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Sentenza 15 febbraio 2025
Sentenza 15 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 15/02/2025, n. 276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 276 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Proc. n. 1112/2024 R.G.
IL GIUDICE
letti gli atti del procedimento in epigrafe richiamato;
esaminata la documentazione prodotta;
preso atto del contenuto delle deduzioni, eccezioni e conclusioni rassegnate dall'avv. Filomena La
Gamma per parte opponente e dall'avv. Roberto Laghi per parte opposta, nelle note scritte in sostituzione dell'udienza di cui all'art. 127-ter c.p.c., depositate per via telematica entro il termine all'uopo precedentemente accordato e qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte;
pqm
decide la causa come da sentenza che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI - SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Matteo Prato, a seguito di discussione come da note sostitutive dell'udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 1112 del R.G. 2024, promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Filomena La Parte_1 C.F._1
Gamma;
- opponente - contro
(c.f.-p.i.), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Controparte_1
difesa dall'avv. Roberto Laghi;
- società opposta -
Conclusioni: come in atti, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte. FATTI DI CAUSA
Con l'atto introduttivo del presente giudizio ha proposto opposizione avverso l'atto Parte_1 di precetto notificato in data 17.5.2024 con cui la compagine societaria gli Controparte_1 avevano intimato il rilascio dell'immobile illegittimamente occupato e il pagamento della metà delle spese legali, sulla scorta del titolo giudiziale costituito dalla sentenza n. 552/2024, resa dal
Tribunale di Castrovillari in data 27.3.2024 e depositata il 28. 3.2024.
Con un unico motivo di opposizione ha eccepito la nullità del precetto in esame per difetto dell'attestazione di conformità digitale del titolo, in asserita violazione dell'art. 475 c.p.c., così concludendo per l'accoglimento delle conclusioni che di seguito si trascrivono: “Piaccia all'Ill.mo
Giudice adito, ogni richiesta avversaria disattesa e reietta, e previa ogni declaratoria necessaria di rito, in accoglimento della presente opposizione, in via preliminare ed urgente, sospendere inaudita altera parte l'esecuzione per il rilascio dell'immobile sito in Spezzano Albanese, Piazza della
Repubblica n. 19, identificato al Catasto Urbano del relativo Comune al foglio 21, particella 971 sub 48 cat. A/3 e per il recupero coattivo della somma pari ad euro 3.252,02 salvo errori e/o omissioni, oltre spese di registrazione della sentenza, spese notifica del presente atto e successive occorrende, indicata nell'atto di precetto con il presente atto opposto;
In subordine, in via preliminare ed urgente, per i medesimi motivi evidenziati nel presente atto, sospendere l'esecuzione per il rilascio dell'immobile per mesi 6 o in altro fissando termine, tenuto conto, oltre che di tutto quanto su esposto, del fatto che l'immobile è adibito a prima abitazione della famiglia;
Pt_1 nel merito accertare e dichiarare l'illegittimità della intrapresa procedura esecutiva per il rilascio del su descritto immobile e per il recupero delle somme su indicate per omessa notifica al sig. del titolo esecutivo;
dichiarare la nullità, invalidità o comunque l'irregolarità Parte_1 dell'atto di precetto;
dichiarare priva di efficacia ed illegittima la procedura esecutiva, sia per il rilascio dell'immobile che per il recupero delle somme per spese legali, preannunciata con il precetto opposto nel presente giudizio;
Emettere ogni altro provvedimento propedeutico, necessario, conseguente e /o ritenuto opportuno. Con vittoria di spese e competenze della presente procedura.”.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa di risposta depositata per via telematica l'8.1.2025 si è costituita in giudizio la la quale ha invocato l'accoglimento delle conclusioni che Controparte_1 di seguito si trascrivono: “Tutto ciò premesso, la corrente in Spezzano Controparte_1
Albanese, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, come sopra rappresentata e difesa, chiede che l'On. Tribunale adito voglia dichiarare cessata la materia del contendere.
Governo delle spese come per legge”.
Il giudizio veniva istruito a mezzo produzione documentale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. È noto come la cessazione della materia del contendere costituisca un'ipotesi di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire, e cioè l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta ed alle rispettive difese svolte.
Tanto premesso, rileva questo Tribunale come le parti odierne contendenti abbiano concordemente invocato la declaratoria di cessazione della materia del contendere in ragione dei fatti sopravvenuti di cui hanno dato conto nelle note scritte sostitutive dell'udienza.
Avendo, dunque, ambo gli odierni contendenti manifestato il sopravvenuto venir meno dell'interesse al conseguimento di una pronuncia sul merito dell'odierna res controversa, va da sé che questo Giudice non può che limitarsi a dichiarare la cessazione della materia del contendere.
Da ultimo, non appare ultroneo chiarire che - avendo una statuizione di tal fatta natura meramente processuale - la stessa non è soggetta all'obbligo della registrazione.
2. Quanto, infine, alla disciplina delle spese e competenze di lite - tenuto conto della richiesta avanzata da ambo le parti in ragione di fatti sopravvenuti concordemente dedotti nelle rispettive note di udienza - si ritiene sussistano i presupposti per disporne l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel procedimento rubricato al n. 1112/2024 R.G. - ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa ed assorbita - così provvede:
1. Dichiara cessata la materia del contendere.
2. Compensa integralmente tra le parti le spese e competenze di lite.
Così deciso in Castrovillari, il 15.2.2025.
Il Giudice
dott. Matteo Prato
Sentenza redatta in collaborazione con l'Addetto all'Ufficio per il Processo dott.ssa Alessandra
Minardi.
Proc. n. 1112/2024 R.G.
IL GIUDICE
letti gli atti del procedimento in epigrafe richiamato;
esaminata la documentazione prodotta;
preso atto del contenuto delle deduzioni, eccezioni e conclusioni rassegnate dall'avv. Filomena La
Gamma per parte opponente e dall'avv. Roberto Laghi per parte opposta, nelle note scritte in sostituzione dell'udienza di cui all'art. 127-ter c.p.c., depositate per via telematica entro il termine all'uopo precedentemente accordato e qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte;
pqm
decide la causa come da sentenza che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI - SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Matteo Prato, a seguito di discussione come da note sostitutive dell'udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 1112 del R.G. 2024, promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Filomena La Parte_1 C.F._1
Gamma;
- opponente - contro
(c.f.-p.i.), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Controparte_1
difesa dall'avv. Roberto Laghi;
- società opposta -
Conclusioni: come in atti, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte. FATTI DI CAUSA
Con l'atto introduttivo del presente giudizio ha proposto opposizione avverso l'atto Parte_1 di precetto notificato in data 17.5.2024 con cui la compagine societaria gli Controparte_1 avevano intimato il rilascio dell'immobile illegittimamente occupato e il pagamento della metà delle spese legali, sulla scorta del titolo giudiziale costituito dalla sentenza n. 552/2024, resa dal
Tribunale di Castrovillari in data 27.3.2024 e depositata il 28. 3.2024.
Con un unico motivo di opposizione ha eccepito la nullità del precetto in esame per difetto dell'attestazione di conformità digitale del titolo, in asserita violazione dell'art. 475 c.p.c., così concludendo per l'accoglimento delle conclusioni che di seguito si trascrivono: “Piaccia all'Ill.mo
Giudice adito, ogni richiesta avversaria disattesa e reietta, e previa ogni declaratoria necessaria di rito, in accoglimento della presente opposizione, in via preliminare ed urgente, sospendere inaudita altera parte l'esecuzione per il rilascio dell'immobile sito in Spezzano Albanese, Piazza della
Repubblica n. 19, identificato al Catasto Urbano del relativo Comune al foglio 21, particella 971 sub 48 cat. A/3 e per il recupero coattivo della somma pari ad euro 3.252,02 salvo errori e/o omissioni, oltre spese di registrazione della sentenza, spese notifica del presente atto e successive occorrende, indicata nell'atto di precetto con il presente atto opposto;
In subordine, in via preliminare ed urgente, per i medesimi motivi evidenziati nel presente atto, sospendere l'esecuzione per il rilascio dell'immobile per mesi 6 o in altro fissando termine, tenuto conto, oltre che di tutto quanto su esposto, del fatto che l'immobile è adibito a prima abitazione della famiglia;
Pt_1 nel merito accertare e dichiarare l'illegittimità della intrapresa procedura esecutiva per il rilascio del su descritto immobile e per il recupero delle somme su indicate per omessa notifica al sig. del titolo esecutivo;
dichiarare la nullità, invalidità o comunque l'irregolarità Parte_1 dell'atto di precetto;
dichiarare priva di efficacia ed illegittima la procedura esecutiva, sia per il rilascio dell'immobile che per il recupero delle somme per spese legali, preannunciata con il precetto opposto nel presente giudizio;
Emettere ogni altro provvedimento propedeutico, necessario, conseguente e /o ritenuto opportuno. Con vittoria di spese e competenze della presente procedura.”.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa di risposta depositata per via telematica l'8.1.2025 si è costituita in giudizio la la quale ha invocato l'accoglimento delle conclusioni che Controparte_1 di seguito si trascrivono: “Tutto ciò premesso, la corrente in Spezzano Controparte_1
Albanese, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, come sopra rappresentata e difesa, chiede che l'On. Tribunale adito voglia dichiarare cessata la materia del contendere.
Governo delle spese come per legge”.
Il giudizio veniva istruito a mezzo produzione documentale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. È noto come la cessazione della materia del contendere costituisca un'ipotesi di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire, e cioè l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta ed alle rispettive difese svolte.
Tanto premesso, rileva questo Tribunale come le parti odierne contendenti abbiano concordemente invocato la declaratoria di cessazione della materia del contendere in ragione dei fatti sopravvenuti di cui hanno dato conto nelle note scritte sostitutive dell'udienza.
Avendo, dunque, ambo gli odierni contendenti manifestato il sopravvenuto venir meno dell'interesse al conseguimento di una pronuncia sul merito dell'odierna res controversa, va da sé che questo Giudice non può che limitarsi a dichiarare la cessazione della materia del contendere.
Da ultimo, non appare ultroneo chiarire che - avendo una statuizione di tal fatta natura meramente processuale - la stessa non è soggetta all'obbligo della registrazione.
2. Quanto, infine, alla disciplina delle spese e competenze di lite - tenuto conto della richiesta avanzata da ambo le parti in ragione di fatti sopravvenuti concordemente dedotti nelle rispettive note di udienza - si ritiene sussistano i presupposti per disporne l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel procedimento rubricato al n. 1112/2024 R.G. - ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa ed assorbita - così provvede:
1. Dichiara cessata la materia del contendere.
2. Compensa integralmente tra le parti le spese e competenze di lite.
Così deciso in Castrovillari, il 15.2.2025.
Il Giudice
dott. Matteo Prato
Sentenza redatta in collaborazione con l'Addetto all'Ufficio per il Processo dott.ssa Alessandra
Minardi.