Sentenza 9 aprile 2024
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. II Centrale di Appello, sentenza 20/01/2026, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Centrale di Appello |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO composta dai magistrati:
Rita LORETO Presidente Ida CONTINO Consigliere Roberto RIZZI Consigliere relatore Ilaria Annamaria CHESTA Consigliere Cosmo SCIANCALEPORE Consigliere pronuncia la seguente
SENTENZA
sull’appello, in materia di giudizi ad istanza di parte, iscritto al n. 61888 del registro di segreteria avverso
la sentenza della Sezione giurisdizionale regionale per la Campania n.
201/2024, depositata il 9/4/2024 promosso da:
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del Direttore/legale rapp.te pro tempore (c.f. 13756881002), rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato (c.f. 80224030587),
presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi 12 è domiciliata ope legis (PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it; FAX 0696514000)
nei confronti di:
SENT. 19/2026 CONSORZIO DI BONIFICA DEL NN IF (c.f.
82000610616), in persona del suo Presidente, legale rapp.te p.t.,
rappresentato e difeso dall’avv. Claudio Martino (c.f.
[...]; PEC:
claudiomartino@ordineavvocatiroma.org), nonché elettivamente domiciliato nello studio del suddetto difensore in Roma, via A.
Gramsci n. 9 e nei confronti di:
- PROCURA GENERALE presso la Corte dei conti, in persona del Procuratore generale pro-tempore;
- PROCURA REGIONALE presso la Sezione giurisdizionale regionale per la Campania, in persona del Procuratore regionale protempore;
VISTO l’atto d’appello.
VISTI tutti gli altri atti e documenti di causa.
UDITI, nell’udienza del 11 dicembre 2025, svolta con l’assistenza del segretario Dott. Riccardo Giuseppe Carlucci, l’Avv. dello Stato Alfonso Peluso, in rappresentanza dell’AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, l’Avv. Claudio Martino, in rappresentanza del CONSORZIO DI BONIFICA DEL NN IF, e il Pubblico Ministero, v.p.g. Adelisa Corsetti.
FATTO
Con ricorso ex art. 172, lett. d), c.g.c. proposto in data 18/3/2018, il CONSORZIO DI BONIFICA DEL NN IF (di seguito
«CONSORZIO») aveva convenuto in giudizio l’AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (di seguito «ER»), anche quale successore dei concessionari della riscossione via via succedutisi nel tempo, chiedendone la condanna per il danno che assumeva patito in conseguenza del mancato assolvimento degli obblighi di legge, quantificato in € 6.276.923,00, importo corrispondente alla massa di contributi di bonifica affidati per la riscossione, nel periodo dal 2000 al 2013, e non riscossi o comunque non corrisposti al
CONSORZIO.
Con sentenza n. 403/2021 del 5/11/2020, la Sezione giurisdizionale regionale per la Campania, affermata, in via pregiudiziale, la giurisdizione della Corte dei conti rispetto alla fattispecie in esame, dichiarava l’inammissibilità del ricorso promosso dal CONSORZIO per carenza di legittimazione attiva, sull’asserito presupposto che fosse stato «chiesto un riconoscimento risarcitorio riconducibile a pieno titolo ad una fattispecie di responsabilità amministrativa, con tutte le implicazioni da ciò derivanti».
Questa Sezione, pronunciandosi sull’impugnazione proposta avverso detta sentenza dal CONSORZIO, con sentenza n. 39/2023 del 21/2/2023 riconosceva la legittimazione attiva di quest’ultimo e la conseguente, ammissibilità del ricorso ex art. 172, lett. d), c.g.c.
A tanto perveniva operando la «riqualificazione dell’azione proposta in termini di mero accertamento (…) e con esclusione di ogni profilo risarcitorio
(anche per quanto riguarda il prospettato danno da indebitamento per interessi passivi)».
Inoltre, evidenziando che la decisione investiva unicamente una questione preliminare, ai sensi dell’art. 199, comma 2, c.g.c. rimetteva gli atti al primo Giudice, affinché, in diversa composizione, si pronunciasse sul merito del giudizio, ivi comprendendo la dedotta questione di costituzionalità, nonché sulle spese del grado d’appello.
Il giudizio celebrato innanzi alla Sezione giurisdizionale regionale per la Campania in seguito alla rituale riassunzione operata dal CONSORZIO si concludeva con la sentenza 201/2024 del 9/4/2024.
Con tale pronuncia, il giudice territoriale, fra l’altro, prioritariamente chiariva che:
- doveva «reputarsi disattesa» l’eccezione dell’ER di difetto di legittimazione attiva del CONSORZIO «grazie alla sentenza di appello n. 39/2023»;
- «l’inadempimento che il CONSORZIO ascrive all’Agenzia concerne non già gli obblighi informativi addossati a quest’ultima dall’art. 36 del decreto legislativo n° 112/1999; bensì la sua fondamentale obbligazione di mezzi in tema di gestione dei crediti consortili iscritti a ruolo, nei riguardi dei rispettivi terzi debitori»;
- gli artt. 19 e 20 del d.lgs. 112/1999 lasciavano ferma la facoltà dell’ente impositore di agire dinanzi alla Corte dei conti,
«domandando il risarcimento del danno che all’ente stesso sia derivato dall’inadempimento del concessionario»;
- il comma 688 dell’art. 1 della legge n. 190/2014, secondo cui le quote inesigibili, di valore inferiore o pari a 300 euro, non sono assoggettate al controllo di cui al citato articolo 19 del d.lgs. 112/1999, «non può elidere la pregressa responsabilità del concessionario, qualora sue condotte inadempienti abbiano comprovatamente cagionato all’ente impositore una perdita di chance»;
- l’art. 4, comma 1, del d.l. 119/2018, secondo cui “i debiti di importo residuo … fino a mille euro …, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010,
(…) sono automaticamente annullati”, rendeva insussistente «un danno riferibile ai ruoli in questione».
Su tali assunti, con riferimento al merito, affermava che:
- risultava – cfr. pag. 19, paragrafo 20, della sentenza -
«sufficientemente dimostrato l’inadempimento dell’Agenzia all’obbligazione di mezzi su di essa gravante, in riferimento all’ammontare di 3.306.220,40 euro» [importo che, a pag. 14, paragrafo 17 della sentenza, era così composto: € 982.901,30, relativi alle cartelle di pagamento riguardanti ruoli formati dal 2001 al 2013 per le quali il CONSORZIO, nell’All. 3 del ricorso introduttivo, riteneva che fosse stata omessa la notifica; € 2.323.319,10 relativi alle cartelle di pagamento riguardanti ruoli formati dal 2001 al 2013 per le quali il CONSORZIO, nell’All. 5 del ricorso introduttivo, riteneva che fosse stata maturata la prescrizione];
- da tale importo – «equivalente a poco più della metà del residuo carico attuale» (cfr. pag. 15, paragrafo 17, della sentenza) e, dichiaratamente, integrante il «danno risarcibile» - dovevano essere esclusi «i ruoli inferiori al migliaio di euro ove affidati all’Agenzia tra il 2000 e il 2010: perché, comunque, essi sarebbero stati annullati ex art. 4 del D.L. n° 119/2018», La consistenza dell’importo teoricamente dovuto veniva perciò determinata in € 2.227.150,50 (importo risultante dalla somma dei seguenti addendi: € 473.277,27 per i ruoli di cui all’All. 3 del ricorso introduttivo ed € 1.753.873,23 per i ruoli di cui all’All. 5 del ricorso introduttivo);
- dell’importo di € 2.227.150,50, tuttavia, doveva considerarsi solo la parte che presumibilmente sarebbe stata in concreto riscossa, quantificata in € 1.004.890,3, corrispondente alla frazione del 45,12%
calcolata in maniera empirica sulla base dell’andamento della riscossione documentato in atti (cfr. tabella alle pp. 20 e 21 della sentenza);
- infine, riduceva «in via equitativa», a un terzo l’importo come sopra determinato «in ossequio al comma 4 dell’art. 20 del decreto legislativo n° 112/1999». Pertanto, quantificava in € 334.963,44 il
«danno scaturito nel caso di specie dalla condotta negligente dell’Agenzia».
All’esito di tali articolate riflessioni, la Corte territoriale condannava l’ER
«a risarcire al CONSORZIO di bonifica del SA AL un danno di 334.963,44 euro, oltre alla rivalutazione monetaria dal 20 maggio 2019 fino alla pubblicazione della presente sentenza, nonché agli interessi legali sulla somma così rivalutata da quella medesima data di pubblicazione fino al dì dell’effettivo soddisfo», compensando le spese di lite in considerazione della
«novità e palese complessità del caso».
Avverso tale decisione, non notificata, l’ER, in data 8/11/2024, proponeva appello, prospettando sette profili di nullità della sentenza.
Con il primo motivo («1) Nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. art. 172, lett. d) e 190 c.g.c., 100 e 384 c.p.c. nonché 19 e 20 D. Lgs. 112/99 nel testo vigente ratione temporis – Inammissibilità di domanda risarcitoria non fondatamente accoglibile stante la natura meramente dichiarativa della domanda proposta ad istanza di parte così come delineata giusta sentenza 39/23 della Corte Conti II Sezione Giurisdizionale Centrale di Appello»), l’ER, dopo aver evidenziato che il primo giudice, in più parti della sentenza, aveva esplicitamente manifestato il convincimento che la vicenda contenziosa avesse natura squisitamente risarcitoria, rilevava che tale assunto contrastava con quanto statuito nella sentenza di questa Sezione di appello 39/2003.
Evidenziava, inoltre, che la domanda del CONSORZIO, riguardando un presunto pregiudizio patrimoniale che si assumeva derivato dall’inadempimento di obbligazioni incombenti sull’ente incaricato della riscossione, non avrebbe potuto (dando, altrimenti, luogo a una qualificazione dell’azione come “danno temuto contabile”: cfr. pag. 10 dell’appello) essere esaminata prima dell’esitazione del procedimento amministrativo di cui agli artt. 19 e 20 d.lgs. 112/1999, vigenti all’epoca dei fatti, ossia prima della scadenza dei termini stabiliti per la presentazione delle c.d. comunicazioni di inesigibilità (per i ruoli consegnati negli anni dal 2000 al 2005, entro il 31 dicembre 2028, per quelli consegnati dal 2006 al 2010, entro il 31 dicembre 2029, per quelli consegnati dal 2011 al 2015, entro il 31 dicembre 2030, per quelli consegnati dal 2016 al 2020, entro il 31 dicembre 2031).
Con il secondo motivo («2) Error in iudicando - Nullità della sentenza per violazione del combinato disposto degli art. 190 c.g.c. e 384 c.p.c. Il Collegio non si è uniformato ai principi di diritto enunciati nella sentenza n. 39/2023 ed al giudicato interno sul punto») e terzo motivo di gravame («3) Nullità della sentenza per vizio di ultrapetizione ex artt. 112, 277, 359, c.p.c. e art. 7, comma 2, c.g.c. per quanto concerne la sentenza di condanna al pagamento del danno»), denunciava, rispettivamente, la violazione del giudicato formatosi a seguito della sentenza di questa Sezione (per effetto della riqualificazione dell’azione in termini di mero accertamento, infatti, la domanda non avrebbe potuto che essere intesa come volta alla mera verifica dei rapporti di dare-avere tra i soggetti del rapporto esattoriale, in funzione del semplice accertamento di eventuali ragioni di credito dell’ente impositore verso l’agente della riscossione), e il vizio di ultrapetizione, avendo il primo giudice pronunciato una condanna non inclusa nella domanda come debitamente riqualificata.
Con il quarto motivo («4) Nel merito - Nullità della sentenza ex art. 190 c.g.c.
per errata interpretazione degli artt. 19 e 20, Decreto-Legge 13 aprile 1999, n. 112 nella versione in vigore fino all’8.8.2024») si doleva dell’errata interpretazione che la Corte territoriale aveva compiuto della disciplina recata dagli agli artt. 19 e 20, d.lgs. n. 112/99, laddove aveva ritenuto che l’ente impositore avesse la facoltà, ai sensi del comma 4 dell’art. 20, di domandare, innanzi alla Corte dei conti, il risarcimento del danno derivante dall’inadempimento del concessionario in riferimento sia a un singolo credito iscritto a ruolo sia al coacervo dei crediti affidati in riscossione al concessionario stesso, opzioni comportanti solo con una diversa ripartizione dell’onere probatorio.
Secondo l’appellante, invece, il comma 4 non sarebbe fattispecie autonoma e non consentirebbe all’ente impositore un controllo anticipato, senza attendere gli esiti della pertinente procedura amministrativa finalizzata a quantificare le eventuali partite inesigibili.
Con il quinto motivo («5) Nel merito - Nullità della sentenza ex art. 190 c.g.c.
per errata interpretazione del combinato disposto di cui agli artt. 19 e 20, Decreto Legge 13 aprile 1999, n. 112 e art. 1, comma 688, Legge 23 dicembre 2014, n. 190 nella versione in vigore fino all’8.8.2024») prospettava l’erronea interpretazione dell’art. 1, comma 688, Legge 23 dicembre 2014, n. 190 laddove il primo giudice aveva affermato che il non assoggettamento a controllo delle quote di valore inferiore o pari a € 300 non potesse applicarsi ai casi in cui vi sia perdita del diritto al discarico come nel caso paradigmatico di prescrizione del credito.
Con il sesto motivo di gravame («6) Error in iudicando - Nullità della sentenza ex art. 190 c.g.c. per errata interpretazione dell’art. 4, DecretoLegge 23 ottobre 2018, n. 119») argomentava l’automaticità dell’annullamento ex art. 4 del d.l. n. 119/2018 dei debiti di importo residuo fino a mille euro, affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 nonché l’applicabilità anche alle riscossioni dei contributi dei consorzi.
Infine, con il settimo motivo di appello («7) Error in iudicando - Nullità della sentenza ex art. 190 c.g.c. - Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti») contestava la modalità di calcolo del danno subito dal CONSORZIO in via sostanzialmente equitativa e trascurando la speciale procedura prevista per le inesigibilità, fondata su calcoli per medie, trascurando la circostanza che la riscossione è ancora in corso come comprovato dall’estratto aggiornato versato in atti (All. X).
Concludeva chiedendo la riforma della sentenza impugnata e di «accertare e dichiarare che il ricorso ad istanza di parte promosso dal CONSORZIO SA AL è inammissibile e comunque non fondatamente accoglibile con reiezione di ogni domanda dallo stesso proposto siccome inammissibile e comunque infondata e non provata.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa per tutti i gradi di giudizio».
Con atto qualificato «comparsa di costituzione in appello ex art. 191 Codice della Giustizia Contabile con appello incidentale ex art. 184, comma 4 Codice della Giustizia Contabile», notificato il 7/1/2025 ma non ritualmente depositato come prescritto dall’art. 180 c.g.c., il CONSORZIO, dopo avere diffusamente esposto (pagg da 17 a 34) le ragioni della reputata infondatezza dei motivi di appello articolati dall’ER, essendo risultato parzialmente soccombente nel primo grado di giudizio, formulava impugnazione incidentale.
Con il primo motivo di grave («Inapplicabilità dell’art. 4 comma 1 del d.l. n.
119 del 23 ottobre 2018 ai contributi dovuti ai Consorzi di NI, ovvero, in subordine, illegittimità costituzionale della norma anzidetta – Omessa motivazione») contestava l’inclusione del CONSORZIO nel perimetro di operatività della norma - art. 4, comma 1, d.l. 119/2018 - che prevedeva l’automatico annullamento dei debiti fino a mille euro.
In subordine si doleva del mancato esame della questione di legittimità costituzionale espressamente sollevata in primo grado.
In ulteriore subordine, chiedeva che l’annullamento fosse operato in aderenza alle indicazioni fornite dalla Corte di cassazione con la decisione n.17966 del 2020 – secondo cui “il limite di valore del debito (mille euro) non deve essere riferito ai singoli carichi risultanti da ciascuna cartella esattoriale ma alla sommatoria di essi e, se i debiti sono di diversa natura, al valore complessivo dei carichi omogenei”).
Si doleva, poi della «Erronea quantificazione delle ragioni di credito del CONSORZIO di NI del SA AL – Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 20, comma 4 del d.l. n. 112/1999».
A opinione dell’appellante incidentale, la quantificazione del credito del CONSORZIO operata dalla Corte territoriale era errata perché avrebbe dovuto essere pari all’ammontare complessivo dei carichi iscritti a ruolo, senza gli abbattimenti che il primo giudice in sequenza aveva effettuato partendo dall’importo di:
- € 3.306.220,40 ossia dai carichi di cui ai documenti allegati nn.3 e 5 al ricorso in primo grado (cartelle di pagamento prive di data di notifica o con data di notifica antecedente al 2013 e senza l’attivazione di alcuna procedura esecutiva, neanche tentata):
– €. 1.079.925,29 per effetto dell’annullamento ex art. 4 d.l. 119/2018;
- 45,12% quale media progressiva delle esazioni andate a buon fine in un periodo reputato significativo (2011);
- 1/3 ai sensi dell’art. 20, comma 4, d.lg. 112/1999.
Concludeva, formulando le seguenti conclusioni: «- dichiarare inammissibile, o comunque infondato, l’appello proposto dalla Agenzia delle Entrate SI con atto del 7 novembre 2024, sopra descritto;
- in accoglimento dell’appello incidentale qui proposto ed in riforma, in parte qua, della sentenza n. 201/2024, (…) accogliere integralmente le conclusioni proposte nella fase di rinvio dal CONSORZIO di NI SA AL e di seguito integralmente riproposte:
- accertare e dichiarare che – in ragione della non applicabilità dell’art.4 d.l.
119/2018 ai Consorzi di NI, ovvero – se del caso all’esito della promovenda questione di legittimità costituzionale della stessa norma (per come diffusamente sopra rappresentato) – stante la illegittimità costituzionale della norma - il Concessionario della riscossione è tuttora tenuto a riscuotere i carichi di ruolo portati da cartelle di importo inferiore ai 1.000,00 Euro relativi a contributi dovuti per gli anni 2000-2010 e non riscossi alla data del 23 ottobre 2018;
- accertare e dichiarare pertanto i gravi inadempimenti posti in essere dall’Agenzia delle Entrate – SI (anche quale successore ex lege di Equitalia S.p.A., delle società del Gruppo Equitalia spa e, quindi, dei concessionari della riscossione via via succedutisi nel tempo), per il mancato assolvimento degli obblighi di legge connessi al proprio ruolo di mandatario della riscossione dei contributi, nei confronti del CONSORZIO di NI del SA AL, con riferimento alle partite tutte iscritte nei ruoli di contribuenza consortile dal CONSORZIO di NI dal SA AL e per il periodo dal 2000 al 2014;
- accertare conseguentemente le ragioni di credito del CONSORZIO di NI del SA AL nei confronti dell’Agenzia delle Entrate –
SI (anche quale successore ex lege di Equitalia S.p.A. e dei concessionari della riscossione via via succedutisi nel tempo) in misura non inferiore all’intero importo dei contributi di bonifica affidati per la riscossione nel periodo anzidetto e ancora non riscossi o comunque i cui relativi importi non sono ancora stati corrisposti al CONSORZIO di NI e dunque € 6.276.923,00, ovvero il diverso importo – maggiore o minore –
che dovesse risultare in corso di causa, o che sarà comunque ritenuto di giustizia e sempre in misura pari all’importo dei contributi di bonifica non riscossi e divenuti ormai inesigibili per esclusiva responsabilità dell’Agenzia delle Entrate – SI, per intervenuta decadenza o prescrizione del credito nella misura che sarà accertata in corso di causa.
In via istruttoria:
- disporre l'espletamento di una Consulenza Tecnica d’Ufficio finalizzata ad accertare lo stato della riscossione con riguardo al periodo in contestazione
(e, correlativamente, l’ammontare delle partite e dei ruoli non più riscuotibili e le relative ragioni), nonché la veridicità e l’esaustività della rendicontazione online tratta dal portale monitor enti dell’Agenzia delle Entrate – SI, con la verifica della attività effettivamente svolta.
Si chiede che al Consulente Tecnico d’Ufficio venga altresì affidato l’incarico di valutare le ragioni di credito connesse alla mancata o ritardata riscossione delle somme iscritte a ruolo.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio».
In data 19/11/2025, la Procura generale, con conclusioni rassegnate esclusivamente sull’appello proposto da ER, ne chiedeva il rigetto, con condanna alle spese.
In particolare, con riferimento ai primi tre motivi di appello, riguardanti i connotati della domanda, rilevava che ogni dubbio sulla natura del petitum era fugato dalla sentenza n. 39/2023 e non era ulteriormente consentito contestare la sussistenza della legittimazione del CONSORZIO ricorrente.
In relazione alla questione della pretesa errata applicazione del d.lgs. n.
112/1999 e dell’art. 4, d.l. 119/2018, rilevava che le pretese avanzate dal CONSORZIO si fondavano sul rapporto esattoriale e relativi rapporti di dare/avere, derivante dal mandato intercorrente fra le due parti e nel quale si erano manifestati comportamenti negligenti dell’ER (mancata notifica di cartelle tra il 2001 e il 2007 e mancata attivazione di procedure esecutive in altri casi. Risultava, pertanto, ininfluente la circostanza della pendenza dei termini per le dichiarazioni di inesigibilità.
Con riguardo all’art. 4, d.l. 119/2018, evidenziava come fosse corretta l’affermazione del primo giudice che l’applicazione di detta disposizione non escludesse la verifica della prescrizione del relativo credito, già maturata, tenuto conto che la prova dell’interruzione doveva essere fornita da ER.
Infine, riteneva correttamente motivata la sentenza impugnata anche con riferimento all’applicazione dell’art. 1, comma 688, della l. n. 190/2014, avendo reputato, il Collegio, che la già menzionata disposizione non esonerasse da responsabilità il concessionario ove le sue condotte negligenti avessero cagionato all’Ente impositore una perdita di chance.
Con memoria del 21/11/2025 il CONSORZIO, dopo aver ribadito di aver proposto appello incidentale «regolarmente depositato nel fascicolo telematico del presente giudizio», manifestava adesione alle conclusioni della Procura generale «aventi ad oggetto esclusivamente la valutazione della impugnazione proposta dall’Agenzia delle Entrate- SI».
Inoltre, ribadiva le ragioni dell’appello incidentale insistendo per l’accoglimento delle conclusioni già rassegnate.
All’udienza del 11/12/2025, i rappresentanti di ER, del CONSORZIO e dell’Ufficio del Pubblico ministero enunciavano le rispettive conclusioni, svolgendone i motivi, come compendiati nel verbale d’udienza.
La causa veniva, quindi, posta in decisione.
DIRITTO
1. Riunione In via pregiudiziale, va disposta, ai sensi dell'art. 184, comma 1, c.g.c., la riunione degli appelli, trattandosi di impugnazioni promosse separatamente contro la medesima sentenza.
2. Inammissibilità dell’appello incidentale del CONSORZIO Sempre in via pregiudiziale, deve essere dichiarata l’inammissibilità dell’impugnazione incidentale del CONSORZIO.
Invero, quest’ultimo, dopo avere, in data 7/1/2025 (quindi, tempestivamente, tenuto conto del disposto dell’art. 184, comma 4, c.g.c. e considerato che la notificazione nei suoi confronti dell’impugnazione principale era avvenuta in data 8/11/2024), notificato, a mezzo pec, l’atto, qualificato «comparsa di costituzione in appello ex art. 191 Codice della Giustizia Contabile con appello incidentale ex art. 184, comma 4 Codice della Giustizia Contabile»,
alle controparti (Procura generale, Procura regionale, ER e Avvocatura generale dello Stato), non ha completato gli adempimenti imposti dal c.g.c.
per la proposizione dell’impugnazione.
A termini dell’art. 180 c.g.c., infatti, «L'atto di impugnazione notificato deve essere depositato nella segreteria del giudice adito, a pena di decadenza, entro trenta giorni dall'ultima notificazione, unitamente ad una copia della sentenza impugnata e alla prova delle eseguite notificazioni».
Il deposito è previsto che avvenga esclusivamente con modalità informatiche
(ai sensi, in particolare, dell’art. 6 c.g.c., rubricato “Digitalizzazione degli atti e informatizzazione delle attività”, del decreto del Presidente della Corte dei conti n. 126 del 24/5/2022, recante “Ulteriori regole tecniche e operative per lo svolgimento dei giudizi dinanzi alla Corte dei conti mediante le tecnologie dell’informazione e della comunicazione”, e delle “Istruzioni per lo svolgimento dei giudizi dinanzi alla Corte dei conti mediante le tecnologie dell’informazione e della comunicazione”, aggiornate nel giugno 2024),
accedendo, con le credenziali SPID, al portale SOG («Servizi Online della Giurisdizione») e, quindi, nella macroarea DAeD («Deposito Atti e Documenti»).
In tale ultimo sottoinsieme, mediante procedura di caricamento diretto
(upload) dei file, è possibile o inserire atti introduttivi di nuovi giudizi o atti e documenti all’interno dei fascicoli già esistenti.
All’esito delle operazioni di caricamento, il sistema, sempre che non rilevi l’esistenza di anomalie cc.dd. “bloccanti” (invalidità della firma digitale, formato dei file, dimensioni dei file), genera automaticamente la ricevuta di deposito.
Tale atto, comunque, non costituisce una attestazione definitiva del corretto adempimento delle incombenze procedurali in quanto il deposito mediante
“DAeD” è soggetto alla verifica da parte delle competenti Segreterie. Tant’è che in calce alla ricevuta è posta la dicitura «Si invita l’utente a monitorare l’esito del deposito o le eventuali osservazioni da parte della Segreteria, accedendo nuovamente al servizio DAeD».
Per i depositi di atti introduttivi, l’esito positivo della verifica conduce alla generazione di nuovi fascicoli digitali dotati del relativo numero di ruolo.
Con specifico riferimento al caso in esame, il CONSORZIO ha versato l’atto
«Comparsa di costituzione in appello ex art. 191 Codice della Giustizia Contabile con appello incidentale ex art. 184, comma 4 Codice della Giustizia Contabile», nel giudizio di appello, già esistente, avviato da ER. Nel fare ciò si è costituito in quel giudizio nella veste di appellato.
La Segreteria, constatato che con l’atto depositato il CONSORZIO intendeva anche proporre appello incidentale, ha prontamente (h. 8:43 del 9/1/2025)
segnalato che «SI COMUNICA che la Segreteria prenderà in carico l'atto quale memoria di costituzione nel giudizio di appello 61888 proposto dall'Agenzia delle entrate; PER L'APERTURA dell'appello INCIDENTALE la parte dovrà provvedere al deposito dell'atto presso l'ufficio del RUOLO GENERALE».
Nonostante tale inequivocabile apporto collaborativo, il CONSORZIO non ha assunto iniziative per finalizzare il deposito dell’atto all’impugnazione
(incidentale, siccome successiva ad altra impugnazione già ritualmente proposta) della sentenza della Corte territoriale.
Pertanto, all’atto depositato dal CONSORZIO non può attribuirsi la valenza di una iniziativa impugnatoria, in grado di innescare la valutazione dei contestati capi della sentenza impugnata alla luce dei prospettati motivi di gravame ed eventualmente a condurre all’auspicata modifica delle statuizioni avversate
E ciò, nemmeno valorizzando il principio della conservazione degli atti, evocato dal difensore nel corso dell’udienza di trattazione, considerato che l’inammissibilità dell’impugnazione derivante dall'inosservanza dei termini stabiliti a pena di decadenza (nella specie, il termine per il deposito dell’impugnazione di cui all’art. 180, comma 1, c.g.c.) è correlata alla tutela d’interessi indisponibili e, come tale, non sanabile per effetto della costituzione dell'appellato (Cass., n. 7634/2022; n. 11666/2015; n.
14591/2007; SS.UU. n. 69835/2005).
In altri termini, in base all’indicato principio – che, sebbene elaborato per la disciplina dei contratti, radicandosi nella previsione contenuta nell’art. 1367 c.c., opera anche in ambito processuale, dove trova implicito riconoscimento nel disposto dell’art. 159 c.p.c. (Cass. SS.UU n. 108/2000 e ivi ulteriori riferimenti) – un atto, benché non propriamente rispondente al modello appropriato per la facoltà esercitata, può comunque produrre gli effetti tipici di quest’ultimo, sempreché, però, sia stato compiuto nel rispetto della tempistica prescritta per la specifica tipologia di attività considerata (Cass.
ord. n. 26811 del 21/10/2019; sent. n. 2490 del 8/2/2016; sent. n. 17645 del 10/8/2007; sent. n. 15687 del 12/12/2001).
Nel caso di specie, l’atto potrà valere quale mera costituzione e replica avverso l’appello di ER (soluzione in linea con l’orientamento già manifestato in vicende analoghe: cfr. Sez. App. II sent. 303/2024, in particolare paragrafo I.1).
3. Appello ER L’appello di ER è parzialmente fondato, nei termini appresso specificati.
Con i primi tre motivi di gravame, l’appellante ha, con diverse sfumature e variegate argomentazioni, criticato la sentenza della Corte territoriale nelle parti in cui ha manifestato il convincimento che la vicenda contenziosa per cui v’è causa ha natura squisitamente risarcitoria.
Sebbene formalmente articolate in plurime, autonome doglianze, le contestazioni gravitano attorno alla medesima questione: la trasversalità di quest’ultima rende opportuno un esame unitario dei motivi di appello avvinti dalla stessa problematica.
L’appellante ER ha rilevato che, nonostante questa Sezione d’appello, con la sent. 39/2023, nel pronunciarsi sull’impugnazione della sentenza della Sez.
giur. Campania n. 403/2021 che aveva dichiarato l’inammissibilità del ricorso a istanza di parte del CONSORZIO per difetto di legittimazione attiva, avesse riconosciuto la legittimazione attiva «previa riqualificazione dell’azione proposta in termini di mero accertamento (…) e con esclusione di ogni profilo risarcitorio», la medesima Sezione territoriale, cui gli atti erano stati rimessi ai sensi dell’art. 199, comma 2, c.g.c. per la prosecuzione del giudizio nel merito, aveva continuato ad attribuire all’azione connotazioni risarcitorie.
Invero, la sentenza impugnata, in più occasioni, usa una terminologia evocativa della natura risarcitoria dell’iniziativa intrapresa dal CONSORZIO:
trascurando la parte in fatto, dove si dà conto delle prospettazioni delle parti, tali riferimenti sono presenti sia nelle considerazioni in diritto (cfr. pag. 12, paragr. 14, primo periodo; pag. 14, paragr. 15, ultimo capoverso; pag. 19, paragr. 20, primo capoverso; pag. 22, paragr. 21, penultimo e ultimo capoverso) che nel dispositivo (cfr. pag. 23, alinea 1).
Prioritariamente, deve escludersi che l’impropria terminologia possa dal luogo a nullità della sentenza, come ritenuto dall’appellante.
Considerato che il regime delle nullità delle sentenze (art. 39, comma 3, c.g.c.)
è caratterizzato da una rigida tipizzazione della tipologia di vizi che possono condurre a una pronuncia demolitoria, la circostanza che non vi sia congruenza rispetto a una statuizione su cui è maturato il giudicato interno, comunque, non potrebbe dar luogo alla nullità della decisione posteriormente assunta.
In ogni caso, l’imprecisione lessicale, ancorché reiterata, non genera effetti vizianti significativi, imponendo solo una rimodulazione della statuizione conclusiva, che non potrà essere di condanna al risarcimento di un determinato importo, bensì (anticipando gli esiti di considerazioni sviluppate oltre) di mero accertamento dei rapporti di dare/avere tra ER e CONSORZIO.
Con riferimento al merito, occorre constatare che la pretesa avanzata con il ricorso introduttivo era pari a € 6.276.923,00, ossia all’importo residuo calcolato sottraendo al totale del carico relativo ai ruoli coattivi per gli anni dal 2000 al 2017 affidato dal CONSORZIO all’agente temporalmente competente a curare la riscossione coattiva, pari a € 11.979.679,54, gli importi riscossi (€ 3.739.974,58) nonché la parte di carico diminuita su impulso dell’Ente impositore per rimborsi e/o sgravi.
Questo saldo creditorio iniziale, in tesi generato da anomalie delle procedure di esazione realizzate da ER, all’esito del giudizio di primo grado è stato, dal primo giudice, riquantificato nell’importo, sensibilmente inferiore, di €
3.306.220,40, sommando due addendi:
- l’importo cumulativo di 13.309 cartelle riferibili a ruoli formati dal 2001 al 2013 non notificate (€ 982.901,30);
- l’importo cumulativo di 12.741 cartelle notificate ma mai riscosse per le quali sarebbe maturata la prescrizione (€ 2.323.319,10).
L’importo € 3.306.220,40, costituente il punto di partenza dell’articolato ragionamento compiuto dal primo giudice, non è ulteriormente sindacabile considerato, per un verso, la mancata proposizione di una rituale impugnazione da parte del CONSORZIO, in grado di mettere in discussione tale assunto della decisione e, per altro verso, che il medesimo CONSORZIO nella memoria di costituzione prodotta nel giudizio di appello (cfr. pag. 25) ha esplicitamente reputato corretta la statuizione della sentenza impugnata secondo cui «risulta sufficientemente dimostrato l’inadempimento dell’Agenzia all’obbligazione di mezzi su di essa gravante, in riferimento all’ammontare di 3.306.220,40 euro recato dagli allegati 3 e 5 del Consorzio».
Prendendo le mosse da tale assunto, il primo giudice ha operato un progressivo affinamento dell’importo.
Dapprima ha escluso i ruoli di consistenza unitaria inferiore a € 1.000, affidati all’Agente della riscossione tra il 2000 e il 2010. E ciò sulla base della considerazione che gli stessi avrebbero subito la falcidia di cui all’art. 4 del D.L. 119/2018, disposizione che prevede, per quanto qui di rilievo, che «I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all'articolo 3, sono automaticamente annullati».
La reputata operatività dell’indicata norma ha condotto il primo giudice a individuare i crediti residui, considerando separatamente l’insieme dei ruoli di cui all’allegato 3 del ricorso originario (allegato 9 del ricorso in riassunzione)
e di quelli di cui all’allegato 5 del ricorso originario (allegato 8 del ricorso in riassunzione):
- per i primi, i ruoli superiori al migliaio di euro riferiti all’arco temporale dal 2001 al 2010 sono risultati pari a € 222.613,02, mentre la totalità dei ruoli emessi dal 2011 in poi è risultata pari a €
250.664,25;
- per i secondi, i ruoli superiori al migliaio di euro riferiti al periodo dal 2001 al 2010 sono risultati pari a € 788.175,58, mentre la totalità dei ruoli emessi dal 2011 in poi è risultata pari a € di 965.697,65.
Complessivamente, è stato ritenuto non riscosso (al netto della porzione non legalmente riscuotibile) l’importo di € 2.227.150,50.
La Corte territoriale ha quindi proceduto a calcolare empiricamente, sulla base dell’analisi dei dati storici disponibili per il segmento temporale per cui v’è causa, la “media progressiva” di fruttuosa riscossione, individuandola (per le ragioni oltre chiarite) nella misura del 45,12% annuo.
L’applicazione di tale percentuale al cumulo dei ruoli non riscossi per anomalie gestorie imputabili all’Agente della riscossione (mancata notifica e/o prescrizione) ha condotto a determinare in € 1.004.890,31 il maggior introito che il CONSORZIO avrebbe avuto ragionevolmente titolo di pretendere a fronte del corretto esercizio delle incombenze procedurali da parte della struttura onerata del compito di portare a esecuzione i crediti per contributi consortili.
L’importo così determinato è stato, infine, decurtato in via equitativa facendo riferimento all’art. 20, comma 4, del d.lgs. 112/1999 a tenore del quale, in mancanza di definizione agevolata del discarico per inesigibilità o di avvio di un contenzioso innanzi alla Corte dei conti, «la somma dovuta dall'agente della riscossione è pari a un terzo dell'importo iscritto a ruolo (…)».
La ricostruzione operata dalla Corte territoriale è sostanzialmente coerente nella sequenza argomentativa seguita per definire i rapporti di dare/avere.
Al riguardo deve innanzitutto rilevarsi l’infondatezza del quarto motivo di appello, con il quale l’ER si duole del fatto che il primo giudice, pur correttamente facendo riferimento al d.lgs. n. 112/1999 nonostante le sopravvenute disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione, di cui al d.lgs. 110/2024 (disciplina entrata in vigore il 8/8/2024, quindi dopo la pubblicazione della sentenza), ha ritenuto applicabile solo un frammento della disciplina dettata per i casi di inesigibilità dei ruoli da quel testo legislativo, in tal modo compromettendo l’armonico dispiegarsi degli strumenti di tutela specificamente previsti per quell’evenienza.
In primo luogo, l’impiego di quel parametro normativo continua a trovare applicazione anche attualmente: in primo grado lo era perché, all’epoca della decisione, non era ancora entrata in vigore la nuova disciplina di settore; ora, nonostante quest’ultima nuova disciplina sia entrata in esercizio, continua a essere pertinente il riferimento all’art. 20 dell’abrogato d.lgs. 112/1999:
infatti, trattandosi, come espressamente riconosciuto dall’appellante, di disciplina di carattere sostanziale, essa seguita a trovare applicazione per i casi sviluppatisi nel corso della sua vigenza. Risulta, comunque, dirimente la considerazione secondo cui quella disposizione è stata utilizzata solo come robusto ancoraggio per una valutazione di carattere equitativo.
In secondo luogo, la circostanza che vi siano concorrenti strumenti (nella specie, giudizio a istanza di parte e procedura di discarico) in grado di incidere sul medesimo rapporto (nella specie, tra ente creditore e agente della riscossione) per la definizione del saldo tra dare/avere non costituisce un’anomalia destinata a inibire l’impiego di una delle opzioni, non essendo previsto che uno degli strumenti sia quello d’elezione e quindi utilizzabile in via esclusiva, e nemmeno sussiste l’elusione del contraddittorio, adombrata dall’appellante (cfr. pag. 30), in quanto lo stesso è pienamente garantito nella sede processuale non meno intensamente che nella sede procedimentale.
Inammissibile per carenza di interesse è il quinto motivo di gravame, con il quale ER ha prospettato l’erronea interpretazione dell’art. 1, comma 688, Legge 23 dicembre 2014, n. 190, per avere il primo giudice affermato che il non assoggettamento a controllo delle quote di valore inferiore o pari a €
300,00 non potesse applicarsi ai casi in cui vi sia perdita del diritto al discarico come nel caso paradigmatico di prescrizione del credito.
Posto che il primo giudice ha ritenuto che tutti i ruoli di valore inferiore alla soglia di € 1.000,00 dovessero essere esclusi dal computo dell’importo del credito del CONSORZIO, è irrilevante la considerazione delle partite di valore inferiore o pari a € 300,00 essendo queste ultime già colpite dalla decurtazione operata ai sensi dell’art. 4 del d.l. 119/2018.
Dunque, non v’è alcun interesse a che si valuti la mancata applicazione dell’art. 1, comma 688, della l. 190/2014, non potendo tale accertamento, anche ove esitato nel senso auspicato dall’appellante, condurre a un ridimensionamento del debito a suo carico, ossia a un risultato migliorativo.
Del pari inammissibile, sempre per carenza di un percepibile interesse, è il sesto motivo di appello, con il quale l’ER mira a ottenere il riconoscimento della non computabilità degli importi aventi una consistenza fino a € 1.000,00, come previsto dall’art. 4 del d.l. 119/2018.
Senonché, l’appellante trascura di considerare che il primo giudice ha ritenuto applicabile (cfr. pag. 19 della sentenza), in piena coerenza con quanto da esso stesso sostenuto in sede di gravame, la disposizione di cui si lamenta l’omessa applicazione.
Considerato, perciò, che la contestazione riguarda un profilo in realtà incontroverso, è inibita ogni valutazione al riguardo.
Infine, con il settimo e ultimo motivo di gravame, l’ER ha censurato le modalità con le quali il primo giudice è pervenuto a determinare l’importo del credito del CONSORZIO, omettendo di dare prevalenza alla speciale procedura prevista per le inesigibilità. Si era, infatti, dato rilievo a calcoli per medie, trascurando la circostanza che la riscossione è ancora in corso.
Al riguardo, richiamando quanto in precedenza evidenziato sulla concorrenza dei mezzi di tutela, il fatto che sia stata intrapresa la via contenziosa per definire celermente, ben prima di quanto la procedura di inesigibilità avrebbe consentito di fare (essendo estremamente lungo l’orizzonte temporale dell’attivazione di detta procedura: le comunicazioni di inesigibilità, infatti, è previsto che siano presentate per i ruoli consegnati negli anni dal 2000 al 2005, entro il 31 dicembre 2028, per quelli consegnati dal 2006 al 2010, entro il 31 dicembre 2029, per quelli consegnati dal 2011 al 2015, entro il 31 dicembre 2030), rappresenta una opzione legittima.
Naturalmente, l’opzione scelta ingloba l’assoggettamento alle procedure valutative proprie del plesso prescelto.
In altri termini, l’accertamento dei rapporti tra dare e avere è destinato a essere compiuto con lo strumentario tipico del giudizio a istanza di parte.
L’art. 176 c.g.c., nel fare rinvio alle disposizioni previste per il rito ordinario, automaticamente importa anche i meccanismi di valutazione delle prove (art.
95 c.g.c.).
La valutazione «secondo diritto», che rappresenta l’ordinaria modalità di decisione delle cause, include anche l’impiego del criterio equitativo.
Detto criterio ha un perimetro di applicazione non circoscritto alla quantificazione dei danni, siano essi conseguenti a inadempimenti delle obbligazioni (art. 1226 c.c.) o a fatti illeciti (art. 2056 c.c. che richiama l’art.
1226 c.c.). In particolare, nei rapporti di durata, nel quali le prestazioni si sviluppano nel tempo e spesso incrociano variabili non interamente e agevolmente ricostruibili ex post, la prova analitica della consistenza di una porzione del rapporto, oggetto di accertamento, può risultare sproporzionatamente onerosa o tecnicamente impraticabile. Per tale evenienza soccorre la metodologia equitativa che è, e rimane, in ogni ambito di impiego, applicazione di un criterio di legale strumento di chiusura del sistema, che richiede solo parametri oggettivi e ragionevoli, il ricorso ai quali deve poi essere congruamente motivato.
Il rispetto di tali vincoli modali c’è stato nel caso di specie, avendo il primo giudice:
- dapprima, selezionato, attraverso l’individuazione di un valore della media progressiva (ossia l’indicatore che calcola la media su un periodo di tempo definito, aggiornandola continuamente eliminando il dato più vecchio e aggiungendo quello più recente, per smussare le fluttuazioni e identificare più chiaramente la tendenza di fondo, il c.d
“trend”) il buon esito delle riscossioni rispetto al carico affidato all’agente, reputato significativo, ossia quello del 2011,
(sostanzialmente in linea con i valori dei periodi precedenti ma non coerente con quello dei periodi successivi «perché ovviamente si riduce sempre di più il lasso di tempo che il concessionario ha avuto a disposizione per il fruttuoso recupero»);
- poi, applicato tale tasso medio agli importi non riscossi per inadeguatezze delle procedure di riscossione;
- e, infine, temperato il risultato applicando la medesima riduzione (1/3, ai sensi dell’art. 20, comma 4, del d.lgs. 112/1999) di cui l’agente della riscossione avrebbe fruito in sede di procedura di discarico per inesigibilità.
Conclusivamente, il Collegio, pur reputando inappaganti taluni passaggi motivazionali del primo giudice e, segnatamente, quello riguardante l’individuazione del tasso di fruttuosità della riscossione applicato sul coacervo dei ruoli non notificati o comunque lasciati andare in prescrizione
(trattandosi di una percentuale riferita a un periodo - 2011 - ritenuto significativo e non invece a una media dell’intero periodo in cui hanno avuto luogo gli inadempimenti nelle procedure di riscossione) e quello della utilizzabilità della riduzione di cui all’art. 20, comma 4, del d.lgs. n. 112/1999
(trattandosi di decurtazione prevista per il solo caso di mancata attivazione della via contenziosa), non può che pervenire a una decisione coerente con i fisiologici meccanismi delle impugnazioni: l’assenza di un’impugnazione incidentale ha fortemente ristretto l’area di cognizione e condizionato i possibili interventi emendativi (che, nella situazione data, non possono andare a detrimento della posizione di ER, unico appellante).
Pertanto, l’appello dell’ER deve essere parzialmente accolto, limitatamente al profilo della statuizione finale che, per le ragioni indicate, non può essere di condanna al risarcimento di un danno, ma solo di accertamento della consistenza del rapporto di dare-avere. Per effetto, deve essere dichiarato che il saldo del rapporto riguardante la riscossione dei contributi consortili è di € 334.963,44 a credito per il CONSORZIO.
Attesa la novità e complessità delle questioni affrontate, appare equo disporre l’integrale compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d’appello definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente l’appello dell’AGENZIA delle ENTRATE – RISCOSSIONE e, per l’effetto, dichiara che il saldo del rapporto di dare-avere nell’ambito della riscossione dei contributi consortili è di € 334.963,44 a credito per il CONSORZIO.
Spese compensate.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 11 dicembre 2025.
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE Dott. Roberto Rizzi Dott.ssa Rita Loreto Firmato digitalmente Firmato digitalmente DEPOSITATA IN SEGRETERIA il
P.IL DIRIGENTE
(Dr. Massimo Biagi)
Firmato digitalmente SENT. 19/2026 20 GENNAIO 2026 Il Funzionario Preposto UC IA