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Sentenza 23 febbraio 2024
Sentenza 23 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 23/02/2024, n. 573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 573 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa previdenziale tra:
, rappresentato e difeso dagli avvocati Luana Calò e Iuri Chironi, Parte_1 ricorrente;
e in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dagli CP_1 avvocati Caterina Santonoceto e Salvatore Graziuso, resistente;
oggetto: riliquidazione pensione
Fatto e diritto Con atto depositato il 26.7.2022, il ricorrente di cui in epigrafe, titolare di pensione categoria VO con decorrenza maggio 2020, sulla premessa di essere stato sottoposto, negli ultimi anni precedenti il collocamento a riposo, a regime di mobilità per il periodo 13.6.2013-4.7.2017 e dopo aver rilevato che, “dall'esame del Mod. Retr. Pens., elaborato dall' ed utilizzato dall' medesimo per il calcolo del trattamento pensionistico del CP_1 CP_2 ricorrente, emerge che la retribuzione figurativa relativa ai periodi di mobilità non è stata correttamente calcolata e rivalutata, nel rispetto della richiamata normativa;
sicché l'istante gode di un trattamento pensionistico inferiore rispetto a quello effettivamente spettante”, ha chiesto al giudice del lavoro adito di: A. Accertare e dichiarare che la retribuzione mensile di riferimento utile ai fini del calcolo delle retribuzioni figurative relative ai periodi di mobilità fruiti dal ricorrente dal 13.06.2013 al
04.07.2017, ricadenti nel periodo di riferimento per la determinazione della retribuzione pensionabile, è pari ad €. 1.674,57 nell'aprile 2012, ovvero all'importo maggiore o minore ritenuto di giustizia, da determinare, ove occorra, anche a mezzo di CTU, che sin da ora si chiede;
B. Per l'effetto, accertare e dichiarare che l'istante ha diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento per effetto della inclusione nella base di calcolo della retribuzione annua pensionabile delle retribuzioni accreditate figurativamente nei periodi di mobilità, come calcolate in ricorso, rivalutate sulla base della variazione percentuale degli indici delle retribuzioni contrattuali del settore di appartenenza intervenuta nel periodo dal
13.06.2013 al 04.07.2017, ai sensi dell'art, 3, comma 6, del D. Lgs. n. 503/1992; C. Conseguentemente, condannare l' al pagamento in favore dell'istante CP_1 dell'importo ricostituito del trattamento pensionistico, nonché delle connesse somme differenziali derivanti dal ricalcolo, con effetto dal 01.05.2020, data di decorrenza della pensione, ovvero dalla data che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria dalla maturazione all'effettivo soddisfo. L' costituitosi, ha contestato nel merito la fondatezza delle deduzioni CP_1 avversarie (rilevando, tra l'altro, che “la retribuzione utile alla determinazione dell'indennità di mobilità è quella dichiarata dal datore di lavoro nel Modello DS 22 al Quadro G che, nel caso di specie, è stata pari ad € 8,44... la retribuzione figurativa corrispondente ai periodi di mobilità di parte ricorrente risulta già correttamente rivalutata (Vedi Allegato Prospetto
UNICARPE ed Allegati Mobilità del Prospetto UNICARPE con il dettaglio degli indici di rivalutazione utilizzati). La rivalutazione della mobilità avviene al momento della liquidazione della pensione e non è evincibile dall'estratto contributivo che viceversa viene pedissequamente preso come riferimento da controparte”), concludendo per il rigetto della domanda. Istruita per il tramite della documentazione prodotta, previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna per mezzo della presente sentenza.
La L. n. 223 del 1991, art. 7, comma 9, prevede che i contributi figurativi utili a pensione per i periodi di mobilità siano calcolati “sulla base della retribuzione cui è riferito il trattamento straordinario di integrazione salariale”. Il comma 1 della medesima disposizione, a sua volta puntualizza che l'indennità di mobilità spetta “nella misura percentuale stabilita per il trattamento straordinario di integrazione salariale che i lavoratori hanno percepito ovvero che sarebbe loro spettato nel periodo immediatamente precedente la risoluzione del rapporto di lavoro”. Alla luce dei dati normativi che precedono, la Suprema Corte ha, in termini convincenti, chiarito che i contributi figurativi relativi ai periodi di godimento dell'indennità di mobilità, ai sensi della L. n. 223 del 1991, art. 7, comma 9, si calcolano sulla base della retribuzione cui è riferito il trattamento straordinario d'integrazione salariale. Tale retribuzione coincide con quella dovuta nel periodo immediatamente precedente alla risoluzione del rapporto di lavoro per l'orario contrattuale ordinario, maggiorata degli eventuali elementi di carattere continuativo (che devono essere considerati come componenti della normale retribuzione oraria stabilita come parametro di riferimento), con conseguente irrilevanza del richiamo alla retribuzione effettivamente percepita, contenuto nella L. n. 155 del 1981, art. 8, comma 1 (Cass., sez. lav., 14 marzo 2018, n. 6161). Ne consegue che il valore della contribuzione figurativa per mobilità dev'essere commisurato non a un dato virtuale, ma al dato reale corrispondente alla retribuzione cui è riferito il trattamento straordinario d'integrazione salariale. Tanto premesso, la parte ricorrente ha, a tale riguardo, dedotto:
al fine di determinare la retribuzione di riferimento per il calcolo della retribuzione figurativa occorre sommare alla retribuzione base ed alla contingenza le altre voci fisse, compresi i superminimi e le indennità, nonché gli aumenti retributivi ed i ratei delle mensilità aggiuntive come previsti nel rispettivo CCNL e nelle tabelle salariali;
di fatto il ricorrente era inquadrato nel 3° livello retributivo previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del settore Calzature - Industria;
pertanto, la retribuzione mensile di riferimento risulta essere pari ad €.1.674,57, la normativa di settore nonché costante giurisprudenza hanno chiarito che la retribuzione di riferimento non può essere inferiore a quella stabilita dal di categoria, pari dal 01.04.201 2 ad €.1.465,00, come si evince dalle Org_1 tabelle allegate, occorre inoltre considerare che dalla busta paga di aprile 2005, allegata in atti, si evince che oltre alla paga base in tale periodo percepiva già mensilmente un importo pari ad €.48,84 a titolo di scatti e super minimo, e che sino al licenziamento avrebbe maturato altri 5 scatti per un importo mensile pari ad €.31,92 (art. 47 CCNL di categoria) inoltre, pare utile ribadire che alla retribuzione base dovrebbe essere aggiunta anche la quota dovuta a titolo di tredicesima mensilità pari ad €.128,81 (ovvero €.1.545,76/12 = €.128,81), per una retribuzione mensile di riferimento pari ad €. 1 .674,57, ovvero pari ad €.386,73 settimanali, ben superiore rispetto a quella utilizzata dall'Ente pari ad €. 329,16. Dovendosi, in ragione di quanto sopra evidenziato, procedere alla quantificazione delle retribuzioni figurative da accreditare per il periodo di mobilità che viene in rilievo sulla base dei presupposti normativi dappresso citati, assorbente rilievo, in senso preclusivo all'accoglimento alla rivendicazione attorea, milita la considerazione che, in difetto delle originarie denunce aziendali, delle buste paga relative al periodo immediatamente precedente alla risoluzione del rapporto di lavoro e/o del contratto di lavoro, non vi è modo di enucleare una retribuzione cui è riferita l'integrazione salariale diversa rispetto a quella considerata nella liquidazione operata dall'istituto previdenziale (ciò a maggior ragione ove si consideri che la busta paga dell'anno 2005 su cui si fonda il calcolo di parte ricorrente comprende il premio di produzione e gli assegni familiari, rispettivamente per euro 222,97 ed euro 220,53, non riconducibile al concetto di retribuzione che viene in rilievo). In altri termini, dall'assenza del dato in questione non può che discendere l'opinabilità di ogni ulteriore conteggio, laddove ciò che rileva, ai fini del calcolo che viene in rilievo, è soltanto il dato oggettivo della retribuzione cui è riferita l'integrazione salariale;
per cui non può che ritenersi corretto l'operato dell che nella specie ha CP_1 segnatamente “fatto leva sui dati retributivi dichiarati dal datore di lavoro nel modello denominato DS 22 ai fini del calcolo del trattamento di mobilità e tali dati devono considerarsi coincidenti con la normale retribuzione oraria che funge da base di calcolo dell'integrazione salariale, quindi del valore da riconoscere alla contribuzione figurativa” (vds. in tali specifici termini Cass., sez. VI, 16 giugno 2021, n. 17044) Dovendosi, quindi, nel caso, applicare “… le specifiche previsioni di legge (L. n. 155 del 1981, art. 8, comma 4, e della L. n. 223 del 1991, art. 7, commi 1 e 9) che, ai fini della contribuzione figurativa per cassa integrazione e mobilità, fanno riferimento al concetto di retribuzione valevole per il calcolo della integrazione salariale straordinaria” (Cass., sez. VI, 16 giugno 2021, n. 17044, in motivazione;
cfr altresì, Cassazione civile sez. lav., 9.10.2023, n. 28241) e non essendovi modo di attribuire a detto parametro un valore economico diverso rispetto a quello considerato, eventualmente utile a condurre ad una determinazione del rateo di pensione più favorevole, sulla base di tali brevi ed assorbenti considerazioni, la domanda attorea è, dunque, sotto tale profilo da disattendere. Quanto alle ulteriori doglianze che involgono l'asserita mancata rivalutazione delle retribuzioni accreditate figurativamente, norma di riferimento è l'art 3, co. 6, D. Lgs. n. 503/92, alla cui stregua “per i periodi relativi ai trattamenti di mobilità di durata continuativa superiore all'anno, di cui alla legge n. 223 del 23 luglio 1991, ricadenti nel periodo di riferimento per la determinazione della retribuzione pensionabile, le retribuzioni accreditate figurativamente sono rivalutate anche in base agli indici di variazione delle retribuzioni contrattuali del settore di appartenenza rilevati dall' ”. Org_2
A partire dalle pensioni con decorrenza successiva al 1992, per i periodi di mobilità di durata superiore all'anno, le retribuzioni accreditate figurativamente e ricadenti nel periodo di riferimento per il calcolo della retribuzione pensionabile, devono essere, quindi, rivalutate, oltre che con i coefficienti di rivalutazione di cui all'art. 3, comma 5, del D. Lgs n. 503/92, anche sulla base degli indici di variazione delle retribuzioni Org_ contrattuali del settore di appartenenza, rilevate dall' e intervenute tra il periodo considerato e quello in cui si colloca la retribuzione presa base per la determinazione della retribuzione figurativa. Tanto premesso, a riprova del fatto che l' abbia debitamente effettuato la CP_1 rivalutazione delle retribuzioni figurative accreditate per i periodi di percezione del trattamento di mobilità sulla base degli indici di variazione delle retribuzioni contrattuali del settore di appartenenza, significativamente rileva la circostanza (evincibile dal prospetto unicarpe con il dettaglio degli indici di rivalutazione utilizzati prodotto dall' che le suddette retribuzioni figurative risultano progressivamente elevate in CP_1 sulla base dei coefficienti e per gli importi ivi riportati (significativamente non contestati dalla parte ricorrente, che non ha, peraltro, fornito indicazioni su ulteriori differenti coefficienti ed importi di cui si sarebbe dovuto eventualmente discutere). Sulla scorta delle brevi ed assorbenti considerazioni che precedono, la domanda attorea è, in conclusione, da disattendere. Le spese di lite sono da dichiarare irripetibili ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. sul ricorso proposto da , Parte_1 con atto depositato il 26.7.2022, nei confronti dell' così provvede: rigetta la CP_1 domanda attorea;
dichiara irripetibili le spese di lite. Lecce, il 23 febbraio 2024.
il giudice dott. Giovanni De Palma
Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa previdenziale tra:
, rappresentato e difeso dagli avvocati Luana Calò e Iuri Chironi, Parte_1 ricorrente;
e in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dagli CP_1 avvocati Caterina Santonoceto e Salvatore Graziuso, resistente;
oggetto: riliquidazione pensione
Fatto e diritto Con atto depositato il 26.7.2022, il ricorrente di cui in epigrafe, titolare di pensione categoria VO con decorrenza maggio 2020, sulla premessa di essere stato sottoposto, negli ultimi anni precedenti il collocamento a riposo, a regime di mobilità per il periodo 13.6.2013-4.7.2017 e dopo aver rilevato che, “dall'esame del Mod. Retr. Pens., elaborato dall' ed utilizzato dall' medesimo per il calcolo del trattamento pensionistico del CP_1 CP_2 ricorrente, emerge che la retribuzione figurativa relativa ai periodi di mobilità non è stata correttamente calcolata e rivalutata, nel rispetto della richiamata normativa;
sicché l'istante gode di un trattamento pensionistico inferiore rispetto a quello effettivamente spettante”, ha chiesto al giudice del lavoro adito di: A. Accertare e dichiarare che la retribuzione mensile di riferimento utile ai fini del calcolo delle retribuzioni figurative relative ai periodi di mobilità fruiti dal ricorrente dal 13.06.2013 al
04.07.2017, ricadenti nel periodo di riferimento per la determinazione della retribuzione pensionabile, è pari ad €. 1.674,57 nell'aprile 2012, ovvero all'importo maggiore o minore ritenuto di giustizia, da determinare, ove occorra, anche a mezzo di CTU, che sin da ora si chiede;
B. Per l'effetto, accertare e dichiarare che l'istante ha diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento per effetto della inclusione nella base di calcolo della retribuzione annua pensionabile delle retribuzioni accreditate figurativamente nei periodi di mobilità, come calcolate in ricorso, rivalutate sulla base della variazione percentuale degli indici delle retribuzioni contrattuali del settore di appartenenza intervenuta nel periodo dal
13.06.2013 al 04.07.2017, ai sensi dell'art, 3, comma 6, del D. Lgs. n. 503/1992; C. Conseguentemente, condannare l' al pagamento in favore dell'istante CP_1 dell'importo ricostituito del trattamento pensionistico, nonché delle connesse somme differenziali derivanti dal ricalcolo, con effetto dal 01.05.2020, data di decorrenza della pensione, ovvero dalla data che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria dalla maturazione all'effettivo soddisfo. L' costituitosi, ha contestato nel merito la fondatezza delle deduzioni CP_1 avversarie (rilevando, tra l'altro, che “la retribuzione utile alla determinazione dell'indennità di mobilità è quella dichiarata dal datore di lavoro nel Modello DS 22 al Quadro G che, nel caso di specie, è stata pari ad € 8,44... la retribuzione figurativa corrispondente ai periodi di mobilità di parte ricorrente risulta già correttamente rivalutata (Vedi Allegato Prospetto
UNICARPE ed Allegati Mobilità del Prospetto UNICARPE con il dettaglio degli indici di rivalutazione utilizzati). La rivalutazione della mobilità avviene al momento della liquidazione della pensione e non è evincibile dall'estratto contributivo che viceversa viene pedissequamente preso come riferimento da controparte”), concludendo per il rigetto della domanda. Istruita per il tramite della documentazione prodotta, previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna per mezzo della presente sentenza.
La L. n. 223 del 1991, art. 7, comma 9, prevede che i contributi figurativi utili a pensione per i periodi di mobilità siano calcolati “sulla base della retribuzione cui è riferito il trattamento straordinario di integrazione salariale”. Il comma 1 della medesima disposizione, a sua volta puntualizza che l'indennità di mobilità spetta “nella misura percentuale stabilita per il trattamento straordinario di integrazione salariale che i lavoratori hanno percepito ovvero che sarebbe loro spettato nel periodo immediatamente precedente la risoluzione del rapporto di lavoro”. Alla luce dei dati normativi che precedono, la Suprema Corte ha, in termini convincenti, chiarito che i contributi figurativi relativi ai periodi di godimento dell'indennità di mobilità, ai sensi della L. n. 223 del 1991, art. 7, comma 9, si calcolano sulla base della retribuzione cui è riferito il trattamento straordinario d'integrazione salariale. Tale retribuzione coincide con quella dovuta nel periodo immediatamente precedente alla risoluzione del rapporto di lavoro per l'orario contrattuale ordinario, maggiorata degli eventuali elementi di carattere continuativo (che devono essere considerati come componenti della normale retribuzione oraria stabilita come parametro di riferimento), con conseguente irrilevanza del richiamo alla retribuzione effettivamente percepita, contenuto nella L. n. 155 del 1981, art. 8, comma 1 (Cass., sez. lav., 14 marzo 2018, n. 6161). Ne consegue che il valore della contribuzione figurativa per mobilità dev'essere commisurato non a un dato virtuale, ma al dato reale corrispondente alla retribuzione cui è riferito il trattamento straordinario d'integrazione salariale. Tanto premesso, la parte ricorrente ha, a tale riguardo, dedotto:
al fine di determinare la retribuzione di riferimento per il calcolo della retribuzione figurativa occorre sommare alla retribuzione base ed alla contingenza le altre voci fisse, compresi i superminimi e le indennità, nonché gli aumenti retributivi ed i ratei delle mensilità aggiuntive come previsti nel rispettivo CCNL e nelle tabelle salariali;
di fatto il ricorrente era inquadrato nel 3° livello retributivo previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del settore Calzature - Industria;
pertanto, la retribuzione mensile di riferimento risulta essere pari ad €.1.674,57, la normativa di settore nonché costante giurisprudenza hanno chiarito che la retribuzione di riferimento non può essere inferiore a quella stabilita dal di categoria, pari dal 01.04.201 2 ad €.1.465,00, come si evince dalle Org_1 tabelle allegate, occorre inoltre considerare che dalla busta paga di aprile 2005, allegata in atti, si evince che oltre alla paga base in tale periodo percepiva già mensilmente un importo pari ad €.48,84 a titolo di scatti e super minimo, e che sino al licenziamento avrebbe maturato altri 5 scatti per un importo mensile pari ad €.31,92 (art. 47 CCNL di categoria) inoltre, pare utile ribadire che alla retribuzione base dovrebbe essere aggiunta anche la quota dovuta a titolo di tredicesima mensilità pari ad €.128,81 (ovvero €.1.545,76/12 = €.128,81), per una retribuzione mensile di riferimento pari ad €. 1 .674,57, ovvero pari ad €.386,73 settimanali, ben superiore rispetto a quella utilizzata dall'Ente pari ad €. 329,16. Dovendosi, in ragione di quanto sopra evidenziato, procedere alla quantificazione delle retribuzioni figurative da accreditare per il periodo di mobilità che viene in rilievo sulla base dei presupposti normativi dappresso citati, assorbente rilievo, in senso preclusivo all'accoglimento alla rivendicazione attorea, milita la considerazione che, in difetto delle originarie denunce aziendali, delle buste paga relative al periodo immediatamente precedente alla risoluzione del rapporto di lavoro e/o del contratto di lavoro, non vi è modo di enucleare una retribuzione cui è riferita l'integrazione salariale diversa rispetto a quella considerata nella liquidazione operata dall'istituto previdenziale (ciò a maggior ragione ove si consideri che la busta paga dell'anno 2005 su cui si fonda il calcolo di parte ricorrente comprende il premio di produzione e gli assegni familiari, rispettivamente per euro 222,97 ed euro 220,53, non riconducibile al concetto di retribuzione che viene in rilievo). In altri termini, dall'assenza del dato in questione non può che discendere l'opinabilità di ogni ulteriore conteggio, laddove ciò che rileva, ai fini del calcolo che viene in rilievo, è soltanto il dato oggettivo della retribuzione cui è riferita l'integrazione salariale;
per cui non può che ritenersi corretto l'operato dell che nella specie ha CP_1 segnatamente “fatto leva sui dati retributivi dichiarati dal datore di lavoro nel modello denominato DS 22 ai fini del calcolo del trattamento di mobilità e tali dati devono considerarsi coincidenti con la normale retribuzione oraria che funge da base di calcolo dell'integrazione salariale, quindi del valore da riconoscere alla contribuzione figurativa” (vds. in tali specifici termini Cass., sez. VI, 16 giugno 2021, n. 17044) Dovendosi, quindi, nel caso, applicare “… le specifiche previsioni di legge (L. n. 155 del 1981, art. 8, comma 4, e della L. n. 223 del 1991, art. 7, commi 1 e 9) che, ai fini della contribuzione figurativa per cassa integrazione e mobilità, fanno riferimento al concetto di retribuzione valevole per il calcolo della integrazione salariale straordinaria” (Cass., sez. VI, 16 giugno 2021, n. 17044, in motivazione;
cfr altresì, Cassazione civile sez. lav., 9.10.2023, n. 28241) e non essendovi modo di attribuire a detto parametro un valore economico diverso rispetto a quello considerato, eventualmente utile a condurre ad una determinazione del rateo di pensione più favorevole, sulla base di tali brevi ed assorbenti considerazioni, la domanda attorea è, dunque, sotto tale profilo da disattendere. Quanto alle ulteriori doglianze che involgono l'asserita mancata rivalutazione delle retribuzioni accreditate figurativamente, norma di riferimento è l'art 3, co. 6, D. Lgs. n. 503/92, alla cui stregua “per i periodi relativi ai trattamenti di mobilità di durata continuativa superiore all'anno, di cui alla legge n. 223 del 23 luglio 1991, ricadenti nel periodo di riferimento per la determinazione della retribuzione pensionabile, le retribuzioni accreditate figurativamente sono rivalutate anche in base agli indici di variazione delle retribuzioni contrattuali del settore di appartenenza rilevati dall' ”. Org_2
A partire dalle pensioni con decorrenza successiva al 1992, per i periodi di mobilità di durata superiore all'anno, le retribuzioni accreditate figurativamente e ricadenti nel periodo di riferimento per il calcolo della retribuzione pensionabile, devono essere, quindi, rivalutate, oltre che con i coefficienti di rivalutazione di cui all'art. 3, comma 5, del D. Lgs n. 503/92, anche sulla base degli indici di variazione delle retribuzioni Org_ contrattuali del settore di appartenenza, rilevate dall' e intervenute tra il periodo considerato e quello in cui si colloca la retribuzione presa base per la determinazione della retribuzione figurativa. Tanto premesso, a riprova del fatto che l' abbia debitamente effettuato la CP_1 rivalutazione delle retribuzioni figurative accreditate per i periodi di percezione del trattamento di mobilità sulla base degli indici di variazione delle retribuzioni contrattuali del settore di appartenenza, significativamente rileva la circostanza (evincibile dal prospetto unicarpe con il dettaglio degli indici di rivalutazione utilizzati prodotto dall' che le suddette retribuzioni figurative risultano progressivamente elevate in CP_1 sulla base dei coefficienti e per gli importi ivi riportati (significativamente non contestati dalla parte ricorrente, che non ha, peraltro, fornito indicazioni su ulteriori differenti coefficienti ed importi di cui si sarebbe dovuto eventualmente discutere). Sulla scorta delle brevi ed assorbenti considerazioni che precedono, la domanda attorea è, in conclusione, da disattendere. Le spese di lite sono da dichiarare irripetibili ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. sul ricorso proposto da , Parte_1 con atto depositato il 26.7.2022, nei confronti dell' così provvede: rigetta la CP_1 domanda attorea;
dichiara irripetibili le spese di lite. Lecce, il 23 febbraio 2024.
il giudice dott. Giovanni De Palma