TRIB
Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 24/04/2025, n. 1817 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1817 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
- Sezione Lavoro -
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Rita Nicosia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6634/2024 R.G. avente ad oggetto opposizione avverso sanzione amministrativa per omissione contributiva
PROMOSSA DA
, nata a [...] il [...], ANCHE QUALE LEGALE Parte_1
RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE DELLA con sede in Giarre, via Forlanini n. 3, CP_1 cod. fisc.: , rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Russo ed elettivamente P.IVA_1
domiciliato presso il suo studio sito in Giarre, via G. Meli 51, giusta procura in atti telematici
-RICORRENTE-
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede centrale in Roma via Ciro CP_2 il Grande n.21, cod. fisc.: , rappresentato e difeso dall'avv. Maria Rosaria Battiato, P.IVA_2 ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dell' , sita in Catania CP_3
piazza della Repubblica n. 26, come da procura in atti telematici
-RESISTENTE-
CONCLUSIONI
Le parti comparse hanno precisato le rispettive conclusioni come da note scritte sostitutive dell'udienza depositate nel fascicolo telematico a norma dell'art. 127 ter c.p.c..
Pagina 1 IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato l'8.07.2024, , in proprio e nella qualità di legale Parte_1
rappresentante della società ha impugnato CP_1
- l'ordinanza ingiunzione n. OI-001757583, con la quale l' ha ingiunto alla stessa, CP_2
quale legale rappresentante pro tempore della e alla quale obbligato in CP_1 CP_1 solido il pagamento della somma complessiva di euro 1.332,36 per l'annualità 2017 assumendo la presunta violazione dell'art. 2, comma 1 bis, del d.l. 12.09.1983 n. 463 convertito con modificazioni dalla l. 11.11.1983 n. 638 e ss.mm.ii. (omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali) presuntivamente accertata con atto prot. n. CP_2
2100.26/07/2019.0361845 del 26.09.2019;
- l'ordinanza ingiunzione n. OI-001811966, con la quale l' ha ingiunto alla stessa quale CP_2
legale rappresentante pro tempore della e alla quale obbligato in solido il CP_1 CP_1
pagamento della somma complessiva di euro 1.111,20 per l'annualità 2018 assumendo la presunta violazione dell'art. 2, comma 1 bis, del d.l. 12.09.1983 n. 463 convertito con modificazioni dalla l. 11.11.1983 n. 638 e ss.mm.ii. (omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali) presuntivamente accertata con atto prot. n. CP_2
2100.22/08/2019.0410026 del 22.08.2019;
A sostegno della spiegata opposizione, in estrema sintesi, parte ricorrente ha eccepito:
- che non ha ricevuto la notifica di alcun accertamento relativo alle violazioni contestate e in ogni caso ha sempre provveduto al versamento di tutte le ritenute con conseguente illegittimità delle sanzioni comminate;
- che le ordinanze ingiunzione opposte sono illegittime in quanto non contengono alcuna indicazione delle ragioni poste a base della pretesa, né indicano gli importi asseritamente omessi né a quale trimestre gli stessi siano riferibili, limitandosi semplicemente a richiamare un atto di accertamento senza neanche indicarne la data di notifica così rendendo impossibile al destinatario conoscere le ragioni poste a base della sanzione irrogata ed esercitata adeguatamente il diritto alla difesa;
- che inoltre i provvedimenti opposti sono illegittimi per violazione del disposto dell'art. 14 della l. n.689/1981.
Su tali premesse, parte ricorrente ha testualmente chiesto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva delle ordinanze ingiunzione impugnate, di “… dichiarare l'illegittimità dell'ordinanza impugnata per carenza di punibilità, per carenza di motivazione, per mancato rispetto del termine di cui all'art. 14 L. 689/1981 e per l'effetto disporne l'annullamento. Con vittoria di spese e compensi”.
Pagina 2 Con ordinanza del 18.12.2024 è stata disposta la rinnovazione della notifica del ricorso nei confronti dell' e con successivo provvedimento del 9-31.01.2025 la trattazione della CP_2
presente controversia è stata assegnata a questo giudice a seguito del trasferimento del precedente istruttore presso altro Ufficio.
In data 3.03.2025 si è ritualmente costituito in giudizio l' depositando nel fascicolo CP_2 telematico memoria difensiva, con la quale ha dedotto, con riferimento all'O.I. 1757583, che è pendente procedimento di annullamento in autotutela, mentre con riguardo all'O.I. n. 1811966 ha sollecitato, in via preliminare, la verifica della tempestività dell'opposizione a norma dell'art.6 d.lgs. n.150/2011, con conseguente eventuale declaratoria di inammissibilità per il caso di tardività.
Nel merito, con riguardo all'O.I. n. 1811966, inoltre, l'ente previdenziale ha eccepito:
- che è inapplicabile l'art.14 l. n.689/1981 in presenza della disciplina speciale dell'art.2 comma1 bis della l. n.638/1983, come riformato dall'art.3 comma 6 del d. lgs. 15.01.2016 n. 8
e, comunque, il termine di novanta giorni previsto dall'art.14 l. n.689/1981 non è decorso, dovendosi computare tenendo conto dei tempi occorrenti per svolgere tutte le indagini necessarie al fine di raggiungere l'effettiva e concreta conoscenza dei molteplici elementi che integrano il fatto illecito stesso e della data di approvazione annuale del bilancio consuntivo;
- che è infondata l'eccezione di prescrizione in considerazione degli atti interruttivi adottati e della sospensione del relativo decorso sia durante il periodo assegnato per provvedere al versamento delle quote omesse (tre mesi dalla notifica dell'atto di accertamento della violazione, ai sensi dell'art. 2, comma 1 quater della legge n. 638 del 1983) sia, per come all'art.103, comma 6 bis, d.l. n. 18/2020 conv. con modificazioni dalla legge n. 27/2020, dal
23.02.2020 al 31.05.2020 e altresì dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021;
- che è ammissibile la motivazione per relationem mediante il richiamo di altri atti del procedimento amministrativo e, in particolare, dell'atto di accertamento, già noto al trasgressore in virtù della obbligatoria preventiva contestazione e, comunque, gli eventuali vizi della motivazione non comportano la nullità del titolo opposto;
- che ha provveduto d'ufficio alla determinazione delle sanzioni di cui all'ordinanza opposta nel rispetto dei nuovi criteri di determinazione della sanzione previsti, da ultimo, dall'art. 23 del d.l. n. 48/2023, di modifica dell'art. 2 comma 1 bis del d.l. n. 463/1983, convertito nella legge n. 638/1983;
- che è infondata l'eccezione dei presunti vizi di inesistenza/nullità di notifica dell'atto di accertamento e contestazione prodromica all' ordinanza – ingiunzione per l'avvenuta rituale notifica della stessa.
Pagina 3 Conseguentemente, l' ha ricostruito la natura del giudizio che ci occupa, chiedendo CP_2 testualmente “- in via pregiudiziale dichiarare l'inammissibilità dell'avverso ricorso per tardività, ai sensi dell'art.6 d.lgs. n.150/2011 e dell'art.617 cpc, ove non venga fornita prova della sua tempestività, avuto riguardo alla data di notifica dell'ordinanza – ingiunzione opposta e del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio, nonché in relazione ai sollevati vizi del titolo opposto;
- in via principale respingere, siccome infondate, le domande ex adverso proposte, confermando l'ordinanza – ingiunzioni opposta e non annullata in autotutela, dichiarandone l'esecutorietà nonché dichiarare tenuta e, conseguentemente, condannare parte ricorrente al pagamento in favore dell' delle somme che risulteranno CP_2 accertate e dovute in corso di causa a titolo di sanzioni amministrative per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali per i lavoratori dipendenti per i periodi di causa indicati in atti, per il resto eventualmente dichiarare la cessazione della materia del contendere Con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
La presente controversia è stata istruita con l'acquisizione delle prove documentali e, all'udienza del 23.04.2025, sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo il disposto dell'art. 127 ter c.p.c., trattenuta in decisione nel rispetto di quanto stabilito dalla norma codicistica da ultimo richiamata.
______________________
Innanzitutto, con riferimento all'ordinanza ingiunzione n. OI-001757583, in via assorbente rispetto ad ogni altra statuizione, si prende atto che l'ente previdenziale ha provveduto in autotutela all'annullamento di essa, sicché è venuta meno la necessità di adottare nel merito la pronuncia in precedenza richiesta dalla parte ricorrente.
Infatti, la Suprema Corte ha chiarito ormai da tempo che “La cessazione della materia del contendere –che individua una formula di definizione del giudizio ormai costantemente adoperata dalla giurisprudenza, ancorché non risulti direttamente disciplinata nel codice di rito civile (trovando nell'ordinamento positivo un suo esplicito riferimento solo nell'art. 23, ultimo comma, della legge n. 1034 del 1971, istitutiva dei T.A.R.) - costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio e deve essere dichiarata dal giudice allorquando i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento - ovvero della sopravvenuta caducazione - della situazione sostanziale oggetto della controversia” (Cass. 5.12.2005, n. 26351; conf. tra le tante, Cass. 08.07.2010, n.16150), per cui, aderendo a tale principio, nella fattispecie concreta, va adottata in dispositivo
Pagina 4 statuizione conforme.
Con riferimento all'ordinanza ingiunzione n. OI-001811966, va rilevato che l'ordinanza de qua è stata notificata in data 7.06.2024 e il ricorso per cui è causa è stato depositato in data
8.07.2024, sicché, considerato il disposto dell'art. 155 c.p.c. l'impugnazione proposta dalla parte ricorrente ex artt. 22 della l. n. 689/1981 e 6 comma 6 del d. lgs. n.150/2011 è tempestiva.
Nel merito, non è superfluo osservare che l'attività sanzionatoria e quella di recupero dei crediti previdenziali, anche se affidate allo stesso ente, tuttavia, rimangono logicamente e funzionalmente distinte.
E quand'anche lo strumento di riscossione sia unico, gli atti attraverso i quali tali attività trovano attuazione assolvono ad una propria autonoma funzione, costituendo l'uno espressione del potere sanzionatorio e l'altro espressione del potere del creditore di richiedere l'adempimento dell'obbligazione, ciascuno assoggettato alla propria disciplina, per cui discutendosi nella specie della regolarità del procedimento di accertamento della sanzione amministrativa si configurano prive di pregio le doglianze mosse dall'ente resistente con riguardo alle eccezioni afferenti i vizi di regolarità formale prescritti per gli avvisi di addebito.
Ciò posto, va esamina l'eccezione, sollevata dalla parte ricorrente, di decadenza dell' CP_2 dall'esercizio del potere sanzionatorio per non aver notificato quest'ultimo l'accertamento sottostante ai provvedimenti opposti nel rispetto del termine di legge a norma dell'art. 14 della l. n. 689/1981.
La doglianza de qua è fondata.
Come già ha avuto modo di rilevare l'intestato Tribunale (v., ad esempio, sent. 13.04.2023
n.1492 ed altre conformi precedenti e successive), “…va preliminarmente rilevato che gli atti impugnati risultano emessi ai sensi dell'art. 2, co. 1 bis, D.L. 12.9.1983 n. 463 (conv., con modifiche, in legge 11 novembre 1983 n. 638), con il quale è stato previsto che “L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1[i.e.: ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20,21 e 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153], per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”.
Pagina 5 Tale comma risulta così formulato a seguito dell'ultimo intervento di modifica avvenuto in forza dell'articolo 3 comma 6 del d.lgs. 15.01.2016 n. 8, nell'ambito dell'intervento di depenalizzazione operato a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67.
L'art. 6 del d.lgs. n. 8 cit. prevede che “Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689”.
La materia è dunque regolata dalle disposizioni che vanno dall'art. 1 all'art. 31 della l.
689/1981, “in quanto applicabili”.
L'applicabilità dell'art. 14 l. 689/1981 inoltre è riconosciuta anche dalla Circolare CP_2 numero 32 del 25.02.2022, secondo cui “In particolare, il provvedimento di archiviazione può essere adottato in presenza delle seguenti circostanze:
- omissis
- omissione della contestazione o della notificazione delle violazioni a uno o più soggetti responsabili entro i termini indicati dall'articolo 14 della legge n. 689/1981;
- decorso del termine di prescrizione di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione (cfr. l'articolo 28 della legge n. 689/1981)”.
Segnatamente, l'art. 14 l. n.689/1981 prevede che “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.
Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.
Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione.
Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione. Quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità previste dall' articolo 137, terzo comma, del medesimo codice.
Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla
Pagina 6 scadenza del termine previsto nel secondo comma dell'articolo 22 per il giudizio di opposizione.
L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
Per l'applicazione di tale disposizione, poi, occorre ricordare che, in forza dell'articolo 103, comma 6-bis, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, il termine previsto dall'art. 14 l. 689/1981 è rimasto sospeso dal 23 febbraio
2020 al 31 maggio 2020 (98 giorni).
Per quanto concerne l'individuazione del dies a quo del termine di decadenza, secondo la giurisprudenza di legittimità, compete al giudice di merito, in caso di contrasto sul punto, determinare il tempo ragionevolmente necessario all'Amministrazione per giungere a una completa conoscenza dell'illecito (Cass. Sez. Unite 31.10.2019, n.28210; Cass. 25.10.2019 n.
27405; Trib. di Catania sentenze n. 811/2023 e 888/2023 richiamate).
In linea di continuità con tale indirizzo, dalla consultazione dell'atto di accertamento protocollo .2100.22/08/2019.0410026, posto a fondamento dell'ordinanza ingiunzione in CP_2
esame, risultano contestate a , in qualità di rappresentante legale della Parte_1 società “inadempienze aziende agricole” relative al III Trimestre 2017 emerse “da una CP_1 verifica nei nostri archivi …”.
I pagamenti relativi alle dichiarazione di manodopera agricola trimestrale degli operai a tempo determinato ed indeterminato devono essere effettuati dal datore di lavoro agricolo in quattro rate e, per quanto interessa il III trimestre entro il 6 marzo dell'anno successivo.
E' bene sottolineare che i mod. e a mezzo dei quali l'impresa CP_4 CP_5 autodenuncia la debenza a favore dell'ente resistente di un determinato importo, sono registrati negli archivi di quest'ultimo, sicché il monitoraggio delle posizioni contributive si risolve nella sostanziale constatazione degli importi insoluti risultanti nei sistemi informatici dell'ente stesso, ragion per cui le omissioni contributive restano alla scadenza, con facilità, rilevabili automaticamente dall'Istituto, senza implicare lo svolgimento da parte dell'Amministrazione di particolari aggravi istruttori.
Da questo punto di vista, di recente, la Suprema Corte ha evidenziato con riferimento ad inadempienze commesse prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 8/2016 (6.2.2016), che “la decorrenza del termine entro cui effettuare la contestazione dell'addebito andasse collocata al momento di entrata in vigore … (in quanto) l' comunque avrebbe potuto motu proprio dar CP_2
corso al procedimento sanzionatorio mediante notifica della violazione. Sicché, considerato che i giudici territoriali hanno altresì accertato che "negli stessi atti di accertamento della
Pagina 7 violazione è lo stesso Istituto a dare atto che le violazioni sono emerse 'da una verifica dei nostri archivi'..., il che dimostra che tutti i dati erano già in possesso dell' e che CP_3
l'accertamento delle violazioni non ha richiesto alcuna attività istruttoria"” (Cass. 22.03.2025
n. 7641).
Nella fattispecie concreta, del resto, l' non ha fornito elementi dai quali poter CP_2
desumere, in relazione al caso concreto, la necessità di una complessa o particolarmente laboriosa attività di verifica di tutti i dati occorrenti per contestare l'infrazione che ci occupa ovvero l'esigenza di compiere approfondite valutazioni del materiale istruttorio acquisito al fine di una corretta formulazione dell'addebito de quo.
In questa prospettiva, i giudici di legittimità hanno sottolineato anche che “la norma di cui all'art. 9, comma 4, D.Lgs. n. 8/2016, deve leggersi alla stregua del precetto di cui all'art. 14, comma 2, l. n.689/1981 … per principio generale, infatti, l'onere della prova dell'osservanza dei termini previsti a pena di decadenza per l'esercizio di un diritto incombe su chi intende esercitarlo (cfr., fra le tante, Cass. nn. 3796 del 1989, 10412 del 1997, 7093 del 2003) e
l' onerato in tal senso, …non ha allegato se e quando gli atti, eventualmente trasmessi in CP_2 sede penale, gli siano stati nuovamente inviati in sede amministrativa” (Cass. 2.04.2025
n.8786, n.8785, n.8784 ed altre conformi.)
Fermi i superiori rilievi, è provato che l'atto di accertamento delle violazioni di cui all'art. 2 comma 1 bis del d.l. n.463/1983 risulta inviato il 31.08.2019 e notificato per compiuta giacenza il 24.09.2019, a fronte di violazioni non implicanti lo svolgimento da parte dell'Amministrazione di particolari aggravi istruttori e, dunque, in violazione del prescritto termine di 90 giorni.
Né il tenore del quadro normativo in parola lascia margini per condividere lo slittamento del dies a quo di decorrenza della decadenza previsto dal richiamato art. 14 preteso dall' , CP_2
atteso che tale norma attribuisce rilievo unicamente al momento in cui l'Amministrazione ha acquisito tutti i dati necessari per accertare la violazione commessa dal contribuente.
Da questo punto di vista, la Corte Costituzionale ha già precisato che “in materia di sanzioni amministrative, il principio di legalità non solo … impone la predeterminazione ex lege di rigorosi criteri di esercizio del potere, della configurazione della norma di condotta la cui inosservanza è soggetta a sanzione, della tipologia e della misura della sanzione stessa e della struttura di eventuali cause esimenti (sentenza n. 5 del 2021), ma deve necessariamente modellare anche la formazione procedimentale del provvedimento afflittivo con specifico riguardo alla scansione cronologica dell'esercizio del potere. Ciò in quanto la previsione di un preciso limite temporale per la irrogazione della sanzione costituisce un presupposto
Pagina 8 essenziale per il soddisfacimento dell'esigenza di certezza giuridica, in chiave di tutela dell'interesse soggettivo alla tempestiva definizione della propria situazione giuridica di fronte alla potestà sanzionatoria della pubblica amministrazione, nonché di prevenzione generale e speciale.
Inoltre, la fissazione di un termine per la conclusione del procedimento non particolarmente distante dal momento dell'accertamento e della contestazione dell'illecito, consentendo all'incolpato di opporsi efficacemente al provvedimento sanzionatorio, garantisce un esercizio effettivo del diritto di difesa tutelato dall'art. 24 Cost. ed è coerente con il principio di buon andamento ed imparzialità della PA di cui all'art. 97 Cost.” (Corte Cost. 12.07.2021 n.151)
Muovendo da tali principi, i giudici di legittimità hanno sottolineato che “l'art. 6 del d.lgs.
n. 8/2016, stabilisce in forma assolutamente generale che "nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689"; e se è indubitabile che la previsione valga anzitutto pro futuro, ossia per le violazioni commesse a far data dalla sua entrata in vigore, non è meno vero che tra le "sanzioni amministrative previste dal presente decreto" debbono intendersi ricomprese anche quelle sanzioni che, a norma del successivo art. 8, "si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso": prova ne sia, ai fini che qui interessano, che l'art. 9, come
s'è già visto, prevede che l'autorità amministrativa debba notificare "gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni... dalla ricezione degli atti", vale a dire entro il medesimo termine previsto dall'art. 14, comma 2, L. n. 689/1981, che la giurisprudenza di questa Corte ha costantemente interpretato come termine di decadenza dall'esercizio della potestà sanzionatoria (cfr. ex multis Cass. n.
9456 del 2004 e, da ult., Cass. n. 4345 del 2024). Si tratta, ad avviso del Collegio, di una soluzione costituzionalmente necessitata ove si consideri che, nel dichiarare inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, L. n. 689/1981, nella parte in cui non prevede un termine per la conclusione del procedimento sanzionatorio mediante l'emissione dell'ordinanza ingiunzione o dell'ordinanza di archiviazione degli atti, la Corte costituzionale ha nondimeno precisato che, in materia di sanzioni amministrative, il principio di legalità deve necessariamente modellare anche "la formazione procedimentale del provvedimento afflittivo con specifico riguardo alla scansione cronologica dell'esercizio del potere", … e la sua individuazione in un momento "non particolarmente distante dal momento dell'accertamento e della contestazione dell'illecito, … garantisce un esercizio effettivo del diritto di difesa tutelato
Pagina 9 dall'art. 24 Cost. ed è coerente con il principio di buon andamento ed imparzialità della P.A. di cui all'art. 97 Cost." (Corte cost. n. 151 del 2021)” (Cass. n.7641/2025 cit.).
In considerazione di quanto precede, la notifica dell'atto di accertamento relativo all'annualità 2018 da cui scaturisce l'ordinanza ingiunzione in parola si palesa in violazione del termine di 90 giorni prescritto dall'art. 14 della l. l. n.689/1989 e, per l'effetto, trova applicazione l'ultimo comma della diposizione de qua, secondo cui “L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
Conseguentemente, assorbita la disamina di ogni ulteriore questione, come ha sottolineato anche la Sezione Lavoro della Corte d'Appello Torino (v. sent. 11.03.2023; sent. n.26.01.2023
e, nel medesimo senso, di recente, anche Corte d'Appello Brescia Sez. Lav. 29.06.2023), nel soffermarsi ad attenzionare una analoga fattispecie sanzionatoria avente valori di illeciti non superiori ad euro 10.000,00, essendo la disciplina applicabile quella di cui agli artt. 14 e 16 della l. n. 689/1981, le ordinanze-ingiunzione impugnate devono essere annullate.
Le spese processuali restano regolate secondo il criterio della soccombenza e, per l'effetto, poste a carico dell'ente previdenziale e, in concreto, liquidate in favore della parte ricorrente avuto riguardo alla natura e al valore effettivo della causa, emergente dai provvedimenti di rettifica emessi secondo quanto stabilito dall'art. 23 del d.l.
4.05.2023 n. 48, recante “Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro” in conformità a quanto disposto nel messaggio del 24.05.2023 n.1931 ed avuto riguardo che la relazione CP_2 illustrativa del testo normativo in parola ha affermato testualmente che “la natura punitiva della sanzione amministrativa permette l'equiparazione della sanzione amministrativa a quella penale, con conseguente applicazione del principio della retroattività in bonam partem (art. 2 comma 2 c.p.). Per effetto dell'introduzione della norma, sotto il profilo sanzionatorio, più mite, si potrà pertanto procedere direttamente all'irrogazione della sanzione così come rimodulata dalla novella legislativa (iura novit curia), restando valido il procedimento di notifica delle diffide già operata dall' ”. Inoltre, occorre tenere conto che il procedimento CP_3
si è arrestato alla fase iniziale, senza che sia stata svolta la fase istruttoria né apportati nuovi elementi valutativi in sede di discussione orale della presente controversia, oltre agli ulteriori parametri di cui agli artt. 2 e 4 DM 55/2014 per come modificato dal DM n.147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale adito, definitivamente decidendo la controversia inter partes, respinta ogni contraria istanza, deduzione e difesa,
Pagina 10 DICHIARA cessata la materia del contendere relativa all'ordinanza ingiunzione n. OI-
001757583
ANNULLA l'ordinanza ingiunzione n. OI-001811966
CONDANNA l' al pagamento delle spese processuali a favore di parte ricorrente che CP_2
liquida in euro 886,00 a titolo di compensi professionali, oltre 15% spese forfettarie, iva e c.p.a. come per legge
MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza
Così deciso in Catania, il 24.04.2025
Il Giudice
Dott.ssa Rita Nicosia
Pagina 11