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Sentenza 15 giugno 2025
Sentenza 15 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 15/06/2025, n. 872 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 872 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
Nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Maria Cusenza ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. R.G. 3140 dell'anno 2019 vertente
TRA
(CF. ) elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1
in Bagheria, Corso Butera n. 21 presso lo studio dell'Avv. Roberta Ruggeri che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso in opposizione
OPPONENTE
CONTRO
(C.F. – PART. IVA ) in Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
persona del Sindaco e legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Palermo, Via Leopardi n. 23, presso lo studio dell'avv. Claudio
Pag. 1 Trovato che lo rappresenta e difende giusta procura rilasciata in calce alla comparsa di costituzione
OPPOSTO
OGGETTO: Opposizione avverso verbale di contestazione n. 302 del 20.09.2019
della Polizia Municipale di Bagheria, notificato il 21.09.2019
CONCLUSIONI: le parti concludono come da note a trattazione scritta a cui si rinvia
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il signor ha proposto opposizione avverso il verbale di Parte_1
contestazione n. 302/nopa, elevato dalla Polizia Municipale di Bagheria in data
20.09.2019, in ordine all'illecito amministrativo di cui all'art. 192 comma 1,
commesso in data 19.09.2019, con il quale era stata irrogata la sanzione amministrativa nella misura di €. 600,00 “per aver deposto sul proprio mezzo APE
Piaggio, sacchi di rifiuti indifferenziati per abbandonarli sul suolo pubblico”.
Deduceva l'inesistenza di un fatto sanzionabile per avere i verbalizzanti proceduto alla contestazione della presunta intenzione dell'opponente di abbandonare i rifiuti presenti a bordo di un veicolo di cui assumevano essere proprietario lo stesso per la sola circostanza che era posteggiato dinanzi Pt_1
la di lui abitazione.
Allegava, quindi, documentazione fotografica volta a dimostrare che gli oggetti
Pag. 2 la cui presenza era stata rilevata a bordo del veicolo erano stati dallo stesso caricati in altro luogo di sua proprietà esclusiva. Concludeva chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato.
Il si costituiva in giudizio contestando le eccezioni di parte Controparte_1
opponente e rilevando la legittimità del verbale elevato essendo stata correttamente individuata la condotta sanzionabile del in relazione alla Pt_1
disposizione di cui all'art. 183 D.Lgs 152/2006 che definisce giuridicamente
“rifiuto” “qualunque sostanza od oggetto il cui detentore si disfi o abbia intenzione di
disfarsi o abbia l'obbligo di disfarsi”.
Allegava le controdeduzioni trasmesse all'Ufficio Legale della Polizia
Municipale con le quali asseriva che il aveva dichiarato “verbalmente e Pt_1
sotto la propria responsabilità” che “i rifiuti che la mia famiglia produce, li carico sul
mio veicolo ape piaggio e me li porto nella mia campagna, ma non li butto per strada”,
collegando a dette dichiarazioni il corretto accertamento della condotta illecita ascrivibile al trasgressore.
In seno alle dette controdeduzioni veniva infatti precisato che “…se la proprietà
del bene è certa, (perché riconosciuto dallo stesso proprietario come dichiarato) è
altrettanto certo che quel bene sia stato non correttamente smaltito”.
Parte opponente contestava di aver reso le riportate dichiarazioni, rilevando che non era stata fornita alcuna prova scritta a suffragio.
Pag. 3 La causa, di natura documentale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti con note scritte, veniva posta in decisione all'udienza cartolare del 24.11.2022.
Tanto premesso, la spiegata opposizione merita accoglimento.
Come è noto, in materia di opposizione ad ordinanza ingiunzione grava sull'amministrazione l'onere di provare l'esistenza degli elementi costitutivi soggettivi e oggettivi dell'illecito (Cass. civ. Sez. II Ord., 08/10/2018, n. 24691).
La Suprema Corte ha più volte ribadito, (ex multis, ord. n. 1921/2019) che nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, "all'Amministrazione, che
viene a rivestire - dal punto di vista sostanziale - la posizione di attrice (ricoprendo,
invece, sotto quello formale, il ruolo di convenuta-opposta), incombe l'obbligo di fornire
la prova adeguata della fondatezza della sua pretesa. All'opponente, al contrario,
qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla legittimità formale del procedimento
amministrativo sanzionatorio espletato o sull'esclusione della sua responsabilità
relativamente alla commissione dell'illecito, spetta provare le circostanze negative
contrapposte a quelle allegate dall'Amministrazione".
Alla modificazione delle regole normali dell'allegazione non corrisponde una modificazione delle regole ordinarie in tema di onere probatorio: se l'opponente ha sollevato contestazioni sull'esistenza dei fatti costitutivi del suo obbligo, tali contestazioni non onerano l'opponente anche alla prova dell'inesistenza dei fatti costitutivi del suo obbligo;
al contrario, la prova dell'esistenza dei fatti
Pag. 4 costitutivi dell'obbligo si pone a carico della PA.
Il giudizio di opposizione in esame si configura come un giudizio rivolto all'accertamento del fondamento della pretesa sanzionatoria e investe la legittimità formale e sostanziale di detto provvedimento, con l'esclusione del potere del giudice di rilevare d'ufficio, fuori dei limiti dell'oggetto dello stesso giudizio così delimitato, eccezioni relative a vizi del provvedimento o del procedimento che ne ha preceduto l'emanazione, salvo che essi incidano sull'esistenza dell'atto impugnato.
Il suo oggetto è delimitato, quanto alla posizione dell'opponente, dalla causa petendi fatta valere con l'opposizione e quanto alla posizione della PA dal divieto di dedurre motivi diversi da quelli enunciati nell'ordinanza ingiunzione.
All'Amministrazione, che viene a rivestire - dal punto di vista sostanziale - la posizione di attrice, incombe, pertanto, l'obbligo di fornire la prova adeguata della fondatezza della sua pretesa;
all'opponente, al contrario, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla legittimità formale del procedimento amministrativo sanzionatorio espletato o sull'esclusione della sua responsabilità
relativamente alla commissione dell'illecito, spetta provare le circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'Amministrazione.
Secondo la giurisprudenza di merito a cui questo giudice ritiene di potersi conformare "... Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, grava sulla
Pag. 5 pubblica amministrazione, quale attore sostanziale, l'onere di provare i fatti costitutivi
posti a fondamento della pretesa sanzionatoria, non gravando sull'opponente, che li
abbia contestati, la prova della loro inesistenza. Nel procedimento di opposizione a
sanzione amministrativa, l'inerzia processuale dell'amministrazione non determina
l'automatico accertamento dell'infondatezza della trasgressione, potendo il giudice
sopperirvi, nella ricostruzione dell'intero rapporto sanzionatorio, valutando i documenti
già acquisiti o disponendo d'ufficio i mezzi di prova ritenuti necessari...” (cfr.
Tribunale di Latina sentenza n. 345/2024 del 13-02-2024).
Svolte le superiori premesse, nella fattispecie sottoposta al vaglio di questo
Tribunale, a seguito delle contestazioni del in ordine alle dichiarazioni Pt_1
che parte opponente assume da lui provenienti, il non ha Controparte_1
fornito alcuna prova documentale, avendo rilevato che le stesse erano state rese
“verbalmente”.
Non risultando confutati i superiori assunti, si versa, quanto meno, nell'ipotesi di cui all'art. 6 co. 11 D.Lgs. 150/11, ai sensi del quale “Il giudice accoglie
l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente”.
Tale disposizione che sembra codificare il richiamato e consolidato orientamento secondo cui spetta all'Amministrazione che irroga la sanzione provare la sussistenza degli elementi costitutivi dell'illecito sanzionato (Cass.
S.U. 30/9/2009 n. 20930, Cass. 4/2/2005 n. 2363, Cass. 16/3/2001 n. 3837, Cass.
Pag. 6 15/4/1999 n. 3741).
Non risulta, pertanto, che il abbia assolto l'onere sullo Controparte_1
stesso gravante di provare l'esistenza dei fatti costitutivi della pretesa sanzionatoria contestata.
In applicazione dei suddetti principi il ricorso va, dunque, accolto e revocato il verbale di contestazione impugnato per carenza di prova in ordine alla responsabilità dell'opponente.
Le spese seguono la soccombenza del e si liquidano in € Controparte_1
400,00, oltre rimborso spese forfettario, IVA e CPA ed oltre spese borsuali come quantificate a cura della Cancelleria, disponendo il pagamento in favore dell'Erario essendo parte opponente ammesso al Patrocinio a Parte_1
Spese dello Stato.
In virtù dell'ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato, le spese processuali relative alla difesa di parte opponente vanno poste a carico dello Stato e liquidate con separato decreto,
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, eccezione o difesa,
- annulla il verbale di contestazione n. 302 del 20.09.2019 emesso dalla Polizia
Municipale di Bagheria e notificato il 21.09.2019;
Pag. 7 condanna il in persona del Sindaco e legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore dell'Erario delle spese di lite liquidate in complessivi € 400,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge ed oltre spese borsuali come quantificate a cura della Cancelleria;
- provvede con separato decreto alla liquidazione delle spese processuali della parte resistente ammessa al Patrocinio a Spese dello Stato.
Così deciso in Termini Imerese in data 14 giugno 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Cusenza
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott.ssa Maria Cusenza, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia del 21/2/2011 n. 44.
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