Articolo 423 della Legge 6 febbraio 1963, n. 546
Articolo 422Articolo 424
Versione
12 maggio 1963
Art. 423. Le spese ordinarie e straordinarie del bi-
lancio dell'Azienda predetta, comprese quelle
per le partite di giro, accertate nell'eserci-
zio 1945-46, quali risultano dalla delibera-
zione della Corte dei conti per la competenza
propria dell'esercizio medesimo, sono stabi-
lite in ...................................... L. 13.256.589.014,84 delle quali furono pagate .................... " 9.469.179.573,91
------------------ e rimasero da pagare ......................... L. 3.787.409.440,93
------------------
Entrata in vigore il 12 maggio 1963