TRIB
Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 02/10/2025, n. 935 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 935 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3671/2025 SEPARAZIONE PERSONALE SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.Miro. Santangelo Presidente relatore Dott.ssa Maria Eugenia. Pupa Giudice Dott.ssa Manuela Palvarini Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 3671/2025, promossa con ricorso depositato il 05/05/2025 da:
1) Parte_1
Nato a Castellamare di Stabia (NA) il 27/06/1985
Cittadino italiano - Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...]6 con gli Avv.ti Stefania Spinelli e Barbara Borra
e
2) Parte_2
Nata a Catania il 31/07/1973
Cittadina italiana - Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...]6 con gli Avv.ti Stefania Spinelli e Barbara Borra
i quali hanno contratto matrimonio in Massa di Somma (NA), in data 30/07/2014
(anno 2014 atto n. 9, Serie A, parte 2
□ senza figli
X con il seguente figlio minorenne:
, nato a [...] il [...] Parte_3
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 23/07/2025, richiedevano pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati, nel reciproco rispetto.
2. Il figlio minore di anni 6, sarà affidato ai genitori congiuntamente, con collocamento Pt_3 prevalente presso la madre, con la quale fisserà la propria residenza nella casa coniugale sita in
Busto SI, Via Quintino Sella n. 122/6. I genitori assumeranno di comune accordo le principali decisioni riguardanti l'istruzione, educazione e salute del figlio, tenuto altresì conto dei suoi bisogni, necessità ed aspirazioni.
3. Il Sig. avrà la più ampia possibilità di vedere e tenere con sé il figlio previa Parte_1 Pt_3 comunicazione alla Sig.ra di almeno 24 ore ed in accordo con la stessa, Parte_2 tenendo conto delle esigenze personali e lavorative di entrambi e degli impegni del minore.
4. Per le vacanze estive, le festività civili e religiose, oltre che per i ponti scolastici, la Sig.ra
[...] ed il Sig. prenderanno accordi di volta in volta, tenendo conto dei Parte_2 Parte_1 rispettivi impegni di lavoro e delle richieste ed esigenze del figlio minore Pt_3
5. L'abitazione coniugale sita in Busto SI (Va), Via Quintino Sella n. 122/6, comprensiva di mobili ed arredi, attualmente in comproprietà tra i coniugi per la quota indivisa del 50% ciascuno e gravata da mutuo ipotecario in essere con ING Direct, sarà assegnata alla Sig.ra
[...]
quale genitore presso la quale il figlio minore è prevalentemente collocato. Parte_2
6. Le rate a scadere del mutuo n. 70300066613, in essere con ING Direct, gravante sull'abitazione coniugale, continueranno ad essere corrisposte da entrambi i coniugi, ciascuno per la quota del
50%. Il mutuo resterà appoggiato sul conto corrente personale della Sig.ra ed Parte_2 il Sig. si impegna a rimborsare a quest'ultima, entro e non oltre il giorno 27 del Parte_1 mese, la quota di propria spettanza.
7. Resteranno a carico esclusivo della Sig.ra tutte le spese ordinarie, Parte_2 comprensive di utenze domestiche, della casa coniugale. Le spese di carattere straordinario verranno, invece, sostenute al 50% tra i coniugi in ragione della cointestazione dell'abitazione.
8. Il Sig. provvederà, entro e non oltre il 31/12/2025, a trasferirsi presso una nuova Parte_1 abitazione dallo stesso reperito, rinunciando sin da ora a richiedere alla Sig.ra Parte_2 una eventuale indennità di occupazione della casa coniugale.
9. Il Sig. verserà alla Sig.ra a mezzo bonifico bancario, entro e Parte_1 Parte_2 non oltre il 10 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento ordinario di un Pt_3 importo mensile di Euro 200,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT.
10. I genitori sosterranno nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie necessarie per Pt_3
(a titolo esemplificativo e non esaustivo: quelle mediche, incluse quelle dentistiche, quelle scolastiche, sportive comprensive di iscrizioni ed equipaggiamento). Dette spese dovranno essere
2 concordate preventivamente da entrambi i genitori e rimborsate previa esibizione dei relativi giustificativi.
11. L'assegno unico verrà percepito, per intero, dalla Sig.ra la quale effettuerà, Parte_2 anche, le detrazioni fiscali relative a al 100%. Pt_3
12. Le parti danno atto di avere, ad oggi, definito ogni reciproca pretesa economica e di non avere ulteriori richieste, l'una, nei confronti dell'altra.
13. Entrambi i genitori si autorizzano, reciprocamente, a chiedere il rilascio e il rinnovo del passaporto e della carta di identità, valida per l'espatrio, per sé stessi e per il figlio minore.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale dei ricorrenti;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Busto SI, Sezione I civile, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando:
OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale dei signori , nato a Parte_1
Castellamare di Stabia (NA) il 27/06/1985, Cod. Fisc. , residente in [...]C.F._1
SI (VA), Via Quintino Sella n. 122/6 e nata a [...] il [...], Cod. Parte_2
Fisc. , residente in [...]6, in C.F._2 relazione al matrimonio contratto in data 30 luglio 2014, in Massa di Somma (NA) e trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Massa di Somma (anno 2014, atto n. 9, serie A, parte 2), alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Busto SI nella Camera di Consiglio del _____2.10.2025______.
Il Presidente Relatore
Dott. Miro Santangelo
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.Miro. Santangelo Presidente relatore Dott.ssa Maria Eugenia. Pupa Giudice Dott.ssa Manuela Palvarini Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 3671/2025, promossa con ricorso depositato il 05/05/2025 da:
1) Parte_1
Nato a Castellamare di Stabia (NA) il 27/06/1985
Cittadino italiano - Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...]6 con gli Avv.ti Stefania Spinelli e Barbara Borra
e
2) Parte_2
Nata a Catania il 31/07/1973
Cittadina italiana - Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...]6 con gli Avv.ti Stefania Spinelli e Barbara Borra
i quali hanno contratto matrimonio in Massa di Somma (NA), in data 30/07/2014
(anno 2014 atto n. 9, Serie A, parte 2
□ senza figli
X con il seguente figlio minorenne:
, nato a [...] il [...] Parte_3
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 23/07/2025, richiedevano pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati, nel reciproco rispetto.
2. Il figlio minore di anni 6, sarà affidato ai genitori congiuntamente, con collocamento Pt_3 prevalente presso la madre, con la quale fisserà la propria residenza nella casa coniugale sita in
Busto SI, Via Quintino Sella n. 122/6. I genitori assumeranno di comune accordo le principali decisioni riguardanti l'istruzione, educazione e salute del figlio, tenuto altresì conto dei suoi bisogni, necessità ed aspirazioni.
3. Il Sig. avrà la più ampia possibilità di vedere e tenere con sé il figlio previa Parte_1 Pt_3 comunicazione alla Sig.ra di almeno 24 ore ed in accordo con la stessa, Parte_2 tenendo conto delle esigenze personali e lavorative di entrambi e degli impegni del minore.
4. Per le vacanze estive, le festività civili e religiose, oltre che per i ponti scolastici, la Sig.ra
[...] ed il Sig. prenderanno accordi di volta in volta, tenendo conto dei Parte_2 Parte_1 rispettivi impegni di lavoro e delle richieste ed esigenze del figlio minore Pt_3
5. L'abitazione coniugale sita in Busto SI (Va), Via Quintino Sella n. 122/6, comprensiva di mobili ed arredi, attualmente in comproprietà tra i coniugi per la quota indivisa del 50% ciascuno e gravata da mutuo ipotecario in essere con ING Direct, sarà assegnata alla Sig.ra
[...]
quale genitore presso la quale il figlio minore è prevalentemente collocato. Parte_2
6. Le rate a scadere del mutuo n. 70300066613, in essere con ING Direct, gravante sull'abitazione coniugale, continueranno ad essere corrisposte da entrambi i coniugi, ciascuno per la quota del
50%. Il mutuo resterà appoggiato sul conto corrente personale della Sig.ra ed Parte_2 il Sig. si impegna a rimborsare a quest'ultima, entro e non oltre il giorno 27 del Parte_1 mese, la quota di propria spettanza.
7. Resteranno a carico esclusivo della Sig.ra tutte le spese ordinarie, Parte_2 comprensive di utenze domestiche, della casa coniugale. Le spese di carattere straordinario verranno, invece, sostenute al 50% tra i coniugi in ragione della cointestazione dell'abitazione.
8. Il Sig. provvederà, entro e non oltre il 31/12/2025, a trasferirsi presso una nuova Parte_1 abitazione dallo stesso reperito, rinunciando sin da ora a richiedere alla Sig.ra Parte_2 una eventuale indennità di occupazione della casa coniugale.
9. Il Sig. verserà alla Sig.ra a mezzo bonifico bancario, entro e Parte_1 Parte_2 non oltre il 10 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento ordinario di un Pt_3 importo mensile di Euro 200,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT.
10. I genitori sosterranno nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie necessarie per Pt_3
(a titolo esemplificativo e non esaustivo: quelle mediche, incluse quelle dentistiche, quelle scolastiche, sportive comprensive di iscrizioni ed equipaggiamento). Dette spese dovranno essere
2 concordate preventivamente da entrambi i genitori e rimborsate previa esibizione dei relativi giustificativi.
11. L'assegno unico verrà percepito, per intero, dalla Sig.ra la quale effettuerà, Parte_2 anche, le detrazioni fiscali relative a al 100%. Pt_3
12. Le parti danno atto di avere, ad oggi, definito ogni reciproca pretesa economica e di non avere ulteriori richieste, l'una, nei confronti dell'altra.
13. Entrambi i genitori si autorizzano, reciprocamente, a chiedere il rilascio e il rinnovo del passaporto e della carta di identità, valida per l'espatrio, per sé stessi e per il figlio minore.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale dei ricorrenti;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Busto SI, Sezione I civile, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando:
OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale dei signori , nato a Parte_1
Castellamare di Stabia (NA) il 27/06/1985, Cod. Fisc. , residente in [...]C.F._1
SI (VA), Via Quintino Sella n. 122/6 e nata a [...] il [...], Cod. Parte_2
Fisc. , residente in [...]6, in C.F._2 relazione al matrimonio contratto in data 30 luglio 2014, in Massa di Somma (NA) e trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Massa di Somma (anno 2014, atto n. 9, serie A, parte 2), alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Busto SI nella Camera di Consiglio del _____2.10.2025______.
Il Presidente Relatore
Dott. Miro Santangelo
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
3