Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Marche, sez. I, sentenza 18/02/2026, n. 153
CGT2
Sentenza 18 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Errata valutazione dei fatti e dei presupposti di diritto ed insufficiente motivazione in relazione alla contestazione relativa alla determinazione della base imponibile IMU per l'anno 2012.

    La Corte ritiene che l'avviso di accertamento sia sufficientemente motivato, poiché contiene gli elementi essenziali che giustificano la pretesa tributaria, richiamando la normativa di riferimento e gli atti amministrativi pertinenti. La conoscenza dei criteri di determinazione del valore da parte del contribuente è comprovata dalla partecipazione a piani di lottizzazione e dalla presentazione di dichiarazioni precedenti. La perizia di parte è considerata insufficiente a provare un valore inferiore rispetto a quello accertato.

  • Rigettato
    Carenza di motivazione della sentenza di primo grado

    La Corte ritiene che la sentenza di primo grado abbia reso percepibile il fondamento della sua decisione, basandosi sulla legittimità dell'atto impositivo e sull'irrilevanza della perizia di parte e del provvedimento amministrativo. Pertanto, non sussiste un vizio di motivazione omessa o apparente.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Marche, sez. I, sentenza 18/02/2026, n. 153
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche
    Numero : 153
    Data del deposito : 18 febbraio 2026

    Testo completo