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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 11/06/2025, n. 553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 553 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRAPANI
Il Giudice del lavoro, dott. Dario Porrovecchio, nella causa iscritta al n. 1428/2024 R.G.L. promossa
D A
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Daniela Giovanna Romeo Parte_1
e Silvestro Pisciotta
- ricorrente -
C O N T R O
Controparte_1 [...]
in persona Controparte_2
dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore,
- convenuti contumaci –
E NEI CONFRONTI dei controinteressati docenti iscritti nella medesima graduatoria ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Con ricorso ritualmente depositato, contenente istanza cautelare, il ricorrente esponeva:
- di essere docente di Scuola Secondaria di II grado, con contratto a tempo indeterminato, tipo posto NN – NORMALE per la classe di concorso A046, in servizio presso la scuola
Giuseppe PA (Mb);
- di aver presentato domanda di assegnazione provvisoria interprovinciale per la Scuola
Secondaria di II grado per l'anno scolastico 2024/2025 per le sedi della Provincia di CP_2
per gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da idonea certificazione sanitaria (cfr. art. 7 del citato CCNI) e per riavvicinamento a coniuge residente nel comune di CP_2
evidenziando di usufruire del diritto di precedenza di cui all'art. 8, comma 1, punto III lettera e) del CCNI ed allegando la relativa documentazione sanitaria comprovante il domandato diritto (precisamente: - dichiarazione personale per la determinazione del punteggio esigenze di famiglia del 19/07/2024 e - certificazione medica attestante le patologie gravi da cui è affetto);
- che sia nel decreto prot. 11847 del 08/08/2024 con cui venivano pubblicate le graduatorie provvisorie per le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie, sia nel decreto prot. n. 12272 del
14/08/2024 con cui veniva pubblicata dall'A.T. di la graduatoria definitiva, il ricorrente CP_2
risultava al primo posto in relazione alla classe di concorso di appartenenza A046 con riconoscimento della precedenza di cui citato art. 8 del CCNI di riferimento, mentre nessun punteggio veniva assegnato per il ricongiungimento familiare;
- che dal successivo decreto prot. 12832 dell'A.T. di pubblicato il 26/08/2024 (al CP_2 quale era allegato l'elenco dei docenti destinatari di assegnazione provvisoria interprovinciale a specifica sede nella Provincia di risultava che il ricorrente, pur essendo primo in CP_2
graduatoria per la specifica classe di concorso e pur beneficiando del titolo di precedenza di cui all'art. 8, comma 1, III lett. e) del CCNI dell'08/07/2020, era stato escluso dall'assegnazione provvisoria con l'indicazione di “non disponibilità” e senza l'attribuzione di alcun punteggio per il ricongiungimento familiare, mentre veniva riconosciuta l'assegnazione ad altri docenti, anch'essi beneficiari di titolo di precedenza non meglio specificato, ma collocati in posizione deteriore rispetto al ricorrente e con punteggio pari o inferiore;
- che neppure nel decreto prot. n. 13218 del 30/08/2024 di rettifica del citato decreto di assegnazioni provvisorie interprovinciali a seguito di reclamo proveniente da taluni aspiranti alle cattedre di cui alla procedura di assegnazione per cui è causa, nulla veniva modificato in ordine alla posizione del ricorrente, con conferma di quanto al provvedimento di assegnazione censurato;
- che dal rifiuto della domanda di assegnazione provvisoria in provincia di può CP_2
derivare il pericolo di un pregiudizio grave e irreparabile nonché imminente alla propria salute, impedendogli di lavorare nel Comune dove si sottopone alle cure mediche continuative, nonché alle proprie esigenze familiari, vertendo su posizioni soggettive dotate di rilievo e protezione costituzionale.
Tanto premesso, il ricorrente, chiedeva in via cautelare e urgente di: “accertare e dichiarare il diritto ad ottenere l'assegnazione provvisoria interprovinciale per l'anno scolastico
2024/2025 in uno degli istituti scolastici ubicati nel Comune di ove effettua le cure CP_2
mediche per le patologie gravi da cui è affetto o in Comune viciniore secondo le preferenze indicate in domanda, su posto normale per la classe di concorso, con conseguente disapplicazione e/o rettifica e/o revoca delle assegnazioni provvisori e interprovinciali pubblicate con provvedimento avente prot. n. 12832 del 26/08/2024 con il quale non gli è stata attribuita alcuna assegnazione interprovinciale, erroneamente ed in evidente violazione della normativa di settore anche in ragione della prima posizione vantata in graduatoria, nonché la disapplicazione e/o rettifica e/o revoca di tutti i provvedimenti precedenti e/o successivi connessi
e collegati ed assunti dall' conseguentemente, ordinare, inaudita altera parte o, Controparte_3
in subordine, previa fissazione di udienza per la comparizione delle parti in contradditorio, all' di di provvedere all'immediata Controparte_4 CP_2
assegnazione provvisoria interprovinciale, in favore del ricorrente, di una sede di servizio ubicata nel Comune ove presta le cure mediche o, in ogni caso, in uno dei Comuni viciniori indicati in domanda, su posto NORMALE, classe di concorso A046”;
Nel merito chiedeva: “ACCOGLIERE il presente Ricorso per tutte le ragioni ampiamente dedotte in parte narrativa, conseguentemente , ACCERTARE E DICHIARAR E il diritto del ricorrente ad ottenere l'assegnazione provvisoria interprovinciale per l'anno scolastico
2024/2025 in uno degli istituti scolastici ubicati nel Comune di ove effettua le cure CP_2
mediche per le patologie gravi da cui è affetto o in Comune viciniore secondo le preferenze indicate in domanda, su posto NORMALE per la classe di concorso A046, con conseguente disapplicazione e/o rettifica e/o revoca delle assegnazioni provvisorie interprovinciali pubblicate con provvedimento avente prot. n. 12832 del 26/08/2024 con il quale non gli è stata attribuita alcuna assegnazione interprovinciale, erroneamente ed in evidente violazione della normativa di settore anche in ragione della prima posizione vantata in graduatoria, nonché la disapplicazione e/o rettifica e/o revoca di tutti i provvedimenti precedenti e/o successivi connessi
e collegati ed assunti dall' , all'Ufficio Scolastico Regionale per la Controparte_5
Sicilia – A.T. di Trapani di provvedere all'immediata assegnazione provvisoria interprovinciale, in favore del ricorrente, di una sede di servizio ubicata nel Comune ove presta le cure mediche
o, in ogni caso, in uno dei Comuni viciniori indicati in domanda, su posto NORMALE, classe di concorso A046”.
Con ordinanza del 25.10.2024, in accoglimento dell'istanza cautelare, veniva ordinato al resistente di provvedere alla immediata assegnazione provvisoria interprovinciale, in CP_1
favore del ricorrente, di una sede di servizio ubicata nel Comune ove presta le cure mediche ovvero in uno dei Comuni viciniori indicati in domanda, su posto NORMALE, classe di concorso A046. Pervenuta alla fase di merito, nella contumacia dell'amministrazione convenuta, la causa veniva discussa all'odierna udienza e posta in decisione.
Il ricorso va accolto.
Considerato che la controversia verte su questioni in fatto e in diritto in ordine alle quali non
è emerso alcun elemento di novità rispetto alla fase cautelare, non resta che ribadire le argomentazioni già espresse nell'ordinanza cautelare.
L'istituto dell'assegnazione provvisoria (di fonte contrattuale), infatti, dà luogo ad una procedura concorsuale regolata dal CCNI sulla mobilità annuale, nel cui ambito viene prevista una graduazione delle posizioni dei singoli partecipanti sulla base di un articolato sistema di preferenze che tengano conto di diverse situazioni ritenute meritevoli di tutela (es., carichi di famiglia, figli minori, necessità di assistere familiari portatori di handicap). Nel caso di specie,
a prescindere dal fatto che il punteggio riconosciuto al ricorrente appare viziato dalla mancata attribuzione di ulteriori 6 punti previsti per il ricongiungimento al coniuge, il ricorrente risultava comunque collocato in graduatoria al primo posto per la classe di concorso A046 e gli era stata pure riconosciuta la precedenza di cui all'art. 8, comma 1, punto III lett. e) del CCNI dell'08/07/2020, indicata in domanda, che soccombe solo in presenza di docenti che abbiamo titoli di precedenza indicati nei punti I e II oppure III lett. d).
Ciò posto, considerata l'assenza di ulteriori specificazioni da parte dell'amministrazione, rimasta contumace in giudizio, non è dato evincersi in alcun modo la ragione per cui la precedenza attribuita agli altri docenti collocati in graduatoria in posizione successiva al ricorrente dovrebbe considerarsi superiore a quella vantata e pacificamente riconosciuta anche al ricorrente.
Ne consegue che la domanda del ricorrente va accolta e che lo stesso ha diritto all'assegnazione provvisoria interprovinciale, presso una sede di servizio ubicata nel Comune ove presta le cure mediche, ovvero in uno dei Comuni viciniori indicati in domanda, su posto classe di concorso A046. Pt_2
Le spese di lite di entrambe le fasi (cautelare e di merito) vanno poste a carico dell'amministrazione convenuta e vanno liquidate come in dispositivo tenuto conto del carattere documentale e dell'attività sostanzialmente identica nelle due fasi, nonché del comportamento processuale della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trapani, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso, dichiara il diritto del ricorrente all'assegnazione provvisoria interprovinciale nell'anno scolastico in corso, presso una sede di servizio ubicata nel Comune ove presta le cure mediche ovvero in uno dei Comuni viciniori indicati in domanda, su posto classe di concorso A046. Pt_2
Condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite che si liquidano, per la fase CP_1
cautelare e per il merito, in complessivi euro 4.000,00 otre accessori, con distrazione ai difensori.
Trapani 11/06/2025
Il Giudice
Dario Porrovecchio