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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 11/06/2025, n. 1242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1242 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Rosa Capasso, all'udienza dell'11 giugno 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 2845/2022 R.G.
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Giacomo Montecuollo, come in atti Parte_1
- ricorrente -
E
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Luca Cuzzupoli, come CP_1 in atti
- resistente -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20.04.2022, parte ricorrente deduceva che in data 07/04/2022 gli veniva notificata ordinanza ingiunzione n. OI-000076753 prot.
.2000.14/03/2022.0191194 avente ad oggetto l'irrogazione di sanzioni amministrative CP_1 pecuniarie ex art. 16 Legge n.689/1981, per l'importo pari ad € 19.000,00, per presunte irregolarità contributive, riferite all'annualità 2011, contestate all'opponente quale “Legale rappresentante/responsabile” della soc. , p.iva Parte_2
con sede in Cellole (CE), per la violazione dell'art.2, comma 1-bis, del D.L. P.IVA_1
12/09/1983 n. 463, convertito con modifiche dalla Legge 11/11/1983 n. 638 e ss.mm.ii.
Ritenuta la pretesa creditoria dell'Ente impositore illegittima per carenza dei presupposti di legge, ne chiedeva l'annullamento. Regolarmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' che chiedeva il rigetto del CP_1 ricorso.
Nelle more del giudizio parte ricorrente provvedeva al pagamento della sanzione rideterminata in misura ridotta, e pertanto l'istituto convenuto ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Successivamente, la parte ricorrente chiedeva la ripetizione delle somme versate in misura superiore, stante l'intervento sulla materia dell'art. 23 DL 48/2023.
La causa è decisa mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1 Va dichiarata cessata la materia del contendere, alla luce del pagamento della sanzione nella misura ridotta di euro 5.000,00 come rideterminata dall nella memoria di costituzione. CP_1
Siffatta pronuncia di contenuto dichiarativo deve, invero, essere adottata anche di ufficio, allorché sia venuta meno l'interesse sostanziale alla contestazione giudiziale, per come precisata in sede pregiudiziale, con conseguente superfluità di ogni ulteriore decisione del giudice.
Condizione necessaria e sufficiente per tale dichiarazione è che il fatto dell'avvenuta cessazione della materia del contendere risulti acquisito agli atti di causa, anche indipendentemente da una formale rinunzia al giudizio o al merito delle pretese dedotte nel giudizio stesso (Cass. 20 maggio 1998, n. 5029; Cass. 8 maggio 1998, n. 4672). Nel caso di specie, la ricorrente ha documentato l'avvenuto pagamento della sanzione come rideterminata dall' entro il termine stabilito. L'Istituto previdenziale ha dato atto CP_1 dell'avvenuto ricevimento del pagamento. Invero, ai sensi dell'art. 9, comma 5 e 6, D.Lgs. n.
8/16, il pagamento della sanzione ridotta entro 60 giorni dalla notificazione degli estremi della sanzione, estingue il procedimento.
La domanda di restituzione di quanto versato in eccedenza, sfortunatamente, non può essere vagliata nella presente sede, in quanto domanda nuova, come tale, inammissibile.
Con riferimento alle spese di lite, è noto che in caso di cessazione della materia del contendere la statuizione sulle stesse segue il principio della cd. soccombenza virtuale. Nel caso di specie, tuttavia, nonostante l'infondatezza dei motivi di ricorso, sussistono gravi ed eccezionali ragioni ex art. 92 c.p.c., per procedere alla compensazione delle spese di lite tra le parti, in considerazione dell'avvenuto mutamento normativo in corso di causa e della sensibile variazione della sanzione irrogata.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Rosa Capasso, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) compensa le spese di lite.
Così deciso in Santa Maria C.V., data di deposito
Il Giudice del lavoro
dott.ssa Rosa Capasso
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Rosa Capasso, all'udienza dell'11 giugno 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 2845/2022 R.G.
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Giacomo Montecuollo, come in atti Parte_1
- ricorrente -
E
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Luca Cuzzupoli, come CP_1 in atti
- resistente -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20.04.2022, parte ricorrente deduceva che in data 07/04/2022 gli veniva notificata ordinanza ingiunzione n. OI-000076753 prot.
.2000.14/03/2022.0191194 avente ad oggetto l'irrogazione di sanzioni amministrative CP_1 pecuniarie ex art. 16 Legge n.689/1981, per l'importo pari ad € 19.000,00, per presunte irregolarità contributive, riferite all'annualità 2011, contestate all'opponente quale “Legale rappresentante/responsabile” della soc. , p.iva Parte_2
con sede in Cellole (CE), per la violazione dell'art.2, comma 1-bis, del D.L. P.IVA_1
12/09/1983 n. 463, convertito con modifiche dalla Legge 11/11/1983 n. 638 e ss.mm.ii.
Ritenuta la pretesa creditoria dell'Ente impositore illegittima per carenza dei presupposti di legge, ne chiedeva l'annullamento. Regolarmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' che chiedeva il rigetto del CP_1 ricorso.
Nelle more del giudizio parte ricorrente provvedeva al pagamento della sanzione rideterminata in misura ridotta, e pertanto l'istituto convenuto ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Successivamente, la parte ricorrente chiedeva la ripetizione delle somme versate in misura superiore, stante l'intervento sulla materia dell'art. 23 DL 48/2023.
La causa è decisa mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1 Va dichiarata cessata la materia del contendere, alla luce del pagamento della sanzione nella misura ridotta di euro 5.000,00 come rideterminata dall nella memoria di costituzione. CP_1
Siffatta pronuncia di contenuto dichiarativo deve, invero, essere adottata anche di ufficio, allorché sia venuta meno l'interesse sostanziale alla contestazione giudiziale, per come precisata in sede pregiudiziale, con conseguente superfluità di ogni ulteriore decisione del giudice.
Condizione necessaria e sufficiente per tale dichiarazione è che il fatto dell'avvenuta cessazione della materia del contendere risulti acquisito agli atti di causa, anche indipendentemente da una formale rinunzia al giudizio o al merito delle pretese dedotte nel giudizio stesso (Cass. 20 maggio 1998, n. 5029; Cass. 8 maggio 1998, n. 4672). Nel caso di specie, la ricorrente ha documentato l'avvenuto pagamento della sanzione come rideterminata dall' entro il termine stabilito. L'Istituto previdenziale ha dato atto CP_1 dell'avvenuto ricevimento del pagamento. Invero, ai sensi dell'art. 9, comma 5 e 6, D.Lgs. n.
8/16, il pagamento della sanzione ridotta entro 60 giorni dalla notificazione degli estremi della sanzione, estingue il procedimento.
La domanda di restituzione di quanto versato in eccedenza, sfortunatamente, non può essere vagliata nella presente sede, in quanto domanda nuova, come tale, inammissibile.
Con riferimento alle spese di lite, è noto che in caso di cessazione della materia del contendere la statuizione sulle stesse segue il principio della cd. soccombenza virtuale. Nel caso di specie, tuttavia, nonostante l'infondatezza dei motivi di ricorso, sussistono gravi ed eccezionali ragioni ex art. 92 c.p.c., per procedere alla compensazione delle spese di lite tra le parti, in considerazione dell'avvenuto mutamento normativo in corso di causa e della sensibile variazione della sanzione irrogata.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Rosa Capasso, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) compensa le spese di lite.
Così deciso in Santa Maria C.V., data di deposito
Il Giudice del lavoro
dott.ssa Rosa Capasso
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