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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 11/11/2025, n. 1414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1414 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B LI C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Brindisi Ufficio lavoro
Il giudice dott. Piero Primiceri ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
con contestuale motivazione, nella causa previdenziale tra:
, rappresentato e difeso dall'avvocato Parte_1
AS AR e AR NZ, nel cui studio ha eletto domicilio ricorrente
e
, in persona del legale rappresentante in carica, CP_1 rappresentato e difeso dall'avvocato ROTUNNO DIANA ANNA resistente
oggetto: indennizzo capitale e/o rendita per malattia professionale
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 31/01/2023 il ricorrente, come in epigrafe indicato, ha chiesto al giudice la condanna dell al riconoscimento CP_1 della natura professionale della propria malattia e del diritto ad un indennità commisurata al grado di inabilità, da quantificare nella misura del 16% o in quella maggiore o minore da accertarsi nel corso del giudizio. Costituitosi in giudizio, l ha concluso per il rigetto del ricorso CP_1 in quanto infondato in fatto e in diritto, eccependo preliminarmente l'irritualità della domanda amministrativa presentata. Sanata detta irritualità in corso di giudizio ed istruita la causa con l'espletamento della prova testimoniale e di una consulenza tecnica d'ufficio, all'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'articolo 127 ter cpc, verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il giudice ha deciso la causa con la presente sentenza con motivazione contestuale. ______________
Il ricorso è infondato per i motivi che seguono. Si definisce generalmente "malattia professionale" l'evento dannoso che agisce in modo lento e progressivo sull'organismo del lavoratore e che può essere scaturito da proprietà nocive delle sostanze utilizzate o da movimenti violenti e ripetuti, non naturali, cui la struttura corporea risulta adattarsi. La malattia professionale è quindi l'effetto nocivo di materiale o lavoro, protratto nel tempo, sicché si distingue dall'infortunio, poiché non avviene per “causa violenta” (art. 2 comma 1 t.u. n.1124/65) ma secondo un'azione graduale nel tempo. Ciò posto, all'esito di una visita approfondita e priva di evidenti vizi logici o tecnici, il consulente tecnico d'ufficio ha espresso, sulla scorta di un percorso logico-argomentativo condivisibile, la seguente diagnosi: “esiti di pregressa erniectomia discale L5-S1 a destra ed ernia discale L2-L3 a destra a lieve incidenza funzionale, eccesso ponderale”. Il consulente ha, poi, riconosciuto al ricorrente un danno biologico derivante dall'esposizione professionale, pari al 3%, inferiore al minimo indennizzabile. Le conclusioni cui è giunto il C.T.U. risultano frutto di ineccepibili accertamenti diagnostici e coerenti con i risultati degli stessi (esami specialistici ed esame obiettivo), sorrette da corretta e congrua motivazione ed immuni da vizi logici, sicché possono senz'altro condividersi dovendosi ovviamente rimarcare che “nelle controversie in
2 materia di prestazioni previdenziali o, come nella specie, assistenziali - relative al requisito sanitario per l'accesso alle prestazioni (lo stato invalidante, appunto) - la consulenza tecnica d'ufficio integra, per relationem ... ... la motivazione in fatto della sentenza impugnata - che la richiami, a sostegno dell'accertamento di detto requisito - con la conseguenza che - secondo la giurisprudenza di questa Corte ... ... - il giudice, in tale caso, è dispensato da qualsiasi motivazione ulteriore, e l'accertamento dello stesso requisito può essere sindacato, in sede di legittimità, soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5) - con onere, per il ricorrente, di denunciare specificamente lacune obiettive o logiche contraddizioni della motivazione (anche per relationem) - mentre risulta inammissibile la mera prospettazione - sia pure motivata - del dissenso del ricorrente rispetto alle conclusioni del consulente, condivise dalla sentenza” (così, in motivazione, Cass. Lav. 27 luglio 2006 n.17178, la quale a sua volta richiama le sentenze nn. 125/2003, 12466, 3492/2002, 3557, 9300/2004, 10668/2005, nonché la n.9929/94). Tanto, evidentemente, come nella specie, ove le contrarie argomentazioni delle parti ovvero i vizi e le omissioni rilevate non sono tali da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. anche Cass. Sez. III, 30 aprile 2009 n.10123). Va osservato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato, non diversamente da quanto avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente. Le cognizioni tecniche del c.t.u. hanno infatti una funzione integrativa delle conoscenze tecnico-giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza. Non può, pertanto, il giudice, operare valutazioni di carattere sanitario, e, specularmente, non può il consulente esprimere valutazioni di carattere giuridico ( in sostanza, non può il giudice fondare la propria decisione su valutazioni di carattere giuridico operate dal c.t.u.). In altre parole, il giudice, quand'anche fosse in possesso di adeguata preparazione scientifica in campo medico, non potrebbe entrare nel merito di cognizioni che non hanno carattere strettamente giuridico, determinandosi, altrimenti, una violazione dei limiti derivanti dal c.d. divieto di fare uso della scienza privata, implicitamente contenuto nel secondo comma dell'art. 115 c.p.c. Né contrasta con tale conclusione la facoltà per il giudice di sindacare l'errore compiuto dal consulente in merito alle definizioni scientifiche, trattandosi in tal caso, con tutta
3 evidenza, di sindacato di legittimità, e comunque di valutazione fondata su fatti notori. Pertanto, se si prospettano semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte, senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal c.t.u., tali doglianze non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo (cfr. ad es. Cass. Sez. L, Sentenza n. 4254 del 20/02/2009). Nel caso di specie il CTU ha riconosciuto al ricorrente una malattia professionale quantificata nella misura del 3%. Essendo tale quantificazione inferiore al minimo indennizzabile, la domanda deve essere rigettata. Il riconoscimento della sussistenza del nesso di causalità tra la patologia e l'attività lavorativa espletata, pur comportando un danno biologico inferiore al minimo indennizzabile, giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
Le spese di ctu si pongono a carico di CP_1
p.q.m.
il Tribunale di Brindisi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando sul ricorso depositato il 31/01/2023 da nei confronti dell' così provvede: Parte_1 CP_1
- rigetta il ricorso;
- dispone l'integrale compensazione delle spese di lite;
- pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, a carico di
CP_1
Brindisi, 11/11/2025
il giudice del lavoro dott. Piero Primiceri
4
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Brindisi Ufficio lavoro
Il giudice dott. Piero Primiceri ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
con contestuale motivazione, nella causa previdenziale tra:
, rappresentato e difeso dall'avvocato Parte_1
AS AR e AR NZ, nel cui studio ha eletto domicilio ricorrente
e
, in persona del legale rappresentante in carica, CP_1 rappresentato e difeso dall'avvocato ROTUNNO DIANA ANNA resistente
oggetto: indennizzo capitale e/o rendita per malattia professionale
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 31/01/2023 il ricorrente, come in epigrafe indicato, ha chiesto al giudice la condanna dell al riconoscimento CP_1 della natura professionale della propria malattia e del diritto ad un indennità commisurata al grado di inabilità, da quantificare nella misura del 16% o in quella maggiore o minore da accertarsi nel corso del giudizio. Costituitosi in giudizio, l ha concluso per il rigetto del ricorso CP_1 in quanto infondato in fatto e in diritto, eccependo preliminarmente l'irritualità della domanda amministrativa presentata. Sanata detta irritualità in corso di giudizio ed istruita la causa con l'espletamento della prova testimoniale e di una consulenza tecnica d'ufficio, all'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'articolo 127 ter cpc, verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il giudice ha deciso la causa con la presente sentenza con motivazione contestuale. ______________
Il ricorso è infondato per i motivi che seguono. Si definisce generalmente "malattia professionale" l'evento dannoso che agisce in modo lento e progressivo sull'organismo del lavoratore e che può essere scaturito da proprietà nocive delle sostanze utilizzate o da movimenti violenti e ripetuti, non naturali, cui la struttura corporea risulta adattarsi. La malattia professionale è quindi l'effetto nocivo di materiale o lavoro, protratto nel tempo, sicché si distingue dall'infortunio, poiché non avviene per “causa violenta” (art. 2 comma 1 t.u. n.1124/65) ma secondo un'azione graduale nel tempo. Ciò posto, all'esito di una visita approfondita e priva di evidenti vizi logici o tecnici, il consulente tecnico d'ufficio ha espresso, sulla scorta di un percorso logico-argomentativo condivisibile, la seguente diagnosi: “esiti di pregressa erniectomia discale L5-S1 a destra ed ernia discale L2-L3 a destra a lieve incidenza funzionale, eccesso ponderale”. Il consulente ha, poi, riconosciuto al ricorrente un danno biologico derivante dall'esposizione professionale, pari al 3%, inferiore al minimo indennizzabile. Le conclusioni cui è giunto il C.T.U. risultano frutto di ineccepibili accertamenti diagnostici e coerenti con i risultati degli stessi (esami specialistici ed esame obiettivo), sorrette da corretta e congrua motivazione ed immuni da vizi logici, sicché possono senz'altro condividersi dovendosi ovviamente rimarcare che “nelle controversie in
2 materia di prestazioni previdenziali o, come nella specie, assistenziali - relative al requisito sanitario per l'accesso alle prestazioni (lo stato invalidante, appunto) - la consulenza tecnica d'ufficio integra, per relationem ... ... la motivazione in fatto della sentenza impugnata - che la richiami, a sostegno dell'accertamento di detto requisito - con la conseguenza che - secondo la giurisprudenza di questa Corte ... ... - il giudice, in tale caso, è dispensato da qualsiasi motivazione ulteriore, e l'accertamento dello stesso requisito può essere sindacato, in sede di legittimità, soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5) - con onere, per il ricorrente, di denunciare specificamente lacune obiettive o logiche contraddizioni della motivazione (anche per relationem) - mentre risulta inammissibile la mera prospettazione - sia pure motivata - del dissenso del ricorrente rispetto alle conclusioni del consulente, condivise dalla sentenza” (così, in motivazione, Cass. Lav. 27 luglio 2006 n.17178, la quale a sua volta richiama le sentenze nn. 125/2003, 12466, 3492/2002, 3557, 9300/2004, 10668/2005, nonché la n.9929/94). Tanto, evidentemente, come nella specie, ove le contrarie argomentazioni delle parti ovvero i vizi e le omissioni rilevate non sono tali da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. anche Cass. Sez. III, 30 aprile 2009 n.10123). Va osservato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato, non diversamente da quanto avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente. Le cognizioni tecniche del c.t.u. hanno infatti una funzione integrativa delle conoscenze tecnico-giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza. Non può, pertanto, il giudice, operare valutazioni di carattere sanitario, e, specularmente, non può il consulente esprimere valutazioni di carattere giuridico ( in sostanza, non può il giudice fondare la propria decisione su valutazioni di carattere giuridico operate dal c.t.u.). In altre parole, il giudice, quand'anche fosse in possesso di adeguata preparazione scientifica in campo medico, non potrebbe entrare nel merito di cognizioni che non hanno carattere strettamente giuridico, determinandosi, altrimenti, una violazione dei limiti derivanti dal c.d. divieto di fare uso della scienza privata, implicitamente contenuto nel secondo comma dell'art. 115 c.p.c. Né contrasta con tale conclusione la facoltà per il giudice di sindacare l'errore compiuto dal consulente in merito alle definizioni scientifiche, trattandosi in tal caso, con tutta
3 evidenza, di sindacato di legittimità, e comunque di valutazione fondata su fatti notori. Pertanto, se si prospettano semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte, senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal c.t.u., tali doglianze non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo (cfr. ad es. Cass. Sez. L, Sentenza n. 4254 del 20/02/2009). Nel caso di specie il CTU ha riconosciuto al ricorrente una malattia professionale quantificata nella misura del 3%. Essendo tale quantificazione inferiore al minimo indennizzabile, la domanda deve essere rigettata. Il riconoscimento della sussistenza del nesso di causalità tra la patologia e l'attività lavorativa espletata, pur comportando un danno biologico inferiore al minimo indennizzabile, giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
Le spese di ctu si pongono a carico di CP_1
p.q.m.
il Tribunale di Brindisi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando sul ricorso depositato il 31/01/2023 da nei confronti dell' così provvede: Parte_1 CP_1
- rigetta il ricorso;
- dispone l'integrale compensazione delle spese di lite;
- pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, a carico di
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Brindisi, 11/11/2025
il giudice del lavoro dott. Piero Primiceri
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