraggio delle commissioni riconosciute da a ciascuna banca del gruppo. Nel documento si individua il target al quale l'investimento è rivolto nella clientela costituita da persone fisiche e si definisce come congrua una percentuale di investimento in tali beni rispetto al patrimonio del cliente pari al massimo al
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Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio 10% in quanto la liquidabilità è bassa e sono previste delle commissioni di disinvestimento (rilevabili nel modulo di proposta di acquisto sottoscritto dal cliente richiedente).”
La raccolta della proposta di acquisto è deputato il c.d. Referente Investimenti. Si afferma inoltre che la procedura IDB anche funzionale alla compilazione del modulo d'ordine è dettagliata sul portale Intranet in sezioni dedicate a Privati per
o Private Banking per Banco Popolare. Con riferimento CP_3 all'assistenza tecnica si rinvia ad uffici determinati per informazioni di carattere Con commerciale e per ulteriori informazioni si invita a consultare il sito ”. Per quanto riguarda la fattispecie oggetto di causa, non risulta che le cose siano andate diversamente da quanto previsto dalle linee guida di cui innanzi.
In particolare, la teste già innanzi citata, ha dichiarato quanto Testimone_1 segue:
“Sul capitolo 1: Nel 2010 abitavo con mio padre ed ho assistito ai suoi incontri con il sig. in ordine all'investimento in diamanti. Tali incontri Parte_3 sono stati più di uno in quanto gli investimenti erano tre. Presa visione del doc. 1 di parte attrice, riconosco la brochure indicata nel capitolo, contenente anche gli appunti manoscritti di mio padre. Sul capitolo 2: il sig. in tali occasioni,
Pt_3 disse a mio padre che l'investimento in diamanti era quello migliore che potesse effettuare, tanto è vero che mio padre disinvestì il denaro precedentemente investito in una polizza che allora non era ancora in scadenza per l'acquisto dei diamanti. Il sig. infatti, gli aveva garantito che i diamanti avrebbero reso
Pt_3 di più. Sul capitolo 3: il disse a mio padre che la somma che egli avrebbe
Pt_3 pagato per l'acquisto dei diamanti corrispondeva al loro valore. Sul capitolo 5: ogni volta che veniva a casa nostra, il sig. portava articoli di giornale e
Pt_3 tabelle a cui faceva riferimento per mostrare che i diamanti avevano un buon andamento. Sul capitolo 6: nelle occasioni in questione il sig. parlava di
Pt_3 quotazioni dei diamanti per riferirsi al prezzo degli stessi. ADR: lo stesso non ha fatto riferimento a spese o costi diversi. Sul capitolo 7: mio padre ha detto tante volte al sig. in tali occasioni, che il suo principale interesse era quello di
Pt_3 riavere indietro il capitale investito. I rendimenti, se c'erano, sarebbero stati qualcosa di più. Sul capitolo 8: quanto alla possibilità di rivendere i diamanti, il sig. disse a mio padre che ciò era possibile in ogni momento senza
Pt_3 perdere niente. Sul capitolo 9: mi riporto a quanto già detto innanzi. Sul capitolo
10: confermo che fu il ad occuparsi della pratica di riscatto della polizza e Pt_3 delle pratiche relative all'acquisto dei diamanti. Faceva tutto lui, in quanto Con nostro referente. Sul capitolo 11: il sig. parlò anche della Pt_3 presentandola come la società del momento in tale genere di operazioni e comunque come una società sicura […] Sul capitolo 13 bis: ribadisco che il sig. diceva che il prezzo di acquisto dei diamanti corrispondeva al loro valore. Pt_3
Per quanto riguarda i dati, lo stesso faceva riferimento a giornali di economia come Il sole 24 ore e simili. Sul capitolo 14 bis: confermo il capitolo” (si riporta di seguito il capitolo 14 bis, innanzi menzionato: “vero che in occasione dell'investimento in diamanti per cui è causa partecipava all'incontro e sentiva il sig. dire al sig. che il prezzo pagato per l'acquisto dei diamanti Pt_3 Pt_1
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Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio costituiva il loro valore e la loro quotazione poteva essere verificata sul sole 24 Con ore, che era un investimento sicuro in beni rifugio e che la società era una società solida, leader nel settore?”). Quanto al teste , dipendente di lo stesso ha Parte_3 Controparte_1 reso le seguenti dichiarazioni:
“Non escludo di aver incontrato il sig. in ordine ad un investimento in Pt_1 diamanti, visto che all'epoca la banca per cui lavoro aveva inserito tale tipo di investimento a catalogo a disposizione di quanti avessero voluto diversificare gli investimenti effettuati. Per quanto riguarda il luogo di tale incontro, faccio presente che conoscevo da anni il sig. avendo anche per un certo periodo Pt_1 di tempo abitato in un Comune nelle vicinanze di casa sua, per cui mi è anche capitato di andare a casa sua a prendere un caffè. Faccio tuttavia presente che è mia abitudine trattare le questioni lavorative, come quella di cui mi si chiede, in banca. Non escludo che, nelle occasioni informali di cui ho parlato, lo stesso mi abbia fatto qualche domanda in materia, ma per eventuali approfondimenti sono solito curarli in banca. Faccio anche presente che, dato il tempo trascorso, non ricordo i fatti oggetto di causa. Quando un cliente chiedeva di poter diversificare gli investimenti, noi facevamo presente che c'era anche questo prodotto. Si trattava di un investimento nuovo che noi proponevamo con cautela per diversificazione di lungo termine, visto che c'erano anche delle penali. Ci limitavamo a trasmettere ai clienti le informazioni che ci pervenivano dalla direzione. Non ricordo nello specifico che cosa c'era scritto nelle circolari che arrivavano dalla direzione. Per noi il prezzo del diamante coincideva con il suo valore, non avevamo contezza di altro”. Tenuto conto che le indicazioni di quest'ultimo teste in ordine al luogo in cui erano avvenuti gli incontri con il cliente erano dichiaratamente relative ad una sua semplice abitudine, mentre, per quanto concerne il caso specifico,
[...]
ha sottolineato di non ricordare i fatti oggetto di causa, non può certo Parte_3 dirsi che le affermazioni di tale teste siano idonee a contraddire quelle rese da la quale non può essere considerata automaticamente inattendibile Testimone_1 per il solo fatto di essere figlia dell'attore (si noti che l'inattendibilità era stata eccepita dalla difesa della banca anche prima ancora che la teste iniziasse la sua deposizione, come emerge dal verbale di udienza).
Quanto, poi, all'eccezione di incapacità ex art. 246 c.p.c., la difesa della parte in questione non ha mai chiarito in quale veste la predetta avrebbe Testimone_1 potuto essere parte del presente giudizio.
Le deposizioni che precedono, da cui emerge il ruolo attivo della banca nel porre in contatto il cliente con la società venditrice, risultano comunque sostanzialmente coerenti con le indicazioni riportate nella documentazione prodotta in atti.
Invero, le proposte di acquisto (cfr.: doc. 2 della convenuta) contengono le seguenti indicazioni con riferimento alla consegna del diamante:
“La consegna sarà effettuata presso: Banca: CREBERG
Agenzia: Tes_2
Codice alfanumerico: 203
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Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio Via/Piazza n°: PIAZZA MANZONI 11” Detta proposta riporta, poi, i riferimenti dell'operatore:
“Nome/Cognome: Parte_3
Cod. operatore: 42184
N. Fax per conferma: 0341 282409 N. Telefono: 0341 350844”. Si precisa che i dati riportati tra virgolette sono quelli della seconda proposta e che la prima contiene comunque riferimenti pressoché identici.
La proposta non riporta recapiti telefonici o di posta elettronica del cliente, ma semplicemente quelli della banca, sopra menzionati.
Pertanto, lungi dall'assumere il ruolo di mero soggetto segnalante, la banca è stata anche nominata domiciliataria, quanto meno ai fini della consegna dei diamanti. Anche i rendiconti periodici relativi ai “valori” dei diamanti nel tempo di durata del rapporto contrattuale contengono i riferimenti della banca convenuta.
Riepilogando, dalle allegazioni delle parti, dalla documentazione prodotta e dalle deposizioni dei testi escussi emerge che la convenuta ha svolto in concreto CP_3 quanto meno le seguenti attività:
- ha consegnato al suo cliente la brochure relativa all'acquisto (cfr.: comparsa di risposta, a pagina 7: “una volta appreso dell'interesse del cliente ad acquistare diamanti, la banca ha consegnato al medesimo copia delle brochure informative predisposte da IDB (ns.doc.4)”);
- ha messo in contatto il cliente con la società di vendita dei diamanti (cfr.: comparsa di risposta, a pagina 7: “ha informato tale società dell'interesse manifestato dal cliente”);
- ha partecipato alla redazione della proposta di acquisto;
- ha ricevuto l'ordine e lo ha inoltrato alla società di vendita;
- è stata nominata dal suo cliente domiciliataria per la consegna dei diamanti;
- ha provveduto al disinvestimento di somme precedentemente impiegate dal cliente nell'accensione di una polizza al fine di reperire la provvista da utilizzare per l'acquisto (cfr.: deposizione della teste;
Pt_1
- si è messa a disposizione del cliente per le successive comunicazioni (cfr.: comparsa di risposta, a pagina 7: “ha informato tale società dell'interesse manifestato dal cliente e della disponibilità della banca a fare da referente per le successive comunicazioni”). A ciò si aggiunga che non risulta contestato che l'istituto abbia percepito una lauta commissione da parte della società di vendita per aver messo a disposizione la sua struttura ai fini delle vendite, tra cui non vi è ragione di non annoverare quella per cui è causa.
Trattasi all'evidenza di ben più di un'attività meramente pubblicitaria, e, in particolare, di un'attività di intermediazione per il collocamento dei diamanti, intesi quali prodotti d'investimento (non a caso i rendiconti periodici contengono l'indicazione di un codice numerico relativo alla “Posizione Investimento”). Ciò spiega agevolmente il motivo per cui, come affermato sempre nel provvedimento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, al punto
37, “la OB, con un comunicato pubblicato sul proprio sito web il 6 febbraio
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Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio 2017, ha richiamato l'attenzione degli operatori bancari che offrono l'acquisto di diamanti ai propri clienti sulla necessità che essi, tenuto conto dell'oggettiva affidabilità offerta dalla loro specifica posizione professionale, rendano sempre compiutamente edotti i potenziali acquirenti sulla disciplina applicabile, sulle condizioni contrattuali e sui costi, anche commissionali, presenti nelle operazioni di vendita proposte allo sportello”. Infatti, gli istituti con cui gli acquirenti intrattenevano rapporti bancari da epoca anteriore all'acquisto dei diamanti non potevano essere considerati dei segnalatori neutri, come qualunque altro soggetto sconosciuto, e ciò, con ogni evidenza, proprio in virtù sia del rapporto di fiducia già sussistente tra banche e clienti, sia del ruolo professionale ricoperto dal sistema bancario e della sua conseguente considerazione sociale. Ciò è affermato chiaramente nel più volte citato provvedimento dell'Autorità
Garante della Concorrenza e del Mercato e viene condiviso e recepito nella presente sede:
“182. Emerge, dunque, un coinvolgimento degli istituti bancari che hanno di fatto permesso la realizzazione della pratica oggetto di odierno disamine, proprio attraverso la messa a disposizione delle sedi e in considerazione delle modalità con le quali si realizzava l'offerta dei prodotti ai consumatori e si svolgevano i successivi adempimenti finalizzati all'acquisto. Le modalità con cui si atteggiava l'offerta dei prodotti, inoltre, hanno contribuito a condizionare le scelte del cliente che, come rilevato anche da OB (§ 37), era portato ad affidarsi con fiducia all'attività di consulenza svolta dal personale degli istituti di credito, naturalmente attributario di specifiche qualifiche e competenze per le decisioni in merito agli investimenti tradizionali.
Gli Istituti bancari hanno in conclusione permesso in concreto l'attuarsi della condotta scorretta traendone uno specifico interesse economico e commerciale che ne qualifica il coinvolgimento e la responsabilità nell'attività di vendita dei Con diamanti di , con la quale era in essere un accordo di collaborazione. Tale qualificato coinvolgimento si inferisce sia in ragione del vantaggio economico che ne ricavavano a seguito della retrocessione delle ingenti commissioni sia in quanto la proposta dell'investimento in diamanti consentiva di ampliare l'offerta di servizi in un'ottica competitiva e di fidelizzazione della clientela”. Anche il Consiglio di Stato, nella sentenza resa in grado di appello sull'impugnazione del provvedimento del Garante da parte dell'odierna convenuta
(cfr.: doc. 12a dell'attore), ha considerato errata la tesi “che l'attività dell'Istituto bancaria si sia limitata a quella di mero “segnalatore””. In particolare, secondo il Consiglio di Stato, “deve, invero, escludersi che il ruolo della Banca nella realizzazione della pratica in oggetto si sia limitato semplicemente a trasmettere alla clientela un prodotto e un materiale divulgativo interamente predisposto da altri. L'indagine di tale aspetto non può limitarsi alle evidenze formali rappresentate dalle disposizioni contrattuali che regolavano i Con rapporti con e né rileva che l'appellante non abbia mai Controparte_4 partecipato alla predisposizione e alla realizzazione dei materiali divulgativi che conterrebbero le informazioni ingannevoli contestate dall'Autorità, né rilevano le
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Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio circolari interne dell'istituto. La compartecipazione dell'appellante all'illecito emerge, invece, inequivocabilmente dai riscontri fattuali già evidenziati dal solo genericamente contestati con l'atto di appello. Al riguardo, è CP_5 sufficiente richiamare gli elementi più significativi del ruolo attivo svolto dalla nella dinamica contrattuale complessiva in cui il consumatore era CP_3 coinvolto: Con a) in forza dell'accordo di collaborazione sottoscritto tra e , la banca CP_1 era tenuta a mettere a disposizione dei clienti, nei propri locali, il materiale Con divulgativo predisposto da , provvedendo anche i funzionari dell'istituto a Con inoltrare alla le disposizioni di acquisto sottoscritte dall'acquirente, previa informativa resa, dai medesimi funzionari, in ordine all'esatto ammontare dell'operazione; b) per l'attività svolta, la banca conseguiva una provvigione pari ad una percentuale dell'operazione conclusa (tra il 10% e il 20%); inoltre, è emerso Con come la stessa si prefiggesse, a mezzo dell'accordo con , di conseguire un aumento delle vendite di servizi bancari aggiuntivi (quali la custodia in cassette di sicurezza); c) l'appellante aveva previsto che alla raccolta della proposta di acquisto era deputato un c.d. “referente investimenti” e ed aveva descritto nel dettaglio il processo da seguire nel “proporre” l'investimento in diamanti e nell'“assistere” il cliente nell'eventuale acquisto;
d) dai reclami dei clienti e dalle segnalazioni delle associazioni, è emerso che “i funzionari bancari ai quali normalmente i clienti si rivolgevano per la consulenza sui propri investimenti proponevano alla propria clientela … l'acquisto dei diamanti come forma di investimento alternativa”; Il ruolo svolto dagli operatori degli istituti di credito nella realizzazione della pratica emerge anche dall'ampiezza delle attività svolte dagli stessi nelle diverse fasi dell'acquisto, così come risulta dal contenuto degli esposti dei risparmiatori. Con Infatti, gli impiegati della curavano la compilazione e l'invio a del CP_3 modulo d'ordine di acquisto delle pietre sottoscritto dal cliente, informavano il cliente stesso dell'esatto importo dell'investimento, organizzavano e Con presenziavano ad eventuali incontri tra cliente e , nonché alla consegna della pietra, che avveniva nei locali della filiale laddove il cliente non avesse richiesto Con la custodia presso i caveaux di . Anche nel caso di richieste di ricollocamento, la banca assumeva un ruolo di intermediazione, mettendo in Con contatto i clienti con .
È dunque indubbio che il cliente – come confermato dal contenuto di molte segnalazioni e reclami – al momento dell'acquisto fosse persuaso del fatto che l'operazione nel suo complesso e le informazioni rese sull'investimento fossero verificate, e quindi “garantite”, dalla banca. L'affidamento derivante dalla circostanza che l'opportunità dell'acquisto dei diamanti venisse presentata al cliente come forma di investimento dalla propria banca – e dal proprio referente di fiducia – emerge anche dal fatto che i reclami, in gran parte, sono stati presentati alle banche, proprio in quanto percepite come controparti di prima istanza”.
10 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio A sua volta, sempre per quanto concerne l'attività in questione, la Banca d'Italia, nel suo provvedimento prot. n. 0504851/17 del 14 aprile 2017 (cfr.: doc. 9 dell'attore), ha affermato che “non essendo un'attività bancaria o finanziaria, essa può essere svolta dalle banche esclusivamente quale attività connessa o strumentale” e che “la segnalazione alla clientela di operazioni o servizi di terzi – anche quando non formano oggetto di una specifica disciplina di settore – comporta comunque per le banche l'esposizione a rischi di natura legale o reputazionale, anche per effetto dell'affidamento riposto dai clienti sulla specifica professionalità delle banche, sia nella selezione che nella proposta delle operazioni”. Ne deriva che, a parere della Banca d'Italia, “l'ingresso in una nuova area di business deve almeno assicurare che vengano pienamente valutati i rischi che ne derivano, la coerenza con la propensione al rischio e l'idoneità dei presidi di gestione e controllo approntati. Il processo aziendale deve inoltre definire le fasce di clientela a cui i nuovi prodotti o servizi sono rivolti, in relazione alla complessità degli stessi e a eventuali vincoli normativi esistenti. Queste valutazioni dovrebbero essere condotte con particolare attenzione quando riferite a un'operatività non rientrante nella tipica attività bancaria o finanziaria”. In altre parole, la valutazione dei rischi di siffatti investimenti, proprio in quanto questi ultimi non rientravano nell'attività bancaria tipica, avrebbe dovuto essere svolta con maggiore attenzione.
L'investimento in diamanti
In generale, dalle indagini compiute dall'Autorità Garante della Concorrenza e del
Mercato è emerso che il prezzo di acquisto da parte dei clienti dei diamanti da investimento in questione corrispondeva solo in minima parte al valore intrinseco degli stessi, risultando lo stesso composto dalla sommatoria di voci tra loro eterogenee, ricomprendenti anche il margine di guadagno della società di vendita nonché cospicue commissioni dovute alle banche per l'attività di mediazione sopra descritta, il tutto senza che la clientela ne fosse adeguatamente informata: Con
“61. Il prezzo di vendita stabilito da - ciò che viene presentato come quotazione - è riferibile solo in parte minoritaria al valore della pietra essendo composto da numerose altre voci di costo (assicurazione, certificazione, trasporto
e costi doganali) e non da ultimo dai rilevanti margini della società stessa, nonché dalle commissioni dovute alle banche per l'attività di intermediazione svolta.
62. Più nel dettaglio, al costo della pietra all'origine si aggiungono infatti le seguenti voci, di cui si riporta il peso percentuale medio sul prezzo pagato dal consumatore:
- costo di acquisto della pietra (“costo del venduto”): [20-40%];
- costi doganali / Trasporto Assicurato / Oneri generali: [1-5%];
- copertura assicurativa / custodia: [0-1%];
- costi rete commerciale: [1-5%];
- commissione banca: [10-20%];
- margine IDB: [20-40%];
11 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio - IVA (22%): [10-20%].
63. Nel materiale promozionale diffuso non è presente alcuna indicazione che rappresenti, seppure a grandi linee, che il costo di acquisto della pietra ha una incidenza minoritaria sul prezzo totale di acquisto. Con
64. I servizi aggiuntivi offerti da , che rendono l'offerta non paragonabile all'acquisto dei diamanti in gioielleria e sono elencati tra i vantaggi dell'acquisto nel materiale promozionale diffuso, rappresentano una parte marginale del prezzo (inferiore al 10%), considerato che il ricollocamento è un servizio remunerato a parte da specifiche commissioni”. Tali circostanze non risultano essere state oggetto di particolari contestazioni e spiegano la differenza tra il corrispettivo pagato dall'attrice per l'acquisto del diamante per cui è causa ed il valore intrinseco della pietra, quale accertato dal C.T.U.
Esse, con ogni evidenza, integrano gli estremi di una pratica commerciale scorretta, in quanto gravemente contraria agli obblighi di trasparenza che devono caratterizzare in generale l'attività in questione.
Oltre a ciò, deve rilevarsi che il materiale pubblicitario diffuso mediante il canale bancario (cfr.: brochure prodotta dall'attore sub doc. 1) presentava i diamanti commercializzati come beni la cui “quotazione è destinata ad aumentare naturalmente, anche a causa del progressivo calo della produzione”, e che la società di vendita garantiva “inoltre all'investitore il disinvestimento in tempi reali di mercato”. Le due informazioni, messe insieme, erano idonee a creare nell'acquirente la prospettiva di una facile possibilità di liquidazione, in ogni momento, tendenzialmente sempre con un risultato economico positivo.
In realtà, come accertato dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, al punto 86 del provvedimento sopra più volte citato, “il disinvestimento sotto i 3 anni è del tutto in perdita per l'investitore, mentre è, in media, in pareggio tra i 2 ed i 5 anni e garantisce un rendimento oltre i 5 anni – ove si usufruisca del Con ricollocamento predisposto da ”. Si vedano anche, sul punto, le condizioni generali di vendita riportate nella documentazione contrattuale prodotta dalla banca convenuta sub doc.
2. Inoltre, proprio il fatto che solo il disinvestimento per il tramite della società di vendita avrebbe permesso di applicare anche in tale fase le “quotazioni” periodicamente pubblicate dalla stessa (quotazioni che non erano affatto tali, rispecchiando, al contrario, il solo prezzo di acquisto, incrementato delle voci sopra menzionate), la circostanza era idonea a limitare grandemente la convenienza della prospettata libera circolazione dei diamanti, diversamente da quanto prospettato nella brochure in questione.
Anche tali limiti non erano stati portati a conoscenza dei clienti, nel cui novero rientra anche l'attore, benché, come sopra rilevato, la banca ne fosse in certo qual modo consapevole, come si desume dal fatto che la stessa avesse individuato il target al quale l'investimento era rivolto nella clientela costituita da persone fisiche ed avesse definito come congrua una percentuale di investimento in tali beni rispetto al patrimonio del cliente pari al massimo al 10%, in quanto la liquidabilità era bassa ed erano previste delle commissioni di disinvestimento.
L'eccezione di prescrizione
La società convenuta ha sostenuto che una sua eventuale responsabilità per i fatti oggetto di causa avrebbe natura extracontrattuale e che, anche a voler diversamente ritenere, sarebbe comunque inutilmente decorso il termine ordinario decennale di prescrizione, risalendo la conclusione dei contratti oggetto di causa all'anno 2010. Per quanto concerne l'individuazione del dies a quo di decorrenza del termine di prescrizione, deve rilevarsi che la Corte d'Appello di Milano (cfr., in motivazione:
Corte d'Appello di Milano, Sez. 1, sentenza n. 3015 del 24.10.2023) ha osservato quanto segue sulla tematica in esame: “Come in più occasioni chiarito dalla giurisprudenza di legittimità e come correttamente ritenuto dal Giudice di prime cure, in tutti i casi in cui la manifestazione del danno non sia immediata ed evidente e possa apparire dubbia la sua ricollegabilità eziologica all'azione di un terzo, il momento iniziale dell'azione risarcitoria va riferito al momento in cui il danneggiato, adoperando la normale diligenza, ha avuto cognizione del danno, ossia al momento della reale e concreta percezione dell'esistenza e della gravità del medesimo”.
Applicando tale principio al caso sottoposto al suo esame, la Corte ha quindi ritenuto, in concreto, che soltanto al momento della dichiarazione di fallimento di Con
(10.01.2019), del conseguente clamore e della presa di coscienza degli artifici impiegati per rappresentare un valore dei diamanti superiore a quello effettivo, il cliente avesse “avuto piena e concreta cognizione dell'esistenza del danno, nonché della sua riconducibilità (anche) alle violazioni degli obblighi contrattuali e legali riferibili alla e che dunque soltanto a tale momento CP_3 vada riportato, con la possibilità di esercizio del diritto, l'inizio del decorso del relativo termine di prescrizione”.
Il sottoscritto Giudice ritiene di dover aderire a tale principio. Sul punto, invero, premesso che il danno lamentato dall'attore è conseguenza di una pratica commerciale scorretta, ben descritta nel provvedimento sanzionatorio dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, deve rilevarsi che la Corte di Cassazione (cfr.: Cass., Sez. 1, sentenza n. 1923 del 28.01.2025), nell'ipotesi del danno derivante da illecito anticoncorrenziale, ipotesi che presenta alcuni caratteri analoghi con quella qui in trattazione, ha avuto modo di affermare quanto segue: “In tema di risarcimento del danno da illecito anticoncorrenziale, il termine di prescrizione della relativa azione comincia a decorrere dal momento in cui il titolare sia stato adeguatamente informato o si possa pretendere ragionevolmente e secondo l'ordinaria diligenza che lo sia stato, non solo dell'altrui violazione, ma anche dell'esistenza di un possibile danno ingiusto, il cui accertamento va compiuto senza alcun automatismo, ma sulla base delle condizioni ricavabili dal caso concreto”.
Quanto, poi, alla natura della responsabilità della banca, come meglio si vedrà oltre, si verte in tema di responsabilità contrattuale.
13 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio In concreto, premesso che il fallimento della Controparte_2
è intervenuto nel gennaio 2019 (cfr.: doc. 6 dell'attore), l'eccezione di
[...] prescrizione deve essere disattesa.
La responsabilità dell'istituto di credito convenuto
Da quanto innanzi esposto si ricava che la fattispecie riguarda un investimento effettuato sì con l'acquisto da una società terza di un prodotto non avente natura finanziaria, ma tuttavia con l'intervento attivo, e non meramente pubblicitario, della banca convenuta e senza l'osservanza degli obblighi generali in tema di trasparenza e di diligenza cui gli istituti di credito sono tenuti a conformarsi nei rapporti con i clienti.
Si condividono e si richiamano nella presente sede le seguenti ulteriori osservazioni dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato: “228. Al riguardo si osserva che la diligenza professionale attesa dalle banche nella consulenza ai propri clienti per la scelta degli investimenti volti a conservare il valore dei loro risparmi, avrebbe richiesto, già prima della conclusione Con dell'accordo con , un approfondimento del contenuto del materiale promozionale proprio con riferimento alla rischiosità che avrebbe potuto presentare l'operazione – rischiosità della quale sembrerebbe avere in CP_1 realtà una qualche contezza laddove invita le filiali a limitare la quota del patrimonio del cliente da investire trattandosi di un investimento poco liquido – al fine di evitare di generare falsi affidamenti sull'assoluta convenienza e scarsa rischiosità della stessa, invece di attenersi passivamente alle informazioni Con ricevute da ”. La violazione da parte della banca dei doveri in questione ha indotto l'attore a concludere un contratto economicamente non conveniente, che tuttavia non appariva tale anche in considerazione dell'intervento della banca medesima.
È agli istituti di credito che generalmente ci si rivolge per operazioni di investimento, in ordine alle quali gli stessi sono dotati di specifica professionalità, ed un investimento era ciò che intendeva realizzare l'attore acquistando i diamanti presentati come beni rifugio dal materiale pubblicitario diffuso tramite il canale bancario.
Si richiamano, ancora una volta, in quanto giuridicamente fondate e pienamente condivisibili, le seguenti considerazioni dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato: “225. Il comportamento delle banche nella prospettazione dell'investimento in diamanti ha tradito l'affidamento risposto dai clienti sulla loro competenza riguardo alla diversa rischiosità e convenienza di varie forme di impiego del risparmio. Competenza della quale il cliente, nella maggior parte dei casi abituale investitore attraverso la banca, non avrebbe potuto ragionevolmente dubitare, dato che la valutazione di forme alternative di impiego del risparmio fa tipicamente parte dell'attività di consulenza finanziaria svolta dal personale degli istituti di credito.
Anzi, come rilevato anche da OB (§ 37), proprio la circostanza che l'investimento fosse proposto dai propri consulenti/referenti bancari può aver indotto i consumatori a ritenere veritiere le informazioni pur gravemente
14 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio decettive ricevute e quindi a giudicare superfluo effettuare ulteriori approfondimenti, diversamente da quanto sarebbero stati naturalmente portati a fare, se avessero acquisito quelle stesse informazioni attraverso canali differenti”. Premesso che l'attività in esame non rientra in quella bancaria o finanziaria in senso stretto, in ogni caso, sia qualora vogliano richiamarsi, in proposito, le norme in tema di mandato (cfr.: Tribunale di Monza, Sez. 1, sentenza n. 2342/2022 pubblicata in data 21.11.2022), sia che voglia qualificarsi il rapporto con la convenuta come derivante da un contatto sociale (cfr.: Tribunale di Milano, Sez.
6, sentenza n. 162/2023 pubblicata in data 11.01.2023), si verte in tema di responsabilità contrattuale.
Ciò, con riferimento all'onere della prova, comporta che, una volta dedotto da parte del cliente l'inadempimento, grava sull'istituto di credito l'onere di dimostrare, o l'esatto adempimento, ovvero l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile.
Ebbene, nulla è stato provato sul punto da parte della convenuta, la quale si è sostanzialmente limitata a richiamare le evidenze formali rappresentate dalle disposizioni contrattuali che regolavano i rapporti con la società di vendita. Ne deriva che la responsabilità della convenuta deve essere ritenuta sussistente.
La ricostruzione dei fatti di cui innanzi dimostra ulteriormente che, al contrario di quanto dedotto dalla banca convenuta, nella specie non è configurabile alcun concorso di colpa dell'attore nella causazione del danno ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227 c.c., e ciò proprio alla luce della differente posizione (consumatore il e professionista la banca) assunta dalle parti Pt_1 nell'operazione in questione.
Neppure risultano dagli atti elementi particolari in ordine alla concreta possibilità di transazioni in sede concorsuale, essendo generiche in proposito le circostanze emergenti dalla documentazione prodotta dalla banca sub doc. 8.
Il danno
Passando ad esaminare le conseguenze pregiudizievoli del fatto innanzi descritto, esse si identificano nella differenza tra il prezzo corrisposto alla venditrice ed il valore effettivo dei diamanti acquistati, alla data di ciascuna operazione per cui è causa.
Sul punto è stata disposta C.T.U., le cui considerazioni e conclusioni vengono qui integralmente condivise e richiamate, in quanto frutto di un adeguato esame dei beni oggetto di causa e di un ragionamento che non appare affetto da vizi logici.
Nel suo elaborato, il C.T.U. ha indicato due valori complessivi, un primo valore di euro 35.780,00 (euro 4.580,00 + euro 12.000,00 + euro 19.200,00), IVA esclusa, ed un secondo valore, indicato quale valore di realizzo, di euro 11.900,00 (euro
1.500,00 + euro 4.000,00 + euro 6.400,00), IVA esclusa. Entrambi sono stati ottenuti mediante esame del listino Rapaport, che deve essere considerato pienamente utilizzabile ai fini della decisione.
Invero, se da un lato deve rilevarsi che, in comparsa di risposta, la convenuta ha lamentato che il listino Rapaport si riferisce alle operazioni all'ingrosso, da un altro lato, tuttavia, deve osservarsi che il C.T.U. ha incrementato la quotazione del listino, tenuto conto della scontistica abitualmente applicata. Non si ritiene di utilizzare ai fini della quantificazione del danno il c.d. valore di realizzo, posto che non si desume dagli atti la sussistenza in capo all'attore di alcuna necessità di impellente monetizzazione dell'investimento.
Avuto riguardo al fatto che la somma pagata dall'attore era comprensiva di IVA
(20% all'epoca dei fatti), secondo quanto emerge dagli accertamenti effettuati in generale dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, appare equo applicare l'imposta anche sul valore ridotto accertato dal C.T.U., che in tal modo passa ad euro 42.936,00.
La differenza tra il corrispettivo pagato e quello che avrebbe rappresentato il valore effettivo delle pietre è dunque pari ad euro 17.010,68 (euro 59.946,68 – euro 42.936,00).
Non risulta dovuto il ristoro della perdita del valore dei diamanti alla data odierna.
Infatti, l'eventuale riduzione della “quotazione” dei beni successivamente all'acquisto rientrava nell'alea dell'investimento accettata dall'acquirente.
Non è provato alcun pagamento specifico in relazione all'utilizzo della cassetta di sicurezza della banca, in luogo dei caveaux della venditrice fallita, ai fini della custodia dei diamanti.
Non risulta, infine, dovuto il risarcimento dell'asserita perdita derivante dall'anticipato disinvestimento di somme precedentemente investite in polizze vita. Al riguardo, l'attore si è limitato a riversare in atti una serie di estratti conto, senza, tuttavia, produrre le relative polizze, il che impedisce in questa sede di verificare se ed in quale misura possa ritenersi sussistente la perdita patrimoniale allegata.
Non sono documentate spese sostenute dall'attore per attività stragiudiziali. Infine, sotto il profilo patrimoniale, deve rilevarsi che l'attore è tuttora proprietario dei diamanti in questione, che, dunque, pur vedendo ad oggi ridotto il loro valore, come emerso dalla relazione del C.T.U., potrebbero tuttavia rivalutarsi in futuro.
Quanto al danno non patrimoniale, non emerge dagli atti alcuna lesione rilevante di diritti costituzionalmente garantiti.
Vertendosi in tema di obbligazione risarcitoria, sebbene derivante da inadempimento contrattuale, la quale costituisce debito di valore, il dovuto deve essere quantificato tenendo conto, anche d'ufficio, della svalutazione monetaria sopravvenuta fino alla data della liquidazione (cfr.: Cass., Sez. 3, sentenza n. 13225 del 27.06.2016), a partire dall'epoca di ciascun acquisto dei diamanti.
Sulla somma dovuta a titolo di risarcimento del danno vanno inoltre computati gli interessi, i quali costituiscono una componente del danno e, nascendo dal medesimo fatto generatore della obbligazione risarcitoria, devono ritenersi ricompresi nella domanda di risarcimento e possono essere liquidati anche d'ufficio (cfr.: Cass., Sez. 1, sentenza n. 4028 del 15.02.2017); la parte, in ogni caso ha espressamente richiesto il pagamento degli stessi. Tenuto conto dell'insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte, di cui alla sentenza n. 1712/1995, gli interessi dovranno essere calcolati al tasso legale sulla somma rivalutata anno per anno fino alla data odierna, secondo gli indici medi ISTAT del costo della vita.
L'importo in tal modo dovuto ad oggi è pari ad euro 25.784,85, come da seguente tabella.
Investimento Prezzo Valore Danno Danno attuale
GIA2106600406 9.841,00 5.496,00 4.345,00 6.633,91
GIA2111544313 21.165,32 14.400,00 6.765,32 10.229,42
GIA2117257427 28.940,36 23.040,00 5.900,36 8.921,52
Totale 59.946,68 42.936,00 17.010,68 25.784,85
Dalla data della presente sentenza e fino al saldo effettivo matureranno ulteriori interessi di mora al tasso legale di cui all'art. 1284, comma 4, c.c.
Nessun arricchimento è ravvisabile in capo all'attore in conseguenza del risarcimento in tal modo determinato, visto che oggetto del ristoro è solo la differenza tra il compenso complessivamente pagato dal medesimo ed il valore effettivo delle pietre che restano nella sua disponibilità.
Proprio onde evitare un simile arricchimento, deve essere disattesa la richiesta dell'attore di rifusione integrale del corrispettivo pagato al momento dell'acquisto.
Spese processuali e di C.T.U.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, mediante utilizzo dell'importo massimo tabellare per la fase istruttoria, che ha contemplato non solo il deposito delle memorie, ma anche l'assunzione di prova testimoniale e l'effettuazione della C.T.U., e degli importi tabellari medi per le altre fasi, il tutto, in ogni caso, nell'ambito dello scaglione in cui rientra la somma fino alla concorrenza della quale la domanda è stata accolta. Alla luce dell'esito della causa, le spese di C.T.U., liquidate come in atti, vanno poste in via definitiva a carico della banca convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Pt_1 nei confronti di così provvede:
[...] Controparte_1
1. in accoglimento della domanda dell'attore, condanna a Controparte_1 pagare a a titolo di risarcimento dei danni oggetto di causa, la Parte_1 complessiva somma di euro 25.784,85, oltre interessi di mora nella misura legale di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dalla data della presente sentenza e fino al saldo;
2. rigetta ogni ulteriore e contraria domanda, eccezione e deduzione;
3. condanna a rifondere a le spese processuali, Controparte_1 Parte_1 che liquida in complessivi euro 786,00 per anticipazioni ed euro 8.519,00 per compensi, oltre 15% spese forfettarie ed accessori di legge;
17 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio 4. pone in via definitiva le spese di C.T.U., liquidate, come da decreto del
01.02.2024, in euro 2.075,80 per compenso, oltre accessori di legge, se ed in quanto dovuti, a carico esclusivo della società convenuta.
Così deciso in Monza, in data 25 marzo 2025.
Il Giudice
Davide De Giorgio 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
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Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio
18 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Monza, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Davide De Giorgio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 4242/2022 Registro Generale affari contenziosi civili vertente TRA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Paola Parte_1 C.F._1
Paleari, presso cui ha eletto domicilio in Monza, via Vittorio Emanuele II n. 1, giusta procura in atti
ATTORE E
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Sabino Controparte_1 P.IVA_1
Laudadio, presso cui ha eletto domicilio in Milano, via Bianca Maria n. 37, giusta procura in atti
CONVENUTA
OGGETTO del giudizio: 146239 - altri contratti bancari
CONCLUSIONI delle parti:
Per (come da nota di precisazione delle conclusioni depositata in Parte_1 data 09.10.2024):
Tutto quanto sopra premesso, ritenuto e considerato, il convenuto, ut supra rappresentato, difeso e domiciliato, precisa le proprie conclusioni riportandosi alle conclusioni contenute nel proprio atto di citazione e costituzione, nella propria memoria integrativa ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., e che, in ogni caso, di seguito riporta:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere:
1) Per tutte le ragioni esposte in atti, accertata e dichiarata la violazione dei principi di buona fede e correttezza ex artt. 1175 e 1375 c.c. e da contratto sociale, degli obblighi di protezione e la responsabilità per inadempimento ex art. 1218
c.c., o ad altro titolo ritenuto dal Giudicante, della convenuta nei confronti dell'attore, condannarla per l'effetto al risarcimento dei danni patiti dal sig. Pt_1 nella misura di € 64.742,68, commisurata ad € 59.946,68 per il capitale
[...] investito per l'acquisto dei diamanti e ad € 4.796,00, pari al danno derivante dalla perdita di capitalizzazione e/o rivalutazione delle somme riscattate dalla polizza Lombarda Vita n. 0329531 LV index linked best EUR – USA, o in altra misura maggiore o minore ritenuta accertata e di giustizia dal Giudicante, determinata anche in via equitativa o per equivalente e tenuto conto, se del caso, delle stime emerse in CTU sui preziosi, oltre in ogni caso interessi legali dal dovuto al saldo.
2) In via subordinata, per tutte le ragioni esposte in atti, accertata e dichiarata la responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c. o extracontrattuale ex art. 2043 c.c. della convenuta, e/o ad altro titolo ritenuto dal Giudicante, condannarla, per l'effetto, al risarcimento dei danni conseguenti patiti dal sig. Parte_1 individuati nella misura di € 64.742,68 commisurata ad € 59.946,68 per il capitale investito per l'acquisto dei diamanti e ad € 4.796,00, pari al danno derivante dalla perdita di capitalizzazione e/o rivalutazione delle somme riscattate dalla polizza
Lombarda Vita n. 0329531 LV index linked best EUR – USA, o in altra misura maggiore o minore ritenuta accertata e di giustizia dal Giudicante, determinata anche in via equitativa o per equivalente, tenuto conto, se del caso, delle stime emerse in CTU sui preziosi, oltre interessi legali dal dovuto al saldo. 3) In via di estremo subordine, per tutte le ragioni di cui in atti, accertata e dichiarata la responsabilità contrattuale o extracontrattuale o precontrattuale o da contratto sociale della convenuta, o ad altro titolo, condannarla al pagamento in favore del Sig. di quella diversa somma che il Tribunale adito Parte_1 dovesse ritenere comunque dovuta ed accertata a titolo di risarcimento del danno, se del caso determinandola anche a mezzo CTU estimativa, ovvero per equivalente o in via equitativa;
4) In ogni caso, oltre a tutto quanto sopra, condannare la convenuta a rifondere tutte le spese legali stragiudiziali antecedenti al presente procedimento e volte ad un componimento bonario della vertenza nella misura ritenuta di giustizia dal Giudice, tenuto conto del valore della vertenza.
5) Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa
IN VIA ISTRUTTORIA La convenuta insiste nuovamente per l'ammissione delle istanze istruttorie indicate nella costituzione e propria memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. e non accolte.
Per (come da foglio di precisazione delle conclusioni Controparte_1 depositato in data 12.11.2024):
In ottemperanza al provvedimento di Codesto Ecc.mo Giudice con il quale veniva disposta la trattazione cartolare dell'udienza, come sopra Controparte_1 rappresentato e difeso, richiamati integralmente i precedenti scritti difensivi, le relative eccezioni e contestazioni, le deduzioni ai verbali di udienza e le osservazioni alla CTU a firma del Dott. , chiede la concessione dei Per_1 termini ex art. 190 c.p.c. e precisa le seguenti conclusioni voglia il Tribunale, rigettata ogni contraria e/o diversa domanda, istanza, eccezione e deduzione: in via principale: rigettare tutte le domande formulate dall'attore nei confronti di poiché innanzitutto prescritte e comunque generiche e Controparte_1
2 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio inammissibili e comunque infondate in fatto e in diritto per tutte le ragioni esposte in narrativa;
in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande avversarie, accertare il concorso di colpa dell'attore nella causazione del danno ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227 c.c. e, per l'effetto, ridurre l'entità del risarcimento dovuto dalla banca nella diversa misura ritenuta giusta e opportuna, anche in via di equità; in ogni caso: condannare controparte a rifondere a favore di le Controparte_1 spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premessa
Con l'atto introduttivo del giudizio, ha allegato di essere stato Parte_1 indotto nel 2010, tra aprile e novembre, da (allora Credito Controparte_1
Bergamasco), la quale agiva in forza di un accordo con Parte_2
- IDB S.p.A., successivamente dichiarata fallita, ad investire propri
[...] risparmi nell'acquisto di tre diamanti da quest'ultima società, il tutto senza gli fossero state fornite adeguate informazioni, subendo in tal modo un pregiudizio economico. ha dunque evocato in giudizio il predetto istituto bancario onde Parte_1 ottenerne la condanna al risarcimento dei danni. ha domandato il rigetto delle domande avversarie, di cui ha Controparte_1 sostenuto l'infondatezza, sollevando anche eccezione di prescrizione. La causa è stata istruita mediante effettuazione di una C.T.U. sui diamanti per cui
è causa, nonché mediante assunzione di prova testimoniale.
La condotta della banca convenuta
Il rapporto contrattuale oggetto di causa, come già si accennava innanzi, concerne l'acquisto da parte dell'odierno attore di n. 3 diamanti da investimento.
Detto rapporto è intercorso tra l'attore, quale acquirente, e la
[...]
quale venditrice. Controparte_2
I diamanti in questione risultano identificati nelle schede prodotte dall'attore sub doc. 2, come segue:
1. Colore H – Purezza IF – Peso 0,75 – Certificato – Prezzo € NumeroDiPa_1
9.841,00; 2. Colore H – Purezza IF – Peso 1,21 – Certificato – Prezzo € NumeroDiPa_2
21.165,32; 3. Colore F – Purezza IF – Peso 1,24 – Certificato – Prezzo € NumeroDiPa_3
28.940,36.
Come si evince dagli atti di causa e dalla documentazione prodotta dall'attore, la fattispecie oggetto del presente processo si inquadra nell'ambito di una vicenda ben più ampia concernente la vendita di diamanti da investimento da parte della predetta società a numerosi soggetti Controparte_2 tramite canali bancari, utilizzando pratiche commerciali scorrette che sono state
3 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio oggetto di accertamento e di sanzione da parte dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato con il provvedimento prodotto dalla difesa dell'attore sub doc. 12.
Per una migliore comprensione dei fatti, è bene considerare che, con riferimento al ruolo assunto dall'odierna convenuta, vale a dire una delle banche coinvolte in siffatta vicenda, nella vendita di detti diamanti a suoi clienti, l'Autorità ha accertato quanto segue:
“101. Il contratto risalente al 23 settembre 2011 originariamente sottoscritto tra Con
e prevedeva che nel caso di manifestazione di interesse da parte CP_3 della clientela la banca mettesse a disposizione il materiale divulgativo
Con predisposto a cura e a spese di e precisava che la detenzione di detto materiale non comportasse per la alcun intervento nelle trattative e negli CP_3
Con affari conclusi tra gli interessati e .
Con La avrebbe provveduto a segnalare a il potenziale cliente inoltrando CP_3
Con le disposizioni di acquisto sottoscritte dall'acquirente medesimo. avrebbe quindi informato l'acquirente - nel caso anche per il tramite del funzionario della banca - circa l'esatto ammontare dell'operazione. La consegna dei diamanti
Con sarebbe stata effettuata da al cliente stesso.
Con La inoltre si faceva carico di segnalare a le eventuali richieste di CP_3 vendita dei diamanti precedentemente acquistati. Dette richieste sarebbero state
Con inoltrate dal cliente direttamente a .
102. Il contratto precisava che la non avrebbe assunto alcuna CP_3 responsabilità in ordine ai contratti di acquisto stipulati, ricadendo la Con responsabilità esclusivamente su in particolare con riferimento a caratteristiche dei prodotti, equità del prezzo, autenticità delle pietre ecc.
Il corrispettivo per tale attività era fissato nella misura del [10-20%] conteggiato sull'ammontare degli ordini di acquisto effettuati nell'anno”. La dichiarazione con cui la banca convenuta affermava di non assumere alcuna responsabilità in proposito, con particolare riferimento alle caratteristiche della pietra, si rinviene nella brochure prodotta dalla parte in questione quale doc. 4.
In detto documento, inoltre, è espressamente affermato che il ruolo assunto dall'istituto riguardava “una attività di mero orientamento della clientela interessata”. Va peraltro considerato, sul piano probatorio, che l'attore ha prodotto in atti, dapprima in copia (cfr.: doc. 1) e poi in originale, un esemplare della brochure in questione in cui non è presente la pagina contenente le dichiarazioni sopra riportate circa il ruolo della banca. L'attore ha dunque contestato la conformità all'originale del predetto doc. 4 della controparte e la banca convenuta, pur avendone fatta riserva, non ha prodotto alcun originale relativo a detto esemplare della brochure.
Infine, deve rilevarsi che la teste figlia dell'attore, presa visione Testimone_1 dell'esemplare prodotto dalla difesa di parte attrice sub doc. 1, ha dichiarato di riconoscere la brochure indicata nel capitolo 1 della prova testimoniale (capitolo del seguente tenore: “Vero che nell'anno 2010, nei mesi tra aprile e ottobre, ha incontrato il sig. , all'epoca dei fatti direttore della filiale di Parte_3
4 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide Tes_2 del Credito Bergamasco, a casa del sig. d ha assistito alla proposta
[...] Pt_1 fatta dal direttore al sig. di investimento in diamanti di cui alla brochure Pt_1 (doc. 1) che le viene mostrata?”), contenente anche gli appunti manoscritti di suo padre.
Ne deriva che la dichiarazione scritta concernente il ruolo dell'istituto bancario convenuto non può considerarsi entrata nella sfera di conoscenza del nella Pt_1 vicenda oggetto di causa. Non è contestato che la banca in questione abbia percepito un cospicuo compenso
(10 - 20% del corrispettivo di vendita dei diamanti) per l'attività oggetto di causa.
Sempre in generale, ancora con riferimento alla posizione assunta specificamente dall'istituto di credito convenuto, l'Autorità ha accertato le seguenti ulteriori circostanze:
“107. Le note operative allegate alla comunicazione inviata alle Filiali/Unit declinano i ruoli e le strutture coinvolte. La è tenuta a consegnare al CP_3 cliente il modulo d'ordine relativo alla Proposta di Acquisto in cui il cliente dovrà altresì segnalare se intende fruire del servizio di custodia dei diamanti presso la sede della società stessa. Il modulo compilato e firmato da parte del cliente in cui compare anche Con l'indicazione della filiale dovrà essere inoltrato via fax ad che a sua volta è tenuta a dare conferma dell'acquisto entro 24 ore dettagliando le specifiche dell'offerta. La filiale, a seguito della sottoscrizione da parte del cliente del modulo concorda un incontro presso la stessa filiale per la consegna delle pietra direttamente dal Con Con funzionario nelle mani del cliente con contestuale bonifico a favore di .
La nota operativa oltre a disciplinare tutti gli adempimenti a cui sono tenute le filiali prevede, nel caso in cui il cliente intenda monetizzare l'investimento, la Con possibilità che se ne inoltri formale richiesta a che provvederà ad inviare il mandato a vendere precisando il valore dei diamanti che sarà fissato alla data della richiesta sulla base delle quotazioni trimestrali e delle commissioni di disinvestimento. Con Il documento sottolinea che si impegna a ricollocare le pietre in tempi reali di mercato e a liquidare quanto dovuto al cliente entro 40 giorni dalla consegna delle pietre.
108. Nel 2015 ha diffuso una “norma di processo” (2015CNP232) relativa CP_1 a “prodotti e servizi di investimento non regolati da CONSOB – Servizio Investimento beni di valore – Servizio di investimento in diamanti”. Il documento
è introdotto da una comunicazione che facendo riferimento all'accordo ne sottolinea gli elementi di novità consistenti nella sostituzione della modulistica cartacea con altra elettronica che non necessità quindi di essere gestita manualmente e nella costituzione di un archivio elettronico finalizzato a Con rafforzare le attività di monitoraggio delle commissioni riconosciute da a ciascuna banca del gruppo. Nel documento si individua il target al quale l'investimento è rivolto nella clientela costituita da persone fisiche e si definisce come congrua una percentuale di investimento in tali beni rispetto al patrimonio del cliente pari al massimo al
5 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio 10% in quanto la liquidabilità è bassa e sono previste delle commissioni di disinvestimento (rilevabili nel modulo di proposta di acquisto sottoscritto dal cliente richiedente).”
La raccolta della proposta di acquisto è deputato il c.d. Referente Investimenti. Si afferma inoltre che la procedura IDB anche funzionale alla compilazione del modulo d'ordine è dettagliata sul portale Intranet in sezioni dedicate a Privati per
o Private Banking per Banco Popolare. Con riferimento CP_3 all'assistenza tecnica si rinvia ad uffici determinati per informazioni di carattere Con commerciale e per ulteriori informazioni si invita a consultare il sito ”. Per quanto riguarda la fattispecie oggetto di causa, non risulta che le cose siano andate diversamente da quanto previsto dalle linee guida di cui innanzi.
In particolare, la teste già innanzi citata, ha dichiarato quanto Testimone_1 segue:
“Sul capitolo 1: Nel 2010 abitavo con mio padre ed ho assistito ai suoi incontri con il sig. in ordine all'investimento in diamanti. Tali incontri Parte_3 sono stati più di uno in quanto gli investimenti erano tre. Presa visione del doc. 1 di parte attrice, riconosco la brochure indicata nel capitolo, contenente anche gli appunti manoscritti di mio padre. Sul capitolo 2: il sig. in tali occasioni,
Pt_3 disse a mio padre che l'investimento in diamanti era quello migliore che potesse effettuare, tanto è vero che mio padre disinvestì il denaro precedentemente investito in una polizza che allora non era ancora in scadenza per l'acquisto dei diamanti. Il sig. infatti, gli aveva garantito che i diamanti avrebbero reso
Pt_3 di più. Sul capitolo 3: il disse a mio padre che la somma che egli avrebbe
Pt_3 pagato per l'acquisto dei diamanti corrispondeva al loro valore. Sul capitolo 5: ogni volta che veniva a casa nostra, il sig. portava articoli di giornale e
Pt_3 tabelle a cui faceva riferimento per mostrare che i diamanti avevano un buon andamento. Sul capitolo 6: nelle occasioni in questione il sig. parlava di
Pt_3 quotazioni dei diamanti per riferirsi al prezzo degli stessi. ADR: lo stesso non ha fatto riferimento a spese o costi diversi. Sul capitolo 7: mio padre ha detto tante volte al sig. in tali occasioni, che il suo principale interesse era quello di
Pt_3 riavere indietro il capitale investito. I rendimenti, se c'erano, sarebbero stati qualcosa di più. Sul capitolo 8: quanto alla possibilità di rivendere i diamanti, il sig. disse a mio padre che ciò era possibile in ogni momento senza
Pt_3 perdere niente. Sul capitolo 9: mi riporto a quanto già detto innanzi. Sul capitolo
10: confermo che fu il ad occuparsi della pratica di riscatto della polizza e Pt_3 delle pratiche relative all'acquisto dei diamanti. Faceva tutto lui, in quanto Con nostro referente. Sul capitolo 11: il sig. parlò anche della Pt_3 presentandola come la società del momento in tale genere di operazioni e comunque come una società sicura […] Sul capitolo 13 bis: ribadisco che il sig. diceva che il prezzo di acquisto dei diamanti corrispondeva al loro valore. Pt_3
Per quanto riguarda i dati, lo stesso faceva riferimento a giornali di economia come Il sole 24 ore e simili. Sul capitolo 14 bis: confermo il capitolo” (si riporta di seguito il capitolo 14 bis, innanzi menzionato: “vero che in occasione dell'investimento in diamanti per cui è causa partecipava all'incontro e sentiva il sig. dire al sig. che il prezzo pagato per l'acquisto dei diamanti Pt_3 Pt_1
6 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio costituiva il loro valore e la loro quotazione poteva essere verificata sul sole 24 Con ore, che era un investimento sicuro in beni rifugio e che la società era una società solida, leader nel settore?”). Quanto al teste , dipendente di lo stesso ha Parte_3 Controparte_1 reso le seguenti dichiarazioni:
“Non escludo di aver incontrato il sig. in ordine ad un investimento in Pt_1 diamanti, visto che all'epoca la banca per cui lavoro aveva inserito tale tipo di investimento a catalogo a disposizione di quanti avessero voluto diversificare gli investimenti effettuati. Per quanto riguarda il luogo di tale incontro, faccio presente che conoscevo da anni il sig. avendo anche per un certo periodo Pt_1 di tempo abitato in un Comune nelle vicinanze di casa sua, per cui mi è anche capitato di andare a casa sua a prendere un caffè. Faccio tuttavia presente che è mia abitudine trattare le questioni lavorative, come quella di cui mi si chiede, in banca. Non escludo che, nelle occasioni informali di cui ho parlato, lo stesso mi abbia fatto qualche domanda in materia, ma per eventuali approfondimenti sono solito curarli in banca. Faccio anche presente che, dato il tempo trascorso, non ricordo i fatti oggetto di causa. Quando un cliente chiedeva di poter diversificare gli investimenti, noi facevamo presente che c'era anche questo prodotto. Si trattava di un investimento nuovo che noi proponevamo con cautela per diversificazione di lungo termine, visto che c'erano anche delle penali. Ci limitavamo a trasmettere ai clienti le informazioni che ci pervenivano dalla direzione. Non ricordo nello specifico che cosa c'era scritto nelle circolari che arrivavano dalla direzione. Per noi il prezzo del diamante coincideva con il suo valore, non avevamo contezza di altro”. Tenuto conto che le indicazioni di quest'ultimo teste in ordine al luogo in cui erano avvenuti gli incontri con il cliente erano dichiaratamente relative ad una sua semplice abitudine, mentre, per quanto concerne il caso specifico,
[...]
ha sottolineato di non ricordare i fatti oggetto di causa, non può certo Parte_3 dirsi che le affermazioni di tale teste siano idonee a contraddire quelle rese da la quale non può essere considerata automaticamente inattendibile Testimone_1 per il solo fatto di essere figlia dell'attore (si noti che l'inattendibilità era stata eccepita dalla difesa della banca anche prima ancora che la teste iniziasse la sua deposizione, come emerge dal verbale di udienza).
Quanto, poi, all'eccezione di incapacità ex art. 246 c.p.c., la difesa della parte in questione non ha mai chiarito in quale veste la predetta avrebbe Testimone_1 potuto essere parte del presente giudizio.
Le deposizioni che precedono, da cui emerge il ruolo attivo della banca nel porre in contatto il cliente con la società venditrice, risultano comunque sostanzialmente coerenti con le indicazioni riportate nella documentazione prodotta in atti.
Invero, le proposte di acquisto (cfr.: doc. 2 della convenuta) contengono le seguenti indicazioni con riferimento alla consegna del diamante:
“La consegna sarà effettuata presso: Banca: CREBERG
Agenzia: Tes_2
Codice alfanumerico: 203
7 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio Via/Piazza n°: PIAZZA MANZONI 11” Detta proposta riporta, poi, i riferimenti dell'operatore:
“Nome/Cognome: Parte_3
Cod. operatore: 42184
N. Fax per conferma: 0341 282409 N. Telefono: 0341 350844”. Si precisa che i dati riportati tra virgolette sono quelli della seconda proposta e che la prima contiene comunque riferimenti pressoché identici.
La proposta non riporta recapiti telefonici o di posta elettronica del cliente, ma semplicemente quelli della banca, sopra menzionati.
Pertanto, lungi dall'assumere il ruolo di mero soggetto segnalante, la banca è stata anche nominata domiciliataria, quanto meno ai fini della consegna dei diamanti. Anche i rendiconti periodici relativi ai “valori” dei diamanti nel tempo di durata del rapporto contrattuale contengono i riferimenti della banca convenuta.
Riepilogando, dalle allegazioni delle parti, dalla documentazione prodotta e dalle deposizioni dei testi escussi emerge che la convenuta ha svolto in concreto CP_3 quanto meno le seguenti attività:
- ha consegnato al suo cliente la brochure relativa all'acquisto (cfr.: comparsa di risposta, a pagina 7: “una volta appreso dell'interesse del cliente ad acquistare diamanti, la banca ha consegnato al medesimo copia delle brochure informative predisposte da IDB (ns.doc.4)”);
- ha messo in contatto il cliente con la società di vendita dei diamanti (cfr.: comparsa di risposta, a pagina 7: “ha informato tale società dell'interesse manifestato dal cliente”);
- ha partecipato alla redazione della proposta di acquisto;
- ha ricevuto l'ordine e lo ha inoltrato alla società di vendita;
- è stata nominata dal suo cliente domiciliataria per la consegna dei diamanti;
- ha provveduto al disinvestimento di somme precedentemente impiegate dal cliente nell'accensione di una polizza al fine di reperire la provvista da utilizzare per l'acquisto (cfr.: deposizione della teste;
Pt_1
- si è messa a disposizione del cliente per le successive comunicazioni (cfr.: comparsa di risposta, a pagina 7: “ha informato tale società dell'interesse manifestato dal cliente e della disponibilità della banca a fare da referente per le successive comunicazioni”). A ciò si aggiunga che non risulta contestato che l'istituto abbia percepito una lauta commissione da parte della società di vendita per aver messo a disposizione la sua struttura ai fini delle vendite, tra cui non vi è ragione di non annoverare quella per cui è causa.
Trattasi all'evidenza di ben più di un'attività meramente pubblicitaria, e, in particolare, di un'attività di intermediazione per il collocamento dei diamanti, intesi quali prodotti d'investimento (non a caso i rendiconti periodici contengono l'indicazione di un codice numerico relativo alla “Posizione Investimento”). Ciò spiega agevolmente il motivo per cui, come affermato sempre nel provvedimento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, al punto
37, “la OB, con un comunicato pubblicato sul proprio sito web il 6 febbraio
8 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio 2017, ha richiamato l'attenzione degli operatori bancari che offrono l'acquisto di diamanti ai propri clienti sulla necessità che essi, tenuto conto dell'oggettiva affidabilità offerta dalla loro specifica posizione professionale, rendano sempre compiutamente edotti i potenziali acquirenti sulla disciplina applicabile, sulle condizioni contrattuali e sui costi, anche commissionali, presenti nelle operazioni di vendita proposte allo sportello”. Infatti, gli istituti con cui gli acquirenti intrattenevano rapporti bancari da epoca anteriore all'acquisto dei diamanti non potevano essere considerati dei segnalatori neutri, come qualunque altro soggetto sconosciuto, e ciò, con ogni evidenza, proprio in virtù sia del rapporto di fiducia già sussistente tra banche e clienti, sia del ruolo professionale ricoperto dal sistema bancario e della sua conseguente considerazione sociale. Ciò è affermato chiaramente nel più volte citato provvedimento dell'Autorità
Garante della Concorrenza e del Mercato e viene condiviso e recepito nella presente sede:
“182. Emerge, dunque, un coinvolgimento degli istituti bancari che hanno di fatto permesso la realizzazione della pratica oggetto di odierno disamine, proprio attraverso la messa a disposizione delle sedi e in considerazione delle modalità con le quali si realizzava l'offerta dei prodotti ai consumatori e si svolgevano i successivi adempimenti finalizzati all'acquisto. Le modalità con cui si atteggiava l'offerta dei prodotti, inoltre, hanno contribuito a condizionare le scelte del cliente che, come rilevato anche da OB (§ 37), era portato ad affidarsi con fiducia all'attività di consulenza svolta dal personale degli istituti di credito, naturalmente attributario di specifiche qualifiche e competenze per le decisioni in merito agli investimenti tradizionali.
Gli Istituti bancari hanno in conclusione permesso in concreto l'attuarsi della condotta scorretta traendone uno specifico interesse economico e commerciale che ne qualifica il coinvolgimento e la responsabilità nell'attività di vendita dei Con diamanti di , con la quale era in essere un accordo di collaborazione. Tale qualificato coinvolgimento si inferisce sia in ragione del vantaggio economico che ne ricavavano a seguito della retrocessione delle ingenti commissioni sia in quanto la proposta dell'investimento in diamanti consentiva di ampliare l'offerta di servizi in un'ottica competitiva e di fidelizzazione della clientela”. Anche il Consiglio di Stato, nella sentenza resa in grado di appello sull'impugnazione del provvedimento del Garante da parte dell'odierna convenuta
(cfr.: doc. 12a dell'attore), ha considerato errata la tesi “che l'attività dell'Istituto bancaria si sia limitata a quella di mero “segnalatore””. In particolare, secondo il Consiglio di Stato, “deve, invero, escludersi che il ruolo della Banca nella realizzazione della pratica in oggetto si sia limitato semplicemente a trasmettere alla clientela un prodotto e un materiale divulgativo interamente predisposto da altri. L'indagine di tale aspetto non può limitarsi alle evidenze formali rappresentate dalle disposizioni contrattuali che regolavano i Con rapporti con e né rileva che l'appellante non abbia mai Controparte_4 partecipato alla predisposizione e alla realizzazione dei materiali divulgativi che conterrebbero le informazioni ingannevoli contestate dall'Autorità, né rilevano le
9 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio circolari interne dell'istituto. La compartecipazione dell'appellante all'illecito emerge, invece, inequivocabilmente dai riscontri fattuali già evidenziati dal solo genericamente contestati con l'atto di appello. Al riguardo, è CP_5 sufficiente richiamare gli elementi più significativi del ruolo attivo svolto dalla nella dinamica contrattuale complessiva in cui il consumatore era CP_3 coinvolto: Con a) in forza dell'accordo di collaborazione sottoscritto tra e , la banca CP_1 era tenuta a mettere a disposizione dei clienti, nei propri locali, il materiale Con divulgativo predisposto da , provvedendo anche i funzionari dell'istituto a Con inoltrare alla le disposizioni di acquisto sottoscritte dall'acquirente, previa informativa resa, dai medesimi funzionari, in ordine all'esatto ammontare dell'operazione; b) per l'attività svolta, la banca conseguiva una provvigione pari ad una percentuale dell'operazione conclusa (tra il 10% e il 20%); inoltre, è emerso Con come la stessa si prefiggesse, a mezzo dell'accordo con , di conseguire un aumento delle vendite di servizi bancari aggiuntivi (quali la custodia in cassette di sicurezza); c) l'appellante aveva previsto che alla raccolta della proposta di acquisto era deputato un c.d. “referente investimenti” e ed aveva descritto nel dettaglio il processo da seguire nel “proporre” l'investimento in diamanti e nell'“assistere” il cliente nell'eventuale acquisto;
d) dai reclami dei clienti e dalle segnalazioni delle associazioni, è emerso che “i funzionari bancari ai quali normalmente i clienti si rivolgevano per la consulenza sui propri investimenti proponevano alla propria clientela … l'acquisto dei diamanti come forma di investimento alternativa”; Il ruolo svolto dagli operatori degli istituti di credito nella realizzazione della pratica emerge anche dall'ampiezza delle attività svolte dagli stessi nelle diverse fasi dell'acquisto, così come risulta dal contenuto degli esposti dei risparmiatori. Con Infatti, gli impiegati della curavano la compilazione e l'invio a del CP_3 modulo d'ordine di acquisto delle pietre sottoscritto dal cliente, informavano il cliente stesso dell'esatto importo dell'investimento, organizzavano e Con presenziavano ad eventuali incontri tra cliente e , nonché alla consegna della pietra, che avveniva nei locali della filiale laddove il cliente non avesse richiesto Con la custodia presso i caveaux di . Anche nel caso di richieste di ricollocamento, la banca assumeva un ruolo di intermediazione, mettendo in Con contatto i clienti con .
È dunque indubbio che il cliente – come confermato dal contenuto di molte segnalazioni e reclami – al momento dell'acquisto fosse persuaso del fatto che l'operazione nel suo complesso e le informazioni rese sull'investimento fossero verificate, e quindi “garantite”, dalla banca. L'affidamento derivante dalla circostanza che l'opportunità dell'acquisto dei diamanti venisse presentata al cliente come forma di investimento dalla propria banca – e dal proprio referente di fiducia – emerge anche dal fatto che i reclami, in gran parte, sono stati presentati alle banche, proprio in quanto percepite come controparti di prima istanza”.
10 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio A sua volta, sempre per quanto concerne l'attività in questione, la Banca d'Italia, nel suo provvedimento prot. n. 0504851/17 del 14 aprile 2017 (cfr.: doc. 9 dell'attore), ha affermato che “non essendo un'attività bancaria o finanziaria, essa può essere svolta dalle banche esclusivamente quale attività connessa o strumentale” e che “la segnalazione alla clientela di operazioni o servizi di terzi – anche quando non formano oggetto di una specifica disciplina di settore – comporta comunque per le banche l'esposizione a rischi di natura legale o reputazionale, anche per effetto dell'affidamento riposto dai clienti sulla specifica professionalità delle banche, sia nella selezione che nella proposta delle operazioni”. Ne deriva che, a parere della Banca d'Italia, “l'ingresso in una nuova area di business deve almeno assicurare che vengano pienamente valutati i rischi che ne derivano, la coerenza con la propensione al rischio e l'idoneità dei presidi di gestione e controllo approntati. Il processo aziendale deve inoltre definire le fasce di clientela a cui i nuovi prodotti o servizi sono rivolti, in relazione alla complessità degli stessi e a eventuali vincoli normativi esistenti. Queste valutazioni dovrebbero essere condotte con particolare attenzione quando riferite a un'operatività non rientrante nella tipica attività bancaria o finanziaria”. In altre parole, la valutazione dei rischi di siffatti investimenti, proprio in quanto questi ultimi non rientravano nell'attività bancaria tipica, avrebbe dovuto essere svolta con maggiore attenzione.
L'investimento in diamanti
In generale, dalle indagini compiute dall'Autorità Garante della Concorrenza e del
Mercato è emerso che il prezzo di acquisto da parte dei clienti dei diamanti da investimento in questione corrispondeva solo in minima parte al valore intrinseco degli stessi, risultando lo stesso composto dalla sommatoria di voci tra loro eterogenee, ricomprendenti anche il margine di guadagno della società di vendita nonché cospicue commissioni dovute alle banche per l'attività di mediazione sopra descritta, il tutto senza che la clientela ne fosse adeguatamente informata: Con
“61. Il prezzo di vendita stabilito da - ciò che viene presentato come quotazione - è riferibile solo in parte minoritaria al valore della pietra essendo composto da numerose altre voci di costo (assicurazione, certificazione, trasporto
e costi doganali) e non da ultimo dai rilevanti margini della società stessa, nonché dalle commissioni dovute alle banche per l'attività di intermediazione svolta.
62. Più nel dettaglio, al costo della pietra all'origine si aggiungono infatti le seguenti voci, di cui si riporta il peso percentuale medio sul prezzo pagato dal consumatore:
- costo di acquisto della pietra (“costo del venduto”): [20-40%];
- costi doganali / Trasporto Assicurato / Oneri generali: [1-5%];
- copertura assicurativa / custodia: [0-1%];
- costi rete commerciale: [1-5%];
- commissione banca: [10-20%];
- margine IDB: [20-40%];
11 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio - IVA (22%): [10-20%].
63. Nel materiale promozionale diffuso non è presente alcuna indicazione che rappresenti, seppure a grandi linee, che il costo di acquisto della pietra ha una incidenza minoritaria sul prezzo totale di acquisto. Con
64. I servizi aggiuntivi offerti da , che rendono l'offerta non paragonabile all'acquisto dei diamanti in gioielleria e sono elencati tra i vantaggi dell'acquisto nel materiale promozionale diffuso, rappresentano una parte marginale del prezzo (inferiore al 10%), considerato che il ricollocamento è un servizio remunerato a parte da specifiche commissioni”. Tali circostanze non risultano essere state oggetto di particolari contestazioni e spiegano la differenza tra il corrispettivo pagato dall'attrice per l'acquisto del diamante per cui è causa ed il valore intrinseco della pietra, quale accertato dal C.T.U.
Esse, con ogni evidenza, integrano gli estremi di una pratica commerciale scorretta, in quanto gravemente contraria agli obblighi di trasparenza che devono caratterizzare in generale l'attività in questione.
Oltre a ciò, deve rilevarsi che il materiale pubblicitario diffuso mediante il canale bancario (cfr.: brochure prodotta dall'attore sub doc. 1) presentava i diamanti commercializzati come beni la cui “quotazione è destinata ad aumentare naturalmente, anche a causa del progressivo calo della produzione”, e che la società di vendita garantiva “inoltre all'investitore il disinvestimento in tempi reali di mercato”. Le due informazioni, messe insieme, erano idonee a creare nell'acquirente la prospettiva di una facile possibilità di liquidazione, in ogni momento, tendenzialmente sempre con un risultato economico positivo.
In realtà, come accertato dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, al punto 86 del provvedimento sopra più volte citato, “il disinvestimento sotto i 3 anni è del tutto in perdita per l'investitore, mentre è, in media, in pareggio tra i 2 ed i 5 anni e garantisce un rendimento oltre i 5 anni – ove si usufruisca del Con ricollocamento predisposto da ”. Si vedano anche, sul punto, le condizioni generali di vendita riportate nella documentazione contrattuale prodotta dalla banca convenuta sub doc.
2. Inoltre, proprio il fatto che solo il disinvestimento per il tramite della società di vendita avrebbe permesso di applicare anche in tale fase le “quotazioni” periodicamente pubblicate dalla stessa (quotazioni che non erano affatto tali, rispecchiando, al contrario, il solo prezzo di acquisto, incrementato delle voci sopra menzionate), la circostanza era idonea a limitare grandemente la convenienza della prospettata libera circolazione dei diamanti, diversamente da quanto prospettato nella brochure in questione.
Anche tali limiti non erano stati portati a conoscenza dei clienti, nel cui novero rientra anche l'attore, benché, come sopra rilevato, la banca ne fosse in certo qual modo consapevole, come si desume dal fatto che la stessa avesse individuato il target al quale l'investimento era rivolto nella clientela costituita da persone fisiche ed avesse definito come congrua una percentuale di investimento in tali beni rispetto al patrimonio del cliente pari al massimo al 10%, in quanto la liquidabilità era bassa ed erano previste delle commissioni di disinvestimento.
L'eccezione di prescrizione
La società convenuta ha sostenuto che una sua eventuale responsabilità per i fatti oggetto di causa avrebbe natura extracontrattuale e che, anche a voler diversamente ritenere, sarebbe comunque inutilmente decorso il termine ordinario decennale di prescrizione, risalendo la conclusione dei contratti oggetto di causa all'anno 2010. Per quanto concerne l'individuazione del dies a quo di decorrenza del termine di prescrizione, deve rilevarsi che la Corte d'Appello di Milano (cfr., in motivazione:
Corte d'Appello di Milano, Sez. 1, sentenza n. 3015 del 24.10.2023) ha osservato quanto segue sulla tematica in esame: “Come in più occasioni chiarito dalla giurisprudenza di legittimità e come correttamente ritenuto dal Giudice di prime cure, in tutti i casi in cui la manifestazione del danno non sia immediata ed evidente e possa apparire dubbia la sua ricollegabilità eziologica all'azione di un terzo, il momento iniziale dell'azione risarcitoria va riferito al momento in cui il danneggiato, adoperando la normale diligenza, ha avuto cognizione del danno, ossia al momento della reale e concreta percezione dell'esistenza e della gravità del medesimo”.
Applicando tale principio al caso sottoposto al suo esame, la Corte ha quindi ritenuto, in concreto, che soltanto al momento della dichiarazione di fallimento di Con
(10.01.2019), del conseguente clamore e della presa di coscienza degli artifici impiegati per rappresentare un valore dei diamanti superiore a quello effettivo, il cliente avesse “avuto piena e concreta cognizione dell'esistenza del danno, nonché della sua riconducibilità (anche) alle violazioni degli obblighi contrattuali e legali riferibili alla e che dunque soltanto a tale momento CP_3 vada riportato, con la possibilità di esercizio del diritto, l'inizio del decorso del relativo termine di prescrizione”.
Il sottoscritto Giudice ritiene di dover aderire a tale principio. Sul punto, invero, premesso che il danno lamentato dall'attore è conseguenza di una pratica commerciale scorretta, ben descritta nel provvedimento sanzionatorio dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, deve rilevarsi che la Corte di Cassazione (cfr.: Cass., Sez. 1, sentenza n. 1923 del 28.01.2025), nell'ipotesi del danno derivante da illecito anticoncorrenziale, ipotesi che presenta alcuni caratteri analoghi con quella qui in trattazione, ha avuto modo di affermare quanto segue: “In tema di risarcimento del danno da illecito anticoncorrenziale, il termine di prescrizione della relativa azione comincia a decorrere dal momento in cui il titolare sia stato adeguatamente informato o si possa pretendere ragionevolmente e secondo l'ordinaria diligenza che lo sia stato, non solo dell'altrui violazione, ma anche dell'esistenza di un possibile danno ingiusto, il cui accertamento va compiuto senza alcun automatismo, ma sulla base delle condizioni ricavabili dal caso concreto”.
Quanto, poi, alla natura della responsabilità della banca, come meglio si vedrà oltre, si verte in tema di responsabilità contrattuale.
13 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio In concreto, premesso che il fallimento della Controparte_2
è intervenuto nel gennaio 2019 (cfr.: doc. 6 dell'attore), l'eccezione di
[...] prescrizione deve essere disattesa.
La responsabilità dell'istituto di credito convenuto
Da quanto innanzi esposto si ricava che la fattispecie riguarda un investimento effettuato sì con l'acquisto da una società terza di un prodotto non avente natura finanziaria, ma tuttavia con l'intervento attivo, e non meramente pubblicitario, della banca convenuta e senza l'osservanza degli obblighi generali in tema di trasparenza e di diligenza cui gli istituti di credito sono tenuti a conformarsi nei rapporti con i clienti.
Si condividono e si richiamano nella presente sede le seguenti ulteriori osservazioni dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato: “228. Al riguardo si osserva che la diligenza professionale attesa dalle banche nella consulenza ai propri clienti per la scelta degli investimenti volti a conservare il valore dei loro risparmi, avrebbe richiesto, già prima della conclusione Con dell'accordo con , un approfondimento del contenuto del materiale promozionale proprio con riferimento alla rischiosità che avrebbe potuto presentare l'operazione – rischiosità della quale sembrerebbe avere in CP_1 realtà una qualche contezza laddove invita le filiali a limitare la quota del patrimonio del cliente da investire trattandosi di un investimento poco liquido – al fine di evitare di generare falsi affidamenti sull'assoluta convenienza e scarsa rischiosità della stessa, invece di attenersi passivamente alle informazioni Con ricevute da ”. La violazione da parte della banca dei doveri in questione ha indotto l'attore a concludere un contratto economicamente non conveniente, che tuttavia non appariva tale anche in considerazione dell'intervento della banca medesima.
È agli istituti di credito che generalmente ci si rivolge per operazioni di investimento, in ordine alle quali gli stessi sono dotati di specifica professionalità, ed un investimento era ciò che intendeva realizzare l'attore acquistando i diamanti presentati come beni rifugio dal materiale pubblicitario diffuso tramite il canale bancario.
Si richiamano, ancora una volta, in quanto giuridicamente fondate e pienamente condivisibili, le seguenti considerazioni dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato: “225. Il comportamento delle banche nella prospettazione dell'investimento in diamanti ha tradito l'affidamento risposto dai clienti sulla loro competenza riguardo alla diversa rischiosità e convenienza di varie forme di impiego del risparmio. Competenza della quale il cliente, nella maggior parte dei casi abituale investitore attraverso la banca, non avrebbe potuto ragionevolmente dubitare, dato che la valutazione di forme alternative di impiego del risparmio fa tipicamente parte dell'attività di consulenza finanziaria svolta dal personale degli istituti di credito.
Anzi, come rilevato anche da OB (§ 37), proprio la circostanza che l'investimento fosse proposto dai propri consulenti/referenti bancari può aver indotto i consumatori a ritenere veritiere le informazioni pur gravemente
14 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio decettive ricevute e quindi a giudicare superfluo effettuare ulteriori approfondimenti, diversamente da quanto sarebbero stati naturalmente portati a fare, se avessero acquisito quelle stesse informazioni attraverso canali differenti”. Premesso che l'attività in esame non rientra in quella bancaria o finanziaria in senso stretto, in ogni caso, sia qualora vogliano richiamarsi, in proposito, le norme in tema di mandato (cfr.: Tribunale di Monza, Sez. 1, sentenza n. 2342/2022 pubblicata in data 21.11.2022), sia che voglia qualificarsi il rapporto con la convenuta come derivante da un contatto sociale (cfr.: Tribunale di Milano, Sez.
6, sentenza n. 162/2023 pubblicata in data 11.01.2023), si verte in tema di responsabilità contrattuale.
Ciò, con riferimento all'onere della prova, comporta che, una volta dedotto da parte del cliente l'inadempimento, grava sull'istituto di credito l'onere di dimostrare, o l'esatto adempimento, ovvero l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile.
Ebbene, nulla è stato provato sul punto da parte della convenuta, la quale si è sostanzialmente limitata a richiamare le evidenze formali rappresentate dalle disposizioni contrattuali che regolavano i rapporti con la società di vendita. Ne deriva che la responsabilità della convenuta deve essere ritenuta sussistente.
La ricostruzione dei fatti di cui innanzi dimostra ulteriormente che, al contrario di quanto dedotto dalla banca convenuta, nella specie non è configurabile alcun concorso di colpa dell'attore nella causazione del danno ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227 c.c., e ciò proprio alla luce della differente posizione (consumatore il e professionista la banca) assunta dalle parti Pt_1 nell'operazione in questione.
Neppure risultano dagli atti elementi particolari in ordine alla concreta possibilità di transazioni in sede concorsuale, essendo generiche in proposito le circostanze emergenti dalla documentazione prodotta dalla banca sub doc. 8.
Il danno
Passando ad esaminare le conseguenze pregiudizievoli del fatto innanzi descritto, esse si identificano nella differenza tra il prezzo corrisposto alla venditrice ed il valore effettivo dei diamanti acquistati, alla data di ciascuna operazione per cui è causa.
Sul punto è stata disposta C.T.U., le cui considerazioni e conclusioni vengono qui integralmente condivise e richiamate, in quanto frutto di un adeguato esame dei beni oggetto di causa e di un ragionamento che non appare affetto da vizi logici.
Nel suo elaborato, il C.T.U. ha indicato due valori complessivi, un primo valore di euro 35.780,00 (euro 4.580,00 + euro 12.000,00 + euro 19.200,00), IVA esclusa, ed un secondo valore, indicato quale valore di realizzo, di euro 11.900,00 (euro
1.500,00 + euro 4.000,00 + euro 6.400,00), IVA esclusa. Entrambi sono stati ottenuti mediante esame del listino Rapaport, che deve essere considerato pienamente utilizzabile ai fini della decisione.
Invero, se da un lato deve rilevarsi che, in comparsa di risposta, la convenuta ha lamentato che il listino Rapaport si riferisce alle operazioni all'ingrosso, da un altro lato, tuttavia, deve osservarsi che il C.T.U. ha incrementato la quotazione del listino, tenuto conto della scontistica abitualmente applicata. Non si ritiene di utilizzare ai fini della quantificazione del danno il c.d. valore di realizzo, posto che non si desume dagli atti la sussistenza in capo all'attore di alcuna necessità di impellente monetizzazione dell'investimento.
Avuto riguardo al fatto che la somma pagata dall'attore era comprensiva di IVA
(20% all'epoca dei fatti), secondo quanto emerge dagli accertamenti effettuati in generale dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, appare equo applicare l'imposta anche sul valore ridotto accertato dal C.T.U., che in tal modo passa ad euro 42.936,00.
La differenza tra il corrispettivo pagato e quello che avrebbe rappresentato il valore effettivo delle pietre è dunque pari ad euro 17.010,68 (euro 59.946,68 – euro 42.936,00).
Non risulta dovuto il ristoro della perdita del valore dei diamanti alla data odierna.
Infatti, l'eventuale riduzione della “quotazione” dei beni successivamente all'acquisto rientrava nell'alea dell'investimento accettata dall'acquirente.
Non è provato alcun pagamento specifico in relazione all'utilizzo della cassetta di sicurezza della banca, in luogo dei caveaux della venditrice fallita, ai fini della custodia dei diamanti.
Non risulta, infine, dovuto il risarcimento dell'asserita perdita derivante dall'anticipato disinvestimento di somme precedentemente investite in polizze vita. Al riguardo, l'attore si è limitato a riversare in atti una serie di estratti conto, senza, tuttavia, produrre le relative polizze, il che impedisce in questa sede di verificare se ed in quale misura possa ritenersi sussistente la perdita patrimoniale allegata.
Non sono documentate spese sostenute dall'attore per attività stragiudiziali. Infine, sotto il profilo patrimoniale, deve rilevarsi che l'attore è tuttora proprietario dei diamanti in questione, che, dunque, pur vedendo ad oggi ridotto il loro valore, come emerso dalla relazione del C.T.U., potrebbero tuttavia rivalutarsi in futuro.
Quanto al danno non patrimoniale, non emerge dagli atti alcuna lesione rilevante di diritti costituzionalmente garantiti.
Vertendosi in tema di obbligazione risarcitoria, sebbene derivante da inadempimento contrattuale, la quale costituisce debito di valore, il dovuto deve essere quantificato tenendo conto, anche d'ufficio, della svalutazione monetaria sopravvenuta fino alla data della liquidazione (cfr.: Cass., Sez. 3, sentenza n. 13225 del 27.06.2016), a partire dall'epoca di ciascun acquisto dei diamanti.
Sulla somma dovuta a titolo di risarcimento del danno vanno inoltre computati gli interessi, i quali costituiscono una componente del danno e, nascendo dal medesimo fatto generatore della obbligazione risarcitoria, devono ritenersi ricompresi nella domanda di risarcimento e possono essere liquidati anche d'ufficio (cfr.: Cass., Sez. 1, sentenza n. 4028 del 15.02.2017); la parte, in ogni caso ha espressamente richiesto il pagamento degli stessi. Tenuto conto dell'insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte, di cui alla sentenza n. 1712/1995, gli interessi dovranno essere calcolati al tasso legale sulla somma rivalutata anno per anno fino alla data odierna, secondo gli indici medi ISTAT del costo della vita.
L'importo in tal modo dovuto ad oggi è pari ad euro 25.784,85, come da seguente tabella.
Investimento Prezzo Valore Danno Danno attuale
GIA2106600406 9.841,00 5.496,00 4.345,00 6.633,91
GIA2111544313 21.165,32 14.400,00 6.765,32 10.229,42
GIA2117257427 28.940,36 23.040,00 5.900,36 8.921,52
Totale 59.946,68 42.936,00 17.010,68 25.784,85
Dalla data della presente sentenza e fino al saldo effettivo matureranno ulteriori interessi di mora al tasso legale di cui all'art. 1284, comma 4, c.c.
Nessun arricchimento è ravvisabile in capo all'attore in conseguenza del risarcimento in tal modo determinato, visto che oggetto del ristoro è solo la differenza tra il compenso complessivamente pagato dal medesimo ed il valore effettivo delle pietre che restano nella sua disponibilità.
Proprio onde evitare un simile arricchimento, deve essere disattesa la richiesta dell'attore di rifusione integrale del corrispettivo pagato al momento dell'acquisto.
Spese processuali e di C.T.U.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, mediante utilizzo dell'importo massimo tabellare per la fase istruttoria, che ha contemplato non solo il deposito delle memorie, ma anche l'assunzione di prova testimoniale e l'effettuazione della C.T.U., e degli importi tabellari medi per le altre fasi, il tutto, in ogni caso, nell'ambito dello scaglione in cui rientra la somma fino alla concorrenza della quale la domanda è stata accolta. Alla luce dell'esito della causa, le spese di C.T.U., liquidate come in atti, vanno poste in via definitiva a carico della banca convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Pt_1 nei confronti di così provvede:
[...] Controparte_1
1. in accoglimento della domanda dell'attore, condanna a Controparte_1 pagare a a titolo di risarcimento dei danni oggetto di causa, la Parte_1 complessiva somma di euro 25.784,85, oltre interessi di mora nella misura legale di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dalla data della presente sentenza e fino al saldo;
2. rigetta ogni ulteriore e contraria domanda, eccezione e deduzione;
3. condanna a rifondere a le spese processuali, Controparte_1 Parte_1 che liquida in complessivi euro 786,00 per anticipazioni ed euro 8.519,00 per compensi, oltre 15% spese forfettarie ed accessori di legge;
17 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio 4. pone in via definitiva le spese di C.T.U., liquidate, come da decreto del
01.02.2024, in euro 2.075,80 per compenso, oltre accessori di legge, se ed in quanto dovuti, a carico esclusivo della società convenuta.
Così deciso in Monza, in data 25 marzo 2025.
Il Giudice
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