Corte dei Conti, sez. II Centrale di Appello, sentenza 20/01/2026, n. 19
CCONTI
Sentenza 9 aprile 2024
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Sentenza 20 gennaio 2026

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    Inadempimento dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione

    La Corte territoriale ha riqualificato l'azione come mero accertamento dei rapporti di dare/avere, escludendo profili risarcitori diretti. Ha quantificato il saldo del rapporto in € 334.963,44 a credito per il Consorzio, considerando l'inadempimento dell'Agenzia nell'obbligazione di mezzi relativa alla gestione dei crediti consortili.

  • Accolto
    Contestazione natura risarcitoria della domanda

    La Corte ha escluso che l'impropria terminologia utilizzata nella sentenza possa dar luogo a nullità, ma ha ritenuto necessaria una rimodulazione della statuizione conclusiva, che non può essere di condanna al risarcimento, bensì di mero accertamento dei rapporti di dare/avere.

  • Accolto
    Errata interpretazione del d.lgs. n. 112/1999

    La Corte ha ritenuto fondato il motivo, ma ha precisato che il riferimento al d.lgs. 112/1999 è pertinente in quanto disciplina sostanziale applicabile ai fatti di causa. Ha inoltre chiarito che la procedura contenziosa e quella di discarico per inesigibilità sono strumenti concorrenti, non esclusivi, e che il contraddittorio è garantito in sede processuale.

  • Inammissibile
    Errata interpretazione dell'art. 1, comma 688, L. 190/2014

    La Corte ha dichiarato inammissibile questo motivo per carenza di interesse, poiché il primo giudice aveva già escluso tutti i ruoli inferiori a € 1.000, rendendo irrilevante la questione dei ruoli inferiori a € 300.

  • Inammissibile
    Errata interpretazione dell'art. 4, D.L. 119/2018

    La Corte ha dichiarato inammissibile questo motivo per carenza di interesse, poiché il primo giudice aveva già ritenuto applicabile la disposizione, rendendo la contestazione ininfluente.

  • Rigettato
    Contestazione modalità di calcolo del danno

    La Corte ha ritenuto legittima la scelta di intraprendere la via contenziosa per definire celermente il rapporto, inglobando l'assoggettamento alle procedure valutative del giudizio. Ha confermato la correttezza dell'impiego del criterio equitativo, pur con alcune critiche motivazionali, in assenza di impugnazione incidentale che potesse incidere sulla posizione dell'Agenzia.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte dei Conti, sez. II Centrale di Appello, sentenza 20/01/2026, n. 19
    Giurisdizione : Corte dei Conti Sezione Centrale di Appello
    Numero : 19
    Data del deposito : 20 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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